Sentenza articolo 28 Atitech
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Sentenza articolo 28 Atitech
Accoglimento totale n. cronol. 31717/2015 del 24/12/2015 RG n. 23290/2015 N. 23290/2015 IL TRIBUNALE DI NAPOLI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa CARMEN LOMBARDI sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 3.12.2015 e viste le note autorizzate depositate nel termine concesso del 10/15.12.2015 OSSERVA 1.- Il Sindacato istante espone che in data 4.8.2015 veniva siglato presso la Atitech spa un accordo aziendale di II livello tra la parte datoriale e le OOSS Trasporti avente ad oggetto l'orario multi periodale, la flessibilità e il premio di produzione; detto accordo non veniva sottoscritto dalla ricorrente, che non ne condivideva il contenuto; i lavoratori Atitech si attivavano quindi per indire un referendum vincolante relativo allo stesso, la cui richiesta veniva comunicata in data 8.8.2015 dalla ricorrente all'Unione Industriali di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell'Accordo interconfederale del 28.6.2011, nonché all'azienda e alle altre Associazioni; tuttavia, la Atitech comunicava in data 17.9.2015 di non accogliere la richiesta in quanto essa avrebbe dovuto essere avanzata entro dieci giorni dalla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo interconfederale del 28.6.2011; ciò nonostante, la procedura referendaria veniva regolarmente svolta nelle date del 24, 25 e 26 settembre, con netto esito di riapertura del tavolo di confronto; per contro, l'azienda, nonostante la diffida dell'Associazione ricorrente, aveva continuato ad applicare l'accordo. Denuncia, quindi, come antisindacale il comportamento della società in quanto irrispettosa del risultato referendario, e chiede ordinarsi l'immediata sospensione dell'efficacia dell'accordo aziendale del 4.8.2015. La società di è difesa ricordando, in punto di fatto, che l'accordo aziendale prevedeva anche una serie di benefici economici da erogare ai lavoratori, e deducendo che, anche a voler ammettere che il referendum fosse valido e quindi l'accordo aziendale non fosse stato accettato dai lavoratori, l'effetto concreto era soltanto la mancata acquisizione di efficacia generalizzata dell'accordo de quo nei confronti di tutti i dipendenti, essendo Firmato Da: LOMBARDI CARMEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b406f respingimento dell'accordo di II livello; a seguito di tanto, veniva invano sollecitata la Accoglimento totale n. cronol. 31717/2015 del 24/12/2015 RG n. 23290/2015 mancata la finale approvazione degli stessi, e la sua degradazione a normale contratto collettivo di diritto comune, come tale applicabile solo rispetto ai sindacati stipulanti e in relazione ai lavoratori iscritti agli stessi, in applicazione del Testo Unico sulla Rappresentanza fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 10.1.2014, che recepisce l'Accordo interconfederale del 28.6.2011. In ogni caso, il Sindacato era carente di interesse ad agire, in quanto l'applicazione dell'accordo nei confronti dei lavoratori poteva essere denunciata soltanto dai singoli lavoratori se ed in quanto lesivo dei loro diritti, e ciò anche se a dolersi fossero i lavoratori che avevano respinto l'accordo; né era stato leso un bene collettivo, dal momento che il referendum non era stato richiesto dall'associazione sindacale. Inoltre, l'accordo si limitava a dare attuazione concreta ad accordi precedenti, sicché il comportamento dell'azienda nella determinazione dei turni e dell'orario di lavoro era comunque legittimo in quanto conforme alle previsioni del CCNL e alle norme di legge. In particolare, l'accordo aziendale del 29.7.2015, sottoscritto anche dalla ricorrente, richiamava espressamente l'art. 10 del CCNL che stabiliva che Atitech era pienamente legittimata a stabilire autonomamente l'orario di lavoro c.d. flessibile in base alle esigenze produttive e previo il mero confronto con le OOSS, senza obbligo di conseguire un accordo; ciò nonostante, la società aveva comunque coinvolto nelle decisioni le strutture sindacali: l'unico contenuto innovativo dell'accordo dell'agosto 2015 consisteva, in realtà, nell'introduzione a carico dell'azienda dell'obbligo di erogare provvidenze economiche a fronte dell'esercizio della facoltà di strutturare un orario elastico. In via gradata, ha eccepito la tardività della richiesta di consultazione. Nelle note difensive autorizzate, l'Associazione ricorrente ha confermato la propria legittimazione a far valere condotte lesive di qualsiasi prerogativa sindacale; ha poi dedotto l'inapplicabilità dell'accordo a tutti i lavoratori della società, anche non votanti, avendo le Associazioni firmatarie perso la propria legittimazione a seguito della richiesta di referendum. La società ha per contro rilevato che alcuna prerogativa sindacale è stata lesa, essendo attualmente in corso il confronto richiesto. 2.- Nei limiti della sommaria cognizione consentita in questa fase, il ricorso appare fondato e va accolto. Firmato Da: LOMBARDI CARMEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b406f Anche sotto tale profilo, dunque, il ricorso appariva infondato. Accoglimento totale n. cronol. 31717/2015 del 24/12/2015 RG n. 23290/2015 Non si condivide, in primo luogo, l'obiezione sulla insussistenza di antisindacalità nella condotta aziendale consistente nella applicazione di un accordo bocciato dalla consultazione dei lavoratori. Il comportamento denunciato, infatti, appare irrispettoso delle prerogative sindacali accordate dal T.U. sulla rappresentanza del 10.1.2014 consistenti nella facoltà delle Associazioni sindacali di esprimere il dissenso all'accordo aziendale negando la propria sottoscrizione e rimettendo, in tal modo, anche ai lavoratori la possibilità di respingere l'intesa raggiunta con l'adesione delle sole RSA titolari della maggioranza delle deleghe conferite nell'anno precedente la stipulazione. Non è decisivo, quindi, il fatto che il referendum sia richiesto dai lavoratori (e non dall'Organizzazione sindacale), poiché tale facoltà alternativa in capo ai lavoratori e ai sindacati si inquadra pur sempre nell'ambito di una vicenda volta alla tutela dell'interesse collettivo. Logico corollario è che l'applicazione, da parte del datore di lavoro, dell'accordo aziendale non sottoscritto e respinto dalla consultazione dei lavoratori integra indubbiamente una lesione delle prerogative sindacali dell'Associazione non firmataria, che vengono di fatto, in tal modo, poste nel nulla; parimenti, non vi è dubbio sulla idoneità della condotta denunciata a ledere il prestigio collettivo dell'interesse dei lavoratori, atteso che la stessa svuota praticamente di qualsiasi significato il ruolo e l'azione del sindacato in questione. 3.- Nemmeno si condivide la lettura delle disposizioni contenute nell'Accordo interconfederale del 28.6.2011 e nel T.U. del 10.1.2014 prospettata dalla resistente. secondo cui i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, condividono l’esplicito dissenso dall’accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato (Cass. civ., sez. lav., 18-04-2012, n. 6044); ciò in quanto la tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e, talora, la inscindibilità della disciplina concorrono a giustificare - secondo la Corte - la efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali, cioè nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti (Cass. civ., sez. lav., 28-05-2004, n. 10353) Firmato Da: LOMBARDI CARMEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b406f In linea generale, nella materia de qua, può dirsi consolidato il principio della S.C. Accoglimento totale n. cronol. 31717/2015 del 24/12/2015 RG n. 23290/2015 L'Accordo interconfederale del 2011, quindi, come trasfuso nel T.U. sulla rappresentanza, è intervenuto per regolamentare compiutamente, anche nei suoi limiti, la vincolatività erga omnes di tali contratti, che è sancita testualmente qualora essi siano sorretti dalla adesione della "maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali convenute on il presente Accordo", mentre nel caso in cui i contratti collettivi aziendali siano stati "approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione...", la loro definitiva approvazione può essere rimessa alla volontà dei lavoratori: la richiesta di referendum può essere proposta da "almeno una organizzazione sindacale espressione di una delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo" - a prescindere, sembra, dal fatto che abbia o meno sottoscritto il contratto collettivo aziendale - "o almeno dal 30% dei lavoratori dell'impresa". Sulla base del dato testuale, quindi, vi è una chiara scissione tra il momento della sottoscrizione dell'accordo aziendale e quello della successiva richiesta di referendum da parte dei lavoratori, necessario per la definitiva approvazione: in particolare, non vi è alcuna correlazione tra l'avere o meno sottoscritto l'accordo aziendale - o l'appartenere i lavoratori ad Associazioni firmatarie - e la facoltà di richiedere la consultazione dei lavoratori. Ciò esclude, a parere del Tribunale, che possa permanere il vincolo della sottoscrizione lavoratori, e in capo ai lavoratori che siano ad esse iscritti: esclude, in altre parole, che l'Accordo aziendale possa degradare a mero contratto collettivo di diritto comune vincolante esclusivamente per le parti stipulanti e i lavoratori ad esse iscritti. Appare, piuttosto, che la procedura di consultazione sia idonea a porre nel nulla l'Accordo "claudicante" così raggiunto, ponendosi il momento finale dell'approvazione dei lavoratori - laddove il voto venga richiesto - come requisito di efficacia dello stesso. 4.- Quanto alla dedotta tardività della richiesta di referendum, è appena il caso di rilevare che la norma pattizia contenuta nell'Accordo interconfederale non indica affatto quale destinatario della richiesta il datore di lavoro: piuttosto, da tale previsione emerge che la richiesta dei lavoratori (o della singola organizzazione sindacale) deve dirigersi alle rappresentanze sindacali aziendali, le quali, a loro volta, devono"promuovere" il Firmato Da: LOMBARDI CARMEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b406f in capo alle Associazioni già firmatarie dell'accordo, che venga poi respinto dai Accoglimento totale n. cronol. 31717/2015 del 24/12/2015 RG n. 23290/2015 voto dei lavoratori; rispetto a quest'ultima attività - ossia alla concreta attuazione del referendum, che stavolta coinvolge il datore di lavoro - non sono, invece, previsti termini. Sotto tale profilo, la richiesta alle RSA - formulata il giorno successivo all'Accordo: cfr. doc. in prod. ric. - è ampiamente tempestiva. 5.- Invano la società richiama il disposto dell'art. 10 del CCNL, nella parte in cui stabilisce che "L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione", per sostenere che, in ogni caso, l'Accordo aziendale per cui è causa non introdurrebbe alcunché di nuovo, eccetto gli incentivi economici, atteso che, a suo dire, il datore di lavoro avrebbe il potere di stabilire unilateralmente la flessibilità dell'orario di lavoro, modulata sulle esigenze produttive, e prevedere quindi un orario multiperiodale. Sul punto, il Tribunale non ritiene di dover prendere posizione sulla lettura dell'art. 10, lett. B), del CCNL (in prod. res.), e in particolare sulla questione del se la contrattazione nazionale abbia rimesso ad appositi accordi aziendali la determinazione concreta delle articolazioni flessibili in regime di orario multiperiodale, ovvero abbia previsto una fase di mera consultazione, come sembrerebbe previsto dalla lettera della norma pattizia (si legge, infatti, nel corpo del citato art. 10 che "saranno posti in essere, previo confronto con le OO.SS. firmatarie a livello aziendale ..." gli "interventi necessari a rendere correttamente e concretamente operativi la pluralità di regimi di lavoro contemplata nel presente ccnl"). Ciò a prescindere dalla considerazione che, nel caso di specie, la stessa azienda convenuta aveva cercato di tradurre l'esito del confronto in accordo integrativo di Già nel precedente accordo aziendale del 29.7.2015 (sottoscritto da tutte le Associazioni: doc. 1 in prod. res.), al punto 5., si leggeva infatti che "...le Parti si impegnano a dare applicazione ... alle previsioni contenute nell'art. 10 - Orario di Lavoro, della Parte Specifica Vettori, nell'ambito di un accordo integrativo aziendale. Nell'ambito del medesimo accordo di secondo livello le Parti concorderanno un sistema di premialità legato ai risultati aziendali ed agli obiettivi di grounding previsti". Quello che merita, piuttosto, di essere rimarcato è che ancora alla data del 29.7.2015 le parti rinviavano ad un successivo accordo l'attuazione delle previsioni astratte dell'art. 10 del CCNL: sicché è escluso che l'intesa del 29.7.2015 possa essere invocato dall'azienda quale fonte del proprio diritto. Firmato Da: LOMBARDI CARMEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b406f secondo livello per la previsione delle forme di flessibilità oraria. Accoglimento totale n. cronol. 31717/2015 del 24/12/2015 RG n. 23290/2015 Soltanto nell'Accordo del 4.8.2015, per la prima volta, vengono indicati i nuovi turni di lavoro in applicazione della flessibilità, ed anch'esso viene definito dalle parti firmatarie come "applicativo dell'art. 10 del CCNL (orario di lavoro)". 6.- Dalle considerazioni appena esposte emerge che la previsione di forme di orario flessibile in regime multiperiodale doveva formare oggetto, per previsione esplicita del CCNL, quanto meno di consultazione con le rappresentanze sindacali, soltanto all'esito delle quali l'azienda avrebbe potuto determinare le concrete modalità organizzative dell'lavoro. Nel caso di specie, la consultazione ha assunto le forme dell'accordo collettivo aziendale, che non ha però raggiunto l'esito sperato in quanto l'accordo finale è stato bocciato dalla volontà dei lavoratori. A questo punto, anche a voler ritenere che la fase obbligatoria di consultazione sindacale fosse stata ritualmente svolta, resta da esaminare, dal punto di vista della paventata antisindacalità, la condotta dell'azienda che ha dato comunque applicazione all'accordo. Sul punto, il Tribunale ritiene che l'antisindacalità sia palese. A tali fini non si intende in alcun modo, come si è già premesso, porre in discussione le prerogative datoriali sull'adozione di atti di gestione e organizzazione dei rapporti di lavoro. Ed infatti, è pacifico che non vi è stato alcun atto datoriale organizzativo che abbia autonomamente regolato l'orario di lavoro flessibile. Quello che invece rileva in questa sede, ai fini del provvedimento richiesto, è l'indubbia generalizzata ed a tutti rapporti di lavoro, un accordo aziendale mancante della sottoscrizione dell'Associazione ricorrente e respinto dal referendum dei lavoratori - a ledere il prestigio dell'Associazione sindacale ricorrente, che, non avendo sottoscritto l'accordo, avendo promosso il referendum richiesto dai lavoratori ed avendo rappresentato all'azienda l'esito quasi unanime dello stesso nel senso della bocciatura dell'accordo, ha visto completamente ignorato il proprio ruolo, derivandone di conseguenza un palese e consistente danno all'immagine dell'organizzazione sindacale dissenziente. Tanto basta a ritenere antisindacale la condotta, indipendentemente dal diverso - e in questa sede irrilevante - profilo della legittimità della condotta datoriale nei rapporti privati con i singoli lavoratori. Firmato Da: LOMBARDI CARMEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b406f idoneità del comportamento denunciato - consistente nell'applicare, in maniera Accoglimento totale n. cronol. 31717/2015 del 24/12/2015 RG n. 23290/2015 Il ricorso va quindi accolto, con ordine alla società resistente di sospendere immediatamente l'applicazione dell'Accordo sindacale aziendale del 4.8.2015 e obbligo di affissione del presente provvedimento nelle bacheche aziendali per la durata di giorni trenta dalla comunicazione dello stesso. 7.- Le spese, nella misura liquidata in dispositivo, si pongono a carico della società convenuta. P.Q.M. Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara antisindacale la condotta della società resistente e, per l'effetto, ordina alla stessa di sospendere immediatamente l'applicazione dell'Accordo sindacale aziendale del 4.8.2015; 2) ordina altresì all'azienda resistente di affiggere il presente provvedimento nelle bacheche aziendali per la durata di giorni trenta dalla comunicazione dello stesso; 3) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali di questa fase liquidandole in € 2.115,00, oltre IVA, C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione. 4) Si comunichi. Napoli 24/12/2015 IL GIUDICE Firmato Da: LOMBARDI CARMEN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b406f (dott.ssa Carmen Lombardi)