apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015 RG n. 67213/2011 Repert. n. 10473/2015 del 29/10/2015 N.R.G. 67213/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi Presidente dott.ssa Paola Gandolfi Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 67213/2011 promossa da: RAINBOW MAGICLAND S.R.L. con il patrocinio dell’avv. PENZO GIOVANNI MARIA PAOLO dell’avv. LAURA RICCI e dell’avv. CRISTIANO SESTI ATTORE contro RAINBOWLAND S.R.L. con il patrocinio dell’avv. ALTAMURA ASSUNTA e dell’avv. MICHELE MORETTI CONVENUTO RAINBOW S.R.L. con il patrocinio dell’avv. ALTAMURA ASSUNTA e dell’avv. MICHELE MORETTI e dell’avv. L. DE SANCTIS TERZO CHIAMATO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni del 26.5.2015. OGGETTO: opposizione riconvenzionale per a decreto ingiuntivo, inadempimenti debenza contrattuali IVA, e domanda illeciti pagina http://bit.ly/2cCRSEG 1 di 15 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA pagina http://bit.ly/2cCRSEG 2 di 15 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 anticoncorrenziali Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015 RG n. 67213/2011 Repert. n. 10473/2015 del 29/10/2015 Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015 RG n. 67213/2011 Repert. n. 10473/2015 del 29/10/2015 1.le vicende processuali Con atto di citazione notificato in data 8.11.2011 Rainbow Magicland s.r.l. (già Alfa 3 s.r.l., di seguito anche RML) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 31426/11 emesso dal Tribunale in data 22.9.2011 per l’importo di € 2.200.000,00 a favore d Rainbowland s.r.l.. Tale somma in sede monitoria è stata richiesta a titolo di IVA sul capitale di 11.000.000,00 già corrisposto dall’ingiunta a titolo sottoscritto in data 28.4.2011 tra le parti, avente ad oggetto l’utilizzo dei diritti sul marchio Rainbow e lo sfruttamento dei diritti sulle Winx, noti personaggi del mondo dell’animazione infantile e di altre property, in relazione ad un Parco dei divertimenti a tema realizzato dall’opponente in località Valmontone a pochi chilometri da Roma. In particolare l’opponente- premesso di avere già effettuato il pagamento della cifra ingiunta- ne ha contestato la pretesa, in quanto la corrispondente somma capitale era stata versata non già a titolo di minimo garantito, ma quale caparra confirmatoria, non soggetta alla relativa imposta. Ha inoltre svolto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per pretesi inadempimenti contrattuali di controparte e per atti di concorrenza sleale. Costituendosi, controparte ha ribadito il proprio diritto al versamento dell’IVA, negando ogni illecito, contrattuale ed extracontrattuale. In prima udienza, parte attrice ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata del terzo, Rainbow s.r.l. - produttrice indipendente di prodotti televisivi e cinematografici, e titolare dei relativi diritti sulle property - società controllante al 100% l’opposta e asserita garante delle obbligazioni assunte dall’opposta. Autorizzata la chiamata, si è costituita Rainbow, sottolineando di non rivestire il ruolo di garante dell’opposta nel contratto definitivo di licenza e chiedendo il rigetto delle pretese attoree. Dato ingresso alla fase istruttoria orale, all’esito la causa è stata rimessa in decisione sulla precisazione delle conclusioni rassegnate in data 26.5.2015. pagina http://bit.ly/2cCRSEG 3 di 15 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 di pagamento del minimo garantito in relazione al contratto di licenza Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015 RG n. 67213/2011 Repert. n. 10473/2015 del 29/10/2015 2.Quanto all’IVA Come già accennato, il decreto monitorio ha ad oggetto la somma di € 2.200.000,00 a titolo di IVA sull’importo di € 11.000.000,00 inizialmente versato dall’opponente quale caparra confirmatoria in sede di sottoscrizione del contratto preliminare di licenza sottoscritto in data 21.9.2009. Secondo gli accordi assunti, tale somma all’atto della sottoscrizione del definitivo ha mutato imputazione, divenendo il pagamento del minimo pattuizione è definitivo (ove “riconoscere stata è ribadita previsto l’imputazione in sede l’obbligo della di di Caparra sottoscrizione RML - del all’epoca Confirmatoria, contratto Alfa 3- di contestualmente alla firma del presente Contratto Definitivo, a Minimo Garantito, al netto dell’IVA, ai sensi del presente Contratto Definitivo e, per l’effetto, di corrispondere a Rainbowland l’IVA su tale Minimo Garantito, previa fatturazione da parte di Rainbowland” cfr. doc. 7 art. B paragrafo a parte opposta). E l’eccezione di inadempimento sollevata sul punto dall’opponente per impedire la conversione del titolo di imputazione, in relazione alle contestazioni di cui ai punti trattati di seguito, non appare fondata. Va sottolineato infatti che il c.d. “minimo garantito” dovuto a titolo di royalty rappresenta la prestazione principale del licenziatario in rapporto strettamente sinallagmatico rispetto alla controprestazione, a sua volta principale, del licenziante di garantire all’altro contraente il pacifico godimento delle proprie privative. L’obbligo di pagamento delle royalty non può quindi essere legittimamente paralizzato attraverso il rimedio di cui art. 1460 c.c., dell’obbligazione ove non principale supportato a carico dal del simmetrico licenziante, inadempimento ma lamentando inadempimenti di controparte secondari rispetto alla prima. Deve in altri termini sussistere equivalenza tra l’inadempimento e la mancanza di inadempimento altrui, in ossequio al principio generale di buona fede e di quello speciale circa l’importanza dell’inadempimento di cui all’art. 1455 c.c. (cfr. Cassazione 06/11430). Nel caso in esame, ove le contestazioni afferiscono in sostanza al mancato supporto promozionale del Parco da parte del creditore, dunque ad una pagina http://bit.ly/2cCRSEG 4 di 15 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 garantito (cfr. doc 3 punto G delle premesse di parte opponente); la obbligazione accessoria rispetto Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015 RG n. 67213/2011 Repert. n. 10473/2015 del 29/10/2015 al sinallagma negoziale, lo strumento di cui è all’art. consentendo 1460 di c.c. non paralizzare le stato correttamente pretese utilizzato, creditorie di non controparte legittimamente azionate in via monitoria: il decreto ingiuntivo va dunque confermato. 3. le domande riconvenzionali dell’opponente 3.1.sull’ammissibilità le pretese afferiscono a ritenuti inadempimenti del contratto sotteso alla pretesa monitoria ed a ritenute condotte extracontrattuali poste in essere durante l’esecuzione dell’accordo: sussiste dunque soggettiva e connessione dell’opposizione a oggettiva- decreto seppure ingiuntivo e la necessaria identità impropriale tra domande l’oggetto introdotte dall’opponente. Va peraltro osservato che le domande sono estese anche nei confronti del terzo chiamato, soggetto con cui l’opponente ha sottoscritto un Accordo Quadro (in virtù del quale Rainbow ha acquistato una quota del capitale sociale dell’opponente e nel quale si sono definiti i reciproci diritti in relazione all’intesa commerciale avente ad oggetto la promozione del Parco e lo sfruttamento delle property) nel cui ambito si colloca anche il contratto oggetto di licenza qui esaminato. La stessa prospettazione dell’opponente indica Rainbow quale soggetto concorrente con l’opposta nel compimento delle condotte extracontrattuali e garante di Rainbowland nelle obbligazioni contrattuali. A prescindere dalla fondatezza del merito di tali pretese, legittimata secondo la passivamente prospettazione a resistere attorea a tali la terza pretese, chiamata è sussistendo coincidenza tra soggetto chiamato a rispondere e chi nella medesima domanda è affermato soggetto passivo del rapporto sostanziale azionato. Infine: in relazione alle condotte negoziali della convenuta va considerato anche il comportamento di Rainbow, terzo rispetto al rapporto negoziale il cui comportamento quale adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.. 3.2. Le lesioni contrattuali 3.2.1.La tardiva consegna del Piano Marketing Parte opponente contesta in primo luogo il corretto adempimento dell’obbligo di predisporre un Piano Marketing -di seguito il Piano- (cfr. pagina http://bit.ly/2cCRSEG 5 di 15 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 Le domande riconvenzionali svolte dall’opponente sono ammissibili, giacché doc 7 clausola 3.3 B parte Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015 RG n. 67213/2011 Repert. n. 10473/2015 del 29/10/2015 convenuta del citato contratto di licenza). In particolare, il capoverso di cui alla lett. “E” prevede a carico dell’opposta l’obbligo di “predisporre un Piano di Marketing con cadenza triennale con l’indicazione di quelle iniziative, di cui la stessa Rainbowland si farà promotrice per il sostegno dei personaggi Rainbow, oggetto delle tematizzazioni del Parco, fermo restando che in tali iniziative Rainbowland farà in modo di promuovere espressamente il Parco”. Secondo la difesa dell’opponente il Piano - da intendersi quale documento delle azioni poste in essere per tradurre in concreto (e quantitativamente) le ipotesi formulate- presenterebbe gravi lacune tanto da renderlo inidoneo alla funzione assegnatagli sia secondo i comuni criteri interpretativi (cfr. art. 1368 c.c.) sia secondo l’intenzione stessa delle parti (art. 1362 c.c.). Tale doglianza è supportata da una consulenza tecnica depositata agli atti che ne avrebbe evidenziato la carenza di un piano di implementazione e la mancata corrispondenza rispetto a standard professionali, anche in virtù del confronto con Piani predisposti per Parchi Internazionali di analoghe dimensioni. Il documento redatto da RMT infatti- in quanto mero estratto del Piano del Gruppo Rainbow, non espressamente finalizzato ad assolvere l’obbligo contrattuale- sarebbe composto per lo più da illustrazioni grafiche di personaggi a fumetti, dotato di uno specifico contenuto solo nella parte relativa ai personaggi Rainbow. Non sarebbero invece chiaramente definite “le iniziative” della licenziante orientate a promuovere specificamente il Parco. Parte attrice intervenuta il inoltre ha 9.5.2011, e sottolineato non entro la la sua data di ritardata consegna, perfezionamento del contratto di licenza, sottoscritto il 28.4.2011. Infine, l’opponente ha sottolineato che nel corso del giudizio non è stato depositato neppure il secondo Piano Marketing. Ciò premesso, il Tribunale ritiene non provato l’inadempimento per le ragioni di seguito esposte. Va in primo luogo premesso che la clausola negoziale in esame: - non specifica i contenuti minimi del Piano: tale previsione -in ossequio pagina http://bit.ly/2cCRSEG 6 di 15 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 “normativo” in cui sono esplicati con chiarezza i target di riferimento al dettato di cui Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015 RG n. 67213/2011 Repert. 10473/2015 del 29/10/2015 1367 c.c. e n. pena la nullità per all’art. indeterminatezza- va intesa dunque nel senso di cristallizzare l’obbligo nel suo contenuto estrinseco e formale, lasciando al debitore la scelta di delinearne i contenuti estrinseci. Ne costituisce una conferma indiretta la considerazione che parte attrice si è limitata a contestare a controparte la sua carenza, senza meglio specificare la propria doglianza (cfr. doc.5 -la natura risultato, dell’obbligazione non essendo il in essa suo prevista corretto è di adempimento mezzi e non di subordinato al raggiungimento di specifici obiettivi. Trattasi infatti di una prestazione che obbliga alla diligente esecuzione del programma obbligatorio senza implicare il raggiungimento del risultato finale perseguito dal creditore, che resta per l’appunto estraneo al contenuto del rapporto obbligatorio; -il contenuto dell’obbligo cristallizzato è circoscritto alla predisposizione di un progetto per i soli personaggi oggetto di licenza e non esteso dunque a tutte le iniziative promozionali del Parco. Si veda in proposito il punto n. 3.3.B del contratto (“(RL) dovrà predisporre un piano di marketing (..) con l’indicazione di quelle iniziative (….) per il sostegno dei personaggi Rainbow”). In effetti, la nomina di un direttore marketing e di organizzazione comunicazione delle da iniziative parte di dell’opponente, marketing e con promozione compiti del di Parco, costituisce una conferma di tale assetto negoziale, ribadita altresì al punto 11.2 (“(RL) si riserva di proporre un piano operativo di marketing per la gestione di tutto il Parco, che dovrà essere valutato(…)dagli organi di Alpha3 e che (…) dovrà essere tenuto in debita considerazione”). Così correttamente interpretata l’obbligazione di cui si discute, essa è stata adempiuta attraverso la presentazione, in data 9.5.2011, a cura dell’opposta del “Piano Marketing” articolato in quattro punti: eventi corporate, attività di PR Rainbow, attività di promozione aziendale ed iniziative di co-marketing. In esso tra l’altro, l’opposta ha promosso il coordinamento dei licenziatari coinvolti per la promozione del Parco e delle sue attività nonché previsto ulteriori incontri con i licenziatari nei c.d. licensing day, da tenersi due volte all’anno in Italia, Spagna, Portogallo, Russia, Turchia, Francia (cfr. doc. 12 di parte convenuta). A tale consegna si è accompagnato un comportamento complessivo tenuto dalla pagina http://bit.ly/2cCRSEG 7 di 15 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 parte opponente); Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015 RG n. 67213/2011 n. 10473/2015 del 29/10/2015 e volontàRepert. collaborativa, che corrobora il convenuta, improntato a diligenza giudizio di corretto adempimento. In particolare: - parte convenuta ha rielaborato autonome linee di sviluppo per il Parco, attraverso la proposta di concrete soluzioni per valorizzare presso il pubblico l’elemento magico (a partire dalle divise del personale, ai menù, fino all’organizzazione di uno spettacolo serale intitolato “il volo delle Winx”) ovvero la progettazione di alcune promozioni (quali: regalare una wand ai bambini paganti il biglietto ridotto, ospitare la trasmissione “masters of magic” e collaborare con l’associazione avente lo stesso nome, cfr. doc. 35 parte convenuta); -in data 30.9.2010 Rainbowland ha chiesto un incontro urgente con lo staff di Rainbow MagicLand al fine di “individuare i punti di forza delle property e le strategie da implementare”(cfr. doc. 11 e 21 parte convenuta); -in data 28.6.2011 la convenuta ha indicato alcuni interventi ritenuti necessari per garantire una maggiore attrattività alle property (cfr. doc. 24 parte convenuta); sempre in tale data ha suggerito interventi per il completamento delle attrazioni e degli edifici (cfr. doc.31 di parte convenuta); -parte opposta ha evidenziato alcuni fattori concorrenti inerenti l’organizzazione del Parco che avrebbero cagionato una ridotta attrattività dei personaggi (il mancato riferimento al mondo delle Wink di alcune attrazioni, quali “Cagliostro” “Le rapide” e “Maison Houdini”); l’apertura del negozio Winx all’interno del Parco solo al mattino; la scarsa qualità nello spettacolo Winx Show dei balletti (cfr. doc.19 parte opposta); sul punto l’opponente non ha fornito spunti probatori di segno contrario. Quanto alla pretesa tardiva consegna del Piano (nel contratto preliminare è previsto che esso venga presentato entro la data di apertura del Parco), esso è stato consegnato in data 9.5.2011, dunque prima dell’apertura del Parco, posticipata rispetto al termine in precedenza stabilito (cfr. doc. 13 parte convenuta). Infine quanto alla mancata redazione del secondo Piano, il Tribunale ritiene che lo stesso sia estraneo al perimetro della lite in quanto la pagina http://bit.ly/2cCRSEG 8 di 15 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 magic doglianza non è stata oggetto di Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015 RG n. 67213/2011 n. 10473/2015 specifica Repert. e tempestiva allegazione del 29/10/2015 Parte opponente non ha dunque dimostrato la divergenza tra il comportamento tenuto da controparte rispetto a quello cristallizzato mentre parte opposta ha prodotto documentazione comprovante un comportamento improntato a buona fede - collaborativo anche dopo la predisposizione del Piano (cfr. doc. 24 parte opposta). La censura va dunque rigettata. La licenziataria si duole altresì dell’inadempimento all’obbligo della licenziante di attivarsi per assicurare condizioni di favore nell’approvigionamento dei gadget delle Wink. Parte attrice lamenta in particolare una temporanea indisponibilità di molti licenziatari a fornire i prodotti della Rainbow, con conseguente insufficiente assortimento presso i punti vendita del Parco; l’applicazione nei suoi confronti di prezzi superiori a quelli indicati in base ai parametri cristallizzati nel contratto (cfr. punto 3B. B lettera f doc.3 parte opponente); infine la mancanza di collaborazione nell’identificazione dei prodotti, nella definizione dei layout espositivi, degli stock e dei tempi di consegna. E’ emerso tuttavia dall’istruttoria il puntuale adempimento anche di tale obbligazione, anche quest’ultima di mezzo e non di risultato, da ricondurre all’ipotesi di cui all’art. 1381 c.c. Ed in particolare: la convenuta ha proposto ai propri licenziatari sconti di listino da praticare all’opponente (“Rainbowland ha contattato i licenziatari del marchio Rainbow direttamente in virtù (…)L’attività di contatto è stata compiuta da Alessandra Gabriele del Gruppo Rainbow. L’incontro con i licenziatari è avvenuto intorno al giugno 2010 in un hotel di Roma (..) con tutti i licenziatari presenti (..) questa persona presentò il Parco facendo comprendere le opportunità che esso poteva offrire per vendere i prodotti e costruire comunicazione congiunta. Il fatto che fosse proposta l’applicazione di sconti sul listino rientrava nel modello di relazione con il licenziatario. Si sceglievano i prodotti che potevano essere appetibili nel Parco e venivano predisposti i relativi listini. (..) era presente il direttore marketing di Rainbow Sara Testini e la rete di commerciali del Gruppo Rainbow”. cfr. testimonianza resa da Claudio Villa). Inoltre, in data 8.9.2010 RainbowLand ha inviato bozza della lista di pagina http://bit.ly/2cCRSEG 9 di 15 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 3.2.2.la mancata promozione presso i licenziatari licenziatari individuati per la Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015 RG n. 67213/2011 Repert. n. 10473/2015 del(cfr. 29/10/2015 vendita del merchandising nel Parco e-mail doc. 29 parte convenuta). In data 21.9.2010 sono stati messi a disposizione di controparte i nominativi dei responsabili cui rivolgersi e i rispettivi indirizzi (cfr. doc. 17 terza chiamata). Tale comportamento è conforme al punto 6.2 del contratto definitivo di licenza, il quale prevede a riguardo: “Per ogni licenziatario indicato nell’Elenco Prodotti Rainbow dovranno essere comunicati i riferimenti corretti del responsabile del settore commerciale” (cfr. doc. 3 parte convenuta). L’opposta ha inoltre la propria collaborazione nel contattare direttamente quei licenziatari che si erano dimostrati meno disponibili (cfr. docc. 24 e 29 parte convenuta), in ossequio a quanto stabilito dall’art 3.3. lettera B punto “f” del contratto definitivo di licenza: “di fare del proprio meglio per permettere l’approvvigionamento da parte di Alfa3 dei prodotti (…)”(cfr. doc. 3 parte convenuta). Infine: la verosimilmente ritrosia da dei ricondurre licenziatari ad un'altra a rifornire ragione, l’opponente emersa nel è corso dell’istruttoria orale: “i licenziatari non venivano pagati dal Parco nei tempi previsti, oppure non raggiungevano volumi di acquisto preventivati e gli sconti loro concessi erano uguali a quelli concessi ad altre società” (cfr. testimone Francesca Barigelli). Per tali ragioni anche tale domanda di inadempimento va rigettata. 3.2.3. Le mancate attività promozionali Parte attrice lamenta inoltre che l’attività promozionale di controparte sarebbe stata carente, in quanto concentrata principalmente sulle Winx, a danno delle altre Property. Anche tale doglianza è infondata alla luce degli esiti istruttori orali (cfr. le dichiarazioni rese da Francesca Barigelli che ha dichiarato “abbinavamo delle promozioni, in questo caso era in collaborazione con la RAI che aveva redatto questa intervista, poi trasmessa su Rai Gulp. In merito al documento 25 preciso che si tratta di uno spot tv riferito a una promozione organizzata da Nickelodeon, nostro partner sempre con il Parco abbinando alla visione del cartone Winx Club un gioco su internet, e per i vincitori offriva un viaggio gratuito al Parco, pagato in parte da Nick e in Rainbow, La promozione veniva effettuata, in Brasile, Inghilterra, e forse Messico. Questo video mostrava bene il Parco, promuovendolo”. cfr pagina 10 di 15 http://bit.ly/2cCRSEG Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 prestato verbale d’udienza) e della Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015 RG n. 67213/2011 Repert. n. 10473/2015 29/10/2015 documentazione versata. Quest’ultima del attesta molteplici attività tra le quali ad esempio: - la promozione su pagine pubblicitarie a partire dal primo numero disponibile del magazine edito da Tridimensional sia per i Winx days, sia per l’Huntik Day; la medesima pubblicità è stata diffusa anche sui siti del Winx club e di Huntik (cfr. doc. 23 parte convenuta); - la promozione, su scala internazionale, organizzata in collaborazione con il canale Nickelodeon, con possibilità di vincere un viaggio gratuito al - la predisposizione di un biglietto di ingresso omaggio al Parco associato all’acquisto del prodotto “Acqua Claudia” (cfr. doc. 37 parte convenuta); - l’utilizzazione del Parco, all’epoca non ancora inaugurato, come location dell’incontro di UNINDUSTRIA nel mese di marzo 2011 (cfr. articolo di Repubblica del 14.3.2011 facente parte del doc.22 di parte opponente); - un concorso a premi realizzato in collaborazione con “Acqua e Sapone”, che ha permesso la vendita di 700 biglietti d’ingresso (cfr. doc.32 parte convenuta); - l’impiego di etichette pubblicitarie del Parco sui prodotti “apparel” Winxclub & Poppixie (cfr. doc.32 parte convenuta); -la trasmissione di spot trasmessi sul canale Rai Gulp in collaborazione con Giochi Preziosi, l’organizzazione di campagne pubblicitarie veicolate nei Toys Center e pubblicazioni nel magazine “Winx Club” (cfr. doc. 32 parte opponente); - l’inserimento di trailer/spot all’interno dei DVD Rainbow distribuiti in edicola, in tutte le comunicazioni rilasciate dall’Azienda Rainbow, di promozione dell’apertura di Rainbow MagicLand, la creazione all’interno del magazine Rainbow Italia di uno spazio redazionale dedicato dal titolo “Raccontaci il tuo magico giorno a Rainbow MagicLand” (cfr. doc. 12 parte convenuta); -l’organizzazione di una trentina di Winx.day (cfr. testimonianza resa da Claudio Villa e doc. 41 di parte opposta); -il lancio di uno spot cinematografico precedente alla proiezione nelle sale dei film Winx 2 e 3, così come uno televisivo delle Winx all’interno pagina 11 di 15 http://bit.ly/2cCRSEG Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 Parco (cfr. doc. 25 parte convenuta e testimonianza Francesca Barigelli); di immagini di vissuto del Parco. Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015 RG n. 67213/2011 n. un 10473/2015 29/10/2015 A ciò siRepert. aggiunga DVD al cuidel interno era stata inserita attività promozionale (cfr. la testimonianza resa da Claudio Villa). Anche tale obbligazione è stata quindi adempiuta dall’opposta e la relativa pretesa dell’opponente è infondata. 3.2.4.il mancato esperimento tentativo conciliazione Parte attrice lamenta la violazione dell’art. 12 del contratto definitivo di Licenza atteso il mancato previo tentativo di conciliazione. applicazione, secondo la volontà indicata dalle parti, al fine di evitare la risoluzione dell’accordo, risoluzione che non è mai stata invocata ne da parte opponente ne da parte opposta. Va peraltro ricordato che, ove provata la lesione negoziale, non vi sarebbe comunque prova del pregiudizio economico subito dall’opponente ed evitabile attraverso il ricorso al tentativo di conciliazione. 4.Le condotte extracontrattuali di concorrenza sleale Parte opponente censura alcune condotte anticoncorrenziali, alcune delle quali, per il vero, assumono anche una connotazione negoziale. Va in proposito premesso che la prospettazione dell’attore in riconvenzionale consente di esaminare congiuntamente le condotte della convenuta e della terza chiamata quale sorta di unico soggetto chiamato a rispondere. Sotto questo profilo non può essere sottaciuto poi il fatto che la terza chiamata possiede il 100% delle quote sociali dell’opposta, costituita ad hoc proprio per consentire l’operazione di cui si tratta ed il cui legale rappresentante lo è altresì della terza chiamata. In generale va considerato che -secondo i criteri che governano la responsabilità civile e anche la materia della concorrenza sleale- il concorso di più soggetti nell’illecito può concretarsi in un contributo ideativo ed istigativo, senza necessità di un contributo materiale nella sua realizzazione, purchè sussistano i requisiti di cui all’art. 2043 c.c.. In particolare, qui può essere predicata un’ipotesi di controllo o di collegamento societario tra le due convenute, ipotesi in relazione alla quale i presupposti per l’estensione della responsabilità da una all’altra società sono meno stringenti rispetto ai criteri generali sopra citati. Nel caso in esame sussiste infatti un rapporto di unità economica tra pagina 12 di 15 http://bit.ly/2cCRSEG Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 La domanda va rigettata considerando in primo luogo che tale articolo trova controllante e Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015 RG n. 67213/2011 Repert. 10473/2015 del 29/10/2015 tale che la priman. esercita un’influenza controllata determinante sulle scelte della seconda, con la conseguenza sul piano della responsabilità di poter astrattamente valutare la responsabilità di entrambe nell’ambito di un unico quadro. In particolare le condotte contestate si sono concretate: a) nella realizzazione di un logo realizzato da Rainbowland, composto da un cerchio con la scritta “Non perderti l’apertura del fantastico Parco a tema di Roma”; al suo interno si ritrova l’immagine del regno delle WINX e un www.rainbowmagicland.it (cfr. doc. 33 parte attrice). Parte attrice lamenta che la confusorietà della mancata indicazione del nome del Parco all’interno dell’arcobaleno; la doglianza è infondata, in quanto non solo l’indirizzo internet contiene all’interno la denominazione rappresenta anche un valido strumento per ottenere del Parco ma informazioni più dettagliate su tale iniziative; b)in dichiarazioni non corrette rilasciate ai mezzi di comunicazione nazionale: nella comunicazione al “Il Resto del Carlino” Iginio Straffi –si ricorda: Presidente rappresentante apriremo di il del consiglio Rainbow Rainbow inaugureremo a dichiarazioni analoghe e di Raimboland MagicLand”; Valmontone sono il sul parco state amministrazione, – ha dichiarato Messaggero tematico riportate nonché sul “ad “a legale primavera aprile-maggio Rainbow MagicLand; settimanale “Famiglia Cristiana” e sui quotidiani “La Repubblica” e il “Il Giornale di Brescia” (cfr. doc. 22 parte opponente). Anche a voler scontare la libertà il contenuto dell’iniziativa dell’intervista, del Parco fa espressiva del giornalista nel riportare il reiterato concludere accreditamento, per una univoco, condotta sleale concretatasi nell’avere ingenerato nel pubblico la convinzione che il Parco fosse il risultato dello sforzo creativo, realizzativo e finanziario del solo terzo chiamato; c)nell’organizzazione in data 10.7.2011 di un Winx Day (evento costituito da balli, esibizioni, casting per le bambine vestite da fatine Winx) in un altro Parco divertimenti, l’Acquafan di Riccione. Tale manifestazione, va precisato, è stata promossa in un periodo particolarmente sensibile per gli interessi dell’opponente, ossia nella pagina 13 di 15 http://bit.ly/2cCRSEG Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 arcobaleno con la parola WINX. Esternamente al cerchio si legge l’indirizzo fase di lancio del proprio Parco Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015 RG n. 67213/2011 Repert. 10473/2015 del 29/10/2015 (cfr. doc.25 parte n. opponente). La condotta va ritenuta illiceità, anche in violazione dello specifico obbligo contrattuale di cui alla lettera B, punto “d”, rubricato “l’obbligo di Rainbowland” in base al quale: “non concedere i diritti e i personaggi per iniziative collegate ad altri parchi a tema e/o iniziative similari nel territorio e a non intraprendere nel territorio direttamente un’attività in concorrenza con quella di Alfa 3 in relazione ai parchi a tema e/o iniziative similari”. Non è infatti dirimente la circostanza che i gadget giornale- il “Winx Club Magazine”-, né che esso fosse stato realizzato da altro licenziatario (Tridimensional). Ciò che in questa sede rileva è che l’evento sia stato realizzato all’interno di un Parco concorrente con quello di Valmontone e che da ciò ne sia derivato un potenziale svantaggio per l’opponente, in termini di attrattività dei monopoli ad essa licenziati in via esclusiva. Tale comportamento, oltre ad integrare una violazione negoziale, è espressione anche di una condotta di concorrenza sleale, in concorso con il terzo, titolare del Parco. Le condotte indicate ai punti sub. B) e c) hanno prodotto un pregiudizio in termini di immagine imprenditoriale e di ridotta attrattività, seppure lieve, che va ristorata per equivalente. Al fine della liquidazione del danno occorre procedere in via equitativa: tenuto conto della minima intensità delle condotte censurate e dei minimi riflessi patrimoniali, si liquida a tale titolo l’importo di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Tale somma va posta a carico solidale della convenuta e della terza chiamata, per le considerazioni sopra espresse. 5.Il comando giudiziale ed il governo delle spese L’opposizione al decreto opposto va dunque rigettata: analoga sorte segue la domanda di condanna per lite temeraria svolta dall’opponente nei confronti della convenuta per ritenuta mala fede nel promuovere l’azione monitoria. Le domande riconvenzionali articolate dall’opponente nei confronti delle controparti trovano accoglimento solo per la frazione minima sopra indicata. Le spese di lite, in ragione della prevalente soccombenza dell’opponente, sono compensate per la frazione di 1/5 e vengono per i restanti 4/5 sono pagina 14 di 15 http://bit.ly/2cCRSEG Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 siano stati distribuiti gratuitamente, che l’evento fosse collegato ad un poste a carico dell’opponente e Sentenza n. 12093/2015 pubbl. il 29/10/2015 RG n. 67213/2011 Repert. come n. 10473/2015 29/10/2015 vengono liquidate di seguito del a favore della convenuta e della terza chiamata, tenuto conto che le stesse si sono affidate ad un’unica difesa. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Rainbow Magicland s.r.l. con atto di citazione notificato in data 8.11.2011 contro Rainbowland s.r.l. e con la chiamata di Rainbow s.r.l., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 2)in parziale opponente, accoglimento condanna parte delle opposta domande e la riconvenzionali terza chiamata in di parte solido al pagamento di € 30.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 3) compensate in ragione di 1/5 le spese di lite, condanna parte opponente alla rifusione a favore della convenuta e della terza chiamata dei restanti 4/5, liquidati rispettivamente a favore di Rainbowland s.r.l. in € 20.000,00 di cui € 3.000,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA, spese di registrazione e 15% per spese forfettarie ed a favore di Rainbow s.r.l. in € 15.000,00 di cui € 1.500,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA, spese di registrazione e 15% per spese forfettarie. 4)dichiara il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo. Milano, 24.9.2015 Il Presidente dott.ssa Marina Tavassi Il giudice estensore dott.ssa Alima Zana pagina 15 di 15 http://bit.ly/2cCRSEG Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: da9b1 1)rigetta l’opposizione a decreto ingiuntivo;