Il regime fiscale delle anticipazioni erogate dai fondi pensione
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Il regime fiscale delle anticipazioni erogate dai fondi pensione
Guida al Lavoro PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli IL SOLE SOLE 24 24 ORE ORE IL Il regime fiscale delle anticipazioni erogate dai fondi pensione Michela Magnani Dottore commercialista in Bologna Confronto di convenienza, anche fiscale, tra le ipo tesi che l’articolo 2120 c.c. prevede per il ricono scimento di un’anticipazione del Tfr e le ipotesi ammesse dall’articolo 11 del Dlgs n. 252/2005 in vigore dal 1° gennaio 2007 A seguito dell’anticipazione, al 1° gennaio 2007, dell’entrata in vigore delle norme sulla previdenza complementare ad opera dell’articolo 1, comma 752, della legge finanziaria 2007, il primo seme stre di quest’anno è caratterizzato dalla necessità di scegliere la destinazione del Tfr maturando. Tra gli elementi che i soggetti interessati alla scelta della destinazione del proprio Tfr dovranno consi derare c’è, certamente, anche la possibilità offerta dai fondi di ottenere degli anticipi della propria posizione individuale (Tfr ed eventuali contributi) già maturata o che maturerà. Nelle note che seguono si procede ad effettuare un confronto tra quanto previsto dall’articolo 2120 circa gli anticipi di Tfr e quanto previsto dall’articolo 11, commi 7 e 8, del Dlgs n. 252/ 2005 in merito alle anticipazioni di quanto versa to alla previdenza complementare sia per i sogget ti già iscritti che per quelli che si iscriveranno (tacitamente o per scelta) in conseguenza di quan to previsto dal Dlgs n. 252/2005. Il regime fiscale delle anticipazioni erogate dai fondi di previdenza complementare L’articolo 11, comma 7, del Dlgs n. 252/2005 riconosce la possibilità agli iscritti di richiedere un anticipo: N. 10 - 2 marzo 2007 «a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di (1) 14 una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%; c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%; d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni». Quindi, rinviando oltre per le considerazioni più approfondite, si precisa che, nel caso in cui venga richiesto un anticipo della posizione individuale maturata nel fondo pensione, verrà applicata una ritenuta pari a: 15%, riducibile al 9%, su anticipazione per spese sanitarie (fino al 75%); 23% su anticipazione per acquisto prima casa o per interventi di ristrutturazione (fino al 75%); 23% su anticipazione per ulteriori esigenze degli aderenti (fino al 30%); ricordando che, in ogni caso, ai sensi del successivo comma 8, le somme percepite a titolo di anticipazio ne non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, compreso il Tfr e le plusvalenze tempo per tempo realizzate(1). Con riferimento al regime transitorio delle anticipazioni e cioè della tassazione delle stesse per soggetti già iscritti alla previdenza complementare al 31 dicembre 2006 (vedi infra). Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE In merito all’applicabilità della nuova disciplina fiscale si ritiene condivisibile quanto sostenuto da Assoprevidenza (cfr. circolare 18 gennaio 2007, n. 2) e cioè che la stessa riguardi unicamente le domande presentate dal 1° gennaio 2007; ai fini del calcolo del plafond del 75%, invece, che deb bano essere considerate tutte le somme eventual mente già attribuite a titolo di anticipazione anche se l’erogazione è intervenuta prima del 1° genna io 2007. Previdenza complementare o Tfr: confronti e valutazioni con riferimento alle anticipazioni di prestazioni La disciplina fiscale stabilita per le anticipazioni del capitale accumulato presso i Fondi pensione, e per i riscatti, consente di fare alcune valutazioni in merito ai vantaggi e agli svantaggi conseguenti all’adesione ai fondi. È evidente che decidere di aderire alla previdenza complementare significa prevalentemente guarda re alle necessità che possono sorgere dopo la con clusione della propria esperienza lavorativa. Die tro la scelta, infatti, c’è quasi esclusivamente la volontà di garantirsi, nel periodo in cui viene a mancare il reddito derivante da lavoro, una entra ta economica più o meno consistente. Questo non esclude che si possa fare una valuta zione tenendo conto anche di come le scelte effet tuate possano o meno aiutare a supportare esigen ze economiche che si possono presentare quando si è ancora attivi nel mondo del lavoro, anche perché tra le principali cause del mancato decollo del secondo pilastro è rinvenibile quella relativa alla diffusa percezione secondo la quale, aderen do alla previdenza complementare, ci si privi del Tfr che, d’altro canto, rappresenta invece una fon te di liquidità sempre disponibile ogni volta che viene a cessare un rapporto di lavoro dipendente. Ciò premesso si effettua, di seguito, un breve con fronto di convenienza, anche fiscale, tra le ipotesi che l’articolo 2120 c.c. prevede per il riconosci mento di un’anticipazione del Tfr e le ipotesi am messe dall’articolo 11 del Dlgs n. 252/2005 in vigore dal 1° gennaio 2007. Secondo quanto stabilito dall’articolo 2120, l’anti cipazione spetta in presenza delle seguenti condi zioni: q il lavoratore deve avere almeno 8 anni di an zianità presso la stessa azienda; q la richiesta deve essere motivata da spese sani tarie per terapie ed interventi straordinari ricono sciuti dalle competenti strutture pubbliche; q l’importo massimo della anticipazione non può eccedere il 70% del Tfr accantonato al momento della richiesta; q il datore di lavoro di lavoro ha il diritto di evadere le richieste dei dipendenti, ogni anno, nei limiti del 4% della forza lavoro (per una azienda con 100 dipendenti, ogni anno possono essere accolte non più di 4 richieste) e nei limiti del 10% degli aventi diritto (nella stessa azienda se gli aventi diritto e cioè i dipendenti con più di 8 anni di anzianità sono 20, il numero delle anticipazioni che possono essere accolte scende a 2); q ogni lavoratore ha diritto alla anticipazione (a qualunque titolo viene presentata) una sola volta durante tutta la vita lavorativa in azienda. Pertan to, l’eventuale erogazione già effettuata anche ad altro titolo e qualunque sia stato l’importo, anche se modesto, preclude la possibilità di una nuova richiesta; Dal punto di vista fiscale, l’anticipazione del Tfr viene assoggetta ad imposizione dal datore di la voro secondo le regole fissate dall’articolo 19 del Tuir. In pratica, la stessa non potrà subire un prelievo fiscale inferiore alla aliquota minima de gli scaglioni di imposta (attualmente 23%), men tre tale imposta (e quindi anche la tassazione del l’anticipazione) sarà rideterminata dalla Ammini strazione finanziaria al momento della liquidazio ne definitiva del Tfr sulla base della aliquota me dia di tassazione del contribuente nel quinquen nio precedente l’anno di maturazione del Tfr. Diversamente, nell’ipotesi in cui il lavoratore ab bia aderito alla previdenza complementare e deb ba sostenere costi di natura sanitaria, l’articolo 11 del Dlgs n. 225/2005 prevede che lo stesso pos sa ottenere anticipazioni: q senza alcun periodo minimo di adesione alla previdenza complementare. A tale proposito, l’ar ticolo 11 del Dlgs n. 252/2005 prevede espressa mente che la richiesta può essere fatta in qualsiasi momento, anche subito dopo l’iscrizione, compati bilmente con i fondi disponibili; q motivando la richiesta con l’indicazione del sostenimento di spese sanitarie a seguito di gravis sime situazioni relative a sé, al coniuge, ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (il riferimento a «gravissime» situazioni, assenti nell’articolo 2120 N. 10 - 2 marzo 2007 Anticipazioni per esigenze di tipo sanitario Il lavoratore che non intenda aderire al Fondo e quindi conservi l’istituto del Tfr presso il proprio datore di lavoro ovvero presso il Fondo Inps per l’erogazione del Tfr istituito dall’art. 1, comma 755, della legge finanziaria 2007 (legge 27 di cembre 2006, n. 296), ha diritto ad anticipazioni del Tfr accantonato, nei limiti stabiliti dall’articolo 2120 c.c. ed, eventualmente, di quelli più favore voli stabiliti dal Ccnl. PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli 15 PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli c.c. per quanto riguarda il Tfr, è il solo elemento che potrebbe rendere l’ambito di applicazione del la disposizione più restrittiva rispetto alla analoga anticipazione prevista per il Tfr); q per un importo pari al 75% della intera posizio ne individuale maturata dall’iscritto senza limiti; q senza limiti quantitativi relativamente alle ri chieste. Si deve pertanto ritenere che la semplice presenza dei requisiti faccia scattare il diritto alla anticipazione per l’iscritto, indipendentemente dal numero di domande di anticipazioni che venisse ro presentate allo stesso Fondo da parte di altri iscritti; q indipendentemente dall’ottenimento di antici pazioni, anche ad altro titolo. Le ulteriori richieste non gli precludono altre possibilità di ottenimento dell’anticipazione a condizione che, complessiva mente, l’importo anticipato non ecceda il 75% della posizione individuale. A queste condizioni, in linea generale più favore voli, si aggiunge il trattamento fiscale che è sicura mente migliore rispetto a quello previsto per l’an ticipazione del Tfr. Come già è stato descritto, le anticipazioni richieste per esigenze di carattere sanitarie sono soggette ad imposizione fiscale se condo le stesse modalità previste per le prestazio ni definitive e cioè sono soggette ad una imposta sostitutiva (quindi definitiva) in misura pari al 15% che potrebbe scendere, a seconda della an zianità di iscrizione ai fondi, fino al 9%. In pratica una anticipazione del Tfr per spese sanitarie pari a 10.000 € subirà un prelievo fisca le non inferiore a 2.300 € (23%). Nella generalità dei casi la tassazione dovrebbe risultare più alta. Lo stesso anticipo, sempre per spese sanitarie, corrisposto dal fondo previdenziale, subirà una imposizione non superiore a 1.500 € con possibi lità di scendere a 900 €. N. 10 - 2 marzo 2007 16 Anticipazioni per l’acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa Il lavoratore che ha conservato l’istituto del Tfr (o presso il proprio datore di lavoro o presso il Fondo appositamente istituito presso l’Inps) può chiedere una anticipazione per l’acquisto della casa di abi tazione, ricordando che la richiesta deve essere motivata «dall’acquisto della prima casa di abita zione per sé o per i figli». A tale proposito, la giurisprudenza ha sempre sostenuto che, dall’in terpretazione letterale della norma, la richiesta può essere fatta valere solo in caso di acquisto e non di ristrutturazione. Valgono, anche per l’acquisto della prima casa, tutte le altre condizioni già previste per le spese sanitarie e cioè: il lavoratore deve avere almeno 8 anni di anzia nità presso la stessa azienda; Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE l’importo massimo della anticipazione non può eccedere il 70% del Tfr accantonato al momento della richiesta; il datore di lavoro di lavoro ha il diritto di evade re le richieste dei dipendenti, ogni anno, nei limiti del 4% della forza lavoro o nei limiti del 10% degli aventi diritto; si ha diritto alla anticipazione (a qualunque titolo viene presentata) una sola volta durante tutta la vita lavorativa in azienda. Dal punto di vista fiscale si possono applicare le stesse considerazioni svolte con riferimento alle anticipazioni per spese sanitarie. L’anticipazione viene tassata dal datore di lavoro il quale determi na l’aliquota in base al reddito di riferimento e che, in ogni caso, non potrà mai essere inferiore alla aliquota minima (attualmente 23%). L’impo sta sarà poi rideterminata dalla Amministrazione dello Stato, al momento della liquidazione defini tiva, sulla base della aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni precedenti quello in cui è maturato il diritto alla tassazione. Diversamente, come anticipato, il lavoratore che ha aderito alla previdenza complementare può richiedere l’anticipazione della propria posizione individuale per spese inerenti la prima casa alle seguenti condizioni: le spese devono essere motivate dall’acquisto della prima casa per sé o per i figli oppure per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell’articolo 3 del Dpr n. 380/2001 e cioè per gli interventi di ristruttura zione relativi alla prima casa. Si tratta pertanto di un campo di applicazione più ampio di quello che consente la richiesta dell’anticipo del Tfr; la richiesta può essere presentata decorsi 8 anni di iscrizione. Tale termine deve intendersi di iscri zione alla previdenza complementare in genere e non necessariamente al Fondo al quale viene pre sentata la richiesta. Da questo punto di vista c’è un sostanziale allineamento alla previsione del l’anticipo sul Tfr; l’anticipo non può essere superiore al 75% (con tro il 70% per il Tfr) di quanto accumulato nella propria posizione individuale. Non sono previste invece, come per le spese sani tarie, le ulteriori limitazioni cui è soggetta l’antici pazione del Tfr è cioè: non sono stati stabiliti limiti quantitativi alle ri chieste, per cui si deve ritenere che la presenza dei requisiti permetta all’iscritto di ottenere l’anti cipazione, indipendentemente da quante altre do mande di anticipazioni vengono presentate allo stesso Fondo; il lavoratore ha diritto alla anticipazione per spese relative all’acquisto e alla ristrutturazione Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE della prima casa anche se ha già ottenuto altre anticipazioni, e può chiederne altre a condizione che l’importo complessivamente anticipato non ecceda il 75% della posizione individuale. Anche per questa anticipazione va segnalato il vantaggio fiscale, meno intenso rispetto alle antici pazioni per spese sanitarie, ma comunque signifi cativo. L’articolo 11 del decreto legislativo stabili sce infatti, come è stato già illustrato sopra, che sugli importi anticipati a questo titolo si debba applicare una aliquota a titolo di imposta (e quindi definitiva) pari al 23%. (2) quelle previste dall’articolo 2120 e l’aver quantifi cato l’importo spettante in misura pari alla retribu zione persa che, nella normalità dei casi, non è elevata non rende questo utilizzo molto interes sante, perché una volta ottenuto vengono pregiu dicate altre esigenze di norma assai più rilevanti. L’adesione alla previdenza complementare consen te invece, dal 1° gennaio 2007, di poter richiedere anticipazioni della propria posizione individuale nella misura del 30% «per altre esigenze» valutate autonomamente dal soggetto iscritto sulle quali il Fondo, sostiene la Covip, non deve entrare nel merito. Si tratta di una opportunità aggiuntiva ri spetto a quelle previste dalla regolamentazione del Tfr, che non preclude la possibilità di richiedere le anticipazioni per esigenze più rilevanti (spese sani tarie ed acquisto o ristrutturazione della prima ca sa), fatto salvo il principio generale che l’importo complessivo delle anticipazioni non deve superare il 75% della posizione individuale maturata. Al vantaggio rappresentato dal fatto di poter con tare su risorse finanziarie disponibili per ogni esi genza, si aggiunge il favorevole trattamento fisca le: anche in questo caso, come detto sopra, si deve applicare una aliquota a titolo di imposta (e quindi definitiva) pari al 23%. Regime delle anticipazioni erogate ai soggetti già iscritti alla previdenza complementare Come in parte già anticipato, il comma 749 della legge finanziaria 2007 ha modificato la lettera b) dell’articolo 23 del Dlgs n. 252/2005 probabil mente al fine di evitare che possano sussistere dubbi in merito alle modalità di gestione del cd. «periodo transitorio». Infatti, tale comma regola menta le modalità di tassazione delle prestazioni pensionistiche maturate anteriormente all’entrata in vigore delle nuove norme nei confronti di sog getti già iscritti ai fondi di previdenza complemen tare (vecchi iscritti ai vecchi fondi compresi). Con la sostituzione delle parole «alle prestazioni maturate» con le parole «ai montanti delle presta zioni accumulate» per gli iscritti ai fondi pensione dopo il 28 aprile 1993, e con la sostituzione delle parole «alle prestazioni pensionistiche maturate» con le parole «ai montanti delle prestazioni» per i «vecchi iscritti ai vecchi fondi» si ritiene che il legislatore abbia voluto ottenere lo stesso risultato che era stato raggiunto in occasione dell’entrata in vigore del Dlgs n. 47/2000 con l’espressione «prestazioni riferibili ad importi maturati», espres sione che aveva permesso di sostenere(2) che le N. 10 - 2 marzo 2007 Anticipazioni per esigenze diverse L’articolo 2120 c.c. non prevede altre ipotesi in relazione alle quali il lavoratore può richiedere l’anticipo del Tfr, e ne rimanda la eventuale rego lamentazione alla contrattazione collettiva. Altri eventi che legittimano la richiesta di anticipa zione sono state previsti successivamente dalla legge n. 53/2000 la quale, all’articolo 7, ha stabi lito che, oltre che nelle ipotesi di cui all’articolo 2120, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione del congedo parentale e dei congedi per formazione previsti dagli articolo 5 e 6 della stessa legge. Tuttavia, secondo il Ministero del lavoro (circolare n. 85/2000) queste nuove causali non sono auto nome, ma vanno ad integrare quelle già previste dall’articolo 2120 c.c., e quindi sono soggette alle stesse limitazioni già indicate sopra (maturazione di almeno 8 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro; il contenimento dell’antici pazione entro il 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data delle richiesta, entro i limiti del 10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti e non rateabilità nel corso dell’attività lavorativa presso la stessa azienda). Per quanto riguarda l’importo spettante, il Ministe ro del lavoro ha chiarito che «tenuto conto che la norma è intesa ad agevolare, attraverso un suppor to economico, l’assolvimento della funzione genito riale o la promozione professionale dei dipendenti, tenuto conto della riduzione o dell’assenza di retri buzione nei casi di congedi parentali o formativi, a tratto generale ne deriva l’immediata sussistenza del nesso di causalità tra l’esercizio del diritto di assenza, dal quale trae origine la necessità di inte grazione economica, e la domanda di anticipazione parziale di somme comunque spettanti». L’aver ricondotto queste causali nell’ambito di PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli Si veda in proposito anche quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 29/2001. 17 PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Modalità di reintegrazione delle somme percepite a titolo di anticipazione Si supponga un’anticipazione di 20.000 euro per spese mediche su cui è stata effettuata una ritenuta di 3.000 euro (pari al 15%). Si supponga che l’iscritto abbia versato successivamente contributi per 9.164,57 euro. Nell’anno in cui è stato effettuato tale versamento il contribuente ha diritto alla deduzione ordinaria di 5.164,57 euro e sulla parte eccedente tale limite, pari a 4.000 euro (ammontare reintegrato), ad un credito d’imposta che deriva dal seguente calcolo: Anticipo : Imposta sull’Anticipo = Ammontare reintegrato : Credito d’imposta 20.000 : 3.000 = 4.000 : X 3.000 x 4.000 X = ------------------------- = 600 Credito d’imposta 20.000 nuove disposizioni, introdotte dalla legge prima indicata, dovevano essere applicate solo sui mon tanti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001(3). Pertanto, come tra l’altro sostenuto da Assoprevi denza nella circolare 16 gennaio 2007, n. 4, si ritiene che le prestazioni corrisposte in conse guenza di un diritto alla percezione sorto successi vamente al 31 dicembre 2006 (in capitale o in rendita), a favore di soggetti già iscritti ai fondi pensione e per i quali sussistono, quindi, dei mon tanti pregressi, debbano essere suddivise in: parte di prestazione relativa agli importi maturati sino al 31 dicembre 2000; parte di prestazione relativa agli importi maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006; parte di prestazione relativa agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, ciascuna delle quali soggetta ad una diversa modali tà di tassazione. Inoltre, nella considerazione che le anticipazioni sono, in linea di principio, soggette al medesimo regime impositivo previsto per le prestazioni pen sionistiche (ritenuta a titolo di imposta, in pratica imposta sostitutiva), l’Associazione prima citata sostiene, sulla base di considerazioni assolutamen te condivisibili, che anche per la tassazione delle anticipazioni di soggetti già iscritti alla previdenza complementare prima del 1° gennaio 2007 deb bano distinguersi gli importi maturati prima e ma turati dopo tale data per poterli assoggettare ai diversi regimi fiscali nel tempo vigenti. N. 10 - 2 marzo 2007 (3) (4) 18 Infine, la circostanza che il nuovo regime si appli ca solo sul montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 comporta che, da tale data, debba no essere computati anche i periodi di iscrizione al fondo ai fini dell’applicazione dell’aliquota di tassazione del 15% fino al 9%(4). Reintegrazione delle somme anticipate Sempre con riferimento alle anticipazioni, il com ma 8 dello stesso articolo 11 prevede che: «le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del Tfr, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato». Come si può rilevare la nuova norma premia, a differenza della precedente, la reintegrazione del capitale presso il fondo pensione. Inoltre, la dottri A tale proposito, è noto come la Covip, nelle Direttive, il 28 giugno 2006, aveva affermato che per «prestazioni maturate» ovvero «alle prestazioni pensionistiche maturate» al 31 dicembre 2006 (dizione contenuta nell’articolo 23, commi 5 e 7, prima delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2007) dovevano intendersi quelle prestazioni per le quali, entro tale data, fossero stati conseguiti i requisiti di accesso e fosse stato esercitato il relativo diritto da parte dell’interessato mediante esplicita richiesta (ad esempio, quindi, rendite in corso di erogazione, o prestazioni in capitale già liquidate e per le quali manchi solo il materiale versamento al beneficiario). Da tale interpretazione doveva, necessariamente, conseguire che i soggetti eroganti le prestazioni avrebbero dovuto applicare l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 11, comma 6 (e cioè la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 15%) sull’intero importo della prestazione (in capitale o in rendita) erogata, indipendentemente dalla data di maturazione dei montanti concorrenti alla sua formazione. Cfr. circolare Assoprevidenza 26 gennaio 2007, n. 4. Guida al Lavoro PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli IL SOLE 24 ORE na(5) ha segnalato che il credito d’imposta debba essere relativo unicamente alle somme eccedenti il massimale di 4.164,57 €, in quanto il versamento inferiore a tale importo avrà, evidentemente, le caratteristiche di mero versamento contributivo a cui si dovrà applicare l’ordinario regime fiscale pre visto dall’articolo 8 del Dlgs n. 252/2005. In merito alle modalità di reintegrazione di tale anticipazioni, è possibile effettuare l’esempio ripor tato nella pagina precedente. A tale proposito si rileva che, poiché scopo del reintegro è la ricostruzione della posizione indivi duale quale era al momento dell’anticipazione (posizione che poteva essere composta sotto il profilo tributario, da tre elementi: contributi de dotti, contributi non dedotti e rendimenti gia tas sati in capo al fondo), è opportuno che il reintegro «replichi» la precedente posizione individuale in modo tale da far corrispondere a tale precedente situazione anche il regime fiscale dell’erogazione. Sulla base di tali considerazioni, qualora il reinte gro fosse parziale, la pregressa situazione fiscale Lavoro in pillole Previndai Comunicato 12.2.2007 Lavoro in pillole Covip Deliberazione 30.1.2007 (G.U. 16.2.2007, n. 39) (5) (6) Previndai: nuova modulistica Incremento Tfr maturando (mod. 266) Disponibile il modulo 266 relativo all’incremento, nella misura del 100%, del Tfr destinato al Fondo (funzione «Conferimento Tfr»). Tale modulo deve essere utilizzato per tutte le posizioni dirigenziali non iscritte al 31 dicembre 2006 per le quali la norma contrattuale dispone il versamento di una quota di Tfr (3% per i «vecchi» iscritti e il 4% per i «nuovi» iscritti di classe 2). Per tali posizioni, infatti, in base a quanto disposto dal Dlgs n. 252/2005, art. 8, comma 7, lett. c), punto 2, la scelta di conferire il Tfr al Previndai è riferita a tali quote, ferma la facoltà di incremento successivo. Pertanto, qualora l’interessato decida di conferire il 100% del Tfr, dovrà sottoscrivere anche il sopra citato modulo 266. Commissione di vigilanza sui fondi pensione: così il contributo di finanziamento 2007 Le forme pensionistiche complementari iscritte al relativo albo alla data del 31 dicembre 2006 devono versare entro il 31 maggio 2007 alla Covip, a titolo di contributo di finanziamento, una somma pari a 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati. Si veda nota 3. Tale disposizione, infatti, come noto, oltre ad anticipare al 1° gennaio 2007 l’entrata in vigore del Dlgs n. 252/2005 ha, di fatto, previsto l’applicazione del principio di competenza per la tassazione delle prestazioni con la conseguenza che le nuove norme valgono solo per le prestazioni (e, quindi, anche per le anticipazioni) fruite dal 1° gennaio 2007 e imputabili ai montanti maturati a partire dalla medesima data. N. 10 - 2 marzo 2007 Oggetto: Determinazione della misura, dei termini e delle modalità del versamento del contributo delle forme pensionistiche complementari alla Covip nell’anno 2007, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dei contributi dovrà quindi essere ricostruita pro porzionalmente sulla base delle diverse compo nenti che costituivano la posizione dell’iscritto al momento della percezione dell’anticipazione. In merito alle modalità di utilizzo di tale credito, Assoprevidenza (cfr. circolare 16 gennaio 2007, n. 4) ritiene che, a seguito della segmentazione dei periodi di maturazione introdotta dal comma 749 della legge finanziaria per il 2007(6), tale reintegro possa essere fatto valere solo sulle anti cipazioni fruite dal 1° gennaio 2007 nella consi derazione che il credito d’imposta è strettamente connesso all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% (ovvero del 9% o del 23%). Preme infine sottolineare che la dottrina sopra citata, ai fini del computo della decorrenza degli 8 anni iscrizione al fondo per l’ottenimento dell’an ticipazione (richiesta in tutte le ipotesi diverse da quella giustificata da motivi di carattere sanitario), ritiene che si debbano considerare anche i periodi di iscrizione antecedenti al 1° gennaio 2007. 19