regolamento per l`utilizzo del campo da tennis comunale
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regolamento per l`utilizzo del campo da tennis comunale
COMUNE DI ANDORNO MICCA PROVINCIA DI BIELLA REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DA TENNIS COMUNALE REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DA TENNIS ART. 1 E’ istituito il servizio inerente all’utilizzo del campo da tennis comunale ubicato all’interno del Parco Comunale denominato “Parco La Salute”. Le persone fisiche, le associazioni, i gruppi sportivi o le società che intendono beneficiare dell’utilizzo del campo da tennis dovranno presentare apposita domanda all’Ente gestore, indicando l’attività da svolgere, la durata e l’orario di effettivo uso dell’impianto. ART. 2 La gestione dell’impianto può essere effettuata direttamente dal Comune oppure venire affidata a Società o gruppo sportivo locale di fiducia, in base ad apposita convenzione. Ove sussistano gravi ragioni di pubblico interesse e/o oggettivi e documentati motivi di pubblica utilità, il Comune ha la facoltà di interrompere, limitare, sospendere o revocare la gestione e l’uso degli impianti, dandone immediata comunicazione agli interessati. ART. 3 Gli utenti sono tenuti ad usufruire dell’impianto solo ed esclusivamente nei giorni e nelle ore fissate per l’attività specifica di riferimento. E’ assolutamente vietato l’uso degli impianti da parte di persone o gruppi non provvisti dell’apposita autorizzazione. ART. 4 Gli orari per l’utilizzazione del campo da tennis da parte delle diverse persone, associazioni, gruppi sportivi o società dovranno essere comunque sempre concordati con l’Ente gestore. Ogni utente è tenuto a comunicare al gestore ogni mancata frequenza rispetto gli orari stabiliti, per iscritto ed almeno 2 giorni prima dell’utilizzo, fatti salvi gravi motivi, successivi al suddetto periodo, da valutare singolarmente a cura del gestore. ART. 5 La fruizione del campo potrà avvenire anche previa prenotazione che sarà ricevuta dall’Ente gestore non più di sette giorni prima di quello in cui si intende usufruire del campo e in uno stesso giorno non possono essere effettuate più di due prenotazioni per utente. Ciascun utente non può impegnare il campo per più di due ore al giorno. Solo qualora il campo non risulti prenotato è consentito agli utenti che nella giornata abbiano già usufruito di due ore di gioco, la prosecuzione per un numero maggiore di ore, previo pagamento della ulteriore tariffa. 2 ART. 6 Le associazioni, gruppi sportivi o società autorizzati all’uso dovranno sempre indicare una persona quale responsabile per le ore di utilizzo dell’impianto. Resta inteso che il responsabile delle associazioni, gruppi sportivi o società dovrà assumersi tutte le responsabilità di carattere civile e penale, per danni procurati all’impianto e/o alle persone. Analoga responsabilità verrà riconosciuta alle persone fisiche utilizzatrici dell’impianto, non appartenenti ad associazioni, gruppi o società. ART. 7 I responsabili delle associazioni, gruppi sportivi o enti o persone fisiche si rivolgeranno solo ed esclusivamente all’Ente gestore per usufruire di eventuali cambiamenti di orario o per proporre reclami. ART.8 Gli utenti sono tenuti ad usare gli impianti e le attrezzature con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere, rammentando che la struttura è agibile per il solo gioco del tennis. Si fa obbligo di usare scarpette da ginnastica da indossare sul posto. Non sarà permessa l’entrata nel campo a chi calzerà scarpe difformi dalle suddette. All’interno dell’impianto è consentita la consumazione di bevande che utilizzano esclusivamente contenitori di plastica (bicchieri, borracce, bottiglie) da riporre, dopo il consumo, negli appositi cestini porta rifiuti. ART. 9 I frequentanti sono tenuti ad astenersi dal fare schiamazzi ed atti sconvenienti che rechino disturbo alle persone ed offesa alla decenza. Qualora gli utenti abbiano tenuto una condotta non consona alle finalità della struttura utilizzata o vi abbiano recato danno l’autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, senza che gli stessi possano vantare alcun tipo di rimborso, fatte salve eventuali azioni di risarcimento del danno da parte dell’Ente gestore o, se diverso, dal proprietario dell’impianto. ART.10 E’ assolutamente vietata l’introduzione nell’impianto di animali di qualsiasi specie, biciclette o motorini. All’interno del campo è vietato: - fumare; - introdurre oggetti impropri (o comunque pericolosi); - installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere o eseguire opere di carattere sia provvisorio che permanente, senza esplicita autorizzazione del gestore. 3 ART.11 Gli utenti sono inoltre tenuti: - a ritirare le chiavi d’accesso all’impianto presso la struttura all’uopo indicata dal gestore; - al pagamento anticipato per l’utilizzo del campo; - alla consegna di un documento valido di identità di uno degli interessati, che verrà restituito alla riconsegna delle chiavi, a fine utilizzo. Gli utenti, al termine dell’utilizzo dell’impianto, devono altresì provvedere alla chiusura dello stesso, con riconsegna delle chiavi nel luogo concordato con il gestore. ART.12 L’utilizzatore è tenuto alla preventiva ricognizione dell’impianto ricevuto in consegna ed alla l’eventuale immediata segnalazione di disservizi, guasti e/o danni riscontrati. Il gestore è esonerato da ogni responsabilità per la custodia e la salvaguardia dei materiali, degli attrezzi e degli equipaggiamenti di proprietà degli utenti. Inconvenienti o danni cagionati durante l’utilizzo dell’impianto dovranno essere tempestivamente comunicati al gestore. Eventuali danni agli immobili ed alle attrezzature, non tempestivamente segnalati, saranno comunque addebitati agli ultimi utilizzatori. I genitori esercenti la patria potestà o chi ne fa le veci, risponderanno per i danni causati dai figli minorenni. ART. 13 Il Comune non risponde di eventuali danni che gli utenti possono provocare a sé ed ad altri, nonché per eventuali ammanchi di cose o valori durante l’uso del campo. ART.14 Le tariffe per l’uso dell’impianto di proprietà comunale sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale, in comune accordo con l’Ente gestore, qualora diverso dal Comune. Agli organismi a base associativa possono essere erogate incentivazioni, sia sotto forma di concessioni in uso gratuito delle strutture, che di altre agevolazioni, previa richiesta, con allegata documentazione dell’attività sportiva, da presentarsi direttamente all’Amministrazione Comunale. La mancata frequenza rispetto agli orari stabiliti, comunicata ai sensi degli articoli 4 o 5, comporterà comunque un pagamento, nella misura del 50%, della tariffa oraria. In caso di mancata comunicazione, gli utenti saranno tenuti a versare per intero l’ammontare stabilito. ART. 15 I concessionari sono responsabili verso il Comune di ogni danno al patrimonio derivante da azione od omissione dolosa, nonché per negligenza o colpa grave. Le persone fisiche, le associazioni, i gruppi sportivi o le società che non rispetteranno o non faranno rispettare dai propri associati le disposizioni di cui al presente regolamento potranno essere allontanati, con revoca ad effetto immediato dell’autorizzazione, senza diritto di rimborso del pagamento effettuato e fatte salve eventuali azioni di rivalsa e/o risarcimento di danno da parte del gestore. 4 ART. 16 La vigilanza sulle strutture dell’impianto potrà essere garantita con sistema di telecamere a circuito chiuso. ART. 17 Il presente regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione, a deliberazione esecutiva,del testo regolamentare all’Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi e sarà affisso alle strutture dell’impianto. 5