Rifiuti contaminati da PCB - Ordine dei Chimici della Toscana

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Rifiuti contaminati da PCB - Ordine dei Chimici della Toscana
Giornata di studio sui
RIFIUTI PERICOLOSI
RIFIUTI CONTAMINATI
DA PCB
Dott. Chim. Massimo T. Petri
Firenze, 13 dicembre 2007 - Hotel Alexander
Rifiuti contaminati da PCB
La normativa vigente individua come “PCB” i PoliCloroBifenili
(C12H10-nCln con n≤10)
Cln
m+n > 2
Clm
nonché:
‰ i policlorotrifenili;
‰ il monometiltetraclorodifenilmetano, il monometildiclorodifenilmetano, il monometiltetrabromodifenilmetano;
‰ le miscele delle sostanze sopra indicate con loro concentrazione
complessiva superiore allo 0,005% in peso.
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Rifiuti contaminati da PCB
È definito “Apparecchio contenente PCB” qualsiasi apparecchio che
contiene, o è servito a contenere, PCB e che non è stato oggetto di
decontaminazione.
Sono “Rifiuti contenenti PCB” i “PCB usati” e, più precisamente:
‰ i PCB,
‰ gli oli contenenti PCB (in concentrazione complessiva superiore allo
0,005% p/p),
‰ gli apparecchi contenenti PCB,
dei quali il produttore/detentore si disfi o abbia deciso o abbia
l’obbligo di disfarsi.
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Rifiuti contaminati da PCB
L’obbligo di disfarsi
Il detentore ha (o aveva!) l’obbligo di disfarsi *) dei PCB detenuti qualora
essi siano costituiti da:
‰ PCB, in quanto tali o costituiti da oli contaminati **), ***) ;
‰ apparecchi contenenti PCB in quantità < 5 dm3 **) ;
‰ apparecchi contenenti PCB in quantità > 5 dm3 a suo tempo non
oggetto di “inventario” **) ;
‰ apparecchi contenenti PCB in quantità > 5 dm3 e concentrazione
> 0,05% a suo tempo oggetto di “inventario” non decontaminati
(entro il 31.12.2009);
**) N.B. il termine per lo smaltimento è scaduto il 31.12.2005 !
***) N.B. il termine del 31.12.2005 non si applica, ovviamente, ai
PCB derivanti da operazioni di decontaminazione.
*) Rif.: D.Lgs. 22.05.1999, n. 209
Legge 18.04.2005, n. 62 - art. 18
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Rifiuti contaminati da PCB
‰ apparecchi contenenti PCB in quantità > 5 dm3 e concentrazione
0,005 ÷ 0,05% a suo tempo oggetto di “inventario” non
decontaminati entro il 31.12.2009 (a fine vita operativa);
‰ apparecchi contenenti PCB in quantità > 5 dm3, ancorché a suo
tempo oggetto di “inventario”, qualora:
9 non siano in buono stato funzionale;
9 presentino perdite di fluidi;
9 i PCB in essi contenuti non siano conformi alle norme od alle
specifiche tecniche relative alla qualità dielettrica;
9 non sia stata effettuata l’apposita comunicazione alla
provincia competente per territorio e non siano stati
immediatamente decontaminati.
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Rifiuti contaminati da PCB
Il deposito temporaneo
Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 152/2006, il
deposito temporaneo è “il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima
della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti
condizioni:
1. i rifiuti depositati non devono contenere […] né policlorobifenile e
policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
2. […]”.
Notare la discrepanza con quanto definito dal D.Lgs.
209/1999, e cioè che si considerano PCB solo le miscele
che li contengono in concentrazione superiore a 50 ppm!
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Rifiuti contaminati da PCB
La discrepanza risale a quanto a suo tempo disciplinato dall’art. 3,
comma 4, del D.Lgs. 27.01.1992, n. 95
“L'eliminazione dell'olio usato che contenga o sia contaminato dalle sostanze
elencate nell'allegato al D.P.R. 10.09.1982, n. 915 […] in quantità e/o
concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico nocivo, inclusi i
policlorodifenili ed i policlorotrifenili e loro miscele, in misura eccedente le 25
parti per milione […] è regolata dalle disposizioni del D.P.R. 10.09.1982, n.
915 […], nonché ove applicabili dalle disposizioni relative a sostanze
contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili. […]”
e successivamente ripreso dal D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi).
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Rifiuti contaminati da PCB
Successivamente, l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 209/1999 ha limitato
la portata del citato art. 3:
“Le disposizioni del presente decreto si applicano agli oli usati
di cui al D.Lgs. 27.01.1992, n. 95, contenenti PCB
in misura eccedente le 50 parti per milione”
ma di tale modifica non è stato tenuto conto nelle successive revisioni
della normativa in materia di gestione dei rifiuti!
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Rifiuti contaminati da PCB
Per i rifiuti contaminati da
PCB non è quindi ammesso
il deposito temporaneo!
Devono essere avviati allo
smaltimento non appena
prodotti!
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Rifiuti contaminati da PCB
La classificazione *)
*) Fonte: Allegato I alla Dir. 67/548/CEE – 29° ATP
URL: http://ecb.jrc.it/classification-labelling/search-classlab/
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Rifiuti contaminati da PCB
La classificazione
*) Xn:
N:
R 33:
R 50/53:
Nocivo
Pericoloso per l’ambiente
Pericolo di effetti cumulativi
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare
a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
R 51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine
effetti negativi per l'ambiente acquatico
R 52/53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine
effetti negativi per l'ambiente acquatico
*)
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Rifiuti contaminati da PCB
I PCB sono
sostanze pericolose!
I rifiuti contaminati da PCB
sono
rifiuti speciali pericolosi!
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Rifiuti contaminati da PCB
L’analisi
Le determinazioni analitiche circa il contenuto dei PCB devono *)
essere svolte secondo le seguenti metodiche di riferimento:
‰ norma EN 12766-1 nonché la proposta di norma europea prEN
12766-2 "Determinazione dei PCB e prodotti correlati -* Parte 2:
Calcolo del contenuto di policlorobifenili", per la determinazione del
contenuto di PCB nei prodotti derivati dal petrolio e negli oli usati;
)
‰ norma IEC 61619 per la determinazione del contenuto di PCB nei
liquidi isolanti.
*) Rif.: D.M. 11.10.2001 - art. 3, comma 1
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Rifiuti contaminati da PCB
Ad oggi si potrà fare riferimento alle seguenti norme:
‰ UNI EN 12766-1:2001 - Prodotti petroliferi e oli usati Determinazione dei PCB e prodotti similari - Parte 1: Separazione e
determinazione dei congeneri selezionati di PCB mediante
gascromatografia (GC) con rivelatore a cattura di elettroni (ECD)
‰ UNI EN 12766-2:2004 - Prodotti petroliferi e oli usati - *
Determinazione dei PCB e prodotti similari - Parte 2: Calcolo del
contenuto di PCB
)
‰ CEI EN 61619 - Class. CEI 10-33 - CT 10 - Fascicolo 4841 E - Anno
1998 - Edizione Prima - Inglese - Liquidi isolanti: Inquinamento da
bifenili policlorinati (PCB) - Metodo di determinazione gas
cromatografico con colonna capillare
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Rifiuti contaminati da PCB
I codici CER
‰ 13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB
‰ 13 03 01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
‰ 16 01 09* componenti contenenti PCB
‰ 16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB
‰ 16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi
contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09*
‰ 17 09 02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti
PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base
di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB,
condensatori contenenti PCB)
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Rifiuti contaminati da PCB
Decontaminazione / smaltimento
Si evidenzia l’obbligo di presentare, alle regioni / province autonome
(catasto rifiuti), apposita denuncia di cessazione d’uso delle
apparecchiature contenenti PCB, entro 30 giorni dall’avvenuta
cessazione (art. 5, comma 5, DPR 216/1988), ovvero apposita
comunicazione di avvenuto cambiamento del numero di apparecchi
contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti, entro 10 giorni
dall’avvenuta decontaminazione o smaltimento (art. 3, comma 3, D.Lgs.
209/1999).
Entro10 giorni!
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Rifiuti contaminati da PCB
Inoltre, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 209/1999, si evidenzia che:
‰ il detentore, prima della consegna dei PCB usati ad imprese
autorizzate alla loro decontaminazione / smaltimento, garantisce
che siano osservate le condizioni di massima sicurezza, ed in
particolare che siano prese tutte le misure necessarie per evitare
rischi di incendio; in ogni caso i rifiuti di PCB devono essere tenuti
isolati da qualsiasi prodotto infiammabile;
‰ lo smaltimento dei rifiuti di PCB sarà di norma effettuato mediante
incenerimento; possono essere autorizzati altri metodi di
smaltimento dei rifiuti di PCB, previo parere dell'APAT in ordine alla
rispondenza dei metodi stessi alle norme di sicurezza in materia
ambientale e ai requisiti tecnici relativi alle migliori tecniche
disponibili, in ogni caso è assolutamente vietato lo smaltimento in
discarica;
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Rifiuti contaminati da PCB
‰ i condensatori e gli apparecchi contenenti PCB, in quantità inferiore
ai 5 dm3, che costituiscono parte di un'altra apparecchiatura, sono
rimossi e raccolti separatamente quando l'apparecchio non è più
utilizzato, è riciclato o sottoposto a smaltimento;
‰ la consegna dei PCB usati alle imprese che effettuano la loro
decontaminazione / smaltimento deve risultare dal formulario di
identificazione ai fini del trasporto *).
Dal registro di carico e scarico **) e dal formulario di identificazione *)
devono risultare quantità, origine, natura e concentrazione dei
PCB usati avviati a decontaminazione / smaltimento.
*) Rif.: D.Lgs. 152/2006 - art. 193
**) Rif.: D.Lgs. 152/2006 - art. 190
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Rifiuti contaminati da PCB
Infine, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 209/1999, si evidenzia che:
‰ è vietato lo smaltimento in discarica dei PCB usati;
‰ è vietato l'incenerimento dei PCB usati sulle navi;
‰ è vietata la miscelazione dei PCB usati con altre sostanze o fluidi;
nonché:
‰ è vietata la separazione dei PCB dalle altre sostanze a scopi di
recupero e riutilizzo dei PCB medesimi;
‰ è vietato il riempimento dei trasformatori con PCB.
N.B.: è vietata l'immissione sul mercato d'occasione dei PCB
(apparecchi, impianti e fluidi) non destinati all'eliminazione!
- art. 4, comma 5, del D.P.R. 216/88 19
Rifiuti contaminati da PCB
Gli impianti abilitati ad effettuare l’operazione di smaltimento finale
tramite incenerimento (D10) dei PCB sono situati, in Italia, in
Piemonte, Emilia Romagna, Campania e Puglia (dati 2000 - 2001) o
in altri paesi UE.
La maggior parte degli impianti nazionali autorizzati a ricevere rifiuti di
PCB li sottopone, invece, a trattamento fisico-chimico (D9) ovvero
solo a raggruppamento, ricondizionamento e/o deposito
preliminare (D13 - D14 - D15).
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Rifiuti contaminati da PCB
Responsabilità
L’art. 188, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, prevede che il produttore dei
rifiuti, nel caso li conferisca a soggetti autorizzati unicamente al loro
raggruppamento, ricondizionamento o deposito preliminare (D13 D14 - D15), per poter escludere una propria corresponsabilità nello
smaltimento dei rifiuti debba a regime acquisire, oltre che la 4 a copia
del formulario di trasporto, anche un “certificato di avvenuto
smaltimento”, rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua lo
smaltimento (D8 - D9 - D10 - D12), attestante che tale operazione è
stata correttamente compiuta.
È pertanto raccomandabile sin da ora, ed in attesa dell’emanazione
della normativa di dettaglio prevista nel citato art. 188, comma 4, che
renderà operativo tale ulteriore certificato, la seguente cautela.
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Rifiuti contaminati da PCB
Ove il materiale venga inviato ad un soggetto nazionale
autorizzato a riceverlo ma non a smaltirlo, sarà opportuno
provvedere a “blindare” i relativi contratti richiedendo alla ditta cui è
stato conferito il PCB e/o l’apparecchiatura usati, oltre alla usuale
documentazione di rito atta a far cessare la responsabilità del
produttore / detentore (4a copia del formulario di trasporto), anche
una idonea documentazione / attestazione asseverante l’avvenuto
regolare smaltimento; ciò subordinando il pagamento delle
prestazioni, ovvero una sua quota, anche al ricevimento di siffatta
attestazione.
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Rifiuti contaminati da PCB
Linee guida
Con D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 29.01.2007
“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti,
per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18.02.2005, n. 59”
sono state emanate, tra l’altro, le linee guida (BREF) relative al
“Trattamento dei PCB, degli apparati e dei rifiuti
contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio”
di cui si riporta il sommario.
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Rifiuti contaminati da PCB
PREMESSA
A) SCOPI ED OBIETTIVI
B) IDENTIFICAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE E DI SICUREZZA DEL
LAVORO RILEVANTE NEL SETTORE
B.1 Normativa comunitaria
B.2 Normativa nazionale
B.3 Normativa tecnica
C) RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL SETTORE, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE SPECIFICITÀ DEL TESSUTO INDUSTRIALE NAZIONALE
C.1 Caratteristiche dei PCB e campi di applicazione
C.2 Dati sulla quantità di apparecchi contenenti PCB presenti in Italia
C.3 Dati sulle quantità di rifiuti contenenti PCB prodotte e gestite nel 2000
e nel 2001
C.4 Indicazione della distribuzione territoriale degli impianti e numero del
personale impiegato
C.5 Dati macroeconomici
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Rifiuti contaminati da PCB
D) TECNOLOGIE DI STOCCAGGIO E DI DECONTAMINAZIONE
D.1 Tecniche di stoccaggio
D.2 Tecnologie disponibili per la decontaminazione e loro classificazione
D.3 Aspetti ambientali
D.4 Analisi dei rischi per la sicurezza dei lavoratori e salute pubblica
E) CONCETTI GENERALI SULLA SCELTA DELLE MIGLIORI TECNICHE E TECNOLOGIE
DI SETTORE
E.1 Campo di applicazione e scenari operativi
E.2 Individuazione delle migliori tecniche
E.3 Valutazione comparativa generale
F) IDENTIFICAZIONE DI EVENTUALI TECNICHE ALTERNATIVE E DEFINIZIONE, OVE
POSSIBILE, DEL RANGE DI PRESTAZIONE DI TALI TECNICHE
F.1 La tecnologia LTR2 per riciclare le apparecchiature elettriche
contenenti PCB
F.2 Processo “HALOCLEAN” con recupero di metalli nobili e strageci e
materiali da apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)
F.3 Processi di idrogenazione catalitica
F.4 Fotodistruzione di policlorobifenili mediante laser ad eccimeri
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Rifiuti contaminati da PCB
G) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE MIGLIORI
TECNICHE DISPONIBILI
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
G.8
G.9
G.10
Glossario
La definizione di BAT
Criteri di individuazione delle BAT
Processi,sistemi o metodi operativi sperimentati su scala industriale
Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo
scientifico
Natura, effetti e volume delle emissioni
Messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti
Tempo richiesto per l’adozione di una migliore tecnica disponibile
Consumo di risorse
Prevenzione e riduzione dell’impatto globale sull’ambiente
Prevenzione degli incidenti e minimizzazione degli effetti
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