L`amministratore di sostegno e il consenso informato
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L`amministratore di sostegno e il consenso informato
Dott. Alberto Haupt Presidente della sezione famiglia del Tribunale di Genova L’amministrazione di sostegno e il consenso informato • L’amministrazione di sostegno è caratterizzata da elasticità e adattabilità • la capacità di agire è limitata ai soli atti che il g.t. ritiene necessari per la protezione del beneficiario, definendo quelli che egli può compiere autonomamente, quelli per i quali la sua volontà debba essere integrata e quelli che l’ads può compiere in nome e per conto dell’amministrato • la interdizione determina una presunzione assoluta di incapacità relativamente a ogni ambito di attività • Corte costituzionale sentenza n. 440 del 2005 • Può farsi ricorso all’inabilitazione o all’interdizione solo se il giudice non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare adeguata protezione all’incapace • In nessun caso i poteri dell’amministratore di sostegno possono coincidere integralmente con quelli del tutore e del curatore • Corte di cassazione (da ultimo 26 ottobre 2011 n. 22332) • l’ambito di applicazione dell’ amministrazione di sostegno non va individuato con riguardo al grado di infermità del soggetto beneficiario, ma alla maggiore capacità di adeguarsi alle sue esigenze • Il tema dei trattamenti sanitari nei confronti di soggetti deboli non concerne la necessità del consenso informato, ma la modalità della sua espressione • Caso Englaro • Corte di cassazione 16/10/2007 n. 21748 • inderogabile necessità del consenso informato a presidio del “diritto di autodeterminazione terapeutica del paziente” anche “allorché da esso consegua il sacrifico del bene della vita” • il malato che non sia in condizione di esprimersi in ordine alle terapie cui verrebbe sottoposto non deve essere espropriato del potere di autodeterminarsi, nei limiti in cui le sue condizioni di salute glielo consentano • la rappresentanza legale non trasferisce sul tutore un potere "incondizionato" di disporre della salute della persona in stato di totale e permanente incoscienza • egli deve agire nell'esclusivo interesse dell'incapace e decidere non "al posto" dell'incapace né "per" l'incapace, ma "con" l'incapace • Cost. art. 2 diritti inviolabili dell’uomo • Cost. art. 13 c. 2 divieto di restrizione alla libertà personale se non nei casi e modi indicati dalla legge e per atto motivato dall’autorità giudiziaria, • Cost. art. 32. c. 2 il limite del rispetto della persona umana ai trattamenti sanitari imposti per legge • art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'unione Europea, cd. Carta di Nizza, “… nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: … il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge” Convenzione di Oviedo, 4/4/1997 sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, la quale non è stata ratificata dall’Italia, benché • Convenzione di Oviedo, 4/4/1997 sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato e, qualora non abbia la capacità di dare consenso, un intervento non può essere effettuato se non per un diretto beneficio della stessa (artt. 5 e 6) • Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, New York 13/12/2006, prevede che "Gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che sia, “le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona …” • due esigenze fondamentali: 1) impedire che lo stato di incapacità si risolva in un limite alla prestazione della cura 2) considerare la volontà manifestata dall’ incapace un elemento comunque necessario ai fini della prestazione del consenso al trattamento sanitario da parte del legale rappresentante • Le “Dichiarazioni anticipate di trattamento” cd. testamento biologico hanno ad oggetto solo i trattamenti che la persona desidererebbe ricevere, ma non quelli a cui non desidera essere sottoposto e, comunque non possono avere ad oggetto alimentazione ed idratazione forzata, • Le d.a.t. hanno efficacia limitata ad esprimere orientamenti ed informazioni utili per il medico, il quale li prende in considerazione e, sentito il fiduciario, solo soggetto legittimato ad interagire con il medico, annota nella cartella clinica la motivazione per la quale ritiene di seguirle o meno. • una persona nella pienezza della sua capacità di intendere, volere ed agire può rifiutare le cure e anche di nutrirsi, con ciò esercitando il proprio diritto all’habeas corpus, • quel diritto verrebbe però a cessare una volta che quella stessa persona ha perso la capacità di intendere e volere (caso Englaro) o anche solo di agire (caso Welby) • In nome della inviolabilità della vita umana, coloro che non sono più in grado di determinarsi autonomamente diverrebbero delle non persone.