apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015
RG n. 67213/2011
Repert. n. 10473/2015 del 29/10/2015
N.R.G. 67213/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE A
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi
Presidente
dott.ssa Paola Gandolfi
Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 67213/2011 promossa da:
RAINBOW MAGICLAND S.R.L. con il patrocinio dell’avv. PENZO GIOVANNI MARIA
PAOLO dell’avv. LAURA RICCI e dell’avv. CRISTIANO SESTI
ATTORE
contro
RAINBOWLAND S.R.L. con il patrocinio dell’avv. ALTAMURA ASSUNTA e dell’avv.
MICHELE MORETTI
CONVENUTO
RAINBOW S.R.L. con il patrocinio dell’avv. ALTAMURA ASSUNTA e dell’avv.
MICHELE MORETTI e dell’avv. L. DE SANCTIS
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di
precisazione delle conclusioni del 26.5.2015.
OGGETTO:
opposizione
riconvenzionale
per
a
decreto
ingiuntivo,
inadempimenti
debenza
contrattuali
IVA,
e
domanda
illeciti
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SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
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anticoncorrenziali
Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015
RG n. 67213/2011
Repert. n. 10473/2015 del 29/10/2015
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RG n. 67213/2011
Repert. n. 10473/2015 del 29/10/2015
1.le vicende processuali
Con atto di citazione notificato in data 8.11.2011 Rainbow Magicland s.r.l.
(già Alfa 3 s.r.l., di seguito anche RML) ha proposto opposizione al
decreto
ingiuntivo
provvisoriamente
esecutivo
n.
31426/11
emesso
dal
Tribunale in data 22.9.2011 per l’importo di € 2.200.000,00 a favore d
Rainbowland s.r.l.. Tale somma in sede monitoria è stata richiesta a titolo
di IVA sul capitale di 11.000.000,00 già corrisposto dall’ingiunta a titolo
sottoscritto in data 28.4.2011 tra le parti, avente ad oggetto l’utilizzo
dei diritti sul marchio Rainbow e lo sfruttamento dei diritti sulle Winx,
noti personaggi del mondo dell’animazione infantile e di altre property, in
relazione ad un Parco dei divertimenti a tema realizzato dall’opponente in
località Valmontone a pochi chilometri da Roma.
In particolare l’opponente- premesso di avere già effettuato il pagamento
della
cifra
ingiunta-
ne
ha
contestato
la
pretesa,
in
quanto
la
corrispondente somma capitale era stata versata non già a titolo di minimo
garantito, ma quale caparra confirmatoria, non soggetta alla relativa
imposta. Ha inoltre svolto domanda riconvenzionale di risarcimento del
danno per pretesi inadempimenti contrattuali di controparte e per atti di
concorrenza sleale.
Costituendosi, controparte ha ribadito il proprio diritto al versamento
dell’IVA, negando ogni illecito, contrattuale ed extracontrattuale.
In prima udienza, parte attrice ha chiesto di essere autorizzata alla
chiamata del terzo, Rainbow s.r.l. - produttrice indipendente di prodotti
televisivi
e
cinematografici,
e
titolare
dei
relativi
diritti
sulle
property - società controllante al 100% l’opposta e asserita garante delle
obbligazioni assunte dall’opposta. Autorizzata la chiamata, si è costituita
Rainbow, sottolineando di non rivestire il ruolo di garante dell’opposta
nel contratto definitivo di licenza e chiedendo il rigetto delle pretese
attoree.
Dato ingresso alla fase istruttoria orale, all’esito la causa è stata
rimessa in decisione sulla precisazione delle conclusioni rassegnate in
data 26.5.2015.
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di pagamento del minimo garantito in relazione al contratto di licenza
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2.Quanto all’IVA
Come già accennato, il decreto monitorio ha ad oggetto la somma di €
2.200.000,00 a titolo di IVA sull’importo di € 11.000.000,00 inizialmente
versato
dall’opponente
quale
caparra
confirmatoria
in
sede
di
sottoscrizione del contratto preliminare di licenza sottoscritto in data
21.9.2009.
Secondo gli accordi assunti, tale somma all’atto della sottoscrizione del
definitivo
ha
mutato
imputazione,
divenendo
il
pagamento
del
minimo
pattuizione
è
definitivo
(ove
“riconoscere
stata
è
ribadita
previsto
l’imputazione
in
sede
l’obbligo
della
di
di
Caparra
sottoscrizione
RML
-
del
all’epoca
Confirmatoria,
contratto
Alfa
3-
di
contestualmente
alla firma del presente Contratto Definitivo, a Minimo Garantito, al netto
dell’IVA, ai sensi del presente Contratto Definitivo e, per l’effetto, di
corrispondere
a
Rainbowland
l’IVA
su
tale
Minimo
Garantito,
previa
fatturazione da parte di Rainbowland” cfr. doc. 7 art. B paragrafo a parte
opposta).
E l’eccezione di inadempimento sollevata sul punto dall’opponente per
impedire
la
conversione
del
titolo
di
imputazione,
in
relazione
alle
contestazioni di cui ai punti trattati di seguito, non appare fondata.
Va sottolineato infatti che il c.d. “minimo garantito” dovuto a titolo di
royalty rappresenta la prestazione principale del licenziatario in rapporto
strettamente sinallagmatico rispetto alla controprestazione, a sua volta
principale, del licenziante di garantire all’altro contraente il pacifico
godimento delle proprie privative. L’obbligo di pagamento delle royalty non
può quindi essere legittimamente paralizzato attraverso il rimedio di cui
art.
1460
c.c.,
dell’obbligazione
ove
non
principale
supportato
a
carico
dal
del
simmetrico
licenziante,
inadempimento
ma
lamentando
inadempimenti di controparte secondari rispetto alla prima. Deve in altri
termini
sussistere
equivalenza
tra
l’inadempimento
e
la
mancanza
di
inadempimento altrui, in ossequio al principio generale di buona fede e di
quello speciale circa l’importanza dell’inadempimento di cui all’art. 1455
c.c. (cfr. Cassazione 06/11430).
Nel caso in esame, ove le contestazioni afferiscono in sostanza al mancato
supporto promozionale del Parco da parte del creditore, dunque ad una
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garantito (cfr. doc 3 punto G delle premesse di parte opponente); la
obbligazione accessoria rispetto
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Repert.
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al sinallagma
negoziale,
lo strumento
di
cui
è
all’art.
consentendo
1460
di
c.c.
non
paralizzare
le
stato
correttamente
pretese
utilizzato,
creditorie
di
non
controparte
legittimamente azionate in via monitoria: il decreto ingiuntivo va dunque
confermato.
3. le domande riconvenzionali dell’opponente
3.1.sull’ammissibilità
le pretese afferiscono a ritenuti inadempimenti del contratto sotteso alla
pretesa monitoria ed a ritenute condotte extracontrattuali poste in essere
durante l’esecuzione dell’accordo: sussiste dunque
soggettiva
e
connessione
dell’opposizione
a
oggettiva-
decreto
seppure
ingiuntivo
e
la necessaria identità
impropriale
tra
domande
l’oggetto
introdotte
dall’opponente. Va peraltro osservato che le domande sono estese anche nei
confronti del terzo chiamato, soggetto con cui l’opponente ha sottoscritto
un Accordo Quadro (in virtù del quale Rainbow ha acquistato una quota del
capitale sociale dell’opponente e nel quale si sono definiti i reciproci
diritti in relazione all’intesa commerciale avente ad oggetto la promozione
del Parco e lo sfruttamento delle property) nel cui ambito si colloca anche
il contratto oggetto di licenza qui esaminato. La stessa prospettazione
dell’opponente indica Rainbow quale soggetto concorrente con l’opposta nel
compimento delle condotte extracontrattuali e garante di Rainbowland nelle
obbligazioni contrattuali. A prescindere dalla fondatezza del merito di
tali
pretese,
legittimata
secondo
la
passivamente
prospettazione
a
resistere
attorea
a
tali
la
terza
pretese,
chiamata
è
sussistendo
coincidenza tra soggetto chiamato a rispondere e chi nella medesima domanda
è affermato soggetto passivo del rapporto sostanziale azionato.
Infine: in relazione alle condotte negoziali della convenuta va considerato
anche il comportamento di Rainbow, terzo rispetto al rapporto negoziale il
cui comportamento quale adempimento del terzo ex art. 1180 c.c..
3.2. Le lesioni contrattuali
3.2.1.La tardiva consegna del Piano Marketing
Parte
opponente
contesta
in
primo
luogo
il
corretto
adempimento
dell’obbligo di predisporre un Piano Marketing -di seguito il Piano- (cfr.
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Le domande riconvenzionali svolte dall’opponente sono ammissibili, giacché
doc 7 clausola 3.3 B parte
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Repert.
n. 10473/2015
del 29/10/2015
convenuta del citato
contratto
di licenza).
In particolare, il capoverso di cui alla lett. “E” prevede a carico
dell’opposta l’obbligo di “predisporre un Piano di Marketing con cadenza
triennale
con
l’indicazione
di
quelle
iniziative,
di
cui
la
stessa
Rainbowland si farà promotrice per il sostegno dei personaggi Rainbow,
oggetto
delle
tematizzazioni
del
Parco,
fermo
restando
che
in
tali
iniziative Rainbowland farà in modo di promuovere espressamente il Parco”.
Secondo la difesa dell’opponente il Piano - da intendersi quale documento
delle azioni poste in essere per tradurre in concreto (e quantitativamente)
le ipotesi formulate- presenterebbe gravi lacune tanto da renderlo inidoneo
alla funzione assegnatagli sia secondo i comuni criteri interpretativi
(cfr. art. 1368 c.c.) sia secondo l’intenzione stessa delle parti (art.
1362
c.c.).
Tale
doglianza
è
supportata
da
una
consulenza
tecnica
depositata agli atti che ne avrebbe evidenziato la carenza di un piano di
implementazione
e
la
mancata
corrispondenza
rispetto
a
standard
professionali, anche in virtù del confronto con Piani predisposti per
Parchi Internazionali di analoghe dimensioni.
Il documento redatto da RMT infatti- in quanto mero estratto del Piano del
Gruppo
Rainbow,
non
espressamente
finalizzato
ad
assolvere
l’obbligo
contrattuale- sarebbe composto per lo più da illustrazioni grafiche di
personaggi a fumetti, dotato di uno specifico contenuto solo nella parte
relativa ai personaggi Rainbow. Non sarebbero invece chiaramente definite
“le iniziative” della licenziante orientate a promuovere specificamente il
Parco.
Parte
attrice
intervenuta
il
inoltre
ha
9.5.2011,
e
sottolineato
non
entro
la
la
sua
data
di
ritardata
consegna,
perfezionamento
del
contratto di licenza, sottoscritto il 28.4.2011.
Infine, l’opponente ha sottolineato che nel corso del giudizio non è stato
depositato neppure il secondo Piano Marketing.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene non provato l’inadempimento per le
ragioni di seguito esposte.
Va in primo luogo premesso che la clausola negoziale in esame:
- non specifica i contenuti minimi del Piano: tale previsione -in ossequio
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“normativo” in cui sono esplicati con chiarezza i target di riferimento
al
dettato
di
cui
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RG n. 67213/2011
Repert.
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1367 c.c.
e n.
pena
la nullità
per
all’art.
indeterminatezza- va intesa dunque nel senso di cristallizzare l’obbligo
nel suo contenuto estrinseco e formale, lasciando al debitore la scelta di
delinearne i contenuti estrinseci. Ne costituisce una conferma indiretta la
considerazione che parte attrice si è limitata a contestare a controparte
la sua carenza, senza meglio specificare la propria doglianza (cfr. doc.5
-la
natura
risultato,
dell’obbligazione
non
essendo
il
in
essa
suo
prevista
corretto
è
di
adempimento
mezzi
e
non
di
subordinato
al
raggiungimento di specifici obiettivi. Trattasi infatti di una prestazione
che obbliga alla diligente esecuzione del programma obbligatorio senza
implicare il raggiungimento del risultato finale perseguito dal creditore,
che resta per l’appunto estraneo al contenuto del rapporto obbligatorio;
-il
contenuto
dell’obbligo
cristallizzato
è
circoscritto
alla
predisposizione di un progetto per i soli personaggi oggetto di licenza e
non esteso dunque a tutte le iniziative promozionali del Parco. Si veda in
proposito il punto n. 3.3.B del contratto (“(RL) dovrà predisporre un piano
di marketing (..) con l’indicazione di quelle iniziative (….) per il
sostegno dei personaggi Rainbow”). In effetti, la nomina di un direttore
marketing
e
di
organizzazione
comunicazione
delle
da
iniziative
parte
di
dell’opponente,
marketing
e
con
promozione
compiti
del
di
Parco,
costituisce una conferma di tale assetto negoziale, ribadita altresì al
punto 11.2 (“(RL) si riserva di proporre un piano operativo di marketing
per la gestione di tutto il Parco, che dovrà essere valutato(…)dagli organi
di Alpha3 e che (…) dovrà essere tenuto in debita considerazione”).
Così correttamente interpretata l’obbligazione di cui si discute, essa è
stata adempiuta attraverso la presentazione, in data 9.5.2011, a cura
dell’opposta del “Piano Marketing” articolato in quattro punti: eventi
corporate, attività di PR Rainbow, attività di promozione aziendale ed
iniziative di co-marketing. In esso tra l’altro, l’opposta ha promosso il
coordinamento dei licenziatari coinvolti per la promozione del Parco e
delle sue attività nonché previsto ulteriori incontri con i licenziatari
nei c.d. licensing day, da tenersi due volte all’anno in Italia, Spagna,
Portogallo, Russia, Turchia, Francia (cfr. doc. 12 di parte convenuta).
A tale consegna si è accompagnato un comportamento complessivo tenuto dalla
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parte opponente);
Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015
RG n. 67213/2011
n. 10473/2015
del 29/10/2015
e volontàRepert.
collaborativa,
che corrobora
il
convenuta, improntato a diligenza
giudizio di corretto adempimento.
In particolare:
- parte convenuta ha rielaborato autonome linee di sviluppo per il Parco,
attraverso la proposta di concrete soluzioni per valorizzare presso il
pubblico l’elemento magico (a partire dalle divise del personale, ai menù,
fino all’organizzazione di uno spettacolo serale intitolato “il volo delle
Winx”) ovvero la progettazione di alcune promozioni (quali: regalare una
wand
ai
bambini
paganti
il
biglietto
ridotto,
ospitare
la
trasmissione “masters of magic” e collaborare con l’associazione avente lo
stesso nome, cfr. doc. 35 parte convenuta);
-in data 30.9.2010 Rainbowland ha chiesto un incontro urgente con lo staff
di Rainbow MagicLand al fine di “individuare i punti di forza delle
property
e
le
strategie
da
implementare”(cfr.
doc.
11
e
21
parte
convenuta);
-in data 28.6.2011 la convenuta ha indicato alcuni interventi ritenuti
necessari per garantire una maggiore attrattività alle property (cfr. doc.
24 parte convenuta); sempre in tale data ha suggerito interventi per il
completamento
delle
attrazioni
e
degli
edifici
(cfr.
doc.31
di
parte
convenuta);
-parte
opposta
ha
evidenziato
alcuni
fattori
concorrenti
inerenti
l’organizzazione del Parco che avrebbero cagionato una ridotta attrattività
dei personaggi (il mancato riferimento al mondo delle Wink di alcune
attrazioni, quali “Cagliostro” “Le rapide” e “Maison Houdini”); l’apertura
del negozio Winx all’interno del Parco solo al mattino; la scarsa qualità
nello spettacolo Winx Show dei balletti (cfr. doc.19 parte opposta); sul
punto l’opponente non ha fornito spunti probatori di segno contrario.
Quanto alla pretesa tardiva consegna del Piano (nel contratto preliminare è
previsto che esso venga presentato entro la data di apertura del Parco),
esso è stato consegnato in data 9.5.2011, dunque prima dell’apertura del
Parco, posticipata rispetto al termine in precedenza stabilito (cfr. doc.
13 parte convenuta).
Infine
quanto
alla
mancata
redazione
del
secondo
Piano,
il
Tribunale
ritiene che lo stesso sia estraneo al perimetro della lite in quanto la
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magic
doglianza non è stata oggetto di
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RG n. 67213/2011
n. 10473/2015
specifica Repert.
e tempestiva
allegazione del 29/10/2015
Parte opponente non ha dunque dimostrato la divergenza tra il comportamento
tenuto da controparte rispetto a quello cristallizzato mentre parte opposta
ha prodotto documentazione comprovante un comportamento improntato a buona
fede - collaborativo anche dopo la predisposizione del Piano (cfr. doc. 24
parte opposta).
La censura va dunque rigettata.
La licenziataria si duole altresì dell’inadempimento all’obbligo della
licenziante
di
attivarsi
per
assicurare
condizioni
di
favore
nell’approvigionamento dei gadget delle Wink. Parte attrice lamenta in
particolare una temporanea indisponibilità di molti licenziatari a fornire
i prodotti della Rainbow, con conseguente insufficiente assortimento presso
i punti vendita del Parco; l’applicazione nei suoi confronti di prezzi
superiori
a
quelli
indicati
in
base
ai
parametri
cristallizzati
nel
contratto (cfr. punto 3B. B lettera f doc.3 parte opponente); infine la
mancanza
di
collaborazione
nell’identificazione
dei
prodotti,
nella
definizione dei layout espositivi, degli stock e dei tempi di consegna.
E’ emerso tuttavia dall’istruttoria il puntuale adempimento anche di tale
obbligazione, anche quest’ultima di mezzo e non di risultato, da ricondurre
all’ipotesi di cui all’art. 1381 c.c.
Ed in particolare: la convenuta ha proposto ai propri licenziatari sconti
di
listino
da
praticare
all’opponente
(“Rainbowland
ha
contattato
i
licenziatari del marchio Rainbow direttamente in virtù (…)L’attività di
contatto
è
stata
compiuta
da
Alessandra
Gabriele
del
Gruppo
Rainbow.
L’incontro con i licenziatari è avvenuto intorno al giugno 2010 in un hotel
di Roma (..) con tutti i licenziatari presenti (..) questa persona presentò
il Parco facendo comprendere le opportunità che esso poteva offrire per
vendere i prodotti e costruire comunicazione congiunta. Il fatto che fosse
proposta l’applicazione di sconti sul listino rientrava nel modello di
relazione con il licenziatario. Si sceglievano i prodotti che potevano
essere appetibili nel Parco e venivano predisposti i relativi listini. (..)
era presente il direttore marketing di Rainbow Sara Testini e la rete di
commerciali del Gruppo Rainbow”. cfr. testimonianza resa da Claudio Villa).
Inoltre, in data 8.9.2010 RainbowLand ha inviato bozza della lista di
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3.2.2.la mancata promozione presso i licenziatari
licenziatari individuati per la
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del(cfr.
29/10/2015
vendita del
merchandising
nel Parco
e-mail doc. 29 parte convenuta). In data 21.9.2010 sono stati messi a
disposizione di controparte i nominativi dei responsabili cui rivolgersi e
i rispettivi indirizzi (cfr. doc. 17 terza chiamata). Tale comportamento è
conforme al punto 6.2 del contratto definitivo di licenza, il quale prevede
a riguardo: “Per ogni licenziatario indicato nell’Elenco Prodotti Rainbow
dovranno essere comunicati i riferimenti corretti del responsabile del
settore commerciale” (cfr. doc. 3 parte convenuta). L’opposta ha inoltre
la
propria
collaborazione
nel
contattare
direttamente
quei
licenziatari che si erano dimostrati meno disponibili (cfr. docc. 24 e 29
parte convenuta), in ossequio a quanto stabilito dall’art 3.3. lettera B
punto “f” del contratto definitivo di licenza: “di fare del proprio meglio
per
permettere
l’approvvigionamento
da
parte
di
Alfa3
dei
prodotti
(…)”(cfr. doc. 3 parte convenuta).
Infine:
la
verosimilmente
ritrosia
da
dei
ricondurre
licenziatari
ad
un'altra
a
rifornire
ragione,
l’opponente
emersa
nel
è
corso
dell’istruttoria orale: “i licenziatari non venivano pagati dal Parco nei
tempi previsti, oppure non raggiungevano volumi di acquisto preventivati e
gli sconti loro concessi erano uguali a quelli concessi ad altre società”
(cfr. testimone Francesca Barigelli).
Per tali ragioni anche tale domanda di inadempimento va rigettata.
3.2.3. Le mancate attività promozionali
Parte attrice lamenta inoltre che l’attività promozionale di controparte
sarebbe stata carente, in quanto concentrata principalmente sulle Winx, a
danno delle altre Property.
Anche tale doglianza è infondata alla luce degli esiti istruttori orali
(cfr.
le
dichiarazioni
rese
da
Francesca
Barigelli
che
ha
dichiarato
“abbinavamo delle promozioni, in questo caso era in collaborazione con la
RAI che aveva redatto questa intervista, poi trasmessa su Rai Gulp. In
merito al documento 25 preciso che si tratta di uno spot tv riferito a una
promozione organizzata da Nickelodeon, nostro partner sempre con il Parco
abbinando alla visione del cartone Winx Club un gioco su internet, e per i
vincitori offriva un viaggio gratuito al Parco, pagato in parte da Nick e
in Rainbow, La promozione veniva effettuata, in Brasile, Inghilterra, e
forse Messico. Questo video mostrava bene il Parco, promuovendolo”. cfr
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prestato
verbale d’udienza) e della
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Repert.
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29/10/2015
documentazione
versata.
Quest’ultima del
attesta
molteplici attività tra le quali ad esempio:
-
la
promozione
su
pagine
pubblicitarie
a
partire
dal
primo
numero
disponibile del magazine edito da Tridimensional sia per i Winx days, sia
per l’Huntik Day; la medesima pubblicità è stata diffusa anche sui siti del
Winx club e di Huntik (cfr. doc. 23 parte convenuta);
- la promozione, su scala internazionale, organizzata in collaborazione con
il canale Nickelodeon, con possibilità di vincere un viaggio gratuito al
- la predisposizione di un biglietto di ingresso omaggio al Parco associato
all’acquisto del prodotto “Acqua Claudia” (cfr. doc. 37 parte convenuta);
- l’utilizzazione del Parco, all’epoca non ancora inaugurato, come location
dell’incontro di UNINDUSTRIA nel mese di marzo 2011 (cfr. articolo di
Repubblica del 14.3.2011 facente parte del doc.22 di parte opponente);
- un concorso a premi realizzato in collaborazione con “Acqua e Sapone”,
che ha permesso la vendita di 700 biglietti d’ingresso (cfr. doc.32 parte
convenuta);
- l’impiego di etichette pubblicitarie del Parco sui prodotti “apparel”
Winxclub & Poppixie (cfr. doc.32 parte convenuta);
-la trasmissione di spot trasmessi sul canale Rai Gulp in collaborazione
con Giochi Preziosi, l’organizzazione di campagne pubblicitarie veicolate
nei Toys Center e pubblicazioni nel magazine “Winx Club” (cfr. doc. 32
parte opponente);
- l’inserimento di trailer/spot all’interno dei DVD Rainbow distribuiti in
edicola, in tutte le comunicazioni rilasciate dall’Azienda Rainbow, di
promozione dell’apertura di Rainbow MagicLand, la creazione all’interno del
magazine Rainbow Italia di uno spazio redazionale dedicato dal titolo
“Raccontaci il tuo magico giorno a Rainbow MagicLand” (cfr. doc. 12 parte
convenuta);
-l’organizzazione di una trentina di Winx.day (cfr. testimonianza resa da
Claudio Villa e doc. 41 di parte opposta);
-il lancio di uno spot cinematografico precedente alla proiezione nelle
sale dei film Winx 2 e 3, così come uno televisivo delle Winx all’interno
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Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1
Parco (cfr. doc. 25 parte convenuta e testimonianza Francesca Barigelli);
di immagini di vissuto del Parco.
Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015
RG n. 67213/2011
n. un
10473/2015
29/10/2015
A ciò siRepert.
aggiunga
DVD al cuidel
interno
era stata inserita attività promozionale (cfr. la testimonianza resa da
Claudio
Villa).
Anche
tale
obbligazione
è
stata
quindi
adempiuta
dall’opposta e la relativa pretesa dell’opponente è infondata.
3.2.4.il mancato esperimento tentativo conciliazione
Parte attrice lamenta la violazione dell’art. 12 del contratto definitivo
di Licenza atteso il mancato previo tentativo di conciliazione.
applicazione, secondo la volontà indicata dalle parti, al fine di evitare
la risoluzione dell’accordo, risoluzione che non è mai stata invocata ne da
parte opponente ne da parte opposta. Va peraltro ricordato che, ove provata
la
lesione
negoziale,
non
vi
sarebbe
comunque
prova
del
pregiudizio
economico subito dall’opponente ed evitabile attraverso il ricorso al
tentativo di conciliazione.
4.Le condotte extracontrattuali di concorrenza sleale
Parte opponente censura alcune condotte anticoncorrenziali, alcune delle
quali, per il vero, assumono anche una connotazione negoziale.
Va
in
proposito
premesso
che
la
prospettazione
dell’attore
in
riconvenzionale consente di esaminare congiuntamente le condotte della
convenuta e della terza chiamata quale sorta di unico soggetto chiamato a
rispondere. Sotto questo profilo non può essere sottaciuto poi il fatto che
la
terza
chiamata
possiede
il
100%
delle
quote
sociali
dell’opposta,
costituita ad hoc proprio per consentire l’operazione di cui si tratta ed
il cui legale rappresentante lo è altresì della terza chiamata.
In
generale
va
considerato
che
-secondo
i
criteri
che
governano
la
responsabilità civile e anche la materia della concorrenza sleale- il
concorso di più soggetti nell’illecito può concretarsi in un contributo
ideativo ed istigativo, senza necessità di un contributo materiale nella
sua realizzazione, purchè sussistano i requisiti di cui all’art. 2043 c.c..
In particolare, qui può essere predicata un’ipotesi di controllo o di
collegamento societario tra le due convenute, ipotesi in relazione alla
quale i presupposti per l’estensione della responsabilità da una all’altra
società sono meno stringenti rispetto ai criteri generali sopra citati.
Nel caso in esame sussiste infatti un rapporto di unità economica tra
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La domanda va rigettata considerando in primo luogo che tale articolo trova
controllante
e
Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015
RG n. 67213/2011
Repert.
10473/2015
del 29/10/2015
tale che la
priman. esercita
un’influenza
controllata
determinante sulle scelte della seconda, con la conseguenza sul piano della
responsabilità
di
poter
astrattamente
valutare
la
responsabilità
di
entrambe nell’ambito di un unico quadro.
In particolare le condotte contestate si sono concretate:
a) nella realizzazione di un logo realizzato da Rainbowland, composto da un
cerchio con la scritta “Non perderti l’apertura del fantastico Parco a tema
di Roma”; al suo interno si ritrova l’immagine del regno delle WINX e un
www.rainbowmagicland.it (cfr. doc. 33 parte attrice). Parte attrice lamenta
che
la
confusorietà
della
mancata
indicazione
del
nome
del
Parco
all’interno dell’arcobaleno; la doglianza è infondata, in quanto non solo
l’indirizzo internet contiene all’interno la denominazione
rappresenta
anche
un
valido
strumento
per
ottenere
del Parco ma
informazioni
più
dettagliate su tale iniziative;
b)in
dichiarazioni
non
corrette
rilasciate
ai
mezzi
di
comunicazione
nazionale: nella comunicazione al “Il Resto del Carlino” Iginio Straffi –si
ricorda:
Presidente
rappresentante
apriremo
di
il
del
consiglio
Rainbow
Rainbow
inaugureremo
a
dichiarazioni
analoghe
e
di
Raimboland
MagicLand”;
Valmontone
sono
il
sul
parco
state
amministrazione,
–
ha
dichiarato
Messaggero
tematico
riportate
nonché
sul
“ad
“a
legale
primavera
aprile-maggio
Rainbow
MagicLand;
settimanale
“Famiglia
Cristiana” e sui quotidiani “La Repubblica” e il “Il Giornale di Brescia”
(cfr. doc. 22 parte opponente).
Anche a voler scontare la libertà
il
contenuto
dell’iniziativa
dell’intervista,
del
Parco
fa
espressiva del giornalista nel riportare
il
reiterato
concludere
accreditamento,
per
una
univoco,
condotta
sleale
concretatasi nell’avere ingenerato nel pubblico la convinzione che il Parco
fosse il risultato dello sforzo creativo, realizzativo e finanziario del
solo terzo chiamato;
c)nell’organizzazione in data 10.7.2011 di un Winx Day (evento costituito
da balli, esibizioni, casting per le bambine vestite da fatine Winx) in un
altro Parco divertimenti, l’Acquafan di Riccione.
Tale
manifestazione,
va
precisato,
è
stata
promossa
in
un
periodo
particolarmente sensibile per gli interessi dell’opponente, ossia nella
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arcobaleno con la parola WINX. Esternamente al cerchio si legge l’indirizzo
fase di lancio del proprio Parco
Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015
RG n. 67213/2011
Repert.
10473/2015 del 29/10/2015
(cfr. doc.25
parte n.
opponente).
La condotta va ritenuta illiceità, anche in violazione dello specifico
obbligo contrattuale di cui alla lettera B, punto “d”, rubricato “l’obbligo
di Rainbowland” in base al quale: “non concedere i diritti e i personaggi
per iniziative collegate ad altri parchi a tema e/o iniziative similari nel
territorio e a non intraprendere nel territorio direttamente un’attività in
concorrenza con quella di Alfa 3 in relazione ai parchi a tema e/o
iniziative similari”. Non è infatti dirimente la circostanza che i gadget
giornale- il “Winx Club Magazine”-, né che esso fosse stato realizzato da
altro licenziatario (Tridimensional). Ciò che in questa sede rileva è che
l’evento sia stato realizzato all’interno di un Parco concorrente con
quello di Valmontone e che da ciò ne sia derivato un potenziale svantaggio
per l’opponente, in termini di attrattività dei monopoli ad essa licenziati
in via esclusiva. Tale comportamento, oltre ad integrare una violazione
negoziale, è espressione anche di una condotta di concorrenza sleale, in
concorso con il terzo, titolare del Parco.
Le condotte indicate ai punti sub. B) e c) hanno prodotto un pregiudizio in
termini di immagine imprenditoriale e di ridotta attrattività, seppure
lieve, che va ristorata per equivalente. Al fine della liquidazione del
danno
occorre
procedere
in
via
equitativa:
tenuto
conto
della
minima
intensità delle condotte censurate e dei minimi riflessi patrimoniali, si
liquida a tale titolo l’importo di € 30.000,00, oltre interessi legali
dalla pronuncia al saldo. Tale somma va posta a carico solidale della
convenuta e della terza chiamata, per le considerazioni sopra espresse.
5.Il comando giudiziale ed il governo delle spese
L’opposizione al decreto opposto va dunque rigettata: analoga sorte segue
la
domanda
di
condanna
per
lite
temeraria
svolta
dall’opponente
nei
confronti della convenuta per ritenuta mala fede nel promuovere l’azione
monitoria.
Le domande riconvenzionali articolate dall’opponente nei confronti delle
controparti
trovano
accoglimento
solo
per
la
frazione
minima
sopra
indicata.
Le spese di lite, in ragione della prevalente soccombenza dell’opponente,
sono compensate per la frazione di 1/5 e vengono per i restanti 4/5 sono
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siano stati distribuiti gratuitamente, che l’evento fosse collegato ad un
poste a carico dell’opponente e
Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015
RG n. 67213/2011
Repert. come
n. 10473/2015
29/10/2015
vengono liquidate
di seguito del
a favore
della convenuta e della terza chiamata, tenuto conto che le stesse si sono
affidate ad un’unica difesa.
P.Q.M.
Il
Tribunale,
definitivamente
pronunciando
sulle
domande
proposte
da
Rainbow Magicland s.r.l. con atto di citazione notificato in data 8.11.2011
contro Rainbowland
s.r.l. e con la chiamata di Rainbow s.r.l., ogni altra
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
2)in
parziale
opponente,
accoglimento
condanna
parte
delle
opposta
domande
e
la
riconvenzionali
terza
chiamata
in
di
parte
solido
al
pagamento di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
3) compensate in ragione di 1/5 le spese di lite, condanna parte opponente
alla rifusione a favore della convenuta e della terza chiamata dei restanti
4/5,
liquidati
rispettivamente
a
favore
di
Rainbowland
s.r.l.
in
€
20.000,00 di cui € 3.000,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre
IVA, CPA, spese di registrazione e 15% per spese forfettarie ed a favore di
Rainbow s.r.l. in € 15.000,00 di cui € 1.500,00 per spese ed il residuo per
compensi,
oltre
IVA,
CPA,
spese
di
registrazione
e
15%
per
spese
forfettarie.
4)dichiara il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
Milano, 24.9.2015
Il Presidente
dott.ssa Marina Tavassi
Il giudice estensore
dott.ssa Alima Zana
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1)rigetta l’opposizione a decreto ingiuntivo;