sintesi delle nuove regole
Transcript
sintesi delle nuove regole
https://janet.regione.marche.it/ JANET è il portale attraverso cui la Regione Marche offre ai cittadini marchigiani innovativi strumenti per comunicare con l’Amministrazione, ottenere informazioni e usufruire di servizi on-line nell’ambito del Sistema Informativo Lavoro, tra cui: Gestione dell’Anagrafica On Line in modo da poter consultare e mantenere aggiornati i propri dati senza ulteriori comunicazioni al Centro per l'Impiego competente. D.I.D. On Line per l'invio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al fine di acquisire lo stato di disoccupazione senza bisogno di recarsi di persona al Centro per l’Impiego. Per l’utilizzo di questi servizi al cittadino, l’utente deve disporre di credenziali “forti” quali Pin Raffaello, Carta Raffaello, CIE o CNS, rivolgendosi ad uno degli sportelli autorizzati dalla Regione Marche secondo l’elenco presente all’indirizzo http://www.cartaraffaello.it/ AreaCittadini/Comerichiederla/tabid/82/language/it-IT/Default.aspx Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Senigallia Via Campo Boario angolo Via Rossini tel. 071.9959101 - fax 071.7924622 www.istruzioneformazionelavoro.it [email protected] PEC: [email protected] SINTESI DELLE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE D.Lgs. 181/2000 e s.m.i. D.G.R. Marche 159/2004 (decorrenza dal 1 gennaio 2014) COME SI ACQUISISCE LO STATO DI DISOCCUPAZIONE Lo "stato di disoccupazione" si acquisisce con la presentazione di una Dichiarazione che attesti l'Immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) da parte dell'interessato al Centro per l'impiego l’Orientamento e la Formazione – CIOF nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio. La DID può essere resa nelle seguenti tre modalità: presentandosi personalmente al CIOF; utilizzando la modalità on-line del portale della Regione Marche all’indirizzo https://janet.regione.marche.it; solo per i lavoratori che presentano domanda di disoccupazione (ASpI), compilandola contestualmente alla domanda di indennità. Tale dichiarazione, grazie alla cooperazione applicativa INPS/MINISTERO DEL LAVORO/REGIONI, viene acquisita in modalità automatica dal CIOF di competenza della Regione Marche. CHI PUO' ACQUISIRE LO STATO DI DISOCCUPAZIONE La dichiarazione di immediata disponibilità (DID) può essere rilasciata da lavoratori che sono privi di lavoro o sono occupati in attività lavorativa dalla quale ne derivi un reddito annuo inferiore al limite di reddito previsto dalla legge per l’esclusione da imposizione fiscale sulla base dell’anno fiscale in corso (Euro 8.000,00 se subordinato e assimilato, Euro 4.800,00 se autonomo). Lo stato di disoccupazione presuppone l’immediata disponibilità a svolgere un’azione di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità definite con i servizi competenti (CIOF) e sottoscritte nel Patto di servizio. CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE Lo stato di disoccupazione si conserva in caso di svolgimento di una attività lavorativa, di tipo subordinato, autonomo o parasubordinato, a condizione che il reddito annuale non superi i limiti di reddito precedentemente indicati. Gli interessati a conservare il proprio stato di disoccupazione devono presentare apposita istanza al Centro per l’Impiego competente o per il tramite del Sistema informativo lavoro della Regione Marche all’indirizzo web https://janet.regione.marche.it/, nei casi ed entro i termini di seguito indicati: in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o parasubordinato di durata superiore a 6 mesi, o di una attività, a prescindere dalla durata, di lavoro autonomo: entro 45 giorni di calendario decorrenti dall’instaurazione del rapporto di lavoro o dall’avvio dell’attività; in caso di anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata iniziale superiore a sei mesi o di una attività di lavoro autonomo o parasubordinato di durata iniziale superiore a sei mesi: entro 15 giorni di calendario decorrenti dall’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro; nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto subordinato in seguito ad accertamento effettuato dagli organi competenti: entro 15 giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della comunicazione da parte degli organi competenti. SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE Lo stato di disoccupazione, acquisito al momento del rilascio della DID, si sospende in caso di accettazione di un’offerta di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi. In tali casi, l'anzianità di disoccupazione non matura per tutta la durata del rapporto di lavoro, sempre se non operi la conservazione. PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE Lo stato di disoccupazione si conserva mantenendo gli impegni assunti con il CIOF (Patto di servizio). Il mancato rispetto delle azioni concordate comporta la perdita dello stato di disoccupazione. La verifica dell’effettiva permanenza dello stato di disoccupazione è effettuata dal CIOF sulla base delle comunicazioni di assunzione che i datori di lavoro sono tenuti ad inviare, in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato nell’ambito del Patto di servizio e sulla base delle informazioni fornite dagli Organi di vigilanza (INPS, Ispettorato del lavoro, etc.). Il CIOF dispone la perdita dello stato di disoccupazione nei confronti dei soggetti che, in assenza di giustificati motivi: non si siano presentati al primo colloquio di orientamento che la legge prevede debba essere effettuato entro 3 mesi dalla presentazione della DID; non si siano presentati alle successive convocazioni disposte dal CIOF (interviste periodiche); non abbiano rispettato gli impegni assunti con il CIOF e indicati nel Patto di Servizio; abbiano rifiutato una congrua offerta di lavoro.