Regolamento della cassa della ASGA Pensionskasse Genossenschaft

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Regolamento della cassa della ASGA Pensionskasse Genossenschaft
Regolamento della cassa
della ASGA Pensionskasse Genossenschaft
valido dal 1° gennaio 2017
Regolamento della cassa
della ASGA Pensionskasse Genossenschaft
A. Disposizioni generali
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1
2
3
4
5
Basi
Affiliazione
Commissione di previdenza del personale della ditta affiliata
Regolamento
Fondo di garanzia LPP
5
5
5
5
5
B. Obbligo d’assicurazione
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Obbligo d’assicurazione / Eccezioni
Inizio dell’obbligo d’assicurazione
Notificazione dell’affiliazione e mutazioni
Inizio della copertura assicurativa
Informazione degli assicurati
Fine dell’affiliazione
Età di pensionamento
5
6
6
7
7
8
8
C. Contributi
Salario annuo determinante / Salario assicurato
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Durata dell’obbligo di contribuzione
Entità dei contributi
Pagamenti dei contributi e somme di riscatto
Pagamenti dei contributi
Riscatto di prestazioni regolamentari
Riscatto della piena prestazione pensionistica
Salario annuo determinante / Salario assicurato
Avere di vecchiaia
9
9
9
11
12
D. Prestazioni assicurative
Art. 18
I.
12
Prestazioni di vecchiaia
Art. 19
Art. 20
Art. 21
II.
Panoramica delle prestazioni assicurative
Rendita di vecchiaia e rendita di vecchiaia per invalidi
Capitale di vecchiaia
Rendita per figli di beneficiario di una rendita di vecchiaia
rendita di vecchiaia per invalidi
13
13
14
Prestazioni per i superstiti (a seguito di malattia o infortunio)
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Rendita per il partner
Diritto del partner divorziato
Capitale in caso di decesso
Rendita per orfani
14
15
16
16
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III. Prestazioni d’invalidità (a seguito di malattia o infortunio)
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Rendita d’invalidità
Rendita per figli d’invalido
Esenzione dal pagamento dei contributi
17
18
18
IV. Disposizioni comuni
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Acquisizione del diritto / Prestazione anticipata /
Pagamento delle prestazioni
Restituzione / Compensazione
Pagamento suppletivo / Prescrizione
Adeguamento all’evoluzione dei prezzi
Rapporto con altre assicurazioni / Riduzione delle prestazioni
19
20
20
20
20
E. Uscita anticipata dal servizio
Art. 34
Art. 35
Prestazione d’uscita
Copertura successiva
22
23
F. Disposizioni per la previdenza sovraobbligatoria
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Campo d’applicazione
Assicurazione
Contributi e somme di riscatto
Riduzione della rendita per il partner in casi particolari
Capitale in caso di decesso
Capitale supplementare in caso di decesso
Rapporto con altre assicurazioni
Copertura successiva
Ulteriori deroghe alla previdenza secondo gli art. 1-35 LPP
23
23
24
24
24
25
25
25
26
G. Disposizioni finali
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Obbligo d’informazione e di notifica
Partecipazione alle eccedenze
Incedibilità
Promozione della proprietà d’abitazioni
Bonifico di una prestazione di libero passaggio,
rendita di vecchiaia o di vecchiaia e invalidità in caso di divorzio
Equilibrio finanziario / Sottocopertura
Scioglimento del contratto d’affiliazione / Liquidazione parziale
Vertenze giudiziarie
Lacune nel regolamento / Adeguamento del regolamento
Disposizioni transitorie
26
26
27
27
27
28
28
29
29
29
Allegato al regolamento della cassa
Cifra 1
Cifra. 2
Cifra 3
Entità dei contributi
30
Soglia d’entrata / Salario annuo determinante / Salario assicurato 30
Aliquote di conversione in percento dell’avere di vecchiaia
31
Denominazioni / Abbreviazioni
32
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Regolamento della cassa
della ASGA Pensionskasse Genossenschaft
A. Disposizioni generali
Art. 1 Basi
1. Il presente regolamento della cassa poggia sulla Legge federale sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e le
relative ordinanze, lo statuto dell’ASGA Pensionskasse Genossenschaft, nonché
sul regolamento delle spese.
2. La "ASGA Pensionskasse Genossenschaft" è iscritta con tale ragione sociale nel
registro per la previdenza professionale. In seguito viene denominata ASGA.
Art. 2 Affiliazione
Base dell’affiliazione è il contratto d’affiliazione fra la ASGA e la ditta affiliata.
Diritti e doveri sono esposti nel medesimo.
Art. 3 Commissione di previdenza del personale della ditta affiliata
In seno alla ditta affiliata può essere istituita una commissione di previdenza del
personale paritetica preposta all’adozione delle decisioni in materia di previdenza
all’interno del-la ditta. Quest’ultima regola il foglio informativo per la
commissione di previdenza del personale.
Art. 4 Regolamento
1. I rapporti fra l’ASGA e le ditte affiliate, gli assicurati e gli aventi diritto sono
disciplinati dal presente regolamento.
2. L‘ Allegato al regolamento della cassa è parte integrante del presente
regolamento.
3.3. Il presente Regolamento si suddivide in disposizioni per la previdenza
obbligatoria ai sensi della LPP (art. 1-35) e disposizioni per la previdenza
sovraobbligatoria (art. 36-44). Le disposizioni per la previdenza sovraobbligatoria
si applicano anche alla previdenza extraobbligatoria.
Art. 5 Fondo di garanzia LPP
L’ASGA è affiliata al Fondo di garanzia LPP. Quest’ultimo eroga dei supplementi in
caso di struttura d’età sfavorevole e assicura la corresponsione delle prestazioni
previste dalla legge per gli istituti di previdenza insolventi.
B. Obbligo d’assicurazione
Art. 6 Obbligo d’assicurazione / Eccezioni
1. La ditta affiliata deve assicurare i lavoratori il cui presumibile salario annuo AVS
supera la soglia d’entrata ai sensi della cifra 2 dell’Allegato.
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2. I lavoratori seguenti non sono assoggettati all’obbligo di assicurazione:
a) I lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata
massima di tre mesi. I lavoratori assunti a tempo determinato o gli impiegati
assunti per un periodo limitato sono assoggettati all’assicurazione
obbligatoria se:
aa) l’esistente rapporto di lavoro a tempo determinato è protratto senza
interruzioni oltre il periodo di tre mesi. In tale eventualità, il lavoratore è
assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento.
ab) più assunzioni successive interventi presso il medesimo datore di lavoro
o più interventi per la medesima azienda che si avvale di prestiti di
manodopera si protraggono complessivamente oltre tre mesi e non superano
un’interruzione di tre mesi. In tale eventualità, il lavoratore è assicurato dal
quarto mese complessivo di lavoro; Tuttavia, se antecedentemente alla prima
assunzione nell’azienda, è stato concordato che il periodo complessivo di
assunzione o di impiego supererà i tre mesi, il lavoratore è assicurato dall’inizio
del rapporto di lavoro. Il termine di tre mesi deve essere preso in
considerazione anche se giunge a scadenza dopo la conclusione di un anno
civile.
b) I salariati che esercitano un’attività accessoria, se sono già obbligatoriamente
assicurati per l’attività lucrativa principale oppure se esercitano esercitare
un'attività lucrativa a titolo professionale;
c) le persone totalmente invalide ai sensi dell’AI;
d) le persone che, ai sensi dell’art. 26a LPP, rimangono provvisoriamente
assicurate presso un altro istituto di previdenza;
e) le persone che hanno già raggiunto l’età di pensionamento ordinaria.
3. Gli indipendenti che dispongono di personale e si assoggettano
volontariamente alla LPP, oppure che sono tenuti per legge ad assoggettarvisi,
possono essere affiliati all’ASGA unitamente ai lavoratori. Non vengono compresi
i lavoratori autonomi che soddisfano la cifra 2 lettera c, d o e.
4. Gli indipendenti affiliati a un’associazione professionale riconosciuta che ha
stipulato con l’ASGA un accordo per i propri membri, possono essere affiliati
all’ASGA. Non vengono compresi i lavoratori autonomi che soddisfano la cifra 2
lettera c, d o e.
5. I lavoratori con un salario annuo AVS che non raggiunge la soglia d’entrata ai
sensi della cifra 2 dell’Allegato possono essere assicurati extra obbligatoriamente,
se ciò è previsto dal contratto di affiliazione.
Art. 7 Inizio dell’obbligo d’assicurazione
1. L’obbligo d’assicurazione per il lavoratore inizia il 1° gennaio successivo al
compimento del 17° anno d’età per i rischi di decesso e invalidità e il 1° gennaio
successivo al compimento del 24° d’età anche per la previdenza per la vecchiaia.
2. L’assicurazione facoltativa o obbligatoria degli indipendenti inizia il primo
giorno del mese successivo al rilascio della dichiarazione scritta riguardante
l‘assoggettamento alla LPP; fatto salvo l’art. 9 cifra 2 e 3.
Art. 8 Notificazione dell’affiliazione e mutazioni
1. Per ogni persona da assicurare, entro 30 giorni dall’insorgere dell’obbligo
d‘assicurazione nonché in caso di mutazioni, deve essere inoltrato un avviso di
mutazione debitamente compilato e firmato (eccezioni ai sensi dell’art. 16 cifra
2). Agli utilizzatori di ASGAonline si applicano le disposizioni contrattuali e
generali per l’utilizzo di ASGAonline. L’obbligo di notifica incombe alla ditta
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affiliata. Se l’affiliazione o la mutazione è notificata tardivamente, l’ASGA
fatturerà i costi il cui insorgere è stato determinato dal maggior dispendio in
applicazione del separato regolamento delle spese.
2. La persona assicurata è tenuta per legge ad accreditare all’ASGA, entro un
anno dall’affiliazione alla medesima, la prestazione d’uscita dovuta dal
precedente dato-re di lavoro e un eventuale capitale di previdenza presente,
erogato da un istituto di libero passaggio. L‘ASGA si riserva il diritto di erogare
solo sotto forma di capita-le le prestazioni sovraobbligatorie spettanti sulla base
di una prestazione d’uscita accreditata tardivamente all’ASGA.
La persona assicurata è tenuta a provvedere all’accredito. L‘ASGA può esigere
direttamente le prestazioni di libero passaggio.
3. In caso di congedo non pagato, rinviamo al Promemoria per il congedo non
pagato, disponibile presso l’ASGA all’indirizzo www.asga.ch.
Art. 9 Inizio della copertura assicurativa
1. Se l’obbligo d’assicurazione è dato, per il lavoratore della ditta affiliata la
copertura assicurativa sussiste dal giorno in cui egli, in considerazione
dell’assunzione, ha intrapreso o avrebbe dovuto intraprendere l’attività lavorativa
presso la ditta affiliata.
2. Per gli indipendenti la copertura assicurativa ha inizio, fatte salve eventuali
restrizioni per ragioni di salute ai sensi della cifra 3, con la ricezione dell’avviso,
tuttavia al più presto alla data d’inizio dell’assicurazione indicata.
3. Nell’ambito dell’assicurazione volontaria degli indipendenti, per il rischio di decesso e invalidità, può essere prevista una riserva per motivi di salute per un periodo massimo di tre anni. Una riserva è illecita se la persona che esercita
un’attività lavorativa indipendente è stata assicurata obbligatoriamente
perlomeno per sei mesi e si è poi assicurata volontariamente entro il termine di
un anno. Per il resto si applica analogamente l’art. 37 delle disposizioni sulla
previdenza sovraobbligatoria.
Art.10 Informazione degli assicurati
1. Per il tramite della ditta affiliata, la persona assicurata riceve un certificato di
previdenza a conferma dell’affiliazione. Il medesimo informa dettagliatamente sul
genere e sull’entità delle prestazioni assicurate, dei contributi, dei depositi e delle
percezioni e dell’avere di vecchiaia alla fine dell’anno precedente.
2. Ad ogni modifica delle basi d’assicurazione, tuttavia perlomeno annualmente,
è consegnato un nuovo certificato di previdenza.
3. In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata,
alla persona assicurata o al tribunale sono rilasciate, su richiesta, informazioni
concernenti l’ammontare dell’avere determinante per il calcolo della prestazione
d’uscita da dividere. Ciò riguarda in particolare le informazioni sull'importo della
pensione versata, e gli ulteriori dati richiesti ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 LFLP e art.
19k LFLP.
4. Gli assicurati sono informati annualmente in forma adeguata sull’andamento
degli affari, sulla situazione finanziaria e sull’organizzazione dell’ASGA. Su
richiesta, l’ASGA rilascia all’assicurato ulteriori informazioni sullo stato della sua
assicurazione e sull’attività dell’ASGA.
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Art. 11 Fine dell’affiliazione
La ditta affiliata è tenuta a notificare per iscritto l’uscita di una persona assicurata
entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 12 Età di pensionamento
1. L‘età di pensionamento ordinaria corrisponde all’età ordinaria di
pensionamento AVS.
2. Un pensionamento anticipato è possibile al più presto dal compimento del 58°
anno d’età, a condizione che intervenga una cessazione del rapporto di lavoro o
termini l’attività autonoma. Le prestazioni di vecchiaia si riducono di
conseguenza. Gli assicurati che proseguono l’attività lucrativa oltre il
raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, possono mantenere la
previdenza al più tardi fino al compimento del 70° anno d’età. Ciò comporta un
aumento delle prestazioni di vecchiaia.
La persona assicurata, al posto di una prestazione di vecchiaia, può esigere
l’accredito della prestazione d’uscita ai sensi dell’art. 34 cifra 3, a condizione di
proseguire l’attività lucrativa o di essersi annunciata quale persona disoccupata.
Dopo aver raggiunto il pensionamento età non sussiste più il diritto ad una
prestazione di libero passaggio.
3. I pensionamenti parziali sono possibili entro il limite di età della cifra 2. La
comunicazione avviene ai sensi dell’art. 8 cifra 1 dal datore di lavoro. La somma
del grado di pensionamento parziale e del grado d’occupazione residuo è sempre
pari al 100 %. È possibile al massimo un pensionamento parziale l’anno; ogni
pensionamento parziale deve attestarsi perlomeno al 20 %. Al massimo sono
possibili due pensionamenti parziali. È escluso un successivo aumento del grado
d’occupazione.
In caso di pensionamento parziale, il capitale necessario per la rendita è detratto
proporzionalmente dall’avere di vecchiaia ai sensi della LPP e quest’ultimo è a sua
volta detratto dalla previdenza sovraobbligatoria.
4. Su richiesta scritta della persona assicurata, la previdenza può essere
mantenuta per il salario precedentemente assicurato, a condizione che
successivamente al compimento del 58° anno d’età il salario si riduca al massimo
della metà. Il mantenimento dell’assicurazione per il salario assicurato in
precedenza può protrarsi al massimo fino al raggiungimento dell’età ordinaria di
pensionamento ai sensi della cifra 1. La persona assicura, oltre al suo contributo
personale per il mantenimento del salario assicurato in precedenza, deve
corrispondere anche la differenza sul contributo a carico del datore di lavoro per
il salario assicurato in precedenza. Il datore di lavoro opera la corrispondente
deduzione sul salario. Una partecipazione contributiva del datore di lavoro sulla
parte assicurata volontariamente è tuttavia possibile. La ripartizione fra il datore
di lavoro e la persona assicurata deve essere disciplinata.
È determinante il certificato di previdenza trasmesso. L’allestimento dei conteggi
richiesti nonché di documenti assicurativi specifici avviene a fronte della fatturazione delle spese ai sensi del regolamento delle spese. Un pensionamento
parziale ai sensi della cifra 3 non è possibile se l’assicurazione è mantenuta per il
salario assicurato precedente.
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C. Contributi
Salario annuo determinante / Salario assicurato
Art. 13 Durata dell’obbligo di contribuzione
1. L’obbligo di contribuzione si estende dall’inizio dell’obbligo d’assicurazione
fino al giorno il cui subentra il decesso, il pensionamento o l’uscita anticipata
della persona assicurata.
2. L’obbligo di contribuzione sussiste parimenti nel periodo di percezione delle
indennità di maternità.
3. L’obbligo di contribuzione cessa non appena non è più percepito un salario
annuo AVS / reddito annuo AVS, risp., per quanto a lungo, al momento in cui si
esaurisce l’obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario ai sensi
del Codice delle obbligazioni. Ciò vale anche per le persone inabili al lavoro o che
presentano un’incapacità di guadagno e che, sulla base di contratti di lavoro o di
un contratto collettivo di lavoro (CCL), rimangono affiliati presso la ditta quali
collaboratori.
4. Sono eccettuate dall’obbligo di contribuzione le prestazioni assicurative in caso
di infortunio, malattia o invalidità.
5. È fatto salvo un eventuale esonero dal pagamento dei contributi in caso
d’invalidità ai sensi dell’art. 28.
Art. 14 Entità dei contributi
I contributi annui sono composti:
1. dagli accrediti di vecchiaia in considerazione dell’età della persona assicurata ai
sensi della tabella esposta alla cifra 1 dell’Allegato;
2. dai premi, calcolati individualmente, per la copertura dei rischi di decesso e
invalidità;
3. dagli eventuali supplementi sui contributi di rischio in considerazione di un
rischio accresciuto a seguito di problemi di salute;
4. dalle spese per il fondo di garanzia e dagli adeguamenti delle rendite correnti
per i superstiti e delle rendite d’invalidità all’evoluzione dei prezzi, nonché
5. dalle spese amministrative ai sensi del regolamento delle spese.
Art. 15 Pagamenti dei contributi e somme di riscatto
Pagamenti dei contributi
1. La ditta affiliata deve versare perlomeno la metà dei contributi complessivi del
lavoratore assicurato. Il contributo a carico del lavoratore assicurato è dedotto
dal salario. Il contributo complessivo è dovuto dalla ditta affiliata; il medesimo
deve essere accreditato posticipatamente sulla base dei conteggi trimestrali. Il
calcolo dei contributi per il 4° trimestre è nel contempo conteggio finale. Un
conteggio di fine anno è allestimento unicamente se, successivamente al 4°
conteggio trimestrale, si rende necessaria l’elaborazione di ulteriori mutazioni.
Per i contributi non pagati tempestivamente, dalla data di scadenza sono riscossi
interessi di mora, oltre alle spese amministrative per i dispendi straordinari ai
sensi del regolamento delle spese.
2. Di tutti i contributi dei lavoratori autonomi assicurati la quota dei contributi
vale come contributi del datore di lavoro, che viene assunta anche per il restante
personale dal datore di lavoro. Nei lavoratori autonomi, che non vengono
assicurati con il loro personale, vale il 50 % dei contributi totali come contributo
del datore di lavoro
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3. Il datore di lavoro, per il finanziamento o il miglioramento delle prestazioni
pianificate, può erogare volontariamente contributi supplementari e alimentare
una riserva dei contributi.
La riserva dei contributi così alimentata e i mezzi a libera disposizione non devono
essere rimborsati al datore di lavoro.
Riscatto di prestazioni regolamentari
4. Una persona assicurata o, in sua vece, la ditta affiliata, all’affiliazione o durante
il periodo d’assicurazione intercorrente fino al pensionamento, può effettuare
versamenti superiori alla prestazione d’entrata destinati al riscatto. Per il
computo della somma di riscatto massima possibile, la persona assicurata deve
inoltrare il questionario per il computo del riscatto massimo possibile.
5. La somma di riscatto massima possibile corrisponde all’avere di vecchiaia massimo, interessi inclusi, calcolato sul salario annuo attualmente assicurato, previa
deduzione dell’avere di vecchiaia effettivamente presente (inclusi eventuali averi
di libero passaggio scaturenti da precedenti rapporti di previdenza). Sono fatte
salve le limitazioni legali e fiscali particolari poste alle possibilità di riscatto. Le
agevolazioni fiscali sono esposte unicamente se i riscatti sono stati effettuati
attingendo ai mezzi privati della persona assicurata.
6. Se sono stati effettuati degli acquisti, le prestazioni che ne sono risultate non
possono essere ritirate entro i prossimi tre anni in forma di capitale dalla
previdenza. Ulteriori limitazioni poste alla possibilità di prelievo del riscatto e del
capitale devono essere chiarite dalla persona assicurata presso l’autorità fiscale
competente. L’ASGA declina ogni e qualsiasi responsabilità per il trattamento
fiscale.
7. Gli assicurati che hanno trasferito una parte della prestazione di uscita a
seguito di divorzio o di una risoluzione giudiziaria dell’unione registrata all’istituto
di previdenza del partner, possono acquistare riscattare nei servizi originali. Non è
possibile un nuovo riscatto per un assicurato invalido dopo il trasferimento
dell'importo ai sensi dell’art. 124 cpv. 1.del codice civile.
8. Per gli assicurati che si trasferiscono dall’estero e non sono mai stati assicurati
in un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni dall’entrata
nell’ASGA si può effettuare all’anno solo un massimo di un riscatto di 20 percento
del salario regolamentare assicurato. Al termine dei cinque anni, gli assicurati che
non hanno riscattato le piene prestazioni regolamentari, possono riscattare
secondo la cifra 5.
9. I riscatti sono destinati esclusivamente all’aumento dell’avere di vecchiaia
sovraobbligatorio. Ad esso dei nuovi riscatti ai sensi della cifra 7 dopo un divorzio
o uno scioglimento giudiziale dell’unione registrata vengono assegnati nella
stessa proporzione come il primo caricamento all’avere di vecchiaia LPP e al
restante avere di vecchiaia.
10. Un riscatto è possibile unicamente se eventuali prelievi anticipati per la
promozione della proprietà d’abitazioni sono stati integralmente rimborsati.
Tuttavia, se un rimborso del prelievo anticipato non è più possibile, i riscatti
possono essere effettuati a condizione che, a prescindere dal prelievo anticipato,
sussista ancora una necessità di riscatto.
11. In caso d’invalidità, un riscatto dell’assicurazione passiva non è più possibile.
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Riscatto della piena prestazione pensionistica
12. Se una persona assicurata ai sensi della cifra 5 ha completato integralmente il
riscatto, ha la facoltà di prefinanziare una riduzione delle rendite a seguito di
pensionamento anticipato. L’ASGA accerta su richiesta l’importo dovuto per il
finanziamento. Se, nonostante il prefinanziamento, la persona assicurata lavora
successiva-mente oltre l’età di pensionamento determinante per il calcolo, la
rendita così maggiorata non può superare il 5 % della rendita ordinaria.
All’occorrenza, i successivi contributi di vecchiaia saranno ridotti, sospesi o ridotte
le prestazioni. Per il computo della somma di riscatto massima possibile, la
persona assicurata deve inoltrare il questionario per il computo del riscatto
massimo possibile.
13. Le disposizioni dell’art. 15 cifra 4-11 si applicano anche al riscatto nella piena
prestazione pensionistica.
Art. 16 Salario annuo determinante / Salario assicurato
1. Il salario annuo determinante corrisponde al presumibile salario annuo AVS e
nei lavoratori autonomi al reddito annuo AVS dichiarato. Un eventuale bonus,
rispettivamente un premio di prestazione (la componente del salario che, a
differenza del salario di base, è erogato in considerazione della prestazione) può
essere incluso, fino a concorrenza del valore limite massimo (triplo della rendita
massima di vecchiaia AVS) nel salario annuo determinante.
Salvo diverso accordo contemplato dal contratto di affiliazione, un eventuale
bonus o premio di prestazione che supera il valore limite superiore LPP non è
assicurato.
2. Il salario annuo determinante è fissato all’affiliazione oppure, in caso di
adeguamento, con effetto al successivo
1° gennaio. Il medesimo non può superare il decuplo del valore limite massimo
LPP (cfr. cifra 2 dell’Allegato). Le modifiche del salario che intervengono durante
l’anno sono prese in considerazione, dal momento della notifica, per il 1° giorno
del mese successivo. Le notifiche del salario da parte della ditta affiliata devono
avvenire entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 8 cifra 1. Se la ditta affiliata o il
lavoratore autonomo omette la notifica di salario scritta per il 1° gennaio, il
salario annuo AVS o il reddito annuo AVS antecedentemente annunciato rimane
valido per il futuro.
Nelle professioni nelle quali il grado d’occupazione, oppure l’entità del reddito
sono soggetti a forti oscillazioni, per la fissazione del salario annuo determinante
può essere notificato il salario dell’anno precedente o quello desunto dalla media
degli ultimi tre anni.
Per gli impiegati stagionali e le persone che percepiscono un salario orario,
il salario annuo AVS presumibile deve essere notificato al più tardi il 30 novembre
dell’anno in corso. Se la notifica è fatta tardivamente, l’ASGA fatturerà i costi il cui
insorgere è stato determinato dal maggior dispendio in applicazione del separato
regolamento delle spese.
Gli indipendenti che all’abbandono dell’attività indipendente si sono
immediatamente annunciati alla cassa di compensazione, per i primi tre anni
d’assicurazione possono assicurarsi, ai sensi della cifra 1, per un diverso salario
annuo AVS. In tale eventualità, quale salario annuo determinante è preso in
considerazione il salario annuo AVS calcolato sulla media degli ultimi tre anni
antecedenti l’inizio dell’attività indipendente, per quanto questo reddito fosse
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raggiungibile realisticamente come lavoratore autonomo. Il salario annuo AVS
raggiunto deve essere comprovato producendo l’estratto dal conto individuale
della cassa di compensazione. In alternativa il salario annuo determinante del
lavoratore autonomo per i primi tre anni assicurativi può essere fissato in modo
forfettario sulla base del salario medio della categoria professionale in questione.
Lo stipendio medio del settore deve essere comprovato dal lavoratore autonomo.
3. Se una persona assicurata non rimane affiliata all’ASGA per un anno civile
intero, il salario determinante è proiettato su un anno. Se il salario annuo AVS o il
reddito annuo AVS diminuisce temporaneamente a seguito di malattia,
infortunio, maternità, disoccupazione o cause analoghe, il salario annuo
precedentemente assicurato rimane valido perlomeno finché sussista l’obbligo
del datore di lavoro di continuare a versare il salario, rispettivamente per la
durata del congedo di maternità.
4. La base per la fissazione dei contributi e delle prestazioni è costituita dal
salario assicurato. Per il calcolo del salario assicurato si applicano le tariffe fissate
dal Consiglio federale, ai sensi della cifra 2 dell’Allegato.
5. Se il salario annuo AVS o il reddito annuo AVS notificato è inferiore al salario
annuo AVS e al reddito annuo AVS effettivo, successivamente al subentrare di un
caso di prestazione (art. 19-28) le correzioni saranno apportate unicamente per le
prestazioni minime LPP. Le prestazioni sovraobbligatorie non saranno adeguate.
6. Per il mantenimento del salario precedentemente assicurato oltre il 58° anno
d’età si rinvia all’art. 12 cifra 4.
Art. 17 Avere di vecchiaia
1. L‘avere di vecchiaia è composto:
a) dagli accrediti di vecchiaia annui,
b) dalle prestazioni d’uscita e dagli averi di libero passaggio apportati nonché
dalle somme di riscatto versate, dedotti eventuali prelievi anticipati e
c) dagli interessi accreditati. I tassi d’interesse per la parte obbligatoria e la parte
sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia sono definiti annualmente dal
consiglio d’amministrazione.
2. Dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d’età, a ogni persona
assicurata è riconosciuto alla fine di ogni anno civile un accredito di vecchiaia.
In caso d’invalidità totale, per la durata della medesima e fino all’età del
pensionamento, il conto di vecchiaia è mantenuto quale assicurazione passiva. In
caso d’invalidità parziale, l’avere di vecchiaia è suddiviso proporzionalmente in
una parte passiva e in una parte attiva. Per l'assicurazione passiva, il salario annuo
assicurato AVS o il reddito annuo assicurato AVS rimane costante. Per
l'assicurazione attiva, il salario annuo assicurato AVS o il reddito annuo assicurato
AVS è fissato ai sensi dell'articolo 16.
D. Prestazioni assicurative
Art. 18 Panoramica delle prestazioni assicurative
L‘ASGA eroga perlomeno le prestazioni ai sensi della LPP
a) il raggiungimento dell'età di pensionamento
- rendita di vecchiaia vitalizia o capitale di vecchiaia
- rendita per figli
(art. 19 e 20)
(art. 21)
12/33
b) In caso di decesso
- rendita per il partner
- capitale in caso di decesso
- rendita per orfani
(art. 22 e 23)
(art. 24)
(art. 25)
c) in nullità totale o parziale
- rendita d’invalidità
- rendita per figli d’invalido
- esenzione dal pagamento dei contributi
(art. 26)
(art. 27)
(art. 28)
d) In caso di uscita anticipata dal servizio
- prestazione d’uscita
(art. 34)
I.
Prestazioni di vecchiaia
Art. 19 Rendita di vecchiaia e rendita di vecchiaia per invalidi
1. Al pensionamento, l‘avere di vecchiaia presente a quel momento è commutato
in una rendita di vecchiaia vitalizia. L’avere di vecchiaia LPP è calcolato applicando
perlomeno l’aliquota fissata dal Consiglio federale (cifra 3 dell’Allegato).
L’aliquota di conversione per la rendita di vecchiaia sovraobbligatoria è fissata dal
consiglio d’amministrazione (cifra 3 dell’Allegato).
2. Al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento da parte del
beneficiario di una rendita d’invalidità LPP, la rendita d’invalidità LPP erogata al
momento del pensionamento viene convertita in una pensione di vecchiaia. La
rendita di vecchiaia e invalidità LPP corrisponde alla rendita d'invalidità LPP
erogata prima del pensionamento. L’aliquota di conversione per la rendita di
vecchiaia sovraobbligatoria è rilevata in base al tasso di conversione fissato dal
consiglio d’amministrazione (cifra 3 dell’Allegato).
Se l’età pensionabile ordinaria viene aumentata a causa di modifiche legali, l'età
di maturità precedente rimane nella rendita di invalidità in corso in questo
momento.
3. In caso di pensionamento anticipato o posticipato, per il calcolo delle rendite di
vecchiaia si applicano le aliquote di conversione ai sensi della cifra 3 dell’Allegato.
In caso di pensionamento posticipato, il datore di lavoro fissa unitamente alla
persona assicurata o il lavoratore autonomo il riparto dei contributi per la
previdenza per la vecchiaia. Un mantenimento dell’assicurazione con esenzione
dai premi non è possibile. Dal momento del pensionamento si estinguono tutte le
prestazioni, ad eccezione della rendita di vecchiaia e della rendita per il partner,
risp. delle rendite per i figli, dipendenti dalla medesima.
4. La rendita di vecchiaia inizia il 1° giorno del mese successivo al pensionamento.
Art. 20 Capitale di vecchiaia
1. La persona assicurata può richiedere una liquidazione in capitale che
sostituisce, integralmente o parzialmente, la corresponsione della rendita di
vecchiaia o la rendita di vecchiaia e invalidità. Dovranno essere osservate le
disposizioni all’art. 15 cifra 6. In caso di percezione parziale, il capitale è detratto
proporzionalmente dall’avere di vecchiaia ai sensi della LPP e quest’ultimo è a sua
volta detratto dalla previdenza sovraobbligatoria. Con il versamento integrale o
parziale del capitale di vecchiaia, si estinguono in misura corrispondente gli
ulteriori diritti alle prestazioni dell’ASGA, in particolare i diritti ad una rendita per
il partner e per i figli. Le limitazioni poste alla possibilità di prelievo del capitale
devono essere chiarite dalla persona assicurata presso l’autorità fiscale
competente. L’ASGA declina ogni e qualsiasi responsabilità per il trattamento
13/33
fiscale.
2. Se l’avente diritto è coniugato, così come in caso di unione domestica
registrata, il prelievo del capitale è possibile unicamente se approvata per iscritto
dal partner. Le firme devono essere autenticate da un pubblico ufficiale. Le
persone non coniugate devono fornire un’attestazione ufficiale del loro stato
civile.
Art. 21 Rendita per figli di beneficiari di una rendita di vecchiaia / rendita di vecchiaia
per invalidi
1. I beneficiari di una rendita di vecchiaia i cui figli avrebbero diritto a una rendita
per orfani in caso di loro decesso, hanno diritto per ogni figlio a una rendita per
figli.
2. La corresponsione della rendita per figli inizia contestualmente a quella della
rendita di vecchiaia. La medesima si estingue alla decadenza della rendita di
vecchiaia, tuttavia al più tardi al momento in cui interverrebbe la decadenza di
una rendita per orfani.
3. L’ammontare della rendita annua per figli si attesta al 20 % della rendita di
vecchiaia erogata.
4. L’ammontare della rendita annua per figli di beneficiari di una rendita di
vecchiaia per invalidi si attesta al 20 % della rendita di vecchiaia per invalidi
erogata.
II.
Prestazioni per i superstiti (a seguito di malattia o infortunio)
Art. 22 Rendita per il partner
1. In caso di decesso di una persona assicurata, il coniuge o il partner registrato
superstite ha diritto a una rendita per il partner.
2. Sussiste parimenti un diritto in caso di rapporto di concubinato, a condizione
che al momento del decesso i due partner abbiano condotto un’economia
domestica comune per un periodo ininterrotto di cinque anni e che il loro
comune domicilio sia confermato da documenti ufficiali. Un soggiorno
settimanale riconosciuto fiscalmente è equiparato alla residenza ufficiale. La
durata dell’economia domestica comune deve confermata sulla base di
documenti ufficiali dalla persona richiedente.
Un diritto sussiste anche quando il partner superstite che viveva in concubinato
deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni. In ambo casi, ciò
presuppone che entrambi i partner conviventi non fossero sposati, che non
sussistesse fra loro uno stretto legame di parentela (impedimento al matrimonio
ai sensi dell’art. 95 CC) e che la persona assicurata abbia notificato per iscritto il
partner all’ASGA.
3. I beneficiari secondo cifra 2 devono essere notificati all’ASGA quando la
persona assicurata è ancora in vita.
4. Se il partner convivente, a causa di un precedente caso di prestazione già
riceve una pensione da vedovo/vedova, ha diritto ad una prestazione in capitale,
invece della rendita per partner, per un importo equivalente alle rendite per
partner di tre anni. Un eventuale valore capitalizzato per la corresponsione di
rendite al partner divorziato ai sensi dell’art. 23 è dedotto dall’importo versato
una tantum. Con il versamento della liquidazione in capitale si estingue ogni
ulteriore diritto alle rendite nei confronti dell’ASGA.
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5. La rendita per il partner si attesta al 60 % della rendita d’invalidità LPP
assicurata o corrente. Se l‘avere di vecchiaia presente è superiore al valore
capitalizzato necessario per il finanziamento della rendita per il partner
assicurata, la differenza è ulteriormente versata una tantum sotto forma di
capitale in caso di decesso. Per il calcolo del valore capitalizzato sono
determinanti i principi attuariali dell’ASGA vigenti al momento del decesso. Un
eventuale valore capitalizzato per la corresponsione di rendite al partner
divorziato ai sensi dell’art. 23 è dedotto dall’importo versato una tantum.
6. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, la rendita per il
partner si attesta al 60 % della rendita di vecchiaia corrente. È riservata una
riduzione ai sensi dell’art. 39.
7. Il diritto a una rendita per partner insorge il primo giorno successivo al decesso
della persona assicurata, al più presto alla decorrenza dell’obbligo del datore di
lavoro di continuare a ricevere il salario e, nel caso dei beneficiari di rendita, il 1°
giorno del mese successivo.
Il diritto alla rendita per il partner si estingue al momento in cui il beneficiario
della rendita decede o contrae un nuovo matrimonio o una nuova unione
domestica registrata.
8. Se una persona assicurata decede prima del pensionamento, al posto della
rendita per il partner può essere versata una liquidazione in capitale una tantum
di importo pari al capitale di vecchiaia presente, ma perlomeno una liquidazione
di importo pari a tre rendite annue per il partner. Un eventuale valore
capitalizzato per la corresponsione di rendite al partner divorziato ai sensi
dell’art. 23 è dedotto dall’importo versato una tantum. Con il versamento della
liquidazione in capitale si estingue ogni ulteriore diritto alle rendite nei confronti
dell’ASGA.
9. In caso di decesso di una persona assicurata la cui assicurazione, ai sensi
dell’art. 12 cifra 2, è stata mantenuta oltre l’età di pensionamento ordinaria e
che, per questo motivo, non aveva ancora percepito nessuna rendita, il partner
ha di-ritto ai sensi della cifra 1 e 2 al 60 % della pensione di vecchiaia assicurata al
momento del decesso. 6. È riservata una riduzione ai sensi dell’art. 39.
Art. 23 Diritto del partner divorziato
1. Al decesso dell’ex coniuge, il partner divorziato è equiparato alla vedova o al
vedovo se l’ex partner, sulla base della sentenza di divorzio, era tenuto a versare
una rendita secondo l’art. 124e cpv. 1 del codice civile o l’art. 126 cpv. 1 del
codice civile e il matrimonio è durato perlomeno 10 anni. La prestazione non
deve tuttavia essere superiore al diritto derivante dalla sentenza di divorzio,
detratte eventuali prestazioni fornite da altri istituti di assicurazione, soprattutto
da AVS/AI.
2. Il diritto emerge con il decesso dell’ex partner, ma non prima della cessazione
di un eventuale ricevimento di salario. Sussiste fintanto che la pensione sia stata
dovuta secondo l’art. 126 cpv. 1 del codice civile par. 1, ma si estingue entro e
non oltre la fine del mese durante il quale il partner divorziato muore, si risposa o
entra in un’unione registrata.
3. Lo scioglimento giudiziale di un’unione domestica registrata è equiparato al
divorzio.
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4. Il diritto deve essere comprovato mediante una sentenza di divorzio passata in
giudicato. I pagamenti o pagamenti maggiori effettuati volontariamente non
saranno presi in considerazione. Una liquidazione in capitale ai sensi dell’art. 20
cifra 8 non è possibile; non sussiste un diritto a un capitale in caso di decesso ai
sensi dell’art. 24.
Art. 24 Capitale in caso di decesso
1. Il capitale in caso di decesso diventa esigibile se la persona assicurata decede
prima del pensionamento e l’ASGA non deve erogare nessuna prestazione ai sensi
dell’art. 22. È esclusa, in caso di decesso della persona assicurata, una
prestazione in capitale ai sensi dell'articolo 22, cifra 4.
2. Il capitale in caso di decesso corrisponde all‘avere di vecchiaia presente al
momento del decesso, dedotti eventuali valori capitalizzati per la corresponsione
di rendite al partner divorziato ai sensi dell’art. 23.
3. Hanno diritto al capitale di decesso i superstiti indicati di seguito:
Gruppo a: i figli della persona deceduta aventi diritto alla rendita per orfani
Gruppo b: la persona tenuta al mantenimento di uno o più figli comuni
Gruppo c: gli altri bambini
Gruppo d: i genitori
Gruppo e: i fratelli e le sorelle
Le persone di cui alla lett. b sono aventi diritto unicamente se i loro nominativi
sono stati comunicati per iscritto all’ASGA dalla persona assicurata. La
comunicazione deve pervenire all’ASGA mentre la persona assicurata è ancora in
vita.
Se non è presente nessuno degli aventi diritto dei gruppi da a ad e, sussiste in
parti uguali a favore dei rimanenti eredi legittimi, ad esclusione del Comune, un
diritto alla metà del capitale in caso di decesso.
4. La presenza di superstiti aventi diritto appartenenti a un gruppo comporta
l’esclusione del versamento del capitale in caso di decesso a quelli facenti parte
del gruppo successivo. Se sono presenti più superstiti facenti parte del medesimo
gruppo, il capitale in caso di decesso è ripartito in parti uguali fra gli aventi diritto
all’interno del gruppo. È riservata la cifra 5.
5. Per meglio prendere in considerazione lo scopo della previdenza sulla base
delle circostanze individuali, la persona assicurata ha la facoltà di definire la quota
riparto fra gli aventi diritti in seno a ogni singolo gruppo da a ad e. Ella può inoltre
modificare la successione dei gruppi da c ad e. Ciò presuppone che l’ASGA sia
entrata in possesso della corrispondente dichiarazione scritta antecedentemente
al decesso. Tale regolamentazione particolare può essere revocata in qualsiasi
momento dalla persona assicurata, per iscritto o tramite testamento. Non
sussiste alcun diritto fondato sul diritto ereditario. Le prestazioni sono erogate
agli aventi diritto anche essi hanno rinunciato all’eredità.
6. Incombe al richiedente di far valere il diritto alle prestazioni e addurre le
relative prove. Se la prova non è addotta, decorsi 6 mesi dal decesso della
persona assicurata, l’ASGA è autorizzata a effettuare il versamento a favore dei
beneficiari a lei noti.
Art. 25 Rendita per orfani
1. In caso di decesso di una persona assicurata o di una persona che percepisce
una rendita di vecchiaia o d‘invalidità, è erogata una rendita per orfani a favore di
16/33
ogni figlio. Se il padre e madre sono deceduti, ogni orfano ha il diritto a due
rendite per orfani di uguale importo. I bambini in affidamento vi hanno diritto
unicamente se la persona deceduta era tenuta a provvedere al loro
mantenimento.
2. Il diritto a una rendita per orfani insorge il primo giorno successivo al decesso
della persona assicurata, al più presto alla decorrenza dell’obbligo del datore di
lavoro di continuare a ricevere il salario e, nel caso dei beneficiari di rendita, il 1°
giorno del mese successivo. Esso si estingue con il decesso dell’orfano o al
compimento del 18° anno di età.
3. Il diritto sussiste tuttavia finché il figlio compie il 25° anno d’età:
a) durante la formazione;
b) fino all’acquisizione della capacità lavorativa, se il figlio è invalido perlomeno
nella misura del 70 percento.
4. La rendita annua per orfani si attesta al 20 % della rendita d’invalidità corrente
o assicurata, oppure della rendita di vecchiaia e di vecchiaia e invalidità corrente.
III. Prestazioni d’invalidità (a seguito di malattia o infortunio)
Art. 26 Rendita d’invalidità
1. In caso di invalidità, gli assicurati hanno diritto a una rendita d’invalidità se,
all’insorgere dell’incapacità lavorativa determinante all’origine dell’invalidità,
erano assicurati presso l’ASGA e non avevano ancora raggiunto l’età di
pensionamento ordinaria. Se sono presenti altre circostanze che determinano un
obbligo di prestazione ai sensi della LPP, quest’ultima si limita alle prestazioni
minime ai sensi della LPP.
2. L’invalidità sussiste nella misura in cui una persona assicurata è invalida ai
sensi dell’AI.
3. Se una persona assicurata è parzialmente invalida, le prestazioni fissate per
l’invalidità totale sono erogate nella misura corrispondente al grado di invalidità.
Fungono da base di calcolo le prestazioni assicurate al momento del subentrare
dell’incapacità lavorativa determinante all’origine dell’invalidità. Un grado
d’invalidità inferiore al 25 % non dà nessun diritto a una prestazione assicurativa.
Se il grado d’invalidità è del 60 % o maggiore, sussiste un diritto a tre quarti di
rendita. Un grado d’invalidità del 70 % o maggiore dà diritto alla rendita intera. È
fatto salvo l’art. 33.
4. Il diritto insorge alla decorrenza del termine d’attesa contrattualmente
previsto, al più presto dal momento in cui l’AI concede una pensione. Il medesimo
si estingue alla cessazione dell’invalidità (con riserva dell’art. 26a LPP) o al
decesso della persona assicurata. Al raggiungimento dell’età ordinaria di
pensionamento, la rendita d’invalidità LPP è sostituita da una rendita di vecchiaia
per invalidi ai sensi dell’art. 19 cifra 2. Se sussiste un’ulteriore pensione di
invalidità sovraobbligatoria, essa si estingue al raggiungimento dell’età
pensionabile ordinaria.
Se l’età pensionabile ordinaria viene aumentata a causa di modifiche legali, l'età
di maturità precedente rimane nella rendita di invalidità in corso in questo
momento..
Le rendite d’invalidità che l’ASGA deve assumere da un assicuratore cedente
poggiano anche per il futuro sulle disposizioni regolamentari dell’assicuratore
cedente in vigore al momento dell’insorgere del diritto.
17/33
5. Se alla decorrenza del periodo di attesa concordato sono ancora erogate
indennità giornaliere da un’assicurazione di malattia e/o infortuni, il diritto è
differito fino alla cessazione del pagamento delle indennità giornaliere.
6. L’entità della rendita d’invalidità annua LPP si calcola applicando la medesima
aliquota di conversione utilizzata per la rendita di vecchiaia LPP. L‘avere di
vecchiaia posto alla base del calcolo è composto dall’avere di vecchiaia LPP
acquisito da una persona fino all’insorgere del diritto, interessi inclusi, e dalla
somma degli accrediti di vecchiaia LPP per gli anni mancanti fino all’età di
pensionamento, interessi esclusi. Gli accrediti di vecchiaia sono commisurati al
salario assicurato al subentrare dell’incapacità lavorativa.
7. Se l‘avere di vecchiaia LPP di una persona assicurata è stato ridotto per la
promozione della proprietà d’abitazioni nonostante fosse presente un’incapacità
lavorativa o un’invalidità e la medesima non era stata comunicata all’ASGA, la
rendita AI si riduce in misura corrispondente al capitale ritirato moltiplicato per
l’aliquota di conversione esposta alla cifra 3 dell’Allegato al regolamento della
cassa.
Art. 27 Rendita per figli d’invalido
1. I beneficiari di una rendita d’invalidità i cui figli avrebbero diritto a una rendita
per orfani in caso di loro decesso, hanno diritto per ogni figlio a una rendita per
figli d’invalido.
2. La rendita per figli d’invalido è erogata dal medesimo momento previsto per la
rendita d’invalidità ed è pagata alla persona avente diritto. Essa si estingue
contestualmente alla decadenza della rendita d’invalidità, ma al più tardi al
momento in cui si estinguerebbe una rendita per orfani.
3. La rendita per orfani si attesta al 20 % della rendita d’invalidità LPP assicurata o
corrente.
Art. 28 Esenzione dal pagamento dei contributi
1. In caso d’invalidità, alla decorrenza di un periodo di attesa concordato
contrattualmente, subentra l’esenzione dal pagamento dei contributi a carico del
datore di lavoro e del lavoratore, a condizione che a quel momento la persona
assicurata non abbia ancora raggiunto l’età di pensionamento ordinaria.
All’esenzione dal pagamento dei contributi si applicano le disposizioni ai sensi
dell’art. 26 cifra 3.
Più periodi d’incapacità lavorativa sull’arco del medesimo anno e determinati
dalla medesima causa vengono sommati; se la causa è diversa, il periodo d’attesa
inizia nuovamente a decorrere.
2. Alla decorrenza della durata concordata della prestazione dell’assicuratore di
indennità giornaliera, non sono più accordati accrediti di contributi se le indennità
giornaliere dell’assicurazione malattia o infortuni sono state sospese e l’AI non ha
ancora emanato nessuna decisione.
3. Fino all’accertamento dell’invalidità ai sensi dell’art. 26 cifra 2, l’accredito dei
contributi avviene a titolo puramente provvisorio ed è accordato sulla base dei
conteggi delle indennità giornaliere di un’assicurazione malattia o infortuni o sulla
base del certificato medico. Qualora emerga a posteriori che il grado d’invalidità
riconosciuto dall’AI diverge dal grado di incapacità lavorativa preso in
considerazione per l’accredito dei contributi, l’esenzione dal pagamento dei
contributi è corretta con effetto retroattivo.
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4. Un’esenzione dal pagamento dei contributi non è più concessa se l’ASGA ha
richiamato l’attenzione del datore di lavoro o della persona assicurata sulla
necessità di annunciarsi all’assicurazione invalidità e ciò non è avvenuto entro un
termine di 6 mesi. L‘ASGA deve esserne informata mediante invio di una copia
della domanda AI presentata.
5. Non insorge alcun diritto all’esenzione dal pagamento dei contributi nel
periodo di percezione delle indennità di maternità.
6. Se l’età pensionabile ordinaria viene aumentata a causa di modifiche legali,
l'età di maturità precedente rimane negli esoneri dai contributi rendita di
invalidità in corso in questo momento.
IV. Disposizioni comuni
Art. 29 Acquisizione del diritto / Prestazione anticipata / Pagamento delle prestazioni
1. Le prestazioni sono versate quando gli aventi diritto hanno inoltrato tutta la
documentazione necessaria per la giustificazione della pretesa o per una
prestazione anticipata ai sensi della cifra 5. Per il versamento delle prestazioni
d’invalidità deve essere presente la decisione passata in giudicato dell’Ufficio
federale dell’assicurazione invalidità. Il pagamento delle rendite avviene
anticipatamente all’inizio di ogni mese, di norma nell’arco dei primi dieci giorni
del mese. Le rendi-te per i figli sono accreditate su un conto unitamente alla
rendita principale.
Le prestazioni in capitale per la vecchiaia, in caso di decesso e in caso d’invalidità
sono versate il giorno bancario lavorativo successivo alla rispettiva scadenza e
accreditate alla metà di ogni mese.
Le pensioni secondo l’art. 124a del codice civile, oltre agli interessi ai sensi
dell’art. 19 OLP, annualmente fino al 15 dicembre, vengono trasferite all’istituto
previdenziale o di libero passaggio del coniuge legittimo nell'ambito di un
divorzio.
2. Se l’ASGA deve corrispondere un interesse di mora, il medesimo è pari al tasso
d’interesse minimo LPP.
3. Le prestazioni esigibili sono erogate agli aventi diritto per il tramite dell’ASGA.
Le medesime sono versate esclusivamente a favore di un conto bancario / postale
in Svizzera o in uno Stato UE / AELS. In caso di pagamento all’estero al di fuori
dell’UE o dell’AELS, sono addebitate delle tasse ai sensi del regolamento delle
spese.
4. Al posto di una rendita, l’ASGA versa una liquidazione in capitale (valore
capitalizzato) quando il pagamento dovuto della
- rendita di vecchiaia o d’invalidità è inferiore al 10 percento,
- della rendita per il partner è inferiore al 6 percento e
- della rendita per figlio o per orfani è inferiore al 2 percento
della rendita minima semplice di vecchiaia dell’AVS.
Tutte le pretese regolamentari sono così saldate. In caso d‘invalidità parziale
sussiste tuttavia il diritto a una nuova verifica della pretesa qualora il grado AI
venga successivamente aumentato dall’AI in considerazione della causa
invalidante originaria. Il nesso materiale e temporale deve essere univocamente
dimostrato.
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5. Se l’ASGA è assoggettata a un obbligo di prestazione anticipata, il medesimo è
circoscritto alle prestazioni minime ai sensi della LPP. La persona avente diritto
deve dimostrare di essersi annunciata a tutti gli assicuratori che entrano in linea
di conto. Se il caso è assunto da un altro assicuratore, quest’ultimo dovrà
rimborsare le prestazioni anticipate. L‘ASGA si riserva di richiedere la restituzione
o procedere alla compensazione delle prestazioni di vecchiaia pagate in eccesso
sulla base dell’art. 30 cifra 1 e 2.
6. Se un altro fornitore di prestazioni si è fatto carico di una prestazione
anticipata prevista dalla legge ed è accertato che l’ASGA è tenuta a erogare le
prestazioni, essa rimborsa la prestazione LPP minima dovuta, al massimo fino a
concorrenza della prestazione anticipata, al fornitore di prestazioni che ha
erogato la prestazione anticipata.
7. Se ai sensi del presente regolamento sussiste la possibilità di percepire una
liquidazione in capitale al posto di una rendita, la scelta della liquidazione in
capitale deve essere fatta valere prima che la prestazione diventi esigibile. Dopo
che la prestazione è divenuta esigibile, l’avvenuta decisione di optare per la
rendita o per la liquidazione in capitale è irrevocabile e non può più essere
modificata.
Art. 30 Restituzione / Compensazione
1. L‘ASGA richiede il rimborso delle prestazioni percepite o pagate
indebitamente, oltre agli interessi. Gli interessi corrispondono al tasso minimo
d’interesse LPP.
2. Il diritto alla prestazione può essere compensato con le pretese cedute dalla
ditta affiliata unicamente se concerne dei contributi che non sono stati dedotti
dal salario della persona assicurata. Le altre pretese dell’ASGA saranno
compensate con il diritto alle prestazioni esigibili.
3. Nei confronti di un terzo che risponde per il caso assicurativo, l’ASGA subentra,
al momento dell’evento e fino a concorrenza delle prestazioni legali, nelle pretese
della persona assicurata o avente diritto. Per il resto, l’ASGA può esigere dalla
persona assicurata o avente diritto la cessione delle pretese spettanti alla
predetta nei confronti di terzi responsabili; ciò fino a concorrenza del suo obbligo
di prestazione. Se non è dato seguito alla richiesta di cessione, l‘ASGA è
autorizzata a so-spendere le sue prestazioni.
Art. 31 Pagamento suppletivo / Prescrizione
Al pagamento della differenza sulle prestazioni già corrisposte e alla sua
prescrizione, si applicano le disposizioni della LPP.
Art. 32 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi
1. Le rendite per i superstiti e le rendite d’invalidità ai sensi della LPP la cui durata
supera i tre anni, su ordine del Consiglio federale sono adeguate all’evoluzione
dei prezzi fino all’età di pensionamento.
2. Per il resto, il consiglio d’amministrazione statuisce annualmente, nell’ambito
delle disponibilità finanziarie, riguardo a un eventuale adeguamento al rincaro
delle rendite correnti.
Art. 33 Rapporto con altre assicurazioni / Riduzione delle prestazioni
1. Le prestazioni erogate al subentrare di un caso di prestazione non devono
comportare un arricchimento della persona avente diritto.
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2. Se la somma fra redditi derivanti dalle prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e
d’invalidità e le prestazioni del medesimo genere e aventi le medesime finalità è
superiore al 90 % del presumibile mancato salario annuo AVS (o del presumibile
mancato salario annuo AVS di un lavoratore autonomo), le prestazioni dell’ASGA
saranno decurtate nella misura in cui superano tale percentuale. Le prestazioni di
vecchiaia saranno decurtate unicamente qualora succedano a una prestazione
d’invalidità.
3. Sono, fra l’altro, ritenute prestazioni del medesimo genere e aventi le medesime finalità quelle degli altri assicuratori sociali e istituti di previdenza e libero
passaggio svizzeri ed esteri, nonché quelle delle assicurazioni alle quali il datore di
lavoro, o in sua vece un istituto di previdenza, ha pagato i premi. Sono parimenti
computate le prestazioni sostitutive in caso di pensionamento anticipato così
come quelle di un terzo responsabile. Per il calcolo del sovraindennizzo sono
inoltre computati un eventuale reddito da attività lucrativa effettivamente
conseguito e/o ragionevolmente conseguibile nonché eventuali prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione. Non sono considerati redditi
computabili gli assegni per grandi invalidi, gli indennizzi e le prestazioni simili.
Se durante il periodo di mantenimento dell’assicurazione ai sensi dell’art. 26a LPP
la persona avente diritto percepisce un reddito supplementare, la rendita
d’invalidità è decurtata in caso di sovrindennizzo. È presente un sovrindennizzo
quando le prestazioni sostitutive unitamente al reddito supplementare superano
il reddito sostitutivo percepito prima dell’inizio del reinserimento.
Le prestazioni computabili della vedova, del vedovo o del partner superstite sono
sommate a quelle degli orfani.
Al raggiungimento dell’età di pensionamento, anche le prestazioni di vecchiaia di
assicurazioni sociali e istituti di previdenza nazionali ed esteri sono considerate
quali redditi computabili.
4. Eventuali prestazioni in capitale computabili sono convertite in rendite
equivalenti in base ai principi attuariali dell’ASGA.
5. Se in un divorzio viene divisa la rendita di vecchiaia e invalidità, la quota di
pensione, che è stata assegnata al coniuge legittimo, viene conteggiata
ulteriormente nel calcolo della riduzione.
6. Le prestazioni computabili ai sensi della cifra 2 del presente articolo sono
verificate periodicamente.
7: L‘ASGA riduce le sue prestazioni se il decesso o l’invalidità imputabile a colpa
della persona assicurata interviene entro tre anni dall’affiliazione ai sensi dell’art.
8 cifra 1, oppure successivamente a un incremento delle prestazioni assicurate,
così come nel caso in cui la persona assicurata si opponga alle misure di
inserimento. Le prestazioni sono altresì ridotte se è comprovato che il decesso o
l’invalidità di una persona assicurata è imputabile a colpa di una persona avente
diritto. Le prestazioni minime legali ai sensi della LPP possono essere rifiutate o
ridotte unicamente se l’AVS/AI riduce, sopprime o rifiuta una prestazione. Le
prestazioni per i superstiti e le prestazioni d’invalidità sono sospese per la durata
di una privazione della libertà ordinata dal giudice penale.
8. Il rifiuto o la decurtazione di prestazioni da parte dell’assicurazione infortuni
obbligatoria o dell’assicurazione militare non vengono compensati.
9. L’ASGA può avvalersi di mezzi di ricorso per impugnare le decisioni di altri
assicuratori sociali che hanno un’incidenza o revocano l’obbligo di prestazione dei
predetti.
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E. Uscita anticipata dal servizio
Art. 34 Prestazione d’uscita
1. Se una persona assicurata lascia il servizio presso la ditta affiliata, o termina
l’attività autonoma, senza essere giunta al beneficio delle prestazioni menzionate
nel presente regolamento, ciò comporta l’uscita dall’ASGA. Se il salario annuo
AVS o il reddito annuo AVS diminuisce in maniera presumibilmente durevole
attestandosi sotto alla soglia d’entrata ai sensi della cifra 2 dell’Allegato e senza
che sussista un diritto a prestazioni di vecchiaia, d’invalidità o per i superstiti,
interviene parimenti l’uscita dall’ASGA. È fatta salva l’assicurazione ai sensi
dell’art. 6 cifra 5.
La persona che lascia il servizio ha diritto a una prestazione d’uscita ai sensi
dell’art. 15 LFLP. La medesima corrisponde all’avere di vecchiaia al momento
dell‘uscita, prendendo in considerazione le prestazioni minime previste dalla
legge.
2. Se la persona uscente è parzialmente invalida, ha diritto a una prestazione
d’uscita corrispondente alla parte attiva del suo avere di vecchiaia. Se riacquista a
posteriori la piena capacità lavorativa senza allacciare un nuovo rapporto di
lavoro con la ditta affiliata, o assume l’attività autonoma assicurata finora, ella ha
diritto a una prestazione d’uscita anche per la parte della sua copertura
previdenziale mantenuta dopo lo scioglimento del suo rapporto di lavoro.
3. L‘ASGA trasferisce la prestazione d’uscita a favore della persona che ha lasciato
il servizio al nuovo istituto di previdenza. Se la persona non si affilia a un nuovo
istituto di previdenza, ella comunica all’ASGA in quale forma ammessa dalla legge
intende mantenere la copertura previdenziale (apertura di un conto di libero
passaggio o richiesta di una polizza di libero passaggio presso un istituto di libero
passaggio in Svizzera). Se tale comunicazione è omessa, al più presto dopo sei
mesi e al più tardi entro due anni dal momento in cui si è verificato il caso di
libero passaggio, la prestazione di libero passaggio comprensiva degli interessi è
trasferita alla fondazione dell’istituto collettore LPP.
4. La persona assicurata può richiedere il pagamento in contanti della prestazione
d’uscita solo se:
a) lascia definitivamente la Svizzera e non costituisce un nuovo domicilio nel
Liechtenstein (sono fatte salve le disposizioni degli accordi bilaterali fra la
Svizzera e l’UE),
b) subito dopo la cessazione del precedente rapporto di lavoro intraprende
un’attività autonoma o come lavoratore autonomo un’altra attività
indipendente e non è più assoggetta alla previdenza professionale obbligatoria
e presenta, entro il termine di un anno, una richiesta di pagamento in contanti,
oppure
c) la prestazione d’uscita è inferiore all’importo del suo contributo annuo
personale.
Il pagamento in contanti a favore degli aventi diritto coniugati o che vivono in
regime di unione domestica registrata è ammesso unicamente con l’accordo
scritto del partner. Le firme devono essere autenticate da un pubblico ufficiale.
Le persone non coniugate devono fornire un’attestazione ufficiale del loro stato
civile.
22/33
5. La parte della prestazione d’uscita finanziata dalla ditta affiliata è computata
sull’indennità di partenza per un rapporto di lavoro di lunga durata ai sensi del
Codice delle obbligazioni o di un contratto collettivo di lavoro.
6. Se, dopo aver trasferito la prestazione d’uscita, l’ASGA deve erogare
prestazioni per i superstiti o prestazioni d’invalidità, essa ha diritto al rimborso
della prestazione d’uscita (interessi inclusi) fino a concorrenza dei mezzi necessari
per l’erogazione delle prestazioni. Se il rimborso non ha luogo, le prestazioni
saranno ridotte secondo i principi attuariali dell’ASGA.
7. Gli averi sul conto di attesa (conto di passaggio all’uscita) presso l’ASGA che
non hanno ancora potuto essere trasferiti ai sensi della cifra 3, sono versati quale
somma una tantum al raggiungimento dell’età pensionistica ordinaria; la
percezione di una rendita non è possibile.
8. Se sussiste un diritto al mantenimento provvisorio dell’assicurazione ai sensi
dell’art. 26a LPP, la prestazione d’uscita è accertata alla cessazione del periodo di
mantenimento provvisorio dell’assicurazione.
Art. 35 Copertura successiva
Per i rischi di decesso e invalidità la persona assicurata rimane coperto per un
periodo di un mese dallo scioglimento del rapporto di previdenza, tuttavia al più
tardi finché è instaurato un nuovo rapporto di previdenza. Alle prestazioni
d’uscita già erogate si applica l’art. 34 cifra 6.
F. Disposizioni per la previdenza sovraobbligatoria
Art. 36 Campo d’applicazione
1. Le disposizioni per la previdenza sovraobbligatoria disciplinano la previdenza
più estesa, integrando gli art. da 1 a 35.
2. L’entità degli accrediti di vecchiaia e delle prestazioni di rischio è fissata nel
contratto d’affiliazione.
Art. 37 Assicurazione
(cfr. art. da 6 a 9)
1. Le prestazioni da assicurare nella previdenza sovraobbligatoria possono essere
fatte dipendere dalla compilazione di un questionario medico e/o da un esame
medico. L’ASGA rinuncia all’esecuzione di esami genetici.
2. Se nell’ambito della verifica del diritto alle prestazioni d’invalidità o per i
superstiti l’ASGA costata che il questionario medico o il rapporto del medico non
sono veritieri o sono incompleti (reticenza), essa può rifiutare o ridurre con
effetto immediato e per l’intero periodo di erogazione le prestazioni
sovraobbligatorie. I contributi già pagati ai sensi dell’art. 1 non saranno restituiti.
La soppressione o riduzione della prestazione deve essere segnalata alla persona
assicurata o avente diritto entro 3 mesi dalla consultazione degli atti degli altri
assicuratori e medici coinvolti. La segnalazione è ritenuta tempestiva se spedita
entro la decorrenza di un termine di tre mesi (fa stato la data del timbro postale).
3. Per le prestazioni per i rischi di decesso e invalidità, l‘ASGA può inserire una
riserva per ragioni di salute della durata massima di 5 anni e limitare in tal modo
la copertura assicurativa, o riscuotere un supplemento ai premi di rischio
secondo l’art. 4 cifra 3. Una riserva non ancora scaduta prevista da un precedente
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istituto di previdenza può essere ulteriormente mantenuta, per il medesimo
motivo, fino a un periodo massimo complessivo di 5 anni. L’ASGA comunica per
iscritto alla persona assicurata il genere e la durata della riserva nonché le
relative conseguenze entro 3 mesi dalla ricezione degli atti relativi all’esame dello
stato di salute. La comunicazione è ritenuta tempestiva se spedita entro la
decorrenza di un termine di tre mesi (fa stato la data del timbro postale).
4. Se sussiste una riserva e durante il periodo della medesima subentra un caso di
prestazione che ha origine da una causa che è stata esclusa, le prestazioni della
previdenza sovraobbligatoria sono durevolmente escluse o ridotte.
5. L’ASGA può rifiutare la copertura assicurativa per ragioni di salute per i rischi di
decesso e invalidità nella misura in cui supera quanto previsto dalla legge. Essa
notifica per iscritto alla persona assicurata il rifiuto motivato nonché le relative
conseguenze entro 3 mesi dalla ricezione degli atti relativi all’esame dello stato di
salute. La comunicazione è ritenuta tempestiva se spedita entro la decorrenza di
un termine di tre mesi (fa stato la data del timbro postale).
Art. 38 Contributi e somme di riscatto
(cfr. art. 14 e 15)
1. L’ammontare dei contributi ordinari poggia sul piano di previdenza stabilito nel
contratto d’affiliazione con la ditta affiliata.
2. Se la ditta affiliata è in mora da oltre 3 mesi nel pagamento dei contributi,
l’ASGA può ridurre le prestazioni assicurate al minimo previsto dalla legge. Tale
modifica è disciplina con un’appendice al contratto d’affiliazione esistente.
3. Le prestazioni di libero passaggio sovraobbligatorie apportate e le somme di
riscatto sono impiegate per migliorare le prestazioni di vecchiaia, ma non per
aumentare le prestazioni di rischio in caso di decesso e in caso d’invalidità.
Art. 39 Riduzione della rendita per il partner in casi particolari
(cfr. art. 22)
1. La rendita per il partner è ridotta se la stipulazione del matrimonio / registrazione dell’unione domestica è avvenuta dopo il raggiungimento dell’età di
pensionamento ordinaria; la riduzione è del 20 % per ogni anno integralmente o
parzialmente decorso. Una riduzione della rendita avviene anche se i requisiti ai
sensi dell’art. 22 cifra 2 per una rendita per il partner sono adempiuto solo dopo il
raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria.
2. Non viene versata nessuna rendita per il partner se la persona deceduta al
momento della stipulazione del matrimonio / registrazione dell’unione domestica
soffriva di una malattia a lei nota e il decesso si verifica entro 2 anni dalla stipulazione del matrimonio / registrazione dell’unione domestica.
3. Non viene versata nessuna rendita per il partner quando la persona assicurata
decede dopo essere uscita dall’ASGA, rispettivamente dopo la decorrenza del
periodo di copertura successiva ai sensi dell’art. 35.
4. Queste limitazioni non si applicano se pregiudicano le prestazioni LPP.
Art. 40 Capitale in caso di decesso (copertura supplementare)
Se nel contratto d’affiliazione è assicurato un capitale in caso di decesso e una
persona assicurata decede prima dell’età di pensionamento ordinaria, i superstiti
hanno diritto, ai sensi dell’art. 22 cifra 1 e 2, al capitale in caso di decesso. In loro
assenza, gli aventi diritto sono stabiliti secondo l’art. 24.
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Art. 41 Capitale supplementare in caso di decesso (dai riscatti)
(cfr. art. 22 e art. 24)
1. Se nel contratto d’affiliazione è assicurato un capitale supplementare in caso di
decesso e una persona assicurata decede prima del pensionamento, i superstiti
hanno diritto, ai sensi dell’art. 22 cifra 1 e 2, al capitale supplementare in caso di
decesso. In caso di assenza dei superstiti secondo l’art. 22 cifra 1 e 2, gli aventi
diritto sono stabiliti secondo l’art. 24, cifra 3-6.
2. Il capitale supplementare in caso di decesso è composto dai riscatti versati ai
sensi dell’art. 15, cifra 4, 5, 8 e 12, effettuati dal momento dell’inclusione nel
contratto d’affiliazione e dagli interessi accreditati sui medesimi presenti al
momento del decesso.
Art. 42 Rapporto con altre assicurazioni
(cfr. art. 33)
1. Per evitare indebiti profitti si procede a un calcolo del sovrindennizzo. In
deroga all’art. 33 cifra 2, le prestazioni di vecchiaia, d’invalidità e per i superstiti
sono ridotte se, sommate alle altre prestazioni computabili, superano il 90 %
dell’ultimo salario annuo AVS e del reddito annuo AVS notificato prima del
subentrare dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 16 cifra 1. Il salario annuo
AVS e il reddito annuo AVS notificato non può essere superiore al salario annuo
assicurato per l’AVS. Le prestazioni di vecchiaia saranno decurtate unicamente
qualora succedano a una prestazione d’invalidità.
2. Per la determinazione dell’ultimo salario annuo AVS o del reddito annuo AVS
notificato prima del subentrare dell’incapacità lavorativa, gli assegni familiari e
per i figli, i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e le componenti
del salario erogate solo occasionalmente o transitoriamente non vengono presi in
considerazione.
3. Sono, fra l’altro, ritenute prestazioni del medesimo genere e aventi le medesime finalità quelle degli altri assicuratori sociali e istituti di previdenza e libero
passaggio svizzeri ed esteri, nonché quelle delle assicurazioni alle quali il datore di
lavoro, o in sua vece un istituto di previdenza, ha pagato i premi. Sono parimenti
computate le prestazioni sostitutive in caso di pensionamento anticipato così
come quelle di un terzo responsabile, calcolate per il computo del
sovraindennizzo, sono inoltre computati un eventuale reddito da attività lucrativa
effettivamente conseguito e/o il reddito d’invalido secondo l’Assicurazione
federale per l’invalidità, nonché eventuali prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
4. Se in un divorzio viene divisa la rendita di vecchiaia e invalidità, la quota di
pensione, che è stata assegnata al coniuge legittimo, viene conteggiata
ulteriormente nel calcolo della riduzione.
Art. 43 Copertura successiva
(cfr. art. 35)
Se subentra un caso di previdenza prima dell’uscita, risp. durante il periodo della
copertura successiva, l’ASGA eroga le prestazioni corrispondenti al grado
d’invalidità esistente all’uscita, risp. durante il periodo di copertura. Un aumento
del grado AI successivo alla decorrenza del periodo della copertura successiva
non sarà più presto in considerazione. Le riduzioni del grado d’invalidità
comportano in qualsiasi momento un corrispondente adeguamento delle
prestazioni.
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Art. 44 Ulteriori deroghe alla previdenza secondo la LPP
Per il resto, gli articoli seguenti non sono applicati alla previdenza
sovraobbligatoria:
a)
b)
c)
d)
e)
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
23
26
29
29
32
cifra 6
cifra 5
cifra 6
cifra 1
Diritto del partner divorziato
Entità della rendita d’invalidità
Prestazione anticipata
Rimborso di prestazioni
Adeguamento all’evoluzione dei prezzi
L’ammontare delle prestazioni di rischio poggia sul piano di previdenza stabilito
nel contratto d’affiliazione con la
ditta affiliata ed è indicato nel
certificato di previdenza.
G. Disposizioni finali
Art. 45 Obbligo d’informazione e di notifica
1. La persona assicurata, alla sua entrata, deve concedere la presa in visione dei
conteggi concernenti le prestazioni di libero passaggio frutto di precedenti rapporti di previdenza.
2. Su richiesta, la persona assicurata e la ditta affiliata nonché gli aventi diritto
sono tenuti a rilasciare informazioni veritiere sulle circostanze determinanti per
l’assicurazione.
3. I beneficiari di prestazioni sono tenuti a notificare spontaneamente e senza
indugio ogni modifica della situazione personale suscettibile di influire sul loro
diritto. In particolare, i beneficiari di rendite d’invalidità devono notificare ogni
modifica del grado d’invalidità. Le modifiche delle prestazioni di altri assicuratori
sociali devono essere notificate all’ASGA entro 10 giorni dalla presa di
conoscenza.
4. Chi intende far valere un diritto alle prestazioni deve notificarlo
immediatamente.
5. L’ASGA può verificare il diritto e il grado d’invalidità. I beneficiari di prestazioni
sono tenuti a fornire le prove richieste in tempo utile; in caso contrario le
prestazioni potranno essere sospese.
6. L’ASGA declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze
negative derivanti da una violazione degli obblighi d’informazione e di notifica. Se
tale violazione dei diritti comporta l’insorgere di un danno a carico dell’ASGA,
essa potrà perseguire la persona venuta meno ai propri obblighi. Riguardo al
rimborso e alla compensazione delle prestazioni percepite indebitamente si rinvia
all’art. 30.
Art. 46 Partecipazione alle eccedenze
Il consiglio d’amministrazione disciplina un’eventuale partecipazione alle
eccedenze, consistente in una riduzione dei contributi e /o in un miglioramento
delle prestazioni.
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Art. 47 Incedibilità
Il diritto alle prestazioni non può essere né ceduto, né gravato, né costituito in
pegno prima della scadenza. Sono fatte salve le disposizioni legali per il prelievo
anticipato o la costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà
d’abitazioni nonché un ordine del giudice nell’ambito di un divorzio o
scioglimento di un’unione domestica registrata. In caso di anticipo nell’ambito
della promozione della proprietà d’abitazioni, il capitale è detratto
proporzionalmente dall’avere di vecchiaia ai sensi della LPP e quest’ultimo è a sua
volta detratto dalla previdenza sovraobbligatoria.
Art. 48 Promozione della proprietà d’abitazioni
È possibile un prelievo anticipato o un pignoramento per la proprietà d’abitazione
ad uso proprio. Fanno stato le disposizioni legali e il regolamento sulla
promozione della proprietà d’abitazioni.
Art. 49 Bonifico di una prestazione di libero passaggio, rendita di vecchiaia o di
vecchiaia e invalidità in caso di divorzio
1. Se l’ASGA è obbligata, a causa di una sentenza di divorzio al trasferimento
dell’intera, o di una parte della prestazione di libero passaggio ad una persona
assicurata, l’avere di vecchiaia LPP viene ridotto nella stessa proporzione
dell’intero avere di vecchiaia.
2. Se nel divorzio di un beneficiario di una rendita di invalidità, per il quale è
assicurata una rendita di invalidità dipendente dall’avere di vecchiaia, viene
trasmessa una quota della ipotetica prestazione di uscita, la rendita di invalidità
viene ridotta dell’importo più basso, se il suo calcolo si basa su un avere di
vecchiaia ridotto della quota trasmessa della prestazione di uscita. La riduzione
non può essere maggiore, in relazione all’intera rendita d'invalidità precedente,
della quota trasmessa della prestazione di uscita. La riduzione è calcolata dopo le
disposizioni normative che sono alla base del calcolo della rendita d'invalidità. La
data di avvio del procedimento di divorzio è decisiva per il calcolo della riduzione.
3. Se il tribunale attribuisce al coniuge divorziato della persona assicurata una
quota della rendita di vecchiaia o di vecchiaia e invalidità della persona assicurata,
l'ASGA converte la quota di pensione una pensione vitalizia. Questo viene erogato
al coniuge divorziato dall’ASGA o trasferiti nella sua previdenza. Se non avviene
nessuna trasmissione nella propria previdenza, il coniuge divorziato può
percepire, su richiesta, la pensione a vita come prestazione in capitale.
4. Se dal coniuge debitore si verifica nel corso del procedimento di divorzio il caso
di previdenza della vecchiaia, l’ASGA riduce la quota trasmessa della prestazione
di uscita e della rendita di vecchiaia o di vecchiaia e invalidità secondo l’art. 123
del codice civile, se tra l’inizio della rendita di vecchiaia o di vecchiaia e invalidità
e dell’entrata in vigore della sentenza di divorzio vi sono almeno 3 mesi. La
riduzione corrisponde alla somma per la quale i pagamenti pensionistici fino
all’entrata in vigore della sentenza di divorzio sarebbero stati più bassi, se il suo
calcolo si basa su credito ridotto della quota trasmessa della prestazione di uscita.
La riduzione verrà distribuita per metà ad entrambi i coniugi.
5. Se il coniuge debitore percepisce una rendita di invalidità e raggiunge, nel
corso del procedimento di divorzio l’età pensionabile ordinaria, l’ASGA riduce la
prestazione di uscita secondo l’art. 124 del codice civile e la pensione, se tra
l’inizio della rendita di vecchiaia l’entrata in vigore della sentenza di divorzio vi
sono almeno 3 mesi. La riduzione corrisponde alla somma per la quale i
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pagamenti pensionistici tra il raggiungimento dell'età pensionabile normativa e
l’entrata in vigore della sentenza di divorzio sarebbero stati più bassi, se il suo
calcolo si basa su credito ridotto della quota trasmessa della prestazione di uscita.
La riduzione verrà distribuita per metà ad entrambi i coniugi.
6. Per le pensioni, che devono essere pagate in seguito ad un divorzio al partner
divorziato, non sussiste nessun diritto a benefici futuri.
7. Lo scioglimento giudiziale di un’unione domestica registrata è equiparato ad
un divorzio.
Art. 50 Equilibrio finanziario / Sottocopertura
1. La situazione finanziaria dell’ASGA deve essere verificata periodicamente
applicando i principi attuariali. Il consiglio d’amministrazione mette a conoscenza
le ditte affiliate degli esiti di tale verifica.
2. In caso di sottocopertura ai sensi dell’art. 44 OPP2, il consiglio
d’amministrazione adotta le misure necessarie in collaborazione con gli esperti in
materia di previdenza professionale. Esso ha in particolare la facoltà di adeguare
la corresponsione di interessi sull’avere di vecchiaia, il finanziamento e le
prestazioni ai mezzi presenti. Deve essere ossequiato il principio di
proporzionalità.
3. Per la durata di una sottocopertura rilevante (grado di copertura inferiore al
90 %), l’ASGA può esigere dagli assicurati e dalle ditte affiliate dei contributi
destinati all’eliminazione della sottocopertura. Il contributo della ditta affiliata
deve essere perlomeno pari alla somma dei contributi degli assicurati. La
riscossione di un contributo dai beneficiari di rendite è unicamente possibile sulla
parte di rendita insorta negli ultimi 10 anni antecedenti l’introduzione della
misura mediante aumenti non prescritti dalla legge o dal regolamento e che non
concerne le prestazioni minime ai sensi della LPP. L’ammontare della rendita
all’insorgere del diritto alla rendita rimane garantito. Il contributo a carico dei
beneficiari di rendite è posto in compensazione sulle rendite correnti.
4. La ditta affiliata, in caso di sottocopertura, può effettuare investimenti su un
“conto separato di riserva dei contributi del datore di lavoro con dichiarazione di
rinuncia d'utilizzazione” e trasferire su questo conto anche mezzi provenienti
dalle riserve ordinarie dei contributi del datore di lavoro. La ditta affiliata e l’ASGA
adottano un corrisponde accordo scritto. Gli investimenti non devono superare
l’importo della sottocopertura. La riserva dei contributi del datore di lavoro con
dichiarazione di rinuncia d’utilizzazione è mantenuta perlomeno finché permane
la sottocopertura.
5. Se sussiste una sottocopertura, il consiglio d’amministrazione deve informare
l’autorità di sorveglianza, le ditte affiliate, gli assicurati e i beneficiari di rendite
della medesima e delle misure stabilite in collaborazione con gli esperti in materia
di previdenza professionale.
Art. 51 Scioglimento del contratto d’affiliazione / Liquidazione parziale
1. La ditta affiliata può sciogliere il contratto d’affiliazione non prima della
scadenza concordata, per la fine di un anno civile. Il periodo di preavviso è fissato
nel contratto di connessione. Lo scioglimento del contratto d’affiliazione deve
avvenire d‘intesa con il personale o un’eventuale rappresentanza dei lavoratori.
2. Se si giunge a una liquidazione parziale ai sensi dell’art. 53b LPP e dell’art. 23
LFLP, agli uscenti sono riconosciute le prestazioni d’uscita oltre ai miglioramenti
delle prestazioni loro accreditati, dedotti i costi dello scioglimento. In caso di
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sottocopertura, una quota è imputata sull’importo mancante. Fanno stato le
direttive in materia di scioglimento del contratto e liquidazione parziale emanate
dal consiglio d’amministrazione.
Art. 52 Vertenze giudiziarie
Si applicano le disposizioni di procedura della LPP. Foro competente è la sede o il
domicilio svizzero del convenuto, oppure il luogo d’ubicazione dell’azienda presso
la quale la persona assicurata è stata assunta. Vale esclusivamente il diritto
svizzero.
Art. 53 Lacune nel regolamento / Adeguamento del regolamento
1. In assenza di disposizioni nel regolamento, il consiglio d’amministrazione è
autorizzato ad adottare una normativa conforme allo scopo della previdenza.
2. Il consiglio d’amministrazione può adeguare in qualsiasi momento il
regolamento alle intervenute modifiche delle circostanze, in particolare
apportare modifiche alle disposizioni legali e inerenti il diritto di sorveglianza. I
diritti acquisiti degli assicurati e dei beneficiari di rendite saranno in ogni caso
salvaguardati.
Art. 54 Disposizioni transitorie
1. Alle rendite correnti (e alle aspettative di prestazione ad esse connesse)
rimane applicabile il regolamento in vigore al momento dell’insorgere del diritto
alla rendita. Ciò vale anche per successivi aumenti o successive diminuzioni delle
rendite. Sono eccettuati l’adeguamento al rincaro ai sensi dell’art. 32 e la
coordinazione con prestazioni di terzi ai sensi dell’art. 33.
2. L’art. 41, concernente il capitale supplementare in caso di decesso, si applica
unicamente ai riscatti effettuati dopo il 31.12.2012. tare Non sono interessate le
assunzioni di contratti dal 01.01.2013 per le quali, al momento dell’assunzione, vi
era una conferma dell’assicuratore precedente attestante che un capitale
supplementare in caso di decesso secondo l’art. 41 cifra 2 era contrattualmente
incluso.
Entrata in vigore
Il Regolamento della cassa entra in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituisce le
disposizioni del 6° dicembre 2013 con la relativa appendice al Regolamento della
cassa e gli allegati al Regolamento della cassa.
San Gallo, 23 novembre 2016
Il Presidente
Il Direttore
Stefan Bodmer
Sergio Bortolin
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Allegato al regolamento della cassa
(valido dal 1° gennaio 2017)
1. Entità dei contributi (art. 14)
L’entità dei contributi annuale alla cassa pensione si evince dai contributi per la
previdenza per la vecchiaia, dal premio di rischio per le prestazioni a favore dei
superstiti e degli invalidi, da eventuali supplementi sui premi di rischio, dai
contributi per il fondo di garanzia LPP, dall’adeguamento al rincaro nonché dalle
spese amministrative.
L’età dell’assicurato determinante per il calcolo dell’avere di vecchiaia si evince
dalla differenza fra l’anno civile in corso e l’anno di nascita.
Anno d’età
Accrediti di vecchiaia LPP
in % del salario assicurato
25-34
35-44
45-54
da 55
7
10
15
18
Fondo di garanzia LPP dall’età 25
Compensazione del rincaro
0,1 % del salario assicurato
0.1 % del salario assicurato
Spese amministrative per
Rapporto d’assicurazione e per anno
Fr. 180.--
Il premio di rischio (inclusi eventuali supplementi) è calcolato in base a età e
genere, come pure il livello delle prestazioni per ogni persona assicurata
individualmente e vengono visualizzato i dettagli della directory assicurazione.
2. Soglia d’entrata / Salario annuo determinante / Salario assicurato
(art. 6 e 16)
1. I lavoratori che hanno compiuto il 17° anno d’età e percepiscono da un datore
di lavoro un salario annuo di oltre fr. 21’050.-- (soglia d’entrata) sono assoggettati
all’obbligo d’assicurazione obbligatorio e devono essere annunciati.
2. Deve essere assicurata la parte del salario determinante da fr. 24'675.-- fino a
e con CHF. 84'600.--. Tale parte è denominata salario assicurato. Il salario
assicurato ammonta al minimo a fr. 3'525.-- e al massimo CHF. 59'925.--.
3. Per le persone parzialmente invalide ai sensi dell’AI, la soglia d’entrata è fissata
come segue:
Diritto alla rendita
Grado AI
l'Al da assicurare
Nessuna rendita
Un quarto di rendita
Mezza rendita
Tre quarti di rendita
Salario annuo secondo
obbligatoriamente
dal 25 al 39 %
dal 40 al 49 %
dal 50 al 59 %
dal 60 al 69 %
da CHF.
a CHF.
21'150.-15'863.-10'575.-5'288.--
84'600.-63'450.-42'300.-21'150.--
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4. Nell’assicurazione più estesa, il salario annuo AVS e il reddito annuo AVS
registrato annunciato corrispondente al salario determinante. Il medesimo non
deve superare il salario AVS. Il salario annuo AVS e il reddito annuo AVS massimo
da assicurare non deve superare l’importo di fr. 824'400.--. 846’000.--. Se il salario
notificato è inferiore a quello effettivo, successivamente al subentrare di un caso
di prestazione (art. 19-28) le correzioni salariali saranno apportate unicamente
per le prestazioni minime LPP. Le prestazioni sovraobbligatorie non saranno
adeguate.
3. Aliquote di conversione in percento dell’avere di vecchiaia
L’ammontare della rendita annua di vecchiaia è determinato con l’aliquota di
conversione. La base di computo è rappresentata dall‘avere di vecchiaia al
momento del pensionamento. In proposito, occorre tener presente che all’avere di
vecchiaia LPP e a quello sovraobbligatorio si applicano aliquote di conversione
diverse.
In caso di pensionamento anticipato, di un mantenimento dell’assicurazione
secondo l’art. 12 cifra 2, o di pensionamento parziale secondo l’art. 12 cifra 3,
l’aliquota di conversione da applicare è calcolo secondo le basi attuariali in vigore al
momento del pensionamento. Il tasso di conversione viene calcolato nel mese
esatto dell'età di uscita.
I tassi di conversione attuali possono essere richiesti all‘ASGA, oppure consultati
all‘indirizzo www.asga.ch.
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Denominazioni / Abbreviazioni
Salario annuo AVS / Reddito assoggettato all’AVS di un dipendente assicurato, proiettato su un anno.
salario annuo AVS previsto
Reddito annuo AVS Reddito anno soggetto ad AVS di un lavoratore autonomo assicurato.
persona avente diritto a prestazione la persona che ha diritto alle prestazioni nel caso previdenziale:
in caso di vecchiaia e invalidità, la persona assicurata,
in caso di morte le persone secondo l’art. 22 ss.
Impiegato Impiegati di una ditta affiliata
Incapacità lavorativa Sussistere di un pregiudizio della salute di natura fisica o psichica. Nella
professione precedentemente esercita o nell’ambito della precedente cerchia di
mansioni, non può più essere esercitata un’attività lavorativa ragionevolmente
esigibile, oppure la medesima può essere esercita solo in misura ristretta.
Pensionamento posticipato L’attività lucrativa oltre il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, al
massimo fino al compimento del 70° anno d’età.
Previdenza extraobbligatoria Include la previdenza non assoggetta all’obbligo d’assicurazione previsto dalla
legge (soglia d’entrata). Le prestazioni sono assicurate volontariamente.
Valore in contanti Importo che si evince dalla conversione di una rendita in un pagamento in
capitale una tantum secondo le tariffe dell’ASGA.
Unione domestica registrata Stato civile secondo la Legge federale sull’unione domestica registrata di coppie
omosessuali (Legge sull’unione domestica registrata, LPar).
Prestazione di libero passaggio Importo al quale la persona assicurata ha diritto in caso di uscita dal servizio
prima dell’entrata del caso previdenziale (vecchiaia, decesso o invalidità).
Invalidità L’invalidità è l’inabilità lavorativa, totale o parziale, presumibilmente permanente,
o di lunga durata.
Un’inabilità lavorativa è presente quando sussiste un pregiudizio della salute di
natura fisica o psichica. Malgrado le misure di riabilitazione (tipo medica e
professionale), una perdita di mezzi di sussistenza sul mercato del lavoro
equilibrato ammissibile rimane totalmente o in parte. Una disabilità esiste solo se
non è superabile da un punto di vista oggettivo.
Prestazioni secondo la LPP Prestazioni secondo le norme minime applicabili della Legge sulla previdenza
professionale.
salario determinante Il salario annuo AVS di un dipendente o un reddito annuo AVS di un lavoratore
autonomo.
Ditta affiliata
Ditta affiliata all’ASGA per l’attuazione della previdenza professionale.
Previdenza obbligatoria Include le prestazioni legali minime che devono essere assicurate nella
previdenza professionale.
Età di pensionamento ordinaria Corrisponde all’età AVS ordinaria (donne 64 anni, uomini 65 anni).
Lavoratore autonomo è riconosciuto da AVS come lavoratore autonomo, se si assume il proprio rischio
economico, le spese e il rischio del recupero crediti e organizza il suo lavoro
liberamente e indipendentemente. Egli può impostare il suo orario lavorativo e
trasmettere gli ordini ai terzi. Determinante per l’ASGA è la valutazione delle
autorità AVS.
Previdenza sovraobbligatoria
Include la previdenza che oltrepassa le prestazioni minime legali.
Assicurato / Dipendente di una ditta affiliata o un lavoratore autonomo connesso
persone assicurate
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Salario assicurato Salario annuo AVS ridotto della deduzione di coordinazione di un lavoratore
assicurato o reddito annuo AVS ridotto della deduzione di coordinazione di un
lavoratore autonomo; questo salario è determinante per la fissazione dei
contributi e delle prestazioni.
Consiglio d’amministrazione Organo supremo, composto pariteticamente, dell’ASGA.
Pensionamento anticipato È la cessazione del rapporto di lavoro al più presto dal compimento del 58° anno
d’età.
AVS
Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti
LPP
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità
OPP2
LFLP
FZV
AI
LAM
LAINF
Codice civile
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale
Assicurazione federale per l’invalidità
Legge federale sull’assicurazione militare
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni
Codice civile svizzero
Le denominazioni riferite alle persone nell’ambo del presente regolamento
includono le persone di ambo i sessi.
Troverete ulteriori informazioni sull‘ASGA Pensionskasse Genossenschaft
nonché sulla previdenza professionale e i moduli corrispondenti per la
Messaggi di mutazione e calcoli
in Internet, all‘indirizzo www.asga.ch
ASGA Pensionskasse Rosenbergstrasse 16, Postfach, 9001 St. Gallen
T 071 228 52 52, F 071 228 52 55, [email protected], www.asga.ch
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