DI PROSSIMITÀ CONSENTIRÀ
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DI PROSSIMITÀ CONSENTIRÀ
Prima pagina :: LACONTRATTAZIONE COLLETTIVA DIPROSSIMITÀ CONSENTIRÀ : :: !: !3 : DIDEROGAREALLA LEGGE EDAL CONTRATTOCOLLETTIVO =: di Nicolò Schittone - Avv.Studio LegaleLablaw i< =i=i Lo scorso 28 giugno 2011, dopo un lungo periodo di assoluta impraticabilità sin- Proseguiamo confederale dello scorso 28 giugno, sono infatti tornati l'analisi della Manovra bis toccando uno degli argomenti a dividersi nuovamente. In un contesto di per sé i :=' conflittuale e poco chiaro più controversi della stessa: ==: ; < ::! livello Interconfederale (il sotto il profilo sindacale, il famoso art. 8 ! :i-: : !: primo con firma «unitaria», alla Camera dei deputati il i ! dopo le lunghe divisioni 14 settembre 2011, dopo !- : != sindacali), che aveva introdotto novità di rilievo nel l'approvazione della Manovra, si è giunti ad appropanorama delle nuove Relazioni Industriali. Tale vare un Ordine del giorno bipartisan che impegna il Accordo era stato salutato come «un primo imporGoverno (che ha già dato parere favorevole al riguar= := : tante passo verso le nuove regole su contratti e rappredo) a «rivedere» quanto prima il contenuto dell'art. 8 ! : :: sentanza». (appena licenziato!). i Nel mentre riflettevamo ancora sul futuro della «rapNelle prossime settimane dovremmo meglio capire, : =: f presentatività» sindacale, in poche settimane ci quindi, quale sarà l'intenzione del Governo e del = : siamo trovati catapultati verso ulteriori e ben più Parlamento sulle recenti (ed importanti) novità dacale, era stato firmato un importante Accordo di ;: : :f ( ! :< ii i : ! n. 216 il testo di conversione della L. 14 settembre 2011, n. 148 (con modificazioni del D.L. 13 agosto :: i :: • significativenovità. i!i Lo scorso 16 settembre è stato pubblicato sulla G.U. • =: :,i « :; : :, : :: : : i»: : stabilizzazionefinanzíaria eper lo sviluppo». : : : , 2011, n. 138), «recante ulteriori misure urgentiper la Ebbene, con l'approvazione definitiva della Manovra di agosto, ed in particolare con l'approvazione del- l'art. 8 («Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità»), norma rimasta nascosta tra le pieghe della Manovra, le parti sociali sembrano diventare (finalmente) i veri attori all'interno delle singole realtà aziendali. Il Sindacato viene sostanzialmente chiamato ad assumersi precise responsabilità promuovendo la produttività delle aziende e, di conseguenza, la crescita eco- nomica del Paese in una fase di difficile congiuntura. Tuttavia, i primi commenti sull'art 8 della legge di conversione non appaiono per nulla convergenti e non lasciano intravedere all'orizzonte alcun calo di tensione sindacale. I Sindacati, «uniti» dal recente Accordo Inter- introdotte dall'art. 8. In attesa di conoscere le decisioni del Governo, non ci resta che esaminare gli aspetti di grande rilievo contenuti nell'art. 8, nel suo testo finale, nell'auspicio che finalmente si passi dalla teoria ai fatti concreti, mettendo da parte le ideologie e le contrarietà di principio (che ostacolano la ripresa economica). Il Legislatore ha, invero, previsto che i contratti col- lettivi, sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle Associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovve- ro sottoscritti dalle rappresentanze che operano in azienda, possano realizzare «specifiche intese» (cd. contratti di prossimità) aventi efficacia erga omnes verso tutti i lavoratori interessati all'Accordo, volte a perseguire una serie di obiettivi e risultati, quali (a titolo esemplificativo): il miglioramento dell'occupazione in azienda magari favorendo l'emersione del lavoro irregolare, la difesa dell'occupazione in situa- zioni di crisi aziendale, il raggiungimento di obiettivi di incremento della competitività aziendale ed una migliore e corretta distribuzione del salario tra i lavo- Consulenzan. 35/2011 Prima pagina ratori, la gestione ed il controllo degli investimenti in sede aziendale nonché la gestione nella fase di avvio di eventuali nuove attivitàaziendali. Tali intese potranno riguardare la regolazione di ta novità dell'art. 8 risiede nel fatto che i Sindacati, attraverso siffatte intese, potranno derogare non sol- : ?-iLi:: -i ?:' ! : : tanto la contrattazione nazionale di settore mafinan- i materie inerenti l'organizzazione produzione con riferimento: con il solo limite derivante dalle norme di fonte del lavoro e della agli impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie; alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; ai contratti a termine; ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti ed ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; alla disciplina dell'orario di lavoro; alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA; alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro ed alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, nonché (e ciò è stato introdotto in sede di conversione della norma) il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso dí adozione od affidamento. La norma si è, dunque, inserita nel solco già tracciato dal recente Accordo unitario dello scorso 28 giugno, il quale aveva attribuito efficacia erga omnes agli accordi sottoscritti a livello aziendale ove approvati dalle Rappresentanze sindacali aziendali destinatarie della maggioranza delle deleghe, attraverso un processo di consultazione (ancorché fosse stataesclusala efficacia «retroattiva» dell'Accordo Interconfederale in questione, decisione questa fortemente criticata dal Gruppo torinese, che aveva visto esclusi dall'Accordo in questione proprio le intese di Pomigliano e di Mirafiori). L'art. 8 prevede, infatti, che i soggetti legittimati a sottoscrivere le specifiche intese potranno essere non soltanto le Associazioni più rappresentativea livello nazionale bensì anche quelle più rappresentative a livello territoriale operanti in virtù degli accordi Interconfederali vigenti, ivi compreso l'Accordo Interconfederale ultimo scorso del 28 giugno. Naturalmente, l'aspetto di grande portata e di assolu- Consulenzan. 35/2011 che la stessa legge che ne regola a monte la materia, costituzionale e dai vincoli imposti dalle normative della Comunità europea e dalle convenzioni internazionaliin materia dilavoro. È facile intuire che non ci troviamo di fronte ad una norma qualsiasi bensì di fronte ad una novità di grande risalto, che interviene in un contesto economico caratterizzato da una profonda preoccupazione - i ' ......... ' = • : !: . i; i = i= sk , : , sociale che ha raggiunto l'apice proprio lo scorso mese di agosto (anche attraverso interventi mirati della Banca europea per sostenere il debito del nostro Paese). Il Governoha, quindi,rispostoalleattesedi flessibi- lità provenienti dall'Europa, riducendo le forti rigidità presenti nel nostro diritto del lavoro e puntando sulla contrattazione ' ,. ' : : = , , z- i: =i) : k«ii ii collettiva aziendale che, notoria- mente, è ben più consapevole delle singole realtà aziendali e, come tale, in grado di interpretare ed intervenire attraverso strumenti più flessibili ed '= i ,t i: : = ! i i i) =: ! i i: i E2 appropriati. Un profilo di assoluto rilievo è rappresentato dalla i seconda i parte dell'art. 8, laddove viene prevista la possibilitàper le intesein sedeaziendaledi definirele onseguenze iun,icenz mento ng,u ti ato E tuttavia, non può parlarsi, nel caso di specie, di introdotta «libertà» di licenziamento. Infatti, l'obbligo di motivare il recesso e di dimostrare l'eventuale giusta causa ovvero il giustificato motivo soggettivo/oggettivo di recesso continuerà a permanere pur sempre in capo al datore di lavoro. Adesso, attraverso i contratti diprossimità i: ;i ':i ii : - ii : : i_ , : i!! = ii ':!i : sarà inve- i : ce possibile stabilire, in deroga alla legge sui licenzia- i ,ii i = i :: menti individuali, quali saranno le conseguenze in ipotesi di licenziamento dichiarato «illegittimo» dal »::; : i': • «» : = Giudice. Sarà possibile, ad esempio, escludere la «reintegrazione» nel posto di lavoro in precedenza occupato, fissando l'obbligo in capo al datore di corrispondere un'indennità a puro titolo risarcitorio (regola che, tuttavia, oggi si applica già alla gran parte dei lavoratori, nelle Aziende che occupano sino a 15 dipendenti: è il noto principio della cd. «tutela obbligatoria»). Naturalmente, proprio in argomento, le prime reazioni sindacali non sembrano orientate a valutare con favore gli aspetti di novità. Le scorse settimane, dopo l'approvazione della manovra al Senato, la tri- plice ha prudentemente dichiarato di voler formalizzare un documento comune dal quale si evinca l'intenzione del Sindacato di essere, quantomeno nella fase iniziale, contrario a sottoscrivere accordi di ={ Prima pagina prossimità in materia di conseguenze risarcitorie a fronte di licenziamenti dichiarati «illegittimi». In ultimo, l'art. 8 della Manovra ha reso «retroatti- ve» le intese aziendali sottoscritte ed approvate dalla maggioranza dei lavoratori (attraverso regolare procedura elettorale) prima dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno e, quindi, di fatto acquistano piena efficacia e validità erga omnes le intese di Mira fiori e Pomigliano. A1 riguardo, per la verità non si erano ben compresi ! i. i motivi che avevano indotto le parti sociali a lasciare fuori dall'accordo interconfederale del 28 giugno proprio gli Accordi del Gruppo torinese. La scelta di non confliggere con la Fiom (seppure giustificata dalla opportunità di ricostruire l'unità sindacale della triplice) non era apparsa affatto con- ' vincente, se sol si considera che sono stati messi a rischio i rapporti, già particolarmente difficili, all'interno di Confindustria (la lettera aperta di Marchionne alla Marcegaglia, sulla «minaccia» di uscire da Confindustria, è inequivoca). Un ultimo commento sia consentito al riguardo. Che l'art. 8 non rappresenti, poi, una vera rivoluzione nel mondo sindacale e giuslavoristico è ampiamente comprovato da un precedente di assoluto pregio. È appena il caso di rammentare che, già nel passato, il legislatore è intervenuto in materia di licenziamenti collettivi (con la legge n. 223/1991) prevedendo la possibilità di derogare ai cd. criteri di legge (anzianità, carichi ed esigenze organizzative) attraverso specifici accordi da sottoscriversi tra l'azienda interessata e le parti sociali. = La norma sui licenziamenti collettivi, come dimo- strato ampiamente dai fatti, è stata sempre applicata con grande prudenza dalle Organizzazioni sindacali (e non solo da quelle operanti nell'ambito della triplice). E la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non ha lesinato i propri ripetuti interventi (peraltro ben calibrati ed appropriati) in una materia così complessa e delicata anche per i profili e le conseguenze sociali. L'introduzione dell'art. 8 non va, quindi, in alcun modo vista ed interpretata in maniera «ideologica» (come spesso usano fare i detrattori), in quanto si tratta di uno strumento che, verosimilmente, potrà fornire un maggiore contributo di flessibilità e di opportunità di lavoro nel solco dell'indirizzo politico preteso dalla stessa Europa. In altri termini, sarà possibile sottoscrivere intese aziendali (che abbiano una loro credibilità e validità giuridica) nella misura in cui, ad esempio, si perseguano in concreto obiettivi di difesa occupazionale favorendo l'emersione dell'irregolarità oppure gestendo processi di ristrutturazione per far fronte a crisi strutturali che, diversamente, potrebbero com- promettere la stabilitàaziendale. Quindi è solo in un tale contesto che sarà possibile disciplinarealcune specifiche materie, derogando alle norme vigenti di legge o di contratto collettivo. Non c'è dubbio che, così come già avvenuto nell'am- bito della legge n. 22311991 in materia di licenziamenti collettivi, un particolare contributo (nella valutazione della piena ed assoluta legalità di tali intese) verrà fornito dai Giudici del lavoro. • « s-- • " )- i: ') : Consulenzan. 35/2011