Integrale - Camera Penale di Palermo

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Integrale - Camera Penale di Palermo
Corte d'Appello P a l e r m o , Sezione 3 penale
S e n t e n z a 4 febbraio 2014, n . 381
Integrale
RICETTAZIONE - ORIGINARIA IMPUTAZIONE DI RICETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE - FURTO EX ART. 624 BIS C.P. - OSSERVANZA DEL PRINCIPIO
EX ART. 521 C.P.P. - IPOTESI - SOVRAPPONIBILITÀ DEGLI ELEMENTI DELINEATI
NEL CAPO DI IMPUTAZIONE A QUELLI RICONDUCIBILI ALLA FATTISPECIE DEL
FURTO
REPUBBLICA I T A L I A N A
I N N O M E D E L POPOLO I T A L I A N O
La Corte di Appello del distretto di Palermo, Terza Sezione Penale
Composta dai Signori:
1. Presidente - Dott. R A I M O N D O LO FORTI
2. Consigliere - Dott. EGIDIO LA NEVE
3. Consigliere - Dott. MARIO CONTE
il 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. M A R I A V.
R A N D A 7 7 0 e con l'assistenza del Cancelliere Fabio D i Ganci
Ha emesso e pubblicato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento penale contro:
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Con sentenza dell'I 1.1.2013 i l Tribunale di Trapani, i n composizione monocratica, ha dichiarato Sa.Ro. colpevole del reato d i cui agli artt.110 e
6 4 8 c.p., riqualificato ai sensi dell'art. 6 2 4 bis c.p., commesso i n Trapani i l 20.5.2010 e lo ha condannato alla pena di anno uno di reclusione ed Euro
3 0 9 , 0 0 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; con confisca di quanto i n sequestro.
Avverso la sentenza ha proposto appello i l difensore, che ha chiesto: 1) l'assoluzione per carenza di prove i n ordine all'imputazione; 2) la
riqualificazione del reato i n quello di cui all'art. 6 4 8 cpv. c.p., con declaratoria d i assoluzione per carenza di prova i n ordine all'elemento soggettivo;
3) la riqualificazione del reato i n quello di cui all'art. 6 4 8 cpv. c.p. e l'applicazione di una pena congrua; 4) la concessione dell'attenuante di cui
all'art. 6 2 n. 4 c.p., con la conseguente rideterminazione della pena. All'imputato è stato contestato di avere acquistato o, comunque, ricevuto un
ciclomotore marca Aprilia modello Scarabeo targato (...) telaio (...) e cose mobili provenienti da delitto i n quanto provento di furto, subito i l
20.5.2010 daMa.Pa. e da questi denunciato i l 21.5.2010, al fine di procurarsi un ingiusto profitto.
Con l'atto di appello i l difensore ha prospettato i l dubbio che l'imputato abbia ottenuto la disponibilità del ciclomotore in seguito al furto da lui
stesso commesso presso i l domicilio del proprietario e non lo abbia invece conseguito per cessione da parte di terzi.
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Sarebbe stato sopravvalutato i l lasso di tempo trascorso tra i l momento del furto e quello del rinvenimento del ciclomotore i n possesso
dell'imputato.
I l comportamento dell'imputato sarebbe stato incompatibile con i l molo di ladro attribuitogli dal primo Giudice perché non si spiegherebbe come
mai si sia fermato lungo la strada per smontarlo.
I l difensore ha, inoltre, insistito sul fatto che niente può escludere nell'arco di quattro ore che i l ciclomotore sia stato sottratto da terzi e ceduto
all'imputato.
Ci si troverebbe, peraltro, in presenza dell'ipotesi attenuata della ricettazione, poiché i l ciclomotore, per le sue pessime condizioni, non varrebbe
più di Euro 4 0 0 , 0 0 .
I l difensore ha anche prospettato la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza ex art. 521 c.p.p. con compromissione del
diritto di difesa.
Secondo l'appellante i l primo Giudice si sarebbe contraddetto con l'uso del termine possesso riferito al ciclomotore, ammettendo, in realtà, la
configurazione della ricettazione della quale sussisterebbe anche l'elemento soggettivo.
I l difensore, infine, ha chiesto i l riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n . 4 c.p., i l contenimento della pena e, nel caso di
qualificazione del reato ai sensi dell'art. 6 4 8 c.p., i l riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al cpv dello stesso articolo.
Sotto tutti i profili prospettati dal difensore l'atto di gravame non è fondato e non deve, perciò, trovare accoglimento.
Infatti, appare corretta la qualificazione del fatto alla stregua del reato di furto e non di quello d i ricettazione.
Alle ore 13:30, infatti, i l proprietario del ciclomotore, affacciatosi dal balcone della propria abitazione, aveva modo di notare che esso non era più
parcheggiato all'interno dello spazio condominiale recintato, dove l'aveva parcato, ma era stato asportato da terzi.
I Carabinieri che si trovavano a transitare lungo la via pubblica alle ore 16:10 circa notavano l'imputato con altri due giovani mentre erano intenti
a smontare singole parti del ciclomotore.
Alla vista dei M i l i t a r l i tre si davano alla foga immediata, venivano inseguiti e veniva bloccato ed identificato l'odierno appellante.
I I ristrettissimo lasso di tempo (13:30 - 16:10) rende evidente che non v i sia stato un passaggio di mano del ciclomotore da terzi all'imputato,
poiché appare logico ritenere che i tre giovani, dopo averlo asportato, abbiano preferito spostarsi in un luogo non vicino a quello dove era parcato i l
ciclomotore per smontarne i pezzi da riciclare o rivendere.
Contrariamente a quanto prospettato dal difensore non v i è alcun elemento che possa indurre a ritenere che i l ciclomotore sia stato asportato da
persone diverse da quelle che poco dopo le 13:30 erano intente a smontarlo per trarne profitto.
Mancherebbe cioè la natura della provenienza furtiva della res che, invece, sussisterebbe laddove i l veicolo presentasse qualche parte sostituita o
proveniente da altro veicolo rubato ("Il semplice possesso della refurtiva può ritenersi idoneo a provare che i l detentore sia autore della
sottrazione qualora concorrano altri elementi fra cui quello temporale, atti ad escludere la provenienza del possesso da altra fonte. ( I n applicazione
del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità
dell'imputato a titolo di furto e non di ricettazione, considerato i l limitato lasso di tempo, poco più di un'ora - intercorso t r a la scoperta del furto e
l'avvistamento dell'imputato nell'atto di entrare i n un magazzino per sistemarvi all'interno la merce sottratta poco p r i m a - che rendeva
inattendibile l'ipotesi che i beni fossero stati sottratti da altri e ceduti all'imputato i n un brevissimo intervallo temporale)" Cass. Sez. 5, Sentenza n.
19453 del 2 0 / 0 1 / 2 0 1 0 ) .
Si osserva, inoltre, che la riqualificazione dell'originaria imputazione d i ricettazione i n quella d i furto ex art. 6 2 4 bis c.p. non viola i l principio della
correlazione tra accusa e sentenza, poiché gli elementi delineati nel capo di imputazione (con riferimento all'art. 6 4 8 c.p.) sono pressocché
sovrapponibili a quelli riconducibili alla fattispecie del furto, trattandosi, peraltro, di materiale conseguimento di un bene i n modo illecito nella
consapevolezza dell'altruità della res al fine di ricavare un ingiusto profitto, sicché nessuna menomazione 0 co mpromissione del diritto di difesa
dell'imputato può ritenersi sussistente.
Tanto è, peraltro, in sintonia con quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale "Non sussiste la violazione del principio di correlazione
tra accusa e sentenza nel caso i n cui i l giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, riqualifichi l'originaria imputazione di
ricettazione i n quella d i furto i n abitazione, aggravato ex art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.,in quanto ai f i n i della sussistenza di detta
violazione non è sufficiente qualsiasi modificazione dell'accusa originaria ma è necessaria una modifica che pregiudichi la possibilità di difesa
dell'imputato. Ne consegue che la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. non sussiste quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi
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fondamentali idonei a porre l'imputato i n condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto i n sentenza, da intendersi come accadimento
storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 7 9 8 4 del 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 ) .
Non può concedersi, inoltre, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., poiché non è dato evincere che il valore del ciclomotore sia irrisorio
o modico tanto che lo stesso Ma., proprietario del mezzo, ha specificato che i l danno patrimoniale ammontava a circa Euro 4 0 0 , 0 0 .
La pena inflitta si profila equa ed appare adeguata al caso concreto, avuto riguardo ai criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., t r a i quali va
evidenziata la personalità del soggetto per come si evince dai precedenti penali p e r i plurimi reati di furto e rapina, evasione ed altro.
Pertanto, non essendo fondato i l gravame, va confermata l'impugnata sentenza.
P.Q.M.
Letti gli artt. 6 0 5 e 592 c.p.p.;
conferma la sentenza del Tribunale di Trapani, i n composizione monocratica, i n data 11.1.2013, appellata da Sa.Ro., che condanna al pagamento
delle ulteriori spese processuali.
Indica i n giorni 3 0 i l termine per i l deposito della sentenza.
Cosi deciso in Palermo, i l 29 gennaio 2014.
Depositata i n Cancelleria i l 4 febbraio 2014.
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