sintesi delle nuove regole

Transcript

sintesi delle nuove regole
https://janet.regione.marche.it/
JANET è il portale attraverso cui la Regione Marche offre ai cittadini
marchigiani innovativi strumenti per comunicare con l’Amministrazione, ottenere informazioni e usufruire di servizi on-line nell’ambito del
Sistema Informativo Lavoro, tra cui:

Gestione dell’Anagrafica On Line in modo da poter consultare
e mantenere aggiornati i propri dati senza ulteriori comunicazioni al Centro per l'Impiego competente.

D.I.D. On Line per l'invio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al fine di acquisire lo stato di disoccupazione senza
bisogno di recarsi di persona al Centro per l’Impiego.
Per l’utilizzo di questi servizi al cittadino, l’utente deve disporre di
credenziali “forti” quali Pin Raffaello, Carta Raffaello, CIE o CNS,
rivolgendosi ad uno degli sportelli autorizzati dalla Regione Marche
secondo l’elenco presente all’indirizzo http://www.cartaraffaello.it/
AreaCittadini/Comerichiederla/tabid/82/language/it-IT/Default.aspx
Centro per l’Impiego, l’Orientamento
e la Formazione di Senigallia
Via Campo Boario angolo Via Rossini
tel. 071.9959101 - fax 071.7924622
www.istruzioneformazionelavoro.it
[email protected]
PEC: [email protected]
SINTESI DELLE
NUOVE REGOLE IN
MATERIA DI STATO DI
DISOCCUPAZIONE
D.Lgs. 181/2000 e s.m.i.
D.G.R. Marche 159/2004
(decorrenza dal 1 gennaio 2014)
COME SI ACQUISISCE LO STATO DI
DISOCCUPAZIONE
Lo "stato di disoccupazione" si acquisisce con la presentazione di una Dichiarazione che attesti l'Immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) da parte
dell'interessato al Centro per l'impiego l’Orientamento e
la Formazione – CIOF nel cui ambito territoriale si trovi il
suo domicilio.
La DID può essere resa nelle seguenti tre modalità:
 presentandosi personalmente al CIOF;
 utilizzando la modalità on-line del portale della Regione
Marche all’indirizzo https://janet.regione.marche.it;
 solo per i lavoratori che presentano domanda di disoccupazione (ASpI), compilandola contestualmente alla
domanda di indennità. Tale dichiarazione, grazie alla
cooperazione applicativa INPS/MINISTERO DEL LAVORO/REGIONI, viene acquisita in modalità automatica dal
CIOF di competenza della Regione Marche.
CHI PUO' ACQUISIRE
LO STATO DI DISOCCUPAZIONE
La dichiarazione di immediata disponibilità (DID) può essere rilasciata da lavoratori che sono privi di lavoro o sono occupati in attività lavorativa dalla quale ne derivi un reddito annuo inferiore al
limite di reddito previsto dalla legge per l’esclusione da imposizione
fiscale sulla base dell’anno fiscale in corso (Euro 8.000,00 se subordinato e assimilato, Euro 4.800,00 se autonomo).
Lo stato di disoccupazione presuppone l’immediata disponibilità a
svolgere un’azione di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità
definite con i servizi competenti (CIOF) e sottoscritte nel Patto di
servizio.
CONSERVAZIONE
DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
Lo stato di disoccupazione si conserva in caso di svolgimento di
una attività lavorativa, di tipo subordinato, autonomo o parasubordinato, a condizione che il reddito annuale non superi i limiti di reddito precedentemente indicati.
Gli interessati a conservare il proprio stato di disoccupazione
devono presentare apposita istanza al Centro per l’Impiego
competente o per il tramite del Sistema informativo lavoro della
Regione Marche all’indirizzo web https://janet.regione.marche.it/,
nei casi ed entro i termini di seguito indicati:

in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, determinato o parasubordinato di durata superiore a 6 mesi, o di una attività, a prescindere dalla
durata, di lavoro autonomo: entro 45 giorni di calendario decorrenti dall’instaurazione del rapporto di lavoro o dall’avvio
dell’attività;

in caso di anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata iniziale superiore a sei mesi o di una attività di lavoro autonomo
o parasubordinato di durata iniziale superiore a sei mesi: entro 15 giorni di calendario decorrenti dall’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro;

nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto
subordinato in seguito ad accertamento effettuato dagli organi competenti: entro 15 giorni di calendario decorrenti
dal ricevimento della comunicazione da parte degli organi
competenti.
SOSPENSIONE
DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
Lo stato di disoccupazione, acquisito al momento del rilascio della DID, si sospende in caso di accettazione di un’offerta di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore
a 6 mesi. In tali casi, l'anzianità di disoccupazione non matura
per tutta la durata del rapporto di lavoro, sempre se non operi la
conservazione.
PERDITA
DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
Lo stato di disoccupazione si conserva mantenendo gli impegni
assunti con il CIOF (Patto di servizio). Il mancato rispetto delle
azioni concordate comporta la perdita dello stato di disoccupazione.
La verifica dell’effettiva permanenza dello stato di disoccupazione è effettuata dal CIOF sulla base delle comunicazioni di assunzione che i datori di lavoro sono tenuti ad inviare, in relazione al
rispetto delle misure concordate con il disoccupato nell’ambito
del Patto di servizio e sulla base delle informazioni fornite dagli
Organi di vigilanza (INPS, Ispettorato del lavoro, etc.).
Il CIOF dispone la perdita dello stato di disoccupazione nei confronti dei soggetti che, in assenza di giustificati motivi:

non si siano presentati al primo colloquio di orientamento
che la legge prevede debba essere effettuato entro 3 mesi dalla presentazione della DID;

non si siano presentati alle successive convocazioni disposte dal CIOF (interviste periodiche);

non abbiano rispettato gli impegni assunti con il CIOF e
indicati nel Patto di Servizio;

abbiano rifiutato una congrua offerta di lavoro.