Rifiuti contaminati da PCB - Ordine dei Chimici della Toscana
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Rifiuti contaminati da PCB - Ordine dei Chimici della Toscana
Giornata di studio sui RIFIUTI PERICOLOSI RIFIUTI CONTAMINATI DA PCB Dott. Chim. Massimo T. Petri Firenze, 13 dicembre 2007 - Hotel Alexander Rifiuti contaminati da PCB La normativa vigente individua come “PCB” i PoliCloroBifenili (C12H10-nCln con n≤10) Cln m+n > 2 Clm nonché: i policlorotrifenili; il monometiltetraclorodifenilmetano, il monometildiclorodifenilmetano, il monometiltetrabromodifenilmetano; le miscele delle sostanze sopra indicate con loro concentrazione complessiva superiore allo 0,005% in peso. 2 Rifiuti contaminati da PCB È definito “Apparecchio contenente PCB” qualsiasi apparecchio che contiene, o è servito a contenere, PCB e che non è stato oggetto di decontaminazione. Sono “Rifiuti contenenti PCB” i “PCB usati” e, più precisamente: i PCB, gli oli contenenti PCB (in concentrazione complessiva superiore allo 0,005% p/p), gli apparecchi contenenti PCB, dei quali il produttore/detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. 3 Rifiuti contaminati da PCB L’obbligo di disfarsi Il detentore ha (o aveva!) l’obbligo di disfarsi *) dei PCB detenuti qualora essi siano costituiti da: PCB, in quanto tali o costituiti da oli contaminati **), ***) ; apparecchi contenenti PCB in quantità < 5 dm3 **) ; apparecchi contenenti PCB in quantità > 5 dm3 a suo tempo non oggetto di “inventario” **) ; apparecchi contenenti PCB in quantità > 5 dm3 e concentrazione > 0,05% a suo tempo oggetto di “inventario” non decontaminati (entro il 31.12.2009); **) N.B. il termine per lo smaltimento è scaduto il 31.12.2005 ! ***) N.B. il termine del 31.12.2005 non si applica, ovviamente, ai PCB derivanti da operazioni di decontaminazione. *) Rif.: D.Lgs. 22.05.1999, n. 209 Legge 18.04.2005, n. 62 - art. 18 4 Rifiuti contaminati da PCB apparecchi contenenti PCB in quantità > 5 dm3 e concentrazione 0,005 ÷ 0,05% a suo tempo oggetto di “inventario” non decontaminati entro il 31.12.2009 (a fine vita operativa); apparecchi contenenti PCB in quantità > 5 dm3, ancorché a suo tempo oggetto di “inventario”, qualora: 9 non siano in buono stato funzionale; 9 presentino perdite di fluidi; 9 i PCB in essi contenuti non siano conformi alle norme od alle specifiche tecniche relative alla qualità dielettrica; 9 non sia stata effettuata l’apposita comunicazione alla provincia competente per territorio e non siano stati immediatamente decontaminati. 5 Rifiuti contaminati da PCB Il deposito temporaneo Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 152/2006, il deposito temporaneo è “il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1. i rifiuti depositati non devono contenere […] né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); 2. […]”. Notare la discrepanza con quanto definito dal D.Lgs. 209/1999, e cioè che si considerano PCB solo le miscele che li contengono in concentrazione superiore a 50 ppm! 6 Rifiuti contaminati da PCB La discrepanza risale a quanto a suo tempo disciplinato dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 27.01.1992, n. 95 “L'eliminazione dell'olio usato che contenga o sia contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 10.09.1982, n. 915 […] in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico nocivo, inclusi i policlorodifenili ed i policlorotrifenili e loro miscele, in misura eccedente le 25 parti per milione […] è regolata dalle disposizioni del D.P.R. 10.09.1982, n. 915 […], nonché ove applicabili dalle disposizioni relative a sostanze contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili. […]” e successivamente ripreso dal D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi). 7 Rifiuti contaminati da PCB Successivamente, l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 209/1999 ha limitato la portata del citato art. 3: “Le disposizioni del presente decreto si applicano agli oli usati di cui al D.Lgs. 27.01.1992, n. 95, contenenti PCB in misura eccedente le 50 parti per milione” ma di tale modifica non è stato tenuto conto nelle successive revisioni della normativa in materia di gestione dei rifiuti! 8 Rifiuti contaminati da PCB Per i rifiuti contaminati da PCB non è quindi ammesso il deposito temporaneo! Devono essere avviati allo smaltimento non appena prodotti! 9 Rifiuti contaminati da PCB La classificazione *) *) Fonte: Allegato I alla Dir. 67/548/CEE – 29° ATP URL: http://ecb.jrc.it/classification-labelling/search-classlab/ 10 Rifiuti contaminati da PCB La classificazione *) Xn: N: R 33: R 50/53: Nocivo Pericoloso per l’ambiente Pericolo di effetti cumulativi Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico R 51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico R 52/53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico *) 11 Rifiuti contaminati da PCB I PCB sono sostanze pericolose! I rifiuti contaminati da PCB sono rifiuti speciali pericolosi! 12 Rifiuti contaminati da PCB L’analisi Le determinazioni analitiche circa il contenuto dei PCB devono *) essere svolte secondo le seguenti metodiche di riferimento: norma EN 12766-1 nonché la proposta di norma europea prEN 12766-2 "Determinazione dei PCB e prodotti correlati -* Parte 2: Calcolo del contenuto di policlorobifenili", per la determinazione del contenuto di PCB nei prodotti derivati dal petrolio e negli oli usati; ) norma IEC 61619 per la determinazione del contenuto di PCB nei liquidi isolanti. *) Rif.: D.M. 11.10.2001 - art. 3, comma 1 13 Rifiuti contaminati da PCB Ad oggi si potrà fare riferimento alle seguenti norme: UNI EN 12766-1:2001 - Prodotti petroliferi e oli usati Determinazione dei PCB e prodotti similari - Parte 1: Separazione e determinazione dei congeneri selezionati di PCB mediante gascromatografia (GC) con rivelatore a cattura di elettroni (ECD) UNI EN 12766-2:2004 - Prodotti petroliferi e oli usati - * Determinazione dei PCB e prodotti similari - Parte 2: Calcolo del contenuto di PCB ) CEI EN 61619 - Class. CEI 10-33 - CT 10 - Fascicolo 4841 E - Anno 1998 - Edizione Prima - Inglese - Liquidi isolanti: Inquinamento da bifenili policlorinati (PCB) - Metodo di determinazione gas cromatografico con colonna capillare 14 Rifiuti contaminati da PCB I codici CER 13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB 13 03 01* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB 16 01 09* componenti contenenti PCB 16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB 16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09* 17 09 02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) 15 Rifiuti contaminati da PCB Decontaminazione / smaltimento Si evidenzia l’obbligo di presentare, alle regioni / province autonome (catasto rifiuti), apposita denuncia di cessazione d’uso delle apparecchiature contenenti PCB, entro 30 giorni dall’avvenuta cessazione (art. 5, comma 5, DPR 216/1988), ovvero apposita comunicazione di avvenuto cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti, entro 10 giorni dall’avvenuta decontaminazione o smaltimento (art. 3, comma 3, D.Lgs. 209/1999). Entro10 giorni! 16 Rifiuti contaminati da PCB Inoltre, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 209/1999, si evidenzia che: il detentore, prima della consegna dei PCB usati ad imprese autorizzate alla loro decontaminazione / smaltimento, garantisce che siano osservate le condizioni di massima sicurezza, ed in particolare che siano prese tutte le misure necessarie per evitare rischi di incendio; in ogni caso i rifiuti di PCB devono essere tenuti isolati da qualsiasi prodotto infiammabile; lo smaltimento dei rifiuti di PCB sarà di norma effettuato mediante incenerimento; possono essere autorizzati altri metodi di smaltimento dei rifiuti di PCB, previo parere dell'APAT in ordine alla rispondenza dei metodi stessi alle norme di sicurezza in materia ambientale e ai requisiti tecnici relativi alle migliori tecniche disponibili, in ogni caso è assolutamente vietato lo smaltimento in discarica; 17 Rifiuti contaminati da PCB i condensatori e gli apparecchi contenenti PCB, in quantità inferiore ai 5 dm3, che costituiscono parte di un'altra apparecchiatura, sono rimossi e raccolti separatamente quando l'apparecchio non è più utilizzato, è riciclato o sottoposto a smaltimento; la consegna dei PCB usati alle imprese che effettuano la loro decontaminazione / smaltimento deve risultare dal formulario di identificazione ai fini del trasporto *). Dal registro di carico e scarico **) e dal formulario di identificazione *) devono risultare quantità, origine, natura e concentrazione dei PCB usati avviati a decontaminazione / smaltimento. *) Rif.: D.Lgs. 152/2006 - art. 193 **) Rif.: D.Lgs. 152/2006 - art. 190 18 Rifiuti contaminati da PCB Infine, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 209/1999, si evidenzia che: è vietato lo smaltimento in discarica dei PCB usati; è vietato l'incenerimento dei PCB usati sulle navi; è vietata la miscelazione dei PCB usati con altre sostanze o fluidi; nonché: è vietata la separazione dei PCB dalle altre sostanze a scopi di recupero e riutilizzo dei PCB medesimi; è vietato il riempimento dei trasformatori con PCB. N.B.: è vietata l'immissione sul mercato d'occasione dei PCB (apparecchi, impianti e fluidi) non destinati all'eliminazione! - art. 4, comma 5, del D.P.R. 216/88 19 Rifiuti contaminati da PCB Gli impianti abilitati ad effettuare l’operazione di smaltimento finale tramite incenerimento (D10) dei PCB sono situati, in Italia, in Piemonte, Emilia Romagna, Campania e Puglia (dati 2000 - 2001) o in altri paesi UE. La maggior parte degli impianti nazionali autorizzati a ricevere rifiuti di PCB li sottopone, invece, a trattamento fisico-chimico (D9) ovvero solo a raggruppamento, ricondizionamento e/o deposito preliminare (D13 - D14 - D15). 20 Rifiuti contaminati da PCB Responsabilità L’art. 188, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, prevede che il produttore dei rifiuti, nel caso li conferisca a soggetti autorizzati unicamente al loro raggruppamento, ricondizionamento o deposito preliminare (D13 D14 - D15), per poter escludere una propria corresponsabilità nello smaltimento dei rifiuti debba a regime acquisire, oltre che la 4 a copia del formulario di trasporto, anche un “certificato di avvenuto smaltimento”, rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua lo smaltimento (D8 - D9 - D10 - D12), attestante che tale operazione è stata correttamente compiuta. È pertanto raccomandabile sin da ora, ed in attesa dell’emanazione della normativa di dettaglio prevista nel citato art. 188, comma 4, che renderà operativo tale ulteriore certificato, la seguente cautela. 21 Rifiuti contaminati da PCB Ove il materiale venga inviato ad un soggetto nazionale autorizzato a riceverlo ma non a smaltirlo, sarà opportuno provvedere a “blindare” i relativi contratti richiedendo alla ditta cui è stato conferito il PCB e/o l’apparecchiatura usati, oltre alla usuale documentazione di rito atta a far cessare la responsabilità del produttore / detentore (4a copia del formulario di trasporto), anche una idonea documentazione / attestazione asseverante l’avvenuto regolare smaltimento; ciò subordinando il pagamento delle prestazioni, ovvero una sua quota, anche al ricevimento di siffatta attestazione. 22 Rifiuti contaminati da PCB Linee guida Con D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 29.01.2007 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18.02.2005, n. 59” sono state emanate, tra l’altro, le linee guida (BREF) relative al “Trattamento dei PCB, degli apparati e dei rifiuti contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio” di cui si riporta il sommario. 23 Rifiuti contaminati da PCB PREMESSA A) SCOPI ED OBIETTIVI B) IDENTIFICAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE E DI SICUREZZA DEL LAVORO RILEVANTE NEL SETTORE B.1 Normativa comunitaria B.2 Normativa nazionale B.3 Normativa tecnica C) RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL SETTORE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SPECIFICITÀ DEL TESSUTO INDUSTRIALE NAZIONALE C.1 Caratteristiche dei PCB e campi di applicazione C.2 Dati sulla quantità di apparecchi contenenti PCB presenti in Italia C.3 Dati sulle quantità di rifiuti contenenti PCB prodotte e gestite nel 2000 e nel 2001 C.4 Indicazione della distribuzione territoriale degli impianti e numero del personale impiegato C.5 Dati macroeconomici 24 Rifiuti contaminati da PCB D) TECNOLOGIE DI STOCCAGGIO E DI DECONTAMINAZIONE D.1 Tecniche di stoccaggio D.2 Tecnologie disponibili per la decontaminazione e loro classificazione D.3 Aspetti ambientali D.4 Analisi dei rischi per la sicurezza dei lavoratori e salute pubblica E) CONCETTI GENERALI SULLA SCELTA DELLE MIGLIORI TECNICHE E TECNOLOGIE DI SETTORE E.1 Campo di applicazione e scenari operativi E.2 Individuazione delle migliori tecniche E.3 Valutazione comparativa generale F) IDENTIFICAZIONE DI EVENTUALI TECNICHE ALTERNATIVE E DEFINIZIONE, OVE POSSIBILE, DEL RANGE DI PRESTAZIONE DI TALI TECNICHE F.1 La tecnologia LTR2 per riciclare le apparecchiature elettriche contenenti PCB F.2 Processo “HALOCLEAN” con recupero di metalli nobili e strageci e materiali da apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) F.3 Processi di idrogenazione catalitica F.4 Fotodistruzione di policlorobifenili mediante laser ad eccimeri 25 Rifiuti contaminati da PCB G) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 G.8 G.9 G.10 Glossario La definizione di BAT Criteri di individuazione delle BAT Processi,sistemi o metodi operativi sperimentati su scala industriale Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico Natura, effetti e volume delle emissioni Messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti Tempo richiesto per l’adozione di una migliore tecnica disponibile Consumo di risorse Prevenzione e riduzione dell’impatto globale sull’ambiente Prevenzione degli incidenti e minimizzazione degli effetti 26