Previdenza evaletter 03-2012
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Previdenza evaletter 03-2012
evaletter 03/2012 Consigli per un 1° pilastro stabile Le persone che risiedono e/o esercitano un’attività lucrativa in Svizzera sono assoggettate obbligatoriamente al 1° pilastro, che comprende l’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) e l’assicurazione invalidità (AI). Oggi vi illustriamo i criteri che determinano il vostro diritto a percepire una rendita e il modo per individuare eventuali lacune. Stefanie e la sua amica Tina, entrambe 40enni, stanno attraversando fasi diverse della loro vita: Stefanie è sposata da 10 anni, non ha figli e svolge un lavoro ben retribuito, mentre Tina si dedica da diverso tempo all’educazione dei figli e ha rinunciato al proprio impiego; prevede un reinserimento nel mondo del lavoro, ma a distanza di almeno 5 anni. Entrambe hanno seguito con attenzione un reportage televisivo sul tema della previdenza e si sono chieste quali diritti hanno acquisito finora. Stefanie e Tina si rivolgono alla loro banca di fiducia e fissano un appuntamento con una specialista in ambito previdenziale per farsi spiegare la situazione. L’esperta illustra loro le diverse rendite del 1° pilastro. «In quanto residenti in Svizzera, siete assicurate obbligatoriamen- te», spiega l’esperta. «Tuttavia, non potete partire dal presupposto di ricevere la rendita massima». Basi di calcolo della rendita Per ogni assicurato, la cassa di compensazione AVS competente gestisce un «conto individuale», in cui vengono registrati tutti i redditi percepiti. Chi esercita un’attività lucrativa deve versare i contributi a partire dal compimento del 17° anno di età, chi non esercita alcuna attività lucrativa inizia dopo aver compiuto 20 anni. I versamenti devono essere ininterrotti fino all’età pensionabile o fino all’insorgere di un caso di invalidità o decesso, altrimenti si creano lacune che determinano una rendita parziale. Una donna matura il diritto di andare in pensione e percepire una rendita intera dopo 43 anni di contribuzione. L’importo della rendita si basa inoltre sul reddito medio annuo conseguito nel corso di questi anni. Solo chi può contare su un reddito medio annuo pari ad almeno CHF 83 520.– ha diritto alla rendita massima di vecchiaia o in caso di invalidità o decesso. «Oh, cielo!», sospira Tina. «La mia situazione è grigia. Con la pausa che mi sono concessa, non solo non ho un reddito computabile, ma mi mancano anche diversi anni di contribuzione.» L’esperta sa come tranquillizzarla: se suo marito versa almeno il doppio del contributo AVS minimo (CHF 950.–, stato: 2012), lei è esonerata dal pagamento dei contributi e non ha lacune. Le perdite di guadagno subite in genere dalle coppie con figli vengono compensate almeno in parte dagli accrediti Prestazioni AVS (da 64 anni) Mini-Massi mo*mo* Rend. di vecch. persona singola 1160 2320 Rend. di vecch. coniugi 3480 Rendita per figli 464 928 Rendita per vedove/vedovi 928 1856 Rendita per orfani 464 928 Prestazioni AI (per invalidità 100%) Rendita d’invalidità Rendita per figli di invalidi Mini-Massimo*mo* 1160 2320 464 928 * rendite mensili, stato: 2012 per compiti educativi. Attualmente, alle coppie con figli di età inferiore a 16 anni vengono accreditati CHF 41 760.– l’anno (stato: 2012). «Tuttavia non può utilizzare questi accrediti solo per sé, in quanto madre che non esercita un’attività lucrativa», spiega l’esperta. Splitting tra coniugi Tutti i redditi e gli accrediti percepiti dai coniugi a partire dall’anno successivo al matrimonio e per l’intera durata dello stesso vengono ripartiti fra entrambi. Non importa chi guadagna di più, chi si occupa dei figli, se un partner lavora a tempo parziale o non lavora affatto: entrambi hanno gli stessi diritti. Questo sistema assicura la parità dei partner sul piano della tecnica previdenziale. Lo splitting, tuttavia, avviene solo quando entrambi i coniugi hanno raggiunto l’età pensionabile. Il calcolo della prima rendita di vecchiaia, nonché delle rendite d’invalidità e per superstiti, tiene conto soltanto dei redditi percepiti dalla singola persona e della metà degli accrediti Come funziona lo splitting Prima dello splitting Dopo lo splitting Moglie Marito Moglie Marito Reddito prima del matrimonio Reddito prima del matrimonio Reddito prima del matrimonio Reddito prima del matrimonio Reddito durante il matrimonio Reddito durante il matrimonio 1 /2 reddito moglie 1 1 1 /2 reddito marito 1 /2 accrediti per compiti educativi Base di calcolo per le rendite di invalidità e per superstiti nonché per la rendita di vecchiaia individuale prima del pensionamento di entrambi i partner 1 /2 accrediti per compiti educativi Base di calcolo per le rendite di invalidità e per superstiti nonché per la rendita di vecchiaia individuale prima del pensionamento di entrambi i partner Attenzione: le donne non lavoratrici ricevono spesso prestazioni basse in caso di invalidità o decesso! per compiti educativi. Prima dello splitting, le donne che si sono concesse una lunga pausa dal lavoro o svolgono un’attività part-time potrebbero aver diritto solo a una rendita esigua, che andrebbe integrata per tempo con assicurazioni di rischio private. «Cosa succede se divorzio?», chiede Tina. In questo caso, lo splitting può essere richiesto subito. Sono oggetto della ripartizione i redditi percepiti fino all’anno precedente al divorzio, dopodiché i guadagni di ciascun partner tornano a essere considerati separatamente. Gli accrediti per compiti educativi, come sempre, vengono ripartiti fra 1 /2 accrediti per compiti educativi Base di calcolo per la rendita di vecchiaia individuale quando entrambi i partner sono in pensione /2 reddito moglie /2 reddito marito 1 /2 accrediti per compiti educativi Base di calcolo per la rendita di vecchiaia individuale quando entrambi i partner sono in pensione Le rendite sommate di entrambi i coniugi non devono superare l’importo massimo di CHF 3480.–, altrimenti vengono decurtate. Dopo il divorzio, lo splitting avviene automaticamente in fase di calcolo della rendita di invalidità e per superstiti nonché per la rendita di vecchiaia successiva. i coniugi in caso di custodia congiunta, oppure assegnati in toto al genitore che detiene l’autorità parentale esclusiva. Se lo splitting non viene richiesto subito dopo il divorzio, ha luogo automaticamente alla prima riscossione di una rendita. Attenzione: una donna divorziata non lavoratrice non è più «copert» dai versamenti del marito, bensì, per evitare riduzioni della rendita, deve pagare i contributi previsti per chi non esercita alcuna attività lucrativa. Diritto alla rendita per vedove Il diritto automatico a una rendita per vedove AVS in caso di decesso del marito spetta unicamente alle donne sposate con figli. La moglie superstite percepisce una rendita per vedove a tempo indeterminato, che in seguito viene sostituita dalla sua rendita di vecchiaia. Tina, quindi, può stare tranquilla. Inoltre i figli ricevono una rendita per orfani finché sono in formazione, in ogni caso non oltre il 25° anno di età. Ben diversa è la situazione delle donne senza figli, come Stefanie: in questo caso, per riscuotere una rendita per vedove occorre avere 45 anni ed essere state sposate per almeno 5 anni. Stefanie è sposata da 10 anni, ma con i suoi 40 anni è troppo giovane per aver diritto a una rendita per vedove AVS. Siete informate sulla vostra situazione previdenziale? Vale la pena compiere un’analisi a 360°, in modo da individuare e colmare per tempo eventuali lacune. Non esitate a fissare un primo colloquio di consulenza senza impegno chiamando il numero evaline 0800 811 810 o inviando un’e-mail all’indirizzo [email protected]. Per maggiori informazioni sul programma eva o per abbonarvi alla evaletter in formato elettronico, visitate il sito www.bancacoop.ch/eva. Lì troverete anche il calendario manifestazioni, costantemente aggiornato, che offre un’anteprima dei nostri interessanti eventi. Vi aspettiamo! 96 77 49.03 / 08.12