L`amministratore di sostegno e il consenso informato

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L`amministratore di sostegno e il consenso informato
Dott. Alberto Haupt
Presidente della sezione famiglia del
Tribunale di Genova
L’amministrazione di sostegno e il consenso
informato
• L’amministrazione di sostegno è caratterizzata
da elasticità e adattabilità
• la capacità di agire è limitata ai soli atti che il
g.t. ritiene necessari per la protezione del
beneficiario, definendo quelli che egli può
compiere autonomamente, quelli per i quali la
sua volontà debba essere integrata e quelli
che l’ads può compiere in nome e per conto
dell’amministrato
• la interdizione determina una presunzione
assoluta di incapacità relativamente a ogni
ambito di attività
• Corte costituzionale sentenza n. 440 del 2005
• Può farsi ricorso all’inabilitazione o
all’interdizione solo se il giudice non ravvisi
interventi di sostegno idonei ad assicurare
adeguata protezione all’incapace
• In nessun caso i poteri dell’amministratore di
sostegno possono coincidere integralmente
con quelli del tutore e del curatore
• Corte di cassazione (da ultimo 26 ottobre
2011 n. 22332)
• l’ambito di applicazione dell’ amministrazione
di sostegno non va individuato con riguardo al
grado di infermità del soggetto beneficiario,
ma alla maggiore capacità di adeguarsi alle
sue esigenze
• Il tema dei trattamenti sanitari nei confronti di
soggetti deboli non concerne la necessità del
consenso informato, ma la modalità della sua
espressione
• Caso Englaro
• Corte di cassazione 16/10/2007 n. 21748
• inderogabile necessità del consenso informato
a presidio del “diritto di autodeterminazione
terapeutica del paziente” anche “allorché da
esso consegua il sacrifico del bene della vita”
• il malato che non sia in condizione di
esprimersi in ordine alle terapie cui verrebbe
sottoposto non deve essere espropriato del
potere di autodeterminarsi, nei limiti in cui le
sue condizioni di salute glielo consentano
• la rappresentanza legale non trasferisce sul
tutore un potere "incondizionato" di disporre
della salute della persona in stato di totale e
permanente incoscienza
• egli deve agire nell'esclusivo interesse
dell'incapace e decidere non "al posto"
dell'incapace né "per" l'incapace, ma "con"
l'incapace
• Cost. art. 2 diritti inviolabili dell’uomo
• Cost. art. 13 c. 2 divieto di restrizione alla
libertà personale se non nei casi e modi
indicati dalla legge e per atto motivato
dall’autorità giudiziaria,
• Cost. art. 32. c. 2 il limite del rispetto della
persona umana ai trattamenti sanitari imposti
per legge
• art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell'unione Europea, cd. Carta di Nizza, “…
nell'ambito della medicina e della biologia
devono essere in particolare rispettati: … il
consenso libero e informato della persona
interessata, secondo le modalità definite dalla
legge”
Convenzione di Oviedo, 4/4/1997 sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, la quale non è stata ratificata dall’Italia, benché
• Convenzione di Oviedo, 4/4/1997 sui diritti
dell’uomo e sulla biomedicina, “Un intervento
nel campo della salute non può essere
effettuato se non dopo che la persona
interessata abbia dato consenso libero e
informato e, qualora non abbia la capacità di
dare consenso, un intervento non può essere
effettuato se non per un diretto beneficio della
stessa (artt. 5 e 6)
• Convenzione sui diritti delle persone con
disabilità, New York 13/12/2006, prevede
che "Gli Stati devono assicurare che le misure
relative all'esercizio della capacità giuridica
rispettino i diritti, la volontà e le preferenze
della persona, che sia, “le misure relative
all'esercizio della capacità giuridica rispettino i
diritti, la volontà e le preferenze della persona
…”
• due esigenze fondamentali: 1) impedire che
lo stato di incapacità si risolva in un limite alla
prestazione della cura 2) considerare la
volontà manifestata dall’ incapace un
elemento comunque necessario ai fini della
prestazione del consenso al trattamento
sanitario da parte del legale rappresentante
• Le “Dichiarazioni anticipate di trattamento”
cd. testamento biologico hanno ad oggetto
solo i trattamenti che la persona
desidererebbe ricevere, ma non quelli a cui
non desidera essere sottoposto e, comunque
non possono avere ad oggetto alimentazione
ed idratazione forzata,
• Le d.a.t. hanno efficacia limitata ad esprimere
orientamenti ed informazioni utili per il
medico, il quale li prende in considerazione e,
sentito il fiduciario, solo soggetto legittimato
ad interagire con il medico, annota nella
cartella clinica la motivazione per la quale
ritiene di seguirle o meno.
• una persona nella pienezza della sua capacità
di intendere, volere ed agire può rifiutare le
cure e anche di nutrirsi, con ciò esercitando il
proprio diritto all’habeas corpus,
• quel diritto verrebbe però a cessare una volta
che quella stessa persona ha perso la capacità
di intendere e volere (caso Englaro) o anche
solo di agire (caso Welby)
• In nome della inviolabilità della vita umana,
coloro che non sono più in grado di
determinarsi autonomamente diverrebbero
delle non persone.