Regolamento della cassa della ASGA Pensionskasse Genossenschaft
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Regolamento della cassa della ASGA Pensionskasse Genossenschaft
Regolamento della cassa della ASGA Pensionskasse Genossenschaft valido dal 1° gennaio 2017 Regolamento della cassa della ASGA Pensionskasse Genossenschaft A. Disposizioni generali Art. Art. Art. Art. Art. 1 2 3 4 5 Basi Affiliazione Commissione di previdenza del personale della ditta affiliata Regolamento Fondo di garanzia LPP 5 5 5 5 5 B. Obbligo d’assicurazione Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Obbligo d’assicurazione / Eccezioni Inizio dell’obbligo d’assicurazione Notificazione dell’affiliazione e mutazioni Inizio della copertura assicurativa Informazione degli assicurati Fine dell’affiliazione Età di pensionamento 5 6 6 7 7 8 8 C. Contributi Salario annuo determinante / Salario assicurato Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Durata dell’obbligo di contribuzione Entità dei contributi Pagamenti dei contributi e somme di riscatto Pagamenti dei contributi Riscatto di prestazioni regolamentari Riscatto della piena prestazione pensionistica Salario annuo determinante / Salario assicurato Avere di vecchiaia 9 9 9 11 12 D. Prestazioni assicurative Art. 18 I. 12 Prestazioni di vecchiaia Art. 19 Art. 20 Art. 21 II. Panoramica delle prestazioni assicurative Rendita di vecchiaia e rendita di vecchiaia per invalidi Capitale di vecchiaia Rendita per figli di beneficiario di una rendita di vecchiaia rendita di vecchiaia per invalidi 13 13 14 Prestazioni per i superstiti (a seguito di malattia o infortunio) Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Rendita per il partner Diritto del partner divorziato Capitale in caso di decesso Rendita per orfani 14 15 16 16 3/33 III. Prestazioni d’invalidità (a seguito di malattia o infortunio) Art. 26 Art. 27 Art. 28 Rendita d’invalidità Rendita per figli d’invalido Esenzione dal pagamento dei contributi 17 18 18 IV. Disposizioni comuni Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Acquisizione del diritto / Prestazione anticipata / Pagamento delle prestazioni Restituzione / Compensazione Pagamento suppletivo / Prescrizione Adeguamento all’evoluzione dei prezzi Rapporto con altre assicurazioni / Riduzione delle prestazioni 19 20 20 20 20 E. Uscita anticipata dal servizio Art. 34 Art. 35 Prestazione d’uscita Copertura successiva 22 23 F. Disposizioni per la previdenza sovraobbligatoria Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Campo d’applicazione Assicurazione Contributi e somme di riscatto Riduzione della rendita per il partner in casi particolari Capitale in caso di decesso Capitale supplementare in caso di decesso Rapporto con altre assicurazioni Copertura successiva Ulteriori deroghe alla previdenza secondo gli art. 1-35 LPP 23 23 24 24 24 25 25 25 26 G. Disposizioni finali Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Obbligo d’informazione e di notifica Partecipazione alle eccedenze Incedibilità Promozione della proprietà d’abitazioni Bonifico di una prestazione di libero passaggio, rendita di vecchiaia o di vecchiaia e invalidità in caso di divorzio Equilibrio finanziario / Sottocopertura Scioglimento del contratto d’affiliazione / Liquidazione parziale Vertenze giudiziarie Lacune nel regolamento / Adeguamento del regolamento Disposizioni transitorie 26 26 27 27 27 28 28 29 29 29 Allegato al regolamento della cassa Cifra 1 Cifra. 2 Cifra 3 Entità dei contributi 30 Soglia d’entrata / Salario annuo determinante / Salario assicurato 30 Aliquote di conversione in percento dell’avere di vecchiaia 31 Denominazioni / Abbreviazioni 32 4/33 Regolamento della cassa della ASGA Pensionskasse Genossenschaft A. Disposizioni generali Art. 1 Basi 1. Il presente regolamento della cassa poggia sulla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e le relative ordinanze, lo statuto dell’ASGA Pensionskasse Genossenschaft, nonché sul regolamento delle spese. 2. La "ASGA Pensionskasse Genossenschaft" è iscritta con tale ragione sociale nel registro per la previdenza professionale. In seguito viene denominata ASGA. Art. 2 Affiliazione Base dell’affiliazione è il contratto d’affiliazione fra la ASGA e la ditta affiliata. Diritti e doveri sono esposti nel medesimo. Art. 3 Commissione di previdenza del personale della ditta affiliata In seno alla ditta affiliata può essere istituita una commissione di previdenza del personale paritetica preposta all’adozione delle decisioni in materia di previdenza all’interno del-la ditta. Quest’ultima regola il foglio informativo per la commissione di previdenza del personale. Art. 4 Regolamento 1. I rapporti fra l’ASGA e le ditte affiliate, gli assicurati e gli aventi diritto sono disciplinati dal presente regolamento. 2. L‘ Allegato al regolamento della cassa è parte integrante del presente regolamento. 3.3. Il presente Regolamento si suddivide in disposizioni per la previdenza obbligatoria ai sensi della LPP (art. 1-35) e disposizioni per la previdenza sovraobbligatoria (art. 36-44). Le disposizioni per la previdenza sovraobbligatoria si applicano anche alla previdenza extraobbligatoria. Art. 5 Fondo di garanzia LPP L’ASGA è affiliata al Fondo di garanzia LPP. Quest’ultimo eroga dei supplementi in caso di struttura d’età sfavorevole e assicura la corresponsione delle prestazioni previste dalla legge per gli istituti di previdenza insolventi. B. Obbligo d’assicurazione Art. 6 Obbligo d’assicurazione / Eccezioni 1. La ditta affiliata deve assicurare i lavoratori il cui presumibile salario annuo AVS supera la soglia d’entrata ai sensi della cifra 2 dell’Allegato. 5/33 2. I lavoratori seguenti non sono assoggettati all’obbligo di assicurazione: a) I lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di tre mesi. I lavoratori assunti a tempo determinato o gli impiegati assunti per un periodo limitato sono assoggettati all’assicurazione obbligatoria se: aa) l’esistente rapporto di lavoro a tempo determinato è protratto senza interruzioni oltre il periodo di tre mesi. In tale eventualità, il lavoratore è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento. ab) più assunzioni successive interventi presso il medesimo datore di lavoro o più interventi per la medesima azienda che si avvale di prestiti di manodopera si protraggono complessivamente oltre tre mesi e non superano un’interruzione di tre mesi. In tale eventualità, il lavoratore è assicurato dal quarto mese complessivo di lavoro; Tuttavia, se antecedentemente alla prima assunzione nell’azienda, è stato concordato che il periodo complessivo di assunzione o di impiego supererà i tre mesi, il lavoratore è assicurato dall’inizio del rapporto di lavoro. Il termine di tre mesi deve essere preso in considerazione anche se giunge a scadenza dopo la conclusione di un anno civile. b) I salariati che esercitano un’attività accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurati per l’attività lucrativa principale oppure se esercitano esercitare un'attività lucrativa a titolo professionale; c) le persone totalmente invalide ai sensi dell’AI; d) le persone che, ai sensi dell’art. 26a LPP, rimangono provvisoriamente assicurate presso un altro istituto di previdenza; e) le persone che hanno già raggiunto l’età di pensionamento ordinaria. 3. Gli indipendenti che dispongono di personale e si assoggettano volontariamente alla LPP, oppure che sono tenuti per legge ad assoggettarvisi, possono essere affiliati all’ASGA unitamente ai lavoratori. Non vengono compresi i lavoratori autonomi che soddisfano la cifra 2 lettera c, d o e. 4. Gli indipendenti affiliati a un’associazione professionale riconosciuta che ha stipulato con l’ASGA un accordo per i propri membri, possono essere affiliati all’ASGA. Non vengono compresi i lavoratori autonomi che soddisfano la cifra 2 lettera c, d o e. 5. I lavoratori con un salario annuo AVS che non raggiunge la soglia d’entrata ai sensi della cifra 2 dell’Allegato possono essere assicurati extra obbligatoriamente, se ciò è previsto dal contratto di affiliazione. Art. 7 Inizio dell’obbligo d’assicurazione 1. L’obbligo d’assicurazione per il lavoratore inizia il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d’età per i rischi di decesso e invalidità e il 1° gennaio successivo al compimento del 24° d’età anche per la previdenza per la vecchiaia. 2. L’assicurazione facoltativa o obbligatoria degli indipendenti inizia il primo giorno del mese successivo al rilascio della dichiarazione scritta riguardante l‘assoggettamento alla LPP; fatto salvo l’art. 9 cifra 2 e 3. Art. 8 Notificazione dell’affiliazione e mutazioni 1. Per ogni persona da assicurare, entro 30 giorni dall’insorgere dell’obbligo d‘assicurazione nonché in caso di mutazioni, deve essere inoltrato un avviso di mutazione debitamente compilato e firmato (eccezioni ai sensi dell’art. 16 cifra 2). Agli utilizzatori di ASGAonline si applicano le disposizioni contrattuali e generali per l’utilizzo di ASGAonline. L’obbligo di notifica incombe alla ditta 6/33 affiliata. Se l’affiliazione o la mutazione è notificata tardivamente, l’ASGA fatturerà i costi il cui insorgere è stato determinato dal maggior dispendio in applicazione del separato regolamento delle spese. 2. La persona assicurata è tenuta per legge ad accreditare all’ASGA, entro un anno dall’affiliazione alla medesima, la prestazione d’uscita dovuta dal precedente dato-re di lavoro e un eventuale capitale di previdenza presente, erogato da un istituto di libero passaggio. L‘ASGA si riserva il diritto di erogare solo sotto forma di capita-le le prestazioni sovraobbligatorie spettanti sulla base di una prestazione d’uscita accreditata tardivamente all’ASGA. La persona assicurata è tenuta a provvedere all’accredito. L‘ASGA può esigere direttamente le prestazioni di libero passaggio. 3. In caso di congedo non pagato, rinviamo al Promemoria per il congedo non pagato, disponibile presso l’ASGA all’indirizzo www.asga.ch. Art. 9 Inizio della copertura assicurativa 1. Se l’obbligo d’assicurazione è dato, per il lavoratore della ditta affiliata la copertura assicurativa sussiste dal giorno in cui egli, in considerazione dell’assunzione, ha intrapreso o avrebbe dovuto intraprendere l’attività lavorativa presso la ditta affiliata. 2. Per gli indipendenti la copertura assicurativa ha inizio, fatte salve eventuali restrizioni per ragioni di salute ai sensi della cifra 3, con la ricezione dell’avviso, tuttavia al più presto alla data d’inizio dell’assicurazione indicata. 3. Nell’ambito dell’assicurazione volontaria degli indipendenti, per il rischio di decesso e invalidità, può essere prevista una riserva per motivi di salute per un periodo massimo di tre anni. Una riserva è illecita se la persona che esercita un’attività lavorativa indipendente è stata assicurata obbligatoriamente perlomeno per sei mesi e si è poi assicurata volontariamente entro il termine di un anno. Per il resto si applica analogamente l’art. 37 delle disposizioni sulla previdenza sovraobbligatoria. Art.10 Informazione degli assicurati 1. Per il tramite della ditta affiliata, la persona assicurata riceve un certificato di previdenza a conferma dell’affiliazione. Il medesimo informa dettagliatamente sul genere e sull’entità delle prestazioni assicurate, dei contributi, dei depositi e delle percezioni e dell’avere di vecchiaia alla fine dell’anno precedente. 2. Ad ogni modifica delle basi d’assicurazione, tuttavia perlomeno annualmente, è consegnato un nuovo certificato di previdenza. 3. In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata, alla persona assicurata o al tribunale sono rilasciate, su richiesta, informazioni concernenti l’ammontare dell’avere determinante per il calcolo della prestazione d’uscita da dividere. Ciò riguarda in particolare le informazioni sull'importo della pensione versata, e gli ulteriori dati richiesti ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 LFLP e art. 19k LFLP. 4. Gli assicurati sono informati annualmente in forma adeguata sull’andamento degli affari, sulla situazione finanziaria e sull’organizzazione dell’ASGA. Su richiesta, l’ASGA rilascia all’assicurato ulteriori informazioni sullo stato della sua assicurazione e sull’attività dell’ASGA. 7/33 Art. 11 Fine dell’affiliazione La ditta affiliata è tenuta a notificare per iscritto l’uscita di una persona assicurata entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Art. 12 Età di pensionamento 1. L‘età di pensionamento ordinaria corrisponde all’età ordinaria di pensionamento AVS. 2. Un pensionamento anticipato è possibile al più presto dal compimento del 58° anno d’età, a condizione che intervenga una cessazione del rapporto di lavoro o termini l’attività autonoma. Le prestazioni di vecchiaia si riducono di conseguenza. Gli assicurati che proseguono l’attività lucrativa oltre il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, possono mantenere la previdenza al più tardi fino al compimento del 70° anno d’età. Ciò comporta un aumento delle prestazioni di vecchiaia. La persona assicurata, al posto di una prestazione di vecchiaia, può esigere l’accredito della prestazione d’uscita ai sensi dell’art. 34 cifra 3, a condizione di proseguire l’attività lucrativa o di essersi annunciata quale persona disoccupata. Dopo aver raggiunto il pensionamento età non sussiste più il diritto ad una prestazione di libero passaggio. 3. I pensionamenti parziali sono possibili entro il limite di età della cifra 2. La comunicazione avviene ai sensi dell’art. 8 cifra 1 dal datore di lavoro. La somma del grado di pensionamento parziale e del grado d’occupazione residuo è sempre pari al 100 %. È possibile al massimo un pensionamento parziale l’anno; ogni pensionamento parziale deve attestarsi perlomeno al 20 %. Al massimo sono possibili due pensionamenti parziali. È escluso un successivo aumento del grado d’occupazione. In caso di pensionamento parziale, il capitale necessario per la rendita è detratto proporzionalmente dall’avere di vecchiaia ai sensi della LPP e quest’ultimo è a sua volta detratto dalla previdenza sovraobbligatoria. 4. Su richiesta scritta della persona assicurata, la previdenza può essere mantenuta per il salario precedentemente assicurato, a condizione che successivamente al compimento del 58° anno d’età il salario si riduca al massimo della metà. Il mantenimento dell’assicurazione per il salario assicurato in precedenza può protrarsi al massimo fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento ai sensi della cifra 1. La persona assicura, oltre al suo contributo personale per il mantenimento del salario assicurato in precedenza, deve corrispondere anche la differenza sul contributo a carico del datore di lavoro per il salario assicurato in precedenza. Il datore di lavoro opera la corrispondente deduzione sul salario. Una partecipazione contributiva del datore di lavoro sulla parte assicurata volontariamente è tuttavia possibile. La ripartizione fra il datore di lavoro e la persona assicurata deve essere disciplinata. È determinante il certificato di previdenza trasmesso. L’allestimento dei conteggi richiesti nonché di documenti assicurativi specifici avviene a fronte della fatturazione delle spese ai sensi del regolamento delle spese. Un pensionamento parziale ai sensi della cifra 3 non è possibile se l’assicurazione è mantenuta per il salario assicurato precedente. 8/33 C. Contributi Salario annuo determinante / Salario assicurato Art. 13 Durata dell’obbligo di contribuzione 1. L’obbligo di contribuzione si estende dall’inizio dell’obbligo d’assicurazione fino al giorno il cui subentra il decesso, il pensionamento o l’uscita anticipata della persona assicurata. 2. L’obbligo di contribuzione sussiste parimenti nel periodo di percezione delle indennità di maternità. 3. L’obbligo di contribuzione cessa non appena non è più percepito un salario annuo AVS / reddito annuo AVS, risp., per quanto a lungo, al momento in cui si esaurisce l’obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario ai sensi del Codice delle obbligazioni. Ciò vale anche per le persone inabili al lavoro o che presentano un’incapacità di guadagno e che, sulla base di contratti di lavoro o di un contratto collettivo di lavoro (CCL), rimangono affiliati presso la ditta quali collaboratori. 4. Sono eccettuate dall’obbligo di contribuzione le prestazioni assicurative in caso di infortunio, malattia o invalidità. 5. È fatto salvo un eventuale esonero dal pagamento dei contributi in caso d’invalidità ai sensi dell’art. 28. Art. 14 Entità dei contributi I contributi annui sono composti: 1. dagli accrediti di vecchiaia in considerazione dell’età della persona assicurata ai sensi della tabella esposta alla cifra 1 dell’Allegato; 2. dai premi, calcolati individualmente, per la copertura dei rischi di decesso e invalidità; 3. dagli eventuali supplementi sui contributi di rischio in considerazione di un rischio accresciuto a seguito di problemi di salute; 4. dalle spese per il fondo di garanzia e dagli adeguamenti delle rendite correnti per i superstiti e delle rendite d’invalidità all’evoluzione dei prezzi, nonché 5. dalle spese amministrative ai sensi del regolamento delle spese. Art. 15 Pagamenti dei contributi e somme di riscatto Pagamenti dei contributi 1. La ditta affiliata deve versare perlomeno la metà dei contributi complessivi del lavoratore assicurato. Il contributo a carico del lavoratore assicurato è dedotto dal salario. Il contributo complessivo è dovuto dalla ditta affiliata; il medesimo deve essere accreditato posticipatamente sulla base dei conteggi trimestrali. Il calcolo dei contributi per il 4° trimestre è nel contempo conteggio finale. Un conteggio di fine anno è allestimento unicamente se, successivamente al 4° conteggio trimestrale, si rende necessaria l’elaborazione di ulteriori mutazioni. Per i contributi non pagati tempestivamente, dalla data di scadenza sono riscossi interessi di mora, oltre alle spese amministrative per i dispendi straordinari ai sensi del regolamento delle spese. 2. Di tutti i contributi dei lavoratori autonomi assicurati la quota dei contributi vale come contributi del datore di lavoro, che viene assunta anche per il restante personale dal datore di lavoro. Nei lavoratori autonomi, che non vengono assicurati con il loro personale, vale il 50 % dei contributi totali come contributo del datore di lavoro 9/33 3. Il datore di lavoro, per il finanziamento o il miglioramento delle prestazioni pianificate, può erogare volontariamente contributi supplementari e alimentare una riserva dei contributi. La riserva dei contributi così alimentata e i mezzi a libera disposizione non devono essere rimborsati al datore di lavoro. Riscatto di prestazioni regolamentari 4. Una persona assicurata o, in sua vece, la ditta affiliata, all’affiliazione o durante il periodo d’assicurazione intercorrente fino al pensionamento, può effettuare versamenti superiori alla prestazione d’entrata destinati al riscatto. Per il computo della somma di riscatto massima possibile, la persona assicurata deve inoltrare il questionario per il computo del riscatto massimo possibile. 5. La somma di riscatto massima possibile corrisponde all’avere di vecchiaia massimo, interessi inclusi, calcolato sul salario annuo attualmente assicurato, previa deduzione dell’avere di vecchiaia effettivamente presente (inclusi eventuali averi di libero passaggio scaturenti da precedenti rapporti di previdenza). Sono fatte salve le limitazioni legali e fiscali particolari poste alle possibilità di riscatto. Le agevolazioni fiscali sono esposte unicamente se i riscatti sono stati effettuati attingendo ai mezzi privati della persona assicurata. 6. Se sono stati effettuati degli acquisti, le prestazioni che ne sono risultate non possono essere ritirate entro i prossimi tre anni in forma di capitale dalla previdenza. Ulteriori limitazioni poste alla possibilità di prelievo del riscatto e del capitale devono essere chiarite dalla persona assicurata presso l’autorità fiscale competente. L’ASGA declina ogni e qualsiasi responsabilità per il trattamento fiscale. 7. Gli assicurati che hanno trasferito una parte della prestazione di uscita a seguito di divorzio o di una risoluzione giudiziaria dell’unione registrata all’istituto di previdenza del partner, possono acquistare riscattare nei servizi originali. Non è possibile un nuovo riscatto per un assicurato invalido dopo il trasferimento dell'importo ai sensi dell’art. 124 cpv. 1.del codice civile. 8. Per gli assicurati che si trasferiscono dall’estero e non sono mai stati assicurati in un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni dall’entrata nell’ASGA si può effettuare all’anno solo un massimo di un riscatto di 20 percento del salario regolamentare assicurato. Al termine dei cinque anni, gli assicurati che non hanno riscattato le piene prestazioni regolamentari, possono riscattare secondo la cifra 5. 9. I riscatti sono destinati esclusivamente all’aumento dell’avere di vecchiaia sovraobbligatorio. Ad esso dei nuovi riscatti ai sensi della cifra 7 dopo un divorzio o uno scioglimento giudiziale dell’unione registrata vengono assegnati nella stessa proporzione come il primo caricamento all’avere di vecchiaia LPP e al restante avere di vecchiaia. 10. Un riscatto è possibile unicamente se eventuali prelievi anticipati per la promozione della proprietà d’abitazioni sono stati integralmente rimborsati. Tuttavia, se un rimborso del prelievo anticipato non è più possibile, i riscatti possono essere effettuati a condizione che, a prescindere dal prelievo anticipato, sussista ancora una necessità di riscatto. 11. In caso d’invalidità, un riscatto dell’assicurazione passiva non è più possibile. 10/33 Riscatto della piena prestazione pensionistica 12. Se una persona assicurata ai sensi della cifra 5 ha completato integralmente il riscatto, ha la facoltà di prefinanziare una riduzione delle rendite a seguito di pensionamento anticipato. L’ASGA accerta su richiesta l’importo dovuto per il finanziamento. Se, nonostante il prefinanziamento, la persona assicurata lavora successiva-mente oltre l’età di pensionamento determinante per il calcolo, la rendita così maggiorata non può superare il 5 % della rendita ordinaria. All’occorrenza, i successivi contributi di vecchiaia saranno ridotti, sospesi o ridotte le prestazioni. Per il computo della somma di riscatto massima possibile, la persona assicurata deve inoltrare il questionario per il computo del riscatto massimo possibile. 13. Le disposizioni dell’art. 15 cifra 4-11 si applicano anche al riscatto nella piena prestazione pensionistica. Art. 16 Salario annuo determinante / Salario assicurato 1. Il salario annuo determinante corrisponde al presumibile salario annuo AVS e nei lavoratori autonomi al reddito annuo AVS dichiarato. Un eventuale bonus, rispettivamente un premio di prestazione (la componente del salario che, a differenza del salario di base, è erogato in considerazione della prestazione) può essere incluso, fino a concorrenza del valore limite massimo (triplo della rendita massima di vecchiaia AVS) nel salario annuo determinante. Salvo diverso accordo contemplato dal contratto di affiliazione, un eventuale bonus o premio di prestazione che supera il valore limite superiore LPP non è assicurato. 2. Il salario annuo determinante è fissato all’affiliazione oppure, in caso di adeguamento, con effetto al successivo 1° gennaio. Il medesimo non può superare il decuplo del valore limite massimo LPP (cfr. cifra 2 dell’Allegato). Le modifiche del salario che intervengono durante l’anno sono prese in considerazione, dal momento della notifica, per il 1° giorno del mese successivo. Le notifiche del salario da parte della ditta affiliata devono avvenire entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 8 cifra 1. Se la ditta affiliata o il lavoratore autonomo omette la notifica di salario scritta per il 1° gennaio, il salario annuo AVS o il reddito annuo AVS antecedentemente annunciato rimane valido per il futuro. Nelle professioni nelle quali il grado d’occupazione, oppure l’entità del reddito sono soggetti a forti oscillazioni, per la fissazione del salario annuo determinante può essere notificato il salario dell’anno precedente o quello desunto dalla media degli ultimi tre anni. Per gli impiegati stagionali e le persone che percepiscono un salario orario, il salario annuo AVS presumibile deve essere notificato al più tardi il 30 novembre dell’anno in corso. Se la notifica è fatta tardivamente, l’ASGA fatturerà i costi il cui insorgere è stato determinato dal maggior dispendio in applicazione del separato regolamento delle spese. Gli indipendenti che all’abbandono dell’attività indipendente si sono immediatamente annunciati alla cassa di compensazione, per i primi tre anni d’assicurazione possono assicurarsi, ai sensi della cifra 1, per un diverso salario annuo AVS. In tale eventualità, quale salario annuo determinante è preso in considerazione il salario annuo AVS calcolato sulla media degli ultimi tre anni antecedenti l’inizio dell’attività indipendente, per quanto questo reddito fosse 11/33 raggiungibile realisticamente come lavoratore autonomo. Il salario annuo AVS raggiunto deve essere comprovato producendo l’estratto dal conto individuale della cassa di compensazione. In alternativa il salario annuo determinante del lavoratore autonomo per i primi tre anni assicurativi può essere fissato in modo forfettario sulla base del salario medio della categoria professionale in questione. Lo stipendio medio del settore deve essere comprovato dal lavoratore autonomo. 3. Se una persona assicurata non rimane affiliata all’ASGA per un anno civile intero, il salario determinante è proiettato su un anno. Se il salario annuo AVS o il reddito annuo AVS diminuisce temporaneamente a seguito di malattia, infortunio, maternità, disoccupazione o cause analoghe, il salario annuo precedentemente assicurato rimane valido perlomeno finché sussista l’obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario, rispettivamente per la durata del congedo di maternità. 4. La base per la fissazione dei contributi e delle prestazioni è costituita dal salario assicurato. Per il calcolo del salario assicurato si applicano le tariffe fissate dal Consiglio federale, ai sensi della cifra 2 dell’Allegato. 5. Se il salario annuo AVS o il reddito annuo AVS notificato è inferiore al salario annuo AVS e al reddito annuo AVS effettivo, successivamente al subentrare di un caso di prestazione (art. 19-28) le correzioni saranno apportate unicamente per le prestazioni minime LPP. Le prestazioni sovraobbligatorie non saranno adeguate. 6. Per il mantenimento del salario precedentemente assicurato oltre il 58° anno d’età si rinvia all’art. 12 cifra 4. Art. 17 Avere di vecchiaia 1. L‘avere di vecchiaia è composto: a) dagli accrediti di vecchiaia annui, b) dalle prestazioni d’uscita e dagli averi di libero passaggio apportati nonché dalle somme di riscatto versate, dedotti eventuali prelievi anticipati e c) dagli interessi accreditati. I tassi d’interesse per la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia sono definiti annualmente dal consiglio d’amministrazione. 2. Dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d’età, a ogni persona assicurata è riconosciuto alla fine di ogni anno civile un accredito di vecchiaia. In caso d’invalidità totale, per la durata della medesima e fino all’età del pensionamento, il conto di vecchiaia è mantenuto quale assicurazione passiva. In caso d’invalidità parziale, l’avere di vecchiaia è suddiviso proporzionalmente in una parte passiva e in una parte attiva. Per l'assicurazione passiva, il salario annuo assicurato AVS o il reddito annuo assicurato AVS rimane costante. Per l'assicurazione attiva, il salario annuo assicurato AVS o il reddito annuo assicurato AVS è fissato ai sensi dell'articolo 16. D. Prestazioni assicurative Art. 18 Panoramica delle prestazioni assicurative L‘ASGA eroga perlomeno le prestazioni ai sensi della LPP a) il raggiungimento dell'età di pensionamento - rendita di vecchiaia vitalizia o capitale di vecchiaia - rendita per figli (art. 19 e 20) (art. 21) 12/33 b) In caso di decesso - rendita per il partner - capitale in caso di decesso - rendita per orfani (art. 22 e 23) (art. 24) (art. 25) c) in nullità totale o parziale - rendita d’invalidità - rendita per figli d’invalido - esenzione dal pagamento dei contributi (art. 26) (art. 27) (art. 28) d) In caso di uscita anticipata dal servizio - prestazione d’uscita (art. 34) I. Prestazioni di vecchiaia Art. 19 Rendita di vecchiaia e rendita di vecchiaia per invalidi 1. Al pensionamento, l‘avere di vecchiaia presente a quel momento è commutato in una rendita di vecchiaia vitalizia. L’avere di vecchiaia LPP è calcolato applicando perlomeno l’aliquota fissata dal Consiglio federale (cifra 3 dell’Allegato). L’aliquota di conversione per la rendita di vecchiaia sovraobbligatoria è fissata dal consiglio d’amministrazione (cifra 3 dell’Allegato). 2. Al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento da parte del beneficiario di una rendita d’invalidità LPP, la rendita d’invalidità LPP erogata al momento del pensionamento viene convertita in una pensione di vecchiaia. La rendita di vecchiaia e invalidità LPP corrisponde alla rendita d'invalidità LPP erogata prima del pensionamento. L’aliquota di conversione per la rendita di vecchiaia sovraobbligatoria è rilevata in base al tasso di conversione fissato dal consiglio d’amministrazione (cifra 3 dell’Allegato). Se l’età pensionabile ordinaria viene aumentata a causa di modifiche legali, l'età di maturità precedente rimane nella rendita di invalidità in corso in questo momento. 3. In caso di pensionamento anticipato o posticipato, per il calcolo delle rendite di vecchiaia si applicano le aliquote di conversione ai sensi della cifra 3 dell’Allegato. In caso di pensionamento posticipato, il datore di lavoro fissa unitamente alla persona assicurata o il lavoratore autonomo il riparto dei contributi per la previdenza per la vecchiaia. Un mantenimento dell’assicurazione con esenzione dai premi non è possibile. Dal momento del pensionamento si estinguono tutte le prestazioni, ad eccezione della rendita di vecchiaia e della rendita per il partner, risp. delle rendite per i figli, dipendenti dalla medesima. 4. La rendita di vecchiaia inizia il 1° giorno del mese successivo al pensionamento. Art. 20 Capitale di vecchiaia 1. La persona assicurata può richiedere una liquidazione in capitale che sostituisce, integralmente o parzialmente, la corresponsione della rendita di vecchiaia o la rendita di vecchiaia e invalidità. Dovranno essere osservate le disposizioni all’art. 15 cifra 6. In caso di percezione parziale, il capitale è detratto proporzionalmente dall’avere di vecchiaia ai sensi della LPP e quest’ultimo è a sua volta detratto dalla previdenza sovraobbligatoria. Con il versamento integrale o parziale del capitale di vecchiaia, si estinguono in misura corrispondente gli ulteriori diritti alle prestazioni dell’ASGA, in particolare i diritti ad una rendita per il partner e per i figli. Le limitazioni poste alla possibilità di prelievo del capitale devono essere chiarite dalla persona assicurata presso l’autorità fiscale competente. L’ASGA declina ogni e qualsiasi responsabilità per il trattamento 13/33 fiscale. 2. Se l’avente diritto è coniugato, così come in caso di unione domestica registrata, il prelievo del capitale è possibile unicamente se approvata per iscritto dal partner. Le firme devono essere autenticate da un pubblico ufficiale. Le persone non coniugate devono fornire un’attestazione ufficiale del loro stato civile. Art. 21 Rendita per figli di beneficiari di una rendita di vecchiaia / rendita di vecchiaia per invalidi 1. I beneficiari di una rendita di vecchiaia i cui figli avrebbero diritto a una rendita per orfani in caso di loro decesso, hanno diritto per ogni figlio a una rendita per figli. 2. La corresponsione della rendita per figli inizia contestualmente a quella della rendita di vecchiaia. La medesima si estingue alla decadenza della rendita di vecchiaia, tuttavia al più tardi al momento in cui interverrebbe la decadenza di una rendita per orfani. 3. L’ammontare della rendita annua per figli si attesta al 20 % della rendita di vecchiaia erogata. 4. L’ammontare della rendita annua per figli di beneficiari di una rendita di vecchiaia per invalidi si attesta al 20 % della rendita di vecchiaia per invalidi erogata. II. Prestazioni per i superstiti (a seguito di malattia o infortunio) Art. 22 Rendita per il partner 1. In caso di decesso di una persona assicurata, il coniuge o il partner registrato superstite ha diritto a una rendita per il partner. 2. Sussiste parimenti un diritto in caso di rapporto di concubinato, a condizione che al momento del decesso i due partner abbiano condotto un’economia domestica comune per un periodo ininterrotto di cinque anni e che il loro comune domicilio sia confermato da documenti ufficiali. Un soggiorno settimanale riconosciuto fiscalmente è equiparato alla residenza ufficiale. La durata dell’economia domestica comune deve confermata sulla base di documenti ufficiali dalla persona richiedente. Un diritto sussiste anche quando il partner superstite che viveva in concubinato deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni. In ambo casi, ciò presuppone che entrambi i partner conviventi non fossero sposati, che non sussistesse fra loro uno stretto legame di parentela (impedimento al matrimonio ai sensi dell’art. 95 CC) e che la persona assicurata abbia notificato per iscritto il partner all’ASGA. 3. I beneficiari secondo cifra 2 devono essere notificati all’ASGA quando la persona assicurata è ancora in vita. 4. Se il partner convivente, a causa di un precedente caso di prestazione già riceve una pensione da vedovo/vedova, ha diritto ad una prestazione in capitale, invece della rendita per partner, per un importo equivalente alle rendite per partner di tre anni. Un eventuale valore capitalizzato per la corresponsione di rendite al partner divorziato ai sensi dell’art. 23 è dedotto dall’importo versato una tantum. Con il versamento della liquidazione in capitale si estingue ogni ulteriore diritto alle rendite nei confronti dell’ASGA. 14/33 5. La rendita per il partner si attesta al 60 % della rendita d’invalidità LPP assicurata o corrente. Se l‘avere di vecchiaia presente è superiore al valore capitalizzato necessario per il finanziamento della rendita per il partner assicurata, la differenza è ulteriormente versata una tantum sotto forma di capitale in caso di decesso. Per il calcolo del valore capitalizzato sono determinanti i principi attuariali dell’ASGA vigenti al momento del decesso. Un eventuale valore capitalizzato per la corresponsione di rendite al partner divorziato ai sensi dell’art. 23 è dedotto dall’importo versato una tantum. 6. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, la rendita per il partner si attesta al 60 % della rendita di vecchiaia corrente. È riservata una riduzione ai sensi dell’art. 39. 7. Il diritto a una rendita per partner insorge il primo giorno successivo al decesso della persona assicurata, al più presto alla decorrenza dell’obbligo del datore di lavoro di continuare a ricevere il salario e, nel caso dei beneficiari di rendita, il 1° giorno del mese successivo. Il diritto alla rendita per il partner si estingue al momento in cui il beneficiario della rendita decede o contrae un nuovo matrimonio o una nuova unione domestica registrata. 8. Se una persona assicurata decede prima del pensionamento, al posto della rendita per il partner può essere versata una liquidazione in capitale una tantum di importo pari al capitale di vecchiaia presente, ma perlomeno una liquidazione di importo pari a tre rendite annue per il partner. Un eventuale valore capitalizzato per la corresponsione di rendite al partner divorziato ai sensi dell’art. 23 è dedotto dall’importo versato una tantum. Con il versamento della liquidazione in capitale si estingue ogni ulteriore diritto alle rendite nei confronti dell’ASGA. 9. In caso di decesso di una persona assicurata la cui assicurazione, ai sensi dell’art. 12 cifra 2, è stata mantenuta oltre l’età di pensionamento ordinaria e che, per questo motivo, non aveva ancora percepito nessuna rendita, il partner ha di-ritto ai sensi della cifra 1 e 2 al 60 % della pensione di vecchiaia assicurata al momento del decesso. 6. È riservata una riduzione ai sensi dell’art. 39. Art. 23 Diritto del partner divorziato 1. Al decesso dell’ex coniuge, il partner divorziato è equiparato alla vedova o al vedovo se l’ex partner, sulla base della sentenza di divorzio, era tenuto a versare una rendita secondo l’art. 124e cpv. 1 del codice civile o l’art. 126 cpv. 1 del codice civile e il matrimonio è durato perlomeno 10 anni. La prestazione non deve tuttavia essere superiore al diritto derivante dalla sentenza di divorzio, detratte eventuali prestazioni fornite da altri istituti di assicurazione, soprattutto da AVS/AI. 2. Il diritto emerge con il decesso dell’ex partner, ma non prima della cessazione di un eventuale ricevimento di salario. Sussiste fintanto che la pensione sia stata dovuta secondo l’art. 126 cpv. 1 del codice civile par. 1, ma si estingue entro e non oltre la fine del mese durante il quale il partner divorziato muore, si risposa o entra in un’unione registrata. 3. Lo scioglimento giudiziale di un’unione domestica registrata è equiparato al divorzio. 15/33 4. Il diritto deve essere comprovato mediante una sentenza di divorzio passata in giudicato. I pagamenti o pagamenti maggiori effettuati volontariamente non saranno presi in considerazione. Una liquidazione in capitale ai sensi dell’art. 20 cifra 8 non è possibile; non sussiste un diritto a un capitale in caso di decesso ai sensi dell’art. 24. Art. 24 Capitale in caso di decesso 1. Il capitale in caso di decesso diventa esigibile se la persona assicurata decede prima del pensionamento e l’ASGA non deve erogare nessuna prestazione ai sensi dell’art. 22. È esclusa, in caso di decesso della persona assicurata, una prestazione in capitale ai sensi dell'articolo 22, cifra 4. 2. Il capitale in caso di decesso corrisponde all‘avere di vecchiaia presente al momento del decesso, dedotti eventuali valori capitalizzati per la corresponsione di rendite al partner divorziato ai sensi dell’art. 23. 3. Hanno diritto al capitale di decesso i superstiti indicati di seguito: Gruppo a: i figli della persona deceduta aventi diritto alla rendita per orfani Gruppo b: la persona tenuta al mantenimento di uno o più figli comuni Gruppo c: gli altri bambini Gruppo d: i genitori Gruppo e: i fratelli e le sorelle Le persone di cui alla lett. b sono aventi diritto unicamente se i loro nominativi sono stati comunicati per iscritto all’ASGA dalla persona assicurata. La comunicazione deve pervenire all’ASGA mentre la persona assicurata è ancora in vita. Se non è presente nessuno degli aventi diritto dei gruppi da a ad e, sussiste in parti uguali a favore dei rimanenti eredi legittimi, ad esclusione del Comune, un diritto alla metà del capitale in caso di decesso. 4. La presenza di superstiti aventi diritto appartenenti a un gruppo comporta l’esclusione del versamento del capitale in caso di decesso a quelli facenti parte del gruppo successivo. Se sono presenti più superstiti facenti parte del medesimo gruppo, il capitale in caso di decesso è ripartito in parti uguali fra gli aventi diritto all’interno del gruppo. È riservata la cifra 5. 5. Per meglio prendere in considerazione lo scopo della previdenza sulla base delle circostanze individuali, la persona assicurata ha la facoltà di definire la quota riparto fra gli aventi diritti in seno a ogni singolo gruppo da a ad e. Ella può inoltre modificare la successione dei gruppi da c ad e. Ciò presuppone che l’ASGA sia entrata in possesso della corrispondente dichiarazione scritta antecedentemente al decesso. Tale regolamentazione particolare può essere revocata in qualsiasi momento dalla persona assicurata, per iscritto o tramite testamento. Non sussiste alcun diritto fondato sul diritto ereditario. Le prestazioni sono erogate agli aventi diritto anche essi hanno rinunciato all’eredità. 6. Incombe al richiedente di far valere il diritto alle prestazioni e addurre le relative prove. Se la prova non è addotta, decorsi 6 mesi dal decesso della persona assicurata, l’ASGA è autorizzata a effettuare il versamento a favore dei beneficiari a lei noti. Art. 25 Rendita per orfani 1. In caso di decesso di una persona assicurata o di una persona che percepisce una rendita di vecchiaia o d‘invalidità, è erogata una rendita per orfani a favore di 16/33 ogni figlio. Se il padre e madre sono deceduti, ogni orfano ha il diritto a due rendite per orfani di uguale importo. I bambini in affidamento vi hanno diritto unicamente se la persona deceduta era tenuta a provvedere al loro mantenimento. 2. Il diritto a una rendita per orfani insorge il primo giorno successivo al decesso della persona assicurata, al più presto alla decorrenza dell’obbligo del datore di lavoro di continuare a ricevere il salario e, nel caso dei beneficiari di rendita, il 1° giorno del mese successivo. Esso si estingue con il decesso dell’orfano o al compimento del 18° anno di età. 3. Il diritto sussiste tuttavia finché il figlio compie il 25° anno d’età: a) durante la formazione; b) fino all’acquisizione della capacità lavorativa, se il figlio è invalido perlomeno nella misura del 70 percento. 4. La rendita annua per orfani si attesta al 20 % della rendita d’invalidità corrente o assicurata, oppure della rendita di vecchiaia e di vecchiaia e invalidità corrente. III. Prestazioni d’invalidità (a seguito di malattia o infortunio) Art. 26 Rendita d’invalidità 1. In caso di invalidità, gli assicurati hanno diritto a una rendita d’invalidità se, all’insorgere dell’incapacità lavorativa determinante all’origine dell’invalidità, erano assicurati presso l’ASGA e non avevano ancora raggiunto l’età di pensionamento ordinaria. Se sono presenti altre circostanze che determinano un obbligo di prestazione ai sensi della LPP, quest’ultima si limita alle prestazioni minime ai sensi della LPP. 2. L’invalidità sussiste nella misura in cui una persona assicurata è invalida ai sensi dell’AI. 3. Se una persona assicurata è parzialmente invalida, le prestazioni fissate per l’invalidità totale sono erogate nella misura corrispondente al grado di invalidità. Fungono da base di calcolo le prestazioni assicurate al momento del subentrare dell’incapacità lavorativa determinante all’origine dell’invalidità. Un grado d’invalidità inferiore al 25 % non dà nessun diritto a una prestazione assicurativa. Se il grado d’invalidità è del 60 % o maggiore, sussiste un diritto a tre quarti di rendita. Un grado d’invalidità del 70 % o maggiore dà diritto alla rendita intera. È fatto salvo l’art. 33. 4. Il diritto insorge alla decorrenza del termine d’attesa contrattualmente previsto, al più presto dal momento in cui l’AI concede una pensione. Il medesimo si estingue alla cessazione dell’invalidità (con riserva dell’art. 26a LPP) o al decesso della persona assicurata. Al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, la rendita d’invalidità LPP è sostituita da una rendita di vecchiaia per invalidi ai sensi dell’art. 19 cifra 2. Se sussiste un’ulteriore pensione di invalidità sovraobbligatoria, essa si estingue al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria. Se l’età pensionabile ordinaria viene aumentata a causa di modifiche legali, l'età di maturità precedente rimane nella rendita di invalidità in corso in questo momento.. Le rendite d’invalidità che l’ASGA deve assumere da un assicuratore cedente poggiano anche per il futuro sulle disposizioni regolamentari dell’assicuratore cedente in vigore al momento dell’insorgere del diritto. 17/33 5. Se alla decorrenza del periodo di attesa concordato sono ancora erogate indennità giornaliere da un’assicurazione di malattia e/o infortuni, il diritto è differito fino alla cessazione del pagamento delle indennità giornaliere. 6. L’entità della rendita d’invalidità annua LPP si calcola applicando la medesima aliquota di conversione utilizzata per la rendita di vecchiaia LPP. L‘avere di vecchiaia posto alla base del calcolo è composto dall’avere di vecchiaia LPP acquisito da una persona fino all’insorgere del diritto, interessi inclusi, e dalla somma degli accrediti di vecchiaia LPP per gli anni mancanti fino all’età di pensionamento, interessi esclusi. Gli accrediti di vecchiaia sono commisurati al salario assicurato al subentrare dell’incapacità lavorativa. 7. Se l‘avere di vecchiaia LPP di una persona assicurata è stato ridotto per la promozione della proprietà d’abitazioni nonostante fosse presente un’incapacità lavorativa o un’invalidità e la medesima non era stata comunicata all’ASGA, la rendita AI si riduce in misura corrispondente al capitale ritirato moltiplicato per l’aliquota di conversione esposta alla cifra 3 dell’Allegato al regolamento della cassa. Art. 27 Rendita per figli d’invalido 1. I beneficiari di una rendita d’invalidità i cui figli avrebbero diritto a una rendita per orfani in caso di loro decesso, hanno diritto per ogni figlio a una rendita per figli d’invalido. 2. La rendita per figli d’invalido è erogata dal medesimo momento previsto per la rendita d’invalidità ed è pagata alla persona avente diritto. Essa si estingue contestualmente alla decadenza della rendita d’invalidità, ma al più tardi al momento in cui si estinguerebbe una rendita per orfani. 3. La rendita per orfani si attesta al 20 % della rendita d’invalidità LPP assicurata o corrente. Art. 28 Esenzione dal pagamento dei contributi 1. In caso d’invalidità, alla decorrenza di un periodo di attesa concordato contrattualmente, subentra l’esenzione dal pagamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, a condizione che a quel momento la persona assicurata non abbia ancora raggiunto l’età di pensionamento ordinaria. All’esenzione dal pagamento dei contributi si applicano le disposizioni ai sensi dell’art. 26 cifra 3. Più periodi d’incapacità lavorativa sull’arco del medesimo anno e determinati dalla medesima causa vengono sommati; se la causa è diversa, il periodo d’attesa inizia nuovamente a decorrere. 2. Alla decorrenza della durata concordata della prestazione dell’assicuratore di indennità giornaliera, non sono più accordati accrediti di contributi se le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia o infortuni sono state sospese e l’AI non ha ancora emanato nessuna decisione. 3. Fino all’accertamento dell’invalidità ai sensi dell’art. 26 cifra 2, l’accredito dei contributi avviene a titolo puramente provvisorio ed è accordato sulla base dei conteggi delle indennità giornaliere di un’assicurazione malattia o infortuni o sulla base del certificato medico. Qualora emerga a posteriori che il grado d’invalidità riconosciuto dall’AI diverge dal grado di incapacità lavorativa preso in considerazione per l’accredito dei contributi, l’esenzione dal pagamento dei contributi è corretta con effetto retroattivo. 18/33 4. Un’esenzione dal pagamento dei contributi non è più concessa se l’ASGA ha richiamato l’attenzione del datore di lavoro o della persona assicurata sulla necessità di annunciarsi all’assicurazione invalidità e ciò non è avvenuto entro un termine di 6 mesi. L‘ASGA deve esserne informata mediante invio di una copia della domanda AI presentata. 5. Non insorge alcun diritto all’esenzione dal pagamento dei contributi nel periodo di percezione delle indennità di maternità. 6. Se l’età pensionabile ordinaria viene aumentata a causa di modifiche legali, l'età di maturità precedente rimane negli esoneri dai contributi rendita di invalidità in corso in questo momento. IV. Disposizioni comuni Art. 29 Acquisizione del diritto / Prestazione anticipata / Pagamento delle prestazioni 1. Le prestazioni sono versate quando gli aventi diritto hanno inoltrato tutta la documentazione necessaria per la giustificazione della pretesa o per una prestazione anticipata ai sensi della cifra 5. Per il versamento delle prestazioni d’invalidità deve essere presente la decisione passata in giudicato dell’Ufficio federale dell’assicurazione invalidità. Il pagamento delle rendite avviene anticipatamente all’inizio di ogni mese, di norma nell’arco dei primi dieci giorni del mese. Le rendi-te per i figli sono accreditate su un conto unitamente alla rendita principale. Le prestazioni in capitale per la vecchiaia, in caso di decesso e in caso d’invalidità sono versate il giorno bancario lavorativo successivo alla rispettiva scadenza e accreditate alla metà di ogni mese. Le pensioni secondo l’art. 124a del codice civile, oltre agli interessi ai sensi dell’art. 19 OLP, annualmente fino al 15 dicembre, vengono trasferite all’istituto previdenziale o di libero passaggio del coniuge legittimo nell'ambito di un divorzio. 2. Se l’ASGA deve corrispondere un interesse di mora, il medesimo è pari al tasso d’interesse minimo LPP. 3. Le prestazioni esigibili sono erogate agli aventi diritto per il tramite dell’ASGA. Le medesime sono versate esclusivamente a favore di un conto bancario / postale in Svizzera o in uno Stato UE / AELS. In caso di pagamento all’estero al di fuori dell’UE o dell’AELS, sono addebitate delle tasse ai sensi del regolamento delle spese. 4. Al posto di una rendita, l’ASGA versa una liquidazione in capitale (valore capitalizzato) quando il pagamento dovuto della - rendita di vecchiaia o d’invalidità è inferiore al 10 percento, - della rendita per il partner è inferiore al 6 percento e - della rendita per figlio o per orfani è inferiore al 2 percento della rendita minima semplice di vecchiaia dell’AVS. Tutte le pretese regolamentari sono così saldate. In caso d‘invalidità parziale sussiste tuttavia il diritto a una nuova verifica della pretesa qualora il grado AI venga successivamente aumentato dall’AI in considerazione della causa invalidante originaria. Il nesso materiale e temporale deve essere univocamente dimostrato. 19/33 5. Se l’ASGA è assoggettata a un obbligo di prestazione anticipata, il medesimo è circoscritto alle prestazioni minime ai sensi della LPP. La persona avente diritto deve dimostrare di essersi annunciata a tutti gli assicuratori che entrano in linea di conto. Se il caso è assunto da un altro assicuratore, quest’ultimo dovrà rimborsare le prestazioni anticipate. L‘ASGA si riserva di richiedere la restituzione o procedere alla compensazione delle prestazioni di vecchiaia pagate in eccesso sulla base dell’art. 30 cifra 1 e 2. 6. Se un altro fornitore di prestazioni si è fatto carico di una prestazione anticipata prevista dalla legge ed è accertato che l’ASGA è tenuta a erogare le prestazioni, essa rimborsa la prestazione LPP minima dovuta, al massimo fino a concorrenza della prestazione anticipata, al fornitore di prestazioni che ha erogato la prestazione anticipata. 7. Se ai sensi del presente regolamento sussiste la possibilità di percepire una liquidazione in capitale al posto di una rendita, la scelta della liquidazione in capitale deve essere fatta valere prima che la prestazione diventi esigibile. Dopo che la prestazione è divenuta esigibile, l’avvenuta decisione di optare per la rendita o per la liquidazione in capitale è irrevocabile e non può più essere modificata. Art. 30 Restituzione / Compensazione 1. L‘ASGA richiede il rimborso delle prestazioni percepite o pagate indebitamente, oltre agli interessi. Gli interessi corrispondono al tasso minimo d’interesse LPP. 2. Il diritto alla prestazione può essere compensato con le pretese cedute dalla ditta affiliata unicamente se concerne dei contributi che non sono stati dedotti dal salario della persona assicurata. Le altre pretese dell’ASGA saranno compensate con il diritto alle prestazioni esigibili. 3. Nei confronti di un terzo che risponde per il caso assicurativo, l’ASGA subentra, al momento dell’evento e fino a concorrenza delle prestazioni legali, nelle pretese della persona assicurata o avente diritto. Per il resto, l’ASGA può esigere dalla persona assicurata o avente diritto la cessione delle pretese spettanti alla predetta nei confronti di terzi responsabili; ciò fino a concorrenza del suo obbligo di prestazione. Se non è dato seguito alla richiesta di cessione, l‘ASGA è autorizzata a so-spendere le sue prestazioni. Art. 31 Pagamento suppletivo / Prescrizione Al pagamento della differenza sulle prestazioni già corrisposte e alla sua prescrizione, si applicano le disposizioni della LPP. Art. 32 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi 1. Le rendite per i superstiti e le rendite d’invalidità ai sensi della LPP la cui durata supera i tre anni, su ordine del Consiglio federale sono adeguate all’evoluzione dei prezzi fino all’età di pensionamento. 2. Per il resto, il consiglio d’amministrazione statuisce annualmente, nell’ambito delle disponibilità finanziarie, riguardo a un eventuale adeguamento al rincaro delle rendite correnti. Art. 33 Rapporto con altre assicurazioni / Riduzione delle prestazioni 1. Le prestazioni erogate al subentrare di un caso di prestazione non devono comportare un arricchimento della persona avente diritto. 20/33 2. Se la somma fra redditi derivanti dalle prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità e le prestazioni del medesimo genere e aventi le medesime finalità è superiore al 90 % del presumibile mancato salario annuo AVS (o del presumibile mancato salario annuo AVS di un lavoratore autonomo), le prestazioni dell’ASGA saranno decurtate nella misura in cui superano tale percentuale. Le prestazioni di vecchiaia saranno decurtate unicamente qualora succedano a una prestazione d’invalidità. 3. Sono, fra l’altro, ritenute prestazioni del medesimo genere e aventi le medesime finalità quelle degli altri assicuratori sociali e istituti di previdenza e libero passaggio svizzeri ed esteri, nonché quelle delle assicurazioni alle quali il datore di lavoro, o in sua vece un istituto di previdenza, ha pagato i premi. Sono parimenti computate le prestazioni sostitutive in caso di pensionamento anticipato così come quelle di un terzo responsabile. Per il calcolo del sovraindennizzo sono inoltre computati un eventuale reddito da attività lucrativa effettivamente conseguito e/o ragionevolmente conseguibile nonché eventuali prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. Non sono considerati redditi computabili gli assegni per grandi invalidi, gli indennizzi e le prestazioni simili. Se durante il periodo di mantenimento dell’assicurazione ai sensi dell’art. 26a LPP la persona avente diritto percepisce un reddito supplementare, la rendita d’invalidità è decurtata in caso di sovrindennizzo. È presente un sovrindennizzo quando le prestazioni sostitutive unitamente al reddito supplementare superano il reddito sostitutivo percepito prima dell’inizio del reinserimento. Le prestazioni computabili della vedova, del vedovo o del partner superstite sono sommate a quelle degli orfani. Al raggiungimento dell’età di pensionamento, anche le prestazioni di vecchiaia di assicurazioni sociali e istituti di previdenza nazionali ed esteri sono considerate quali redditi computabili. 4. Eventuali prestazioni in capitale computabili sono convertite in rendite equivalenti in base ai principi attuariali dell’ASGA. 5. Se in un divorzio viene divisa la rendita di vecchiaia e invalidità, la quota di pensione, che è stata assegnata al coniuge legittimo, viene conteggiata ulteriormente nel calcolo della riduzione. 6. Le prestazioni computabili ai sensi della cifra 2 del presente articolo sono verificate periodicamente. 7: L‘ASGA riduce le sue prestazioni se il decesso o l’invalidità imputabile a colpa della persona assicurata interviene entro tre anni dall’affiliazione ai sensi dell’art. 8 cifra 1, oppure successivamente a un incremento delle prestazioni assicurate, così come nel caso in cui la persona assicurata si opponga alle misure di inserimento. Le prestazioni sono altresì ridotte se è comprovato che il decesso o l’invalidità di una persona assicurata è imputabile a colpa di una persona avente diritto. Le prestazioni minime legali ai sensi della LPP possono essere rifiutate o ridotte unicamente se l’AVS/AI riduce, sopprime o rifiuta una prestazione. Le prestazioni per i superstiti e le prestazioni d’invalidità sono sospese per la durata di una privazione della libertà ordinata dal giudice penale. 8. Il rifiuto o la decurtazione di prestazioni da parte dell’assicurazione infortuni obbligatoria o dell’assicurazione militare non vengono compensati. 9. L’ASGA può avvalersi di mezzi di ricorso per impugnare le decisioni di altri assicuratori sociali che hanno un’incidenza o revocano l’obbligo di prestazione dei predetti. 21/33 E. Uscita anticipata dal servizio Art. 34 Prestazione d’uscita 1. Se una persona assicurata lascia il servizio presso la ditta affiliata, o termina l’attività autonoma, senza essere giunta al beneficio delle prestazioni menzionate nel presente regolamento, ciò comporta l’uscita dall’ASGA. Se il salario annuo AVS o il reddito annuo AVS diminuisce in maniera presumibilmente durevole attestandosi sotto alla soglia d’entrata ai sensi della cifra 2 dell’Allegato e senza che sussista un diritto a prestazioni di vecchiaia, d’invalidità o per i superstiti, interviene parimenti l’uscita dall’ASGA. È fatta salva l’assicurazione ai sensi dell’art. 6 cifra 5. La persona che lascia il servizio ha diritto a una prestazione d’uscita ai sensi dell’art. 15 LFLP. La medesima corrisponde all’avere di vecchiaia al momento dell‘uscita, prendendo in considerazione le prestazioni minime previste dalla legge. 2. Se la persona uscente è parzialmente invalida, ha diritto a una prestazione d’uscita corrispondente alla parte attiva del suo avere di vecchiaia. Se riacquista a posteriori la piena capacità lavorativa senza allacciare un nuovo rapporto di lavoro con la ditta affiliata, o assume l’attività autonoma assicurata finora, ella ha diritto a una prestazione d’uscita anche per la parte della sua copertura previdenziale mantenuta dopo lo scioglimento del suo rapporto di lavoro. 3. L‘ASGA trasferisce la prestazione d’uscita a favore della persona che ha lasciato il servizio al nuovo istituto di previdenza. Se la persona non si affilia a un nuovo istituto di previdenza, ella comunica all’ASGA in quale forma ammessa dalla legge intende mantenere la copertura previdenziale (apertura di un conto di libero passaggio o richiesta di una polizza di libero passaggio presso un istituto di libero passaggio in Svizzera). Se tale comunicazione è omessa, al più presto dopo sei mesi e al più tardi entro due anni dal momento in cui si è verificato il caso di libero passaggio, la prestazione di libero passaggio comprensiva degli interessi è trasferita alla fondazione dell’istituto collettore LPP. 4. La persona assicurata può richiedere il pagamento in contanti della prestazione d’uscita solo se: a) lascia definitivamente la Svizzera e non costituisce un nuovo domicilio nel Liechtenstein (sono fatte salve le disposizioni degli accordi bilaterali fra la Svizzera e l’UE), b) subito dopo la cessazione del precedente rapporto di lavoro intraprende un’attività autonoma o come lavoratore autonomo un’altra attività indipendente e non è più assoggetta alla previdenza professionale obbligatoria e presenta, entro il termine di un anno, una richiesta di pagamento in contanti, oppure c) la prestazione d’uscita è inferiore all’importo del suo contributo annuo personale. Il pagamento in contanti a favore degli aventi diritto coniugati o che vivono in regime di unione domestica registrata è ammesso unicamente con l’accordo scritto del partner. Le firme devono essere autenticate da un pubblico ufficiale. Le persone non coniugate devono fornire un’attestazione ufficiale del loro stato civile. 22/33 5. La parte della prestazione d’uscita finanziata dalla ditta affiliata è computata sull’indennità di partenza per un rapporto di lavoro di lunga durata ai sensi del Codice delle obbligazioni o di un contratto collettivo di lavoro. 6. Se, dopo aver trasferito la prestazione d’uscita, l’ASGA deve erogare prestazioni per i superstiti o prestazioni d’invalidità, essa ha diritto al rimborso della prestazione d’uscita (interessi inclusi) fino a concorrenza dei mezzi necessari per l’erogazione delle prestazioni. Se il rimborso non ha luogo, le prestazioni saranno ridotte secondo i principi attuariali dell’ASGA. 7. Gli averi sul conto di attesa (conto di passaggio all’uscita) presso l’ASGA che non hanno ancora potuto essere trasferiti ai sensi della cifra 3, sono versati quale somma una tantum al raggiungimento dell’età pensionistica ordinaria; la percezione di una rendita non è possibile. 8. Se sussiste un diritto al mantenimento provvisorio dell’assicurazione ai sensi dell’art. 26a LPP, la prestazione d’uscita è accertata alla cessazione del periodo di mantenimento provvisorio dell’assicurazione. Art. 35 Copertura successiva Per i rischi di decesso e invalidità la persona assicurata rimane coperto per un periodo di un mese dallo scioglimento del rapporto di previdenza, tuttavia al più tardi finché è instaurato un nuovo rapporto di previdenza. Alle prestazioni d’uscita già erogate si applica l’art. 34 cifra 6. F. Disposizioni per la previdenza sovraobbligatoria Art. 36 Campo d’applicazione 1. Le disposizioni per la previdenza sovraobbligatoria disciplinano la previdenza più estesa, integrando gli art. da 1 a 35. 2. L’entità degli accrediti di vecchiaia e delle prestazioni di rischio è fissata nel contratto d’affiliazione. Art. 37 Assicurazione (cfr. art. da 6 a 9) 1. Le prestazioni da assicurare nella previdenza sovraobbligatoria possono essere fatte dipendere dalla compilazione di un questionario medico e/o da un esame medico. L’ASGA rinuncia all’esecuzione di esami genetici. 2. Se nell’ambito della verifica del diritto alle prestazioni d’invalidità o per i superstiti l’ASGA costata che il questionario medico o il rapporto del medico non sono veritieri o sono incompleti (reticenza), essa può rifiutare o ridurre con effetto immediato e per l’intero periodo di erogazione le prestazioni sovraobbligatorie. I contributi già pagati ai sensi dell’art. 1 non saranno restituiti. La soppressione o riduzione della prestazione deve essere segnalata alla persona assicurata o avente diritto entro 3 mesi dalla consultazione degli atti degli altri assicuratori e medici coinvolti. La segnalazione è ritenuta tempestiva se spedita entro la decorrenza di un termine di tre mesi (fa stato la data del timbro postale). 3. Per le prestazioni per i rischi di decesso e invalidità, l‘ASGA può inserire una riserva per ragioni di salute della durata massima di 5 anni e limitare in tal modo la copertura assicurativa, o riscuotere un supplemento ai premi di rischio secondo l’art. 4 cifra 3. Una riserva non ancora scaduta prevista da un precedente 23/33 istituto di previdenza può essere ulteriormente mantenuta, per il medesimo motivo, fino a un periodo massimo complessivo di 5 anni. L’ASGA comunica per iscritto alla persona assicurata il genere e la durata della riserva nonché le relative conseguenze entro 3 mesi dalla ricezione degli atti relativi all’esame dello stato di salute. La comunicazione è ritenuta tempestiva se spedita entro la decorrenza di un termine di tre mesi (fa stato la data del timbro postale). 4. Se sussiste una riserva e durante il periodo della medesima subentra un caso di prestazione che ha origine da una causa che è stata esclusa, le prestazioni della previdenza sovraobbligatoria sono durevolmente escluse o ridotte. 5. L’ASGA può rifiutare la copertura assicurativa per ragioni di salute per i rischi di decesso e invalidità nella misura in cui supera quanto previsto dalla legge. Essa notifica per iscritto alla persona assicurata il rifiuto motivato nonché le relative conseguenze entro 3 mesi dalla ricezione degli atti relativi all’esame dello stato di salute. La comunicazione è ritenuta tempestiva se spedita entro la decorrenza di un termine di tre mesi (fa stato la data del timbro postale). Art. 38 Contributi e somme di riscatto (cfr. art. 14 e 15) 1. L’ammontare dei contributi ordinari poggia sul piano di previdenza stabilito nel contratto d’affiliazione con la ditta affiliata. 2. Se la ditta affiliata è in mora da oltre 3 mesi nel pagamento dei contributi, l’ASGA può ridurre le prestazioni assicurate al minimo previsto dalla legge. Tale modifica è disciplina con un’appendice al contratto d’affiliazione esistente. 3. Le prestazioni di libero passaggio sovraobbligatorie apportate e le somme di riscatto sono impiegate per migliorare le prestazioni di vecchiaia, ma non per aumentare le prestazioni di rischio in caso di decesso e in caso d’invalidità. Art. 39 Riduzione della rendita per il partner in casi particolari (cfr. art. 22) 1. La rendita per il partner è ridotta se la stipulazione del matrimonio / registrazione dell’unione domestica è avvenuta dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria; la riduzione è del 20 % per ogni anno integralmente o parzialmente decorso. Una riduzione della rendita avviene anche se i requisiti ai sensi dell’art. 22 cifra 2 per una rendita per il partner sono adempiuto solo dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. 2. Non viene versata nessuna rendita per il partner se la persona deceduta al momento della stipulazione del matrimonio / registrazione dell’unione domestica soffriva di una malattia a lei nota e il decesso si verifica entro 2 anni dalla stipulazione del matrimonio / registrazione dell’unione domestica. 3. Non viene versata nessuna rendita per il partner quando la persona assicurata decede dopo essere uscita dall’ASGA, rispettivamente dopo la decorrenza del periodo di copertura successiva ai sensi dell’art. 35. 4. Queste limitazioni non si applicano se pregiudicano le prestazioni LPP. Art. 40 Capitale in caso di decesso (copertura supplementare) Se nel contratto d’affiliazione è assicurato un capitale in caso di decesso e una persona assicurata decede prima dell’età di pensionamento ordinaria, i superstiti hanno diritto, ai sensi dell’art. 22 cifra 1 e 2, al capitale in caso di decesso. In loro assenza, gli aventi diritto sono stabiliti secondo l’art. 24. 24/33 Art. 41 Capitale supplementare in caso di decesso (dai riscatti) (cfr. art. 22 e art. 24) 1. Se nel contratto d’affiliazione è assicurato un capitale supplementare in caso di decesso e una persona assicurata decede prima del pensionamento, i superstiti hanno diritto, ai sensi dell’art. 22 cifra 1 e 2, al capitale supplementare in caso di decesso. In caso di assenza dei superstiti secondo l’art. 22 cifra 1 e 2, gli aventi diritto sono stabiliti secondo l’art. 24, cifra 3-6. 2. Il capitale supplementare in caso di decesso è composto dai riscatti versati ai sensi dell’art. 15, cifra 4, 5, 8 e 12, effettuati dal momento dell’inclusione nel contratto d’affiliazione e dagli interessi accreditati sui medesimi presenti al momento del decesso. Art. 42 Rapporto con altre assicurazioni (cfr. art. 33) 1. Per evitare indebiti profitti si procede a un calcolo del sovrindennizzo. In deroga all’art. 33 cifra 2, le prestazioni di vecchiaia, d’invalidità e per i superstiti sono ridotte se, sommate alle altre prestazioni computabili, superano il 90 % dell’ultimo salario annuo AVS e del reddito annuo AVS notificato prima del subentrare dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 16 cifra 1. Il salario annuo AVS e il reddito annuo AVS notificato non può essere superiore al salario annuo assicurato per l’AVS. Le prestazioni di vecchiaia saranno decurtate unicamente qualora succedano a una prestazione d’invalidità. 2. Per la determinazione dell’ultimo salario annuo AVS o del reddito annuo AVS notificato prima del subentrare dell’incapacità lavorativa, gli assegni familiari e per i figli, i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e le componenti del salario erogate solo occasionalmente o transitoriamente non vengono presi in considerazione. 3. Sono, fra l’altro, ritenute prestazioni del medesimo genere e aventi le medesime finalità quelle degli altri assicuratori sociali e istituti di previdenza e libero passaggio svizzeri ed esteri, nonché quelle delle assicurazioni alle quali il datore di lavoro, o in sua vece un istituto di previdenza, ha pagato i premi. Sono parimenti computate le prestazioni sostitutive in caso di pensionamento anticipato così come quelle di un terzo responsabile, calcolate per il computo del sovraindennizzo, sono inoltre computati un eventuale reddito da attività lucrativa effettivamente conseguito e/o il reddito d’invalido secondo l’Assicurazione federale per l’invalidità, nonché eventuali prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. 4. Se in un divorzio viene divisa la rendita di vecchiaia e invalidità, la quota di pensione, che è stata assegnata al coniuge legittimo, viene conteggiata ulteriormente nel calcolo della riduzione. Art. 43 Copertura successiva (cfr. art. 35) Se subentra un caso di previdenza prima dell’uscita, risp. durante il periodo della copertura successiva, l’ASGA eroga le prestazioni corrispondenti al grado d’invalidità esistente all’uscita, risp. durante il periodo di copertura. Un aumento del grado AI successivo alla decorrenza del periodo della copertura successiva non sarà più presto in considerazione. Le riduzioni del grado d’invalidità comportano in qualsiasi momento un corrispondente adeguamento delle prestazioni. 25/33 Art. 44 Ulteriori deroghe alla previdenza secondo la LPP Per il resto, gli articoli seguenti non sono applicati alla previdenza sovraobbligatoria: a) b) c) d) e) Art. Art. Art. Art. Art. 23 26 29 29 32 cifra 6 cifra 5 cifra 6 cifra 1 Diritto del partner divorziato Entità della rendita d’invalidità Prestazione anticipata Rimborso di prestazioni Adeguamento all’evoluzione dei prezzi L’ammontare delle prestazioni di rischio poggia sul piano di previdenza stabilito nel contratto d’affiliazione con la ditta affiliata ed è indicato nel certificato di previdenza. G. Disposizioni finali Art. 45 Obbligo d’informazione e di notifica 1. La persona assicurata, alla sua entrata, deve concedere la presa in visione dei conteggi concernenti le prestazioni di libero passaggio frutto di precedenti rapporti di previdenza. 2. Su richiesta, la persona assicurata e la ditta affiliata nonché gli aventi diritto sono tenuti a rilasciare informazioni veritiere sulle circostanze determinanti per l’assicurazione. 3. I beneficiari di prestazioni sono tenuti a notificare spontaneamente e senza indugio ogni modifica della situazione personale suscettibile di influire sul loro diritto. In particolare, i beneficiari di rendite d’invalidità devono notificare ogni modifica del grado d’invalidità. Le modifiche delle prestazioni di altri assicuratori sociali devono essere notificate all’ASGA entro 10 giorni dalla presa di conoscenza. 4. Chi intende far valere un diritto alle prestazioni deve notificarlo immediatamente. 5. L’ASGA può verificare il diritto e il grado d’invalidità. I beneficiari di prestazioni sono tenuti a fornire le prove richieste in tempo utile; in caso contrario le prestazioni potranno essere sospese. 6. L’ASGA declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze negative derivanti da una violazione degli obblighi d’informazione e di notifica. Se tale violazione dei diritti comporta l’insorgere di un danno a carico dell’ASGA, essa potrà perseguire la persona venuta meno ai propri obblighi. Riguardo al rimborso e alla compensazione delle prestazioni percepite indebitamente si rinvia all’art. 30. Art. 46 Partecipazione alle eccedenze Il consiglio d’amministrazione disciplina un’eventuale partecipazione alle eccedenze, consistente in una riduzione dei contributi e /o in un miglioramento delle prestazioni. 26/33 Art. 47 Incedibilità Il diritto alle prestazioni non può essere né ceduto, né gravato, né costituito in pegno prima della scadenza. Sono fatte salve le disposizioni legali per il prelievo anticipato o la costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d’abitazioni nonché un ordine del giudice nell’ambito di un divorzio o scioglimento di un’unione domestica registrata. In caso di anticipo nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni, il capitale è detratto proporzionalmente dall’avere di vecchiaia ai sensi della LPP e quest’ultimo è a sua volta detratto dalla previdenza sovraobbligatoria. Art. 48 Promozione della proprietà d’abitazioni È possibile un prelievo anticipato o un pignoramento per la proprietà d’abitazione ad uso proprio. Fanno stato le disposizioni legali e il regolamento sulla promozione della proprietà d’abitazioni. Art. 49 Bonifico di una prestazione di libero passaggio, rendita di vecchiaia o di vecchiaia e invalidità in caso di divorzio 1. Se l’ASGA è obbligata, a causa di una sentenza di divorzio al trasferimento dell’intera, o di una parte della prestazione di libero passaggio ad una persona assicurata, l’avere di vecchiaia LPP viene ridotto nella stessa proporzione dell’intero avere di vecchiaia. 2. Se nel divorzio di un beneficiario di una rendita di invalidità, per il quale è assicurata una rendita di invalidità dipendente dall’avere di vecchiaia, viene trasmessa una quota della ipotetica prestazione di uscita, la rendita di invalidità viene ridotta dell’importo più basso, se il suo calcolo si basa su un avere di vecchiaia ridotto della quota trasmessa della prestazione di uscita. La riduzione non può essere maggiore, in relazione all’intera rendita d'invalidità precedente, della quota trasmessa della prestazione di uscita. La riduzione è calcolata dopo le disposizioni normative che sono alla base del calcolo della rendita d'invalidità. La data di avvio del procedimento di divorzio è decisiva per il calcolo della riduzione. 3. Se il tribunale attribuisce al coniuge divorziato della persona assicurata una quota della rendita di vecchiaia o di vecchiaia e invalidità della persona assicurata, l'ASGA converte la quota di pensione una pensione vitalizia. Questo viene erogato al coniuge divorziato dall’ASGA o trasferiti nella sua previdenza. Se non avviene nessuna trasmissione nella propria previdenza, il coniuge divorziato può percepire, su richiesta, la pensione a vita come prestazione in capitale. 4. Se dal coniuge debitore si verifica nel corso del procedimento di divorzio il caso di previdenza della vecchiaia, l’ASGA riduce la quota trasmessa della prestazione di uscita e della rendita di vecchiaia o di vecchiaia e invalidità secondo l’art. 123 del codice civile, se tra l’inizio della rendita di vecchiaia o di vecchiaia e invalidità e dell’entrata in vigore della sentenza di divorzio vi sono almeno 3 mesi. La riduzione corrisponde alla somma per la quale i pagamenti pensionistici fino all’entrata in vigore della sentenza di divorzio sarebbero stati più bassi, se il suo calcolo si basa su credito ridotto della quota trasmessa della prestazione di uscita. La riduzione verrà distribuita per metà ad entrambi i coniugi. 5. Se il coniuge debitore percepisce una rendita di invalidità e raggiunge, nel corso del procedimento di divorzio l’età pensionabile ordinaria, l’ASGA riduce la prestazione di uscita secondo l’art. 124 del codice civile e la pensione, se tra l’inizio della rendita di vecchiaia l’entrata in vigore della sentenza di divorzio vi sono almeno 3 mesi. La riduzione corrisponde alla somma per la quale i 27/33 pagamenti pensionistici tra il raggiungimento dell'età pensionabile normativa e l’entrata in vigore della sentenza di divorzio sarebbero stati più bassi, se il suo calcolo si basa su credito ridotto della quota trasmessa della prestazione di uscita. La riduzione verrà distribuita per metà ad entrambi i coniugi. 6. Per le pensioni, che devono essere pagate in seguito ad un divorzio al partner divorziato, non sussiste nessun diritto a benefici futuri. 7. Lo scioglimento giudiziale di un’unione domestica registrata è equiparato ad un divorzio. Art. 50 Equilibrio finanziario / Sottocopertura 1. La situazione finanziaria dell’ASGA deve essere verificata periodicamente applicando i principi attuariali. Il consiglio d’amministrazione mette a conoscenza le ditte affiliate degli esiti di tale verifica. 2. In caso di sottocopertura ai sensi dell’art. 44 OPP2, il consiglio d’amministrazione adotta le misure necessarie in collaborazione con gli esperti in materia di previdenza professionale. Esso ha in particolare la facoltà di adeguare la corresponsione di interessi sull’avere di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni ai mezzi presenti. Deve essere ossequiato il principio di proporzionalità. 3. Per la durata di una sottocopertura rilevante (grado di copertura inferiore al 90 %), l’ASGA può esigere dagli assicurati e dalle ditte affiliate dei contributi destinati all’eliminazione della sottocopertura. Il contributo della ditta affiliata deve essere perlomeno pari alla somma dei contributi degli assicurati. La riscossione di un contributo dai beneficiari di rendite è unicamente possibile sulla parte di rendita insorta negli ultimi 10 anni antecedenti l’introduzione della misura mediante aumenti non prescritti dalla legge o dal regolamento e che non concerne le prestazioni minime ai sensi della LPP. L’ammontare della rendita all’insorgere del diritto alla rendita rimane garantito. Il contributo a carico dei beneficiari di rendite è posto in compensazione sulle rendite correnti. 4. La ditta affiliata, in caso di sottocopertura, può effettuare investimenti su un “conto separato di riserva dei contributi del datore di lavoro con dichiarazione di rinuncia d'utilizzazione” e trasferire su questo conto anche mezzi provenienti dalle riserve ordinarie dei contributi del datore di lavoro. La ditta affiliata e l’ASGA adottano un corrisponde accordo scritto. Gli investimenti non devono superare l’importo della sottocopertura. La riserva dei contributi del datore di lavoro con dichiarazione di rinuncia d’utilizzazione è mantenuta perlomeno finché permane la sottocopertura. 5. Se sussiste una sottocopertura, il consiglio d’amministrazione deve informare l’autorità di sorveglianza, le ditte affiliate, gli assicurati e i beneficiari di rendite della medesima e delle misure stabilite in collaborazione con gli esperti in materia di previdenza professionale. Art. 51 Scioglimento del contratto d’affiliazione / Liquidazione parziale 1. La ditta affiliata può sciogliere il contratto d’affiliazione non prima della scadenza concordata, per la fine di un anno civile. Il periodo di preavviso è fissato nel contratto di connessione. Lo scioglimento del contratto d’affiliazione deve avvenire d‘intesa con il personale o un’eventuale rappresentanza dei lavoratori. 2. Se si giunge a una liquidazione parziale ai sensi dell’art. 53b LPP e dell’art. 23 LFLP, agli uscenti sono riconosciute le prestazioni d’uscita oltre ai miglioramenti delle prestazioni loro accreditati, dedotti i costi dello scioglimento. In caso di 28/33 sottocopertura, una quota è imputata sull’importo mancante. Fanno stato le direttive in materia di scioglimento del contratto e liquidazione parziale emanate dal consiglio d’amministrazione. Art. 52 Vertenze giudiziarie Si applicano le disposizioni di procedura della LPP. Foro competente è la sede o il domicilio svizzero del convenuto, oppure il luogo d’ubicazione dell’azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta. Vale esclusivamente il diritto svizzero. Art. 53 Lacune nel regolamento / Adeguamento del regolamento 1. In assenza di disposizioni nel regolamento, il consiglio d’amministrazione è autorizzato ad adottare una normativa conforme allo scopo della previdenza. 2. Il consiglio d’amministrazione può adeguare in qualsiasi momento il regolamento alle intervenute modifiche delle circostanze, in particolare apportare modifiche alle disposizioni legali e inerenti il diritto di sorveglianza. I diritti acquisiti degli assicurati e dei beneficiari di rendite saranno in ogni caso salvaguardati. Art. 54 Disposizioni transitorie 1. Alle rendite correnti (e alle aspettative di prestazione ad esse connesse) rimane applicabile il regolamento in vigore al momento dell’insorgere del diritto alla rendita. Ciò vale anche per successivi aumenti o successive diminuzioni delle rendite. Sono eccettuati l’adeguamento al rincaro ai sensi dell’art. 32 e la coordinazione con prestazioni di terzi ai sensi dell’art. 33. 2. L’art. 41, concernente il capitale supplementare in caso di decesso, si applica unicamente ai riscatti effettuati dopo il 31.12.2012. tare Non sono interessate le assunzioni di contratti dal 01.01.2013 per le quali, al momento dell’assunzione, vi era una conferma dell’assicuratore precedente attestante che un capitale supplementare in caso di decesso secondo l’art. 41 cifra 2 era contrattualmente incluso. Entrata in vigore Il Regolamento della cassa entra in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituisce le disposizioni del 6° dicembre 2013 con la relativa appendice al Regolamento della cassa e gli allegati al Regolamento della cassa. San Gallo, 23 novembre 2016 Il Presidente Il Direttore Stefan Bodmer Sergio Bortolin 29/33 Allegato al regolamento della cassa (valido dal 1° gennaio 2017) 1. Entità dei contributi (art. 14) L’entità dei contributi annuale alla cassa pensione si evince dai contributi per la previdenza per la vecchiaia, dal premio di rischio per le prestazioni a favore dei superstiti e degli invalidi, da eventuali supplementi sui premi di rischio, dai contributi per il fondo di garanzia LPP, dall’adeguamento al rincaro nonché dalle spese amministrative. L’età dell’assicurato determinante per il calcolo dell’avere di vecchiaia si evince dalla differenza fra l’anno civile in corso e l’anno di nascita. Anno d’età Accrediti di vecchiaia LPP in % del salario assicurato 25-34 35-44 45-54 da 55 7 10 15 18 Fondo di garanzia LPP dall’età 25 Compensazione del rincaro 0,1 % del salario assicurato 0.1 % del salario assicurato Spese amministrative per Rapporto d’assicurazione e per anno Fr. 180.-- Il premio di rischio (inclusi eventuali supplementi) è calcolato in base a età e genere, come pure il livello delle prestazioni per ogni persona assicurata individualmente e vengono visualizzato i dettagli della directory assicurazione. 2. Soglia d’entrata / Salario annuo determinante / Salario assicurato (art. 6 e 16) 1. I lavoratori che hanno compiuto il 17° anno d’età e percepiscono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre fr. 21’050.-- (soglia d’entrata) sono assoggettati all’obbligo d’assicurazione obbligatorio e devono essere annunciati. 2. Deve essere assicurata la parte del salario determinante da fr. 24'675.-- fino a e con CHF. 84'600.--. Tale parte è denominata salario assicurato. Il salario assicurato ammonta al minimo a fr. 3'525.-- e al massimo CHF. 59'925.--. 3. Per le persone parzialmente invalide ai sensi dell’AI, la soglia d’entrata è fissata come segue: Diritto alla rendita Grado AI l'Al da assicurare Nessuna rendita Un quarto di rendita Mezza rendita Tre quarti di rendita Salario annuo secondo obbligatoriamente dal 25 al 39 % dal 40 al 49 % dal 50 al 59 % dal 60 al 69 % da CHF. a CHF. 21'150.-15'863.-10'575.-5'288.-- 84'600.-63'450.-42'300.-21'150.-- 30/33 4. Nell’assicurazione più estesa, il salario annuo AVS e il reddito annuo AVS registrato annunciato corrispondente al salario determinante. Il medesimo non deve superare il salario AVS. Il salario annuo AVS e il reddito annuo AVS massimo da assicurare non deve superare l’importo di fr. 824'400.--. 846’000.--. Se il salario notificato è inferiore a quello effettivo, successivamente al subentrare di un caso di prestazione (art. 19-28) le correzioni salariali saranno apportate unicamente per le prestazioni minime LPP. Le prestazioni sovraobbligatorie non saranno adeguate. 3. Aliquote di conversione in percento dell’avere di vecchiaia L’ammontare della rendita annua di vecchiaia è determinato con l’aliquota di conversione. La base di computo è rappresentata dall‘avere di vecchiaia al momento del pensionamento. In proposito, occorre tener presente che all’avere di vecchiaia LPP e a quello sovraobbligatorio si applicano aliquote di conversione diverse. In caso di pensionamento anticipato, di un mantenimento dell’assicurazione secondo l’art. 12 cifra 2, o di pensionamento parziale secondo l’art. 12 cifra 3, l’aliquota di conversione da applicare è calcolo secondo le basi attuariali in vigore al momento del pensionamento. Il tasso di conversione viene calcolato nel mese esatto dell'età di uscita. I tassi di conversione attuali possono essere richiesti all‘ASGA, oppure consultati all‘indirizzo www.asga.ch. 31/33 Denominazioni / Abbreviazioni Salario annuo AVS / Reddito assoggettato all’AVS di un dipendente assicurato, proiettato su un anno. salario annuo AVS previsto Reddito annuo AVS Reddito anno soggetto ad AVS di un lavoratore autonomo assicurato. persona avente diritto a prestazione la persona che ha diritto alle prestazioni nel caso previdenziale: in caso di vecchiaia e invalidità, la persona assicurata, in caso di morte le persone secondo l’art. 22 ss. Impiegato Impiegati di una ditta affiliata Incapacità lavorativa Sussistere di un pregiudizio della salute di natura fisica o psichica. Nella professione precedentemente esercita o nell’ambito della precedente cerchia di mansioni, non può più essere esercitata un’attività lavorativa ragionevolmente esigibile, oppure la medesima può essere esercita solo in misura ristretta. Pensionamento posticipato L’attività lucrativa oltre il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, al massimo fino al compimento del 70° anno d’età. Previdenza extraobbligatoria Include la previdenza non assoggetta all’obbligo d’assicurazione previsto dalla legge (soglia d’entrata). Le prestazioni sono assicurate volontariamente. Valore in contanti Importo che si evince dalla conversione di una rendita in un pagamento in capitale una tantum secondo le tariffe dell’ASGA. Unione domestica registrata Stato civile secondo la Legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull’unione domestica registrata, LPar). Prestazione di libero passaggio Importo al quale la persona assicurata ha diritto in caso di uscita dal servizio prima dell’entrata del caso previdenziale (vecchiaia, decesso o invalidità). Invalidità L’invalidità è l’inabilità lavorativa, totale o parziale, presumibilmente permanente, o di lunga durata. Un’inabilità lavorativa è presente quando sussiste un pregiudizio della salute di natura fisica o psichica. Malgrado le misure di riabilitazione (tipo medica e professionale), una perdita di mezzi di sussistenza sul mercato del lavoro equilibrato ammissibile rimane totalmente o in parte. Una disabilità esiste solo se non è superabile da un punto di vista oggettivo. Prestazioni secondo la LPP Prestazioni secondo le norme minime applicabili della Legge sulla previdenza professionale. salario determinante Il salario annuo AVS di un dipendente o un reddito annuo AVS di un lavoratore autonomo. Ditta affiliata Ditta affiliata all’ASGA per l’attuazione della previdenza professionale. Previdenza obbligatoria Include le prestazioni legali minime che devono essere assicurate nella previdenza professionale. Età di pensionamento ordinaria Corrisponde all’età AVS ordinaria (donne 64 anni, uomini 65 anni). Lavoratore autonomo è riconosciuto da AVS come lavoratore autonomo, se si assume il proprio rischio economico, le spese e il rischio del recupero crediti e organizza il suo lavoro liberamente e indipendentemente. Egli può impostare il suo orario lavorativo e trasmettere gli ordini ai terzi. Determinante per l’ASGA è la valutazione delle autorità AVS. Previdenza sovraobbligatoria Include la previdenza che oltrepassa le prestazioni minime legali. Assicurato / Dipendente di una ditta affiliata o un lavoratore autonomo connesso persone assicurate 32/33 Salario assicurato Salario annuo AVS ridotto della deduzione di coordinazione di un lavoratore assicurato o reddito annuo AVS ridotto della deduzione di coordinazione di un lavoratore autonomo; questo salario è determinante per la fissazione dei contributi e delle prestazioni. Consiglio d’amministrazione Organo supremo, composto pariteticamente, dell’ASGA. Pensionamento anticipato È la cessazione del rapporto di lavoro al più presto dal compimento del 58° anno d’età. AVS Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità OPP2 LFLP FZV AI LAM LAINF Codice civile Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale Assicurazione federale per l’invalidità Legge federale sull’assicurazione militare Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni Codice civile svizzero Le denominazioni riferite alle persone nell’ambo del presente regolamento includono le persone di ambo i sessi. Troverete ulteriori informazioni sull‘ASGA Pensionskasse Genossenschaft nonché sulla previdenza professionale e i moduli corrispondenti per la Messaggi di mutazione e calcoli in Internet, all‘indirizzo www.asga.ch ASGA Pensionskasse Rosenbergstrasse 16, Postfach, 9001 St. Gallen T 071 228 52 52, F 071 228 52 55, [email protected], www.asga.ch 33/33