Ricetta Bianca- Zacà - ordine farmacisti siena

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Ricetta Bianca- Zacà - ordine farmacisti siena
Appropriatezza prescrittiva in
farmacia: la ricetta bianca e
le sue motivazioni
dott.ssa L. Bruscoli; dott.ssa G.Gasperini; dott.ssa A.L. Verdini; dott. A.Zacà
Dipartimento politiche del Farmaco AUSL7 SIENA
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La ricetta bianca: come?
Cosa è una ricetta?
Perchè si definisce bianca?
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La ricetta è lo strumento che
garantisce al cittadino l'accesso al
farmaco (meglio ancora medicinale secondo il Codice
Comunitario dei medicinali per uso umano),
attraverso l'autorizzazione scritta
che il medico dà al farmacista
(Recipe! = prescrizione
indicazione,
istruzione, firma e data)
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L'art.1 del Codice (D.Lgs 219/2006),
definisce “prescrizione medica” :
<<...ogni ricetta medica rilasciata da
un professionista autorizzato a
prescrivere medicinali...>>
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Viene comunemente definita
“bianca” (ma potrebbe essere anche di
altro colore), la ricetta diversa da
quella utilizzata nell'ambito del SSN
(rosa) e da quella a ricalco (RMR)
riservata alla Tabella II sezione A
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Tutte le ricette devono contenere:
la data e la firma del medico.
Il farmacista spedisce la ricetta con:
la data di spedizione, il timbro della
farmacia ed il prezzo praticato.
La ricetta è valida su tutto il territorio nazionale;
quella del SSN(rosa) solo in ambito regionale
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Le ricette possono essere non ripetibili
(RNR) o ripetibili (RR);il farmacista
trattiene le prime e rende all'acquirente
quelle ripetibili
•La norma tecnica di riferimento è la F.U. (Tabb. 5 e 4)
•I casi in cui è richiesta la RNR o la RR sono riportati
nel Titolo VI del Codice Comunitario (Artt. 89 e 88)
•L'AIFA all'atto dell'AIC o successivamente, classifica il
medicinale e ne determina la modalità di dispensazione
(la scatola di ogni medicinale riporta il tipo di ricetta
necessario...)
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D.lgs. 219/2006, art.87
“Classi dei medicinali ai fini della fornitura”
....i medicinali sono classificati in una o più categorie:
a) soggetti a prescrizione medica;
b) soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;
c) soggetti a prescrizione medica speciale;
d) soggetti a prescrizione medica limitativa comprendenti:
1) vendibili su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti;
2) utilizzabili in ambiente ospedaliero o ad esso assimilabile;
3) utilizzabili esclusivamente dallo specialista;
e) non soggetti a prescrizione medica comprendenti:
1) medicinali da banco o di automedicazione;
2) restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica
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D.lgs. 219/2006, artt. 88-94
“indicazione obbligatoria del regime di dispensazione...”
....i medicinali devono recare sull'imballaggio esterno o sul
confezionamento primario, la frase....:
a) <<Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica>>;
b) <<Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica
utilizzabile una sola volta>>;
c) <<Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico>>;
d) <<dopo le frasi di cui al punto a) oppure b), la specificazione
del tipo di struttura o specialista autorizzato alla prescrizione>>;
e) <<Uso riservato a....>> con specificazione dello specialista
autorizzato all'impiego del medicinale, e <<Vietata la vendita
al pubblico>>
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PFN 2005 – Prontuario Farmaceutico Nazionale
“Classificazione dei medicinali ai fini della rimborsabilità”
....i medicinali, per il SSN, sono classificati in:
classe a) farmaci essenziali e per malattie croniche ;
classe c) farmaci privi delle sopracitate caratteristiche e non
concedibili a carico del SSN.
La classe a) è a sua volta suddivisa in: gruppo A e gruppo H.
Il gruppo H comprende i farmaci con regime di fornitura
“OSP1” (utilizzabili solo in ambito ospedaliero!!) ed “OSP 2”
(utilizzabili in ambito ospedaliero o ad esso assimilabile!!).
I medicinali del gruppo A e del gruppo H (se utilizzati in
ambiente ospedaliero o assimilabile), sono rimborsati dal SSN
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Anche se è l'art. 92 del Dlgs 219/06 a
classificare i medicinali che non possono essere
venduti al pubblico (OSP), abitualmente, si
definiscono “ospedalieri” anche i medicinali del
gruppo H.
In realtà la collocazione in fascia H ha valenza
amministrativa e gestionale rispetto al SSN e ci
sono medicinali classificati “H” vendibili in
farmacia (“HRR” o “HNR”) a pagamento.
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PH-T Prontuario Ospedale - Territorio
E' il Prontuario della Distribuzione Diretta ovvero con
forme alternative di distribuzione individuate dalle
Regioni (es. DPC); il PH-T permette la presa in carico
del paziente e la continuità assistenziale
H (Ospedale) – T (Territorio).
L'inclusione di un medicinale nella lista PH-T non ne
modifica la rimborsabilità o il regime di dispensazione
indicato nella AIC (salvo diverse modalità adottate da accordi
regionali. Forse, in un futuro non lontano, avremo gli OSP 2 e/o
altre forme di distribuzione e servizi nelle farmacie territoriali)
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La ricetta ripetibile (RR)
E' la normale ricetta che resta di proprietà del paziente
(anche quando è scaduta...) e può essere utilizzata per
dieci volte in sei mesi se il medico non indica la
quantità del medicinale prescritto o indica l'unità.
L'indicazione di un numero di pezzi superiore all'unità,
consente il prelievo dei pezzi indicati (eventualmente in
maniera frazionata , nel periodo di validità di sei mesi), ma
ne esclude la ripetibilità
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.....La ricetta ripetibile (RR)
Per i medicinali appartenenti alla Tab. II, sezione E, la
ricetta vale trenta giorni e può essere ripetuta per non
più di tre volte nel periodo.
Per la prescrizione di galenici magistrali, la RR è valida
per dieci volte in sei mesi ed il farmacista è tenuto a
conservare la documentazione per sei mesi (salvo che non
siano prescritte sostanze stupefacenti o sostanze ad effetto doping)
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La ricetta non ripetibile (RNR)
La ricetta da rinnovare volta per volta (RNR) che
prescrive medicinali di origine industriale, vale per
trenta giorni (escluso quello del rilascio).
Il farmacista ne conserva l'originale per sei mesi e quindi
la distrugge (il limite è elevato a due anni dall'ultima
registrazione se medicinale delle Tabb. II sezz. A -(B)- C ).
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....La ricetta non ripetibile (RNR)
La RNR priva della data, della firma e del nome del
paziente (o codice fiscale!!) non è valida.
L'eventuale prelievo frazionato, nei trenta giorni di
validità, può essere effettuato solo nella farmacia che
spedisce la prima volta.
La RNR con prescrizione di galenici magistrali, vale per
tre mesi e va conservata per sei mesi (salvo che non preveda
la prescrizione di sostanze stupefacenti o sostanze ad effetto doping).
Se è prescritto un veleno (RNR), la dose va espressa in tutte lettere.
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La ricetta limitativa
E' la ricetta prevista per medicinali la cui prescrizione o
la cui utilizzazione è limitata a taluni ambienti o a
taluni medici. Il Codice Comunitario individua:
1)medicinali utilizzabili solo in ambiente ospedaliero (art.92);
2)medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri
ospedalieri o di specialisti individuati(art.93);
3)medicinali utilizzabili dallo specialista in ambulatorio (art.94).
La ricetta limitativa può essere ripetibile (RRL) oppure
non ripetibile(RNRL)
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