trasporto - ASL Milano

Transcript

trasporto - ASL Milano
Regolamento CE 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le
operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il
Regolamento CE n. 1255/97.
QUANDO SI APPLICA :
a tutti i trasporti di animali vertebrati vivi effettuati con finalità
economiche (includendo tutti i trasporti che determinano o mirano a produrre
direttamente o indirettamente un profitto) che possono essere eseguiti solo da
trasportatori autorizzati ai sensi degli articolo 10 o 11 del Regolamento 1/2005
Ce.
QUANDO NON SI APPLICA:
Non si applica al trasporto degli animali
non correlato ad attività a “carattere economico”
al seguito del loro proprietario
verso o da strutture sanitarie veterinarie (ambulatori, cliniche ecc..)
Questi tipi di trasporto NON hanno bisogno di autorizzazione.
QUANDO SI APPLICANO SOLO I CRITERI GENERALI:
Non necessitano di AUTORIZZAZIONE ai sensi degli articolo 10 o 11 del
Regolamento 1/2005, si applicano comunque le condizioni generali, per le
seguenti tipologie:
i trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i
propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche
richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
i trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi
di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda.
NON NECESSITA DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO chi esegue trasporto
di animali, anche se con finalità commerciali, per distanze inferiori ai 65 Km.
Possono essere richiesti due tipi di autorizzazione al trasporto:
TIPO 1 Attestato di autorizzazione dei trasportatori per viaggi della durata
massima di 8 ore
TIPO 2 Attestato di autorizzazione dei trasportatori per viaggi della durata
superiore alle 8 ore
L’autorità competente al rilascio di detta autorizzazione è la ASL
territorialmente competente sulla sede operativa del trasportatore.
Gli attestati autorizzativi sono da considerarsi provvisori, il numero definitivo di
autorizzazione potrà essere assegnato non appena il Ministero avrà istituito
apposita banca dati.
MEZZI DI TRASPORTO
Per poter ottenere un autorizzazione di Tipo 1 (brevi viaggi) il trasportatore
deve dimostrare di disporre di mezzi idonei, a tal fine , in R. Lombardia, deve
provvedere a presentare alla Asl competente sulla sede operativa del
trasportatore apposita AUTOCERTIFICAZIONE su modello allegato.
Per poter ottenere un autorizzazione di Tipo 2 (lunghi viaggi) il
trasportatore deve dimostrare di disporre di mezzi omologati.
Il certificato di omologazione per mezzi di trasporto su strada per viaggi della
durata superiore alle 8 ore, previsto dall’art. 18 del regolamento 1/2005, và
inteso come certificato di conformità del singolo automezzo ai requisiti sanitari
e di benessere animale, anch’esso và richiesto alla ASL territorialmente
competente in ragione della sede operativa del trasportatore.
Tali mezzi devono, infatti, garantire particolari requisiti tra i quali il Sistema
di navigazione obbligatorio.
I mezzi di trasporto su strada che, sul territorio nazionale, raggiungono il
luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore di viaggio, possono essere
esonerati dell’obbligo del certificato di omologazione; devono comunque
possedere i requisiti superiori previsti dal Regolamento per gli automezzi che
effettuano lunghi viaggi (superiori alle 8 ore).
Per viaggi superiori alle 8 ore tra Stati Membri e tra Stati Membri e Paesi
Terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati (*) e di animali domestici
della specie bovina, ovina, caprina, e suina, risulta obbligatorio apposito
“Giornale di viaggio” che sostituisce il ruolino di marcia.
(*) In conformità alla Dir. 90/427 si intendono per EQUIDI REGISTRATI solo
animali iscritti a libri genealogici (a titolo esemplificativo sul passaporto devono
essere riportati i dati dei genitori), per tale categoria di animali, oltre all’esonero dal
giornale di viaggio, sono previste specifiche deroghe.
Il Certificato di Idoneità al trasporto, previsto dall'art 6 comma 5 del
Regolamento 1/2005 è divenuto obbligatorio a partire dal 05.01.08; i corsi per
rilasciare tali certificati possono essere organizzati, anche, da Enti Istituti
Associazioni di categoria Associazioni professionali. Tali certificati dovranno,
poi, essere "registrati" presso le Asl di residenza del conducente.
Le autorizzazioni al trasporto e le omologazioni hanno validità 5 anni e
possono essere previsti limiti in funzione di criteri verificabili durante il trasporto
(ad esempio sulle specie e sulle modalità strada, ferrovia etc.).
Il Certificato di Idoneità al trasporto è valido per 10 anni, anche tale
certificato può essere limitato a specie o gruppi di determinate specie.
Si informa che possibile scaricare l’intero testo del Regolamento CE 1/2005
dal seguente sito: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:003:0001:0044:IT:PDF
TUTTI I MODULI SONO A DISPOSIZIONE E SCARICABILI SU QUESTO SITO
10.45 , 26/10/2011