Documentazione ENPALS

Transcript

Documentazione ENPALS
C
CO
OM
MU
UN
NEE D
DII M
MA
ASSSSA
A
SSEETTTTO
ORREE C
CUULLTTUURRA
A,, TTUURRIISSM
MO
O EE PPRRO
OM
MO
OZZIIO
ON
NEE IIM
MM
MA
AG
GIIN
NEE D
DEELLLLA
AC
CIITTTTA
A’’
L’AGIBILITÁ ENPALS
- Cos’è il Certificato di Agibilità E.N.P.A.L.S.?
E’ una autorizzazione ad “agire”, ovvero ad effettuare uno spettacolo o una serie di spettacoli.
Esso, su richiesta, viene rilasciato dall’Ente di previdenza degli artisti (che non è l’Inps) alle Imprese di spettacolo (teatri
stabili, compagnie di teatro, orchestre organizzate in forma societaria, etc) o anche a titolari di esercizi pubblici (hotels,
ristoranti, pub, gelaterie, etc) che, pur in maniera collaterale o occasionale, "assumono" lavoratori dello spettacolo
(attori, musicisti, DJ o anche semplicemente “animatori”).
Attenzione: nel caso in cui un gestore (o un organizzatore qualsiasi) non assuma "direttamente" e singolarmente gli
artisti, ma ricorra a imprese esterne o a gruppi, l'obbligo dell'agibilità ricade sulla impresa "appaltante" o sul gruppo
stesso, mentre il gestore è unicamente tenuto a verificare se l'agibilità è in possesso di costoro.
- Chi lo rilascia?
L’agibilità viene rilasciata dall’ ENPALS previo accertamento della regolarità degli adempimenti
contributivi o a seguito di presentazione di idonee garanzie (art.10 D.Lgs.C.P.S. n. 708/47).
- Chi è tenuto a richiederlo?
I soggetti tenuti a richiedere l’agibilità sono le imprese dell’esercizio teatrale cinematografico e
circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le
emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi che vogliano far agire nei locali di proprietà (o di cui le
stesse imprese abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle
categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 (e successive modificazioni).
- Chi deve averne copia ?
•
•
•
nel caso di imprese dell' esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti,
associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radiotelevisive e impianti sportivi che
assumono o scritturano direttamente lavoratori delle categorie da 1 a 14 dell’art.3 del
D.Lgs.C.P.S.n. 708/47. In questo caso l’obbligo del possesso del certificato di agibilità –
unitamente alla obbligazione contributiva – ricade sul soggetto/impresa che ha scritturato i
lavoratori;
nel caso di imprese dell' esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti,
associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radiotelevisive e impianti sportivi che
stipulano contratti con società, fondazioni, associazioni,ditte individuali legalmente
costituite, occupanti lavoratori delle categorie da 1 a 14 dell’art. 3 del D. Lgs. C. P. S. n.
708/47. In questo caso il soggetto impresa che scrittura deve verificare preventivamente che le
predette formazioni che agiranno nei loro locali siano effettivamente munite di tale
certificato.
L'obbligo di custodia della copia del certificato è posto a carico del committente.
CASI PARTICOLARI
1. AGIBILITÀ GRATUITA
E’ ammesso in ipotesi del tutto eccezionali il certificato di agibilità a titolo gratuito, che deve
essere vincolato al singolo evento.
REQUISITI
•
•
•
•
•
ammesso solo per un singolo evento ( non per periodi di lunga durata);
la manifestazione artistica deve svolgersi a scopo benefico, sociale o solidaristico,
i ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione stessa, dedotte le spese di allestimento e
di organizzazione, vengano interamente destinati alle predette finalità,
ai lavoratori dello spettacolo coinvolti non deve essere corrisposto alcun compenso per la
prestazione svolta, cosa che dovranno attestare sotto la propria responsabilità
l’organizzatore dello spettacolo è tenuto ad attestare, dietro la propria responsabilità, la natura
benefica, sociale o solidaristica della manifestazione in oggetto, nonché la totale assenza di
qualsiasi forma di compenso, anche a titolo di rimborso spese non a piè di lista, per le prestazioni
artistiche svolte dai lavoratori impegnati.
DEVE ESSERE ESIBITO UN CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
2. FORMAZIONI DILETTANTISTICHE O AMATORIALI
•
•
•
•
complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali
amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni
storiche, etc. che, essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari
e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura, si esibiscono in
pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfetario,
la manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da
presenza di pubblico pagante, né compensi diretti erogati a corrispettivo dell’allestimento della
manifestazione stessa, né contributi da erogati dall’Amministrazione centrale dello Stato o
contributi erogati dagli Enti locali;
non è dovuta contribuzione – certificato d’agibilità - quando gli Enti pubblici locali, nonché le ProLoco associate alla Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, organizzano manifestazioni all’aperto per fini
culturali, ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purché gli artisti non
vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni sociali (bande, ecc) ingaggiate per l’evento,
anche se vi è presenza di pubblico pagante;
se sono previsti ricavi e/o sono impiegati lavoratori dello spettacolo è NECESSARIO
RICHIEDERE L’AGIBILITà GRATUTITA.
Con quali federazioni o associazioni nazionale sono vigenti le convenzioni con l'ENPALS per il
rilascio dei certificati di agibilità annuali previsti per le attività dilettantistiche o amatoriali?
Le associazioni affiliate a: AMBIMA, FENIARCO, FCT, FITP, AGC, TAI, UILT, FCAA, FAFIT, FITA e UFI
possono
richiedere
il
certificato
annuale
con
esonero
dei
contributi
ENPALS.
NON DEVE ESSERE PRODOTTO IL CERTIFICATO
3. ESENZIONE DEL CERTIFICATO
•
•
saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici;
manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni con riconoscimento
ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266
del 1991, da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da cooperative
sociali di cui alla Legge n. 381 del 1991, purché non si riscontri una vera e propria attività di
spettacolo.
NON DEVE ESSERE PRODOTTO IL CERTIFICATO
RIFERIMENTI
ENPALS
SEDE DI FIRENZE - Via Solferino, 20 - 50123 Firenze
Tel. 055.2398877, 055.2398516, 055.2398515 Fax 055.280672
(Orario apertura sportello dal lunedì al venerdì 9.30 - 12.30 / giovedì 14.00 - 15.30)
Indirizzo e-mail: [email protected]
Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena