Testo integrale - Provincia di Savona

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Testo integrale - Provincia di Savona
REGOLAMENTO PER L’ALLENAMENTO E L’ADDESTRAMENTO DEI
CANI DA CACCIA E PER LE PROVE E GARE CINOFILE
(ART. 16 L.R. N. 29/1994)
(Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 05/07/2012)
ART. 1 - FINALITA’
Il presente regolamento disciplina le zone per l’addestramento ed allenamento dei cani da caccia e per le
prove e le gare cinofile ai sensi dell’art. 16 della L.R. 1.7.94, n. 29, secondo quanto stabilito nel Piano
Faunistico-venatorio Provinciale.
ART. 2 - CLASSIFICAZIONE
Le zone per l’addestramento, l'allenamento, le prove e le gare cinofile (Z.A.C.), anche nei periodi di
caccia chiusa, sono di quattro tipi:
a) zone di tipo A, a carattere permanente, per cani da ferma e da cerca su selvaggina naturale senza
possibilità di abbattimento della stessa;
b) zone di tipo B, a carattere permanente, per cani da ferma e da cerca su selvaggina di allevamento, con
o senza possibilità di abbattimento;
c) zone di tipo C, a carattere permanente, per cani da seguita con o senza possibilità di abbattimento,
nonché zone specifiche per addestramento, allenamento, prove e gare di “Terriers” e “Bassotti” in tana
artificiale;
d) zone di tipo D, a carattere transitorio, senza possibilità di abbattimento, istituite per gare e prove di
lavoro di interesse locale, regionale, nazionale ed internazionale.
ART. 3 - ZONE DI TIPO A
Le zone di tipo A sono a carattere permanente, per prove e gare e per l’addestramento e l’allenamento di
cani da ferma e da cerca su selvaggina naturale, senza abbattimento.
Le zone di tipo A devono avere a disposizione una superficie unitaria sufficiente all’aggregazione di
almeno una piccola popolazione autoctona di selvaggina autoriproducentesi di specie che possa avere
interesse cinofilo/venatorio (500-1.500 ha). In tali zone le attività di addestramento cinofilo sono sospese
dal 15 aprile al 15 luglio. Nel restante periodo le attività di addestramento sono consentite ogni giorno e
saranno sospese dalle ore 16.00 in autunno e inverno e dalle ore 20.00 in primavera ed estate.
L’accesso in tali zone alle persone preventivamente autorizzate dal gestore dovrà essere previsto
seguendo uno specifico regolamento di gestione che, oltre alle norme di carattere generale, stabilisca la
durata dei turni (che non dovranno superare, di norma, i trenta minuti/coppia) e preveda la messa a riposo
di definite porzioni di aree, in determinati giorni, da riportare anche cartograficamente.
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ART. 4 - ZONE DI TIPO B
Le zone di tipo B sono a carattere permanente, per prove e gare e per l’addestramento e l’allenamento di
cani da ferma e da cerca su selvaggina allevata, con o senza possibilità di abbattimento.
Le zone di tipo B dovranno avere una superficie unitaria compresa entro i 100 ha e dovranno essere
situate in aree a scarsa vocazione faunistica nelle quali si potranno utilizzare la pernice rossa, la starna, la
quaglia ed il fagiano.
Per pernice rossa e quaglia non è ammessa l'immissione sul territorio di forme alloctone (es. Quaglia
giapponese) né ibridi (es. Quaglia europea x Quaglia giapponese, Pernice rossa x Ciukar).
Nelle zone di tipo B le attività cinofile possono essere condotte tutto l’anno, per tutti i giorni, da un’ora
prima del sorgere del sole al tramonto.
Le immissioni di selvaggina sono effettuate a cura del responsabile della gestione o dalle persone dallo
stesso delegate.
Fatte salve nuove disposizioni normative, gli esemplari di selvaggina immessi per addestramento e
allenamento sono esenti dall'obbligo di anellatura o marchiatura ai sensi degli artt 13 e 15 comma 2 del
Regolamento regionale n° 1/98; ai sensi della norma sopra richiamata, gli esemplari impiegati per gare e
prove cinofile devono essere anellati.
ART. 5 - ZONE DI TIPO C
Le zone di tipo C sono a carattere permanente, per prove e gare e per l’addestramento e l’allenamento dei
cani da seguita su selvatici di allevamento con possibilità di abbattimento, nonché zone specifiche per
addestramento, allenamento, prove e gare di cani da sangue o da tana, da attuarsi su percorsi
appositamente predisposti.
In dette zone, potranno essere utilizzati esclusivamente cinghiali e lepri di allevamento.
Le zone di tipo C sono da costituirsi su territori boscati con scarsa vocazione faunistica, recintati la cui
superficie non può essere inferiore a 10 ha per la lepre e a 50 ha per il cinghiale.
La Provincia potrà , valutata l'orografia del luogo e le caratteristiche dello stesso quando idonee a
salvaguardare l’incolumità degli ausiliari e dei selvatici di allevamento all’uopo utilizzati, autorizzare per
il cinghiale anche zone di tipo “C” di estensione minore e comunque non inferiori a 30 ha.
L’ immissione dei selvatici di allevamento è effettuata a cura del responsabile della gestione o suo
delegato.
Per il cinghiale, le aree recintate devono essere predisposte in maniera da impedire la fuoriuscita degli
animali. All’interno di detti recinti è consentita esclusivamente la presenza di soggetti appartenenti allo
stesso sesso e tutti i soggetti immessi devono provenire da allevamenti nazionali ed appartenere alla
specie Sus scrofa ed essere marchiati con gli estremi di identificazione dello stesso.
Il numero di esemplari di cinghiale contemporaneamente presenti non dovrà superare il rapporto di 1
esemplare/10 ettari.
La Provincia potrà , valutata l'orografia del luogo e le caratteristiche dello stesso quando idonee a salvaguardare
l’incolumità degli ausiliari e dei selvatici di allevamento all’uopo utilizzati, autorizzare zone di estensione non
inferiore a 10 ha esclusivamente adibite per l’addestramento di cuccioli di età non superiore ai 18 mesi,
comprovata da documentazione al seguito atta a dimostrarne l'età. Il numero di cinghiali
contemporaneamente presenti in tali zone dovrà essere non inferiore a due e non superiore a tre.
Valutate le condizioni orografiche della Z.A.C. e le cautele ivi predisposte per la tutela degli ausiliari e
dei selvatici di allevamento nonché il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 544 bis e 727 Cp., la
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Provincia potrà con l'atto di autorizzazione, vietare o limitare l'abbattimento dei cinghiali che in ogni caso
non potranno essere liberati sul territorio. Il ricambio annuale dei capi non potrà essere superiore a 8
mute.
L’accesso a tali zone dovrà essere previsto seguendo uno specifico regolamento interno che preveda la durata dei
turni e adeguati periodi di messa a riposo.
Il responsabile della gestione tiene apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla Provincia, in cui deve
iscrivere ogni capo in entrata e prima dell'uscita dalla zona.
ART. 6 - ZONE A CARATTERE TRANSITORIO TIPO D
La Provincia, su richiesta delle Associazioni venatorie riconosciute, delle Associazioni cinofile
riconosciute dall’E.N.C.I. e degli Ambiti Territoriali di Caccia, con un preavviso di almeno 30 giorni, può
individuare per eventuali necessità cinofile contingenti (prove di lavoro o gare cinofile locali, regionali,
nazionali ed internazionali) aree transitorie con divieto di abbattimento della selvaggina naturale o di
allevamento che comunque non potranno avere complessivamente un utilizzo superiore a 30 giorni.
Le zone a carattere transitorio, denominate zone D, possono essere istituite, sentito l'ATC territorialmente
competente, anche se non previste dal Piano Faunistico-venatorio Provinciale.
ART. 7 - MANIFESTAZIONI CINOFILE ALL’INTERNO DI ZONE DI ADDESTRAMENTO
CANI AUTORIZZATE.
Abrogato in quanto le disposizioni sono già incluse negli artt. 4 e 9.
ART. 8 - PROVE CINOFILE SU SELVAGGINA NATURALE ALL’INTERNO DI ZONE
PROTETTE E NEL TERRITORIO DEGLI ATC/CA
Le prove cinofile a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale riconosciute dall’E.N.C.I., su
selvaggina naturale, fermo restando il divieto di sparo e l’uso temporaneo dei relativi territori, sono
autorizzate dalla Provincia; possono essere altresì consentite dalla Provincia nelle zone di ripopolamento
e cattura, nelle oasi, nonché nei parchi regionali, nelle riserve naturali e nelle riserve demaniali previe
intese con gli enti gestori, nel solo periodo 15 luglio - 15 settembre di ogni anno, da un’ora prima del
sorgere del sole al tramonto.
Tali attività, se comprese in zona Alpi, possono essere effettuate nel periodo 1 agosto – 15 settembre.
Nel restante territorio agro-silvo-pastorale possono essere autorizzate in ogni periodo dell'anno, fatte
salve eventuali limitazioni per effetto di norme diverse.
La medesima zona non potrà essere utilizzata per più di 30 giorni all'anno. La durata massima di ogni
manifestazione non dovrà essere superiore a 3 giorni.
La richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata alla Provincia con un preavviso di almeno 30 giorni e
dovrà indicare la specifica località ove si svolgerà la prova, nonché il programma della stessa (data, orari,
tipo di manifestazione ed ogni altro elemento utile).
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ART. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI
La Provincia affida la gestione delle zone permanenti per l'allenamento e addestramento cani e per le
gare cinofile, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 29/94, ad Associazioni venatorie riconosciute, ad
Associazioni cinofile riconosciute dall’E.N.C.I., ad Associazioni professionali degli addestratori cinofili,
nonché ad imprenditori agricoli o conduttori agricoli singoli od associati, ovvero costituiti in azienda
faunistico-venatoria o azienda agrituristico-venatoria, ovvero agli Ambiti Territoriali di Caccia.
L’istanza di richiesta per ottenere il rilascio dell’autorizzazione, redatta in carta legale, dovrà
essere inoltrata alla Provincia corredata da:
•planimetria o cartografia in scala 1:10.000 della zona individuata e destinata alle attività cinofile
•per le zone di tipo A, B, C, D: titoli in base al quale è stata ottenuta la disponibilità dei terreni su cui
ricade la zona destinata all’addestramento ed allenamento cani da caccia (concessione, affitto, comodato,
acquisto, consenso del proprietario e/o conduttori dei fondi); tali atti possono essere sostituiti da
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
•identificazione del responsabile della gestione;
•regolamento di gestione;
•marca da bollo secondo le vigenti leggi
Al fine del rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 357/1997 e s.m.i., i soggetti che chiedono
l'autorizzazione a gestire zone per l'allenamento e addestramento cani e per le gare cinofile non previste
nel Piano Faunistico-venatorio provinciale ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario o nelle Zone a
Protezione Speciale devono presentare la documentazione occorrente al fine di consentire la valutazione
di incidenza.
Il regolamento di gestione dovrà rispettare altresì le prescrizioni contenute ai punti precedenti e la
normativa sia statale che regionale vigente in materia e, nell’ambito del periodo giornaliero di
addestramento, dovranno essere previste turnazioni della zona nonché la salvaguardia della selvaggina
immessa.
La Provincia potrà disporre apposito sopralluogo e richiedere integrazioni alla documentazione, per
valutare la congruità dell'istanza.
Verificata la regolarità e la congruità dell’istanza, in relazione alle norme vigenti, verrà rilasciata
l’autorizzazione alla gestione del campo di addestramento nella quale sarà indicato anche il periodo di
validità.
Le attività cinofile potranno essere svolte dagli interessati quando muniti delle prescritte polizze
assicurative RCT ed infortuni di cui all’art. 12 della L. 157/1992 e del permesso di accesso rilasciato dal
gestore della zona.
Nelle zone di tipo B e di tipo C, il fruitore dovrà essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso
caccia, in corso di validità, nel caso si effettui l’abbattimento.
Sono vietate, per qualsiasi motivo, uscite dei cani dai confini della zona di addestramento.
Qualora ciò si verificasse, il proprietario e/o conduttore è obbligato al recupero del cane nel più breve
tempo possibile.
I capi di allevamento immessi devono essere accompagnati da documentazione attestante la legittima
provenienza e da certificazione sanitaria rilasciata dagli organi competenti..
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Chiunque eserciti attività di addestramento, ovvero organizzi manifestazioni cinofile o vi partecipi deve
adottare oltre alle disposizioni di cui sopra, ogni eventuale ulteriore misura e precauzione atta a
salvaguardare il principio di “non maltrattamento” degli animali (art. 727 codice penale).
La Provincia declina qualsiasi forma di responsabilità verso terzi, Associazioni od Enti autorizzati,
nonché verso persone, cose o animali per eventuali sinistri od incidenti che possano verificarsi nel corso
delle attività e manifestazioni cinofile.
E' obbligo del gestore richiedere le prescritte autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S. e dalle altre norme
vigenti in materia, agli Enti e/o organi competenti.
ART. 10 - TABELLAZIONE
Le zone per l’allenamento, l’addestramento dei cani e le gare cinofile devono essere delimitate da
apposite tabelle di cm 25 per cm. 33, apposte e mantenute a cura dei gestori, recanti l’ indicazione del
tipo di zona e collocate in modo che siano visibili l’una e dall’altra con la scritta verso l’esterno della
zona.
Le tabelle devono essere a fondo colorato con scritta in bianco o in nero, a seconda del tipo di zona, nel
modo seguente:
Zona A - colore verde
Zona B - colore azzurro
Zona C - colore rosso
Zona D - colore giallo
ART. 11 - NORMA TRANSITORIA
abrogato
ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
L’autorizzazione ha validità massima di 5 anni e comunque entro il periodo di vigenza del Piano
Faunistico Venatorio Provinciale e potrà essere rinnovata, se non contrasta con la nuova stesura. Le zone
di tipo C saranno rinnovate a richiesta del gestore.
Nel periodo di validità dell'autorizzazione il titolare è obbligato a comunicare all'Amministrazione
Provinciale ogni eventuale variazione inerente i presupposti della stessa.
Nelle zone a carattere permanente è vietato l’esercizio della caccia.
La Provincia potrà disporre con l'atto autorizzativo particolari e motivate limitazioni alle facoltà di cui al
presente regolamento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in
materia.
ART. 13 - SANZIONI
Ferme restando le sanzioni amministrative e penali stabilite dagli artt. 30 e 31 della Legge 11.2.1992, n.
157, nonché le relative sanzioni accessorie stabilite dal successivo art. 32 della stessa Legge, per la
violazione delle disposizioni regionali e provinciali, ivi compresa, pertanto, l’inosservanza del presente
regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 52 ad Euro 306 (ex art. 49 comma 1, L.R.
1.7.1994, n.29) e per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
L’inosservanza delle presenti disposizioni regolamentari da parte del gestore, comporta la sospensione
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per almeno 30 giorni e, in caso di recidiva, la revoca dell’autorizzazione.
Per la violazione del divieto di abbattimento della selvaggina nelle zone di tipo A, oltre alla sanzione
sopra indicata, si applica immediatamente la revoca dell’autorizzazione.
La vigilanza del presente Regolamento è affidata ai soggetti individuati nell’art. 27 della L.157/92.
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