lavoro e vendemmia le regole per essere in regola centro studi

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lavoro e vendemmia le regole per essere in regola centro studi
CENTRO STUDI
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LAVORO E
VENDEMMIA
LE REGOLE PER
ESSERE IN REGOLA
Con l'avvio della campagna vendemmiale molte aziende agricole si trovano nella necessità di fare ricorso a manodopera
extra-aziendale. Riteniamo quindi utile riepilogare le varie tipologie di rapporti che possono essere legittimamente instaurati
fra le aziende e i lavoratori impiegati nella vendemmia.
È opportuno chiarire che le regole applicabili per la vendemmia valgono anche per tutti gli altri lavori, stagionali
e non, svolti dalle imprese agricole.
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Via Feltrina, 56/B Castagnole di Paese
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SOMMARIO
LAVORO E
VENDEMMIA
LE REGOLE PER
ESSERE IN REGOLA
SOMMARIO
SCAMBIO DI MANODOPERA
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PRESTAZIONI DI PARENTI
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VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO
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ASSUNZIONI CONGIUNTE
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LAVORO A TEMPO DETERMINATO
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SICUREZZA
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SCAMBIO DI MANODOPERA
LAVORO E
VENDEMMIA
SCAMBIO DI MANODOPERA
Lo scambio di manodopera tra piccoli
imprenditori agricoli
è un istituto regolato dall’art. 2139 c.c.
che così recita: “Tra
piccoli imprenditori
agricoli è ammesso
lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi.”
Per piccoli imprenditori agricoli devono intendersi, ai sensi dell’art. 2083 c.c., i coltivatori diretti ovvero coloro i quali esercitano
un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Per quanto attiene agli “usi” citati dal codice civile, è necessario fare riferimento alle
raccolte degli usi depositate presso le locali
CCIAA (non sono rilevati usi sul tema nella
raccolta usi della CCIAA di Treviso).
In questo senso quindi, deve ritenersi configurabile uno scambio di manodopera qualora:
»» intervenga tra soggetti aventi entrambi la qualifica di coltivatori diretti;
»» i soggetti che rendono la prestazione
(reciproca) siano: il coltivatore diretto
e/o gli eventuali appartenenti al nucleo familiare, se iscritti alla relativa
gestione previdenziale;
»» non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro
della prestazione resa;
»» le prestazioni date e ricevute prescindano da un qualunque calcolo di
stretta equivalenza quantitativa e qualitativa;
»» la prestazione attenga esclusivamente ad attività rientranti nello specifico
dell’attività agricola, principale o “connessa” che sia.
In questo senso si è espresso anche l’INPS
con la circolare n. 126 del 16.12.2009, fornendo ai propri ispettori le linee di indirizzo
e le indicazioni operative per l’attività di vigilanza in agricoltura.
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PRESTAZIONI DI PARENTI E AFFINI
LAVORO E
VENDEMMIA
PRESTAZIONI DI PARENTI
L’art. 74 del D.Lgs
10.9.2003 n. 276
(Legge “Biagi”) nell’inquadrare le prestazioni che esulano dal
mercato del lavoro,
stabilisce testualmente «Con specifico riguardo alle attività agricole, non integrano
in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da
parenti e affini sino al quarto grado in modo
meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto,
obbligazione morale senza corresponsione
di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.».
Sull’argomento è intervenuto il Ministero del
Lavoro con circolare prot. 37 del 10.6.2013;
la circolare, riprendendo l’articolo citato, ribadisce che le prestazioni rese dai parenti
o affini dell’imprenditore, in particolare pensionati e/o impiegati full-time presso altro
datore di lavoro, devono considerarsi quali
collaborazioni occasionali di tipo gratuito,
tali dunque da non richiedere né l’iscrizione
nella gestione assicurativa di competenza
né l’inquadramento come rapporto di lavoro subordinato. Viene specificato, altresì,
che nei casi suddetti la collaborazione del
familiare, ivi compreso il coniuge, si consi-
dera presuntivamente di natura occasionale e toccherà dunque al personale ispettivo
dimostrare la sussistenza di una prestazione
lavorativa in senso stretto solo con “puntuale ed idonea documentazione probatoria di
carattere oggettivo e incontrovertibile”.
I gradi di parentela e di affinità
La parentela è il vincolo che unisce persone che discendono da uno stesso stipite. Ad esempio:
• 1° grado: genitore-figlio
• 2° grado: nonno-nipote, oppure fratello-sorella
• 3° grado: zio-nipote
• 4° grado: primi cugini
L'affinità è invece il vincolo che unisce un coniuge
ai parenti dell'altro coniuge; il grado di affinità è uguale
al grado di parentela che unisce il coniuge agli altri parenti. Ad esempio:
• 1° grado: suoceri-generi e nuore
• 2° grado: cognati
• 3° grado: coniuge di zio o nipote
• 4° grado: coniuge di primi cugini
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VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO
LAVORO E
VENDEMMIA
VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO
La normativa in materia è stata recentemente modificata dagli articoli 48, 49, 50
del D.lgs 15.6.2015 n.
81 (Riordino Contratti
del Jobs Act) entrata
in vigore il 25.6.2015.
Le novità della nuova disciplina sono riportate in corsivo.
Vantaggi. Il committente può beneficiare di
prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze
sulla natura della prestazione e senza dover
stipulare alcun tipo di contratto.
Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui
compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato
o inoccupato.
Il lavoro accessorio è una previsione norma- È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pentiva la cui finalità è quella di regolamentare sionistici e compatibile con i versamenti voquelle prestazioni di lavoro che non sono ri- lontari.
conducibili ad un vero e proprio contratto
di lavoro e che non danno luogo, a favo- Soggetti che possono svolgere lavoro accesre del prestatore di lavoro, con riferimento sorio in agricoltura. I prestatori che possono
alla totalità dei committenti, a compensi accedere al lavoro accessorio sono:
superiori a 7.000 euro nel corso dell’anno.
»» pensionati;
Il pagamento avviene attraverso ‘buoni la»» studenti nei periodi di vacanza. Sono
voro’ (voucher).
considerati studenti “i giovani con
Il valore netto di un voucher da 10 euro
meno di 25 anni di età, regolarmennominali, in favore del lavoratore, è di 7,50
te iscritti ad un ciclo di studi presso
euro e corrisponde, per le prestazioni rese
l’Università o istituto scolastico di ogni
nel settore agricolo, all’importo della retriordine e grado”. I giovani debbono,
buzione oraria delle prestazioni di lavoro
comunque, aver compiuto i 16 anni di
subordinato previsto dal CCNL di settore.
età e, se minorenni, debbono posseSono garantite la copertura previdenziale
dere autorizzazione alla prestazione di
presso l’INPS e quella assicurativa presso
lavoro da parte del genitore o di chi
l’INAIL.
esercita la potestà genitoriale. Inoltre,
in caso di esposizione dei minori ad at-
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VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO
tività a rischio (in particolare, nei settori
dell’industria e dell’artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro. Per “periodi
di vacanza” si intendono (Circolare n. 4
del 3 febbraio 2005 del Ministero del
lavoro e delle Politiche sociali):
• per “vacanze natalizie” il periodo che
va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
• per “vacanze pasquali” il periodo che
va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
• per “vacanze estive” i giorni compresi
dal 1° giugno al 30 settembre. Gli studenti possono effettuare prestazioni
di lavoro accessorio anche il sabato e
la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e
compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo
regolare di studi universitari possono
svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno.
»» percettori di prestazioni integrative del
salario o sostegno al reddito: cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale
per l’edilizia e i lavoratori in mobilità;
»» qualsiasi soggetto, purché non sia stato iscritto negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli nell’anno precedente, nel caso in cui l’azienda agricola
committente abbia un volume di affari
inferiore a 7.000 euro.
LAVORO E
VENDEMMIA
si economici fissati per il prestatore quali
limite annuo, siano “annualmente rivalutati
sulla base della variazione dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati intercorsa nell’anno
precedente”.
I compensi complessivamente percepiti dal
prestatore non possono superare dal 2015
i 7.000 € netti (9.333 € lordi) nel corso di
un anno solare, con riferimento alla totalità
dei committenti.
Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000
euro nette complessive per anno solare,
con riferimento alla totalità di committenti,
(4.000 euro lordi).
Limiti economici per il committente. Con il
comma 1 dell’art. 48 del D.lgs 81/2015viene
introdotto, anche per gli imprenditori
agricoli committenti (che prima ne erano
esclusi), il limite dei 2.000 euro netti annui
(2.666 euro lordi) di compenso per singolo
prestatore.
Obblighi per il committente. Prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio, (anche il
giorno stesso purché prima dell’inizio della
prestazione), il committente deve effettuare
la comunicazione di inizio prestazione alla
Direzione Territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi
compresi SMS o posta elettronica, indicando
i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonchè il luogo della prestazione con
Limiti economici per il prestatore. L’art. 48 riferimento ad un arco temporale non supedel D.lgs 81/2015, prevede che i compen- riore ai trenta giorni successivi.
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VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
Precedentemente la comunicazione andava
diretta all’INPS. Si ricorda inoltre che il servizio di rilascio dei voucher da parte dei tabaccai autorizzati è un servizio svolto con
modalità telematiche.
La mancata comunicazione alla Direzione
Territoriale del lavoro prevede l’applicazione
della ‘maxisanzione’, di cui all’art. 4, comma
1, lett. a), della Legge n. 183/2010 (c.d. ‘Collegato Lavoro’), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.
Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà
richiedere al prestatore una dichiarazione
in ordine al non superamento degli importi
massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo
stesso o da altri committenti e non ancora
riscossi. L’acquisizione di tale dichiarazione
costituisce elemento necessario e sufficiente
ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.
Disposizioni transitorie. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la disciplina previgente per l’utilizzo dei voucher già richiesti
alla data del 25 giugno 2015.
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LAVORO E
VENDEMMIA
ASSUNZIONI CONGIUNTE
LAVORO E
VENDEMMIA
ASSUNZIONI CONGIUNTE
Il ministero del Lavoro
e l’INPS hanno messo
a punto le modalità
per le assunzioni congiunte in agricoltura
introdotte dall’articolo
9, comma 11 della legge 99/2013. Attraverso
di esse, due o più imprese agricole, al ricorrere di determinate condizioni, possono instaurare congiuntamente un
rapporto di lavoro con la stessa persona al fine
di utilizzarla promiscuamente presso le rispettive aziende.
Con l’assunzione congiunta, in sostanza, non si
instaura una pluralità di rapporti di lavoro, ma
uno solo col medesimo prestatore. La particolarità sta nel fatto che una delle parti, quella datoriale, è composta da una pluralità di soggetti,
anziché da uno solo (una sorta di job sharing
alla rovescia, per intenderci). Ma chi può procedere all’assunzione congiunta? Le ipotesi contemplate dalla legge sono quattro:
»» le imprese appartenenti allo stesso gruppo societario, ossia le imprese condotte
in forma societaria che risultino tra loro
controllate o collegate in base all’articolo
2359 del codice civile;
»» le imprese riconducibili allo stesso proprietario, e cioè quelle che, pur appartenendo allo stesso soggetto (sia persona
fisica, che società),risultano dotate di un
certo grado di autonomia economica e
gestionale;
»» le imprese condotte da soggetti legati tra
loro da un vincolo di parentela o affinità
entro il terzo grado (sembrerebbe dunque possa trattarsi solo di imprese individuali o tutt’al più di società di persone);
»» le imprese legate da un contratto di rete,
quando almeno il 50% siano aziende
agricole.
Per quanto riguarda i prestatori, la legge non
pone limitazioni, dato che parla semplicemente
di lavoratori dipendenti. Possono dunque essere assunti congiuntamente gli operai, gli impiegati, i quadri e i dirigenti. Il contratto può essere
sia a tempo determinato che indeterminato. Le
modalità di assunzione sono state definite dal
decreto ministeriale 27 marzo 2014, pubblicato
sulla «Gazzetta ufficiale» 185 dell’agosto 2014.
Coerentemente con la circostanza che si tratta di un unico rapporto, il decreto ministeriale
ha stabilito che la comunicazione di assunzione
congiunta (come quelle di trasformazione, proroga e cessazione) deve essere eseguita da un
solo datore e non da tutti i componenti la parte
datoriale. L’adempimento, per i gruppi d’impresa, spetta alla capogruppo, mentre per le imprese riconducibili allo stesso proprietario è a
quest’ultimo che si deve fare riferimento.
Più complesse le ipotesi del “gruppo familiare” e
del contratto di rete, perché in questi casi la legge non individua a priori un soggetto di riferimento. Occorre dunque rifarsi alla volontà delle
parti. Le aziende legate da un contratto di rete
possono individuare chi e tenuto a effettuare
le comunicazioni relative alle assunzioni con-
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ASSUNZIONI CONGIUNTE
LAVORO E
VENDEMMIA
giunte con lo stesso contratto di rete, ovvero
con successivo separato accordo da depositarsi
presso l’associazione di categoria di appartenenza con modalità che ne garantiscano la data
certa (trasmissione per raccomandata, via Pec,
timbro postale, eccetera). Accordo che, con le
stesse modalità, deve essere adottato dalle imprese condotte da soggetti legati da vincolo di
parentela o affinità entro il terzo grado.
In caso di assunzione congiunta in agricoltura,
in base all’articolo 9, comma 11 della Legge
99/13, le denunce contributive all’Inps vanno
effettuate da un solo soggetto, il referente unico, per conto di tutti i co-datori di lavoro.
Lo ha chiarito l’INPS con la circolare n. 131 del
2.7.2015, allineandosi alle indicazioni già fornite
dal ministero del Lavoro con la circolare n. 37
del 6.5.2015. Per il ministero lo svolgimento di
tutti gli adempimenti successivi alla instaurazione del rapporto, quali la tenuta del libro unico
del lavoro, i prospetti paga, le denunce contributive, vanno effettuati da un solo soggetto,
quello incaricato di eseguire la comunicazione
di assunzione ai sensi del Dm 27 Marzo 2015.
Per quanto riguarda in particolare gli adempimenti previdenziali, l’Inps prescrive che il referente unico, per poter presentare le denunce
contributive, dovrà dotarsi di un Cida (codice
identificativo denuncia aziendale) diverso da
quello che utilizza normalmente quale datore
di lavoro singolo. A tal fine dovrà presentare
all’Inps una ulteriore e specifica denuncia aziendale (Da.) in cui dovrà indicare in un apposito riquadro di nuova istituzione i dati relativi a
tutti i codatori di lavoro che hanno proceduto
all’assunzione congiunta. Il referente unico può
anche essere un datore di lavoro non agricolo. L’ipotesi può verificarsi quando l’assunzione
congiunta venga effettuata da imprese lega-
te da un contratto di rete “misto”, ossia da un
contratto di rete stipulato tra aziende appartenenti a settori produttivi diversi, a condizione
però che almeno il 50% di esse siano agricole.
In tal caso il referente unico (non agricolo) dovrà essere munito di matricola Inps per poter
presentare la Da. Una volta ottenuto il Cida per
le assunzioni congiunte, l’incaricato potrà presentare la denuncia (mod. Dmag) per conto di
tutti i co-datori di lavoro.
La dichiarazione, tuttavia, non sarà complessiva, ma dovrà riportare il numero di giornate
lavorate nei mesi oggetto della denuncia ripartendolo su ogni azienda che abbia utilizzato il
lavoratore nel periodo di riferimento, indicando
i rispetti Cida. Insomma, non una sola denuncia,
ma tante denunce in una.
Le nuove modalità saranno operative dalla denuncia relativa alla manodopera occupata nel 4°
trimestre 2015, da presentarsi entro il 31 gennaio 2016. Fino ad allora i datori di lavoro che
hanno proceduto all’assunzione congiunta di
un lavoratore (che, come noto, è possibile dal 7
gennaio scorso), dovranno effettuare ciascuno
una denuncia separata, dichiarando le giornate
effettuate presso la rispettiva azienda, con buona pace per l’unificazione e la semplificazione
degli adempimenti. L’interesse per l’innovativo
strumento per le assunzioni congiunte in agricoltura nasce anche dalla necessità di superare
le complicazioni burocratiche e gestionali inerenti a rapporti di lavoro instaurati da una pluralità di aziende che agiscono, di fatto, come
unico operatore economico (gruppi d’imprese,
aziende familiari, reti d’impresa). E le istruzioni
Inps, che moltiplicano gli adempimenti sia nella
fase transitoria, sia in quella definitiva, non sembrano andare proprio incontro a tale legittima
esigenza.
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LAVORO A TEMPO DETERMINATO - SICUREZZA
LAVORO E
VENDEMMIA
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Assunzioni ordinarie
o assunzioni congiunte. I lavoratori
dipendenti, assunti
come operai agricoli
a tempo determinato per le operazioni
di raccolta dell’uva,
sono inquadrati, ai sensi dell’art. 7 del CCPL
Operai Agricoli della provincia di Treviso del
13.11.2012, come lavoratori comuni (C); la
loro paga oraria è pari a 7,77 euro al lordo
delle trattenute previdenziali e fiscali.
SICUREZZA
La normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, di cui al D.lgs.
81/08, riguarda tutte le aziende con
dipendenti fissi, stagionali e percettori di voucher. Si consiglia
di fornire a tutti i lavoratori, prima dell’inizio
della prestazione, il vademecum “Coltiviamo
un’agricoltura sicura”, disponibile presso la
Confagricoltura Treviso.
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DI CONFAGRICOLTURA TREVISO
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CENTRO STUDI
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LE REGOLE PER
ESSERE IN REGOLA