regolamento istituzione ZAACANI

Transcript

regolamento istituzione ZAACANI
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE
ZONE DI ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO, PROVE DEI CANI DA CACCIA.
Art. 1La Provincia, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 70/79, in attuazione del piano faunistico venatorio
provinciale, anche su richiesta dei Comitati di gestione degli A.T.C. istituiti sul territorio della
Provincia, delle associazioni venatorie o cinofile riconosciute ovvero di imprenditori agricoli singoli
od associati, disciplina, attraverso il presente regolamento, l’istituzione, il rinnovo, la revoca e la
gestione delle zone di cui al successivo art. 2, nonché i periodi in cui all’interno delle zone stesse
sono consentiti l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia.
Art. 2 Le zone per l’allenamento, l’addestramento, le gare e le prove dei cani da caccia possono essere “
permanenti “ o “ temporanee “.
Sono “ permanenti “ le seguenti zone:
ZONE DI TIPO A
all’interno delle quali sono permessi l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani da ferma,
con divieto di sparo.
ZONE DI TIPO B
all’interno delle quali sono permessi l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani da seguito,
con divieto di sparo.
ZONE DI TIPO C
all’interno delle quali sono permessi l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da ferma,
con facoltà di sparo, esclusivamente su fauna selvatica, proveniente da allevamenti autorizzati e
accompagnata dalla relativa certificazione sanitaria, appartenente alle specie Fagiano ( Phasianus
colchicus ), Starna ( Perdix perdix ), Pernice rossa ( Alectoris rufa ), Germano reale ( Anas
platyrhynchos ) e Quaglia ( Coturnix coturnix ).
Le zone di tipo A, B e C sono, a tutti gli effetti, zone a divieto assoluto di caccia e, pertanto
ricomprendibili nelle percentuali di cui al 3° comm a dell’art. 10 della Legge 157/92.
Sono “ temporanee “ le:
ZONE DI TIPO D
Sono individuate su territori in cui è consentito l’esercizio venatorio.
All’interno di esse sono permessi l’addestramento, l’allenamento e le prove di tutti i cani da caccia,
con divieto di sparo, anche su fauna selvatica proveniente da allevamenti autorizzati, con
esclusione della Starna ( Perdix perdix ), per il periodo 1 marzo - 31 luglio.
Art. 3 Le zone di tipo A, B, C e D sono istituite con provvedimento della Giunta Provinciale sentito il
Comitato Tecnico Consultivo Provinciale, di cui all’art. 25 della L.R. 70/96.
Ai fini della richiesta di istituzione i soggetti di cui al precedente art. 1 devono presentare alla
Provincia apposita istanza in carta legale, corredata da cartografia in scala non inferiore a 1:
10.000 indicante il perimetro della zona che si intende istituire ( come dal modello di cui
all’allegato a) del presente Regolamento ).
All’istanza dovranno essere allegate le dichiarazioni dei proprietari e/o conduttori dei fondi, da
presentarsi singolarmente e in carta libera, dovranno contenere oltre ai dati anagrafici del
proprietario o conduttore, il codice fiscale, le indicazioni catastali ( foglio, mappale e superficie ) del
terreno che sarà oggetto di vincolo, il consenso alla costituzione della zona, secondo il modello
allegato al presente regolamento sotto la lettera b).
Limitatamente alle zone di tipo A, B e D, qualora non sia possibile procedere al reperimento
personale, o ove questo risulti particolarmente gravoso, l’istanza è considerata valida qualora le
dichiarazioni presentate rappresentino i proprietari e/o conduttori di almeno l’80% della superficie
complessiva da vincolare.
La deliberazione provinciale contenente l’individuazione dell’istituenda zona deve essere
trasmessa ai Comuni territorialmente interessati.
Art. 4 Le zone di tipo A e B:
possono essere contigue anche ad Oasi di protezione, a Zone di ripopolamento e cattura, a Parchi
e Riserve Nazionali o Regionali, o distare tra esse e i predetti istituti almeno 1.000 metri.
Le zone di tipo C :
non possono essere contigue ad altre zone soggette a divieto di caccia e devono comunque
distare da queste almeno 1.000 metri
Le zone di tipo A, B e C possono essere istituite su una superficie non inferiore a ha 30 e non
superiore a ha 300, per la durata di 5 anni alla scadenza della quale potrà procedersi al rinnovo
per un periodo non superiore a 5 anni.
Per il rinnovo delle zone di tipo A, B e C si dovranno seguire le medesime modalità richieste per
l’istituzione o, in alternativa, presentare, unitamente alla domanda di rinnovo, dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti che nulla è variato nello stato di fatto e di diritto della
zona.
Art. 5 Nelle zone di tipo A e B l’addestramento, l’allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo
compreso tra il 15 aprile e il 31 luglio di ogni anno.
Nelle stesse zone le operazioni di addestramento ed allenamento sono vietate nei giorni di silenzio
venatorio.
Le attività all’interno delle zone sono comunque da collocarsi giornalmente nell’arco temporale
compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole.
Art. 6 La Giunta provinciale può autorizzare lo svolgimento di gare cinofile di rilevanza nazionale od
internazionale anche all’interno delle Zone di Ripopolamento e cattura, nel periodo compreso tra il
1 febbraio ed il 15 aprile di ogni anno.
Le gare di cui al precedente comma devono essere regolarmente approvate dall’ENCI ed inserite
nel suo calendario ufficiale e le relative istanze devono comunque pervenire alla Provincia, a pena
di non accoglimento, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno..
Art. 7 Le gestione delle zone di tipo A, B, C e D, anche in forma cumulativa tra esse, può essere affidata,
ai sensi dell’art. 14, 4° comma della L.R. 70/96, a lle Associazioni venatorie o cinofile riconosciute a
livello nazionale e d operanti sul territorio provinciale, ovvero a quegli imprenditori agricoli di cui
all’art. 2, previa la stipulazione con la Provincia della Convenzione sub b) al presente regolamento.
Art. 8 Il titolare della gestione delle zone di tipo A, B, e C è tenuto a predisporre un programma
semestrale di utilizzo della zona cinofila a lui affidata che deve indicare:
- il calendario delle gare e degli allenamenti previsti nel corso del semestre successivo;
- gli interventi relativi all’indirizzo faunistico - ambientale della zona stessa.
Tali interventi sono individuati:
• nelle eventuali azioni di ripopolamento da espletarsi con esemplari idonei;
• nello sviluppo delle attività volte al potenziamento della fauna selvatica naturale;
• nelle misure atte a prevenire i danni che potrebbero derivare dall’attività cinotecnica alle
produzioni agricole e zootecniche ed alla fauna selvatica;
• negli interventi per la rifusione degli stessi danni;
• nelle azioni di manutenzione, miglioramento delle infrastrutture zonali
Il programma semestrale di utilizzo della zona cinofila deve essere trasmesso alla Provincia
rispettivamente entro e non oltre il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno
Il titolare della gestione è tenuto alla modifica del programma qualora la Provincia, a mezzo di
apposita comunicazione scritta da inviare entro il 30° giorno dal ricevimento del documento, rilevi
eventuali elementi ostativi tecnico - giuridici: in assenza di rilievi entro il termine temporale testé
indicato il programma si intende tacitamente approvato.
Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà pure essere trasmessa una relazione consuntiva dell’attività
svolta nel corso dell’anno precedente.
Il programma potrà subire variazioni solo in via eccezionale per sopraggiunte ed imprevedibili
cause di forza maggiore.
Il calendario delle gare e delle prove, nonché le modalità relative all’allenamento,
all’addestramento, i turni di accesso dei cani in ciascuna zona devono essere pubblicizzati a cura
dei soggetti titolari, affinché tutti gli interessati possano prenderne visione.
L’accesso alle zone di tipo A, B, C e D, pur nel rispetto delle particolari regolamentazioni
d’esercizio in esse in vigore, è prioritariamente garantito, a parità di condizione, agli aderenti a tutte
le associazioni venatorie e cinofile riconosciute.
Art. 9 Nelle zone per l’allenamento, l’addestramento, le gare e le prove dei cani da caccia, i danni
provocati dalla fauna selvatica e dall’attività cinotecnica alle produzioni agricole, nonché dalle
manifestazioni cinofile alla fauna selvatica, sono a carico dei soggetti gestori.
Art. 10 I soggetti gestori delle zone di tipo A, B e C dovranno provvedere a garantire la vigilanza all’interno
delle zone loro assegnate anche attraverso Guardie venatorie volontarie nominate dalle
associazioni venatorie, agricole, ambientale o cinofile.
La vigilanza sulla corretta gestione dell’attività cinotecnica spetta altresì agli altri soggetti individuati
dall’art. 51 della L.R. 70/96.
Art. 11 La fruizione delle zone può essere subordinata al pagamento di una quota finanziaria d’iscrizione
da corrispondere al soggetto titolare della gestione della singola zona cinofila.
L’utilizzo delle zone è comunque subordinato al possesso di un apposito permesso scritto
rilasciato dal soggetto gestore Detta autorizzazione ha validità annuale 01/01 - 31/12 e deve
essere esibita durante i controlli disposti dagli addetti alla vigilanza.
I soggetti gestori delle zone cinofile possono ulteriormente disciplinare, dandone adeguata
pubblicizzazione, le modalità per l’accesso alle zone, sia in funzione dell’addestramento,
dell’allenamento, delle gare dei cani da caccia.
Le quote finanziarie introitate dai soggetti gestori devono essere destinate prioritariamente alla
realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 9.
Art. 12 I cani dovranno sempre essere accompagnati “ al guinzaglio “ fino al perimetro della zona cinofila.
I soggetti gestori sono tenuti a disciplinare l’accesso dei cani, comprese le mute, per ogni tipologia
di attività, dandone opportuna pubblicizzazione.
Ai sensi della L.R. 32/82 è comunque sempre vietato, anche durante le gare, l’accesso, la sosta o
il transito sui terreni agricoli di ogni veicolo a motore, all’infuori di apposite aree destinate al
parcheggio istituite allo scopo dai gestori.
Art. 13 E’ fatto obbligo ai gestori, per lo svolgimento di gare di caccia pratica e delle prove con facoltà di
sparo, di provvedere alla nomina di uno o più Direttori di campo, dandone comunicazione alla
Provincia, al Sindaco ed alla stazione carabinieri competente per territorio.
Il Direttore di campo deve garantire il regolare svolgimento delle gare e delle prove e il suo giudizio
circa la durata, l’inizio, il termine del turno, come pure la variazione o la sospensione alle
tempistiche o all’accesso dei cinofili, è insindacabile.
Ogni variazione ai nominativi dei “ Direttori di campo “ deve essere tempestivamente comunicata
agli Enti ed Organi di cui al 1° comma del presente articolo.
Art. 14 Le gare e le prove in cui sia prevista la facoltà di sparo sono consentite esclusivamente nei giorni
di Sabato e Domenica e negli eventuali giorni festivi infrasettimanali, come tali riconosciuti dalla
legge.
Art. 15 Nelle zone di tipo C lo svolgimento delle gare e delle prove di cui al precedente art. 15 è
comunque subordinata al rispetto delle ulteriori seguenti norme:
• delle manifestazioni deve essere data comunicazione entro e non oltre il 5° giorno antecedente
le stesse, alla Stazione Carabinieri territorialmente competente;
• Nel perimetro delle zone potranno essere ammessi solamente cacciatori in possesso di
regolare porto d’armi e licenza di caccia validi;
• I fucili devono essere mantenuti scarichi ed in custodia sino al momento di inizio del turno
nonché scaricati e riposti in custodia al termine di esso;
• Nelle gare e nelle prove il numero di cani che può operare contemporaneamente in ogni turno
deve essere prefissato e opportunamente pubblicizzato;
• Gli iscritti ai turni successivi devono attendere in località predeterminate dal Direttore di campo
con i cani al guinzaglio;
• Nel caso in cui il cacciatore possa essere coadiuvato da uno o più assistenti, vige la condizione
che anche questi ultimi debbano essere in possesso di regolare porto d’armi e licenza valida;
• è fatto divieto usare il fucile da caccia a munizione spezzata a più di due colpi;
• i cacciatori possono sparare solo all’interno del perimetro della zona cinofila;
• La fauna selvatica alzata o fatta frullare dai cani che esca dal perimetro della zona deve essere
considerata perduta, ne è vietato pertanto l’ulteriore inseguimento e sparo;
• La fauna selvatica colpita ma che cada all’esterno dei confini della zona può essere recuperata
dal cacciatore con l’ausilio del cane al guinzaglio sotto il controllo del direttore di campo o suo
incaricato;
• La fauna selvatica abbattuta durante le prove o le gare appartiene a colui che l’ha cacciata e
non può essere commercializzata.
• Il direttore di campo può sostituire la fauna selvatica che non dovesse “ alzarsi “ o “ frullare “.
• il cane che durante la gara o prova esca dalla zona cinofila deve essere immediatamente
richiamato dal conduttore: i cani particolarmente scorretti devono essere sospesi e squalificati
dal direttore di campo;
• è fatto divieto sottoporre ogni esemplare di fauna selvatica, compresa quella proveniente da
allevamento, a maltrattamenti e sevizie.
Art. 16 Le zone cinofile devono essere delimitate da apposite tabelle perimetrali di modello conforme a
quello approvato dalla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 50 della L.R. 70/96, esenti da tasse e
recanti le seguenti iscrizioni:
• PROVINCIA DI ASTI - ZONA PER ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO, GARE DEI CANI DA
FERMA - 5° comma lett. A, art. 13 L.R. 70/96 - DIVI ETO DI CACCIA • PROVINCIA DI ASTI - ZONA PER ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO, GARE DEI CANI DA
SEGUITO - 5° comma lett. B art. 13 L.R. 70/96 - DIV IETO DI CACCIA -.
• PROVINCIA DI ASTI - ZONA PER ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO, PROVE DEI CANI
DA FERMA - 5° comma, lett. C art. 13 L.R. 70/96 - D IVIETO DI SPARO AI NON AUTORIZZATI
• PROVINCIA DI ASTI - ZONA TEMPORANEA DI ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO,
PROVE DEI CANI DA CACCIA - 7° art. 13 L.R. 70/96 - DIVIETO DI SPARO - INGRESSO
VIETATO AI NON AUTORIZZATI -. tali tabelle devono essere comunque rimosse al termine del
periodo consentito.
La collocazione e la manutenzione delle tabelle sono a carico dei gestori; il loro posizionamento
deve essere tale che esse siano visibili da ogni punto di accesso e che da una tabella siano visibili
le due contigue.
Art. 17 La Provincia, in caso di inadempienza e/o inosservanza delle norme contenute nelle singole
convenzioni per la gestione , nel presente regolamento e nelle vigenti disposizioni di legge, può
procedere, sentito il Comitato Tecnico Consultivo Provinciale, di cui all’art. 25 della L.R. 70/96, alla
sospensione e/o alla revoca della concessione.
Art. 18 All’interno delle zone di tipo A e B, dietro richiesta dei gestori, potranno essere previste operazioni
di cattura di selvaggina che dovrà essere destinata ad azioni di ripopolamento di altri istituti
faunistico venatori pubblici provinciali.
Art. 19
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge, ai
regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia.