Tfr ai fondi: le misure compensative per le imprese
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Tfr ai fondi: le misure compensative per le imprese
GUIDA al LAVORO ARTICOLI Enzo De Fusco * Per compensare la perdita delle quote di trattamento di fine rapporto destinate alla previdenza complementare, l’articolo 10 del Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252, prevede l’individuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, di alcuni importanti benefici di carattere fiscale e contributivo A pproda definitivamente in Gazzetta Ufficiale il decreto che riforma radicalmente la previdenza complementare. Un provvedimento che, come noto, ha come principale caratteristica quella di prevedere lo smobilizzo del Tfr a favore del polo della previdenza privata. A differenza degli analoghi provvedimenti che lo hanno preceduto, il decreto legislativo n. 252/ 2005 introduce, a partire dal 1° gennaio 2008, specifiche agevolazioni per le imprese le quali rivestono un ruolo importante in questa complessa macchina previdenziale. Infatti, per compensare la perdita delle quote di Tfr destinate alla previdenza complementare, l’articolo 10 del provvedimento prevede l’individuazione di benefici di carattere fiscale e contributivo. La deduzione fiscale Il comma 1 del citato art. 10 stabilisce che dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4% dell’ammontare del trattamento di fine rapporto annual- mente destinato a forme pensionistiche complementari, contributo elevato al 6% per le imprese con un numero di «addetti» non superiore a 49 unità. Il termine improprio «addetti» si ritiene debba essere interpretato nel senso di conteggiare solo i lavoratori dipendenti, ossia coloro per i quali trova applicazione la disciplina del trattamento di fine rapporto. Va detto però che questa misura compensativa non è nuova all’ordinamento. Infatti già il Dlgs n. 47/2000, modificando l’art. 105 del Tuir, aveva previsto (a partire dal 1° gennaio 2001), per l’impresa che accantona annualmente in apposita riserva una parte del Tfr destinandolo a forme pensionistiche complementari, la possibilità di portare in deduzione dal reddito, in aggiunta alla ordinaria quota di Tfr, una quota pari al 3% della suddetta parte di Tfr destinata al Fondo. Il decreto n. 252/2005 provvede ad abrogare tale ultima norma con effetto dal 1° gennaio 2008, lasciando operativa solo quella contenuta nel citato art. 10, comma 1. Questo significa, quindi, che, ferme restando le quote di deducibilità previste del 6% o del 4%, l’effettiva misura compensativa aggiuntiva che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2008 è pari al 3% (ossia, 6% – 3% esistente) per le imprese fino a 49 dipendenti e del solo 1% (ossia, 4% – Riforma Tfr Tfr ai fondi: le misure compensative per le imprese 3%) per quelle oltre tale limite. In termini di valutazione degli effetti della misura compensativa prevista va detto che l’effettivo vantaggio fiscale è commisurato all’aliquota di imposta applicabile ai singoli contribuenti che si trovano nelle condizioni di destinare ai fondi pensione il Tfr accantonato. Il contributo del fondo di garanzia Una ulteriore riduzione riguarda la specifica contribuzione che alimenta il fondo di garanzia. In particolare, il comma 2 dell’art. 10 prevede l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia ex articolo 2 della legge n. 297/1982 (ossia pari allo 0,20%), nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando l’applicazione del contributo previsto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 80. Pertanto, ai fini della quantificazione dell’esonero spettante, si dovrà tener conto della percentuale di Tfr maturando che sarà devoluta alla previdenza complementare. Questo sta a significare che la misura agevolativa potrebbe riguardare una sola parte dell’aliquota di riferimento (0,20%); se, ad esempio, verrà destinato alla previdenza complementare il 75% del Tfr maturando, sulla stessa misura percentuale di base * Consulente del lavoro in Roma. Membro della Commissione per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali dei sostituti d’imposta istituita presso la Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate n. 1 1° gennaio 2006 Il Sole 24Ore Pirola IX GUIDA al LAVORO ARTICOLI Riforma Tfr Costo del lavoro: così gli effetti delle agevolazioni X Prendiamo in esame un’azienda media con 15 dipendenti che è sul mercato da 10 anni e confrontiamo l’ipotesi che il Tfr rimanga in azienda con quella che preveda il trasferimento dello stesso al Fondo pensione. Si ipotizzi una società di capitali del settore commercio che ha in organico 15 dipendenti e solo 10 dei quali decidono di trasferire il Tfr al fondo pensione. Per semplicità di esposizione si presume che l’azienda corrisponda ogni anno (compreso il 2006) complessivamente 315.000 euro di retribuzioni di cui 210.000 euro ai lavoratori che hanno trasferito il Tfr al fondo pensione. Il Tfr ogni anno complessivamente accantonato è pari a 23.333 euro di cui 15.555 euro dei lavoratori che hanno trasferito il Tfr al fondo pensione. Si consideri che i 10 dipendenti trasferiscono al fondo pensione il 100% del Tfr maturando a partire dal 2006. Tipo intervento Riduzione Tfr in azienda Tfr al fondo pensione Misure di compensazione Riduzione reddito di impresa 6% del Tfr trasferito - 307,99[1] Riduzione contributiva F.do garanzia Tfr 0,20% dell’imponibile contributivo - 420,00[2] Riduzione contributiva ex Dl n. 203/2005 È prevista una riduzione progressiva del carico contributivo. Nel 2008 è pari allo 0,19% - 399,00[3] ZERO 1.126,99[4] Totali Costo del Tfr Rivalutazione Tfr prevista al 31.12.2008 Indice Istat applicato sul Tfr che rimane in azienda 217,00[5][6] - Finanziamento Tfr In applicazione della riforma è stato previsto un tasso di interesse agevolato che non superi il 4,16% - 647,09[7] [1] L’importo forfetario della misura del 6% produce un costo deducibile pari a 933,30 euro (ossia, 15.555 euro x 6%). Tale costo produce una risparmio fiscale per una società di capitali pari a 307,99, ossia l’aliquota del 33% calcolata sui 933,30 euro. [2] La riduzione va calcolata solo sulla parte retributiva corrisposta ai lavoratori che hanno destinato il Tfr al fondo pensione. Nell’esempio la retribuzione annua è pari a 210.000 euro. [3] La riduzione contributiva si applica «... nella stessa percentuale di Tfr maturato conferito alle forme di previdenza complementare». Pertanto una possibile soluzione consente l’utilizzo della riduzione solo sulla parte retributiva corrisposta ai lavoratori che hanno deciso di trasferire la quota di Tfr maturanda pari, nel nostro esempio, a 210.000 euro. [4] È il vantaggio economico annuo che un’impresa di 15 dipendenti ricava trasferendo il Tfr al fondo pensione. [5] Per poter rendere omogenei i dati, occorre conoscere la rivalutazione che paga l’impresa sul Tfr che è rimasto in azienda per i 5 dipendenti, ma riferito solo alla parte maturata nel 2008 e non anche alla quota che negli anni è stata accumulata. L’indice di rivalutazione Istat presunto è pari al 2,79% che va calcolato su un importo pari a 7.778 euro (ossia, 23.333 – 15.555). [6] Se il Tfr fosse rimasto in azienda per tutto l’importo accantonato, il costo di rivalutazione della quota maturanda a partire dal 2008 è pari a 650,99 euro (ossia, 23.333 x 2,79%). [7] Il datore di lavoro deve trasferire a partire dal 2008 il Tfr dei 10 dipendenti che hanno aderito alla previdenza complementare e quindi potrebbe avere la necessità di un finanziamento il cui tasso di interesse, per effetto dell’accordo ABI - Ministero del lavoro, non può essere superiore al 4,16%. Da una prima valutazione emerge dunque che il passaggio del Tfr al fondo pensione è per l’impresa sostanzialmente neutro sotto il profilo del costo. Le misure di compensazione individuate dovrebbero pertanto essere sufficienti a non fare aumentare i costi aziendali. Il Sole 24Ore Pirola n. 1 1° gennaio 2006 GUIDA al LAVORO La riduzione dei contributi minori La terza misura agevolativa è stata fissata dall’articolo 10, comma 2, del Dl 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248 (in Guida al Lavoro n. 50/2005, pag. 67). Questo provvedimento prevedeva inizialmente per i datori di lavoro l’esonero dal versamento dei contributi dovuti alla «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti» ex articolo 24 della legge n. 88 del 1989, dal 1° gennaio 2006 e per ciascun lavoratore, nella seguente percentuale: Anno Percentuale 2006 0,12% 2007 0,16% 2008 0,19% 2009 0,21% 2010 0,23% 2011 0,25% 2012 0,26% 2013 0,27% dal 2014 0,28% n. 1 1° gennaio 2006 Ovviamente, la circostanza che la riforma della previdenza complementare sia slittata al 1° gennaio 2008 ha costretto il legislatore ad intervenire per coordinare tale agevolazione; infatti, il comma 271 della legge finanziaria per il 2006 (al momento della stampa di questo numero della Rivista non ancora ufficializzata dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) ha rimodulato la progressiva riduzione del carico contributivo nel modo seguente: Anno Percentuale 2008 0,19 punti percentuali 2009 0,21 punti percentuali 2010 0,23 punti percentuali 2011 0,25 punti percentuali 2012 0,26 punti percentuali 2013 0,27 punti percentuali dal 2014 0,28 punti percentuali Anche in questo caso l’agevolazione prevista va applicata nella stessa percentuale di trattamento di fine rapporto maturando conferito alle forme pensionistiche complementari ed inciderà sulle contribuzioni Cuaf, Maternità e Disoccupazione, secondo l’ordine descritto e tenuto conto delle singole capienze. Per espressa previsione della norma la riduzione contributiva non potrà incidere sul contributo inte- Il Sole 24Ore Pirola grativo (0,30%) ex art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978. A questo riguardo va osservato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 118, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni, il contributo ex art. 25, comma 4 della legge n. 845/1978 (0,30%), è devoluto: q ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, per i datori di lavoro che vi abbiano aderito; q al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento, rispettivamente, del «Fondo di rotazione politiche comunitarie» e del «Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo», per i datori di lavoro non aderenti. Ad ogni modo, qualora non ci sia una capienza nel precedente «percorso» da seguire per godere dell’agevolazione contributiva, l’importo differenziale sarà fruito dal datore di lavoro a titolo di esonero sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’Inps. Riforma Tfr imponibile contributiva potrà essere applicato l’esonero dello 0,20%. Inoltre, la stessa legge precisa che, nonostante l’esonero, è immutata la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. ARTICOLI Le misure compensative analizzate, ovviamente, si aggiungono alla riduzione del costo del lavoro di un punto percentuale previsto dal comma 365 della legge finanziaria 2006. XI