Procura a vendere e patto commissorio: corte di cassazione
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Procura a vendere e patto commissorio: corte di cassazione
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 24/02/2015 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/36870-procura-a-vendere-e-patto-commissorio-cortedi-cassazione-sezione-iii-sentenza-8-luglio-2014-n-15486 Autore: Domenico Fauceglia Procura a vendere e patto commissorio: corte di cassazione, sezione III, Sentenza 8 luglio 2014, n. 15486. Domenico Fauceglia PROCURA A VENDERE E PATTO COMMISSORIO: CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 8 LUGLIO 2014, N. 15486. ------------------------------------------------------------------------------ È NULLA LA PROCURA A VENDERE UN IMMOBILE, E DUNQUE ANCHE LA SUCCESSIVA ALIENAZIONE, QUALORA CELI UN PATTO COMMISSORIO VIETATO DALL’ORDINAMENTO. E CIÒ ANCHE SE AD ACQUISTARE IL BENE NON SIA IL CREDITORE IN PRIMA PERSONA MA UN TERZO, NEL CASO DI SPECIE LA FIGLIA. La Giurisprudenza identifica il patto commissorio1 nell’impegno del debitore di trasferire la proprietà di un bene in caso di inadempimento della sua obbligazione2. Le origini del patto commissorio risalgono al diritto romano classico, epoca in cui tale patto , che interveniva tra il debitore ed il creditore, concluso a tacitazione di un'obbligazione principale, non solo era ammissibile, ma era anche particolarmente diffuso. Il patto commissorio, infatti, attribuiva al creditore uno ius distrahendi sul bene, nonché un potere di soddisfarsi sul ricavato della vendita del 1La letteratura sul divieto di patto commissorio è sterminata; ci limitiamo a far menzione di alcune tra le più significative trattazioni sistemastiche sull'argomento. ANDRIOLI, Divieto del patto commissorio, in NICCOLÒ-ANDRIOLI-GORLA, Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale, in Comm. C.C. a cura di Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 1958, Libro VI, Della tutela dei diritti, II ed., 50 e ss. ; BETTI, Sugli oneri e sui limiti dell'autonomia privata in tema di garanzia e modificazioni di obbligazioni, in Riv. Dir. Comm., 1931, II, p. 689; BIANCA, Il divieto di patto commisorio,Milano, 1957; CARNELUTTI, Note sul patto commissorio in Riv. Dir. Comm., 1916, II, 887; CARNEVALI, voce Patto commissorio, in Enc. Dir. XXXII, Milano, 1982, 449 e ss.; GAZZONI, La vendita a scopo di garanzia, in Manuale di diritto privato, Napoli, 2009, 1109-1111; GIGLIOTTI, Il divieto di patto commissorio, Milano, 1998; MARICONDA, Trasferimento commissorio e principio di causalità, in For. It., 1989, I, 1431; NARDI, Appunti in tema di patto commissorio e principio di solidarietà, in Giust. Civ., 2005, II, 329; 2LUMINOSO( in Alla ricerca degli arcani confini del patto commissorio, Riv. dir. civ., I, 1990) sostiene che il patto commissorio sia vietato perché configura un accordo ai sensi del quale il debitore vincola definitivamente, in via programmatica e preventiva, il bene a soddisfazione della pretesa creditoria, senza prevedere alcun meccanismo che, nel momento dell’inadempimento concreto(cioè nella fase satisfattiva non realizzata), consenta di valutare la corrispondenza di valore tra la cosa trasferita originariamente in garanzia e l’ammontare del credito soddisfatto. Secondo questa tesi il 2744 non vieta invece le alienazioni in garanzia ma solo il patto commissorio per quanto appena detto. L’alienazione a causa di garanzia conterrebbe proprio quel meccanismo che, in fase satisfattiva, consente la verifica di corrispondenza tra il credito da soddisfare ed il valore del bene offerto in garanzia.(dati normativi su cui si fonda tale tesi sono l’art. 2937 comma II e l’art. 1229 c.c. dai quali si evincerebbe l’impossibilità di accordi programmatici sulle conseguenze dell’inadempimento). bene. Solo nel 324 d.C., per volontà di Costantino, la pattuizione fu vietata dal Codex Theodosianus, con la finalità di evitare la diffusione di forme di usura3. Il divieto, in seguito, fu abolito, sotto l'influenza degli ordinamenti germanici, durante l'epoca medievale. Nel periodo intermedio la convnzione commissoria rappresentava uno degli strumenti contrattuali (diversi dal mutuo) grazie ai quali commercianti e banchieri potevano accedere ai finanziamenti eludendo il divieto di usura4. Il divieto di patto commissorio riemerse nelle codificazioni di molti Paesi, tra le quali il BGB, al par. 1229 in materia di pegno, par. 1149 in tema di ipoteca, e il Code Napoléon , art. 2078 in tema di pegno, 2088 in tema di anticresi. Invece, il Legislatore italiano del 1865, rifacendosi al codice francese, circoscrisse l'operatività del divieto alle sole ipotesi di pegno (art. 1884 c.c.) ed anticresi (1894 c.c.), senza considerare le ipotesi di ipoteca5. Il codice civile del 1942 ha inibito non solo i patti commissori anteriori alla costituzione di garanzie reali ( c.d. patti in continenti), ma anche i patti successivi alla costituzione di tali garanzie (c.d. patti ex intervallo). Inoltre, a differenza del codice del 1865,6 l'art. 2744 c.c. non è norma avente carattere eccezionale, ma ha estensiva e generale applicazione: sanziona la nullità di ogni pattuizione con cui si subordini il trasferimento della proprietà di un bene all'inadempimento del debitore. Il patto commissorio può, quindi, definirsi come l'accordo che interviene tra creditore e debitore finalizzato a trasferire a quest'ultimo, in caso di mancato adempimento entro il termine pattuito, la proprietà del bene ipotecato o dato in pegno7. Non configura un patto commissorio nel caso in cui il negozio sia frutto di una libera scelta da parte del debitore, come la datio in solutum, essendo contratto, reale e solutorio del debito, è frutto di una 3v. MARRONE, Istituzioni di diritto romano, Palermo, 1994, 398. 4RADOCCIA, 5TROTTA, La ratio del divieto del patto commissorio , in Giur. di Merito, 1997, I, 220. nota a CASS. Civ. Sez. II 3 febbraio 2012 n.1675 in Giur. It. 2013, 340 e ss. 6La Cass. 18 luglio 1923 stabilì il carattere eccezionale degli artt. 1884 e 1894 del codice civile del 1865, in quanto limitativi dell'autonomia negoziale generalmente riconosciuta dall'ordinamento. 7DI PAOLO, voce “Patto commissorio”, in Digesto Civ., Torino, 1995, 309 e ss. libera scelta del debitore, in quanto esercizio di una facoltà di scelta che si sia riservato il debitore al momento del sorgere del rapporto obbligatorio. Ancora, la finalità della comminatoria di nullità di cui all’art. 2744 c.c., oltre che proteggere il debitore messo a rischio da un’eccessiva esposizione debitoria, è volta anche a soddisfare esigenze di ordine pubblico economico, in quanto svolge la funzione di evitare un riconoscimento di poteri creditori di autosoddisfacimento incontrollabili8, così da attuare un “assetto di interessi riprovevole in quanto contrario alla funzione stessa della responsabilità patrimoniale: di qui l'illiceità della causa del patto commissorio, contraria ad un principio di ordine pubblico economico quale è quello che commisura la soggezione del patrimonio del debitore all'ammontare del debito”9. La sanzione di nullità del patto commissorio è, quindi, diretta a tutelare interessi di ordine generale: l'insostituibilità dell'esecuzione giudiziale10, l'interesse ad evitare la diffusione e validità di una simile forma di garanzia e delle problematiche ad essa connesse11, nonché volta a tutelare il principio di ordine pubblico economico che “commissura la soggezione del patrimonio del debitore all'ammontare del debito”12. In quest’ottica si inserisce l’ammissibilità del patto marciano, che trova applicazione nelle stesse modalità del patto commissorio, ma è volto a tutelare anche il debitore, infatti, necessita della liquidazione del bene trasferito, per cui il creditore concorre alla somma ricavata fino a soddisfazione del credito, mentre il debitore avrà diritto al residuo del prezzo ricavato. La ratio della sanzione di nullità è necessaria, quindi, anche a tutelare gli interessi di carattere generale informati da principi di ordine pubblico economico, infatti, il patto commissorio intanto è nullo in quanto attua una ipotesi di 8CARNEVALI, Patto commissorio, 501; la ratio del divieto risiede nell’esclusività statale della realizzazione coattiva dei diritti, SCOZZAFAVA, Note in tema di alienazione a scopo di garanzia, in CI, 2006, 30. 9 CARNEVALI, Patto commissorio, 501. 10 BETTI, Sugli oneri e sui limiti dell'autonomia privata in tema di garanzia e modificazioni di obbligazioni, in Riv. Dir. Comm., 1931, II, p. 689. Secondo l'autore la funzione esecutiva è esclusiva prerogativa dello Stato, sicché sarebbe inammissibile ogni pattuizione con cui il debitore si sottoponga convenzionalmente al potere di autosoddisfacimento del creditore. 11BIANCA, voce “Patto commissorio” in Ncc. D.I., XII, Torino, 1965, 818, alla comminatoria di nullità sottende l'interesse dell'ordinamento ad evitare che la stipulazione diventi una sorta di clausola di stile in ogni contratto di credito. V. ancora GUADAGNO, il divieto del patto commissorio, in Contratti, 2009 , 7, 722. 12ROPPO, Note sopra il divieto del patto commissorio, in Riv. Not., 1981, I, 403. il patto commissorio sarebbe nullo per illiceità della causa, è inammissibile che il debitore in via convenzionale si sottoponga al potere di autosoddisfacimento del creditore. Come detto già in precedenza v. anche CARNEVALI, voce “patto commissorio”, in Enc. Dir., XXXII, Milano, 451. ingiustificato arricchimento13, la nullità del negozio è dovuto ad un difetto che risiede in sostanza nello squilibrio economico delle prestazioni14. Il patto commissorio può rilevare come semplice clausola inserita all’interno di un contratto, o come contratto di garanzia del debito sottostante. Al fini di individuare la presenza del patto commissorio l’indagine deve soffermarsi sugli elementi costitutivi della fattispecie vietata costituita da tre fattori 15 : funzione di garanzia della convenzione, quindi un contratto di garanzia; riserva della possibilità, per il debitore, di riottenere il bene pagando il debito; infine, mancanza del diritto del debitore di ottenere l’eventuale eccedenza di valore del bene, figura sintomatica dell’abuso del creditore16. Pertanto, gli elementi peculiari del patto commissorio, devono essere ricercati in ordine alla sua funzione teleologica, ossia al comune intento delle parti di destinare un bene del debitore a garanzia dell'obbligazione. È necessario procedere, dunque, ad una valutazione comparativa volta a ricercare una incompatibilità tra i principi di ordine pubblico economico, limitativi delle forme di autotutela, e l' esistenza di “garanzie occulte” capaci di aggirare i divieti posti a tutela di ragioni pubblicistiche17. Nella sentenza de quo, il mutuatario si presenta in forte esposizione debitoria, questi aveva rilasciato numerosi effetti cambiari nei confronti del mutuante, simultaneamente il mutuatario rilascia al mutuante la procura a vendere un immobile di sua proprietà , nel caso di mancato adempimento anche di una sola cambiale. Successivamente, mediante due accordi di accertamento e di 13L’art. 2744 c.c. detta norma materiale, l’ambito applicativo viene fissato dall’eccessivo risultato patrimoniale commissorio, essendo, invece, irrilevante il negozio usato come mezzo del risultato stesso. 14La Giurisprudenza da un lato applica la comminatoria di nullità del patto commissorio , dall’altro lato, invece, riconosce la validità del patto marciano. Alla luce di ciò, sembra opportuno assegnare una specifica ratio al divieto ex artt. 1963 (in tema di anticresi) e 2744 c.c. nell’equivalenza – programmatica e non meramente occasionale – tra la cosa in garanzia e il credito garantito.. 15individuati da LUMINOSO , Alla ricerca degli arcani confini del patto commissorio, Riv. dir. civ., I, 1990, 219 ss. 16SASSI, Garanzia del credito, 258 17Le garanzie reali, essendo diritti reali, costituiscono un numerus clausus assoggettato, quindi, al principio di tipicità, sono escluse tutte le forme di garanzie reali atipiche. Al fine di rompere gli schemi tipici del Legislatore, l'autonomia negoziale dei privati ha creato tali forme “fantasiose” di garanzia reale, per questo motivo dette “garanzie occulte” in quanto idonee ad aggirare la rigidità del sistema legale delle garanzie reali. integrazione al precedente contratto di mutuo, il creditore si impegnava a non servirsi della procura in caso di esatto e tempestivo pagamento delle cambiali rilasciati. Trascorsi dieci anni dalla conclusione di questi, il creditore si era servito della procura a vendere. Il creditore , al fine di mascherare un eccessivo vantaggio patrimoniale derivante dalla garanzia, aveva venduto l’alloggio di proprietà del debitore alla figlia, senza restituire le cambiali regolarmente pagate dal debitore. In punto di qualificazione della procura a vendere l’immobile conferita dal mutuatario al mutuante, la Cassazione, valutando l’intera operazione economica secondo la sequenza cronologica di ciascun atto, ha individuato una indubbia sussistenza del patto commissorio, a nulla rilevando, invece, la circostanza che il mutuante abbia trasferito il bene alla figlia, quale terzo rispetto alle parti contrattuali, senza, pertanto, assegnarsi personalmente il bene. La Corte già in passato (Cass. Sez. II, 10 marzo 2011 n. 5740) ha individuato l’ipotesi in cui la procura a vendere possa integrare la violazione del divieto di cui all’art. 2744 c.c., che si ha ogni qual volta tra contratto di mutuo e procura sussista un nesso funzionale, ida identificare nella causa contrattuale , quale sintesi degli interessi delle parti contrattuali, e non in base ai singoli atti posti in essere. Per la valutazione del collegamento negoziale è necessario tener presente ogni circostanza di fatto rilevante ed il risultato voluto dalle parti. Più volte, di conseguenza, è stata ritenuta la nullità, ex art. 1344 cod. civ. , per frode alla legge, in quanto finalizzati alla violazione o elusione del divieto del patto commissorio, di atti negoziali di per sé astrattamente leciti ovvero di operazioni negoziali complesse che, pur in assenza di formale costituzione di una garanzia ipotecaria o pignoratizia, apparivano rispondenti alla finalità di attribuire al creditore la facoltà di acquisire la proprietà del bene in caso di mancato pagamento da parte del debitore, così costretto a sottostare alla volontà della controparte (Cass. n. 5426 del 2010; Cass. n. 437 del 2009; Cass. n. 2285 del 2006). Nel caso in cui il debitore abbia accettato preventivamente la possibilità di alienazione del proprio bene a seguito di inadempimento, viene infatti a mancare la causa tipica dello scambio a parità di condizioni, che connota il contratto di compravendita e si verte in ipotesi di causa illecita, che vizia e rende nullo il negozio o l'operazione negoziale conclusa. In applicazione di questi principi, si è ritenuto quindi, per quanto qui specificatamente interessa, che anche una procura a vendere un immobile, rilasciata dal mutuatario al mutuante contestualmente alla stipulazione del mutuo, comporti violazione del divieto del patto commissorio, qualora si accerti che essa sia funzionalmente connessa con il mutuo18 (Cass. n. 6112 del 1993) collegamento questo necessario dal momento che il patto commissorio è configurabile solo quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene a tacitazione della sua obbligazione e non anche ove tale trasferimento sia frutto di una scelta (Cass. n. 4064 del 1995; Cass. n. 4283 del 1990). La considerazione che il patto commissorio costituisce un vizio che attiene alla causa del contratto, che viene piegata all'interesse del creditore ad acquisire una garanzia reale diretta, autonoma ed atipica sul bene del debitore, con conseguente snaturamento della causa tipica del negozio di scambio, autorizza d'altra parte l'interprete a svolgere, ai fini di tale accertamento, un'indagine penetrante, che non si può fermare agli aspetti formali del negozio, ma deve inoltrarsi anche a verificarne la causa in concreto. In particolare, ciò richiede che, in caso di operazione complessa, i singoli atti vengano valutati alla luce di un loro potenziale collegamento funzionale e che a tal fine venga apprezzata ogni circostanza di fatto relativa agli atti compiuti e, non ultimo, il risultato concreto (la funzione) che, al di là delle clausole negoziali ambigue o non vincolanti, l'operazione negoziale nel suo complesso era idonea a produrre ed ha in concreto prodotto (cfr. Cass. n. 9466 del 2004)19. Proprio nella sentenza in commento è rilevante il collegamento negoziale tra mutuo e procura a vendere idoneo ad incorrere al divieto imposto all’art. 2744 c.c. La norma intende vietare e comminare la sanzione di nullità che fatto acquisitivo del bene, sottoposto a pegno o ipoteca, sia legato ad inadempimento, restando del tutto irrilevante la circostanza che il bene sia stato trasferito alla figlia, atteso che il particolare rapporto di filiazione esistente tra il creditore e il terzo ha 18Nei casi in cui sussistano dubbi relativamente all'accorso negoziale delle parti non abbia la struttura del patto commissorio, quale delineata dall'art. 2744 c.c., l'interprete potrà trarre elementi al fine di idntificare la reale causa del negozio -illecita, si di garanzia; lacita, invece, se di scambio, pur in presenza di un rapporto di debito tra le parti, poco importa se contestuale o preesistente- dal fatto che la manifestazione di volontà del debitore, diretta al trasferimento del bene in favore del suo favore del suo creditore, si sia liberamente indirizzata a ciò o vi sia stata invece indotta, se non, addirittura, costretta da parte di quest'ultimo, onde poter estinguere il debito. 19La Cass. Sez. II, 20 febb. 2013 n.4262, valorizza l'estrema flessibilità dell art. 2744 c.c., enucleando dalla stessa un “divieto di risultato”: la norma, infatti, proibisce tutte le pattuizioni che integrino l'effetto vietato dalla legge, attraverso la costituzione di una forma di garanzia impropria, prescindendo dalla loro liceità e struttura. In questi termini, si è ritenuto che sussista un patto commissorio qualora il contratto, o il collegamento contrattuale, dia luogo anziché ad una funzione di scambio, tipica della compravendita, ad una funzione di garanzia vietata dall'ordinamento giuridico. condotto la Corte a ritenere che “ tale operazione sia stata animata dal desiderio di meglio aggirare l’ostacolo previsto dalla legge”. La Corte, quindi, ha statuito che non osta ai fini della qualificazione del patto commissorio la differente identità dei soggetti che vestono la qualifica di creditore e debitore della obbligazione rimasta ineseguita rispetto a quelli che si rendono cedenti e cessionari del bene trasferito. La Corte ha il merito di aver superato non solo il dubbio circa la sussistenza del patto commissorio, individuato nel collegamento negoziale volto a creare una garanzia illecita, ma anche le perplessità in ordine alla diversità del soggetto creditore e reale beneficiario del patto. Per cui il particolare rapporto di filiazione tra creditore ed acquirente del bene comporta l'applicazione della sanzione di nullità di cui all'art. 2744 c.c., in tal caso il creditore usa la figlia come semplice “schermo” volto ad ad eludere il divieto di del patto commissorio. Quindi, come già statuito dal tribunale di Milano con sent. 19 settembre 2011, il divieto di patto commissorio opera anche qualora sussista diversità tra persona del debitore della prestazione e il soggetto proprietario del bene da trasferirsi in caso d'inadempimento della prestazione in favore del soggetto a sua volta diverso dal creditore della prestazione20. Il Giudice territoriale, ha avuto modo di individuare il rapporto tra contratto principale, fonte di obbligazione principale, e contratto accessorio, fonte del rapporto di garanzia accessoria all'obbligazione principale. In tal caso, ha qualificato l'intera operazione negoziale come patto commissorio, vietato dall'art. 2744 c.c., a ciò non rilevando la circostanza che i soggetti tra i quali è intervenuto il contratto di garanzia fossero diversi dai soggetti dell'obbligazione garantita, in quanto il contratto accessorio di garanzia avrebbe avuto applicazione solo nel caso di inadempimento dell'obbligazione principale. 20 Trib. Milano sez. VIII, 19 settembre 2011, commento di BONAVERA in Le Società, 2012, 1 , pagg. 9 e ss. Nel caso di specie, la cosa trasferita in esecuzione del patto qualificato come commissorio era costituita da una quota di partecipazione in società e , in particolare, il soggetto che, in forza del patto stesso, se ne era reso cessionario era diverso rispetto alla persona del creditore del rapporto obbligatorio. Pertanto, è necessaria un’interpretazione dell’intera operazione negoziale attraverso la quale si procede ad un trasferimento del bene , qualora questo sia volto alla realizzazione della garanzia stabilita dalle parti, a prescindere dalla diversità dei soggetti beneficiari del patto commissorio. Considerato ciò la procura a vendere deve essere pura ed astratta, ossia distaccata dall’esito del rapporto obbligatorio, quindi, valida e non incorrente il divieto di cui all’art. 2744 c.c. La diversità dei soggetti , nel solo caso in cui vi sia un particolare rapporto tra questi, non impedisce la realizzazione di un patto commissorio. Rientra nello schema del patto commissorio il contratto di garanzia destinato ad avere efficacia solo in caso di avveramento della condizione sospensiva: inadempimento del rapporto obbligatorio principale, a nulla rilevando il beneficio solo formale del diverso soggetto, che si atteggia da interposto al fine di un sostanziale arricchimento del creditore interponente. Può quindi concludersi, che il rapporto intercorrente tra i soggetti, nel caso di specie di filiazione, è considerato dalla Cassazione come presunzione della volontaria e concreta realizzazione di trasferimento dell'immobile a scopo di garanzia; pertanto, l'immobile pur anche non rientrando direttamente nel sfera patrimoniale del creditore, rientra sostanzialmente nel patrimonio del nucleo familiare. In questo modo la vendita, in sé lecita e non puramente formale, costituisce un negozio-mezzo, volto ad eludere una norma imperativa, assumendo, così, lo schema di un contratto in frode alla legge, ex art. 1344 c.c.21, con ogni relativa conseguenza.22 Domenico Fauceglia 21Si tratta pertanto di una valutazione da compiere sulla scorta delle circostanze del caso concreto nonché sulla base di indici presuntivi elaborati dalla giurisprudenza quali la sproporzione tra il valore del bene e l'oggetto del credito, nonchéla coeva o precedente obbligazione tra alienante ed acquirente; Cass. 22 marzo 2007 n. 6969, Id. 14 marzo 2006, n. 5438, Id. Cass. 19 luglio 1997 n.6663, in Contratti, 1998, 395 con nota di MANIACI, Leasing, lease-back e divieto del patto commissorio. 22Cass. Sez. Unite 21 aprile 1989, n.1907.