Allegati n - ARTEA Toscana

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Allegati n - ARTEA Toscana
Allegato al Decreto n. 912 del 20/02/2004
UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA
PIANO DI SVILUPPO RURALE
REGOLAMENTO CE 1257/1999
MISURA 8.1
Imboschimento delle superfici agricole
Regolamento CE 445/02 lettera h
PARTE I –ADEMPIMENTI TECNICI
1. TITOLO DELLA MISURA :”Imboschimento delle superfici agricole”
(lettera h) dell’allegato al Reg. CE 1750/99)
1. OBIETTIVI DELLA MISURA
Gli obiettivi degli aiuti al settore forestale sono riassunti nei seguenti punti:
i)
tutela e conservazione delle risorse forestali, con particolare riguardo alla biodiversità;
ii)
miglioramento delle funzioni ambientali e paesaggistiche del bosco con riferimento, anche, al
contenimento dell’anidride carbonica;
iii)
sviluppo della produzione forestale diretta a migliorare e a razionalizzare la raccolta, la
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura. Consolidamento degli
aspetti occupazionali legati alle attività selvicolturali in un quadro di economia sostenibile;
iv)
in coerenza con gli obbiettivi sopra indicati, estensione della superficie boscata soprattutto nelle
zone di pianura e collina che possiedono un minore indice di boscosità, nel rispetto di un’equilibrata
distribuzione territoriale dei diversi usi del suolo;
v)
miglioramento delle condizioni di sicurezza di chi opera nel settore forestale.
Gli obiettivi qui elencati concorrono al recepimento degli accordi e al rispetto degli impegni sottoscritti
dall’Italia e dall’Unione europea in sede internazionale: Risoluzione della prima Conferenza ministeriale sulla
protezione delle foreste - Strasburgo 1990; Dichiarazione dei principi forestali sulla conservazione e lo
sviluppo sostenibile delle foreste (Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo - Rio de
Janeiro 1992); Risoluzione della seconda Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste europee Helsinki 1993); Mozione finale del XIII Congresso forestale mondiale - Antalya 1997; decisione sulle
emissioni inquinanti nell’atmosfera (Conferenza per i cambiamenti climatici - Kyoto 1997); Linee operative
per la gestione sostenibile delle foreste (Conferenze ministeriali di Lisbona e di Buenos Aires 1998);
attuazione degli indirizzi scaturiti dalla Conferenza di Cork sullo sviluppo rurale.
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2. DESCRIZIONE DELLA MISURA
La misura contribuisce allo sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali del settore forestale
nella regione Toscana.
Con questa misura si prevede la realizzazione di piantagioni su terreni agricoli per la produzione di legname
per compensati (pioppicoltura), produzione di legname pregiato (arboricoltura da legno), produzione di
biomasse legnose per la produzione di energia o di pannelli truciolari, incremento della biodiversità
mediante la realizzazione di siepi, filari e imboschimento con piante micorizzate. Gli interventi saranno
effettuati con le specie arboree ed arbustive indicate nell’allegato n. 2 al presente bando.
3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO.
3.1 Titolo dell’azione: Imboschimento dei terreni agricoli
i)
Pioppicoltura e altri impianti con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata (durata del
ciclo produttivo uguale o inferiore a 15 anni). Gli impianti possono essere destinati anche alla
produzione
di
biomasse
ed
a
scopi
energetici.
Importi massimi concedibili: contributo alle spese d’impianto 2.500 euro ad ettaro.
Beneficiari: imprenditori agricoli di cui alle lettere a) e b) del punto 3.2 del presente bando
ii)
Impianti produttivi destinati all’arboricoltura da legno, anche realizzati in siepi e/o filari, con cicli
colturali delle specie principali superiori a 15 anni.
Importi massimi concedibili:
- contributo alle spese d’impianto: fino a 5.000 euro ad ettaro;
- premio annuo per i primi cinque anni per i costi di manutenzione: 600 euro ad ettaro;
- premio annuo ventennale volto a compensare le perdite di reddito: fino ad un massimo di 725
euro ad ettaro per gli imprenditori agricoli che ricavino almeno il 25% del reddito globale
dall’attività agricola e dedichino almeno il 25% del proprio tempo di lavoro all’attività agricola.
A tale scopo si precisa, ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del
10 Agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni, che l’importo ventennale concedibile
risulta pari a quello previsto dal piano di regionalizzazione dei seminativi previsto dall’O.C.M.
(Reg. CE n. 1251/99) per il mais, maggiorato del 10% e arrotondato all’euro superiore. Per il
mancato reddito superiore a quello calcolato come sopra e comunque massimo di 725 Euro ad
ettaro, il beneficiario dovrà dichiarare, nei modi previsti dalla normativa vigente, che sui terreni
oggetto dell’intervento (specificando foglio di mappa e particella o particelle) ricavava
precedentemente, nelle ultime due annate agrarie comprendendo quella in corso, un reddito
superiore a quello sopra indicato e comunque massimo di 725 euro ad ettaro, al netto di ogni
contributo, aiuto o premio di qualunque genere, allegando alla dichiarazione sintetico bilancio
specifico per i terreni oggetto dell’intervento. Per le persone fisiche, le persone giuridiche e gli
imprenditori agricoli ai sensi del Codice Civile: Mancato reddito pari a 185 euro ad ettaro.
Beneficiari: imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b),c) e d) del punto 3.2 del presente
bando. Enti pubblici.
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iii)
Imboschimento con piante micorrizate. Realizzazione di filari in terreni agricoli, compresi pascoli e
praterie. Imboschimenti o rimboschimenti in zone umide allo scopo di costituire gruppi o fasce di
formazioni igrofile planiziarie mediante specifici progetti di tutela e valorizzazione ambientale.
Importi massimi concedibili:
- contributo alle spese d’impianto: fino a 5.000 euro ad ettaro;
- premio annuo per i primi cinque anni per i costi di manutenzione: 600 euro ad ettaro;
- premio annuo ventennale volto a compensare le perdite di reddito: fino ad un massimo di 725
euro ad ettaro per gli imprenditori agricoli che ricavino almeno il 25% del reddito globale
dall’attività agricola e dedichino almeno il 25% del proprio tempo di lavoro all’attività agricola.
A tale scopo si precisa, ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
del 10 Agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni, che l’importo ventennale
concedibile risulta pari a quello previsto dal piano di regionalizzazione dei seminativi previsto
dall’O.C.M. (Reg. CE n. 1251/99) per il mais, maggiorato del 10% e arrotondato all’euro
superiore. Per il mancato reddito superiore a quello calcolato come sopra e comunque
massimo di 725 Euro ad ettaro, il beneficiario dovrà dichiarare, nei modi previsti dalla
normativa vigente, che sui terreni oggetto dell’intervento (specificando foglio di mappa e
particella o particelle) ricavava precedentemente, nelle ultime due annate agrarie
comprendendo quella in corso, un reddito superiore a quello sopra indicato e comunque
massimo di 725 euro ad ettaro, al netto di ogni contributo, aiuto o premio di qualunque
genere, allegano alla dichiarazione sintetico bilancio specifico per i terreni oggetto
dell’intervento.
Per gli Enti Pubblici: fino a 2.500 euro ad ettaro per gli imboschimenti di cui al punto i), fino a
5.000 euro ad ettaro per gli imboschimenti di cui al punto ii) ed iii); non sono previsti premi
annui successivi. Comunque tali Enti devono possedere superfici agricole, per tali superfici
agricole valgono le limitazioni poste dal Reg. CE n. 1257/99 e dal Reg. CE 445/02 e
successive modifiche ed integrazioni.
Beneficiari: imprenditori agricoli di cui alle lettere a) e b) del punto 3.2 del presente bando
3.2 Soggetti beneficiari.
− a) Imprenditori agricoli professionali iscritti all’Albo degli imprenditori agricoli di cui alla L.R. n. 6/94 e
successive modifiche ed integrazioni.
− b) Imprenditori agricoli a titolo principale oppure che ricavino almeno il 25% del reddito globale
dall’attività agricola e forestale e dedichino almeno il 25% del proprio tempo di lavoro all’attività
agricola e forestale.
− c) Imprenditori agricoli e forestali ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile.
− d) Limitatamente alla misura ii): enti pubblici. fino a 5.000 euro ad ettaro per gli imboschimenti di cui al
punto ii); non sono previsti premi annui successivi. Comunque tali Enti devono possedere superfici
agricole, per tali superfici agricole valgono le limitazioni poste dal Reg. CE n. 1257/99 e dal Reg. CE
445/02 e successive modifiche ed integrazioni.
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3.3 Area di intervento
Tutto il territorio regionale, tenuto conto delle esigenze ecologiche e selvicolturali al fine di garantire
l’adeguamento degli impianti alle condizioni locali e la compatibilità con l’ambiente.
3.4 Interventi ammissibili a finanziamento.
Gli interventi interessano superfici agricole come seminativi, seminativi arborati, prati, prati-pascoli e
superfici coltivate mediante colture arboree ( vigneti, oliveti, frutteti ed altre coltivazioni arboree) (art.31
del regolamento).
Si prevedono in dettaglio le tipologie i. (Pioppicoltura e altri impianti con specie a rapido accrescimento), ii.
(impianti destinati all’arboricoltura da legno) e iii.(Imboschimento con piante micorizzate, realizzazione di
filari in terreni agricoli - compresi pascoli e praterie - imboschimenti o rimboschimenti in zone umide allo
scopo di costituire gruppi o fasce di formazioni igrofile planiziarie mediante specifici progetti di tutela e
valorizzazione ambientale).
3.5 Regime di aiuto
Il sostegno per l’imboschimento è definito da un premio per l’impianto, un premio quinquennale per le cure
colturali ed un premio ventennale volto a compensare le perdite di reddito dell’imprenditore agricolo.
La contribuzione è definita come segue: contribuzione pari all’80% per i) fino ad un massimo di 2.500 euro
ad ettaro, contribuzione pari al 100% per ii) e iii), fino ad un massimo di 5.000 euro ad ettaro. Il sostegno
per l’imboschimento delle superfici agricole comprende, oltre i costi di impianto, il premio annuale relativo
ai costi di manutenzione pari a 600 euro ad ettaro e il premio annuale per compensare le perdite di reddito
(art.31 comma 1, prima e seconda alinea) fino ad un massimo di 725 euro ad ettaro, come specificato al
punto 3.1 e con le eccezioni di seguito indicate:
a) Per gli impianti con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata verranno riconosciuti solo i
contributi alle spese d’impianto;
b) Per l’imboschimento di superfici agricole attuato da enti pubblici sono riconosciute, in ogni caso, le sole
spese d’impianto.
A titolo di anticipo può essere erogato un importo pari al 20% dell’investimento, per l’erogazione di tale
anticipo dovrà essere rilasciata specifica dichiarazione all’atto della domanda e presentata apposita
fidejussione all’Organismo pagatore secondo le modalità previste.
La percentuale di partecipazione comunitaria è pari al 50% del contributo pubblico ammissibile. La restante
percentuale pari al 50% è a carico dello Stato.
3.6 Spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo solamente le spese sostenute (in economia, per noli, forniture, servizi e
acquisti) dal richiedente effettuate in data posteriore alla presentazione della domanda di aiuto.
Saranno ammissibili all’aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e noli di materiale
necessario alla corretta esecuzione di quanto autorizzato nell’atto di assegnazione. Si considerano eligibili le
spese documentate sostenute per gli investimenti e gli acquisti effettuate in data posteriore alla
presentazione della domanda.
Sono ammissibili (fino ad un massimo del 12% dell’intervento) le spese generali relative ad onorari connessi
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alla progettazione, direzione dei lavori e collaudi tecnici necessari alla realizzazione del progetto, nonché
l’acquisto di brevetti e licenze. Qualora, nella stesura del Computo Metrico Estimativo e/o Computo
Metrico Consuntivo, vengano utilizzate voci attinenti al Prezzario Regionale Analitico e Sintetico per opere
di miglioramento Fondiario di Competenza privata in Agricoltura e Forestazione di cui alle Deliberazioni di
Giunta Regionale n. 954 del 29.07.96 e n. 179 del 26.02.2001, le percentuali ammissibili per le suddette
progettazione, direzione dei lavori ecc., sono quelle riportate su tali deliberazioni.
3.7 Limitazioni ed esclusioni negli interventi.
Le superfici agricole che possono essere ammesse a contributo devono essere state coltivate almeno una
volta negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda, sempre comprendendo quello in
corso. Si considerano coltivati i terreni a riposo per normale rotazione colturale.
I contributi e i premi per l’imboschimento delle superfici agricole non saranno accordati ad agricoltori che
beneficiano del sostegno al prepensionamento. Non sono riconosciuti premi e contributi a chi intende
realizzare impianti di abeti natalizi.
Non possono essere ammessi investimenti “immateriali”, ad eccezione degli onorari di progettazione,
direzione dei lavori e collaudo tecnico necessari per la realizzazione del progetto, nonché i costi connessi
come concessioni, licenze e brevetti. Tali spese non possono comunque superare complessivamente il 12%
del totale della spesa ammissibile.
Per quanto riguarda l’eligibilità delle spese relative ad investimenti, la presente misura acquisisce le
disposizioni di attuazione del regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale e le ulteriori
specifiche contenute nella misura stessa.
Tutte le domande presentate dovranno riguardare gli interventi che rispondano al requisito della
canteriabilità, cioè dovranno essere state acquisite tutte le necessarie autorizzazioni ai lavori al momento
dell’atto di assegnazione. Si precisa che al momento dell’assegnazione finanziaria le domande dovranno
contenere progetti a livello esecutivo.
Non sono ammissibili interventi per superfici che possono usufruire dei contributi dell’azione 6.5.1 del
presente P.S.R. “Sospensione delle pratiche agricole” o che già usufruiscano degli aiuti previsti dalla misura
F1 dell’ex Reg. CEE 2078/92 “ritiro ventennale dei seminativi”.
Gli interventi possono essere realizzati su particelle di pianura e/o fondovalle e/o di pendenza media non
superiore al 20%. Il calcolo della pendenza media deve essere effettuato sulla superficie della particella o
sull’appezzamento di particelle accorpate e contigue, salvaguardando il più possibile l’unitarietà delle
particelle laonde evitare per quanto possibile i frazionamenti catastali.
3.8 Requisiti di accesso, impegni del richiedente e disposizioni tecniche
3.8.1 Requisiti di accesso:
a) Presentare domande che dovranno riguardare gli interventi che rispondano al requisito della
canteriabilità, cioè dovranno essere state acquisite tutte le necessarie autorizzazioni ai lavori al momento
dell’atto di assegnazione. Si precisa che al momento dell’assegnazione finanziaria le domande dovranno
contenere progetti a livello esecutivo;
b) Essere soggetti fisici o giuridici di cui al punto 3.2 del presente bando;
c) Dimostrare di possedere a qualunque entro l’atto di assegnazione titolo valido (proprietà,
comproprietà, affitto, usufrutto; in caso di affitto con contratti di durata pari o superiore all’impegno
comunitario e sempre con dichiarazione di impegno del proprietario) superfici agricole come seminativi,
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seminativi arborati, prati, prati-pascoli e superfici interessate da colture arboree (art.31 del
regolamento). Le superfici agricole che possono essere ammesse a contributo devono essere state
coltivate almeno una volta negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda, sempre
comprendendo quello in corso. Si considerano coltivati i terreni a riposo per normale rotazione
colturale.
d) Che i terreni oggetto dell’intervento siano cantierabili all’atto di assegnazione;
e) Per tutti gli interventi riguardanti gli investimenti, il sostegno previsto dalla seguente misura, ai sensi
dell’art. 26 del regolamento CE n. 1257/99 è accordato a soggetti che dichiarino l’assenza di
procedure concorsuali nei precedenti 5 anni, così come la mancanza di altri procedimenti
pregiudizievoli del patrimonio (protesti, pignoramenti e sequestri) negli ultimi 3 anni. In alternativa
possono presentare la dichiarazione di un Istituto di credito che attesti l’affidabilità patrimoniale del
beneficiario e la capacità finanziaria di rendere proficuo l’investimento.
3.8.2 Impegni del richiedente:
a) Presentare il progetto esecutivo d’intervento, qualora non sia stato presentato con la domanda, fornire
impegno a presentarlo nei modi e nei tempi previsti dal presente bando (impegno essenziale);
b) Rispettare tutte le disposizioni tecniche previste dal piano di coltura e conservazione dell’impianto di
arboricoltura da legno e/o dell’imboschimento e le prescrizioni disposte dal personale preposto
all’istruttoria, collaudo e controllo (impegno essenziale);
c) Fornire annualmente una dichiarazione, resa secondo la vigente normativa, di regolare esecuzione delle
cure colturali nonché degli altri impegni assunti con la domanda (impegno essenziale);
d) Presentare annualmente, per le sottoazioni che prevedono premi successivi all’investimento apposita
domanda secondo la modulistica ARTEA (impegno essenziale),
e) Rispettare, per tutti gli interventi della misura, i codici di buona pratica agricola di cui all’allegato 1) del
P.S.R. della Regione Toscana 2000/2006 (Reg. CE n. 1257/99) (impegno essenziale),
f) Il richiedente è soggetto altresì al vincolo di inalienabilità dei beni acquisiti per un periodo di 5 anni ai
sensi del disposto dell’art. 30, comma 4 del Reg. Ce n. 1260/99 (impegno essenziale).
g) Comunicare tutte le variazioni effettuate all’imboschimento successive all’atto di autorizzazione
(impegno essenziale);
h) Riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria,
secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo
sviluppo rurale e dal PSR regionale approvato dalla Commissione UE, nonché secondo quanto
richiesto dall’Ente locale o dalla Regione Toscana (impegno accessorio).
i) Impegnarsi a fornire, dietro specifica richiesta, qualsiasi informazione utile al monitoraggio (fisico e
procedurale) dell’intervento per cui ottiene l’aiuto, nonché alla sua valutazione (impegno accessorio);
j) Impegnarsi a collaborare col personale preposto all’istruttoria, al collaudo ed ai controlli degli interventi
previsti dalle misure (impegno accessorio);
NOTA: si definisce impegno accessorio un impegno richiesto al beneficiario solamente in alcuni casi e in
determinati momenti, quali ad esempio la richiesta di dati per il monitoraggio, i sopralluoghi ecc. per
impegno essenziale si intende un impegno senza il rispetto del quale il contributo non può essere concesso.
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3.8.3 Disposizioni tecniche:
IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI
Si prevede la realizzazione di nuovi impianti su terreni agricoli che siano stati coltivati almeno una volta negli
ultimi 2 anni precedenti la presentazione della domanda, sempre comprendendo quello in corso. Gli
interventi interessano superfici agricole come seminativi, seminativi arborati, prati, prati-pascoli e superfici
interessate da colture arboree. Gli interventi possono essere realizzati su particelle di pianura e/o fondovalle
e di pendenza media non superiore al 20%. Il calcolo della pendenza media deve essere effettuato sulla
superficie della particella o sull’appezzamento di particelle accorpate e contigue, salvaguardando il più
possibile l’unitarietà delle particelle laonde evitare per quanto possibile i frazionamenti catastali.
Gli interventi hanno la finalità della produzione di legname di pregio, di produzione tartufigena e di
incremento della biodiversità dei sistemi agricoli.
Le specie arboree ed arbustive sono quelle indicate nell’allegato 2 del presente bando.
Per quanto riguarda il vincolo di destinazione d’uso dei terreni vale quanto stabilito dall’art. 2, comma 5 del
Decreto Legislativo 18 Maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a
norma dell’articolo 7 della Legge 5 Marzo 2001, n. 57”, nonché quanto stabilito dall’art. 66 della Legge
Regionale 21 Marzo 2000, n. 39 “Legge Forestale della Toscana”.
a) Imboschimenti realizzati con specie a rapido accrescimento
Tali imboschimenti sono realizzati con specie il cui ciclo colturale è inferiore ai 15 anni. Tali imboschimenti
vanno realizzati in terreni di pianura e fondovalle con pendenza media del terreno non superiore al 20%. La
superficie minima accorpata è pari a 0,5 ettari. La superficie massima è pari a 20 ettari per U.T.E. così
come definita dal D.P.R. n. 503/99 (unità aziendale). Possono essere realizzati imboschimenti a ciclo breve
con Pioppi appartenenti a cloni regolarmente registrati presso il Registro Nazionale delle varietà. I sesti
possono essere a quadrato, rettangolo, quinconce o settonce, le distanze di impianto possono variare da 4
a 6,5 metri. Nel caso di impianti per la produzione di biomassa, i sesti di impianto possono essere di
diversa tipologia come specificata nel progetto esecutivo di intervento.
b) Imboschimenti realizzati con specie destinate all’arboricoltura da legno, anche in siepi e/o filari
con cicli colturali delle specie principali superiori a 15 anni.
Gli imboschimenti potranno essere realizzati “in purezza” con specie principali o “consociati” con specie
accessorie e/o secondarie e principali, come riportato nell’allegato 2 al presente bando. Per specie
principali si intendono quelle dalle quali si ricaverà il reddito principale al taglio di maturità
dell’imboschimento ed in funzione delle quali si effettueranno le pratiche colturali previste dal piano di
coltura e conservazione, il loro numero minimo non può essere inferiore a 60 piante per ettaro. Per specie
secondarie e/o accessorie si intendono le specie di accompagnamento inserite nell’imboschimento in
funzione di una migliore crescita delle specie principali e/o di una facilitazione degli interventi colturali in
quanto possono fornire reddito accessorio all’imboschimento stesso prima della fine del ciclo colturale.
Negli imboschimenti in consociazione potranno essere utilizzate sia le specie principali come specie
secondarie o accessorie, sia le specie arboree secondarie e/o accessorie a portamento arboreo come
principali. La valutazione della congruità delle specie utilizzate resta a discrezione dei funzionari degli Enti
Locali Competenti.
Potranno essere realizzate le seguenti tipologie di imboschimenti, con sesti di impianto a quadrato,
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rettangolo, quinconce o settonce:
1)
impianti in purezza con le seguenti conifere: Douglasia, Pino Domestico e Cipresso, con distanze di
impianto variabili da 3 a 5 metri. Nelle zone montane potranno altresì essere realizzati impianti in
purezza di Abete bianco con distanze variabili da 3 a 3,5 metri, Superficie massima accorpata 20
ettari.
2)
impianti in purezza con le seguenti latifoglie: Farnia, Rovere, Frassino maggiore ed ossifillo, Acero
montano, Castagno con distanze di impianto variabili fra 3 e 4 metri. Superficie massima accorpata
20 ettari.
3)
impianti puri di Ciliegio con distanze di impianto preferibilmente variabili fra 5 e 6 metri, per un
massimo di 3 ettari accorpati.
4)
Impianti puri di Noce o consociati di Noce e Ciliegio, con distanze di impianto preferibilmente
variabili fra i 7 ed i 9 metri, per un massimo di tre ettari accorpati.
5)
Impianti consociati con distanze di impianto variabili fra 3 e 5 metri. Le specie principali non
possono essere inferiori al 25% del totale dell’impianto. Superficie massima accorpata 20 ettari.
6)
Impianti puri di Pioppo bianco con impiego di cloni certificati e con distanze di impianto variabili da
4 a 6,5 metri. Superficie massima accorpata 20 ettari.
Per tutte le tipologie la superficie minima accorpata risulta pari a 0,5 ettari. Quando non diversamente
specificato, la superficie massima è pari a 20 ettari per U.T.E. così come definita dal D.P.R. n. 503/99
(unità aziendale). Qualora l’imboschimento sia impostato anche a fini naturalistici e per l’avifauna, allora tali
imboschimenti devono essere consociati prevedendo almeno il 10% di specie con fruttificazioni appetibili
dall’avifauna.
Gli impianti delle tipologie sopra riportate sono quelli di maggiore possibilità di realizzazione e corretta
gestione e non necessitano di alcuna verifica sperimentale. Impianti di tipologia diversa da quelle sopra
descritte, anche per una superficie maggiore della massima consentita, potranno essere realizzati con la
responsabilità e la collaborazione tecnica dell’ARSIA e/o di Enti e Istituti di Ricerca e/o sperimentazione,
previa stipula di apposita convenzione registrata fra le parti.
Il ciclo colturale minimo, per le specie principali, è pari a 25 anni, salvo che il diametro di recidibilità medio
dell’imboschimento, non raggiunga le dimensioni commerciali per legname di pregio (assortimenti da
tranceria o da segheria) prima del 25° anno. Tale diametro di recidibilità è correlato con la situazione del
mercato del legno e con la possibilità del beneficiario di vendere gli assortimenti legnosi ritraibili dal taglio di
utilizzazione finale, ai prezzi massimi realizzabili. Nel caso del raggiungimento del diametro di recidibilità e di
taglio di utilizzazione finale anticipato prima del 25° anno, il beneficiario è tenuto a presentare semplice
comunicazione all’Ente che ha emesso l’atto di autorizzazione ai lavori.
c-1) “Imboschimenti realizzati con piante micorrizzate con tartufi”
Descrizione dell’intervento:
La superficie minima accorpata è pari a 0,5 ettari. La superficie massima è pari a 20 ettari per U.T.E. così
come definita dal D.P.R. n. 503/99 (unità aziendale).
Realizzazione di imboschimenti con specie forestali micorrizate con le seguenti specie di tartufi:
- tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.)
- tartufo scorzone (Tuber aestivum Vitt.)
- tartufo uncinato (Tuber uncinatum Chatin)
- tartufo bianchetto (Tuber albidum Pico)
- tartufo brumale (Tuber brumale Vitt.)
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- tartufo moscato (Tuber brumale Vitt. var. moschatum De Ferry)
Zona di applicazione:
Terreni in cui esistono le condizioni eco-stazionali idonee alla realizzazione degli impianti in funzione delle
esigenze ecologiche delle singole specie di tartufo.
La superficie minima su cui realizzare l’impianto è di 5000 mq; la superficie massima è di tre ettari.
Elementi progettuali specifici
Oltre alla documentazione generale prevista per tutti gli interventi, dovrà essere presentata una specifica
relazione contenente una descrizione delle caratteristiche ecologiche dell’area ed in particolare dei seguenti
aspetti:
- topografia (altitudine, esposizione, pendenza)
- morfologia
- vegetazione
- clima e microclima
- litologia del substrato
- indicazioni su eventuali processi erosivi e/o deposizionali
- suolo. In particolare per questo aspetto dovranno essere riportate indicazioni descrittive
relativamente ai seguenti caratteri: 1) struttura 2) porosità 3) profondità utile alle radici 4) drenaggio
5) scheletro 6) effervescenza del suolo e dello scheletro (vedi allegato).
(Per la valutazione dei suddetti caratteri possono essere consigliati lo scavo di un pozzetto (punti 1, 2, 5 e
6) e l’esecuzione di una trivellata (punti 3 e 4).
Certificato delle analisi chimico - fisiche del suolo. Tali analisi dovranno essere affidate a laboratori
specializzati ed effettuate secondo metodi ufficiali di analisi chimica del suolo. Per quanto riguarda la
tessitura si raccomanda la suddivisione delle particelle secondo la classe USDA con l’indicazione di
almeno tre frazioni: sabbia, limo, argilla.
A questo proposito si precisa che dovranno essere prelevati (nell’orizzonte 0-40 cm) almeno due
campioni di suolo per ettaro, di circa 1 Kg ciascuno, da effettuarsi in punti ritenuti rappresentativi
dell’area interessata all’imboschimento. Su tali campioni dovranno essere effettuate analisi chimico fisiche finalizzate alla determinazione analitica dei seguenti parametri:
- tessitura
- pH in acqua
- calcare totale.
Prescrizioni obbligatorie per l’imboschimento con specie forestali micorrizate con tartufi
Terreno e caratteristiche stazionali:
a) per il tartufo nero pregiato: terreni di natura calcarea, pH in acqua maggiore di 7,6 - terreni caratterizzati
da un buon drenaggio e da una buona areazione, in stazioni che garantiscono un’elevata insolazione del
terreno, ad un’altitudine massima di 1000 metri; da evitare morfologie concave o depresse;
b) per i tartufi scorzone, uncinato, bianchetto, brumale e moscato: terreni di natura calcarea, o se non
calcarei nella matrice, provvisti comunque di scheletro calcareo, pH in acqua uguale o maggiore a 7, ben
drenati, ad un’altitudine massima di 1.100 metri;
Specie forestali simbionti:
Per la realizzazione degli impianti dovrà essere previsto l’impiego di specie idonee alle caratteristiche
ecologiche della stazione.
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Gli impianti dovranno essere realizzati con le specie forestali di seguito indicate:
a) per il tartufo nero pregiato:
roverella, leccio, nocciolo, carpino nero, cerro, tiglio, rovere;
b) per i tartufi scorzone e uncinato:
roverella, pino nero, leccio, nocciolo, cerro, tiglio, carpino nero, rovere;
c) per il tartufo bianchetto:
pino domestico, pino d’Aleppo, leccio, roverella, nocciolo, cerro, tiglio, carpino nero, pino marittimo,
farnia, rovere, pino nero;
d) per i tartufi brumale e moscato:
roverella, leccio, cerro, carpino nero, pino nero, tiglio, nocciolo, pino domestico, pino d’Aleppo, farnia,
rovere.
Densità impianto:
Le densità d’impianto dovranno tenere conto delle specie forestali simbionti impiegate e comunque variare
entro i limiti sotto indicati:
- per il tartufo nero pregiato: densità minima 200 piante/ha, densità massima 400 piante/ha;
- per il tartufo uncinato: densità minima 350 piante/ha, densità massima 600 piante/ha;
- per i tartufi scorzone, bianchetto, brumale e moscato: densità minima 200 piante/ha, densità massima 500
piante/ha.
Operazioni per la realizzazioni dell’impianto:
- lavorazione andante del terreno ad una profondità di circa 40 cm;
- calcitazioni quando le analisi chimico-fisiche del suolo mostrano un pH prossimo al limite inferiore previsto
per la specie;
- in presenza di terreni con pendenze superiori al 25%, o di terreni superficiali con affioramenti rocciosi, o
di terreni ricchi di scheletro di difficile lavorazione andante, apertura di buche di idonee dimensioni senza
lavorazione del terreno;
- squadro del terreno;
- controllo piante micorrizate;
- messa a dimora piante nel periodo primaverile o autunnale;
- protezione piante (singola o collettiva) in presenza di animali selvatici che possano danneggiarle.
Negli impianti non sono ammessi interventi di concimazione.
Operazioni colturali successive all’impianto:
Per favorire il corretto sviluppo delle piante, nei primi tre anni d’impianto saranno necessari due o più
interventi manuali di ripulitura dalle erbe infestanti intorno alle piantine e due o più interventi meccanici
superficiali nell’interfila. Nell’effettuazione degli interventi manuali di ripulitura intorno alle piantine, non
dovranno essere danneggiate le radici superficiali micorrizate. Per i primi tre anni dovranno inoltre essere
previste delle irrigazioni di soccorso.
Per il quarto e quinto anno, dovranno essere previsti uno o più interventi manuali di ripulitura dalle erbe
infestanti intorno alle piantine e due o più interventi meccanici superficiali nell’interfila.
Negli impianti dove non sia possibile effettuare lavorazioni meccaniche del terreno, dovrà essere previsto lo
sfalcio dell’erba.
Nell’ambito degli interventi colturali potranno essere previste eventuali potature molto leggere per guidare
la chioma delle piante, da realizzarsi gradualmente e in maniera molto moderata per non creare squilibri fra
la parte aerea e quella radicale.
10
Per quanto riguarda in particolare la realizzazione di impianti con tartufo nero pregiato si consiglia la
realizzazione di potature finalizzate alla formazione di una chioma che consenta una buona insolazione del
suolo e che assicuri la penetrazione delle piogge.
Ciclo Colturale:
Il ciclo colturale dell’imboschimento dovrà essere superiore ai pari o superiore a venticinque anni.
Integrazione della procedura amministrativa per il controllo delle piantine micorrizzate da parte
dell’ARSIA.
1) Le piante micorrizate oggetto dell’imboschimento prima di essere messe a dimora dovranno essere
obbligatoriamente controllate dall’ARSIA e risultare idonee per l’impiego in tartuficoltura. A questo
proposito l’ARSIA provvederà a rilasciare apposito attestato di controllo;
2) L’Ente locale competente della misura 8.1, provvederà ad inviare al beneficiario l’apposito modulo
ARSIA per la richiesta di controllo delle piante micorrizate al momento dell’autorizzazione ad eseguire i
lavori o al momento del rilascio del nulla-osta provvisorio;
3) Il beneficiario dovrà compilare in modo completo ed esaustivo il modulo di richiesta di controllo e
inviarlo all’ARSIA e per conoscenza all’Ente competente;
4) L’ARSIA, secondo quanto stabilito dalla L.R. 50/95, che disciplina in materia di tartufi, rilascerà
l’attestato di controllo entro 60 giorni dalla richiesta;
5) L’ARSIA effettua il servizio di controllo a pagamento ai sensi dell’art. 21, lett. b della L.R. n. 37/97. Si
precisa che il costo del servizio è di € 5,17 più IVA a pianta controllata. Il controllo viene effettuato a
campione: per i “lotti omogenei” superiori a 100 unità il campione corrisponde all’1% delle piante e
comunque ad almeno 10 piante, per i “lotti omogenei” inferiori a 100 unità il campione corrisponde ad
almeno il 10% delle piante.
Nella fase di collaudo dovranno essere obbligatoriamente presentati:
- attestato della ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all’impianto sono
micorrizate con le specie di tartufo indicate (comma 1.3. lett.b art.6 della L.R. 50/95). Nell’attestato dovrà
inoltre essere specificato che le piante vendute al beneficiario (con riferimento alla relativa fattura) sono
quelle del lotto di acquisto controllato dall’ARSIA per le quali è stato rilasciato il relativo attestato.
- attestato di controllo delle piantine micorrizate rilasciato dall’ARSIA (comma 1.3. lett.c art. 6
della L.R. 50/95).
Per tutti gli aspetti che riguardano la disciplina della raccolta, trasformazione e commercializzazione del
tartufo è necessario far riferimento alla Legge Regionale che disciplina in materia di tartufi: L.R. n.50/95 e
successive modificazioni.
Elementi di riferimento per la descrizione del suolo
1) STRUTTURA
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Struttura: organizzazione naturale delle particelle del suolo in unità discrete (peds) separate fra di loro da
superfici persistenti di minor resistenza.
a) Forma e dimensioni
FORMA
granulare
I peds sono
prevalentemente
sferoidali
poliedrica I peds sono
prevalentemente
poliedri
isodiametrali
prismatica I peds sono
prevalentemente
prismi
DIMENSIONI
Fine
<2 mm
Media
2-5 mm
Grande
>5 mm
Fine
<10 mm
Media
10-20 mm
Grande
>20 mm
Fine
Media
Grande
<20 mm
20-50 mm
>50 mm
b) Grado di aggregazione
classe
Debolmente sviluppata
descrizione
gli aggregati sono poco formati, poco durevoli, e sono evidenti ma non
distinti in un suolo indisturbato. Se smosso, il suolo si rompe in un certo
numero di aggregati interi, molti aggregati spezzati e una grande quantità di
materiale disaggregato.
moderatamente sviluppata gli aggregati sono ben formati, poco durevoli e sono evidenti ma non distinti
in un suolo indisturbato. Se smosso, il suolo si rompe in un insieme
composto di molti aggregati interi e distinti, alcuni spezzati ed una parte di
materiale non aggregato.
Fortemente sviluppata
gli aggregati sono durevoli, ben evidenti se il suolo è indisturbato,
aderiscono debolmente l'uno con l'altro e possono venire separati con una
separazione netta quando il suolo è smosso. Il materiale del suolo smosso è
composto per la maggior parte da aggregati interi ed include un po’ di
aggregati rotti ed una piccola parte, o niente, di materiale incoerente.
2) POROSITA’
Porosità: insieme degli spazi vuoti del suolo.
Stimare la percentuale di superficie occupata da pori di tutte le dimensioni:
a) suoli poco porosi <5%; b) suoli mediamente porosi 5 - 15%; c) suoli molto porosi >15%.
3) PROFONDITA’
Profondità utile alle radici.
Stimare la profondità in cm alla quale possono espandersi gli apparati radicali senza incontrare limitazioni di
12
ordine fisico (roccia, eccessiva presenza di scheletro, orizzonti fortemente compattati, etc.) o di altra natura
(falda permanente, condizioni di asfissia, etc.):
a) scarsa <50 cm; b) moderata 50-100 cm; c) elevata >100 cm.
4) DRENAGGIO
Drenaggio: velocità con cui l’acqua può muoversi nel suolo, espressa come permeabilità o conducibilità
idraulica
Classe
ben drenato
Descrizione
suoli con valore medio di acqua utile per le piante.
Trattengono una quantità ottimale di acqua ma non sono
abbastanza umidi in superficie da condizionare
negativamente le colture. Sono suoli di solito privi di
screziature.
suoli dai quali l’acqua è rimossa piuttosto lentamente in
alcuni periodi dell’anno e che sono bagnati per brevi periodi
nello strato esplorato dalle radici. I suoli moderatamente ben
drenati hanno comunemente uno strato a bassa conducibilità
idraulica (< 3.6 mm/ora) uno stato di umidità relativamente
alto nel profilo, un apporto di acqua per infiltrazione o alcune
combinazioni fra queste condizioni. Possono avere
screziature da scarse a comuni sia rosse che grigie sotto 75
cm.
ben drenato
piuttosto mal
drenato
suoli abbastanza umidi in superficie per un periodo
sufficientemente lungo da ostacolare gravemente le
operazioni di impianto, di raccolta o di crescita delle piante a
meno che non venga realizzato un drenaggio artificiale. I
suoli piuttosto mal drenati hanno comunemente uno strato a
bassa conducibilità idraulica, un elevato stato di umidità nel
profilo, un apporto di acqua per infiltrazione o una
combinazione fra queste condizioni. Generalmente hanno
screziature di colore grigio o azzurro e/o rosse da comuni ad
abbondanti oltre 50 cm.
5) SCHELETRO
Scheletro: frazione costituita da frammenti litoidi superiori a 2 mm di diametro.
Se ne descriva:
- l’abbondanza: a) scarso 1-5%; b) comune 5-35%; c) abbondante >35%
- la dimensione: a) piccolo 2-76 mm; b) medio 76-250 mm, c) grande 250-600 mm.
13
Si verifichi inoltre la sua effervescenza all’acido cloridrico come indicato al punto successivo.
6) EFFERVESCENZA
Applicare alcune gocce di una soluzione di acido cloridrico al 10% ad un campione di suolo e valutare il
grado di effervescenza ottenuto, indicando inoltre se l’effervescenza è diffusa in tutta la matrice del suolo o
se è localizzata sui frammenti di scheletro, su concentrazioni o altro:
effervescenza
nulla
molto debole
debole
notevole
violenta
effetto sonoro
Effetto visivo
nessuno
scarsamente udibile
moderatamente udibile
facilmente udibile
facilmente udibile
nessuno
nessuno
appena visibile
bolle fino a 3 mm
bolle fino a 7 mm
carbonati
stimati
0
0.5%
2%
5%
>10%
c-2) Imboschimenti o rimboschimenti in zone umide e realizzazione di siepi e filari per l’incremento della
biodiversità;
Per questa tipologia vale quanto riportato al punto b), utilizzando però solo le specie adatte agli ambienti
umidi e/o le specie idonee alla stazione e alla biodiversità. La superficie minima accorpata è pari a 0,5
ettari. La superficie massima è pari a 20 ettari per U.T.E. così come definita dal D.P.R. n. 503/99 (unità
aziendale).
SPECIE PRINCIPALI E SPECIE SECONDARIE DA IMPIEGARE.
Per l’individuazione delle specie principali e secondarie da impiegare per la realizzazione delle tipologie di
intervento sopra individuate, si rinvia all’allegato 2 del presente bando. Gli impianti realizzati con piantine di
Cipresso (Cupressus sempervirens), potranno essere effettuati con piantine derivanti da seme, ciò al fine di
salvaguardare la variabilità genetica della specie, purché tali piantine siano acquistate da vivai autorizzati ai
sensi della normativa vigente. Potranno altresì essere utilizzati cloni resistenti al Seiridium cardinale (Cancro
del Cipresso) acquistati presso vivai autorizzati, con licenza di commercializzazione di cloni brevettati come
resistenti al Cancro oppure con certificato di qualità C.N.R. Tutto il Materiale Forestale di Propagazione
(MFP) impiegato dovrà avere comunque la certificazione prevista dalla vigente normativa. Non saranno
ammessi a contributo impianti realizzati con materiale non certificato. Ai sensi della L.R. n. 53/00, non
saranno ammissibili a contributo gli imboschimenti realizzati con MFP derivante da Organismi
Geneticamente Modificati (O.G.M.):
MODALITA’ DI IMPIANTO
Di norma verranno utilizzate piantine a radice nuda o allevate in contenitore. Per le specie quercine, il Noce
ed il Pino domestico è ammessa la semina diretta, previa certificazione di provenienza del materiale.
Per tutti gli interventi di imboschimento, esclusi quelli in purezza, la distribuzione delle specie dovrà
rispettare lo schema di impianto allegato al progetto di imboschimento. Tale schema dovrà garantire il
corretto ed equilibrato sviluppo di ogni pianta. Variazioni dello schema di impianto in seguito a fallanze
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eccessive di singole specie avvenute posteriormente all’impianto possono essere autorizzabili previa
comunicazione.
INTERVENTI POST - IMPIANTO SU TERRENI LAVORATI ANDANTEMENTE.
Impianti non pacciamati:
Per favorire il corretto sviluppo delle piante, nei primi tre anni di impianto, dovranno essere effettuate
almeno due lavorazioni annue superficiali andanti e /o localizzate; negli anni successivi e almeno fino al 5°
anno dovranno essere effettuate annualmente una o più lavorazioni superficiali del terreno. Dovranno essere
comunque garantite le necessarie potature e le sostituzioni delle fallanze, oltre che l’esecuzione delle
eventuali concimazioni e irrigazioni di soccorso.
Impianti pacciamati
Per contenere lo sviluppo delle infestanti, nel primo anno di impianto dovrà essere effettuata almeno una
lavorazione superficiale ed andante del terreno.
Negli anni successivi ed almeno fino al 5° anno, dovrà essere effettuato annualmente almeno uno sfalcio
andante delle infestanti.
Il materiale pacciamante, se non biodegradabile, andrà tolto ed allontanato dal terreno e smaltito secondo
le vigenti normativa sui rifiuti, non appena le piante si saranno affermate. Dovranno essere comunque
garantite le necessarie potature e le sostituzioni delle fallanze, oltre che l’esecuzione delle eventuali
concimazioni e irrigazioni di soccorso.
Impianti con Pioppo bianco
Per favorire il corretto sviluppo delle piante, nei primi tre anni di impianto, dovranno essere effettuate
almeno due lavorazioni annue superficiali andanti e /o localizzate; negli anni successivi e almeno fino al 5°
anno dovranno essere effettuate annualmente una o più lavorazioni superficiali del terreno. Dovranno essere
comunque garantite le necessarie potature e le sostituzioni delle fallanze, oltre che l’esecuzione delle
eventuali concimazioni e irrigazioni di soccorso.
INTERVENTI POST IMPIANTO SU TERRENI NON LAVORATI (IMPIANTI A BUCHE)
Per contenere lo sviluppo delle infestanti, nei primi due anni di impianto, dovranno essere effettuate due
lavorazioni annue del terreno superficiali localizzate; nei tre anni successivi è necessaria una lavorazione
annua del terreno superficiale localizzata.
Sempre nei primi 5 anni va effettuato annualmente almeno uno sfalcio andante delle erbe infestanti.
In tutti gli impianti vanno comunque effettuate le necessarie potature per migliorare la qualità del legname.
ANNOTAZIONI
La superficie minima accorpata su cui realizzare gli interventi è di almeno 5.000 metri quadrati. La
superficie massima accorpata, salvo diversa specifica disposizione prevista nel bando o nei Piani Locali di
Sviluppo Rurale è di 20 ettari per U.T.E. così come definita dal D.P.R. n. 503/99 (unità aziendale).
Per gli impianti realizzati in Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie
complessiva (dati I.F.T.) la superficie massima ammessa è pari a venti ettari per tutti i tipi di imoschimento.
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In particolare, nel caso di imboschimenti situati in radure o ambiti contigui al bosco, deve essere garantito il
rilascio di spazi aperti intorno all’imboschimento di superficie pari ad almeno 2 ettari. Per salvaguardare la
fauna dovranno essere adottati, nelle lavorazioni, tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per evitare sia la
distruzione dei nidi che l’uccisione dei giovani nati, come ad esempio le barre e le catene di involo. Tali
accorgimenti possono essere raggiunti anche di comune accordo con le Associazioni Venatorie e le
Associazioni Ambientaliste operanti sul territorio.
Per impianti superiori ai 5 ettari si dovranno allegare al progetto esecutivo analisi fisico – chimiche dei
terreni in un numero rappresentativo in rapporto alla superficie ed alla tipologia dei terreni, dimostranti
l’attitudine dei terreni all’intervento.
3.9 Condizioni di priorità.
Le priorità per il presente bando sono definite, per i soggetti privati, dall’attribuzione a ciascuna domanda
di un punteggio per tipologia di beneficiario e di un punteggio per tipologia di intervento come di seguito
determinati:
PUNTEGGI PER TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO
Le priorità territoriali e le specifiche tecniche previste dai Piani Locali di Sviluppo Rurale sono prevalenti
rispetto alle priorità regionali. Le priorità per la misura 8.1 sono definite, per i soggetti privati,
dall’attribuzione a ciascuna domanda di un punteggio per tipologia di beneficiario e di un punteggio per
tipologia di intervento come di seguito determinati:
A) Imprenditori agricoli singoli o associati:
1) Giovani imprenditori agricoli sotto i 40 anni, in zone svantaggiate iscritti alla seconda sezione dell’Albo
degli imprenditori agricoli previsto dall’art. 2, comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del
12.01.94, sottosezione “imprenditori in possesso di una sufficiente capacità professionale”
Punti 13
2) Giovani imprenditori agricoli sotto i 40 anni, in zone svantaggiate iscritti alla seconda sezione dell’Albo
degli imprenditori agricoli previsto dall’art. 2, comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del
12.01.94,
Punti 12
3) Giovani imprenditori agricoli sotto i 40 anni iscritti alla seconda sezione dell’Albo degli imprenditori
agricoli previsto dall’art. 2, comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del 12.01.94, sottosezione
“imprenditori in possesso di una sufficiente capacità professionale”
Punti 11
4) Giovani imprenditori agricoli sotto i 40 anni iscritti alla seconda sezione dell’Albo degli imprenditori
agricoli previsto dall’art. 2, comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del 12.01.94,
Punti 10
5) Imprenditori agricoli, in zone svantaggiate iscritti alla seconda sezione dell’Albo degli imprenditori
agricoli previsto dall’art. 2, comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del 12.01.94, sottosezione
“imprenditori in possesso di una sufficiente capacità professionale”
Punti 9
6) Imprenditori agricoli in zone svantaggiate iscritti alla seconda sezione dell’Albo degli imprenditori
agricoli previsto dall’art. 2, comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del 12.01.94,
Punti 8
16
7) Imprenditori iscritti alla seconda sezione dell’Albo degli imprenditori agricoli previsto dall’art. 2,
comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del 12.01.94, sottosezione “imprenditori in possesso di
una sufficiente capacità professionale”
Punti 7
8) Imprenditori agricoli iscritti alla seconda sezione dell’Albo degli imprenditori agricoli previsto dall’art. 2,
comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del 12.01.94,
Punti 6
9) Giovani imprenditori agricoli sotto i 40 anni, in zone svantaggiate iscritti alla prima sezione dell’Albo
degli imprenditori agricoli previsto dall’art. 2, comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del
12.01.94,
Punti 5
10) Giovani imprenditori agricoli sotto i 40 anni iscritti alla prima sezione dell’Albo degli imprenditori
agricoli previsto dall’art. 2, comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del 12.01.94,
Punti 4
11) Imprenditori agricoli, in zone svantaggiate iscritti alla prima sezione dell’Albo degli imprenditori agricoli
previsto dall’art. 2, comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del 12.01.94,
Punti 3
12) Imprenditori agricoli iscritti alla prima sezione dell’Albo degli imprenditori agricoli previsto dall’art. 2,
comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del 12.01.94,
Punti 2
13) Imprenditori agricoli che ricavino almeno il 25% del reddito globale da attività agricola e dedichino
almeno il 25% del proprio tempo di lavoro all’attività agricola
Punti 1
I SUDDETTI PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI FRA DI LORO
PUNTEGGI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO
B) Tipologie di intervento
1) Imboschimenti sperimentali con regolare convenzione fra beneficiario e ARSIA,
Istituti di Ricerca e Sperimentazione, Istituti Universitari
2) Imboschimenti eseguiti in Comuni con indice di boscosità inferiore al 47%
3) Imboschimenti consociati con fruttiferi (almeno il 10%)per la avifauna
Punti 4
Punti 6
Punti 4
TALI PUNTEGGI SONO CUMULABILI FRA LORO E CON QUELLI DELLA SEZIONE A
C) Condizioni di priorità
A parità di punteggio conseguito nella presentazione delle domande della misura 8.1 del Piano di Sviluppo
Rurale “Imboschimento delle superfici agricole”, sono prioritarie nell’ordine sotto elencato le seguenti
tipologie:
A) Imprenditrici agricole singole e associate;
B) Minore età del richiedente
3.10 Monitoraggio
Gli indici per la valutazione degli obiettivi di realizzazione fisica sono i seguenti:
- ettari di nuovi imboschimenti (Superficie superiore a 1 ettaro);
17
-
ettari di imboschimenti in fasce o in gruppi arborei o arbustivi (superficie da 0,5 ad 1 ettaro);
ettari di siepi e filari (lunghezza in metri per larghezza convenzionale di metri 10 per specie arboree e
metri 6 per specie arbustive).
Il beneficiario, dietro specifica richiesta deve impegnarsi a fornire qualsiasi informazione utile al
monitoraggio (fisico e procedurale) dell’intervento per cui ottiene l’aiuto, nonché alla sua valutazione
3.11 Specifiche particolari tecniche:
La domanda va corredata con progetto esecutivo d’intervento, come specificato al punto 1.3.1 b della
parte II – “Adempimenti procedurali” del presente bando. E’ consentita altresì la presentazione, da parte
del richiedente, di una dichiarazione, resa nei modi previsti dalla normativa vigente, che attesti il possesso
dei requisiti soggettivi di cui alla sezione A dell’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1136
del 10.12.2001, nonché i requisiti della tipologia di intervento di cui alla sezione B dell’allegato alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1336 del 10.12.2001, che sono riportati al punto 3.9 della parte I
del presente bando. Tale dichiarazione deve contenere altresì l’entità della superficie da imboschire ed il
contributo complessivo richiesto, nonché l’impegno da parte del richiedente a presentare il progetto
esecutivo d’intervento, firmato da soggetto competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza
vigente: Dottore Agronomo o Forestale per aziende con estensione agricola e/o forestale superiore ai 15
ettari, Dottore Agronomo o Forestale o Perito Agrario o Agrotecnico per aziende con estensione inferiore
ai 15 ettari, successivamente e nei tempi richiesti dall’Ente competente. Il progetto esecutivo d’intervento
va comunque inoltrato dai richiedenti autorizzati all’Ente competente dell’istruttoria al momento della
compilazione della graduatoria di merito per le domande ammesse a contributo, pena la non ammissibilità
della domanda. Si specifica che le richieste di documentazione da parte dell’Ente competente al
beneficiario devono essere inoltrate non oltre il 31 Marzo. Nel computo metrico estimativo può essere
indicata un’aliquota per le spese generali e tecniche destinata a compensare le spese di progettazione,
direzione dei lavori, analisi dei terreni ecc. Tale aliquota può essere riportata anche per le cure colturali dei
primi 5 anni. La percentuale totale non può superare, nei casi di analisi dei prezzi elementari, il 12% della
spesa ammessa a contributo, comprensiva dei costi d’impianto e per le cure colturali; nei casi di utilizzo del
preziario regionale, valgono le percentuali riportate sul B.U.R.T. n. 52 Supplemento Straordinario n. 47 del
18/09/96 e successive modifiche ed integrazioni. L’importo complessivo autorizzato non può in alcun caso
essere superiore all’importo massimo concedibile per la singola azione o il complesso di azioni.
L’istruttoria effettuata dal personale preposto dovrà valutare: la completezza della domanda, la congruità
degli elaborati tecnici presentati nonché l’aderenza nella domanda medesima al P.S.R., ai Piani Locali di
Sviluppo Rurale (P.L.R.S.) ed agli altri atti programmatici della Regione Toscana, ai Piani Territoriali di
Coordinamento ed agli altri atti programmatici degli Enti territorialmente competenti.
In sede istruttoria verrà, in particolare, valutata la congruità tecnica degli elaborati presentati a corredo della
domanda.
In particolare dovranno essere verificati:
- L’immediata canteriabilità del progetto;
- La regolarità tecnico – amministrativa della domanda e dei documenti allegati;
- La coerenza con quanto predisposto dal presente bando;
- La compatibilità degli interventi proposti nel contesto dei vincoli ambientali e con le normative vigenti;
- Il computo metrico estimativo.
Per lo specifico caso degli imboschimenti per l’arboricoltura da legno andranno verificati inoltre i seguenti
elementi:
- La congruenza tecnica delle specie impiegate, i sesti e le distanze di impianto;
18
-
La congruità del piano di coltura e conservazione, dall’impianto fino al 5° anno e dal 6° anno
all’utilizzazione dell’imboschimento medesimo. Tale documento tecnico assume, ai sensi della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 223 del 12.03.01, una volta approvato, la valenza di
prescrizione obbligatoria e di impegno essenziale, ma anche di indirizzo tecnico al quale devono
attenersi i beneficiari ed il personale preposto ai controlli. Copia di tale documento andrà restituita
debitamente vistata al beneficiario all’atto del rilascio dell’atto di assegnazione. Ogni variazione del
piano di coltura e conservazione che viene apportata nel corso dei primi cinque anni di validità deve
essere comunicata all’Ente Competente a cura del beneficiario e con relazione tecnica a firma di
soggetto abilitato, come sopra riportato, che può essere: a) Progettista o altro tecnico abilitato, b)
Prestatori di servizi come da programma definito nelle norme della L.R. 34/01 e successive modifiche
(per i soggetti collettivi a firma del legale rappresentante e del soggetto tecnico come sopra definito), c)
Soggetto tecnico (Dottore Agronomo o Forestale o Perito Agrario, definiti come sopra) appartenente
alle Organizzazioni Professionali Agricole o loro centri di servizio funzionali. Tali soggetti, per la
regolare erogazione dei compensi spettanti per cure colturali, dovranno altresì rendere un’apposita
dichiarazione di regolare esecuzione delle cure colturali previste dal piano di coltura e conservazione
dopo il II° anno e dopo il V° anno. In alternativa potrà essere resa dichiarazione annuale di regolare
esecuzione a firma del progettista o del direttore dei lavori.
Il collaudo finale delle opere realizzate deve essere effettuato sul 100% delle pratiche ammesse al
contributo.
I sopralluoghi e le verifiche istruttorie per gli imboschimenti delle tipologie ii) ed iii) , successive al collaudo
per la concessione delle cure colturali e dei mancati redditi, dovranno essere effettuate su almeno il 10%
delle domande regolarmente collaudate.
Sull’autorizzazione rilasciata al beneficiario può essere riportata la prescrizione di porre sui terreni oggetto
degli interventi apposito cartello che riporti, oltre al logo dell’Unione Europea, il numero del regolamento
(1257/99), il Fondo erogatore (FEOGA sez. garanzia), l’Ente locale territorialmente competente, il nome
del beneficiario del contributo.
L’atto di assegnazione verrà rilasciato solo a condizione che, in sede di domanda, vengono presentati tutti
gli elaborati, le dichiarazioni, i documenti e le autorizzazioni previste dalla vigente normativa rilasciati dagli
Uffici territorialmente predisposti o dalle Autorità competenti, con particolare riferimento alla L.R. n.
39/2000 “Legge Forestale della Toscana”.
Possono essere rilasciati dei nulla – osta provvisori, non recanti impegno finanziario, in tal caso i richiedenti
potranno iniziare i lavori a loro esclusivo rischio e senza possibilità di rivalsa economica sull’Ente che ha
emesso tale nulla – osta.
Il beneficiario deve ultimare i lavori entro 335 giorni (11 mesi) dal ricevimento dell’atto di assegnazione,
pena la decadenza dal contributo. Possono essere concessi 548 giorni (18 mesi) a quei beneficiari che
richiedono l'anticipazione nei modi previsti dal presente bando.
Eventuali varianti in corso d’opera che modifichino sostanzialmente il progetto, dovranno essere
comunicate all’Ente locale e ad ARTEA. L’Ente deve rispondere entro i 20 giorni successivi, altrimenti il
beneficiario potrà avvalersi della formula del silenzio – assenso prevista dalla normativa vigente. In caso di
variazioni significative che stravolgano gli elaborati progettuali, eseguite senza la preventiva autorizzazione,
potrà essere revocato l’atto di assegnazione.
Non sono autorizzabili, quale conseguenza dei tempi dettati dal FEOGA - Sezione Garanzia, eventuali
proroghe o sospensioni ancorché dovute a cause non dipendenti dal beneficiario, salvo che questi non si sia
avvalso dell’anticipo previsto dal presente bando.
I lavori possono essere iniziati dopo la presentazione delle domande, senza comunque impegnare
19
l’Amministrazione all’erogazione dell’eventuale contributo.
Per il recesso dell’impegno assunto con la domanda, nonché per la prosecuzione degli impegni assunti da
parte di nuovi beneficiari, vale quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia nonché quanto disposto dal competente Organismo Pagatore.
NOTA:
per zone svantaggiate si intendono quelle di cui alla Direttiva CEE 75/268 e successive modifiche
ed integrazioni. Per quanto riguarda la figura dell’Imprenditore che ricade in zona svantaggiata,
può essere assunto come parametro la percentuale di superficie agricola utilizzata (S.A.U.)
ricadente nella suddetta zona svantaggiata afferente alla U.T.E. oggetto dell’intervento
Clausola compromissoria
"Ogni controversia relativa al rapporto in essere fra A.R.T.E.A. e beneficiario, ed in particolare quelle
relative alla validità, esecuzione e risoluzione del rapporto stesso, verrà risolta mediante arbitrato rituale in
conformità alle procedure di cui al Decreto Dirigenziale n. 2764 del 13.6.2002 (B.U.R.T. 10.7.2002 n. 28
suppl. n. 120), che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
806 e seguent. Codice di procedura civile.. La sede e la segreteria della procedura di conciliazione e del
giudizio arbitrale è presso la Giunta regionale , Area semplificazione delle procedure amministrative in
agricoltura.
Il giudizio arbitrale può essere preceduto dal tentativo di conciliazione, obbligatorio per le controversie di
valore inferiore a diecimila euro. La relativa procedura è attivata mediante apposita domanda di
conciliazione”.
20
ALLEGATO 1: Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati
Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)
COMUNE
PROVINCIA
%
INDICE COMUNE
BOSCOSITA’
PROVINCIA
%
INDICE
BOSCOSITA’
BUCINE
AR
55
COREGLIA
ANTELMINELLI
LU
77
CAPRESE
MICHELANGELO
AR
52
FABBRICHE
VALLICO
DI LU
77
CASTELFOCOGNA
NO
AR
53
FOSCIANDORA
LU
74
SAN AR
73
GALLICANO
LU
71
AR
61
GIUNCUGNANO
LU
55
AR
57
MINUCCIANO
LU
62
DELLA AR
48
MOLAZZANA
LU
68
LU
79
AL LU
49
CASTEL
NICCOLO’
CASTGLION
FIBOCCHI
CHITIGNANO
CHIUSI
VERNA
LORO CIUFFENNA
AR
61
PESCAGLIA
MONTEMIGNAIO
AR
71
PIAZZA
SERCHIO
ORTIGNANO
RAGGIOLO
AR
76
PIEVE FOSCIANA
LU
71
POPPI
AR
54
SAN
ROMANO LU
GARFAGNANA
59
PRATOVECCHIO
AR
56
SERAVEZZA
LU
57
STIA
AR
75
SILLANO
LU
72
SUBBIANO
AR
48
STAZZEMA
LU
71
TALLA
AR
64
VAGLI SOTTO
LU
65
DI FI
52
VERGEMOLI
LU
79
SAN FI
58
VILLA BASILICA
LU
91
CALENZANO
FI
51
VILLA
COLLEMANDINA
LU
66
DICOMANO
FI
62
AULLA
MS
51
FIRENZUOLA
FI
52
BAGNONE
MS
74
GAMBASSI TERME
FI
47
CASOLE
LUNIGIANA
MS
69
IN FI
48
COMANO
MS
77
BARBERINO
MUGELLO
BORGO
LORENZO
GREVE
CHIANTI
21
LONDA
FI
77
FILATTIERA
MS
51
MARRADI
FI
66
FIVIZZANO
MS
65
PALAZZUOLO SUL FI
SENIO
74
FOSDINOVO
MS
73
PELAGO
FI
51
LICCIANA NARDI
MS
62
REGGELLO
FI
52
MULAZZO
MS
70
RUFINA
FI
57
PODENZANA
MS
62
SAN GODENZO
FI
86
PONTREMOLI
MS
69
VAGLIA
FI
52
TRESANA
MS
70
VICCHIO
FI
58
VILLAFRANCA
LUNIGIANA
MS
52
CASTELL’AZZARA
GR
50
ZERI
MS
68
CASTIGLIONE
DELLA PESCAIA
GR
53
BUTI
PI
62
FOLLONICA
GR
54
MONTEVERDI
MARITTIMO
PI
66
MASSA
MARITTIMA
GR
58
POMARANCE
PI
47
MONTE
ARGENTARIO
GR
53
CANTAGALLO
PO
86
MONTEROTONDO
MARITTIMO
GR
54
VAIANO
PO
55
CAPOLIVERI
LI
58
VERNIO
PO
77
MARCIANA
LI
69
ABETONE
PT
81
MARCIANA
MARINA
LI
67
CUTIGLIANO
PT
75
RIO MARINA
LI
60
MARLIANA
PT
81
SASSETTA
LI
71
MONTALE
PT
63
BAGNI DI LUCCA
LU
82
PESCIA
PT
62
BARGA
LU
69
PISTOIA
PT
48
BORGO
MOZZANO
A LU
70
PITEGLIO
PT
78
CAMAIORE
LU
47
SAMBUCA
PISTOIESE
PT
91
CAMPORGIANO
LU
69
SAN
MARCELLO PT
PISTOIESE
70
CAREGGINE
LU
73
GAIOLE
CHIANTI
IN SI
63
CASTELNUOVO
GARFAGNANA
LU
53
MONTICIANO
SI
69
CASTIGLIONE
GARFAGNANA
LU
73
MURLO
SI
56
IN SI
63
RADDA
CHIANTI
22
ALLEGATO 2: Elenco delle specie arboree e arbustive utilizzate per gli interventi della misura 8.1
1) Specie latifoglie non a ciclo breve: Specie principali:
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Alnus cordata (Loisel.) Loisel.
Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Castanea sativa Mill.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Willd.
(*) Juglans regia L.
Juglans nigra
Juglans regia x Juglans nigra
Malus sylvestris Mill.
Platanus spp.
Populus alba L.
Populus nigra L.
Prunus avium L.
Pyrus pyraster Burgsd.
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Quercus robur L.
Quercus suber L.
(*)Robinia pseudoacacia L.
Sorbus domestica L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Tilia cordata Miller
Tilia platyphyllos Scop.
Acero riccio
Acero montano
Ontano napoletano
Ontano nero
Castagno
Frassino maggiore
Frassino ossifillo
Noce
Noce nero
Noce ibrido
Melagnolo, melo selvatico
Platano
Pioppo bianco, gattice, albero
Pioppo nero
Ciliegio
Pero peruggino
Rovere
Farnia , ischia,
Sughera, Sovero
Robinia, Gaggia
Sorbo comune, sorbo domestico
Ciavardello, mangiarello, sorbezzolo
Tiglio selvatico
Tiglio
23
Ulmus minor Miller
Ulmus montana Stokes
Olmo campestre
Olmo montano
2) Specie latifoglie a ciclo breve:
Populus x sp. pl.
Pawlonia spp.
Pioppi (ibridi)
Paulonia
Le specie a ciclo breve (Pioppo e Paulonia) potranno altresì essere utilizzate come specie secondarie in
impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio e lungo con la responsabilità e la collaborazione tecnica
dell’ARSIA e/o Enti di ricerca e/o sperimentazione, previa formalizzazione dei rapporti con apposita
convenzione. Tutti gli imboschimenti che prevedono l’impiego di Platanus spp. e Pawlonia spp. devono
essere realizzati solamente con specifica convenzione fra beneficiario e la collaborazione tecnica
dell’ARSIA e/o Enti di ricerca e/o sperimentazione.
3) Conifere non a ciclo breve:
Abies alba Miller
Cedrus spp.
(*) Cupressus sempervirens L.
Pinus halepensis Miller
(*) Pinus laricio Poiret
(*) Pinus nigra Arnold
Pinus pinaster Ait.
(*) Pinus pinea L.
Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco
Abete bianco (zone montane)
Cedri
Cipresso
Pino d'Aleppo, pino di Gerusalemme
Pino laricio
Pino nero o pino d’Austria
Pino marittimo, pinastro
Pino domestico, pino da pinoli
Abete di Douglas (zone montane)
4) Specie secondarie e/o accessorie:
Alnus cordata (Loisel.) Loisel.
Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Corylus avellana L.
Eleagnus umbellata
Eleagnus angustifolia
Hippophae ramnoides
(*) Robinia pseudoacacia L.
Sambucus nigra L.
Acer campestre L.
Acer monspessulanum L.
Acer opalus Miller
= Acer obtusatum Waldst. et Kit.
= Acer opulifolium Chaix
Alnus incana (L.) Moench
Anagyris foetida L.
Anthyllis barba-jovis L.
Arbutus unedo L.
Ontano napoletano
Ontano nero
Nocciolo, Avellano
Olivagno
Olivagno
Olivello di Boemia
Robinia, Gaggia
Sambuco, sambuco nero
Testucchio, loppo
Acero minore
Acero fico
Ontano bianco
Anagiride fetida
Barba di Giove
Corbezzolo, albatro
24
Berberis vulgaris L.
Betula pendula Roth
= Betula verrucosa Ehrh.
= Betula alba L.
Buxus sempervirens L.
Crespino
Betulla
Carpinus betulus L.
Carpinus orientalis Miller
Celtis australis L.
Cercis siliquastrum L.
Cistus creticus L. ssp. eriocephalus (Viv.) Greuter
= Cistus incanus auct. non L.
Cistus monspeliensis L.
Cistus salvifolius L.
Colutea arborescens L.
Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.
Coronilla emerus L.
Crataegus azarolus L.
Crataegus laevigata (Poiret) DC.
Crataegus monogyna Jacq.
Cytisus scoparius (L.) Link
= Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer
Cytisus sessilifolius L.
Cytisus triflorus L'Hèr.
Carpino bianco
Carpinella
Spaccasassi, bagolaro
Albero di Giuda, siliquastro
Cisto rosso, cisto villoso
Erica arborea L.
Erica carnea L.
Erica multiflora L.
Erica scoparia L.
Euphorbia dendroides L.
Euonymus europaeus L.
Erica
Scopina
Scopa florida
Scopa,
Euforbia
Fusaggine, berretta da prete
Fagus sylvatica L.
Ficus carica L.
Fraxinus ornus L.
Faggio
Fico selvatico
Orniello
Genista germanica L.
Genista pilosa L.
Genista tinctoria L.
Ginestra spinosa, Scardicci
Ginestra pelosa
Ginestrella, baccellina,
Hedera helix L.
Edera, Ellera
Ilex aquifolium L.
Juniperus communis L.
Juniperus macrocarpa Sibth. et Sm.
Juniperus oxycedrus L.
Agrifoglio
Ginepro comune
Ginepro coccolone
Ginepro rosso
Bossolo, Bosso
Brentine
Cisto scornabecco
Colutea, vescicaria
Corniolo vero
Sanguinello, corniolo sanguine
Coronilla, emmero
Azzeruolo
Marruca bianca
Biancospino
Ginestra dei carbonai
Citiso ginestrino
Citiso trifloro
25
Juniperus phoenicea L.
Juniperus sabina L.
Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. et J. Presl
Laburnum anagyroides Medicus
(*) Larix decidua Miller (culta)
Laurus nobilis L.
Ligustrum vulgare L.
Malus sylvestris Mill.
Malus florentina (Zuccagni) C.K. Schneider
Mespilus germanica L.
Myrtus communis L.
Nerium oleander L.
Olea europaea L. var. sylvestris (Mill.) Brot.
Ostrya carpinifolia Scop.
Paliurus spina-christi Miller
Phillyrea angustifolia L.
Phillyrea latifolia L.
Picea abies L.
(*) Pinus radiata Don
(*) Pinus sylvestris L.
Pistacia lentiscus L.
Pistacia terebinthus L.
Populus tremula L.
Prunus cerasus L.
Prunus mahaleb L.
Prunus spinosa L.
Pyracantha coccinea M.J. Roemer
= Cotoneaster pyracantha (L.) Spach
Pyrus amygdaliformis Vill.
Pyrus pyraster Burgsd.
Quercus cerris L.
Quercus crenata Lam.
= Q. pseudosuber Santi
Quercus frainetto Ten.
Quercus ilex L.
Quercus pubescens Willd.
Rhamnus alaternus L.
Rhamnus catharticus L.
Rhus cotinus L.
= Cotinus coggyria Scop.
(*)Robinia pseudoacacia L.
Rhus coriaria L.
Rubus idaeus L.
Sambucus ebulus L.
Sambucus racemosa L.
Salix alba L.
Salix caprea L.
Sabina marittima, cedro licio
Sabina
Laburno alpino, Citiso delle Alpi
Maggiociondolo
Larice
Alloro
Ligustro
Melagnolo, melo selvatico
Sorbo fiorentino
Nespolo ordinario
Mirto, mortella
Oleandro, leandro, mazza di S. Giuseppe
Olivo selvatico, oleastro
Carpino nero, ostria
Marruca
Lillatro a foglie strette
Lillatro a foglie larghe
Abete rosso.
Pino insigne
Pino silvestre
Lentisco, sondro
Terebinto, scornabecco
Pioppo tremulo
Marasca, visciolo
Ciliegio canino
Prugnolo
Lazerolo rosso
Perastro
Pero peruggino
Cerro
Cerro-sughera
Farnetto
Leccio, elce
Roverella
Alaterno
Spincervino
Scòtano
Robinia, Gaggia
Sommacco
Lampone
Lebbio
Sambuco rosso
Salice bianco, salicastro, salcio
Salicone, Salcio, salica, salice di montagna
26
Salix cinerea
Salix fragilis L.
Salix incana Schrank
Salix nigricans Sm.
Salix purpurea L.
Salix triandra L.
Salix viminalis
Smilax aspera L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L.
Sorbus domestica L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Spartium junceum L.
Staphylea pinnata L.
Tamarix sp. pl.
Taxus baccata L.
Tilia cordata Miller
Tilia platyphyllos Scop.
Ulex europaeus L.
Ulmus minor Miller
Ulmus montana Stokes
Viburnum lantana L.
Viburnum opalus L.
Viburnum tinus L.
Vitis sylvestris C.C. Gmelin
Salicone cinerino
Salice fragile
Salice ripaiolo, Vetrice bianca
Salice nero
Salice rosso, Vetrice rossa,
Salice
Vetrice, salice da vimini
Smilace
Farinaccio, Sorbo montano
Sorbo degli uccellatori
Sorbo comune, sorbo domestico
Ciavardello, mangiarello, sorbezzolo
Ginestra comune, ginestra di Spagna
Stafilea
Tamerici
Tasso, albero della morte
Tiglio selvatico
Tiglio
Ginestrone
Olmo campestre
Olmo montano
Lantana
Sambuco acquatico
Viburno, lauro-tino o lentaggine
Vite selvatica
(*) Specie introdotte in Toscana o di dubbio indigenato, alcune naturalizzate o in via di naturalizzazione.
Nota: Negli imboschimenti destinati all’arboricoltura da legno possono essere adoperate, con funzioni di
specie di accompagnamento, anche i seguenti arbusti azotofissatori, dietro presentazione di apposita
relazione tecnica del progettista che attesti la compatibilità ambientale e tecnica e i sistemi di controllo di
eventuali infestazioni dovute a tali specie:
Eleganus angustifolia
Eleganus umbellata
Hippophae ramnoides
Olivello di Boemia
Olivello umbellata
Olivello spinoso
27
Allegato 3: Lavori in Economia e Contributi in natura
Il Regolamento C.E. n. 963/03 prevede, all’art. 39 bis che gli Stati membri che applicano listini prezzi
unitari per la determinazione del costo di taluni investimenti effettuati nel settore forestale possono esentare
il beneficiario dall’obbligo di presentare fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria
equivalente.
Tale disposizione è applicabile unicamente per le opere in economia previste nel presente allegato e
comunque deve essere garantito in sede istruttoria quanto stabilito dalla norma 1.7 del Regolamento CE n.
1145/03 e precisamente il cofinanziamento da parte dei fondi strutturali di una data operazione non deve
superare la spesa massima ammissibile al fine dell’operazione, escludendo i contributi in natura.
Contributi in natura
Per la definizione dei contributi in natura valgono le disposizioni del Documento di Lavoro
STAR/VI/43568/02 e successive modifiche ed integrazioni.
28
I contributi in natura sono considerati spese ammissibili a condizione che:
a) Consistano nella fornitura di terreni od immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o
professionali o prestazioni volontarie non retribuite;
b) Non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9, 10 del Reg. Ce n. 1145/03;
c) il loro valore sia verificabile tramite una valutazione e revisione contabile indipendente;
d) se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e
indipendente o da un ente ufficiale abilitato;
e) (se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e
indipendente o da un ente abilitato;) mera ripetizione del punto d)
f) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto del tempo
effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere per l’attività eseguita;
g) si applichino, all’occorrenza, le disposizioni delle norme 4, 5 e 6 del Reg. CE 1145/2003.
29
PREZZARIO REGIONALE ANALITICO E SINTETICO PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI COMPETENZA PRIVATA IN
AGRICOLTURA E FORESTAZIONE Deliberazione di Giunta Regionale n. 954 del 29/07/96 B.U.R.T. n. 52, parte II Suppl. 47 del 18.09.1996
SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MEDIANTE PREZZARIO REGIONALE
PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO/FORESTAZIONE AI SENSI DEL REG. C.E. N. 1257/99 MISURA H/I
Lavori di : 1) Imboschimento terreni agricoli
2) Altre misure forestali
N°
Ord.
327/a
327/b
328
329
330/a
330/b
331
332/a
332/b
333a
333/b
334/a
334/b
334/c
335
336
337/a
337/b
338
339
340/a
340/b
340/c
VOCI PREZIARIO REGIONALE
PREZZO UNITARIO
€.
A) INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO
Erpicatura incrociata con erpice a dischi
Ripulitura terreno infestato da cespugliame invadente debole
c.s. di forte intensità
c.s. meccanizzato
Livellamento del terreno
Lavorazione meccanica profondità 50/60 cm terreno pianeggiante
c.s. terreno di versante
Scasso con aratura profonda almeno 80/90 cm.
Rippatura incrociata profondità 70 cm. interasse 80 cm. Terreno pianeggiante
c.s. terreno di versante
Seconda lavorazione aratura superficiale ed erpicatura
c.s. passaggio con aratro estirpatore/sarchiatore
Apertura manuale delle buche in terreno sodo 40x40x40 terreno sciolto
c.s. terreno compatto
c.s. terreno ricco di scheletro
Apertura manuale di buca 50x60x60 per castagni da frutto
Apertura buca con trivella in terreno sodo 50x40
Apertura con trivella per pioppi d. 30 prof. 100 cm.
c.s. diam. 10 profondità 150 cm
Concimazione chimica di fondo N,P,K, compreso fornit,trasp,distribuzione
Letamazione 0,3 ton./ha letame maturo, fornitura,trasporto, distribuzione
Squadro del terreno precedentemente livellato 1.100 piante/ha
Squadro del terreno precedentemente livellato 816 piante/ha
Squadro del terreno precedentemente livellato 600 piante/ha
Squadro del terreno precedentemente livellato 400 piante/ha
113,62
681,72
1.136,21
369,27
170,430
255,65
340,86
681,72
227,24
340,86
227,24
170,43
1,70
2,27
2,84
3,40
1,25
1,25
1,42
227,24
227,24
284,05
255,65
227,24
198,84
30
QUANTITA’
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
N
N
N
N
N
N
N
HA
HA
HA
HA
HA
HA
PREZZO TOTALE
NOTE
340/d
340/e
341
342/a
342/b
343
344/a
344/b
345/a
345/b
346
322
347/a
347/b
347/c
347/d
347/e
347/f
347/g
348
349/a
349/b
350
351/a
351/b
351/b
351/b
351/b
352/a
352/b
353/a
353/b
353/c
373/a
Squadro del terreno precedentemente livellato 300 piante/ha
Squadro del terreno precedentemente livellato 200 piante/ha
B) INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE
Messa a dimora con cavicchio di talee di salice o simili
Messa a dimora piantine a radice nuda in terreno lavorato meccan. Con/Latif
Messa a dimora piantine di castagno da frutto innestate
Messa a dimora piantine in fitocella in buche voce 334
Messa a dimora di pioppelle escluso fornitura buche 337/a
c.s.buche 337/b
Semina di specie forestali a filari, compreso solchetto
Semina localizzata più semi per buca con posa in opera shelters
Acquisto pali tutori h=2.5,d=5, trasporto e messa in opera
Canne di sostegno in opera compreso ogni onere H=mt. 2,40 Diam. 22/24 mm
Protezione individuale shelters in polipropilene H=60 cm.
c.s. H=120 cm.
Protezione individuale rete di plastica H=60 cm.
c.s. H=120 cm.
c.s. H=150 cm.
Shelters in rete metallica zincata H=120 cm.
c.s. H= 150 cm.
Pacciamatura piantine compreso acquisto e messa in opera
C) ACQUISTO E TRASPORTO PIANTE
Piantine forestali a radice nuda
Piantine forestali in contenitore
Piantine di castagno da frutto innestate varietà pregiate
Acquisto pioppelle circonferenza 9.5 cm.
c.s. circonferenza 12 cm.
c.s. circonferenza 14.5 cm.
c.s. circonferenza 17 cm.
c.s. circonferenza oltre 17 cm.
Piantine forestali in contenitore micorrizzate tartufo bianco/nero pregiato
c.s. tartufo scorzone, uncinato, bianchetto
Oneri di trasporto, compreso ritiro da vivaio, piantine a radice nuda
c.s. piantine in fitosacco o contenitore
c.s. pioppelle e castagni da frutto innestati
Irrigazione di soccorso compreso approvvigionamento idrico
D) CURE COLTURALI
170,43 HA
142,03 HA
31
0,23
1,25
1,99
0,97
2,27
1,99
0,57
1,70
2,56
1,70
1,99
2,56
1,70
2,27
3,98
4,83
5,40
0,85
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0,68
1,14
7,39
1,42
1,99
2,84
3,47
3,69
11,36
8,52
0,05
0,10
0,28
0,77
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
354/a
354/b
354/c
355/a
355/b
355/c
355/d
356
357/a
357/b
357/c
358/a
358/b
359
360
361
362
363
Risarcimento di piantina conifera o latifoglia non attecchita escluso costo
piantina
c.s. pioppella
c.s. castagno da frutto innestato
Interventi colturali consistenti in lavorazione andante
c.s. zappettature manuali
c.s. Sfalcio andante infestanti
c.s. Sfalcio infestanti localizzato
Cure colturali ai castagneti da frutto (ripulitura, sostituzione fallanze)
Concimazione localizzata compreso fertilizzante in pioppete
c.s. castagneti da frutto
c.s. impianti arboricoltura da legno
Potatura di formazione arboricoltura da legno
c.s. nuovi castagneti da frutto
Potature di produzione nei pioppeti
Trattamento antiparassitario in pioppeta escluso costo prodotto
Primo intervento in soprassuoli conifere (spalcatura, sfollo ecc.)
Diradamento geometrico in arboricoltura da legno
Primo diradamento selettivo in soprassuoli puri o misti
2,84 N
3,69
4,54
170,43
0,40
102,26
0,20
511,29
0,68
0,34
0,17
102,26
113,62
170,43
102,26
1.704,31
568,10
852,15
N
N
HA
N
HA
N
HA
N
N
N
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
E) MIGLIORAMENTO CASTAGNETI DA FRUTTO
364
365/a
365/b
366
Ripulitura castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante quale 1°
intervento
Potatura di formazione di media intensità
c.s. compreso trattamento fitosanitario piante
Innesto sul pollone di castagno con marze
1.704,31 HA
45,45 N
51,65 N
2,84 N
F) ALTRI INTERVENTI
367/a
367/b
368
369
370
371
372/a
372/b
Ricostituzione boschiva in soprassuoli degradati o percorsi da incendio media
intensità
c.s. forte intensità
Avviamento ad alto fusto di boschi cedui
Graticciate in castagno con pali verticali diam. 5 cm. in testa
Pista forestale di servizio a fondo naturale larghezza 2.5/3.0 metri
Ripristino di stradelli o sentieri di servizio
Intervento di prevenzione incendi boschivi mediante ripulitura di fasce
boscate di media intensità
Intervento di prevenzione incendi boschivi mediante ripulitura di fasce
boscate di forte
2.840,51 HA
4.544,82
1.420,26
16,47
11,36
2,84
2.272,41
HA
HA
Metro
Metro
Metro
HA
2.840,51 HA
32
373/a
373/b
Irrigazione di soccorso nel primo anno di impianto arboricoltura da legno
c.s. castagneti da frutto
Rimboschimento con densità 1.100 piante ad ettaro, tutto compreso
c.s. 400 piante ad ettaro
Ripulitura del terreno con decespugliatore su terreno rimboschito 1.100 piante
ad ettaro
c.s. rimboschimento con densità 400 piante ad ettaro
Castagneto da frutto costo di realizzazione ad ettaro tutto compreso 100 piante
ad ettaro
c.s. densità 150 piante ad ettaro
Ripulitura e miglioramento vecchi castagneti da frutto tutto compreso
Realizzazione pioppeta tutto compreso 280 piante ad ettaro
c.s. 400 piante ad ettaro
SPESE IMPREVISTE 3%
SPESE DI ASSISTENZA TECNICA fino a €. 56.810,00 = 7%
SPESE DI ASSISTENZA TECNICA oltre €. 56.810,00 = 5%
0,17
0.28
5.608,59
3.425,66
6.582,89
N.
N.
HA
HA
HA
3.357,49 HA
3.283,63 HA
4.087,50
5.056,11
4.764,11
5.845,78
33
HA
HA
HA
HA