Previdenza evaletter 03-2012

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Previdenza evaletter 03-2012
evaletter
03/2012
Consigli per un 1° pilastro stabile
Le persone che risiedono e/o
esercitano un’attività lucrativa in
Svizzera sono assoggettate obbligatoriamente al 1° pilastro, che
comprende l’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) e l’assicurazione invalidità (AI). Oggi vi
illustriamo i criteri che determinano il vostro diritto a percepire una
rendita e il modo per individuare
eventuali lacune.
Stefanie e la sua amica Tina, entrambe 40enni, stanno attraversando fasi
diverse della loro vita: Stefanie è sposata da 10 anni, non ha figli e svolge
un lavoro ben retribuito, mentre Tina
si dedica da diverso tempo all’educazione dei figli e ha rinunciato al
proprio impiego; prevede un reinserimento nel mondo del lavoro, ma a
distanza di almeno 5 anni. Entrambe
hanno seguito con attenzione un
reportage televisivo sul tema della
previdenza e si sono chieste quali
diritti hanno acquisito finora.
Stefanie e Tina si rivolgono alla loro
banca di fiducia e fissano un appuntamento con una specialista in ambito previdenziale per farsi spiegare la
situazione. L’esperta illustra loro le
diverse rendite del 1° pilastro.
«In quanto residenti in Svizzera,
siete assicurate obbligatoriamen-
te», spiega l’esperta. «Tuttavia, non
potete partire dal presupposto di
ricevere la rendita massima».
Basi di calcolo della rendita
Per ogni assicurato, la cassa di
compensazione AVS competente
gestisce un «conto individuale», in
cui vengono registrati tutti i redditi
percepiti. Chi esercita un’attività
lucrativa deve versare i contributi
a partire dal compimento del 17°
anno di età, chi non esercita alcuna
attività lucrativa inizia dopo aver
compiuto 20 anni. I versamenti
devono essere ininterrotti fino
all’età pensionabile o fino all’insorgere di un caso di invalidità o
decesso, altrimenti si creano lacune
che determinano una rendita parziale. Una donna matura il diritto
di andare in pensione e percepire
una rendita intera dopo 43 anni
di contribuzione. L’importo della
rendita si basa inoltre sul reddito
medio annuo conseguito nel corso
di questi anni. Solo chi può contare
su un reddito medio annuo pari ad
almeno CHF 83 520.– ha diritto alla
rendita massima di vecchiaia o in
caso di invalidità o decesso.
«Oh, cielo!», sospira Tina. «La mia
situazione è grigia. Con la pausa
che mi sono concessa, non solo
non ho un reddito computabile, ma
mi mancano anche diversi anni di
contribuzione.» L’esperta sa come
tranquillizzarla: se suo marito versa
almeno il doppio del contributo AVS
minimo (CHF 950.–, stato: 2012), lei
è esonerata dal pagamento dei contributi e non ha lacune. Le perdite
di guadagno subite in genere dalle
coppie con figli vengono compensate almeno in parte dagli accrediti
Prestazioni AVS (da 64 anni)
Mini-Massi
mo*mo*
Rend. di vecch.
persona singola
1160
2320
Rend. di vecch. coniugi
3480
Rendita per figli
464
928
Rendita per vedove/vedovi
928
1856
Rendita per orfani
464
928
Prestazioni AI (per invalidità 100%)
Rendita d’invalidità
Rendita per figli di invalidi
Mini-Massimo*mo*
1160
2320
464
928
* rendite mensili, stato: 2012
per compiti educativi. Attualmente,
alle coppie con figli di età inferiore
a 16 anni vengono accreditati
CHF 41 760.– l’anno (stato: 2012).
«Tuttavia non può utilizzare questi accrediti solo per sé, in quanto
madre che non esercita un’attività
lucrativa», spiega l’esperta.
Splitting tra coniugi
Tutti i redditi e gli accrediti percepiti dai coniugi a partire dall’anno
successivo al matrimonio e per
l’intera durata dello stesso vengono
ripartiti fra entrambi. Non importa
chi guadagna di più, chi si occupa
dei figli, se un partner lavora a
tempo parziale o non lavora affatto:
entrambi hanno gli stessi diritti.
Questo sistema assicura la parità
dei partner sul piano della tecnica
previdenziale.
Lo splitting, tuttavia, avviene solo
quando entrambi i coniugi hanno
raggiunto l’età pensionabile. Il calcolo della prima rendita di vecchiaia, nonché delle rendite d’invalidità
e per superstiti, tiene conto soltanto dei redditi percepiti dalla singola
persona e della metà degli accrediti
Come funziona lo splitting
Prima dello splitting
Dopo lo splitting
Moglie
Marito
Moglie
Marito
Reddito prima
del matrimonio
Reddito prima
del matrimonio
Reddito prima
del matrimonio
Reddito prima
del matrimonio
Reddito durante
il matrimonio
Reddito durante
il matrimonio
1
/2 reddito moglie
1
1
1
/2 reddito marito
1
/2 accrediti per
compiti educativi
Base di calcolo per le
rendite di invalidità e per
superstiti nonché per la
rendita di vecchiaia individuale prima del pensionamento di entrambi i partner
1
/2 accrediti per
compiti educativi
Base di calcolo per le
rendite di invalidità e per
superstiti nonché per la
rendita di vecchiaia individuale prima del pensionamento di entrambi i partner
Attenzione:
le donne non lavoratrici
ricevono spesso prestazioni
basse in caso di invalidità
o decesso!
per compiti educativi. Prima dello
splitting, le donne che si sono concesse una lunga pausa dal lavoro
o svolgono un’attività part-time
potrebbero aver diritto solo a una
rendita esigua, che andrebbe integrata per tempo con assicurazioni
di rischio private.
«Cosa succede se divorzio?», chiede Tina. In questo caso, lo splitting
può essere richiesto subito. Sono
oggetto della ripartizione i redditi
percepiti fino all’anno precedente
al divorzio, dopodiché i guadagni
di ciascun partner tornano a essere considerati separatamente. Gli
accrediti per compiti educativi,
come sempre, vengono ripartiti fra
1
/2 accrediti per
compiti educativi
Base di calcolo per la rendita di vecchiaia individuale
quando entrambi i partner
sono in pensione
/2 reddito moglie
/2 reddito marito
1
/2 accrediti per
compiti educativi
Base di calcolo per la rendita di vecchiaia individuale
quando entrambi i partner
sono in pensione
Le rendite sommate di entrambi i coniugi non devono superare
l’importo massimo di CHF 3480.–, altrimenti vengono decurtate.
Dopo il divorzio, lo splitting avviene automaticamente in fase
di calcolo della rendita di invalidità e per superstiti nonché per la
rendita di vecchiaia successiva.
i coniugi in caso di custodia congiunta, oppure assegnati in toto
al genitore che detiene l’autorità
parentale esclusiva. Se lo splitting
non viene richiesto subito dopo il
divorzio, ha luogo automaticamente alla prima riscossione di una
rendita. Attenzione: una donna
divorziata non lavoratrice non è più
«copert» dai versamenti del marito,
bensì, per evitare riduzioni della
rendita, deve pagare i contributi
previsti per chi non esercita alcuna
attività lucrativa.
Diritto alla rendita per vedove
Il diritto automatico a una rendita
per vedove AVS in caso di decesso
del marito spetta unicamente alle
donne sposate con figli. La moglie
superstite percepisce una rendita
per vedove a tempo indeterminato, che in seguito viene sostituita
dalla sua rendita di vecchiaia. Tina,
quindi, può stare tranquilla. Inoltre i
figli ricevono una rendita per orfani
finché sono in formazione, in ogni
caso non oltre il 25° anno di età.
Ben diversa è la situazione delle
donne senza figli, come Stefanie:
in questo caso, per riscuotere una
rendita per vedove occorre avere
45 anni ed essere state sposate per
almeno 5 anni. Stefanie è sposata
da 10 anni, ma con i suoi 40 anni è
troppo giovane per aver diritto a
una rendita per vedove AVS.
Siete informate sulla vostra situazione previdenziale? Vale la pena compiere un’analisi a 360°, in modo da
individuare e colmare per tempo eventuali lacune. Non esitate a fissare un primo colloquio di consulenza
senza impegno chiamando il numero evaline 0800 811 810 o inviando un’e-mail all’indirizzo [email protected].
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Vi aspettiamo!
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