Il regime fiscale delle anticipazioni erogate dai fondi pensione

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Il regime fiscale delle anticipazioni erogate dai fondi pensione
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR
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24 ORE
ORE
IL
Il regime fiscale delle anticipazioni
erogate dai fondi pensione
Michela Magnani Dottore commercialista in Bologna
Confronto di convenienza, anche fiscale, tra le ipo­
tesi che l’articolo 2120 c.c. prevede per il ricono­
scimento di un’anticipazione del Tfr e le ipotesi
ammesse dall’articolo 11 del Dlgs n. 252/2005
in vigore dal 1° gennaio 2007
A seguito dell’anticipazione, al 1° gennaio 2007,
dell’entrata in vigore delle norme sulla previdenza
complementare ad opera dell’articolo 1, comma
752, della legge finanziaria 2007, il primo seme­
stre di quest’anno è caratterizzato dalla necessità
di scegliere la destinazione del Tfr maturando.
Tra gli elementi che i soggetti interessati alla scelta
della destinazione del proprio Tfr dovranno consi­
derare c’è, certamente, anche la possibilità offerta
dai fondi di ottenere degli anticipi della propria
posizione individuale (Tfr ed eventuali contributi)
già maturata o che maturerà.
Nelle note che seguono si procede ad effettuare
un confronto tra quanto previsto dall’articolo
2120 circa gli anticipi di Tfr e quanto previsto
dall’articolo 11, commi 7 e 8, del Dlgs n. 252/
2005 in merito alle anticipazioni di quanto versa­
to alla previdenza complementare sia per i sogget­
ti già iscritti che per quelli che si iscriveranno
(tacitamente o per scelta) in conseguenza di quan­
to previsto dal Dlgs n. 252/2005.
Il regime fiscale delle anticipazioni erogate
dai fondi di previdenza complementare
L’articolo 11, comma 7, del Dlgs n. 252/2005
riconosce la possibilità agli iscritti di richiedere un
anticipo:
N. 10 - 2 marzo 2007
«a) in qualsiasi momento, per un importo non
superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di
gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai
figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo
d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di
(1)
14
una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni
anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari
con un limite massimo di riduzione di 6 punti
percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo
non superiore al 75%, per l’acquisto della prima
casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del
comma 1 dell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente
alla prima casa di abitazione, documentati come
previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. Sull’importo erogato, al netto dei redditi
già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo
non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli
aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi
già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%;
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono
applicate dalla forma pensionistica che eroga le
anticipazioni».
Quindi, rinviando oltre per le considerazioni più
approfondite, si precisa che, nel caso in cui venga
richiesto un anticipo della posizione individuale
maturata nel fondo pensione, verrà applicata una
ritenuta pari a:
­ 15%, riducibile al 9%, su anticipazione per spese
sanitarie (fino al 75%);
­ 23% su anticipazione per acquisto prima casa o
per interventi di ristrutturazione (fino al 75%);
­ 23% su anticipazione per ulteriori esigenze degli
aderenti (fino al 30%);
ricordando che, in ogni caso, ai sensi del successivo
comma 8, le somme percepite a titolo di anticipazio­
ne non possono mai eccedere, complessivamente, il
75% del totale dei versamenti, compreso il Tfr e le
plusvalenze tempo per tempo realizzate(1).
Con riferimento al regime transitorio delle anticipazioni e cioè della tassazione delle stesse per soggetti già iscritti alla
previdenza complementare al 31 dicembre 2006 (vedi infra).
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In merito all’applicabilità della nuova disciplina
fiscale si ritiene condivisibile quanto sostenuto da
Assoprevidenza (cfr. circolare 18 gennaio 2007,
n. 2) e cioè che la stessa riguardi unicamente le
domande presentate dal 1° gennaio 2007; ai fini
del calcolo del plafond del 75%, invece, che deb­
bano essere considerate tutte le somme eventual­
mente già attribuite a titolo di anticipazione anche
se l’erogazione è intervenuta prima del 1° genna­
io 2007.
Previdenza complementare o Tfr:
confronti e valutazioni con riferimento
alle anticipazioni di prestazioni
La disciplina fiscale stabilita per le anticipazioni
del capitale accumulato presso i Fondi pensione, e
per i riscatti, consente di fare alcune valutazioni in
merito ai vantaggi e agli svantaggi conseguenti
all’adesione ai fondi.
È evidente che decidere di aderire alla previdenza
complementare significa prevalentemente guarda­
re alle necessità che possono sorgere dopo la con­
clusione della propria esperienza lavorativa. Die­
tro la scelta, infatti, c’è quasi esclusivamente la
volontà di garantirsi, nel periodo in cui viene a
mancare il reddito derivante da lavoro, una entra­
ta economica più o meno consistente.
Questo non esclude che si possa fare una valuta­
zione tenendo conto anche di come le scelte effet­
tuate possano o meno aiutare a supportare esigen­
ze economiche che si possono presentare quando
si è ancora attivi nel mondo del lavoro, anche
perché tra le principali cause del mancato decollo
del secondo pilastro è rinvenibile quella relativa
alla diffusa percezione secondo la quale, aderen­
do alla previdenza complementare, ci si privi del
Tfr che, d’altro canto, rappresenta invece una fon­
te di liquidità sempre disponibile ogni volta che
viene a cessare un rapporto di lavoro dipendente.
Ciò premesso si effettua, di seguito, un breve con­
fronto di convenienza, anche fiscale, tra le ipotesi
che l’articolo 2120 c.c. prevede per il riconosci­
mento di un’anticipazione del Tfr e le ipotesi am­
messe dall’articolo 11 del Dlgs n. 252/2005 in
vigore dal 1° gennaio 2007.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 2120, l’anti­
cipazione spetta in presenza delle seguenti condi­
zioni:
q il lavoratore deve avere almeno 8 anni di an­
zianità presso la stessa azienda;
q la richiesta deve essere motivata da spese sani­
tarie per terapie ed interventi straordinari ricono­
sciuti dalle competenti strutture pubbliche;
q l’importo massimo della anticipazione non può
eccedere il 70% del Tfr accantonato al momento
della richiesta;
q il datore di lavoro di lavoro ha il diritto di
evadere le richieste dei dipendenti, ogni anno, nei
limiti del 4% della forza lavoro (per una azienda
con 100 dipendenti, ogni anno possono essere
accolte non più di 4 richieste) e nei limiti del 10%
degli aventi diritto (nella stessa azienda se gli
aventi diritto e cioè i dipendenti con più di 8 anni
di anzianità sono 20, il numero delle anticipazioni
che possono essere accolte scende a 2);
q ogni lavoratore ha diritto alla anticipazione (a
qualunque titolo viene presentata) una sola volta
durante tutta la vita lavorativa in azienda. Pertan­
to, l’eventuale erogazione già effettuata anche ad
altro titolo e qualunque sia stato l’importo, anche
se modesto, preclude la possibilità di una nuova
richiesta;
Dal punto di vista fiscale, l’anticipazione del Tfr
viene assoggetta ad imposizione dal datore di la­
voro secondo le regole fissate dall’articolo 19 del
Tuir. In pratica, la stessa non potrà subire un
prelievo fiscale inferiore alla aliquota minima de­
gli scaglioni di imposta (attualmente 23%), men­
tre tale imposta (e quindi anche la tassazione del­
l’anticipazione) sarà rideterminata dalla Ammini­
strazione finanziaria al momento della liquidazio­
ne definitiva del Tfr sulla base della aliquota me­
dia di tassazione del contribuente nel quinquen­
nio precedente l’anno di maturazione del Tfr.
Diversamente, nell’ipotesi in cui il lavoratore ab­
bia aderito alla previdenza complementare e deb­
ba sostenere costi di natura sanitaria, l’articolo 11
del Dlgs n. 225/2005 prevede che lo stesso pos­
sa ottenere anticipazioni:
q senza alcun periodo minimo di adesione alla
previdenza complementare. A tale proposito, l’ar­
ticolo 11 del Dlgs n. 252/2005 prevede espressa­
mente che la richiesta può essere fatta in qualsiasi
momento, anche subito dopo l’iscrizione, compati­
bilmente con i fondi disponibili;
q motivando la richiesta con l’indicazione del
sostenimento di spese sanitarie a seguito di gravis­
sime situazioni relative a sé, al coniuge, ai figli, per
terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche (il riferimento a
«gravissime» situazioni, assenti nell’articolo 2120
N. 10 - 2 marzo 2007
Anticipazioni per esigenze di tipo sanitario
Il lavoratore che non intenda aderire al Fondo e
quindi conservi l’istituto del Tfr presso il proprio
datore di lavoro ovvero presso il Fondo Inps per
l’erogazione del Tfr istituito dall’art. 1, comma
755, della legge finanziaria 2007 (legge 27 di­
cembre 2006, n. 296), ha diritto ad anticipazioni
del Tfr accantonato, nei limiti stabiliti dall’articolo
2120 c.c. ed, eventualmente, di quelli più favore­
voli stabiliti dal Ccnl.
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c.c. per quanto riguarda il Tfr, è il solo elemento
che potrebbe rendere l’ambito di applicazione del­
la disposizione più restrittiva rispetto alla analoga
anticipazione prevista per il Tfr);
q per un importo pari al 75% della intera posizio­
ne individuale maturata dall’iscritto senza limiti;
q senza limiti quantitativi relativamente alle ri­
chieste. Si deve pertanto ritenere che la semplice
presenza dei requisiti faccia scattare il diritto alla
anticipazione per l’iscritto, indipendentemente dal
numero di domande di anticipazioni che venisse­
ro presentate allo stesso Fondo da parte di altri
iscritti;
q indipendentemente dall’ottenimento di antici­
pazioni, anche ad altro titolo. Le ulteriori richieste
non gli precludono altre possibilità di ottenimento
dell’anticipazione a condizione che, complessiva­
mente, l’importo anticipato non ecceda il 75%
della posizione individuale.
A queste condizioni, in linea generale più favore­
voli, si aggiunge il trattamento fiscale che è sicura­
mente migliore rispetto a quello previsto per l’an­
ticipazione del Tfr. Come già è stato descritto, le
anticipazioni richieste per esigenze di carattere
sanitarie sono soggette ad imposizione fiscale se­
condo le stesse modalità previste per le prestazio­
ni definitive e cioè sono soggette ad una imposta
sostitutiva (quindi definitiva) in misura pari al
15% che potrebbe scendere, a seconda della an­
zianità di iscrizione ai fondi, fino al 9%.
In pratica una anticipazione del Tfr per spese
sanitarie pari a 10.000 € subirà un prelievo fisca­
le non inferiore a 2.300 € (23%). Nella generalità
dei casi la tassazione dovrebbe risultare più alta.
Lo stesso anticipo, sempre per spese sanitarie,
corrisposto dal fondo previdenziale, subirà una
imposizione non superiore a 1.500 € con possibi­
lità di scendere a 900 €.
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Anticipazioni per l’acquisto
e/o la ristrutturazione della prima casa
Il lavoratore che ha conservato l’istituto del Tfr (o
presso il proprio datore di lavoro o presso il Fondo
appositamente istituito presso l’Inps) può chiedere
una anticipazione per l’acquisto della casa di abi­
tazione, ricordando che la richiesta deve essere
motivata «dall’acquisto della prima casa di abita­
zione per sé o per i figli». A tale proposito, la
giurisprudenza ha sempre sostenuto che, dall’in­
terpretazione letterale della norma, la richiesta
può essere fatta valere solo in caso di acquisto e
non di ristrutturazione.
Valgono, anche per l’acquisto della prima casa,
tutte le altre condizioni già previste per le spese
sanitarie e cioè:
­ il lavoratore deve avere almeno 8 anni di anzia­
nità presso la stessa azienda;
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­ l’importo massimo della anticipazione non può
eccedere il 70% del Tfr accantonato al momento
della richiesta;
­ il datore di lavoro di lavoro ha il diritto di evade­
re le richieste dei dipendenti, ogni anno, nei limiti
del 4% della forza lavoro o nei limiti del 10%
degli aventi diritto;
­ si ha diritto alla anticipazione (a qualunque titolo
viene presentata) una sola volta durante tutta la
vita lavorativa in azienda.
Dal punto di vista fiscale si possono applicare le
stesse considerazioni svolte con riferimento alle
anticipazioni per spese sanitarie. L’anticipazione
viene tassata dal datore di lavoro il quale determi­
na l’aliquota in base al reddito di riferimento e
che, in ogni caso, non potrà mai essere inferiore
alla aliquota minima (attualmente 23%). L’impo­
sta sarà poi rideterminata dalla Amministrazione
dello Stato, al momento della liquidazione defini­
tiva, sulla base della aliquota media di tassazione
degli ultimi cinque anni precedenti quello in cui è
maturato il diritto alla tassazione.
Diversamente, come anticipato, il lavoratore che
ha aderito alla previdenza complementare può
richiedere l’anticipazione della propria posizione
individuale per spese inerenti la prima casa alle
seguenti condizioni:
­ le spese devono essere motivate dall’acquisto
della prima casa per sé o per i figli oppure per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a),
b), c) del comma 1 dell’articolo 3 del Dpr n.
380/2001 e cioè per gli interventi di ristruttura­
zione relativi alla prima casa. Si tratta pertanto di
un campo di applicazione più ampio di quello che
consente la richiesta dell’anticipo del Tfr;
­ la richiesta può essere presentata decorsi 8 anni
di iscrizione. Tale termine deve intendersi di iscri­
zione alla previdenza complementare in genere e
non necessariamente al Fondo al quale viene pre­
sentata la richiesta. Da questo punto di vista c’è
un sostanziale allineamento alla previsione del­
l’anticipo sul Tfr;
­ l’anticipo non può essere superiore al 75% (con­
tro il 70% per il Tfr) di quanto accumulato nella
propria posizione individuale.
Non sono previste invece, come per le spese sani­
tarie, le ulteriori limitazioni cui è soggetta l’antici­
pazione del Tfr è cioè:
­ non sono stati stabiliti limiti quantitativi alle ri­
chieste, per cui si deve ritenere che la presenza
dei requisiti permetta all’iscritto di ottenere l’anti­
cipazione, indipendentemente da quante altre do­
mande di anticipazioni vengono presentate allo
stesso Fondo;
­ il lavoratore ha diritto alla anticipazione per
spese relative all’acquisto e alla ristrutturazione
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della prima casa anche se ha già ottenuto altre
anticipazioni, e può chiederne altre a condizione
che l’importo complessivamente anticipato non
ecceda il 75% della posizione individuale.
Anche per questa anticipazione va segnalato il
vantaggio fiscale, meno intenso rispetto alle antici­
pazioni per spese sanitarie, ma comunque signifi­
cativo. L’articolo 11 del decreto legislativo stabili­
sce infatti, come è stato già illustrato sopra, che
sugli importi anticipati a questo titolo si debba
applicare una aliquota a titolo di imposta (e quindi
definitiva) pari al 23%.
(2)
quelle previste dall’articolo 2120 e l’aver quantifi­
cato l’importo spettante in misura pari alla retribu­
zione persa che, nella normalità dei casi, non è
elevata non rende questo utilizzo molto interes­
sante, perché una volta ottenuto vengono pregiu­
dicate altre esigenze di norma assai più rilevanti.
L’adesione alla previdenza complementare consen­
te invece, dal 1° gennaio 2007, di poter richiedere
anticipazioni della propria posizione individuale
nella misura del 30% «per altre esigenze» valutate
autonomamente dal soggetto iscritto sulle quali il
Fondo, sostiene la Covip, non deve entrare nel
merito. Si tratta di una opportunità aggiuntiva ri­
spetto a quelle previste dalla regolamentazione del
Tfr, che non preclude la possibilità di richiedere le
anticipazioni per esigenze più rilevanti (spese sani­
tarie ed acquisto o ristrutturazione della prima ca­
sa), fatto salvo il principio generale che l’importo
complessivo delle anticipazioni non deve superare
il 75% della posizione individuale maturata.
Al vantaggio rappresentato dal fatto di poter con­
tare su risorse finanziarie disponibili per ogni esi­
genza, si aggiunge il favorevole trattamento fisca­
le: anche in questo caso, come detto sopra, si deve
applicare una aliquota a titolo di imposta (e quindi
definitiva) pari al 23%.
Regime delle anticipazioni erogate ai soggetti
già iscritti alla previdenza complementare
Come in parte già anticipato, il comma 749 della
legge finanziaria 2007 ha modificato la lettera b)
dell’articolo 23 del Dlgs n. 252/2005 probabil­
mente al fine di evitare che possano sussistere
dubbi in merito alle modalità di gestione del cd.
«periodo transitorio». Infatti, tale comma regola­
menta le modalità di tassazione delle prestazioni
pensionistiche maturate anteriormente all’entrata
in vigore delle nuove norme nei confronti di sog­
getti già iscritti ai fondi di previdenza complemen­
tare (vecchi iscritti ai vecchi fondi compresi).
Con la sostituzione delle parole «alle prestazioni
maturate» con le parole «ai montanti delle presta­
zioni accumulate» per gli iscritti ai fondi pensione
dopo il 28 aprile 1993, e con la sostituzione delle
parole «alle prestazioni pensionistiche maturate»
con le parole «ai montanti delle prestazioni» per i
«vecchi iscritti ai vecchi fondi» si ritiene che il
legislatore abbia voluto ottenere lo stesso risultato
che era stato raggiunto in occasione dell’entrata in
vigore del Dlgs n. 47/2000 con l’espressione
«prestazioni riferibili ad importi maturati», espres­
sione che aveva permesso di sostenere(2) che le
N. 10 - 2 marzo 2007
Anticipazioni per esigenze diverse
L’articolo 2120 c.c. non prevede altre ipotesi in
relazione alle quali il lavoratore può richiedere
l’anticipo del Tfr, e ne rimanda la eventuale rego­
lamentazione alla contrattazione collettiva.
Altri eventi che legittimano la richiesta di anticipa­
zione sono state previsti successivamente dalla
legge n. 53/2000 la quale, all’articolo 7, ha stabi­
lito che, oltre che nelle ipotesi di cui all’articolo
2120, il trattamento di fine rapporto può essere
anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i
periodi di fruizione del congedo parentale e dei
congedi per formazione previsti dagli articolo 5 e
6 della stessa legge.
Tuttavia, secondo il Ministero del lavoro (circolare
n. 85/2000) queste nuove causali non sono auto­
nome, ma vanno ad integrare quelle già previste
dall’articolo 2120 c.c., e quindi sono soggette alle
stesse limitazioni già indicate sopra (maturazione
di almeno 8 anni di anzianità di servizio presso lo
stesso datore di lavoro; il contenimento dell’antici­
pazione entro il 70% del trattamento spettante
nel caso di cessazione del rapporto alla data delle
richiesta, entro i limiti del 10% degli aventi titolo
e del 4% del numero totale dei dipendenti e non
rateabilità nel corso dell’attività lavorativa presso
la stessa azienda).
Per quanto riguarda l’importo spettante, il Ministe­
ro del lavoro ha chiarito che «tenuto conto che la
norma è intesa ad agevolare, attraverso un suppor­
to economico, l’assolvimento della funzione genito­
riale o la promozione professionale dei dipendenti,
tenuto conto della riduzione o dell’assenza di retri­
buzione nei casi di congedi parentali o formativi, a
tratto generale ne deriva l’immediata sussistenza
del nesso di causalità tra l’esercizio del diritto di
assenza, dal quale trae origine la necessità di inte­
grazione economica, e la domanda di anticipazione
parziale di somme comunque spettanti».
L’aver ricondotto queste causali nell’ambito di
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Si veda in proposito anche quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 29/2001.
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Modalità di reintegrazione delle somme percepite a titolo di anticipazione
Si supponga un’anticipazione di 20.000 euro per spese mediche su cui è stata effettuata una ritenuta di 3.000
euro (pari al 15%).
Si supponga che l’iscritto abbia versato successivamente contributi per 9.164,57 euro.
Nell’anno in cui è stato effettuato tale versamento il contribuente ha diritto alla deduzione ordinaria di 5.164,57
euro e sulla parte eccedente tale limite, pari a 4.000 euro (ammontare reintegrato), ad un credito d’imposta
che deriva dal seguente calcolo:
Anticipo : Imposta sull’Anticipo = Ammontare reintegrato : Credito d’imposta
20.000 :
3.000
=
4.000
:
X
3.000 x 4.000
X = ------------------------- = 600 Credito d’imposta
20.000
nuove disposizioni, introdotte dalla legge prima
indicata, dovevano essere applicate solo sui mon­
tanti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001(3).
Pertanto, come tra l’altro sostenuto da Assoprevi­
denza nella circolare 16 gennaio 2007, n. 4, si
ritiene che le prestazioni corrisposte in conse­
guenza di un diritto alla percezione sorto successi­
vamente al 31 dicembre 2006 (in capitale o in
rendita), a favore di soggetti già iscritti ai fondi
pensione e per i quali sussistono, quindi, dei mon­
tanti pregressi, debbano essere suddivise in:
­ parte di prestazione relativa agli importi maturati
sino al 31 dicembre 2000;
­ parte di prestazione relativa agli importi maturati
dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006;
­ parte di prestazione relativa agli importi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2007,
ciascuna delle quali soggetta ad una diversa modali­
tà di tassazione.
Inoltre, nella considerazione che le anticipazioni
sono, in linea di principio, soggette al medesimo
regime impositivo previsto per le prestazioni pen­
sionistiche (ritenuta a titolo di imposta, in pratica
imposta sostitutiva), l’Associazione prima citata
sostiene, sulla base di considerazioni assolutamen­
te condivisibili, che anche per la tassazione delle
anticipazioni di soggetti già iscritti alla previdenza
complementare prima del 1° gennaio 2007 deb­
bano distinguersi gli importi maturati prima e ma­
turati dopo tale data per poterli assoggettare ai
diversi regimi fiscali nel tempo vigenti.
N. 10 - 2 marzo 2007
(3)
(4)
18
Infine, la circostanza che il nuovo regime si appli­
ca solo sul montante maturato a partire dal 1°
gennaio 2007 comporta che, da tale data, debba­
no essere computati anche i periodi di iscrizione
al fondo ai fini dell’applicazione dell’aliquota di
tassazione del 15% fino al 9%(4).
Reintegrazione delle somme anticipate
Sempre con riferimento alle anticipazioni, il com­
ma 8 dello stesso articolo 11 prevede che:
«le somme percepite a titolo di anticipazione non
possono mai eccedere, complessivamente, il 75%
del totale dei versamenti, comprese le quote del
Tfr, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo
realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.
Le anticipazioni possono essere reintegrate, a
scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche
mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di
5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto
limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate,
è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta
pari all’imposta pagata al momento della fruizione
dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato».
Come si può rilevare la nuova norma premia, a
differenza della precedente, la reintegrazione del
capitale presso il fondo pensione. Inoltre, la dottri­
A tale proposito, è noto come la Covip, nelle Direttive, il 28 giugno 2006, aveva affermato che per «prestazioni maturate»
ovvero «alle prestazioni pensionistiche maturate» al 31 dicembre 2006 (dizione contenuta nell’articolo 23, commi 5 e 7,
prima delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2007) dovevano intendersi quelle prestazioni per le quali, entro
tale data, fossero stati conseguiti i requisiti di accesso e fosse stato esercitato il relativo diritto da parte dell’interessato
mediante esplicita richiesta (ad esempio, quindi, rendite in corso di erogazione, o prestazioni in capitale già liquidate e per
le quali manchi solo il materiale versamento al beneficiario). Da tale interpretazione doveva, necessariamente, conseguire
che i soggetti eroganti le prestazioni avrebbero dovuto applicare l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 11, comma 6 (e cioè
la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 15%) sull’intero importo della prestazione (in capitale o in rendita) erogata,
indipendentemente dalla data di maturazione dei montanti concorrenti alla sua formazione.
Cfr. circolare Assoprevidenza 26 gennaio 2007, n. 4.
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na(5) ha segnalato che il credito d’imposta debba
essere relativo unicamente alle somme eccedenti il
massimale di 4.164,57 €, in quanto il versamento
inferiore a tale importo avrà, evidentemente, le
caratteristiche di mero versamento contributivo a
cui si dovrà applicare l’ordinario regime fiscale pre­
visto dall’articolo 8 del Dlgs n. 252/2005.
In merito alle modalità di reintegrazione di tale
anticipazioni, è possibile effettuare l’esempio ripor­
tato nella pagina precedente.
A tale proposito si rileva che, poiché scopo del
reintegro è la ricostruzione della posizione indivi­
duale quale era al momento dell’anticipazione
(posizione che poteva essere composta sotto il
profilo tributario, da tre elementi: contributi de­
dotti, contributi non dedotti e rendimenti gia tas­
sati in capo al fondo), è opportuno che il reintegro
«replichi» la precedente posizione individuale in
modo tale da far corrispondere a tale precedente
situazione anche il regime fiscale dell’erogazione.
Sulla base di tali considerazioni, qualora il reinte­
gro fosse parziale, la pregressa situazione fiscale
Lavoro in pillole
Previndai
Comunicato 12.2.2007
Lavoro in pillole
Covip
Deliberazione 30.1.2007
(G.U. 16.2.2007, n. 39)
(5)
(6)
Previndai: nuova modulistica
Incremento Tfr maturando (mod. 266)
Disponibile il modulo 266 relativo all’incremento, nella misura del
100%, del Tfr destinato al Fondo (funzione «Conferimento Tfr»).
Tale modulo deve essere utilizzato per tutte le posizioni dirigenziali
non iscritte al 31 dicembre 2006 per le quali la norma contrattuale
dispone il versamento di una quota di Tfr (3% per i «vecchi» iscritti
e il 4% per i «nuovi» iscritti di classe 2). Per tali posizioni, infatti, in
base a quanto disposto dal Dlgs n. 252/2005, art. 8, comma 7, lett.
c), punto 2, la scelta di conferire il Tfr al Previndai è riferita a tali
quote, ferma la facoltà di incremento successivo. Pertanto, qualora
l’interessato decida di conferire il 100% del Tfr, dovrà sottoscrivere
anche il sopra citato modulo 266.
Commissione di vigilanza sui fondi pensione:
così il contributo di finanziamento 2007
Le forme pensionistiche complementari iscritte al relativo albo alla
data del 31 dicembre 2006 devono versare entro il 31 maggio 2007
alla Covip, a titolo di contributo di finanziamento, una somma pari a
0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati.
Si veda nota 3.
Tale disposizione, infatti, come noto, oltre ad anticipare al 1° gennaio 2007 l’entrata in vigore del Dlgs n. 252/2005 ha, di
fatto, previsto l’applicazione del principio di competenza per la tassazione delle prestazioni con la conseguenza che le
nuove norme valgono solo per le prestazioni (e, quindi, anche per le anticipazioni) fruite dal 1° gennaio 2007 e imputabili
ai montanti maturati a partire dalla medesima data.
N. 10 - 2 marzo 2007
Oggetto: Determinazione della
misura, dei termini e delle modalità del versamento del contributo delle forme pensionistiche
complementari alla Covip nell’anno 2007, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23
dicembre 2005, n. 266
dei contributi dovrà quindi essere ricostruita pro­
porzionalmente sulla base delle diverse compo­
nenti che costituivano la posizione dell’iscritto al
momento della percezione dell’anticipazione.
In merito alle modalità di utilizzo di tale credito,
Assoprevidenza (cfr. circolare 16 gennaio 2007,
n. 4) ritiene che, a seguito della segmentazione
dei periodi di maturazione introdotta dal comma
749 della legge finanziaria per il 2007(6), tale
reintegro possa essere fatto valere solo sulle anti­
cipazioni fruite dal 1° gennaio 2007 nella consi­
derazione che il credito d’imposta è strettamente
connesso all’applicazione dell’imposta sostitutiva
del 15% (ovvero del 9% o del 23%).
Preme infine sottolineare che la dottrina sopra
citata, ai fini del computo della decorrenza degli 8
anni iscrizione al fondo per l’ottenimento dell’an­
ticipazione (richiesta in tutte le ipotesi diverse da
quella giustificata da motivi di carattere sanitario),
ritiene che si debbano considerare anche i periodi
di iscrizione antecedenti al 1° gennaio 2007.
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