DI PROSSIMITÀ CONSENTIRÀ

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DI PROSSIMITÀ CONSENTIRÀ
Prima pagina
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LACONTRATTAZIONE
COLLETTIVA
DIPROSSIMITÀ
CONSENTIRÀ
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DIDEROGAREALLA
LEGGE
EDAL CONTRATTOCOLLETTIVO
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di Nicolò Schittone - Avv.Studio LegaleLablaw
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Lo scorso 28 giugno 2011,
dopo un lungo periodo di
assoluta impraticabilità sin-
Proseguiamo
confederale dello scorso 28
giugno, sono infatti tornati
l'analisi
della Manovra bis toccando
uno degli argomenti
a dividersi nuovamente.
In un contesto di per sé
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sotto il profilo sindacale,
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primo con firma «unitaria»,
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dopo le lunghe divisioni
14 settembre 2011, dopo
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!= sindacali), che aveva introdotto novità di rilievo nel
l'approvazione della Manovra, si è giunti ad appropanorama delle nuove Relazioni Industriali. Tale
vare un Ordine del giorno bipartisan che impegna il
Accordo era stato salutato come «un primo imporGoverno (che ha già dato parere favorevole al riguar= :=
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tante passo verso le nuove regole su contratti e rappredo) a «rivedere» quanto prima il contenuto dell'art. 8
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sentanza».
(appena licenziato!).
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sindacale, in poche settimane ci
quindi, quale sarà l'intenzione del Governo e del
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siamo trovati catapultati verso ulteriori e ben più
Parlamento sulle recenti (ed importanti) novità
dacale, era stato firmato un
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n. 216 il testo di conversione della L. 14 settembre
2011, n. 148 (con modificazioni del D.L. 13 agosto
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significativenovità.
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2011, n. 138), «recante ulteriori misure urgentiper la
Ebbene, con l'approvazione definitiva della Manovra
di agosto, ed in particolare con l'approvazione del-
l'art. 8 («Sostegno alla contrattazione collettiva di
prossimità»), norma rimasta nascosta tra le pieghe
della Manovra, le parti sociali sembrano diventare
(finalmente) i veri attori all'interno delle singole
realtà aziendali.
Il Sindacato viene sostanzialmente chiamato ad assumersi precise responsabilità promuovendo la produttività delle aziende e, di conseguenza, la crescita eco-
nomica del Paese in una fase di difficile congiuntura.
Tuttavia, i primi commenti sull'art 8 della legge di
conversione non appaiono per nulla convergenti e
non lasciano intravedere all'orizzonte alcun calo di
tensione sindacale.
I Sindacati, «uniti» dal recente Accordo
Inter-
introdotte dall'art. 8.
In attesa di conoscere
le decisioni del Governo,
non
ci resta che esaminare gli aspetti di grande rilievo
contenuti nell'art. 8, nel suo testo finale, nell'auspicio
che finalmente si passi dalla teoria ai fatti concreti,
mettendo da parte le ideologie e le contrarietà di
principio (che ostacolano la ripresa economica).
Il Legislatore ha, invero, previsto che i contratti col-
lettivi, sottoscritti a livello aziendale o territoriale
dalle Associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovve-
ro sottoscritti dalle rappresentanze che operano in
azienda, possano
realizzare «specifiche
intese» (cd.
contratti di prossimità) aventi efficacia erga omnes
verso tutti i lavoratori interessati all'Accordo,
volte a
perseguire una serie di obiettivi e risultati, quali (a
titolo esemplificativo): il miglioramento dell'occupazione in azienda magari favorendo l'emersione del
lavoro irregolare, la difesa dell'occupazione
in situa-
zioni di crisi aziendale, il raggiungimento di obiettivi
di incremento della competitività aziendale ed una
migliore e corretta distribuzione del salario tra i lavo-
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ratori, la gestione ed il controllo degli investimenti in
sede aziendale nonché la gestione nella fase di avvio
di eventuali nuove attivitàaziendali.
Tali intese potranno riguardare la regolazione di
ta novità dell'art. 8 risiede nel fatto che i Sindacati,
attraverso siffatte intese, potranno derogare non sol-
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tanto la contrattazione nazionale di settore mafinan-
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materie inerenti l'organizzazione
produzione con riferimento:
con il solo limite derivante dalle norme di fonte
del lavoro e della
agli impianti audiovisivi e introduzione di nuove
tecnologie;
alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e
inquadramento del personale;
ai contratti a termine;
ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile,
al regime della solidarietà negli appalti ed ai casi
di ricorso alla somministrazione di lavoro;
alla disciplina dell'orario di lavoro;
alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA;
alla trasformazione e conversione dei contratti di
lavoro ed alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della
lavoratrice
in concomitanza
del matrimonio,
nonché (e ciò è stato introdotto in sede di conversione della norma) il licenziamento della
lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza
fino al termine dei periodi di interdizione al
lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda di
fruizione del congedo parentale e per la malattia
del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso dí adozione od
affidamento.
La norma si è, dunque, inserita nel solco già tracciato
dal recente Accordo unitario dello scorso 28 giugno,
il quale aveva attribuito efficacia erga omnes agli
accordi sottoscritti a livello aziendale ove approvati
dalle Rappresentanze sindacali aziendali destinatarie
della maggioranza delle deleghe, attraverso un processo di consultazione (ancorché fosse stataesclusala
efficacia «retroattiva» dell'Accordo Interconfederale
in questione, decisione questa fortemente criticata dal
Gruppo torinese, che aveva visto esclusi dall'Accordo
in questione proprio le intese di Pomigliano e di
Mirafiori).
L'art. 8 prevede, infatti, che i soggetti legittimati a
sottoscrivere le specifiche intese potranno essere non
soltanto le Associazioni più rappresentativea livello
nazionale bensì anche quelle più rappresentative a
livello territoriale operanti in virtù degli accordi
Interconfederali vigenti, ivi compreso l'Accordo
Interconfederale ultimo scorso del 28 giugno.
Naturalmente, l'aspetto di grande portata e di assolu-
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che la stessa legge
che ne regola
a monte
la materia,
costituzionale e dai vincoli imposti dalle normative
della Comunità europea e dalle convenzioni internazionaliin materia dilavoro.
È facile intuire che non ci troviamo di fronte ad una
norma qualsiasi bensì di fronte ad una novità di
grande risalto, che interviene in un contesto economico caratterizzato da una profonda preoccupazione
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sociale che ha raggiunto l'apice proprio lo scorso
mese di agosto (anche attraverso interventi mirati
della Banca europea per sostenere il debito del nostro
Paese).
Il Governoha, quindi,rispostoalleattesedi flessibi-
lità provenienti dall'Europa, riducendo le forti rigidità presenti nel nostro diritto del lavoro e puntando
sulla contrattazione
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collettiva aziendale che, notoria-
mente, è ben più consapevole delle singole realtà
aziendali e, come tale, in grado di interpretare ed
intervenire attraverso strumenti più flessibili ed
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appropriati.
Un profilo di assoluto rilievo è rappresentato dalla
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parte dell'art. 8, laddove
viene prevista la
possibilitàper le intesein sedeaziendaledi definirele
onseguenze iun,icenz mento ng,u ti ato
E tuttavia, non può parlarsi, nel caso di specie, di
introdotta «libertà» di licenziamento. Infatti, l'obbligo di motivare il recesso e di dimostrare l'eventuale
giusta causa ovvero il giustificato motivo soggettivo/oggettivo di recesso continuerà a permanere pur
sempre in capo al datore di lavoro.
Adesso, attraverso i contratti diprossimità
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ce possibile stabilire, in deroga alla legge sui licenzia-
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menti individuali, quali saranno le conseguenze in
ipotesi di licenziamento dichiarato «illegittimo» dal
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Giudice. Sarà possibile, ad esempio, escludere la
«reintegrazione»
nel posto di lavoro in precedenza
occupato, fissando l'obbligo in capo al datore di corrispondere un'indennità a puro titolo risarcitorio
(regola che, tuttavia, oggi si applica già alla gran
parte dei lavoratori, nelle Aziende che occupano sino
a 15 dipendenti: è il noto principio della cd. «tutela
obbligatoria»).
Naturalmente, proprio in argomento, le prime reazioni sindacali non sembrano orientate a valutare
con favore gli aspetti di novità. Le scorse settimane,
dopo l'approvazione della manovra al Senato, la tri-
plice ha prudentemente dichiarato di voler formalizzare un documento comune dal quale si evinca l'intenzione del Sindacato di essere, quantomeno nella
fase iniziale, contrario a sottoscrivere accordi di
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prossimità
in materia di conseguenze
risarcitorie a
fronte di licenziamenti dichiarati «illegittimi».
In ultimo, l'art. 8 della Manovra ha reso «retroatti-
ve» le intese aziendali sottoscritte ed approvate
dalla maggioranza dei lavoratori (attraverso regolare procedura elettorale) prima dell'Accordo
Interconfederale del 28 giugno e, quindi, di fatto
acquistano piena efficacia e validità erga omnes le
intese di Mira fiori e Pomigliano.
A1 riguardo, per la verità non si erano ben compresi
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i motivi che avevano indotto le parti sociali a lasciare
fuori dall'accordo interconfederale del 28 giugno
proprio gli Accordi del Gruppo torinese.
La scelta di non confliggere con la Fiom (seppure
giustificata dalla opportunità di ricostruire l'unità
sindacale della triplice) non era apparsa affatto con-
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vincente, se sol si considera
che sono stati messi a
rischio i rapporti, già particolarmente difficili, all'interno di Confindustria (la lettera aperta di
Marchionne alla Marcegaglia, sulla «minaccia» di
uscire da Confindustria, è inequivoca).
Un ultimo commento sia consentito al riguardo.
Che l'art. 8 non rappresenti, poi, una vera rivoluzione
nel mondo sindacale e giuslavoristico è ampiamente
comprovato
da un precedente di assoluto pregio.
È appena il caso di rammentare che, già nel passato,
il legislatore è intervenuto in materia di licenziamenti collettivi (con la legge n. 223/1991) prevedendo la
possibilità di derogare ai cd. criteri di legge (anzianità, carichi ed esigenze organizzative) attraverso
specifici accordi da sottoscriversi tra l'azienda interessata e le parti sociali.
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La norma sui licenziamenti
collettivi,
come dimo-
strato ampiamente dai fatti, è stata sempre applicata
con grande prudenza dalle Organizzazioni sindacali
(e non solo da quelle operanti nell'ambito della triplice). E la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non ha lesinato i propri ripetuti interventi
(peraltro ben calibrati ed appropriati) in una materia
così complessa e delicata anche per i profili e le conseguenze sociali.
L'introduzione dell'art. 8 non va, quindi, in alcun
modo vista ed interpretata in maniera «ideologica»
(come spesso usano fare i detrattori), in quanto si
tratta di uno strumento
che, verosimilmente,
potrà
fornire un maggiore contributo di flessibilità e di
opportunità di lavoro nel solco dell'indirizzo politico
preteso dalla stessa Europa.
In altri termini, sarà possibile sottoscrivere intese
aziendali (che abbiano una loro credibilità e validità
giuridica) nella misura in cui, ad esempio, si perseguano in concreto obiettivi di difesa occupazionale
favorendo l'emersione dell'irregolarità oppure
gestendo processi di ristrutturazione per far fronte a
crisi strutturali che, diversamente,
potrebbero
com-
promettere la stabilitàaziendale.
Quindi è solo in un tale contesto che sarà possibile
disciplinarealcune specifiche materie, derogando alle
norme vigenti di legge o di contratto collettivo.
Non c'è dubbio che, così come già avvenuto nell'am-
bito della legge n. 22311991 in materia di licenziamenti collettivi, un particolare contributo (nella
valutazione della piena ed assoluta legalità di tali
intese) verrà fornito dai Giudici del lavoro.
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