INFORMAZIONI GENERALI SULLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
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INFORMAZIONI GENERALI SULLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
CENTRO PER L’IMPIEGO, L’ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE DI ANCONA 60131 ANCONA – VIA RUGGERI 3 - TEL. 071-2137511 - FAX 071-2137531 [email protected] – www.istruzioneformazionelavoro.it INFORMAZIONI GENERALI SULLO STATO DI DISOCCUPAZIONE (tratte dalla DGR Marche 159/2014 – D.Lgs. 181/2000 – L. 92/2012) STATO DI DISOCCUPAZIONE Lo stato di disoccupazione è definito come la condizione del soggetto che, essendo privo di lavoro, sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa secondo modalità concordate (nell’ ambito del Patto di Servizio) con i Servizi Pubblici per l’ Impiego competenti. Lo stato di disoccupazione può essere anche riconosciuto ai soggetti occupati in attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore a 8.000 euro, nel caso di lavoro subordinato o parasubordinato, o a 4.800 euro, nel caso di lavoro autonomo (in caso di presenza contemporanea di lavoro dipendente/parasubordinato e lavoro autonomo il tetto di reddito è fissato a 8.000 euro). Lo "stato di disoccupazione" si acquisisce con la presentazione della Dichiarazione che attesti l'Immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) da parte dell'interessato al servizio pubblico per l’impiego competente (Centro per l'impiego l’Orientamento e la Formazione - CIOF) nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio: • presentandosi personalmente al CIOF; • utilizzando la modalità on-line del portale della Regione Marche all’indirizzo https://janet.regione.marche.it (in via di attuazione); • alternativamente, solo per i lavoratori che presentano domanda di disoccupazione (ASpI), compilandola contestualmente alla domanda di indennità. Tale dichiarazione, grazie alla cooperazione applicativa INPS/MINISTERO DEL LAVORO/REGIONI, viene acquisita in modalità automatica dal CIOF di competenza della Regione Marche. Possono presentare la did anche coloro che: • svolgono un’attività lavorativa con rapporto di lavoro di durata inferiore ai 6 mesi, purché nel rispetto del limite reddituale . • sono impegnati in esperienze che non costituiscono rapporto di lavoro o che non hanno impatti sullo stato di disoccupazione (es. tirocini, borse lavoro, attività socialmente utili o contratti di lavoro occasionale di tipo accessorio) ANZIANITA' DI DISOCCUPAZIONE Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) fino al giorno della sua chiusura, detratti eventuali periodi di sospensione. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a quindici giorni all'interno di uno stesso mese, non si computano; i periodi superiori a 15 giorni si computano come un mese intero. SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE Previa verifica dei presupposti per la conservazione dello stato di disoccupazione, l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore ai 6 mesi, comporta la sospensione dello stato di disoccupazione. Tutte le altre attività di lavoro, autonome o parasubordinate, da cui derivi un reddito annuo superiore ai limiti previsti, , fanno perdere lo stato di disoccupazione indipendentemente dalla durata. CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE Lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di svolgimento di una attività lavorativa, sia con rapporto di lavoro di tipo subordinato, autonomo o parasubordinato, escluse in ogni caso le prestazioni occasionali di tipo accessorio, a condizione che il reddito annuale non superi Euro 8.000,00 se il rapporto di lavoro è subordinato e assimilato, Euro 4.800,00 se autonomo. I limiti di reddito non si applicano ai soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui all’art 8, commi 2e 3 del D.lgs 468/97. I soggetti hanno il diritto/obbligo di fare istanza di conservazione dello stato di disoccupazione nei casi ed entro i termini di seguito indicati: a) In caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata iniziale superiore a 6 mesi, o di una attività di lavoro autonomo o parasubordinato di durata iniziale superiore a sei mesi: entro 45 giorni di calendario decorrenti dall’instaurazione del rapporto di lavoro o dall’avvio dell’attività b) In caso di anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata iniziale superiore a sei mesi o di una attività di lavoro autonomo o parasubordinato di durata iniziale superiore a sei mesi: entro 15 giorni di calendario decorrenti dall’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro c) Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto subordinato in seguito ad accertamento effettuato dagli organi competenti entro 15 giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della comunicazione da parte degli organi competenti. Per coloro iscritti nelle liste di mobilità, la conservazione dell’iscrizione alle liste di mobilità è sottoposta alla disciplina di cui agli artt. 8 e 9 della L. n. 223/91 e successive modifiche ed integrazioni. Con la cessazione della disciplina speciale, il lavoratore tornerà ad essere assoggettato all’ordinaria disciplina di cui al D.Lgs n. 297/2002. Il termine perentorio entro il quale il lavoratore deve presentarsi al C.I.O.F. per rendere la dichiarazione di disponibilità ed effettuare il colloquio di orientamento o l’intervista periodica, è di 30 giorni dalla scadenza dell’iscrizione nella lista di mobilità, pena la perdita dello status di disoccupato. ----------------------------Stranieri: il D.P.R. 31-8-1999 n. 394 e successive modifiche apportate dal D.P.R. 334/2004 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.) - art. 37, stabilisce quanto segue: • comma 2: “Quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all'articolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dal decreto CENTRO PER L’IMPIEGO, L’ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE DI ANCONA 60131 ANCONA – VIA RUGGERI 3 - TEL. 071-2137511 - FAX 071-2137531 [email protected] – www.istruzioneformazionelavoro.it legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno. Tale disposizione va applicata solo ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato. PATTO DI SERVIZIO E VERIFICA PERIODICA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE Lo stato di disoccupazione si conserva mantenendo gli impegni assunti con il CIOF (Patto di servizio). Il mancato rispetto delle azioni concordate comporta la perdita dello stato di disoccupazione, con l’onere da parte dell’interessato di un suo rinnovo al servizio competente. La verifica dell’effettiva permanenza dello stato di disoccupazione è effettuata dal servizio pubblico per l’impiego sulla base delle comunicazioni obbligatorie (CO) dei datori di lavoro, in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato nell’ambito del Patto di servizio e sulla base delle informazioni fornite dagli Organi di vigilanza (INPS, Ispettorato del lavoro, etc.) PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE Lo stato di disoccupazione si perde: 1. 2. 3. 4. in caso di svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito da lavoro annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (8.000,00 Euro per il lavoro subordinato o parasubordinato e 4.800,00 Euro per il lavoro autonomo). E’ possibile rilasciare al Centro per l’impiego competente una nuova dichiarazione di disponibilità solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Lo stato di disoccupazione non si perde, ma viene sospeso, nel caso si tratti di rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a 6 mesi. Anche lo svolgimento di una attività di lavoro parasubordinata (ad es. contratto di collaborazione a progetto) di qualsiasi durata da cui derivi un reddito annuo superiore a Euro 8.000,00. E’ possibile rilasciare al Centro per l’impiego competente una nuova dichiarazione di disponibilità solo dopo la cessazione dell’attività lavorativa. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il CIOF. Nel caso in cui, senza giustificato motivo: • non ci si presenti alle convocazioni del CIOF, • si rifiuti una congrua offerta di lavoro 1, • non ci si presenti alla prova selettiva o si rifiuti l’assunzione a seguito di avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, • si rifiuti di partecipare ad una iniziativa di politica attiva, nel caso di percettori di strumenti di sostegno al reddito. ----------------------------------------Avviamenti a selezione presso Enti pubblici: D.G.R. Marche n. 1346/2003 (art. 16 Legge n. 56/1987). Possono partecipare coloro che risultano iscritti nell’elenco anagrafico e che siano in possesso della qualifica prevista dalla richiesta dell’Ente pubblico, purché sia l’iscrizione che il possesso della qualifica risultino registrati almeno il giorno antecedente la data di ricezione della richiesta dell’Ente. Informazioni ulteriori: vedi D.G.R. Marche 1346/2003, cosi come integrata con successiva DGR Marche 619 del 8.6.2004 e DGR Marche 1654 del 22.11.2010. Per un disoccupato che percepisce un ammortizzatore sociale (es. Cassa integrazione, ASPI) per offerta congrua di lavoro si intende: • la partecipazione ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai Servizi per l’impiego • un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’ammortizzatore percepito. Per un disoccupato che non percepisce alcun ammortizzatore sociale per offerta congrua si intende un lavoro che: • corrisponda al profilo professionale concordato nel Patto di servizio sottoscritto con il Centro per l’impiego (requisito valido solo per i primi sei mesi dal patto di servizio), • a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi • la sede di lavoro è raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. 1