Allegati n - ARTEA Toscana
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Allegati n - ARTEA Toscana
Allegato al Decreto n. 912 del 20/02/2004 UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE TOSCANA PIANO DI SVILUPPO RURALE REGOLAMENTO CE 1257/1999 MISURA 8.1 Imboschimento delle superfici agricole Regolamento CE 445/02 lettera h PARTE I –ADEMPIMENTI TECNICI 1. TITOLO DELLA MISURA :”Imboschimento delle superfici agricole” (lettera h) dell’allegato al Reg. CE 1750/99) 1. OBIETTIVI DELLA MISURA Gli obiettivi degli aiuti al settore forestale sono riassunti nei seguenti punti: i) tutela e conservazione delle risorse forestali, con particolare riguardo alla biodiversità; ii) miglioramento delle funzioni ambientali e paesaggistiche del bosco con riferimento, anche, al contenimento dell’anidride carbonica; iii) sviluppo della produzione forestale diretta a migliorare e a razionalizzare la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura. Consolidamento degli aspetti occupazionali legati alle attività selvicolturali in un quadro di economia sostenibile; iv) in coerenza con gli obbiettivi sopra indicati, estensione della superficie boscata soprattutto nelle zone di pianura e collina che possiedono un minore indice di boscosità, nel rispetto di un’equilibrata distribuzione territoriale dei diversi usi del suolo; v) miglioramento delle condizioni di sicurezza di chi opera nel settore forestale. Gli obiettivi qui elencati concorrono al recepimento degli accordi e al rispetto degli impegni sottoscritti dall’Italia e dall’Unione europea in sede internazionale: Risoluzione della prima Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste - Strasburgo 1990; Dichiarazione dei principi forestali sulla conservazione e lo sviluppo sostenibile delle foreste (Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo - Rio de Janeiro 1992); Risoluzione della seconda Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste europee Helsinki 1993); Mozione finale del XIII Congresso forestale mondiale - Antalya 1997; decisione sulle emissioni inquinanti nell’atmosfera (Conferenza per i cambiamenti climatici - Kyoto 1997); Linee operative per la gestione sostenibile delle foreste (Conferenze ministeriali di Lisbona e di Buenos Aires 1998); attuazione degli indirizzi scaturiti dalla Conferenza di Cork sullo sviluppo rurale. 1 2. DESCRIZIONE DELLA MISURA La misura contribuisce allo sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali del settore forestale nella regione Toscana. Con questa misura si prevede la realizzazione di piantagioni su terreni agricoli per la produzione di legname per compensati (pioppicoltura), produzione di legname pregiato (arboricoltura da legno), produzione di biomasse legnose per la produzione di energia o di pannelli truciolari, incremento della biodiversità mediante la realizzazione di siepi, filari e imboschimento con piante micorizzate. Gli interventi saranno effettuati con le specie arboree ed arbustive indicate nell’allegato n. 2 al presente bando. 3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO. 3.1 Titolo dell’azione: Imboschimento dei terreni agricoli i) Pioppicoltura e altri impianti con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata (durata del ciclo produttivo uguale o inferiore a 15 anni). Gli impianti possono essere destinati anche alla produzione di biomasse ed a scopi energetici. Importi massimi concedibili: contributo alle spese d’impianto 2.500 euro ad ettaro. Beneficiari: imprenditori agricoli di cui alle lettere a) e b) del punto 3.2 del presente bando ii) Impianti produttivi destinati all’arboricoltura da legno, anche realizzati in siepi e/o filari, con cicli colturali delle specie principali superiori a 15 anni. Importi massimi concedibili: - contributo alle spese d’impianto: fino a 5.000 euro ad ettaro; - premio annuo per i primi cinque anni per i costi di manutenzione: 600 euro ad ettaro; - premio annuo ventennale volto a compensare le perdite di reddito: fino ad un massimo di 725 euro ad ettaro per gli imprenditori agricoli che ricavino almeno il 25% del reddito globale dall’attività agricola e dedichino almeno il 25% del proprio tempo di lavoro all’attività agricola. A tale scopo si precisa, ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 10 Agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni, che l’importo ventennale concedibile risulta pari a quello previsto dal piano di regionalizzazione dei seminativi previsto dall’O.C.M. (Reg. CE n. 1251/99) per il mais, maggiorato del 10% e arrotondato all’euro superiore. Per il mancato reddito superiore a quello calcolato come sopra e comunque massimo di 725 Euro ad ettaro, il beneficiario dovrà dichiarare, nei modi previsti dalla normativa vigente, che sui terreni oggetto dell’intervento (specificando foglio di mappa e particella o particelle) ricavava precedentemente, nelle ultime due annate agrarie comprendendo quella in corso, un reddito superiore a quello sopra indicato e comunque massimo di 725 euro ad ettaro, al netto di ogni contributo, aiuto o premio di qualunque genere, allegando alla dichiarazione sintetico bilancio specifico per i terreni oggetto dell’intervento. Per le persone fisiche, le persone giuridiche e gli imprenditori agricoli ai sensi del Codice Civile: Mancato reddito pari a 185 euro ad ettaro. Beneficiari: imprenditori agricoli di cui alle lettere a), b),c) e d) del punto 3.2 del presente bando. Enti pubblici. 2 iii) Imboschimento con piante micorrizate. Realizzazione di filari in terreni agricoli, compresi pascoli e praterie. Imboschimenti o rimboschimenti in zone umide allo scopo di costituire gruppi o fasce di formazioni igrofile planiziarie mediante specifici progetti di tutela e valorizzazione ambientale. Importi massimi concedibili: - contributo alle spese d’impianto: fino a 5.000 euro ad ettaro; - premio annuo per i primi cinque anni per i costi di manutenzione: 600 euro ad ettaro; - premio annuo ventennale volto a compensare le perdite di reddito: fino ad un massimo di 725 euro ad ettaro per gli imprenditori agricoli che ricavino almeno il 25% del reddito globale dall’attività agricola e dedichino almeno il 25% del proprio tempo di lavoro all’attività agricola. A tale scopo si precisa, ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 10 Agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni, che l’importo ventennale concedibile risulta pari a quello previsto dal piano di regionalizzazione dei seminativi previsto dall’O.C.M. (Reg. CE n. 1251/99) per il mais, maggiorato del 10% e arrotondato all’euro superiore. Per il mancato reddito superiore a quello calcolato come sopra e comunque massimo di 725 Euro ad ettaro, il beneficiario dovrà dichiarare, nei modi previsti dalla normativa vigente, che sui terreni oggetto dell’intervento (specificando foglio di mappa e particella o particelle) ricavava precedentemente, nelle ultime due annate agrarie comprendendo quella in corso, un reddito superiore a quello sopra indicato e comunque massimo di 725 euro ad ettaro, al netto di ogni contributo, aiuto o premio di qualunque genere, allegano alla dichiarazione sintetico bilancio specifico per i terreni oggetto dell’intervento. Per gli Enti Pubblici: fino a 2.500 euro ad ettaro per gli imboschimenti di cui al punto i), fino a 5.000 euro ad ettaro per gli imboschimenti di cui al punto ii) ed iii); non sono previsti premi annui successivi. Comunque tali Enti devono possedere superfici agricole, per tali superfici agricole valgono le limitazioni poste dal Reg. CE n. 1257/99 e dal Reg. CE 445/02 e successive modifiche ed integrazioni. Beneficiari: imprenditori agricoli di cui alle lettere a) e b) del punto 3.2 del presente bando 3.2 Soggetti beneficiari. − a) Imprenditori agricoli professionali iscritti all’Albo degli imprenditori agricoli di cui alla L.R. n. 6/94 e successive modifiche ed integrazioni. − b) Imprenditori agricoli a titolo principale oppure che ricavino almeno il 25% del reddito globale dall’attività agricola e forestale e dedichino almeno il 25% del proprio tempo di lavoro all’attività agricola e forestale. − c) Imprenditori agricoli e forestali ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile. − d) Limitatamente alla misura ii): enti pubblici. fino a 5.000 euro ad ettaro per gli imboschimenti di cui al punto ii); non sono previsti premi annui successivi. Comunque tali Enti devono possedere superfici agricole, per tali superfici agricole valgono le limitazioni poste dal Reg. CE n. 1257/99 e dal Reg. CE 445/02 e successive modifiche ed integrazioni. 3 3.3 Area di intervento Tutto il territorio regionale, tenuto conto delle esigenze ecologiche e selvicolturali al fine di garantire l’adeguamento degli impianti alle condizioni locali e la compatibilità con l’ambiente. 3.4 Interventi ammissibili a finanziamento. Gli interventi interessano superfici agricole come seminativi, seminativi arborati, prati, prati-pascoli e superfici coltivate mediante colture arboree ( vigneti, oliveti, frutteti ed altre coltivazioni arboree) (art.31 del regolamento). Si prevedono in dettaglio le tipologie i. (Pioppicoltura e altri impianti con specie a rapido accrescimento), ii. (impianti destinati all’arboricoltura da legno) e iii.(Imboschimento con piante micorizzate, realizzazione di filari in terreni agricoli - compresi pascoli e praterie - imboschimenti o rimboschimenti in zone umide allo scopo di costituire gruppi o fasce di formazioni igrofile planiziarie mediante specifici progetti di tutela e valorizzazione ambientale). 3.5 Regime di aiuto Il sostegno per l’imboschimento è definito da un premio per l’impianto, un premio quinquennale per le cure colturali ed un premio ventennale volto a compensare le perdite di reddito dell’imprenditore agricolo. La contribuzione è definita come segue: contribuzione pari all’80% per i) fino ad un massimo di 2.500 euro ad ettaro, contribuzione pari al 100% per ii) e iii), fino ad un massimo di 5.000 euro ad ettaro. Il sostegno per l’imboschimento delle superfici agricole comprende, oltre i costi di impianto, il premio annuale relativo ai costi di manutenzione pari a 600 euro ad ettaro e il premio annuale per compensare le perdite di reddito (art.31 comma 1, prima e seconda alinea) fino ad un massimo di 725 euro ad ettaro, come specificato al punto 3.1 e con le eccezioni di seguito indicate: a) Per gli impianti con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata verranno riconosciuti solo i contributi alle spese d’impianto; b) Per l’imboschimento di superfici agricole attuato da enti pubblici sono riconosciute, in ogni caso, le sole spese d’impianto. A titolo di anticipo può essere erogato un importo pari al 20% dell’investimento, per l’erogazione di tale anticipo dovrà essere rilasciata specifica dichiarazione all’atto della domanda e presentata apposita fidejussione all’Organismo pagatore secondo le modalità previste. La percentuale di partecipazione comunitaria è pari al 50% del contributo pubblico ammissibile. La restante percentuale pari al 50% è a carico dello Stato. 3.6 Spese ammissibili Sono ammissibili a contributo solamente le spese sostenute (in economia, per noli, forniture, servizi e acquisti) dal richiedente effettuate in data posteriore alla presentazione della domanda di aiuto. Saranno ammissibili all’aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e noli di materiale necessario alla corretta esecuzione di quanto autorizzato nell’atto di assegnazione. Si considerano eligibili le spese documentate sostenute per gli investimenti e gli acquisti effettuate in data posteriore alla presentazione della domanda. Sono ammissibili (fino ad un massimo del 12% dell’intervento) le spese generali relative ad onorari connessi 4 alla progettazione, direzione dei lavori e collaudi tecnici necessari alla realizzazione del progetto, nonché l’acquisto di brevetti e licenze. Qualora, nella stesura del Computo Metrico Estimativo e/o Computo Metrico Consuntivo, vengano utilizzate voci attinenti al Prezzario Regionale Analitico e Sintetico per opere di miglioramento Fondiario di Competenza privata in Agricoltura e Forestazione di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 954 del 29.07.96 e n. 179 del 26.02.2001, le percentuali ammissibili per le suddette progettazione, direzione dei lavori ecc., sono quelle riportate su tali deliberazioni. 3.7 Limitazioni ed esclusioni negli interventi. Le superfici agricole che possono essere ammesse a contributo devono essere state coltivate almeno una volta negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda, sempre comprendendo quello in corso. Si considerano coltivati i terreni a riposo per normale rotazione colturale. I contributi e i premi per l’imboschimento delle superfici agricole non saranno accordati ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento. Non sono riconosciuti premi e contributi a chi intende realizzare impianti di abeti natalizi. Non possono essere ammessi investimenti “immateriali”, ad eccezione degli onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico necessari per la realizzazione del progetto, nonché i costi connessi come concessioni, licenze e brevetti. Tali spese non possono comunque superare complessivamente il 12% del totale della spesa ammissibile. Per quanto riguarda l’eligibilità delle spese relative ad investimenti, la presente misura acquisisce le disposizioni di attuazione del regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale e le ulteriori specifiche contenute nella misura stessa. Tutte le domande presentate dovranno riguardare gli interventi che rispondano al requisito della canteriabilità, cioè dovranno essere state acquisite tutte le necessarie autorizzazioni ai lavori al momento dell’atto di assegnazione. Si precisa che al momento dell’assegnazione finanziaria le domande dovranno contenere progetti a livello esecutivo. Non sono ammissibili interventi per superfici che possono usufruire dei contributi dell’azione 6.5.1 del presente P.S.R. “Sospensione delle pratiche agricole” o che già usufruiscano degli aiuti previsti dalla misura F1 dell’ex Reg. CEE 2078/92 “ritiro ventennale dei seminativi”. Gli interventi possono essere realizzati su particelle di pianura e/o fondovalle e/o di pendenza media non superiore al 20%. Il calcolo della pendenza media deve essere effettuato sulla superficie della particella o sull’appezzamento di particelle accorpate e contigue, salvaguardando il più possibile l’unitarietà delle particelle laonde evitare per quanto possibile i frazionamenti catastali. 3.8 Requisiti di accesso, impegni del richiedente e disposizioni tecniche 3.8.1 Requisiti di accesso: a) Presentare domande che dovranno riguardare gli interventi che rispondano al requisito della canteriabilità, cioè dovranno essere state acquisite tutte le necessarie autorizzazioni ai lavori al momento dell’atto di assegnazione. Si precisa che al momento dell’assegnazione finanziaria le domande dovranno contenere progetti a livello esecutivo; b) Essere soggetti fisici o giuridici di cui al punto 3.2 del presente bando; c) Dimostrare di possedere a qualunque entro l’atto di assegnazione titolo valido (proprietà, comproprietà, affitto, usufrutto; in caso di affitto con contratti di durata pari o superiore all’impegno comunitario e sempre con dichiarazione di impegno del proprietario) superfici agricole come seminativi, 5 seminativi arborati, prati, prati-pascoli e superfici interessate da colture arboree (art.31 del regolamento). Le superfici agricole che possono essere ammesse a contributo devono essere state coltivate almeno una volta negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda, sempre comprendendo quello in corso. Si considerano coltivati i terreni a riposo per normale rotazione colturale. d) Che i terreni oggetto dell’intervento siano cantierabili all’atto di assegnazione; e) Per tutti gli interventi riguardanti gli investimenti, il sostegno previsto dalla seguente misura, ai sensi dell’art. 26 del regolamento CE n. 1257/99 è accordato a soggetti che dichiarino l’assenza di procedure concorsuali nei precedenti 5 anni, così come la mancanza di altri procedimenti pregiudizievoli del patrimonio (protesti, pignoramenti e sequestri) negli ultimi 3 anni. In alternativa possono presentare la dichiarazione di un Istituto di credito che attesti l’affidabilità patrimoniale del beneficiario e la capacità finanziaria di rendere proficuo l’investimento. 3.8.2 Impegni del richiedente: a) Presentare il progetto esecutivo d’intervento, qualora non sia stato presentato con la domanda, fornire impegno a presentarlo nei modi e nei tempi previsti dal presente bando (impegno essenziale); b) Rispettare tutte le disposizioni tecniche previste dal piano di coltura e conservazione dell’impianto di arboricoltura da legno e/o dell’imboschimento e le prescrizioni disposte dal personale preposto all’istruttoria, collaudo e controllo (impegno essenziale); c) Fornire annualmente una dichiarazione, resa secondo la vigente normativa, di regolare esecuzione delle cure colturali nonché degli altri impegni assunti con la domanda (impegno essenziale); d) Presentare annualmente, per le sottoazioni che prevedono premi successivi all’investimento apposita domanda secondo la modulistica ARTEA (impegno essenziale), e) Rispettare, per tutti gli interventi della misura, i codici di buona pratica agricola di cui all’allegato 1) del P.S.R. della Regione Toscana 2000/2006 (Reg. CE n. 1257/99) (impegno essenziale), f) Il richiedente è soggetto altresì al vincolo di inalienabilità dei beni acquisiti per un periodo di 5 anni ai sensi del disposto dell’art. 30, comma 4 del Reg. Ce n. 1260/99 (impegno essenziale). g) Comunicare tutte le variazioni effettuate all’imboschimento successive all’atto di autorizzazione (impegno essenziale); h) Riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal PSR regionale approvato dalla Commissione UE, nonché secondo quanto richiesto dall’Ente locale o dalla Regione Toscana (impegno accessorio). i) Impegnarsi a fornire, dietro specifica richiesta, qualsiasi informazione utile al monitoraggio (fisico e procedurale) dell’intervento per cui ottiene l’aiuto, nonché alla sua valutazione (impegno accessorio); j) Impegnarsi a collaborare col personale preposto all’istruttoria, al collaudo ed ai controlli degli interventi previsti dalle misure (impegno accessorio); NOTA: si definisce impegno accessorio un impegno richiesto al beneficiario solamente in alcuni casi e in determinati momenti, quali ad esempio la richiesta di dati per il monitoraggio, i sopralluoghi ecc. per impegno essenziale si intende un impegno senza il rispetto del quale il contributo non può essere concesso. 6 3.8.3 Disposizioni tecniche: IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI Si prevede la realizzazione di nuovi impianti su terreni agricoli che siano stati coltivati almeno una volta negli ultimi 2 anni precedenti la presentazione della domanda, sempre comprendendo quello in corso. Gli interventi interessano superfici agricole come seminativi, seminativi arborati, prati, prati-pascoli e superfici interessate da colture arboree. Gli interventi possono essere realizzati su particelle di pianura e/o fondovalle e di pendenza media non superiore al 20%. Il calcolo della pendenza media deve essere effettuato sulla superficie della particella o sull’appezzamento di particelle accorpate e contigue, salvaguardando il più possibile l’unitarietà delle particelle laonde evitare per quanto possibile i frazionamenti catastali. Gli interventi hanno la finalità della produzione di legname di pregio, di produzione tartufigena e di incremento della biodiversità dei sistemi agricoli. Le specie arboree ed arbustive sono quelle indicate nell’allegato 2 del presente bando. Per quanto riguarda il vincolo di destinazione d’uso dei terreni vale quanto stabilito dall’art. 2, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della Legge 5 Marzo 2001, n. 57”, nonché quanto stabilito dall’art. 66 della Legge Regionale 21 Marzo 2000, n. 39 “Legge Forestale della Toscana”. a) Imboschimenti realizzati con specie a rapido accrescimento Tali imboschimenti sono realizzati con specie il cui ciclo colturale è inferiore ai 15 anni. Tali imboschimenti vanno realizzati in terreni di pianura e fondovalle con pendenza media del terreno non superiore al 20%. La superficie minima accorpata è pari a 0,5 ettari. La superficie massima è pari a 20 ettari per U.T.E. così come definita dal D.P.R. n. 503/99 (unità aziendale). Possono essere realizzati imboschimenti a ciclo breve con Pioppi appartenenti a cloni regolarmente registrati presso il Registro Nazionale delle varietà. I sesti possono essere a quadrato, rettangolo, quinconce o settonce, le distanze di impianto possono variare da 4 a 6,5 metri. Nel caso di impianti per la produzione di biomassa, i sesti di impianto possono essere di diversa tipologia come specificata nel progetto esecutivo di intervento. b) Imboschimenti realizzati con specie destinate all’arboricoltura da legno, anche in siepi e/o filari con cicli colturali delle specie principali superiori a 15 anni. Gli imboschimenti potranno essere realizzati “in purezza” con specie principali o “consociati” con specie accessorie e/o secondarie e principali, come riportato nell’allegato 2 al presente bando. Per specie principali si intendono quelle dalle quali si ricaverà il reddito principale al taglio di maturità dell’imboschimento ed in funzione delle quali si effettueranno le pratiche colturali previste dal piano di coltura e conservazione, il loro numero minimo non può essere inferiore a 60 piante per ettaro. Per specie secondarie e/o accessorie si intendono le specie di accompagnamento inserite nell’imboschimento in funzione di una migliore crescita delle specie principali e/o di una facilitazione degli interventi colturali in quanto possono fornire reddito accessorio all’imboschimento stesso prima della fine del ciclo colturale. Negli imboschimenti in consociazione potranno essere utilizzate sia le specie principali come specie secondarie o accessorie, sia le specie arboree secondarie e/o accessorie a portamento arboreo come principali. La valutazione della congruità delle specie utilizzate resta a discrezione dei funzionari degli Enti Locali Competenti. Potranno essere realizzate le seguenti tipologie di imboschimenti, con sesti di impianto a quadrato, 7 rettangolo, quinconce o settonce: 1) impianti in purezza con le seguenti conifere: Douglasia, Pino Domestico e Cipresso, con distanze di impianto variabili da 3 a 5 metri. Nelle zone montane potranno altresì essere realizzati impianti in purezza di Abete bianco con distanze variabili da 3 a 3,5 metri, Superficie massima accorpata 20 ettari. 2) impianti in purezza con le seguenti latifoglie: Farnia, Rovere, Frassino maggiore ed ossifillo, Acero montano, Castagno con distanze di impianto variabili fra 3 e 4 metri. Superficie massima accorpata 20 ettari. 3) impianti puri di Ciliegio con distanze di impianto preferibilmente variabili fra 5 e 6 metri, per un massimo di 3 ettari accorpati. 4) Impianti puri di Noce o consociati di Noce e Ciliegio, con distanze di impianto preferibilmente variabili fra i 7 ed i 9 metri, per un massimo di tre ettari accorpati. 5) Impianti consociati con distanze di impianto variabili fra 3 e 5 metri. Le specie principali non possono essere inferiori al 25% del totale dell’impianto. Superficie massima accorpata 20 ettari. 6) Impianti puri di Pioppo bianco con impiego di cloni certificati e con distanze di impianto variabili da 4 a 6,5 metri. Superficie massima accorpata 20 ettari. Per tutte le tipologie la superficie minima accorpata risulta pari a 0,5 ettari. Quando non diversamente specificato, la superficie massima è pari a 20 ettari per U.T.E. così come definita dal D.P.R. n. 503/99 (unità aziendale). Qualora l’imboschimento sia impostato anche a fini naturalistici e per l’avifauna, allora tali imboschimenti devono essere consociati prevedendo almeno il 10% di specie con fruttificazioni appetibili dall’avifauna. Gli impianti delle tipologie sopra riportate sono quelli di maggiore possibilità di realizzazione e corretta gestione e non necessitano di alcuna verifica sperimentale. Impianti di tipologia diversa da quelle sopra descritte, anche per una superficie maggiore della massima consentita, potranno essere realizzati con la responsabilità e la collaborazione tecnica dell’ARSIA e/o di Enti e Istituti di Ricerca e/o sperimentazione, previa stipula di apposita convenzione registrata fra le parti. Il ciclo colturale minimo, per le specie principali, è pari a 25 anni, salvo che il diametro di recidibilità medio dell’imboschimento, non raggiunga le dimensioni commerciali per legname di pregio (assortimenti da tranceria o da segheria) prima del 25° anno. Tale diametro di recidibilità è correlato con la situazione del mercato del legno e con la possibilità del beneficiario di vendere gli assortimenti legnosi ritraibili dal taglio di utilizzazione finale, ai prezzi massimi realizzabili. Nel caso del raggiungimento del diametro di recidibilità e di taglio di utilizzazione finale anticipato prima del 25° anno, il beneficiario è tenuto a presentare semplice comunicazione all’Ente che ha emesso l’atto di autorizzazione ai lavori. c-1) “Imboschimenti realizzati con piante micorrizzate con tartufi” Descrizione dell’intervento: La superficie minima accorpata è pari a 0,5 ettari. La superficie massima è pari a 20 ettari per U.T.E. così come definita dal D.P.R. n. 503/99 (unità aziendale). Realizzazione di imboschimenti con specie forestali micorrizate con le seguenti specie di tartufi: - tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.) - tartufo scorzone (Tuber aestivum Vitt.) - tartufo uncinato (Tuber uncinatum Chatin) - tartufo bianchetto (Tuber albidum Pico) - tartufo brumale (Tuber brumale Vitt.) 8 - tartufo moscato (Tuber brumale Vitt. var. moschatum De Ferry) Zona di applicazione: Terreni in cui esistono le condizioni eco-stazionali idonee alla realizzazione degli impianti in funzione delle esigenze ecologiche delle singole specie di tartufo. La superficie minima su cui realizzare l’impianto è di 5000 mq; la superficie massima è di tre ettari. Elementi progettuali specifici Oltre alla documentazione generale prevista per tutti gli interventi, dovrà essere presentata una specifica relazione contenente una descrizione delle caratteristiche ecologiche dell’area ed in particolare dei seguenti aspetti: - topografia (altitudine, esposizione, pendenza) - morfologia - vegetazione - clima e microclima - litologia del substrato - indicazioni su eventuali processi erosivi e/o deposizionali - suolo. In particolare per questo aspetto dovranno essere riportate indicazioni descrittive relativamente ai seguenti caratteri: 1) struttura 2) porosità 3) profondità utile alle radici 4) drenaggio 5) scheletro 6) effervescenza del suolo e dello scheletro (vedi allegato). (Per la valutazione dei suddetti caratteri possono essere consigliati lo scavo di un pozzetto (punti 1, 2, 5 e 6) e l’esecuzione di una trivellata (punti 3 e 4). Certificato delle analisi chimico - fisiche del suolo. Tali analisi dovranno essere affidate a laboratori specializzati ed effettuate secondo metodi ufficiali di analisi chimica del suolo. Per quanto riguarda la tessitura si raccomanda la suddivisione delle particelle secondo la classe USDA con l’indicazione di almeno tre frazioni: sabbia, limo, argilla. A questo proposito si precisa che dovranno essere prelevati (nell’orizzonte 0-40 cm) almeno due campioni di suolo per ettaro, di circa 1 Kg ciascuno, da effettuarsi in punti ritenuti rappresentativi dell’area interessata all’imboschimento. Su tali campioni dovranno essere effettuate analisi chimico fisiche finalizzate alla determinazione analitica dei seguenti parametri: - tessitura - pH in acqua - calcare totale. Prescrizioni obbligatorie per l’imboschimento con specie forestali micorrizate con tartufi Terreno e caratteristiche stazionali: a) per il tartufo nero pregiato: terreni di natura calcarea, pH in acqua maggiore di 7,6 - terreni caratterizzati da un buon drenaggio e da una buona areazione, in stazioni che garantiscono un’elevata insolazione del terreno, ad un’altitudine massima di 1000 metri; da evitare morfologie concave o depresse; b) per i tartufi scorzone, uncinato, bianchetto, brumale e moscato: terreni di natura calcarea, o se non calcarei nella matrice, provvisti comunque di scheletro calcareo, pH in acqua uguale o maggiore a 7, ben drenati, ad un’altitudine massima di 1.100 metri; Specie forestali simbionti: Per la realizzazione degli impianti dovrà essere previsto l’impiego di specie idonee alle caratteristiche ecologiche della stazione. 9 Gli impianti dovranno essere realizzati con le specie forestali di seguito indicate: a) per il tartufo nero pregiato: roverella, leccio, nocciolo, carpino nero, cerro, tiglio, rovere; b) per i tartufi scorzone e uncinato: roverella, pino nero, leccio, nocciolo, cerro, tiglio, carpino nero, rovere; c) per il tartufo bianchetto: pino domestico, pino d’Aleppo, leccio, roverella, nocciolo, cerro, tiglio, carpino nero, pino marittimo, farnia, rovere, pino nero; d) per i tartufi brumale e moscato: roverella, leccio, cerro, carpino nero, pino nero, tiglio, nocciolo, pino domestico, pino d’Aleppo, farnia, rovere. Densità impianto: Le densità d’impianto dovranno tenere conto delle specie forestali simbionti impiegate e comunque variare entro i limiti sotto indicati: - per il tartufo nero pregiato: densità minima 200 piante/ha, densità massima 400 piante/ha; - per il tartufo uncinato: densità minima 350 piante/ha, densità massima 600 piante/ha; - per i tartufi scorzone, bianchetto, brumale e moscato: densità minima 200 piante/ha, densità massima 500 piante/ha. Operazioni per la realizzazioni dell’impianto: - lavorazione andante del terreno ad una profondità di circa 40 cm; - calcitazioni quando le analisi chimico-fisiche del suolo mostrano un pH prossimo al limite inferiore previsto per la specie; - in presenza di terreni con pendenze superiori al 25%, o di terreni superficiali con affioramenti rocciosi, o di terreni ricchi di scheletro di difficile lavorazione andante, apertura di buche di idonee dimensioni senza lavorazione del terreno; - squadro del terreno; - controllo piante micorrizate; - messa a dimora piante nel periodo primaverile o autunnale; - protezione piante (singola o collettiva) in presenza di animali selvatici che possano danneggiarle. Negli impianti non sono ammessi interventi di concimazione. Operazioni colturali successive all’impianto: Per favorire il corretto sviluppo delle piante, nei primi tre anni d’impianto saranno necessari due o più interventi manuali di ripulitura dalle erbe infestanti intorno alle piantine e due o più interventi meccanici superficiali nell’interfila. Nell’effettuazione degli interventi manuali di ripulitura intorno alle piantine, non dovranno essere danneggiate le radici superficiali micorrizate. Per i primi tre anni dovranno inoltre essere previste delle irrigazioni di soccorso. Per il quarto e quinto anno, dovranno essere previsti uno o più interventi manuali di ripulitura dalle erbe infestanti intorno alle piantine e due o più interventi meccanici superficiali nell’interfila. Negli impianti dove non sia possibile effettuare lavorazioni meccaniche del terreno, dovrà essere previsto lo sfalcio dell’erba. Nell’ambito degli interventi colturali potranno essere previste eventuali potature molto leggere per guidare la chioma delle piante, da realizzarsi gradualmente e in maniera molto moderata per non creare squilibri fra la parte aerea e quella radicale. 10 Per quanto riguarda in particolare la realizzazione di impianti con tartufo nero pregiato si consiglia la realizzazione di potature finalizzate alla formazione di una chioma che consenta una buona insolazione del suolo e che assicuri la penetrazione delle piogge. Ciclo Colturale: Il ciclo colturale dell’imboschimento dovrà essere superiore ai pari o superiore a venticinque anni. Integrazione della procedura amministrativa per il controllo delle piantine micorrizzate da parte dell’ARSIA. 1) Le piante micorrizate oggetto dell’imboschimento prima di essere messe a dimora dovranno essere obbligatoriamente controllate dall’ARSIA e risultare idonee per l’impiego in tartuficoltura. A questo proposito l’ARSIA provvederà a rilasciare apposito attestato di controllo; 2) L’Ente locale competente della misura 8.1, provvederà ad inviare al beneficiario l’apposito modulo ARSIA per la richiesta di controllo delle piante micorrizate al momento dell’autorizzazione ad eseguire i lavori o al momento del rilascio del nulla-osta provvisorio; 3) Il beneficiario dovrà compilare in modo completo ed esaustivo il modulo di richiesta di controllo e inviarlo all’ARSIA e per conoscenza all’Ente competente; 4) L’ARSIA, secondo quanto stabilito dalla L.R. 50/95, che disciplina in materia di tartufi, rilascerà l’attestato di controllo entro 60 giorni dalla richiesta; 5) L’ARSIA effettua il servizio di controllo a pagamento ai sensi dell’art. 21, lett. b della L.R. n. 37/97. Si precisa che il costo del servizio è di € 5,17 più IVA a pianta controllata. Il controllo viene effettuato a campione: per i “lotti omogenei” superiori a 100 unità il campione corrisponde all’1% delle piante e comunque ad almeno 10 piante, per i “lotti omogenei” inferiori a 100 unità il campione corrisponde ad almeno il 10% delle piante. Nella fase di collaudo dovranno essere obbligatoriamente presentati: - attestato della ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all’impianto sono micorrizate con le specie di tartufo indicate (comma 1.3. lett.b art.6 della L.R. 50/95). Nell’attestato dovrà inoltre essere specificato che le piante vendute al beneficiario (con riferimento alla relativa fattura) sono quelle del lotto di acquisto controllato dall’ARSIA per le quali è stato rilasciato il relativo attestato. - attestato di controllo delle piantine micorrizate rilasciato dall’ARSIA (comma 1.3. lett.c art. 6 della L.R. 50/95). Per tutti gli aspetti che riguardano la disciplina della raccolta, trasformazione e commercializzazione del tartufo è necessario far riferimento alla Legge Regionale che disciplina in materia di tartufi: L.R. n.50/95 e successive modificazioni. Elementi di riferimento per la descrizione del suolo 1) STRUTTURA 11 Struttura: organizzazione naturale delle particelle del suolo in unità discrete (peds) separate fra di loro da superfici persistenti di minor resistenza. a) Forma e dimensioni FORMA granulare I peds sono prevalentemente sferoidali poliedrica I peds sono prevalentemente poliedri isodiametrali prismatica I peds sono prevalentemente prismi DIMENSIONI Fine <2 mm Media 2-5 mm Grande >5 mm Fine <10 mm Media 10-20 mm Grande >20 mm Fine Media Grande <20 mm 20-50 mm >50 mm b) Grado di aggregazione classe Debolmente sviluppata descrizione gli aggregati sono poco formati, poco durevoli, e sono evidenti ma non distinti in un suolo indisturbato. Se smosso, il suolo si rompe in un certo numero di aggregati interi, molti aggregati spezzati e una grande quantità di materiale disaggregato. moderatamente sviluppata gli aggregati sono ben formati, poco durevoli e sono evidenti ma non distinti in un suolo indisturbato. Se smosso, il suolo si rompe in un insieme composto di molti aggregati interi e distinti, alcuni spezzati ed una parte di materiale non aggregato. Fortemente sviluppata gli aggregati sono durevoli, ben evidenti se il suolo è indisturbato, aderiscono debolmente l'uno con l'altro e possono venire separati con una separazione netta quando il suolo è smosso. Il materiale del suolo smosso è composto per la maggior parte da aggregati interi ed include un po’ di aggregati rotti ed una piccola parte, o niente, di materiale incoerente. 2) POROSITA’ Porosità: insieme degli spazi vuoti del suolo. Stimare la percentuale di superficie occupata da pori di tutte le dimensioni: a) suoli poco porosi <5%; b) suoli mediamente porosi 5 - 15%; c) suoli molto porosi >15%. 3) PROFONDITA’ Profondità utile alle radici. Stimare la profondità in cm alla quale possono espandersi gli apparati radicali senza incontrare limitazioni di 12 ordine fisico (roccia, eccessiva presenza di scheletro, orizzonti fortemente compattati, etc.) o di altra natura (falda permanente, condizioni di asfissia, etc.): a) scarsa <50 cm; b) moderata 50-100 cm; c) elevata >100 cm. 4) DRENAGGIO Drenaggio: velocità con cui l’acqua può muoversi nel suolo, espressa come permeabilità o conducibilità idraulica Classe ben drenato Descrizione suoli con valore medio di acqua utile per le piante. Trattengono una quantità ottimale di acqua ma non sono abbastanza umidi in superficie da condizionare negativamente le colture. Sono suoli di solito privi di screziature. suoli dai quali l’acqua è rimossa piuttosto lentamente in alcuni periodi dell’anno e che sono bagnati per brevi periodi nello strato esplorato dalle radici. I suoli moderatamente ben drenati hanno comunemente uno strato a bassa conducibilità idraulica (< 3.6 mm/ora) uno stato di umidità relativamente alto nel profilo, un apporto di acqua per infiltrazione o alcune combinazioni fra queste condizioni. Possono avere screziature da scarse a comuni sia rosse che grigie sotto 75 cm. ben drenato piuttosto mal drenato suoli abbastanza umidi in superficie per un periodo sufficientemente lungo da ostacolare gravemente le operazioni di impianto, di raccolta o di crescita delle piante a meno che non venga realizzato un drenaggio artificiale. I suoli piuttosto mal drenati hanno comunemente uno strato a bassa conducibilità idraulica, un elevato stato di umidità nel profilo, un apporto di acqua per infiltrazione o una combinazione fra queste condizioni. Generalmente hanno screziature di colore grigio o azzurro e/o rosse da comuni ad abbondanti oltre 50 cm. 5) SCHELETRO Scheletro: frazione costituita da frammenti litoidi superiori a 2 mm di diametro. Se ne descriva: - l’abbondanza: a) scarso 1-5%; b) comune 5-35%; c) abbondante >35% - la dimensione: a) piccolo 2-76 mm; b) medio 76-250 mm, c) grande 250-600 mm. 13 Si verifichi inoltre la sua effervescenza all’acido cloridrico come indicato al punto successivo. 6) EFFERVESCENZA Applicare alcune gocce di una soluzione di acido cloridrico al 10% ad un campione di suolo e valutare il grado di effervescenza ottenuto, indicando inoltre se l’effervescenza è diffusa in tutta la matrice del suolo o se è localizzata sui frammenti di scheletro, su concentrazioni o altro: effervescenza nulla molto debole debole notevole violenta effetto sonoro Effetto visivo nessuno scarsamente udibile moderatamente udibile facilmente udibile facilmente udibile nessuno nessuno appena visibile bolle fino a 3 mm bolle fino a 7 mm carbonati stimati 0 0.5% 2% 5% >10% c-2) Imboschimenti o rimboschimenti in zone umide e realizzazione di siepi e filari per l’incremento della biodiversità; Per questa tipologia vale quanto riportato al punto b), utilizzando però solo le specie adatte agli ambienti umidi e/o le specie idonee alla stazione e alla biodiversità. La superficie minima accorpata è pari a 0,5 ettari. La superficie massima è pari a 20 ettari per U.T.E. così come definita dal D.P.R. n. 503/99 (unità aziendale). SPECIE PRINCIPALI E SPECIE SECONDARIE DA IMPIEGARE. Per l’individuazione delle specie principali e secondarie da impiegare per la realizzazione delle tipologie di intervento sopra individuate, si rinvia all’allegato 2 del presente bando. Gli impianti realizzati con piantine di Cipresso (Cupressus sempervirens), potranno essere effettuati con piantine derivanti da seme, ciò al fine di salvaguardare la variabilità genetica della specie, purché tali piantine siano acquistate da vivai autorizzati ai sensi della normativa vigente. Potranno altresì essere utilizzati cloni resistenti al Seiridium cardinale (Cancro del Cipresso) acquistati presso vivai autorizzati, con licenza di commercializzazione di cloni brevettati come resistenti al Cancro oppure con certificato di qualità C.N.R. Tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato dovrà avere comunque la certificazione prevista dalla vigente normativa. Non saranno ammessi a contributo impianti realizzati con materiale non certificato. Ai sensi della L.R. n. 53/00, non saranno ammissibili a contributo gli imboschimenti realizzati con MFP derivante da Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.): MODALITA’ DI IMPIANTO Di norma verranno utilizzate piantine a radice nuda o allevate in contenitore. Per le specie quercine, il Noce ed il Pino domestico è ammessa la semina diretta, previa certificazione di provenienza del materiale. Per tutti gli interventi di imboschimento, esclusi quelli in purezza, la distribuzione delle specie dovrà rispettare lo schema di impianto allegato al progetto di imboschimento. Tale schema dovrà garantire il corretto ed equilibrato sviluppo di ogni pianta. Variazioni dello schema di impianto in seguito a fallanze 14 eccessive di singole specie avvenute posteriormente all’impianto possono essere autorizzabili previa comunicazione. INTERVENTI POST - IMPIANTO SU TERRENI LAVORATI ANDANTEMENTE. Impianti non pacciamati: Per favorire il corretto sviluppo delle piante, nei primi tre anni di impianto, dovranno essere effettuate almeno due lavorazioni annue superficiali andanti e /o localizzate; negli anni successivi e almeno fino al 5° anno dovranno essere effettuate annualmente una o più lavorazioni superficiali del terreno. Dovranno essere comunque garantite le necessarie potature e le sostituzioni delle fallanze, oltre che l’esecuzione delle eventuali concimazioni e irrigazioni di soccorso. Impianti pacciamati Per contenere lo sviluppo delle infestanti, nel primo anno di impianto dovrà essere effettuata almeno una lavorazione superficiale ed andante del terreno. Negli anni successivi ed almeno fino al 5° anno, dovrà essere effettuato annualmente almeno uno sfalcio andante delle infestanti. Il materiale pacciamante, se non biodegradabile, andrà tolto ed allontanato dal terreno e smaltito secondo le vigenti normativa sui rifiuti, non appena le piante si saranno affermate. Dovranno essere comunque garantite le necessarie potature e le sostituzioni delle fallanze, oltre che l’esecuzione delle eventuali concimazioni e irrigazioni di soccorso. Impianti con Pioppo bianco Per favorire il corretto sviluppo delle piante, nei primi tre anni di impianto, dovranno essere effettuate almeno due lavorazioni annue superficiali andanti e /o localizzate; negli anni successivi e almeno fino al 5° anno dovranno essere effettuate annualmente una o più lavorazioni superficiali del terreno. Dovranno essere comunque garantite le necessarie potature e le sostituzioni delle fallanze, oltre che l’esecuzione delle eventuali concimazioni e irrigazioni di soccorso. INTERVENTI POST IMPIANTO SU TERRENI NON LAVORATI (IMPIANTI A BUCHE) Per contenere lo sviluppo delle infestanti, nei primi due anni di impianto, dovranno essere effettuate due lavorazioni annue del terreno superficiali localizzate; nei tre anni successivi è necessaria una lavorazione annua del terreno superficiale localizzata. Sempre nei primi 5 anni va effettuato annualmente almeno uno sfalcio andante delle erbe infestanti. In tutti gli impianti vanno comunque effettuate le necessarie potature per migliorare la qualità del legname. ANNOTAZIONI La superficie minima accorpata su cui realizzare gli interventi è di almeno 5.000 metri quadrati. La superficie massima accorpata, salvo diversa specifica disposizione prevista nel bando o nei Piani Locali di Sviluppo Rurale è di 20 ettari per U.T.E. così come definita dal D.P.R. n. 503/99 (unità aziendale). Per gli impianti realizzati in Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati I.F.T.) la superficie massima ammessa è pari a venti ettari per tutti i tipi di imoschimento. 15 In particolare, nel caso di imboschimenti situati in radure o ambiti contigui al bosco, deve essere garantito il rilascio di spazi aperti intorno all’imboschimento di superficie pari ad almeno 2 ettari. Per salvaguardare la fauna dovranno essere adottati, nelle lavorazioni, tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per evitare sia la distruzione dei nidi che l’uccisione dei giovani nati, come ad esempio le barre e le catene di involo. Tali accorgimenti possono essere raggiunti anche di comune accordo con le Associazioni Venatorie e le Associazioni Ambientaliste operanti sul territorio. Per impianti superiori ai 5 ettari si dovranno allegare al progetto esecutivo analisi fisico – chimiche dei terreni in un numero rappresentativo in rapporto alla superficie ed alla tipologia dei terreni, dimostranti l’attitudine dei terreni all’intervento. 3.9 Condizioni di priorità. Le priorità per il presente bando sono definite, per i soggetti privati, dall’attribuzione a ciascuna domanda di un punteggio per tipologia di beneficiario e di un punteggio per tipologia di intervento come di seguito determinati: PUNTEGGI PER TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO Le priorità territoriali e le specifiche tecniche previste dai Piani Locali di Sviluppo Rurale sono prevalenti rispetto alle priorità regionali. Le priorità per la misura 8.1 sono definite, per i soggetti privati, dall’attribuzione a ciascuna domanda di un punteggio per tipologia di beneficiario e di un punteggio per tipologia di intervento come di seguito determinati: A) Imprenditori agricoli singoli o associati: 1) Giovani imprenditori agricoli sotto i 40 anni, in zone svantaggiate iscritti alla seconda sezione dell’Albo degli imprenditori agricoli previsto dall’art. 2, comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del 12.01.94, sottosezione “imprenditori in possesso di una sufficiente capacità professionale” Punti 13 2) Giovani imprenditori agricoli sotto i 40 anni, in zone svantaggiate iscritti alla seconda sezione dell’Albo degli imprenditori agricoli previsto dall’art. 2, comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del 12.01.94, Punti 12 3) Giovani imprenditori agricoli sotto i 40 anni iscritti alla seconda sezione dell’Albo degli imprenditori agricoli previsto dall’art. 2, comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del 12.01.94, sottosezione “imprenditori in possesso di una sufficiente capacità professionale” Punti 11 4) Giovani imprenditori agricoli sotto i 40 anni iscritti alla seconda sezione dell’Albo degli imprenditori agricoli previsto dall’art. 2, comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del 12.01.94, Punti 10 5) Imprenditori agricoli, in zone svantaggiate iscritti alla seconda sezione dell’Albo degli imprenditori agricoli previsto dall’art. 2, comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del 12.01.94, sottosezione “imprenditori in possesso di una sufficiente capacità professionale” Punti 9 6) Imprenditori agricoli in zone svantaggiate iscritti alla seconda sezione dell’Albo degli imprenditori agricoli previsto dall’art. 2, comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del 12.01.94, Punti 8 16 7) Imprenditori iscritti alla seconda sezione dell’Albo degli imprenditori agricoli previsto dall’art. 2, comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del 12.01.94, sottosezione “imprenditori in possesso di una sufficiente capacità professionale” Punti 7 8) Imprenditori agricoli iscritti alla seconda sezione dell’Albo degli imprenditori agricoli previsto dall’art. 2, comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del 12.01.94, Punti 6 9) Giovani imprenditori agricoli sotto i 40 anni, in zone svantaggiate iscritti alla prima sezione dell’Albo degli imprenditori agricoli previsto dall’art. 2, comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del 12.01.94, Punti 5 10) Giovani imprenditori agricoli sotto i 40 anni iscritti alla prima sezione dell’Albo degli imprenditori agricoli previsto dall’art. 2, comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del 12.01.94, Punti 4 11) Imprenditori agricoli, in zone svantaggiate iscritti alla prima sezione dell’Albo degli imprenditori agricoli previsto dall’art. 2, comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del 12.01.94, Punti 3 12) Imprenditori agricoli iscritti alla prima sezione dell’Albo degli imprenditori agricoli previsto dall’art. 2, comma 1 punto b) della Legge Regionale n. 6 del 12.01.94, Punti 2 13) Imprenditori agricoli che ricavino almeno il 25% del reddito globale da attività agricola e dedichino almeno il 25% del proprio tempo di lavoro all’attività agricola Punti 1 I SUDDETTI PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI FRA DI LORO PUNTEGGI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO B) Tipologie di intervento 1) Imboschimenti sperimentali con regolare convenzione fra beneficiario e ARSIA, Istituti di Ricerca e Sperimentazione, Istituti Universitari 2) Imboschimenti eseguiti in Comuni con indice di boscosità inferiore al 47% 3) Imboschimenti consociati con fruttiferi (almeno il 10%)per la avifauna Punti 4 Punti 6 Punti 4 TALI PUNTEGGI SONO CUMULABILI FRA LORO E CON QUELLI DELLA SEZIONE A C) Condizioni di priorità A parità di punteggio conseguito nella presentazione delle domande della misura 8.1 del Piano di Sviluppo Rurale “Imboschimento delle superfici agricole”, sono prioritarie nell’ordine sotto elencato le seguenti tipologie: A) Imprenditrici agricole singole e associate; B) Minore età del richiedente 3.10 Monitoraggio Gli indici per la valutazione degli obiettivi di realizzazione fisica sono i seguenti: - ettari di nuovi imboschimenti (Superficie superiore a 1 ettaro); 17 - ettari di imboschimenti in fasce o in gruppi arborei o arbustivi (superficie da 0,5 ad 1 ettaro); ettari di siepi e filari (lunghezza in metri per larghezza convenzionale di metri 10 per specie arboree e metri 6 per specie arbustive). Il beneficiario, dietro specifica richiesta deve impegnarsi a fornire qualsiasi informazione utile al monitoraggio (fisico e procedurale) dell’intervento per cui ottiene l’aiuto, nonché alla sua valutazione 3.11 Specifiche particolari tecniche: La domanda va corredata con progetto esecutivo d’intervento, come specificato al punto 1.3.1 b della parte II – “Adempimenti procedurali” del presente bando. E’ consentita altresì la presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione, resa nei modi previsti dalla normativa vigente, che attesti il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla sezione A dell’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1136 del 10.12.2001, nonché i requisiti della tipologia di intervento di cui alla sezione B dell’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1336 del 10.12.2001, che sono riportati al punto 3.9 della parte I del presente bando. Tale dichiarazione deve contenere altresì l’entità della superficie da imboschire ed il contributo complessivo richiesto, nonché l’impegno da parte del richiedente a presentare il progetto esecutivo d’intervento, firmato da soggetto competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente: Dottore Agronomo o Forestale per aziende con estensione agricola e/o forestale superiore ai 15 ettari, Dottore Agronomo o Forestale o Perito Agrario o Agrotecnico per aziende con estensione inferiore ai 15 ettari, successivamente e nei tempi richiesti dall’Ente competente. Il progetto esecutivo d’intervento va comunque inoltrato dai richiedenti autorizzati all’Ente competente dell’istruttoria al momento della compilazione della graduatoria di merito per le domande ammesse a contributo, pena la non ammissibilità della domanda. Si specifica che le richieste di documentazione da parte dell’Ente competente al beneficiario devono essere inoltrate non oltre il 31 Marzo. Nel computo metrico estimativo può essere indicata un’aliquota per le spese generali e tecniche destinata a compensare le spese di progettazione, direzione dei lavori, analisi dei terreni ecc. Tale aliquota può essere riportata anche per le cure colturali dei primi 5 anni. La percentuale totale non può superare, nei casi di analisi dei prezzi elementari, il 12% della spesa ammessa a contributo, comprensiva dei costi d’impianto e per le cure colturali; nei casi di utilizzo del preziario regionale, valgono le percentuali riportate sul B.U.R.T. n. 52 Supplemento Straordinario n. 47 del 18/09/96 e successive modifiche ed integrazioni. L’importo complessivo autorizzato non può in alcun caso essere superiore all’importo massimo concedibile per la singola azione o il complesso di azioni. L’istruttoria effettuata dal personale preposto dovrà valutare: la completezza della domanda, la congruità degli elaborati tecnici presentati nonché l’aderenza nella domanda medesima al P.S.R., ai Piani Locali di Sviluppo Rurale (P.L.R.S.) ed agli altri atti programmatici della Regione Toscana, ai Piani Territoriali di Coordinamento ed agli altri atti programmatici degli Enti territorialmente competenti. In sede istruttoria verrà, in particolare, valutata la congruità tecnica degli elaborati presentati a corredo della domanda. In particolare dovranno essere verificati: - L’immediata canteriabilità del progetto; - La regolarità tecnico – amministrativa della domanda e dei documenti allegati; - La coerenza con quanto predisposto dal presente bando; - La compatibilità degli interventi proposti nel contesto dei vincoli ambientali e con le normative vigenti; - Il computo metrico estimativo. Per lo specifico caso degli imboschimenti per l’arboricoltura da legno andranno verificati inoltre i seguenti elementi: - La congruenza tecnica delle specie impiegate, i sesti e le distanze di impianto; 18 - La congruità del piano di coltura e conservazione, dall’impianto fino al 5° anno e dal 6° anno all’utilizzazione dell’imboschimento medesimo. Tale documento tecnico assume, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 223 del 12.03.01, una volta approvato, la valenza di prescrizione obbligatoria e di impegno essenziale, ma anche di indirizzo tecnico al quale devono attenersi i beneficiari ed il personale preposto ai controlli. Copia di tale documento andrà restituita debitamente vistata al beneficiario all’atto del rilascio dell’atto di assegnazione. Ogni variazione del piano di coltura e conservazione che viene apportata nel corso dei primi cinque anni di validità deve essere comunicata all’Ente Competente a cura del beneficiario e con relazione tecnica a firma di soggetto abilitato, come sopra riportato, che può essere: a) Progettista o altro tecnico abilitato, b) Prestatori di servizi come da programma definito nelle norme della L.R. 34/01 e successive modifiche (per i soggetti collettivi a firma del legale rappresentante e del soggetto tecnico come sopra definito), c) Soggetto tecnico (Dottore Agronomo o Forestale o Perito Agrario, definiti come sopra) appartenente alle Organizzazioni Professionali Agricole o loro centri di servizio funzionali. Tali soggetti, per la regolare erogazione dei compensi spettanti per cure colturali, dovranno altresì rendere un’apposita dichiarazione di regolare esecuzione delle cure colturali previste dal piano di coltura e conservazione dopo il II° anno e dopo il V° anno. In alternativa potrà essere resa dichiarazione annuale di regolare esecuzione a firma del progettista o del direttore dei lavori. Il collaudo finale delle opere realizzate deve essere effettuato sul 100% delle pratiche ammesse al contributo. I sopralluoghi e le verifiche istruttorie per gli imboschimenti delle tipologie ii) ed iii) , successive al collaudo per la concessione delle cure colturali e dei mancati redditi, dovranno essere effettuate su almeno il 10% delle domande regolarmente collaudate. Sull’autorizzazione rilasciata al beneficiario può essere riportata la prescrizione di porre sui terreni oggetto degli interventi apposito cartello che riporti, oltre al logo dell’Unione Europea, il numero del regolamento (1257/99), il Fondo erogatore (FEOGA sez. garanzia), l’Ente locale territorialmente competente, il nome del beneficiario del contributo. L’atto di assegnazione verrà rilasciato solo a condizione che, in sede di domanda, vengono presentati tutti gli elaborati, le dichiarazioni, i documenti e le autorizzazioni previste dalla vigente normativa rilasciati dagli Uffici territorialmente predisposti o dalle Autorità competenti, con particolare riferimento alla L.R. n. 39/2000 “Legge Forestale della Toscana”. Possono essere rilasciati dei nulla – osta provvisori, non recanti impegno finanziario, in tal caso i richiedenti potranno iniziare i lavori a loro esclusivo rischio e senza possibilità di rivalsa economica sull’Ente che ha emesso tale nulla – osta. Il beneficiario deve ultimare i lavori entro 335 giorni (11 mesi) dal ricevimento dell’atto di assegnazione, pena la decadenza dal contributo. Possono essere concessi 548 giorni (18 mesi) a quei beneficiari che richiedono l'anticipazione nei modi previsti dal presente bando. Eventuali varianti in corso d’opera che modifichino sostanzialmente il progetto, dovranno essere comunicate all’Ente locale e ad ARTEA. L’Ente deve rispondere entro i 20 giorni successivi, altrimenti il beneficiario potrà avvalersi della formula del silenzio – assenso prevista dalla normativa vigente. In caso di variazioni significative che stravolgano gli elaborati progettuali, eseguite senza la preventiva autorizzazione, potrà essere revocato l’atto di assegnazione. Non sono autorizzabili, quale conseguenza dei tempi dettati dal FEOGA - Sezione Garanzia, eventuali proroghe o sospensioni ancorché dovute a cause non dipendenti dal beneficiario, salvo che questi non si sia avvalso dell’anticipo previsto dal presente bando. I lavori possono essere iniziati dopo la presentazione delle domande, senza comunque impegnare 19 l’Amministrazione all’erogazione dell’eventuale contributo. Per il recesso dell’impegno assunto con la domanda, nonché per la prosecuzione degli impegni assunti da parte di nuovi beneficiari, vale quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia nonché quanto disposto dal competente Organismo Pagatore. NOTA: per zone svantaggiate si intendono quelle di cui alla Direttiva CEE 75/268 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda la figura dell’Imprenditore che ricade in zona svantaggiata, può essere assunto come parametro la percentuale di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) ricadente nella suddetta zona svantaggiata afferente alla U.T.E. oggetto dell’intervento Clausola compromissoria "Ogni controversia relativa al rapporto in essere fra A.R.T.E.A. e beneficiario, ed in particolare quelle relative alla validità, esecuzione e risoluzione del rapporto stesso, verrà risolta mediante arbitrato rituale in conformità alle procedure di cui al Decreto Dirigenziale n. 2764 del 13.6.2002 (B.U.R.T. 10.7.2002 n. 28 suppl. n. 120), che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e seguent. Codice di procedura civile.. La sede e la segreteria della procedura di conciliazione e del giudizio arbitrale è presso la Giunta regionale , Area semplificazione delle procedure amministrative in agricoltura. Il giudizio arbitrale può essere preceduto dal tentativo di conciliazione, obbligatorio per le controversie di valore inferiore a diecimila euro. La relativa procedura è attivata mediante apposita domanda di conciliazione”. 20 ALLEGATO 1: Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00) COMUNE PROVINCIA % INDICE COMUNE BOSCOSITA’ PROVINCIA % INDICE BOSCOSITA’ BUCINE AR 55 COREGLIA ANTELMINELLI LU 77 CAPRESE MICHELANGELO AR 52 FABBRICHE VALLICO DI LU 77 CASTELFOCOGNA NO AR 53 FOSCIANDORA LU 74 SAN AR 73 GALLICANO LU 71 AR 61 GIUNCUGNANO LU 55 AR 57 MINUCCIANO LU 62 DELLA AR 48 MOLAZZANA LU 68 LU 79 AL LU 49 CASTEL NICCOLO’ CASTGLION FIBOCCHI CHITIGNANO CHIUSI VERNA LORO CIUFFENNA AR 61 PESCAGLIA MONTEMIGNAIO AR 71 PIAZZA SERCHIO ORTIGNANO RAGGIOLO AR 76 PIEVE FOSCIANA LU 71 POPPI AR 54 SAN ROMANO LU GARFAGNANA 59 PRATOVECCHIO AR 56 SERAVEZZA LU 57 STIA AR 75 SILLANO LU 72 SUBBIANO AR 48 STAZZEMA LU 71 TALLA AR 64 VAGLI SOTTO LU 65 DI FI 52 VERGEMOLI LU 79 SAN FI 58 VILLA BASILICA LU 91 CALENZANO FI 51 VILLA COLLEMANDINA LU 66 DICOMANO FI 62 AULLA MS 51 FIRENZUOLA FI 52 BAGNONE MS 74 GAMBASSI TERME FI 47 CASOLE LUNIGIANA MS 69 IN FI 48 COMANO MS 77 BARBERINO MUGELLO BORGO LORENZO GREVE CHIANTI 21 LONDA FI 77 FILATTIERA MS 51 MARRADI FI 66 FIVIZZANO MS 65 PALAZZUOLO SUL FI SENIO 74 FOSDINOVO MS 73 PELAGO FI 51 LICCIANA NARDI MS 62 REGGELLO FI 52 MULAZZO MS 70 RUFINA FI 57 PODENZANA MS 62 SAN GODENZO FI 86 PONTREMOLI MS 69 VAGLIA FI 52 TRESANA MS 70 VICCHIO FI 58 VILLAFRANCA LUNIGIANA MS 52 CASTELL’AZZARA GR 50 ZERI MS 68 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GR 53 BUTI PI 62 FOLLONICA GR 54 MONTEVERDI MARITTIMO PI 66 MASSA MARITTIMA GR 58 POMARANCE PI 47 MONTE ARGENTARIO GR 53 CANTAGALLO PO 86 MONTEROTONDO MARITTIMO GR 54 VAIANO PO 55 CAPOLIVERI LI 58 VERNIO PO 77 MARCIANA LI 69 ABETONE PT 81 MARCIANA MARINA LI 67 CUTIGLIANO PT 75 RIO MARINA LI 60 MARLIANA PT 81 SASSETTA LI 71 MONTALE PT 63 BAGNI DI LUCCA LU 82 PESCIA PT 62 BARGA LU 69 PISTOIA PT 48 BORGO MOZZANO A LU 70 PITEGLIO PT 78 CAMAIORE LU 47 SAMBUCA PISTOIESE PT 91 CAMPORGIANO LU 69 SAN MARCELLO PT PISTOIESE 70 CAREGGINE LU 73 GAIOLE CHIANTI IN SI 63 CASTELNUOVO GARFAGNANA LU 53 MONTICIANO SI 69 CASTIGLIONE GARFAGNANA LU 73 MURLO SI 56 IN SI 63 RADDA CHIANTI 22 ALLEGATO 2: Elenco delle specie arboree e arbustive utilizzate per gli interventi della misura 8.1 1) Specie latifoglie non a ciclo breve: Specie principali: Acer platanoides L. Acer pseudoplatanus L. Alnus cordata (Loisel.) Loisel. Alnus glutinosa (L.) Gaertner Castanea sativa Mill. Fraxinus excelsior L. Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Willd. (*) Juglans regia L. Juglans nigra Juglans regia x Juglans nigra Malus sylvestris Mill. Platanus spp. Populus alba L. Populus nigra L. Prunus avium L. Pyrus pyraster Burgsd. Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. Quercus robur L. Quercus suber L. (*)Robinia pseudoacacia L. Sorbus domestica L. Sorbus torminalis (L.) Crantz Tilia cordata Miller Tilia platyphyllos Scop. Acero riccio Acero montano Ontano napoletano Ontano nero Castagno Frassino maggiore Frassino ossifillo Noce Noce nero Noce ibrido Melagnolo, melo selvatico Platano Pioppo bianco, gattice, albero Pioppo nero Ciliegio Pero peruggino Rovere Farnia , ischia, Sughera, Sovero Robinia, Gaggia Sorbo comune, sorbo domestico Ciavardello, mangiarello, sorbezzolo Tiglio selvatico Tiglio 23 Ulmus minor Miller Ulmus montana Stokes Olmo campestre Olmo montano 2) Specie latifoglie a ciclo breve: Populus x sp. pl. Pawlonia spp. Pioppi (ibridi) Paulonia Le specie a ciclo breve (Pioppo e Paulonia) potranno altresì essere utilizzate come specie secondarie in impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio e lungo con la responsabilità e la collaborazione tecnica dell’ARSIA e/o Enti di ricerca e/o sperimentazione, previa formalizzazione dei rapporti con apposita convenzione. Tutti gli imboschimenti che prevedono l’impiego di Platanus spp. e Pawlonia spp. devono essere realizzati solamente con specifica convenzione fra beneficiario e la collaborazione tecnica dell’ARSIA e/o Enti di ricerca e/o sperimentazione. 3) Conifere non a ciclo breve: Abies alba Miller Cedrus spp. (*) Cupressus sempervirens L. Pinus halepensis Miller (*) Pinus laricio Poiret (*) Pinus nigra Arnold Pinus pinaster Ait. (*) Pinus pinea L. Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco Abete bianco (zone montane) Cedri Cipresso Pino d'Aleppo, pino di Gerusalemme Pino laricio Pino nero o pino d’Austria Pino marittimo, pinastro Pino domestico, pino da pinoli Abete di Douglas (zone montane) 4) Specie secondarie e/o accessorie: Alnus cordata (Loisel.) Loisel. Alnus glutinosa (L.) Gaertner Corylus avellana L. Eleagnus umbellata Eleagnus angustifolia Hippophae ramnoides (*) Robinia pseudoacacia L. Sambucus nigra L. Acer campestre L. Acer monspessulanum L. Acer opalus Miller = Acer obtusatum Waldst. et Kit. = Acer opulifolium Chaix Alnus incana (L.) Moench Anagyris foetida L. Anthyllis barba-jovis L. Arbutus unedo L. Ontano napoletano Ontano nero Nocciolo, Avellano Olivagno Olivagno Olivello di Boemia Robinia, Gaggia Sambuco, sambuco nero Testucchio, loppo Acero minore Acero fico Ontano bianco Anagiride fetida Barba di Giove Corbezzolo, albatro 24 Berberis vulgaris L. Betula pendula Roth = Betula verrucosa Ehrh. = Betula alba L. Buxus sempervirens L. Crespino Betulla Carpinus betulus L. Carpinus orientalis Miller Celtis australis L. Cercis siliquastrum L. Cistus creticus L. ssp. eriocephalus (Viv.) Greuter = Cistus incanus auct. non L. Cistus monspeliensis L. Cistus salvifolius L. Colutea arborescens L. Cornus mas L. Cornus sanguinea L. Coronilla emerus L. Crataegus azarolus L. Crataegus laevigata (Poiret) DC. Crataegus monogyna Jacq. Cytisus scoparius (L.) Link = Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer Cytisus sessilifolius L. Cytisus triflorus L'Hèr. Carpino bianco Carpinella Spaccasassi, bagolaro Albero di Giuda, siliquastro Cisto rosso, cisto villoso Erica arborea L. Erica carnea L. Erica multiflora L. Erica scoparia L. Euphorbia dendroides L. Euonymus europaeus L. Erica Scopina Scopa florida Scopa, Euforbia Fusaggine, berretta da prete Fagus sylvatica L. Ficus carica L. Fraxinus ornus L. Faggio Fico selvatico Orniello Genista germanica L. Genista pilosa L. Genista tinctoria L. Ginestra spinosa, Scardicci Ginestra pelosa Ginestrella, baccellina, Hedera helix L. Edera, Ellera Ilex aquifolium L. Juniperus communis L. Juniperus macrocarpa Sibth. et Sm. Juniperus oxycedrus L. Agrifoglio Ginepro comune Ginepro coccolone Ginepro rosso Bossolo, Bosso Brentine Cisto scornabecco Colutea, vescicaria Corniolo vero Sanguinello, corniolo sanguine Coronilla, emmero Azzeruolo Marruca bianca Biancospino Ginestra dei carbonai Citiso ginestrino Citiso trifloro 25 Juniperus phoenicea L. Juniperus sabina L. Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. et J. Presl Laburnum anagyroides Medicus (*) Larix decidua Miller (culta) Laurus nobilis L. Ligustrum vulgare L. Malus sylvestris Mill. Malus florentina (Zuccagni) C.K. Schneider Mespilus germanica L. Myrtus communis L. Nerium oleander L. Olea europaea L. var. sylvestris (Mill.) Brot. Ostrya carpinifolia Scop. Paliurus spina-christi Miller Phillyrea angustifolia L. Phillyrea latifolia L. Picea abies L. (*) Pinus radiata Don (*) Pinus sylvestris L. Pistacia lentiscus L. Pistacia terebinthus L. Populus tremula L. Prunus cerasus L. Prunus mahaleb L. Prunus spinosa L. Pyracantha coccinea M.J. Roemer = Cotoneaster pyracantha (L.) Spach Pyrus amygdaliformis Vill. Pyrus pyraster Burgsd. Quercus cerris L. Quercus crenata Lam. = Q. pseudosuber Santi Quercus frainetto Ten. Quercus ilex L. Quercus pubescens Willd. Rhamnus alaternus L. Rhamnus catharticus L. Rhus cotinus L. = Cotinus coggyria Scop. (*)Robinia pseudoacacia L. Rhus coriaria L. Rubus idaeus L. Sambucus ebulus L. Sambucus racemosa L. Salix alba L. Salix caprea L. Sabina marittima, cedro licio Sabina Laburno alpino, Citiso delle Alpi Maggiociondolo Larice Alloro Ligustro Melagnolo, melo selvatico Sorbo fiorentino Nespolo ordinario Mirto, mortella Oleandro, leandro, mazza di S. Giuseppe Olivo selvatico, oleastro Carpino nero, ostria Marruca Lillatro a foglie strette Lillatro a foglie larghe Abete rosso. Pino insigne Pino silvestre Lentisco, sondro Terebinto, scornabecco Pioppo tremulo Marasca, visciolo Ciliegio canino Prugnolo Lazerolo rosso Perastro Pero peruggino Cerro Cerro-sughera Farnetto Leccio, elce Roverella Alaterno Spincervino Scòtano Robinia, Gaggia Sommacco Lampone Lebbio Sambuco rosso Salice bianco, salicastro, salcio Salicone, Salcio, salica, salice di montagna 26 Salix cinerea Salix fragilis L. Salix incana Schrank Salix nigricans Sm. Salix purpurea L. Salix triandra L. Salix viminalis Smilax aspera L. Sorbus aria (L.) Crantz Sorbus aucuparia L. Sorbus domestica L. Sorbus torminalis (L.) Crantz Spartium junceum L. Staphylea pinnata L. Tamarix sp. pl. Taxus baccata L. Tilia cordata Miller Tilia platyphyllos Scop. Ulex europaeus L. Ulmus minor Miller Ulmus montana Stokes Viburnum lantana L. Viburnum opalus L. Viburnum tinus L. Vitis sylvestris C.C. Gmelin Salicone cinerino Salice fragile Salice ripaiolo, Vetrice bianca Salice nero Salice rosso, Vetrice rossa, Salice Vetrice, salice da vimini Smilace Farinaccio, Sorbo montano Sorbo degli uccellatori Sorbo comune, sorbo domestico Ciavardello, mangiarello, sorbezzolo Ginestra comune, ginestra di Spagna Stafilea Tamerici Tasso, albero della morte Tiglio selvatico Tiglio Ginestrone Olmo campestre Olmo montano Lantana Sambuco acquatico Viburno, lauro-tino o lentaggine Vite selvatica (*) Specie introdotte in Toscana o di dubbio indigenato, alcune naturalizzate o in via di naturalizzazione. Nota: Negli imboschimenti destinati all’arboricoltura da legno possono essere adoperate, con funzioni di specie di accompagnamento, anche i seguenti arbusti azotofissatori, dietro presentazione di apposita relazione tecnica del progettista che attesti la compatibilità ambientale e tecnica e i sistemi di controllo di eventuali infestazioni dovute a tali specie: Eleganus angustifolia Eleganus umbellata Hippophae ramnoides Olivello di Boemia Olivello umbellata Olivello spinoso 27 Allegato 3: Lavori in Economia e Contributi in natura Il Regolamento C.E. n. 963/03 prevede, all’art. 39 bis che gli Stati membri che applicano listini prezzi unitari per la determinazione del costo di taluni investimenti effettuati nel settore forestale possono esentare il beneficiario dall’obbligo di presentare fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. Tale disposizione è applicabile unicamente per le opere in economia previste nel presente allegato e comunque deve essere garantito in sede istruttoria quanto stabilito dalla norma 1.7 del Regolamento CE n. 1145/03 e precisamente il cofinanziamento da parte dei fondi strutturali di una data operazione non deve superare la spesa massima ammissibile al fine dell’operazione, escludendo i contributi in natura. Contributi in natura Per la definizione dei contributi in natura valgono le disposizioni del Documento di Lavoro STAR/VI/43568/02 e successive modifiche ed integrazioni. 28 I contributi in natura sono considerati spese ammissibili a condizione che: a) Consistano nella fornitura di terreni od immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite; b) Non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9, 10 del Reg. Ce n. 1145/03; c) il loro valore sia verificabile tramite una valutazione e revisione contabile indipendente; d) se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente ufficiale abilitato; e) (se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente abilitato;) mera ripetizione del punto d) f) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere per l’attività eseguita; g) si applichino, all’occorrenza, le disposizioni delle norme 4, 5 e 6 del Reg. CE 1145/2003. 29 PREZZARIO REGIONALE ANALITICO E SINTETICO PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI COMPETENZA PRIVATA IN AGRICOLTURA E FORESTAZIONE Deliberazione di Giunta Regionale n. 954 del 29/07/96 B.U.R.T. n. 52, parte II Suppl. 47 del 18.09.1996 SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MEDIANTE PREZZARIO REGIONALE PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO/FORESTAZIONE AI SENSI DEL REG. C.E. N. 1257/99 MISURA H/I Lavori di : 1) Imboschimento terreni agricoli 2) Altre misure forestali N° Ord. 327/a 327/b 328 329 330/a 330/b 331 332/a 332/b 333a 333/b 334/a 334/b 334/c 335 336 337/a 337/b 338 339 340/a 340/b 340/c VOCI PREZIARIO REGIONALE PREZZO UNITARIO €. A) INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO Erpicatura incrociata con erpice a dischi Ripulitura terreno infestato da cespugliame invadente debole c.s. di forte intensità c.s. meccanizzato Livellamento del terreno Lavorazione meccanica profondità 50/60 cm terreno pianeggiante c.s. terreno di versante Scasso con aratura profonda almeno 80/90 cm. Rippatura incrociata profondità 70 cm. interasse 80 cm. Terreno pianeggiante c.s. terreno di versante Seconda lavorazione aratura superficiale ed erpicatura c.s. passaggio con aratro estirpatore/sarchiatore Apertura manuale delle buche in terreno sodo 40x40x40 terreno sciolto c.s. terreno compatto c.s. terreno ricco di scheletro Apertura manuale di buca 50x60x60 per castagni da frutto Apertura buca con trivella in terreno sodo 50x40 Apertura con trivella per pioppi d. 30 prof. 100 cm. c.s. diam. 10 profondità 150 cm Concimazione chimica di fondo N,P,K, compreso fornit,trasp,distribuzione Letamazione 0,3 ton./ha letame maturo, fornitura,trasporto, distribuzione Squadro del terreno precedentemente livellato 1.100 piante/ha Squadro del terreno precedentemente livellato 816 piante/ha Squadro del terreno precedentemente livellato 600 piante/ha Squadro del terreno precedentemente livellato 400 piante/ha 113,62 681,72 1.136,21 369,27 170,430 255,65 340,86 681,72 227,24 340,86 227,24 170,43 1,70 2,27 2,84 3,40 1,25 1,25 1,42 227,24 227,24 284,05 255,65 227,24 198,84 30 QUANTITA’ HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA N N N N N N N HA HA HA HA HA HA PREZZO TOTALE NOTE 340/d 340/e 341 342/a 342/b 343 344/a 344/b 345/a 345/b 346 322 347/a 347/b 347/c 347/d 347/e 347/f 347/g 348 349/a 349/b 350 351/a 351/b 351/b 351/b 351/b 352/a 352/b 353/a 353/b 353/c 373/a Squadro del terreno precedentemente livellato 300 piante/ha Squadro del terreno precedentemente livellato 200 piante/ha B) INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE Messa a dimora con cavicchio di talee di salice o simili Messa a dimora piantine a radice nuda in terreno lavorato meccan. Con/Latif Messa a dimora piantine di castagno da frutto innestate Messa a dimora piantine in fitocella in buche voce 334 Messa a dimora di pioppelle escluso fornitura buche 337/a c.s.buche 337/b Semina di specie forestali a filari, compreso solchetto Semina localizzata più semi per buca con posa in opera shelters Acquisto pali tutori h=2.5,d=5, trasporto e messa in opera Canne di sostegno in opera compreso ogni onere H=mt. 2,40 Diam. 22/24 mm Protezione individuale shelters in polipropilene H=60 cm. c.s. H=120 cm. Protezione individuale rete di plastica H=60 cm. c.s. H=120 cm. c.s. H=150 cm. Shelters in rete metallica zincata H=120 cm. c.s. H= 150 cm. Pacciamatura piantine compreso acquisto e messa in opera C) ACQUISTO E TRASPORTO PIANTE Piantine forestali a radice nuda Piantine forestali in contenitore Piantine di castagno da frutto innestate varietà pregiate Acquisto pioppelle circonferenza 9.5 cm. c.s. circonferenza 12 cm. c.s. circonferenza 14.5 cm. c.s. circonferenza 17 cm. c.s. circonferenza oltre 17 cm. Piantine forestali in contenitore micorrizzate tartufo bianco/nero pregiato c.s. tartufo scorzone, uncinato, bianchetto Oneri di trasporto, compreso ritiro da vivaio, piantine a radice nuda c.s. piantine in fitosacco o contenitore c.s. pioppelle e castagni da frutto innestati Irrigazione di soccorso compreso approvvigionamento idrico D) CURE COLTURALI 170,43 HA 142,03 HA 31 0,23 1,25 1,99 0,97 2,27 1,99 0,57 1,70 2,56 1,70 1,99 2,56 1,70 2,27 3,98 4,83 5,40 0,85 N N N N N N N N N N N N N N N N N N 0,68 1,14 7,39 1,42 1,99 2,84 3,47 3,69 11,36 8,52 0,05 0,10 0,28 0,77 N N N N N N N N N N N N N N 354/a 354/b 354/c 355/a 355/b 355/c 355/d 356 357/a 357/b 357/c 358/a 358/b 359 360 361 362 363 Risarcimento di piantina conifera o latifoglia non attecchita escluso costo piantina c.s. pioppella c.s. castagno da frutto innestato Interventi colturali consistenti in lavorazione andante c.s. zappettature manuali c.s. Sfalcio andante infestanti c.s. Sfalcio infestanti localizzato Cure colturali ai castagneti da frutto (ripulitura, sostituzione fallanze) Concimazione localizzata compreso fertilizzante in pioppete c.s. castagneti da frutto c.s. impianti arboricoltura da legno Potatura di formazione arboricoltura da legno c.s. nuovi castagneti da frutto Potature di produzione nei pioppeti Trattamento antiparassitario in pioppeta escluso costo prodotto Primo intervento in soprassuoli conifere (spalcatura, sfollo ecc.) Diradamento geometrico in arboricoltura da legno Primo diradamento selettivo in soprassuoli puri o misti 2,84 N 3,69 4,54 170,43 0,40 102,26 0,20 511,29 0,68 0,34 0,17 102,26 113,62 170,43 102,26 1.704,31 568,10 852,15 N N HA N HA N HA N N N HA HA HA HA HA HA HA E) MIGLIORAMENTO CASTAGNETI DA FRUTTO 364 365/a 365/b 366 Ripulitura castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante quale 1° intervento Potatura di formazione di media intensità c.s. compreso trattamento fitosanitario piante Innesto sul pollone di castagno con marze 1.704,31 HA 45,45 N 51,65 N 2,84 N F) ALTRI INTERVENTI 367/a 367/b 368 369 370 371 372/a 372/b Ricostituzione boschiva in soprassuoli degradati o percorsi da incendio media intensità c.s. forte intensità Avviamento ad alto fusto di boschi cedui Graticciate in castagno con pali verticali diam. 5 cm. in testa Pista forestale di servizio a fondo naturale larghezza 2.5/3.0 metri Ripristino di stradelli o sentieri di servizio Intervento di prevenzione incendi boschivi mediante ripulitura di fasce boscate di media intensità Intervento di prevenzione incendi boschivi mediante ripulitura di fasce boscate di forte 2.840,51 HA 4.544,82 1.420,26 16,47 11,36 2,84 2.272,41 HA HA Metro Metro Metro HA 2.840,51 HA 32 373/a 373/b Irrigazione di soccorso nel primo anno di impianto arboricoltura da legno c.s. castagneti da frutto Rimboschimento con densità 1.100 piante ad ettaro, tutto compreso c.s. 400 piante ad ettaro Ripulitura del terreno con decespugliatore su terreno rimboschito 1.100 piante ad ettaro c.s. rimboschimento con densità 400 piante ad ettaro Castagneto da frutto costo di realizzazione ad ettaro tutto compreso 100 piante ad ettaro c.s. densità 150 piante ad ettaro Ripulitura e miglioramento vecchi castagneti da frutto tutto compreso Realizzazione pioppeta tutto compreso 280 piante ad ettaro c.s. 400 piante ad ettaro SPESE IMPREVISTE 3% SPESE DI ASSISTENZA TECNICA fino a €. 56.810,00 = 7% SPESE DI ASSISTENZA TECNICA oltre €. 56.810,00 = 5% 0,17 0.28 5.608,59 3.425,66 6.582,89 N. N. HA HA HA 3.357,49 HA 3.283,63 HA 4.087,50 5.056,11 4.764,11 5.845,78 33 HA HA HA HA