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N. 4779/2014 R.g.
N. 4779 / 2014 R.g.
Il Tribunale ordinario di Milano
Sezione specializzata in materia di impresa
in persona del giudice designato Guido VANNICELLI,
ha pronunziato la seguente
nel procedimento cautelare promosso con ricorso depositato ai sensi degli artt. 669 ter e
671 c.p.c. in data 28/1/2014 dal
FALLIMENTO della COLMAR S.R.L. (c.f. 02885680120), elettivamente domiciliato in
Milano, viale Monte Nero 80, presso il procuratore e difensore Walter LIMONGI
contro
Maria Grazia COLOMBO
(c.f. CLMMGR60C57F205N), Marianna DE FEUDIS (c.f.
DFDMNN86T66A940U) e Massimo Italo DE FEUDIS (c.f. DFDMSM63E11F955X), tutti
elettivamente domiciliati in Limbiate (MI), via Virgilio 3, presso il procuratore e difensore
avv. Giovanni OGLIALORO
letti il ricorso e la memoria difensiva, ed esaminati i documenti prodotti,
sentiti i procuratori delle parti, da ultimo, all’udienza del 24/6/2014, ed a scioglimento
della riserva assunta in tale sede
OSSERVA
A. L'ufficio fallimentare della COLMAR S.R.L., società che -nella nuova compagine e
con la nuova attività presso il mercato ittico di Milano- ha percorso la propria breve
parabola imprenditoriale tra la fine del marzo del 2010 e la fine del 2011
sino al
fallimento dichiarato con sentenza di questo Tribunale del 15 - 19/3/2012, ha chiesto il
sequestro conservativo sino alla concorrenza di € 423.254,66 dei beni e crediti di Maria
Grazia COLOMBO, Massimo DE FEUDIS e Marianna DE FEUDIS.
B. Gli addebiti di responsabilità a cautela dei quali la curatela ha promosso (insistendovi
dopo l'esito negativo delle trattative promosse dal giudice designato per una
composizione transattiva della controversia) il presente procedimento, si fondano in
estrema sintesi sui seguenti assunti:
1
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f
ORDINANZA
N. 4779/2014 R.g.
-
la COLMAR s.r.l., formalmente amministrata da Maria Grazia COLOMBO,
sarebbe stata in realtà gestita 'a sei mani', avendo confessato la COLOMBO e
confermato Massimo DE FEUDIS (nel corso delle audizioni avanti al curatore in data 2/4,
28/5, 4/6/2012 e 2/12/2013)1 di essere la prima mero prestanome del secondo, ed
avendo
ammesso
Marianna
DE
FEUDIS
(dipendente
della
società
e
figlia
dell'amministratore di fatto) di essersi occupata "da aprile a dicembre 2010 (...) della
fatturazione, degli incassi, dei pagamenti dei fornitori (...) effettuati sempre mediante
assegno bancario" (che essa preparava e che l'amministratrice 'di diritto' firmava),
nonché dei versamenti in banca, dei contatti col commercialista e delle buste paga;
l'attività della COLMAR s.r.l. si svolse 'appoggiandosi' (in violazione delle regole
vigenti nel Mercato Ittico all'ingrosso di Milano) presso gli standisti 'ufficiali' SAPORE DI
MARE s.r.l. prima ed ITTINORD s.r.l. poi, in una commistione di rapporti per i quali
COLMAR versava alla titolare ufficiale dello stand un canone di locazione in nero, ed
effettuava al contempo vendita in proprio e per conto dello standista ufficiale nonché
vendite allo ed acquisti dallo stesso, regolando periodicamente i rapporti a mezzo di
conguagli;
-
in questa situazione la COLMAR s.r.l., pur effettuando incassi mensili per oltre
200.000,00 euro di cui almeno il 30% non fatturati, aveva mano mano accumulato nei
confronti di ITTINORD (divenuta nel tempo il principale fornitore e creditore della fallita) il
debito di € 200.274,42 poi ammesso al passivo, proseguendo l'attività nonostante avesse
perso sin dalla fine dell'esercizio 2010 (che aveva registrato un patrimonio netto negativo
di 'soli' € 91.000,07 mercé gli artifici e le irregolarità contabili 2.10 - 2.17 del ricorso2) e
conducendo la società al totale dissesto con un deficit finale (dato dal saldo fra attivo pari
a zero e i crediti ammessi al passivo) di € 407.159,43;
-
il tutto si era svolto in un quadro di totale illegalità, atteso che oltre alla mole di
pagamenti non contabilizzati di cui s'è detto:

la contabilità è risultata, come riportato ai paragrafi 2.5 - 2.7 del ricorso,
largamente lacunosa e comunque del tutto inattendibile ed inidonea a ricostruire le
reali vicende economiche, patrimoniali e finanziarie della COLMAR s.r.l. (basti
pensare che il conto corrente sociale acceso presso Cariparma non è
contabilizzato e che alcuni movimenti riferibili ad essa, come confermato -sia pur
1
Cfr. docc. 4 - 5 ric.
In relazione ai documenti 9 - 11 ric. ed alle pagine 18 - 21 della relazione ex art. 33 R.D. n. 267/42 prodotta quale
documento 4 ric.
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2
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per contestarne la natura distrattiva-
alla difesa dei resistenti3, sono invece
transitati su di un conto personale della DE FEUDIS);

gran parte degli obblighi tributari e previdenziali di dichiarazione e versamento
risultano inadempiuti, come da cartelle notificate al fallimento per ulteriori €
16.095,234;
C. La difesa dei resistenti si è sostanziata nel tentativo di indicare in ITTINORD s.r.l. e
del suo legale rappresentante Marco BERTACCHINI i responsabili del dissesto, atteso
che -come del resto già dichiarato al curatore fallimentare nelle audizioni da questi
prodotte- tutti i dipendenti e le operazioni della COLMAR s.r.l. erano stati 'trasferiti' alla
(regolarmente fatturata dalla fallita, che la utilizzava quindi per pagare i propri dipendenti);
il cui pagamento si era però interrotto nel giugno del 2011 a fronte della confessata
distrazione da parte di Massimo DE FEUDIS dagli incassi in contanti di una somma di
circa € 75.000,00 e dell'accordo che tale importo sarebbe stato restituito mediante
rinuncia sino a corrispondente importo alle provvigioni stesse.
Marianna DE FEUDIS ha inoltre contestato di esser stata coamministratrice di fatto della
COLMAR s.r.l., avendo svolto quale dipendente della COLMAR s.r.l. mansioni
meramente amministrative mentre ogni condotta gestoria era ascrivibile esclusivamente
al padre Massimo.
La COLOMBO ha ribadito la sua totale estraneità alla gestione della COLMAR s.r.l., e
dichiarato di non esser più proprietaria dell'immobile indicato alla pagina 13 e seguente
del ricorso (che ha informalmente ammesso in udienza di aver ceduto medio tempore al
convivente della figlia).
D.
Null'altro è stato dedotto o provato in corso di procedimento, onde la decisione
cautelare -nella sommarietà sua propria- va presa ex actis ed alligatis.
E.
Sotto il profilo probatorio, va ricordato che parte integrante delle prove che il
Fallimento ha addotto a comprova delle proprie deduzioni è costituita dalle dichiarazioni
rese dai tre resistenti al curatore fallimentare indicate sopra al primo alinea del paragrafo
B.
Trattasi all'evidenza di vere e proprie confessioni stragiudiziali qui utilizzabili secondo la
regola probatoria di cui al combinato disposto degli artt. 2735 e 2730 cod. civ.
3
4
Cfr. pagine 5 - 6 della comparsa costitutiva.
Cfr. docc. 15 - 16 - ric.
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società titolare dello stand ricevendone in cambio una mera provvigione sul fatturato
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E tuttavia, proprio per questo tali dichiarazioni vanno qui apprezzate nella loro interezza,
e quindi anche nel loro contenuto potenzialmente 'a discarico' delle responsabilità qui
addebitate ai tre resistenti, in assenza di contestazione sul punto ad opera del Fallimento
che le ha prodotte e quindi in applicazione della regola di giustizia portata dall'art. 2734
cod. civ.
E).1
Tale premessa è rilevante ai fini dell'individuazione del presupposto dell'azione
cautelare (e di quella preannunziata di merito) della curatela fallimentare, vale a dire che
della COLMAR s.r.l. Maria Grazia COLOMBO fosse amministratrice di diritto quale
prestanome dell'amministratore di fatto Massimo DE FEUDIS; e che coamministratrice di
sono riportate sopra sempre al primo alinea del paragrafo B.
I primi due quadri di tale trittico sono senz'altro autentici, avendo la COLOMBO da un
lato e Massimo DE FEUDIS dall'altro pienamente confessato l'assunto.
Sul punto va subito detto che Maria Grazia COLOMBO ha così aggravato, e non
alleviato, la propria posizione in termini di responsabilità ad essa ascrivibili, dovendosi al
proposito rilevare:
-
in punto di diritto, che il soggetto che accetti di ricoprire la carica di amministratore
di una società di capitali e consenta poi, con pieno assenso e consapevolezza, che a
gestire l'impresa sociale sia in via di fatto un terzo, è sotto il profilo causale necessario
compartecipe e sotto quello giuridico corresponsabile di ogni singolo atto di gestione che
abbia lasciato compiere all'amministratore di fatto;
-
e in punto di fatto, che la COLOMBO non solo ha conservato la carica
amministrativa per tutto il periodo in esame ma l'ha esercitata con modalità tali (si
consideri la firma degli assegni precompilati che le venivano sottoposti) da rendere
palese la piena acquiescenza al suo totale esautoramento gestorio da parte di Massimo
DE FEUDIS.
E).2
Va invece escluso, salvo ogni miglior approfondimento istruttorio nell'eventuale
giudizio di merito, che possa esser considerata amministratrice sullo stesso piano del
padre, o comunque con reali deleghe gestorie, Marianna DE FEUDIS.
Premesso in diritto che per poter ritenere amministratore di una società di capitali un
soggetto che tale non sia mai nominato né risulti dalla pubblicità commerciale
è
necessaria la prova del suo avvenuto inserimento nella gestione di impresa -desumibile
dalle
direttive
impartite
e
dal
condizionamento
delle
scelte
operative-
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e
di
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fatto fosse anche Marianna DE FEUDIS in forza delle dichiarazioni da quella rese che si
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un'appropriazione delle funzioni gestorie con carattere di sistematicità e completezza5, le
mansioni che la DE FEUDIS ha ammesso di aver svolto e che il fallimento ha addotto
quale prova del proprio assunto appaiono:
a) pienamente compatibili con il suo ruolo di (unica) impiegata amministrativa della
COLMAR, come tale addetta alla fatturazione ed abilitata all'effettuazione e
ricezione di pagamenti anche attraverso le necessarie movimentazioni bancarie,
laddove ogni decisione strategica (a quale standista ufficiale del Mercato Ittico
'appoggiarsi', a quali condizioni collaborare con esso, in quale entità stabilire
stipendi e provvigioni, ecc.) era rimessa in via esclusiva a Massimo DE FEUDIS,
b) limitate ad un arco iniziale di tempo (aprile - dicembre 2010) che esclude tutta la
convulsa fase finale della gestione,
c) e pienamente comprensibili nell'ambito di una società a sostanziale base familiare
(si ricordi che Maria Grazia COLOMBO e Massimo DE FEUDIS hanno ammesso
che anche la qualità di socia della prima deve intendersi dissimulare la reale
qualità di socio in capo al secondo), nella quale la figlia godeva all'evidenza della
piena fiducia del padre (che, per problemi suoi propri, non poteva figurare né quale
socio e amministratore né quale titolare di conti bancari) al punto consentire che
alcuni rapporti fossero regolati -secondo le spiegazioni che ne ha fornito e che il
Fallimento non ha in questa sede contestato- sul proprio conto corrente personale.
Ne consegue che allo stato deve ritenersi insussistente l'unico titolo in forza del quale
Marianna DE FEUDIS è stata evocata in questa sede, vale a dire quello di
coamministratrice 'di fatto' della fallita; onde il ricorso anche contro di lei proposto non
può che esser respinto per tale dirimente rilievo, salva la dovuta compensazione -alla
luce della sua piena partecipazione alle vicende della COLMAR s.r.l. ed al conseguente
legittimo dubbio che essa si fosse spinta anche agli aspetti gestori in sensi proprio- delle
spese del procedimento.
E).3
Viceversa vi è sufficiente fumus per considerare qui dimostrata la piena
responsabilità di Massimo DE FEUDIS nel dissesto della COLMAR s.r.l.: società da lui di
fatto ed in via esclusiva gestita sin dal marzo 2010 nella costante e costante violazione di
ogni regola di legge, con particolare riguardo: alla decisione -rivelatasi esiziale-
di
operare illegalmente in appoggio ad imprese ufficialmente ammesse al Mercato Ittico di
5
Così, fra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28819 del 5/12/2008 (Rv. 606070) e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2586 del
5/2/2014 (Rv. 629290).
5
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attivo nel Mercato Ittico di Milano da decenni,
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Milano regolando i rapporti reciproci con modalità via via sempre più extracontabili; alle
condizioni-capestro da lui concordate (sempre oralmente) specialmente con la ITTINORD
S.R.L. che hanno rapidamente privato la COLMAR s.r.l., oltre che del capitale minimo di
legge,
di ogni minimo margine di operatività e liquidità necessario e sufficiente alla
prosecuzione dell'attività sociale; nonché alla tenuta lacunosa, irregolare e falsa della
contabilità.
Di tali plateali e continuati illeciti non può che rispondere anche la formale
amministratrice unica Maria Grazia COLOMBO che, con la propria consapevole
complicità, li ha resi possibili ed avallati.
amministratori di fatto e di diritto, non è sostanzialmente rilevabile, tanto meno in termini
di differenza di netti patrimoniali che non è né sarà più possibile determinare con alcuna
certezza; ma va piuttosto identificato nel dissesto ed insolvenza cui la società è stata
rapidamente condotta dopo pochi mesi di 'vita' (intesa questa come il subentro di
COLOMBO / DE FEUDIS nella compagine e nell'amministrazione della società) dagli
illeciti di costoro.
Non resta pertanto che quantificarlo, in via equitativa e salva migliore determinazione
laddove avranno un qualche esito le preannunciate iniziative recuperatorie nei confronti
della ITTINORD s.r.l. e del suo legale rappresentante, nello sbilancio emerso in sede
fallimentare, e quindi nell'importo (da intendersi qui, previo arrotondamento per difetto,
omnicomprensivo) di € 423.000,00.
F) Il pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale è poi conclamato: quanto alla
COLOMBO, per il fatto obiettivo dell'essersi essa medio tempore spogliata dell'unico
bene al sole che possedeva; e quando al DE FEUDIS, per la 'pericolosità soggettiva'
dimostrata dal non aver esitato -nella propria attività imprenditoriale-
a rendersi
responsabile di qualsiasi illegalità (ivi comprese le sottrazioni di denaro ai danni di
ITTINORD s.r.l.) pur di 'sbarcare il lunario': il tutto, rimanendo costantemente e
volutamente dietro le quinte, così da rendere più difficoltosa ogni iniziativa di recupero da
parte dei creditori e terzi in genere (ivi compresi gli enti fiscali e previdenziali).
P. T. M.
visti gli artt. 669 bis e seguenti, nonché 671 c. p. c.,
1) rigetta la domanda cautelare proposta contro Marianna DE FEUDIS, compensando le
spese del procedimento nel rapporto fra essa e il Fallimento ricorrente;
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E).4 Il danno causato alla COLMAR s.r.l., proprio a causa delle omissioni contabili degli
N. 4779/2014 R.g.
2) autorizza il Fallimento della COLMAR s.r.l. al sequestro conservativo dei beni mobili e
immobili, crediti e valori tutti ricompresi nel patrimonio di Massimo Italo DE FEUDIS e
Maria Grazia COLOMBO sino alla concorrenza complessiva di € 423.000,00;
3) assegna al ricorrente termine di giorni sessanta da oggi per l'inizio del giudizio di
merito nei confronti di Massimo Italo DE FEUDIS e Maria Grazia COLOMBO;
4) manda la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Milano, 24/6/2014
Il giudice designato
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b6d5f
(Guido Vannicelli)
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