regolamento per l`utilizzo del campo da tennis comunale

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regolamento per l`utilizzo del campo da tennis comunale
COMUNE DI ANDORNO MICCA
PROVINCIA DI BIELLA
REGOLAMENTO
PER L’UTILIZZO
DEL CAMPO DA TENNIS
COMUNALE
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO
DEL CAMPO DA TENNIS
ART. 1
E’ istituito il servizio inerente all’utilizzo del campo da tennis comunale ubicato all’interno del
Parco Comunale denominato “Parco La Salute”.
Le persone fisiche, le associazioni, i gruppi sportivi o le società che intendono beneficiare
dell’utilizzo del campo da tennis dovranno presentare apposita domanda all’Ente gestore, indicando
l’attività da svolgere, la durata e l’orario di effettivo uso dell’impianto.
ART. 2
La gestione dell’impianto può essere effettuata direttamente dal Comune oppure venire affidata a
Società o gruppo sportivo locale di fiducia, in base ad apposita convenzione. Ove sussistano gravi
ragioni di pubblico interesse e/o oggettivi e documentati motivi di pubblica utilità, il Comune ha la
facoltà di interrompere, limitare, sospendere o revocare la gestione e l’uso degli impianti, dandone
immediata comunicazione agli interessati.
ART. 3
Gli utenti sono tenuti ad usufruire dell’impianto solo ed esclusivamente nei giorni e nelle ore fissate
per l’attività specifica di riferimento.
E’ assolutamente vietato l’uso degli impianti da parte di persone o gruppi non provvisti
dell’apposita autorizzazione.
ART. 4
Gli orari per l’utilizzazione del campo da tennis da parte delle diverse persone, associazioni, gruppi
sportivi o società dovranno essere comunque sempre concordati con l’Ente gestore.
Ogni utente è tenuto a comunicare al gestore ogni mancata frequenza rispetto gli orari stabiliti, per
iscritto ed almeno 2 giorni prima dell’utilizzo, fatti salvi gravi motivi, successivi al suddetto
periodo, da valutare singolarmente a cura del gestore.
ART. 5
La fruizione del campo potrà avvenire anche previa prenotazione che sarà ricevuta dall’Ente gestore
non più di sette giorni prima di quello in cui si intende usufruire del campo e in uno stesso giorno
non possono essere effettuate più di due prenotazioni per utente.
Ciascun utente non può impegnare il campo per più di due ore al giorno.
Solo qualora il campo non risulti prenotato è consentito agli utenti che nella giornata abbiano già
usufruito di due ore di gioco, la prosecuzione per un numero maggiore di ore, previo pagamento
della ulteriore tariffa.
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ART. 6
Le associazioni, gruppi sportivi o società autorizzati all’uso dovranno sempre indicare una persona
quale responsabile per le ore di utilizzo dell’impianto. Resta inteso che il responsabile delle
associazioni, gruppi sportivi o società dovrà assumersi tutte le responsabilità di carattere civile e
penale, per danni procurati all’impianto e/o alle persone.
Analoga responsabilità verrà riconosciuta alle persone fisiche utilizzatrici dell’impianto, non
appartenenti ad associazioni, gruppi o società.
ART. 7
I responsabili delle associazioni, gruppi sportivi o enti o persone fisiche si rivolgeranno solo ed
esclusivamente all’Ente gestore per usufruire di eventuali cambiamenti di orario o per proporre
reclami.
ART.8
Gli utenti sono tenuti ad usare gli impianti e le attrezzature con tutte le cautele necessarie per evitare
danni di qualsiasi genere, rammentando che la struttura è agibile per il solo gioco del tennis.
Si fa obbligo di usare scarpette da ginnastica da indossare sul posto. Non sarà permessa l’entrata nel
campo a chi calzerà scarpe difformi dalle suddette.
All’interno dell’impianto è consentita la consumazione di bevande che utilizzano esclusivamente
contenitori di plastica (bicchieri, borracce, bottiglie) da riporre, dopo il consumo, negli appositi
cestini porta rifiuti.
ART. 9
I frequentanti sono tenuti ad astenersi dal fare schiamazzi ed atti sconvenienti che rechino disturbo
alle persone ed offesa alla decenza.
Qualora gli utenti abbiano tenuto una condotta non consona alle finalità della struttura utilizzata o
vi abbiano recato danno l’autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, senza che gli
stessi possano vantare alcun tipo di rimborso, fatte salve eventuali azioni di risarcimento del danno
da parte dell’Ente gestore o, se diverso, dal proprietario dell’impianto.
ART.10
E’ assolutamente vietata l’introduzione nell’impianto di animali di qualsiasi specie, biciclette o
motorini.
All’interno del campo è vietato:
- fumare;
- introdurre oggetti impropri (o comunque pericolosi);
- installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere o eseguire opere di carattere sia
provvisorio che permanente, senza esplicita autorizzazione del gestore.
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ART.11
Gli utenti sono inoltre tenuti:
- a ritirare le chiavi d’accesso all’impianto presso la struttura all’uopo indicata dal gestore;
- al pagamento anticipato per l’utilizzo del campo;
- alla consegna di un documento valido di identità di uno degli interessati, che verrà restituito
alla riconsegna delle chiavi, a fine utilizzo.
Gli utenti, al termine dell’utilizzo dell’impianto, devono altresì provvedere alla chiusura dello
stesso, con riconsegna delle chiavi nel luogo concordato con il gestore.
ART.12
L’utilizzatore è tenuto alla preventiva ricognizione dell’impianto ricevuto in consegna ed alla
l’eventuale immediata segnalazione di disservizi, guasti e/o danni riscontrati.
Il gestore è esonerato da ogni responsabilità per la custodia e la salvaguardia dei materiali, degli
attrezzi e degli equipaggiamenti di proprietà degli utenti.
Inconvenienti o danni cagionati durante l’utilizzo dell’impianto dovranno essere tempestivamente
comunicati al gestore.
Eventuali danni agli immobili ed alle attrezzature, non tempestivamente segnalati, saranno
comunque addebitati agli ultimi utilizzatori.
I genitori esercenti la patria potestà o chi ne fa le veci, risponderanno per i danni causati dai figli
minorenni.
ART. 13
Il Comune non risponde di eventuali danni che gli utenti possono provocare a sé ed ad altri, nonché
per eventuali ammanchi di cose o valori durante l’uso del campo.
ART.14
Le tariffe per l’uso dell’impianto di proprietà comunale sono fissate con deliberazione della Giunta
Comunale, in comune accordo con l’Ente gestore, qualora diverso dal Comune.
Agli organismi a base associativa possono essere erogate incentivazioni, sia sotto forma di
concessioni in uso gratuito delle strutture, che di altre agevolazioni, previa richiesta, con allegata
documentazione dell’attività sportiva, da presentarsi direttamente all’Amministrazione Comunale.
La mancata frequenza rispetto agli orari stabiliti, comunicata ai sensi degli articoli 4 o 5,
comporterà comunque un pagamento, nella misura del 50%, della tariffa oraria. In caso di mancata
comunicazione, gli utenti saranno tenuti a versare per intero l’ammontare stabilito.
ART. 15
I concessionari sono responsabili verso il Comune di ogni danno al patrimonio derivante da azione
od omissione dolosa, nonché per negligenza o colpa grave.
Le persone fisiche, le associazioni, i gruppi sportivi o le società che non rispetteranno o non faranno
rispettare dai propri associati le disposizioni di cui al presente regolamento potranno essere
allontanati, con revoca ad effetto immediato dell’autorizzazione, senza diritto di rimborso del
pagamento effettuato e fatte salve eventuali azioni di rivalsa e/o risarcimento di danno da parte del
gestore.
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ART. 16
La vigilanza sulle strutture dell’impianto potrà essere garantita con sistema di telecamere a circuito
chiuso.
ART. 17
Il presente regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione, a deliberazione esecutiva,del testo
regolamentare all’Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi e sarà affisso alle
strutture dell’impianto.
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