di Sonia Galardo

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di Sonia Galardo
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che si rompono appena arrivate a casa e
di venditori che scaricano la responsabilità sul centro assistenza; quando poi
arriva il tecnico pretende del denaro
non solo per la chiamata ma anche per
la riparazione. E a rimetterci è sempre
l’acquirente che non sa che per la riparazione del guasto in garanzia non deve
sborsare nemmeno un centesimo.
I pochi casi citati sono solo la punta
dell’iceberg, ma bastano a dimostrare
come il tema delle garanzie post-vendita è tra i più caldi, tra quelli dove c’è
maggiore disinformazione, dove il quadro di diritti e doveri non risulta troppo
definito e dove si celebrano quotidiani
soprusi. Proviamo quindi a fare un po’
di chiarezza.
In primis, è bene sapere che secon-
MISTERO GARANZIE
di Sonia Galardo
hi compra corre meno rischi, o
almeno così dovrebbe essere. Il
decreto legislativo n. 206/2005 ha
infatti stabilito che per ogni tipo di prodotto, per ogni bene di consumo mobile (elettrodomestici, auto, abbigliamento, mobili, pc, telefoni, condizionatori,
prodotti alimentari, etc.) l’acquirente
ha diritto a una garanzia della durata di
due anni che può far rivalere in tutte
quelle situazioni in cui il prodotto risulta difettoso, non funzionante, difforme
rispetto a quello ordinato o diverso da
C
quello descritto nella pubblicità.
Eppure le controversie fra consumatore e venditore non sono poche;
eppure molto spesso il cliente non
conosce a fondo i propri diritti e il venditore ne approfitta fingendo di non
sapere quali sono le sue responsabilità
e beffando l’acquirente inesperto.
E così non sono pochi i casi denunciati di telefonini in garanzia solo per
sei ore di conversazione o di accessori
(come auricolari del telefono o parabrezza del motorino) esclusi dalla
garanzia. Per non parlare di lavatrici
do il sopracitato decreto del 2005, il
periodo di garanzia di un prodotto scatta alla consegna del prodotto stesso e
dà diritto, entro due anni dall’acquisto
e a seconda dei casi, alla riparazione o
sostituzione, restituzione del prezzo o
della somma pagata. Diritto che, sempre secondo quanto legiferato, il cliente deve far rivalere sul venditore, senza
farsi abbindolare dalla storiella secondo la quale la responsabilità di un prodotto difettoso ricade sul produttore ed
è dunque a quest’ultimo che bisogna
rivolgersi. D’altra parte, se si guarderà
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lo scontrino si vedrà che il nome presente non è quello della casa produttrice, ma quello del venditore; sarà quindi lui a dover rispondere dell’eventuale
difetto del prodotto se ci si accorge che
lo stesso presenta delle anomalie. Inoltre, in tal caso, bisognerà rivolgersi al
venditore entro due mesi dal momento
in cui si è scoperto il difetto.
In particolare, il decreto stabilisce
che se il difetto si manifesta entro i
primi sei mesi dall’acquisto, si presup-
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pone che lo stesso sussistesse già alla
consegna del prodotto, quindi, qualora
il venditore non fosse d’accordo, l’one-
re della prova spetterà a lui che dovrà
dunque dimostrare l’originaria integrità
del bene. Viceversa, se il difetto si
manifesta dopo i primi sei mesi sarà il
cliente a doverlo dimostrare, indicando
la data in cui lo ha scoperto.
Per far valere il proprio diritto alla
garanzia, è importante che l’acquirente
conservi lo scontrino a dimostrazione
dell’acquisto effettuato. Anche su quest’aspetto non mancano però le furbizie
da parte di commercianti che si rifiutano di rispettare alla garanzia nel caso in
cui il consumatore smarrisca lo scontrino. Per evitare di cadere nel tranello, è
bene sapere che anche tutti gli altri
documenti attestanti l’acquisto (la ricevuta di pagamento della carta di credito, lo scontrino del bancomat, la stessa
confezione del prodotto) possono essere utilizzati come prova alternativa e
danno dunque diritto alla garanzia.
Forse nessuna Direttiva europea,
come quella sulle garanzie post-vendita, ha avuto così scarsa applicazione ed
è stata tanto preda di un continuo ostruzionismo informativo da parte di venditori e produttori che, confidando sulla
inesperienza dei consumatori, stravolgono la legge. La costante violazione
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DOMANDE E RISPOSTE
1) A chi devo rivolgermi se l’elettrodomestico da me acquistato non funziona? E’
legittima la richiesta del venditore che mi chiede di prendere contatti con la casa
produttrice?
R. No, non lo è; perché per legge è il venditore ad essere responsabile quando il difetto del bene si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna dello stesso.
2) Ho portato la mia auto in assistenza e mi richiedono il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera perché non rientranti nella garanzia. Com’è possibile?
R. Se un bene è in garanzia, in caso di malfunzionamento dello stesso, il consumatore ha il diritto di chiedere al venditore che il bene venga riparato senza alcuna spesa aggiuntiva. Il pezzo di ricambio o la manodopera rientrano nella
garanzia.
delle regole è indegna di un Paese civile: occorrono severe sanzioni (dalla
sospensione alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale) nei confronti di quei venditori che non si attengono alla normativa
vigente prendendo per il naso i consumatori inesperti.
■
3) Per quanto tempo si estende la garanzia dei beni di consumo? Mi è stato detto
che dopo i primi sei mesi è il consumatore a dover provare la causa del vizio. E’
così?
R. La garanzia dei beni di consumo si estende per due anni; se il difetto si presenta entro sei mesi si presume che esistesse già al momento dell'acquisto e in questo caso l'onere della prova spetta al venditore. Al contrario, se il difetto si manifesta dopo sei mesi, sarà il consumatore a dover dimostrare che il prodotto era
difettoso già al momento dell'acquisto.
4) Ho acquistato un’auto usata e, trascorso un anno e mezzo dall’acquisto, il consumatore non ne vuole più sapere di riparazioni in garanzia sostenendo che questa
è scaduta dopo un anno. Ma sul contratto non si diceva nulla a riguardo. I miei
diritti durano due anni?
R. Si, perché per quanto riguarda i beni usati (a meno che non siano stati acquistati da privati) la garanzia può essere ridotta a un anno, ma, in tal caso, deve essere scritto sul contratto. Se sul contratto non compare questa specificazione, l’acquirente ha diritto alla garanzia di due anni.
5) Ho perso lo scontrino e il venditore si rifiuta di rispettare la garanzia. Mi ritrovo
soltanto la ricevuta della carta di credito. Può bastare?
R. Assolutamente sì, perché è valido qualsiasi tipo di certificazione. Per assurdo,
andrebbe bene anche la testimonianza di qualcuno che dichiari che il bene è
stato acquistato in quel punto vendita.
6) Un artigiano ha istallato una tenda da sole/ caldaia/ condizionatore nel mio
giardino. Quali garanzie post-vendita mi spettano?
R. Anche per acquisti del genere, si ha sempre diritto a una garanzia di due anni.
7) Qualche giorno fa ho comprato tutta entusiasta un mobile da montare a casa. A
causa di istruzioni poco chiare non sono però ancora riuscita a realizzarlo. Ho
dunque provato a contattare il venditore, che però si rifiuta di assistermi poiché
sostiene che il montaggio ricade sotto la mia responsabilità. A me non sembra giusto, ma è davvero così?
R. No, non è così. La legge equipara infatti le istruzioni non chiare a un bene difettoso. Il venditore è quindi obbligato a fornire assistenza all’acquirente, invece di
sottrarsi alle sue responsabilità.
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