PROCURA DELLA REPUBBLICA - Risorse per la giustizia

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PROCURA DELLA REPUBBLICA - Risorse per la giustizia
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL
TRIBUNALE DI NOLA
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Nr. 134/2015 di prot.llo
Nola, 24 aprile 2015
PROGETTO ORGANIZZATIVO DELL’UFFICIO
PER IL TRIENNIO 2015 – 2018
Sommario: Parte prima: le linee guida – relazione di accompagnamento. Cap. 1: il quadro di partenza (p. 1);
Cap. 2: le statistiche ed i flussi (p. 3); Cap. 3: lo stato dell’informatizzazione (p. 10); Cap. 4: obiettivi e priorità (p.
12). Parte seconda: il progetto organizzativo. Cap. 1: la struttura e le competenze (p. 21); Cap. 2: Le ferie dei magistrati; (p. 24) Cap. 3: assegnazione dei procedimenti (p.30); Cap. 4: in particolare, lo smistamento delle notizie di reato (p.31); Cap. 5: i delitti di rapina ed estorsione (p.35) Cap. 6: I reati di competenza della II Sezione (p.36). Parte
terza, I soggetti. Cap. 1: il procuratore della Repubblica (p. 39); Cap. 2: il procuratore della Repubblica aggiunto (p.
44); Cap. 3: ulteriori competenze del procuratore e del procuratore aggiunto (p. 46); Cap. 4: i sostituti procuratore della Repubblica (linee generali la definizione del servizio dei sostituti, le ferie, la designazione alle udienze, il servizio
di turno urgente, magistrati in servizio di gravidanza o maternità) (p. 49); Cap. 5: i vice procuratore onorari (p.53);
Cap. 6: il personale amministrativo (p. 59) ; Cap. 7: la polizia giudiziaria (p. 64).
Parte prima: le linee guida – Relazione di accompagnamento.
Cap. 1: il quadro di partenza.
Il comma 6 dell’art. 1 del D. Lgs. 106/2006 1 , riconosce, tra le attribuzioni del procuratore
della Repubblica, poteri determinativi sui criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione
dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, attribuendogli la facoltà di
individuare settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati e/o specifiche tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione siano di natura automatica.
Da tale chiara indicazione del Legislatore, discende la necessità che ciascun procuratore,
provveda a definire un progetto organizzativo del suo ufficio, sulla base dell’analisi dei flussi,
indicando i criteri prescelti per pervenire ad un efficace ed uniforme esercizio dell’azione penale
1
Noma allo stato definita dal rapido susseguirsi di due interventi legislativi - il d.lgs n. 106 del 20 febbraio 2006 (“Disposizioni in materia di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero a norma dell’art. 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005 n. 150) e la l. n. 269 del 24 ottobre
2006 -
1
alla luce delle risorse tecnologiche disponibili e delle risorse finanziarie di cui l’ufficio può avvalersi.
D’altra parte, le delibere approvate dall’Organo di Autogoverno della Magistratura
in questo settore 2 hanno inciso profondamente nel tessuto normativo, definendo (nella lettura che questo procuratore intende darne) linee guida che – assumendo come valore fondante
l’efficacia e l’efficienza dell’attività inquirente – abbiano tuttavia nel rispetto dei valori
dell’autonomia del singolo magistrato e nella garanzia di esercizio della giurisdizione come
potere diffuso ineliminabili e fondanti principi assorbenti ed impegnativi.
Il punto di riferimento dell’attuale lavoro è costituito dal precedente documento organizzativo 2009-2011, predisposto nel periodo immediatamente successivo all’inizio dello svolgimento delle attuali funzioni da parte di questo procuratore, ed all’acquisizione delle risultanze
dell’ultima ispezione del Ministero della Giustizia e chiaramente orientato da tali risultanze nella
formulazione dei suoi obiettivi, ma da quei principi nella formulazione del metodo di governo
dell’Ufficio.
In particolare, merita una menzione il passaggio della relazione dell’Ispettorato del Ministero della Giustizia in cui, a proposito delle pendenze, si legge che: “I movimenti degli affari
dell’Ufficio in esame, quali risultanti dall'allegato prospetto PT_10, sono stati rilevati sulla base dei
dati ricavati dai registri in uso, senza tenere conto del fenomeno delle cosiddette "false pendenze", di
cui si è dato conto nella parte della presente relazione relativa alla eseguita verifica statistica. Ciò
premesso, relativamente ai procedimenti contro noti di competenza del Tribunale (iscritti a mod.
21) si è rilevata una consistente diminuzione delle pendenze, dalle iniziali 91.722 alle 62.499 della
data di inizio della verifica ispettiva (riduzione di circa il 32%).
Nel periodo, vi sono stati 66.651 sopravvenuti (media annua 13.221,5) e 95.874 esauriti (media annua 19.018,5).
Viceversa, la pendenza dei procedimenti iscritti a mod. 21 bis è aumentata di circa il 70%
(dall'iniziale 1.983 all'attuale 3.384).”.
Sulla scorta dei dati statistici di partenza ed all’esito di un’attenta disamina dei flussi,
l’Ufficio, nel periodo 2009-2011, aveva individuato come obiettivi della sua azione tre ambiziosi
target.
In particolare, era stata programmata, in primis, un’attività volta alla definizione sistematica dell’ancora rilevante pendenza d’ufficio (deflazione rispetto al passato), con l’obiettivo sfidante di arrivare ad un carico medio di circa 1.000 fascicoli iscritti a mod. 21 per sostituto.
2
una risoluzione intermedia “urgente” del 5 luglio 2006 con la quale il Consiglio, preso atto del variegato articolarsi dei moduli organizzativi dei
dirigenti degli uffici di Procura, prevalentemente orientati a dare mera conferma ai criteri organizzativi in vigore con le sole modifiche richieste dal
novum legislativo, riconosceva l’esigenza di procedere “ad un’articolata analisi dei provvedimenti organizzativi emanati dai Procuratori, al fine di
valutare in primo luogo la razionalità e congruità degli assetti organizzativi dell’ufficio e delle scelte compiute”; la successiva del 23 luglio 2009
secondo cui (§3.1 della relazione introduttiva☺ “Il Consiglio Superiore della Magistratura, nell’esercizio della sua potestà di dettare criteri di coordinamento organizzativo per gli uffici giudiziari, propone ai dirigenti delle Procure soluzioni organizzative, attraverso le quali dare attuazione,
per un verso, al dettato normativo, che attribuisce al procuratore il ruolo centrale di perno dell’ufficio requirente; per altro verso al dettato costituzionale, che riserva anche ai singoli sostituti le garanzie di indipendenza proprie dell’ordine magistratuale.
La nuova architettura normativa, di rango sia costituzionale sia primario, che disciplina il sistema organizzativo degli uffici requirenti, impone ai
Procuratori della Repubblica il rispetto del principio di autonomia del sostituto procuratore (art. 112 Cost.) e, nella loro veste di titolari esclusivi
dell’azione penale, il raggiungimento di alcuni obiettivi di fondamentale importanza:
- la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.)
- il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle norme sul giusto processo (art. 1 d. lgs. 106/2006)
- l’efficienza nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’uso delle risorse tecnologiche e nella utilizzazione delle risorse finanziarie (art. 4 d. lgs.
106/2006).
Il raggiungimento di tali obiettivi rientra nella piena responsabilità dei Procuratori della Repubblica. I dirigenti degli uffici requirenti possono organizzare secondo le modalità ritenute più opportune le strutture da loro dirette, conformemente alle prescrizioni di legge, al fine del conseguimento degli indicati risultati ed in vista dello scrutinio finale che il Consiglio Superiore della Magistratura è chiamato ad effettuare sul loro
operato in sede di valutazioni di professionalità, di conferma nell’incarico direttivo e ad ogni altro fine. “
2
Ancora, proprio al fine di scongiurare, per il futuro, un nuovo incremento degli affari pendenti (deflazione rispetto al futuro), anche alla luce dell’oggettiva impossibilità a fronteggiare
indistintamente tutte le sopravvenienze, veniva individuato come criterio selettivo delle priorità, la
trattazione delle materie per le quali è prevista una competenza ‘specialistica’ delle sezioni, come
previste dall’assetto organizzativo vigente, con la contestuale definizione di tre fasce di procedimenti (priorità alta, media e bassa: ma di ciò, si veda più avanti).
Infine, al di là degli obiettivi deflattivi, era necessario individuare gli strumenti, materiali
ed organizzativi, in grado di incontrare, nel migliore dei modi (il miglioramento dell’efficacia
dell’azione dell’ufficio) la domanda di giustizia del territorio.
Si provvedeva in via preliminare ad una riorganizzazione interna delle attività dell’Ufficio
(leva organizzativa), anche attraverso l’affiancamento della visione statica di organizzazione per
sezioni in luogo di una più dinamica strutturazione ‘per gruppi di lavoro’.
Rilevanti interventi innovativi nel settore della registrazione delle notizie di reato, nella definizione dei fascicoli iscritti al mod. 44, e nelle competenze del procuratore aggiunto hanno consentito ulteriori e concreti risultati migliorativi dell’efficacia dell’azione dell’Ufficio.
Del pari, la grave carenza di risorse materiali ed umane ha reso necessaria l’individuazione
di risorse aggiuntive anche in ambito locale (e plurimis, si considerino i vari protocolli d’intesa
fra il Ministero della Giustizia e la Provincia di Napoli finalizzati all’utilizzo dei finanziamenti
provinciali destinati al potenziamento informatico dell’ufficio), un miglior coordinamento della
polizia giudiziaria ed un’attenzione sempre più manifesta verso il settore informatico, volto alla
sperimentazione di tutti gli strumenti informatici messi a disposizione, sul piano della programmazione, dai competenti organi ministeriali, anche grazie alla sopravvenuta disponibilità di
risorse in hardware e data entry.
L’ufficio, in particolare, ha dato corso sin dal 2010 all’avanzata digitalizzazione - tramite
l’applicativo T.i.a.p. – di tutti i procedimenti per cui la Procura intende esercitare l’azione penale
ovvero per quelli muniti di misura cautelare personale di rilievo.
Conseguentemente tutti i fascicoli muniti di richiesta diversa dall’archiviazione, una volta
digitalizzati e riversati sulla piattaforma T.i.a.p., vengono trasmessi ‘di sistema’ in formato telematico tanto agli uffici giudicanti del Tribunale (G.i.p./G.u.p. e Dibattimento) per il prosieguo del
processo quanto al Tribunale del Riesame di Napoli.
Tale innovazione tecnologica ha, poi, permesso da anni la costituzione di un ulteriore
front-office (in aggiunta a quello ‘classico’ dell’Ufficio ricezione atti) in grado di ridurre - se non
eliminare - gli accessi alle singole segreterie da parte dell’utenza professionale che, ormai, fa quasi
esclusivo riferimento allo sportello unico telematico (collegato alla base dati del T.i.a.p.), per tutte
le attività di consultazione, prenotazione e ritiro di copie di atti procedimentali.
Cap. 2: Le statistiche ed i flussi
Durante lo scorso quinquennio l’Ufficio, in attuazione delle priorità indicate all’inizio del
2009, ha svolto una significativa attività documentata dai seguenti dati statistici e flussi di procedimenti.
In primis, merita particolare attenzione la disamina del prospetto statistico di sintesi delle
principali attività definitorie ed interlocutorie poste in essere nel periodo 2009-2014.
Dalla lettura degli stessi appare indubbio che i criteri di organizzazione dell'attività dei
magistrati stabiliti dal procuratore della Repubblica, unitamente ad una buona organizzazione
dell'apparato amministrativo nell'attività di supporto alla giurisdizione, ma soprattutto ad una dimostrazione di eccellenza professionale e laboriosità straordinaria dei magistrati, hanno dato eccellenti risultati, tanto che il numero dei procedimenti pendenti sia contro noti (il cd. mod. 21) che
contro ignoti (il cd. Mod. 44) si sono ridotti rispettivamente dell’ 84 % e 91 % (!), rispetto
dell’originaria pendenza, a fronte di una comunque rilevante sopravvenienza.
3
M313PU
aggiornamento Marzo 2005
Foglio 1
Ministero della Giustizia
RILEVAZIONE DEL MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI
PROCURA DELLA REPUBBLICA
Corte di appello di
NAPOLI
Procura della repubblica di
NOLA
Periodo 01/01/2009-31/12/2014
Cod
Codice Istat
660900
SEZIONE A - Notizie di reato con autore identificato (Mod. 21)
Numero
persone
Numero atti
MOVIMENTO
1A
Pendenti all'inizio del periodo
56633
2A
Sopravvenuti nel periodo
81116
3A
Esauriti nel periodo
4A
Pendenti alla fine del periodo (1A+2A-3A)
128465
9284
ATTIVITA' DI DEFINIZIONE
5A
Procedimenti esauriti per trasmissione atti per competenza (art.54 e ss.)
6284
6A
Procedimenti esauriti per riunione ad altro procedimento (art. 17)
4033
N1
Procedimenti esauriti per passaggio ad altro modello (registro)
890
INVIO AL GIP/GUP
8A
Con richiesta di archiviazione per mancanza di condizioni
14103 14103
19079
9A
Con richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408)
17550 17550
23678
10A
Con richiesta di archiviazione per estinzione per oblazione
1273
1273
1305
11A
Con richiesta di archiviazione per altro motivo (art. 411)
6402
6402
8999
12A
Con richiesta di archiviazione per fatto non previsto
220
220
403
13A
Con richiesta di archiviazione per amnistia
1
1
1
14A
Con richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato (art. 415)
551
551
605
15A
Con richiesta di archiviazione per amnistia per condono fiscale
1
1
1
16A
Con richiesta di archiviazione per prescrizione
42809 42809
54381
17A
Con richiesta di rinvio a giudizio ordinario (art. 416 e legge n.479/99 per monocratico)
3540
3540
6717
18A
Con richiesta di decreto penale di condanna (artt.459)
7483
7483
7916
19A
Con richiesta di giudizio immediato (art.454)
1457
1457
1991
20A
Con richiesta di applicazione della pena su richiesta (art.444)
416
416
471
P1
Con richiesta di sentenza ex art.129
2
2
2
2240
2240
3028
12276 12276
15535
0
0
INVIO AL TRIBUNALE
21A
Per il giudizio direttissimo (artt. 449,450)
22A
Per il giudizio ordinario (artt. 550, 552 )
INVIO ALLA CORTE DI ASSISE
23A
Per il giudizio direttissimo (artt. 449,450)
24A
INVIO AL TRIBUNALE DEI MINISTRI
0
ver.sw.: 1.7.10 del 11/02/2015 vers. rep.:29/04/2010
4
COD
PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE
25A
Richieste di data di udienza dibattimentale ai sensi dell'art. 160 del disp. Att. c.p.p.
26A
Fermo di indiziato di delitto (art. 384)
27A
Richieste di convalida del fermo o dell'arresto (art.390)
28A
Richieste di proroga dei termini per le indagini preliminari (art.406)
29A
Richieste di proroga dei termini delle indagini preliminari (ex art.415/bis)
30A
Richieste di riapertura delle indagini (art.414)
75
31A
Richieste di incidente probatorio (art. 392, 393)
61
32A
Impugnazioni presentate avverso sentenze
72
33A
Impugnazioni presentate avverso altri provvedimenti
13
47A
Richieste di revoca della sentenza di non luogo a procedere (artt.434, 435)
0
48A
Rogatorie espletate su richiesta di autorità estera
0
49A
Altre rogatorie espletate
0
Numero atti
Numero persone
12487
2
1656
777
4
MISURE CAUTELARI PERSONALI
34A
Richieste di proroga dei termini di custodia cautelare (art.305)
1868
0
35A
Richieste di applicazione o modifica della custodia cautelare in carcere (art.285)
2399
2753
36A
Richieste di applicazione o modifica della custodia cautelare domiciliare o in luogo di cura (artt.284,
582
940
37A
Richieste di applicazione o modifica delle misure cautelari interdittive
0
0
MISURE CAUTELARI REALI
38A
Richieste di applicazione o modifica delle misure cautelari reali
5218
ESECUZIONI
39A
Provvedimenti di cumulo pena (art.663)
805
40A
Provvedimenti di fungibilità (art.657)
320
41A
Altri provvedimenti emessi per esecuzione pena detentiva (art.656)
42A
Provvedimenti emessi per esecuzione pena pecuniaria (art.660)
5
43A
Provvedimenti emessi per misure di sicurezza
3
44A
Provvedimenti emessi per sanzioni sostitutive (art.661)
5
4529
1325
COD
SEZIONE B - Notizie di reato con autore ignoto (Mod. 44)
MOVIMENTO
NUMERO
1B
Pendenti all'inizio del periodo
58535
2B
Sopravvenuti nel periodo
85494
3B
Esauriti nel periodo
4B
Pendenti alla fine del periodo (1B+2B-3B)
138651
5378
ATTIVITA' DI DEFINIZIONE
5B
Procedimenti passati ad altro modello (registro)
2341
6B
Procedimenti esauriti per trasmissione atti per competenza (art.54 e ss. c.p.p.)
3780
7B
Procedimenti esauriti per riunione ad altro procedimento (art. 17)
8B
Con richiesta di archiviazione per mancanza di condizioni
9B
Con richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408)
311
10B
Con richiesta di archiviazione per altro motivo (art. 411)
183
11B
Con richiesta di archiviazione per fatto non previsto
10
12B
Con richiesta di archiviazione per amnistia
33
13B
Con richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato (art. 415)
14B
Con richiesta di archiviazione per prescrizione
17464
1214
93227
258
PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI (2B) - NUMERO DI QUALIFICAZIONI
NGP3
Numero di qualificazioni giuridiche iscritte
99228
SEZIONE C - Atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45)
MOVIMENTO
9839
1C
Pendenti all'inizio del periodo
2C
Sopravvenuti nel periodo
30260
3C
Esauriti nel periodo
36436
4C
Pendenti alla fine del periodo (1C+2C-3C)
3663
ATTIVITA' DI DEFINIZIONE
5C
Per passaggio ad altro modello (registro)
6C
Deposito in archivio da parte del PM (archiviazione diretta)
7C
Richiesta di archiviazione
707
16499
2311
Precipitato diretto di tale poderosa attività di definizione degli affari d’ufficio è
l’abbattimento, come detto specificamente programmato, della pendenza pro capite per singolo
magistrato, ridottasi, alla fine del periodo di osservazione a soli 621 noti e 362 ignoti:
6
3500
3176
3197
3000
2500
2257
2103
1850
2000
Media M21
1304
1500
Media M44
1084
1000
707790
770
500
621
362
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Quanto, in particolare, all’esercizio dell’azione penale, merita particolare attenzione lo
studio del rapporto tra definizioni con esercizio dell’azione penale e quelle con archiviazione laddove, nel corso del periodo in oggetto si è passati da una relazione 30/70 a quella attuale del
44/56, a riprova di una migliorata qualità della produzione dell’ufficio :
Tipologie richieste definitorie
Rinvio a giudizio
Decreto penale Giudizio immediato
Applicazione pena
Rito direttissimo
Citazione diretta
Totale richieste azione penale
2009
659
1821
271
83
463
1986
7292
2010
708
1198
251
64
455
2570
7256
2011
593
1184
245
89
417
2051
6590
2012
557
1152
220
72
324
2054
6391
2013
556
1008
271
61
262
1831
6002
2014
471
1123
199
46
321
1777
5951
%
Archiviazione
%
30,7
16422
69,3
28,8
17976
71,2
27,1
17712
72,9
37,3
10726
62,7
42,6
8084
57,4
43,7
7681
56,3
7
Il seguente grafico, invece, fornisce il dato consolidato su base quinquennale :
Richiesta Rag
Richiesta decreto penale
Richiesta giudizio immediato
Richiesta applicazione pena
Richiesta rito direttissimo
Citazione diretta
Archiviazione
Quanto, ancora in particolare, alla distribuzione degli affari fra le tre sezioni in cui, allo
stato, si articola l’Ufficio (utile al fine di dimensionare la composizione quantitativa delle sezioni
medesime):
I Sezione
II Sezione
III Sezione
8
2009
329
1260
1984
3573
2010
392
980
2245
3617
2011
353
1012
1897
3262
2012
477
900
1733
3110
2013
643
1029
1465
3137
2014 TOTALE
817
3011
894
6075
2637
11961
4348
I Sezione
II Sezione
III Sezione
Molto rilevante, anche, la composizione dell’arretrato, distribuito secondo anno di iscrizione, il
cui approfondimento si presenta utile per raggiungere gli obiettivi di riconduzione del carico in
ambiti di sostenibilità, come meglio si dirà al capitolo seguente:
2014 : 4.411
2013 : 1894
2012 : 1006
2011 : 780
2010 : 462
2009 : 417
2008 : 181
2007 : 83
2006 : 40
2005 : 36
2000‐2004 : 5
Utile, infine, per quanto si dirà a proposito degli obiettivi di miglioramento della funzionalità dell’Ufficio, una verifica dei flussi relativi a quei reati particolarmente monitorati, anche a
livello ministeriale, riportandosi a tal fine all’ultimo prospetto statistico predisposto in occasione
del discorso inaugurale dell’anno giudiziario 2015.
In particolare, merita attenzione, a fronte di una generale tendenza alla contrazione delle
sopravvenienze, l’incremento di alcune specifiche fattispecie criminose tra cui pedofilia e pedo9
pornografia, delitti di violenza domestica, reati in materia ambientale, violazioni del diritto penale
commerciale e tributario e crimini informatici.
Andamento delle denunce di particolari categorie reati ‐ Iscrizioni nel periodo ad opera di noti (mod. 21) e ignoti (mod. 44)
1/7/11‐30/6/12
Categoria
Delitti contro la pubblica amministrazione
di cui corruzione
di cui concussione
di cui peculato
di cui malversazione a danno dello Stato e indebita
percezione contributi
di cui attività terroristiche
Delitti di associazione a delinquere di stampo
mafioso
Omicidio Volontario consumato
di cui vittima di sesso femminile
Omicidio Volontario tentato
di cui vittima di sesso femminile
Omicidio Colposo per Violazione norme
circolazione stradale
Omicidio Colposo per Infortuni sul lavoro
Lesioni Colpose per Violazione norme circolazione
stradale
di cui gravissime
Lesioni Colpose per Infortuni sul lavoro
Delitti contro la libertà individuale
di cui Riduzione in schiavitù
di cui Tratta di persone
di cui Pedofilia e pedopornografia
noti
ignoti
109
4
1
1
0
14
314, 316 cp
0
13
71
316 bis e ter cp
54
0
0
1
241, 255-256, 270-270 sexsies, 276278, 280, 280 bis, 289 bis, 290292, 294, 301-313, 314, 316 bis e
ter, 317-348, 353-360 cp, DL
625/79
318- 320 cp
317 cp
270-270 sexies cp
ignoti
andamento (*)
113
86
2
1
0
0
0
17
71
2
17
41
54
23
0
1
0
0
ignoti
88
92
4
96
-9 %
2
1
0
1
4
41
3
9
62
63
n.d.
-19 %
-7 %
100%
-47%
54%
23
39
0
39
-19 %
70%
-
0
0
-
totale
9
0
-
0
0
-
0
0
-
7
32
26
12
38
16
6
22
56, 575, 578, 579 cp
26
9
35
26
12
38
16
7
23
589 co 2 e 3 cp
43
17
60
63
15
78
34
6
590 co 2 e 3 cp
-
262
1975
L. 38/2009 (artt. 7-12), 612 bis c.p.
Reati informatici (accessi abusivi e danneggiamento
615 ter-615 quinquies cp
dati e sistemi informatici)
617, 617 bis, ter quater, quinqiues
Reati informatici (illecita intercettazione di
e sexies
comunicazioni informatiche o telematiche)
635 bis-635 quinquies , 640 ter,
640 quinquies cp
624, 624 bis cp
624 bis
628 cp
629 cp
640 bis cp, L898/86
644 cp
648 bis cp
2621, 2622 cc
art. 216 L.267/42
1.789
150
1769
40
-42%
-17 %
-49%
-39%
-
n.d.
1.919
-8 %
7%
63%
-
5
2
7
6
2
8
9
4
13
+32 %
63%
68
8
76
47
6
53
38
4
42
-30 %
-21%
178
4
182
149
3
152
203
13
216
+9 %
42%
5
35
40
8
43
51
8
39
47
+8 %
-8%
1
1
2
2
1
3
1
3
4
n.d.
33%
406
+38 %
38%
5.912
-2%
-14%
-2%
-6%
6%
-29%
-32%
50%
-6%
14%
58%
2
7
-
6
2
-
601 cp
Stalking
1630
-
5
600 cp
600 bis ter, quater e quinquies cp
159
n.d.
-16 %
n.d.
-19 %
n.d.
n.d.
n.d.
+32 %
n.d.
n.d.
590 co 2 e 3 cp
600-604 cp
2.237
-
9%
n.d.
0
589 co 2 e 3 cp
Variazioni
ultimo anno
noti
totale
25
609 bis-609 decies cp
Reati contro il patrimonio: Furti
di cui Furti in abitazione
Reati contro il patrimonio: Rapine
Reati contro il patrimonio: Estorsione
Reati contro il patrimonio: Frodi comunitarie
Reati contro il patrimonio: Usura
Reati contro il patrimonio: Riciclaggio
Falso in bilancio
Bancarotta fraudolenta patrimoniale
Reati in materia tributaria
1/7/13‐30/6/14
noti
totale
575, 578, 579 cp
416 bis e ter cp
Delitti contro la libertà sessuale
Reati contro il patrimonio: Reati informatici
1/7/12‐30/6/13
Riferimenti normativi
27
157
5698
740
1065
48
14
2
4
0
0
4
214
83
21
274
219
5391
697
882
37
1
2
8
0
0
0
297
243
96
806
1.248
199
41
59
72
4
48
4
13
-
-
627
78
168
135
15
47
49
2
93
281
184
6.326
-
9
-
-
628
66
183
151
27
57
68
4
48
215
8
22
384
281
730
51
153
125
15
33
35
3
87
318
5182
618
873
36
2
2
4
0
0
2
320
-3 %
-9 %
-10 %
-11 %
-49 %
-25 %
-29 %
n.d.
+26 %
+18 %
339
338
196
534
+30 %
295
6.018
775
1.050
172
16
49
57
2
93
669
1.026
161
17
35
39
3
87
Inquinamento e rifiuti
Dlvo 74/00
203/88, 100/92, 22/97, 209/99,
36/03, 59/05, 152/06
Lottizzazione abusiva
art. 18 L.47/85; D.P.R. 380/2001
829
9
838
844
4
848
793
17
810
-2 %
-4%
Tossicodipendenza
art 73 dpr 309/90
251
57
308
257
57
314
198
79
277
-5 %
-12%
Cap. 3 : Lo stato dell’informatizzazione
La totalità dei servizi dell’Ufficio è informatizzata tramite applicativi idonei a consentire,
alla luce delle sempre più ridotte risorse umane disponibili, una migliore e più efficace gestione
delle attività istituzionali.
In tal senso, appare opportuno passare in veloce rassegna lo ‘stato dell’arte’ di tale processo tecnologico, con specifico riferimento ai settori fondamentali di questa Procura.
10
3.1) AREA PENALE
3.1.1) Registri generali
Nel corso dell’anno passato c’è stato l’avvio ufficiale del nuovo S.I.C.P. (Sistema Informativo Cognizione Penale), preceduto da una laboriosa attività preliminare di verifica delle reali
pendenze - rispetto al dato informatico – e dalla successiva migrazione della vecchia base dati
Re.Ge. .
Sono state, invero, registrate alcune significative difficoltà, prontamente evidenziate, a livello distrettuale al C.I.S.I.A. ed al R.I.D. ed a livello nazionale (Ministero, C.S.M. e D.G.S.I.A.);
in particolare, ci si riferisce a problematiche di migrazione, alle difficoltà di utilizzo degli estrattori statistici che non operano di default sulla base dati pregressa, alla mancata installazione degli
applicativi aggiuntivi (ad es. ‘Atti e documenti’) e, principalmente, alla previsione di un’assistenza
tecnica insufficiente a fronteggiare le inevitabilmente superiori richieste del personale dell’ufficio,
in grave difficoltà nel mantenere una rispettabile tempistica di registrazione.
Anche al fine di risolvere tale ultima criticità, sono state curate tutte le attività funzionali
all’entrata in funzione, sin dallo scorso 28 febbraio 2015, della trasmissione telematica delle notizie di reato, tramite l’utilizzo del ‘Portale N.D.R.’.
Permangono serie difficoltà non superate nel nuovo software di registro: lentezza operativa a volte disperante, errori di iscrizione dovuti ad improvvisi crash, e soprattutto
un’improvvida, inescusabile impossibilità di ottenere statistiche complete ed affidabili che
abbraccino il periodo a cavallo dell’introduzione del nuovo sistema.
Sempre nell'ambito dell'ufficio esiste un software autoprodotto per il Mod. 42, seppur in
costanza di tenuta dell’analogo modello cartaceo cui nel corso dell’anno si affiancherà, per le sopravvenienze – previa intesa con il locale Tribunale – la gestione informatica tramite S.I.C.P.
3.1.2) Notifiche telematiche
Dal mese di dicembre u.s., ancora, si utilizza correntemente l’applicativo S.N.T. destinato
a dare attuazione alle previsioni dell’art. 16, commi 4, 6, 9 e 10 del D.L. 179/12 (come modificato
dalla L. 228/12) permettendo le notificazioni telematiche a persona diversa dall'imputato, a norma
degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2 c.p.p.
E’ in corso di collaudo anche, sempre per le notifiche mediante posta elettronica certificata, la possibilità di utilizzare il documento già in formato digitale, dall’applicativo documentale
T.i.a.p.
3.1.3) Il sistema documentale
L’ufficio procede, come già in precedenza ricordato, alla digitalizzazione - tramite
l’applicativo T.i.a.p. – di tutti i procedimenti per cui la Procura intende esercitare l’azione penale
ovvero per quelli muniti di misura cautelare personale di rilievo.
Tale sistema consente di non spostare più il fascicolo originale, o sue costose riproduzioni
cartacee, verso gli Uffici di riferimento (G.I.P., Sezione penale, tribunale del Riesame) ma di aprire semplicemente l’accesso agli atti digitalizzati del fascicolo al magistrato/ufficio che ne è destinatario.
3.1.4) Esecuzione penale e misure di prevenzione
L'ufficio esecuzione penale è informatizzato, sin dal lontano 2005, con l'applicativo ministeriale S.I.E.S. (già R.E.S.).
Per quanto concerne, poi, il servizio delle misure di prevenzione, è in uso l’applicativo
S.I.P.P.I., oggetto, nel corso dell’anno passato, di una migrazione su nuova piattaforma ministeriale.
3.1.5) Casellario Giudiziale
L'ufficio attualmente fa uso del prescritto programma ministeriale in uso ‘SIC’.
Il sistema vigente prevede, al fine dell'emissione dei certificati del casellario, 1'inserimento
diretto dei dati ad opera degli uffici che emettono i provvedimenti ( es. cumuli, ordini di esecuzione, ecc) mentre le relative annotazioni vengono poi trasmesse telematicamente al Casellario locale
che provvede alla prescritta certificazione.
11
L’Ufficio cura, altresì, il rilascio anche in via telematica, delle comunicazioni ex art. 335
c.p.p. ed, infine, partecipa al progetto PASS, finalizzato a consentire il rilascio telematico di certificati giudiziari, oltre che per gli Uffici giudiziari, anche per le altre PP.AA.
3.2) AREA CIVILE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
3.2.1) Segreteria amministrativa
L'ufficio del personale utilizza il programma Perseo per la gestione informatica delle presenze e sono state altresì abilitate tutte le utenze necessarie alle periodiche comunicazioni telematiche di assenze mensili dei dipendenti, dei permessi sindacali e di quelli ai sensi della L. 104/92 .
E’ in uso il prescritto programma ministeriale di gestione del protocollo informatico ‘Proteus’, destinato a rilevare completamente, per quanto concerne le comunicazioni tra PP.AA. – di
natura non giurisdizionale – l’utilizzo degli apparecchi telefax.
Le circolari, gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni in genere, vengono trasmessi ai
magistrati ed al personale attraverso la rete di posta elettronica interna.
3.2.2) Ufficio Unico di Contabilità e di Economato
II servizio del consegnatario economo è gestito, a partire dal 2009, dal sistema GE.CO.
Per quanto concerne le spese di giustizia e la gestione del parco automezzi, l’ufficio utilizza il programma S.I.A.M.M. ed è altresì operativa la funzionalità SICOGE-COINT destinata alla
lavorazione dei pagamenti di spese di giustizia ovvero funzionamento a seguito dell’emissione
della fattura elettronica da parte dei creditori istanti.
Cap. 4 : Obiettivi e priorità.
L’analisi dei dati suesposti costituisce un utile elemento di supporto nell’individuazione e
definizione degli obiettivi dell’azione dell’Ufficio, costituenti, a loro volta, fine ultimo ed attuativo
della previsione di cui all’art. 4 del Decreto L.gs. 106/06.
Ovviamente, al termine di un quinquennio in cui si è svolta con successo una massiccia
operazione deflattiva, la programmazione futura dovrà spostare il proprio focus, oltre che ad un ulteriore fine tuning dell’azione dell’Ufficio, anche ad una mirata proiezione degli effetti della stessa
al di fuori degli ambiti interni.
Il complessivo approccio organizzativo di quest’Ufficio – in coerenza con quanto già
effettuato nel periodo precedente, si è già detto con quali risultati - viene basato sui carichi
esigibili e, nel contesto di questo approccio, ci si propone di distribuire le risorse interne con
l’obbiettivo di ridurre la durata media del processo e di eliminare il carico di lavoro più risalente.
4a) Obiettivo 1 : La deflazione rispetto alle residue criticità.
Come detto, all’esito della passata capillare attività definitoria, lo ‘zoccolo duro’ delle
pendenze più risalenti si concentra ormai nel periodo 2005-2009 ed è con riferimento a tali affari
residuali che andrà specificamente indirizzato il sistema di smaltimento da parte dell’Ufficio.
Pertanto, con riferimento ai procedimenti iscritti in tale lasso temporale, previa verifica
dell’effettiva decorrenza dei termini di cui all’art. 157 c.p. senza intervento di cause sospensive
ovvero interruttive, dovrà procedersi necessariamente chiedendo la definitiva archiviazione.
4b) Obiettivo 2 : La deflazione rispetto al Tribunale.
Come purtroppo noto, attualmente innanzi alle sezioni dibattimentali monocratiche del
Tribunale di Nola, pendono oltre 7000 processi, con un carico medio del ruolo di singola udienza
per ogni giudice di 37 fascicoli; e tale cronica sofferenza, anche per carenze del personale amministrativo (non in grado di garantire un maggior numero di udienze) non appare destinata ad una
inversione di tendenza, quanto meno nel breve-medio termine.
12
Tale situazione invero, oltre ad avere un effetto pregiudizievole diretto sull’efficienza del
Tribunale, coinvolge anche indirettamente questa Procura, incidendo proprio su uno dei suoi risultati maggiormente significativi, ovvero lo smaltimento di buona parte dell’arretrato con il contestuale miglioramento, nel corso degli anni, della qualità delle definizioni, aumentate, in particolar
modo con riferimento all’esercizio dell’azione penale.
Peraltro, secondo una stima prudente e tendenzialmente ottimistica, partendo dalla data
della notitia criminis, attualmente occorrono in media circa 18 mesi per la fissazione di un processo monocratico ed altri 30 per la pronunzia della sentenza di primo grado, come meglio si dirà.
In tal senso, al di là delle quanto mai attuali necessità che - sin dal livello distrettuale - si
affronti la tematica dell’individuazione delle priorità oggetto di una trattazione ‘privilegiata’, sarebbe utile avvalersi delle potenzialità deflattive dei riti alternativi, primo fra tutti il decreto penale
(che peraltro consente di utilizzare forze diverse dal personale di magistratura, quali i VPO ed i
GOT), anche prevedendo un’udienza mensile del GOT destinata esclusivamente alla trattazione
delle opposizioni al decreto penale di condanna, sì da scoraggiare il ricorso massivo a detto gravame.
Ovviamente tale ultima soluzione postula, in primis, un potenziamento dell’Ufficio del
G.i.p., chiamato a svolgere, in particolar modo con lo strumento monitorio, un importante funzione deflattiva nei confronti del dibattimento penale che potrebbe dedicarsi con maggiore proficuità
ad un miglioramento dei propri livelli e tempi di efficienza.
4c) Obiettivo 3: La riorganizzazione dell’Ufficio. Le risorse aggiuntive.
La struttura organizzativa dell’Ufficio, sin qui funzionale ed in grado di dare attuazione
all’enorme produttività interna, anche grazie ad una paziente opera di distribuzione del personale
amministrativo e di polizia giudiziaria, in questo momento non appare più in grado di supportare
contestualmente le attività istituzionali ordinarie e le recenti innovazioni tecnologiche (SICP,
TIAP, SNT, Gestione informatica delle richieste di certificati anagrafici e Portale NDR) che impongono articolazioni più snelle e sganciate dalla classica visione di segreterie giudiziarie particolari improntate in una relazione diretta tra un cancelliere ed un sostituto procuratore.
Giova, peraltro, far presente che l’ufficio dispone di pianta amministrativa sensibilmente
rimaneggiata, tanto che, con specifico riferimento al profilo di cancelliere, la relativa dotazione è
di appena 10 unità da destinare al presidio delle segreterie di ben 15 magistrati.
Quanto detto non senza considerare la recente circolare del D.O.G. n.° 116/1/10014/GM/I
dell’11.2.2014 in materia di mansioni da assegnare agli assistenti giudiziari (in passato utilizzati in
fungibilità del cancelliere) laddove si è rimarcata l’eccezionalità della destinazione dei predetti dipendenti ad attività proprie di profili professionali immediatamente superiori.
Si pone, pertanto, l’ormai improcrastinabile necessità di provvedere ad una complessiva riorganizzazione degli uffici amministrativi e giudiziari della Procura.
In particolare, andrà curata sia una ridistribuzione delle competenze nell’ambito delle strutture di staff dirigenziale (segreterie amministrativa, dei magistrati ed economato) in conseguenza
della imminente riduzione di pianta organica ed altresì l’istituzione di macrosegreterie particolari
dei P.M. e di uffici di supporto destinati a coadiuvare le prime nell’espletamento di attività di natura tecnica ovvero routinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricerca dei seguiti, iscrizioni nel turno urgenze, digitalizzazione atti, notifiche digitali, lavorazione dei fascicoli destinati
all’archiviazione).
A fronte dell’ormai cronica carenza di personale, difficilmente risolvibile tramite procedure concorsuali (ormai di fatto non bandite da più di un quindicennio) ovvero di mobilità, l’unica
possibilità di poter disporre di risorse aggiuntive, seppur nell’ambito di percorsi didattici formati13
vi, è quella della stipula con diversi soggetti promotori (Università, Regione) di apposite convenzioni aventi ad oggetto progetti individuali di tirocinio da svolgersi presso questo Ufficio.
4d) Le priorità
Si tratta di tema cruciale, che va affrontato nelle sue articolazioni ordinamentali, culturali, organizzative.
4d.1) : i precetti costituzionali
E’ emerso con chiarezza che parlare di "priorità" è parlare sì del cuore della vita degli uffici, ma è anche parlare del ruolo del giudice nella società, di autogoverno, di struttura dell’ufficio
del PM, di assetti costituzionali.
Inoltre, si è osservato che la discussione sulle priorità nella trattazione dei procedimenti, negli uffici sia requirenti che giudicanti, non può che partire da una considerazione generale di logica: l’efficacia dell’adozione dei criteri di priorità è inversamente proporzionale al numero delle
categorie di procedimenti prioritari. Inoltre, tra i “miti da sfatare” in tema di priorità, c’è quello
dell’apparente “sacrificio dei soggetti deboli” del processo, da molti indicati nelle persone offese:
in realtà così non è, poiché l’adozione tra i criteri di priorità di quello della “gravità in concreto”
del reato tende, anzi, a valorizzare l’elemento del danno effettivo patito. Inoltre, proprio diverse
tipologie di reati “seriali” (guida senza patente, contrabbandi, furti e contraffazioni di modesta entità) determinano – quantomeno nel distretto di Napoli - un notevole numero di processi senza alcun interesse al risarcimento per la p.o. Inoltre, è evidente che il tema dei criteri di priorità nella
trattazione degli affari penali investe un tema fondamentale: la compatibilità col principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale di scelte tendenti a razionalizzare le risorse limitate a
disposizione degli uffici giudiziari per fronteggiare l’enorme carico di lavoro, al fine di assicurare
un servizio efficiente ed un processo di durata ragionevole.
Il quadro di riferimento normativo in cui collocare l’individuazione delle priorità nella trattazione degli affari è quindi rappresentato in primo luogo dai principi costituzionali: il principio
di ragionevole durata del processo nell’ambito di un processo giusto (art. 111 Cost.), quelli di
buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione degli uffici (art. 97 Cost.) e di obbligo di
copertura e di equilibrio di bilancio (art.81 Cost.), che investono anche l’amministrazione della
giustizia, sono principi che vanno adeguatamente contemperati con quelli di obbligatorietà
dell’azione penale (art. 112 Cost.) e di soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.).
L’equilibrato contemperamento dei richiamati principi costituzionali comporta che, in presenza di un ingente quantitativo di notizie di reato da trattare e della insufficienza delle risorse a
disposizione, che non rende possibile definire tutti i procedimenti in un tempo ragionevole, appare legittimo stabilire dei criteri di priorità che, traducendosi in scelte organizzative degli uffici requirenti e giudicanti, non comportino il definitivo ‘accantonamento’ di alcuni procedimenti, ma
solo la loro ‘postergazione’ rispetto ad altri ritenuti, in base a criteri trasparenti e predeterminati,
prioritari.
4d.2): l’impostazione del Consiglio Superiore della Magistratura
E’ il Consiglio superiore della Magistratura ad affermare che “…i dirigenti degli uffici (inquirenti e giudicanti) possono e devono, nell'ambito delle loro competenze in tema di amministrazione della giurisdizione, adottare iniziative e provvedimenti idonei a razionalizzare la trattazione
degli affari e l'impiego, a tal fine, delle (scarse) risorse disponibili. Addivenire a scelte organizzative razionali, nel rispetto del principio della obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e di
soggezione di ogni magistrato esclusivamente alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.), risponde ai principi consacrati dall'art. 97, prima comma, della Costituzione - riferibile anche alla
14
amministrazione della giustizia - che richiama i valori del buon andamento e della imparzialità
della amministrazione con riferimento alle scelte che gli uffici adottano nella loro unità. Tali scelte sono correttamente collocabili nell'ambito del sistema tabellare, assicurando in tal modo predeterminazione, uniformità e trasparenza, e dimostrano la capacità e volontà dei dirigenti degli
uffici di non rassegnarsi a una giurisdizione che produce disservizio, assumendosi la responsabilità di formulare progetti di organizzazione che, sulla base dell'elevato numero degli affari da
trattare e preso atto delle risorse umane e materiali disponibili, esplicitino le scelte di intervento
adottate per pervenire a risultati possibili e apprezzabili. In questo quadro spetta al Consiglio
superiore stimolare la crescita di una cultura e di una prassi in tal senso, anche attraverso un'opera di raccolta dei diversi criteri organizzativi adottati; svolgere una capillare attività di informazione e divulgazione sul territorio dei dati acquisiti; verificare tempestivamente la correttezza e
congruità delle soluzioni adottate dagli uffici giudiziari 3 .
Dello stesso tema si fa carico, più di recente, la nuova risoluzione 4 , la quale, dopo aver esaminato tutti i precedenti consiliari, prende in esame le urgenze da affrontare, e considera “impraticabile qualsiasi iniziativa organizzativa che produca un automatismo degli effetti estintivi
per prescrizione, conseguente ad un accantonamento, autorizzato o anche solo tollerato di fatto,
di intere categorie di procedimenti”. Allo stesso modo considera necessario “fornire una risposta
trasparente ad uno ‘stato di necessità per regolare situazioni che, siccome caratterizzata per tabulas da una oggettiva impossibilità di trattazione tempestiva di tutti i procedimenti penali pendenti richiedono l’adozione di moduli organizzativi adeguati al fine di evitare la mera casualità
nella trattazione degli affari … oppure ‘adozione di criteri disomogenei nello stesso ufficio”. E
mostra di considerare anche un problema estremamente concreto per quest’Ufficio, e cioè “lo
scarto esistente tra il lavoro effettuato dal magistrato e la conseguente attività della struttura
amministrativa 5 , che condiziona … i rapporti funzionali fra uffici inquirenti e giudicanti…”
Da queste considerazioni, la recente circolare fa discendere la legittimità di alcune scelte
organizzative che:
a) prendano le mosse da indagini statistiche condotte sui flussi dell’Ufficio “non solo in
termini quantitativi (di raffronto tra pendenze e definizioni) ma anche, e soprattutto, qualitativi”
(con particolare riferimento “agli indici di gravità e concreta offensività del reato, soggettività
dell’imputato…, pregiudizio per l’interesse, anche civilistico, della persona offesa”);
b) tengano conto delle carichi esigibili di cui alla risoluzione del 2 maggio 2012 in tema di
programmi di gestione
c) prevedano eventuali strumenti organizzativi alternativi quali applicazioni esterne, ecc.
e conclude con alcune definizioni di priorità le quali:
3
Risoluzione del 9 novembre 2006, adottata dal Consiglio e scaturita dall’invio di una nota con la quale il Ministro
della Giustizia, premesso che “a seguito della legge n. 241 del 31 luglio 2006 (…) è stata, da più parti, prospettata la
possibilità di differenziare, rispetto agli altri, la tempistica dei processi penali destinati ad esaurirsi senza la concreta
inflazione di una pena”, sollecitava il Consiglio stesso ad assumere “le eventuali iniziative di competenza” per concorrere a «realizzare, nell'esercizio della giurisdizione, metodologie funzionali ed efficaci per l'effettività della resa». La
decisione, confermata con successiva delibera di richiamo del 10 ottobre 2007, tratta in particolare della soluzione organizzativa sulle priorità rispetto ai reati coperti da indulto, osservando, ad esempio, che “quando la giustizia penale
ha tempi rapidi e gli uffici sono privi di arretrato, la trattazione dei processi per reati condonati mantiene una consistente utilità sociale… quando invece la giustizia è lenta e gli uffici hanno arretrati rilevanti, la trattazione di tutti i
processi per reati condonati finisce, di fatto, per allontanare – anche in modo significativo – la definizione di quelli
nei quale la pena (eventualmente) inflitta è destinata ad essere effettivamente scontata, con grave danno per la collettività e, segnatamente, per le parti offese…
4
delibera del 9 luglio 2014, risoluzione n. 12858 del 10 luglio 2014
5
Non si dimentichi che mentre dal 2009 non si è più realizzato un solo concorso per il personale amministrativo del
Ministero della Giustizia, che ha perso nel frattempo circa 1/3 della sua forza organica, sono proseguiti quelli per magistrati, con una oggettiva conseguenza di caricare sul lavoro di questi ultimi sempre più numerosi adempimenti un
tempo di competenza dei primi, ovvero di lasciare inutilmente realizzata una serie di attività dei magistrati che non
trova poi esecuzione pratica dal personale delle cancellerie.
15
a) in negativo, collocando “il rischio prescrizione su un piano paritario (e non più oggettivamente preminente come nell’ottica abbracciata dalla risoluzione del 13 novembre 2008) rispetto agli altri criteri di individuazione di priorità”;
b) in positivo, incoraggiando il ricorso alla concentrazione “in udienze distinte i procedimenti previsti dall’art. 550 c.p.p.”; con l’invito all’utilizzazione anche dei giudici onorari per tali
udienze;
c) ancora in positivo, incoraggiando anche l’utilizzo delle tabelle infradistrettuali “per
consentire un più duttile impiego delle risorse”
Ed è stato sempre il medesimo Consiglio a sanzionare anche disciplinarmente il mancato
esercizio, da parte del dirigente dell’Ufficio, di questo potere - dovere 6 .
In definitiva, dal Consiglio Superiore nessuna reale novità, nessuna assunzione di responsabilità, se è vero che, cancellata la priorità ‘ex lege’ dei procedimenti a rischio-prescrizione, ma
negata la possibilità di loro accantonamento generale, conclude affermando che “l’individuazione
delle priorità, ulteriori rispetto a quelle legali… dovrà esser filtrata attraverso atti d’indirizzo rimessi alla responsabilità del capo dell’ufficio” ; ed ancora, specificamente per gli organi inquirenti, “la individuazione di linee guida finalizzate a scongiurare l’insorgenza di ingiustificate disparità di trattamento nel concreto esercizio dell’azione penale deve esser rimessa ai singoli dirigenti
delle Procure della Repubblica, tenendo conto dei criteri adottati dagli uffici giudicanti”.
Direbbero i nostri padri: ‘nihil sub coelo novi’… ‘parturiet mons, nascitur mus’.
4d.3) Le iniziative degli organi giudicanti
Nel frattempo la forza delle cose ha imposto agli uffici giudiziari di adottare soluzioni più
aderenti alla realtà, pur senza la ‘copertura’ dell’Organo di Autogoverno.
Innumerevoli sono stati gli sforzi di definizione delle priorità contenuti nei programmi organizzativi degli uffici inquirenti, compreso quello che qui ed ora si sta innovando.
Ma più significativi e coraggiosi sono i davvero rilevanti provvedimenti dei capi di alcuni
uffici giudicanti (Napoli, Bologna e Genova), i quali, recependo le indicazioni formulate dalla
Commissione tabelle e richiamandosi formalmente alle indicazioni contenute nelle circolari del
CSM del 2006 e 2007, hanno stabilito che, pur nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dall’art.
132 bis disp. att. c.p.p., i giudici si dovranno attenere ad ulteriori criteri di priorità nella gestione
delle udienze e delle sopravvenienze, trattando con precedenza alcuni procedimenti e fissando,
invece, udienza di trattazione oltre la maturazione del termine di prescrizione allorché nei procedimenti per reati “di minore impatto e/o attesa sociale”, al momento dell’udienza di smistamento, ritengano evidente l’impossibilità di giungere a sentenza definitiva, pur con clausole di salvaguardia a tutela delle parti civili e di interessi di particolare rilevanza.
Più volte questa Procura, in occasione di incontri con i magistrati del settore penale del
Tribunale, ha rilevato che criteri di priorità definiti dal proprio Ufficio autonomamente si sarebbero tramutati in un ulteriore ingolfamento del Tribunale e, eventualmente, una volta definiti positivamente gli affari ivi inviati, della Corte d’Appello: ciò in quanto era proprio l’Ufficio giudicante
6
Come nota la decisione della sezione disciplinare del C.S.M. 29 giugno 1997 (Pres. Grosso, Rel. Proto Pisani,
«l’impossibilità di tempestivamente esaurire la trattazione di tutte le notizie di reato implica che non ci si può sottrarre al compito di elaborare criteri di priorità: criteri che, una volta scontato come irragionevole il criterio che facesse
mero riferimento al caso ed alla successione cronologica della sopravvenienza, non possono non esser derivati, in
ossequio alla soggezione anche dei pubblici ministeri alla legge, dalla gravita e/o offensività sociale delle singole
specie di reati… Ciò non suona offesa all’obbligatorietà dell’azione penale nei limiti in cui tale soluzione non deriva
da considerazioni di opportunità relative alla singola notizia di reato, ma trova causa nel limite oggettivo alla capacità di smaltimento del lavoro dell’organismo giudiziario nel suo complesso, e della procura della Repubblica in particolare».
Se ne può derivare la possibilità, e quindi la necessità, di individuare criteri di priorità; ma le ulteriori domande sono: chi è legittimato per questo compito? Quali sono questi criteri? In che modo è possibile al meglio effettuarne
l’adozione?...
16
di II grado il collo di bottiglia: quella sezione più stretta di un circuito che per legge della dinamica determina il flusso massimo destinato a scorrere in quel circuito (elettrico, idraulico o di qualsiasi natura sia). Tale convincimento fu a suo tempo inoltrato sia al Consiglio giudiziario che ai vertici del Distretto.
In particolare questa Procura aveva calcolato che il tempo di 69 mesi, di media, per la definizione di un procedimento in I grado (6 mesi per le indagini preliminari, 15 mesi per la fissazione
della I udienza; 24 mesi per la sentenza di I grado, 6 mesi per la trasmissione del fascicolo in appello) non avrebbero mai consentito non si dice ad una contravvenzione, ma nemmeno ad un delitto grave di concludere il proprio iter finale prima della prescrizione.
Quasi avesse ascoltato tale proposta, effettivamente il Presidente della Corte d’Appello di
Napoli prima con circolare n. 108 del 12 aprile 2013 ha definito una propria tabella di priorità
(preso atto della mancata copertura degli organici); poi, con altra circolare n. 850 del 24.2.2014,
“considerato che per ridurre … lo spreco di risorse generato dalle sentenze di n.d.p. per prescrizione è necessario che la sentenza di I grado sia pronunciata… in un tempo che dia modo alla
Corte di pronunciare una sentenza di II grado nel merito: termine che … può indicarsi in 15 mesi
dalla data della sentenza di I grado”, ha invitato “i Presidenti dei Tribunali del Distretto ad elaborare misure atte a limitare l’afflusso in Corte d’Appello di processi relativi a reati di prossima
prescrizione (che, salvo deroghe sono quelli nei quali la sentenza di I grado intervenga a meno di
15 mesi dal maturarsi della prescrizione)…”.
Dal Dicembre 2014 è poi in corso, dinnanzi ai capi di Corte, un ‘forum’ di tutti i capi ed i
dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari del Distretto, con la presenza dei rappresentanti
dell’Ordine degli Avvocati, per elaborare criteri uniformi e coordinati di priorità nella trattazione
degli affari, forum che è tuttora in corso di svolgimento.
4d.4: l’impostazione del problema nel nostro Ufficio
Com’è noto, già nel programma organizzato varato nel 2009 erano state adottate alcune
linee guida in tema di priorità:
“… Ed allora, pur ricordando che le soluzioni qui adottate andranno portate ad un necessario confronto con gli uffici giudicanti e le associazioni forensi, poiché evidentemente la resa
del servizio giustizia dipende dalla complessiva funzionalità del sistema, e qualsiasi intervento
settoriale rischia di risolvere forse uno specifico problema ma di avere generali effetti controproducenti, [già allora era evidente] le soluzioni che si ritiene di dover adottare si centrano sulla necessità di definire tre fasce di procedimenti:
1)
priorità alta (fascia p.a.): procedimenti ritenuti prioritari all’interno della specificità delle sezioni; procedimenti per reati esclusi, quoad poenam, dall’indulto; procedimenti per i
quali siano presenti parti offese non seriali (ed in particolare quelli in cui sia proposta da queste
ultime una ‘istanza di prelievo’); procedimenti per reati riservati alla competenza del tribunale
collegiale; procedimenti con indagati detenuti; procedimenti nei quali sia possibile procedere
all’aggressione ai patrimoni illegali;
2)
priorità media (fascia p.m.): procedimenti diversi da quelli di cui ai nn. 1 e 3;
3)
priorità bassa (fascia p.b.): procedimenti con parti offese seriali; procedimenti per
reati indultabili di competenza monocratica; procedimenti per delitti prossimi (meno di due anni)
alla prescrizione; procedimenti per reati commessi prima dell’1 gennaio 2004 che non rientrino
nella fascia p.a..”
Sul punto, anche le osservazioni del procuratore aggiunto, nel documento più volte richiamato, appaiono pertinenti e possono senz’altro esser condivise:
“ …appare utile mantenere la catalogazione, già esistente, fra procedimenti a priorità
alta, media e bassa, tenendo presente la necessità di fornire una risposta adeguata ed effettiva alla domanda di giustizia.
17
Tale esigenza suggerisce d’inserire nella catalogazione dei casi di priorità alta non solo i procedimenti inclusi nella previsione legislativa di cui al citato art.132 bis, ma anche quelli
connotati da particolare gravità ed offensività della condotta.
Va anzitutto precisato che la già evidenziata necessità di potenziare il contrasto alla
corruzione fa sì che i procedimenti per i delitti contro la P.A.( di cui al capo I del titolo II del
libro II del codice penale) nonché i reati in materia di pubblici appalti (art. 21 della legge 13
settembre 1982 n. 646, modificato dall’art. 8 della legge n. 55 del 1990, in relaz. all’art. 118 D.
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), oltrechè i delitti di cui agli artt. 346 bis e 353 cpv. c.p. siano tutti
ricompresi nella categoria di alta priorità.
Appaiono inoltre connotati da particolare rilevanza i delitti che recano un consistente
danno patrimoniale, sia per quanto riguarda, in materia di reati contro la P.A., le truffe in danno di enti pubblici o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sia per ciò che concerne i delitti tributari, societari, bancari, finanziari o di contrabbando, nonché per i reati fallimentari caratterizzati da sottrazione di cospicue masse attive.
La rilevanza del danno è tale da determinare il carattere di priorità anche per i delitti
contro il patrimonio, fermo restando che le estorsioni semplici commesse in ambito familiare
non appaiono essere prioritarie, mentre lo sono comunque i delitti di rapina, per l’intrinseco allarme sociale da essi derivante, e quello di usura, data la sua normale connessione con il reato
di estorsione ed il basso livello di denunce.
La determinazione in concreto delle soglie quantitative potrà essere definita in seguito,
alla luce dell’ulteriore confronto con gli appartenenti all’ufficio, in base alla specifica casistica
giudiziaria.
In merito ai reati urbanistici, va seguito il criterio della superficie (prevedendosi quali
prioritari i casi di occupazione di superficie superiori a 100 mq) ed attribuendosi comunque carattere di priorità alle lottizzazioni abusive, spesso connesse a delitti contro la P.A.
I reati di natura ambientale di cui agli artt.256, 256 bis, 257 e 259 D.L.vo 152/2006
appaiono essere rilevanti e, con essi, il delitto di cui all’art. 434 c.p., quando rivesta il carattere
di disastro ambientale.
L’affinità, ratione materiae, dei delitti previsti dagli artt. 437 e 603 bis c.p. con la disciplina delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e
all’igiene sul lavoro fa sì che anche tali delitti vadano considerati prioritari.
Quanto ai delitti colposi, va attribuito carattere di priorità a quelli per colpa professionale (in specie, se connessi al delitto di falsità in cartella clinica), nonché a quelli indicati nel
capo III del titolo VI del libro II del c.p., qualora attengano a situazioni di particolare gravità o
siano idonei a destare particolare allarme sociale.
Infine, la definizione dell’obiettivo di un sempre più incisivo contrasto patrimoniale al
crimine organizzato determina conseguenzialmente l’attribuzione di un criterio di priorità alta
ai procedimenti nei quali sia possibile procedere all’aggressione ai patrimoni illegali o anche a
quelli in cui siano state emesse misure cautelari reali (anche al fine di pervenire in tempi ravvicinati all’emissione di provvedimento ablatori e di comprimere le spese di custodia e/o amministrazione dei beni in sequestro).
Quanto ai procedimenti aventi “priorità media”, in essi vanno inclusi tutti quelli non
previsti nelle categorie di priorità alta e bassa.
Infine, nei procedimenti ai quali attribuire un grado di “priorità bassa”, possono
senz’altro includersi quelli relativi ai reati inclusi nell’elenco contemplato nell’art. 1 lett.m) legge 67/2014, per i quali è stata conferita delega al Governo ai fini dell’esclusione della loro punibilità, quelli aventi modesta lesività, nonché quelli a carico d’indagati irreperibili ed altresì
quelli con parti offese seriali ed i procedimenti per delitti prossimi (meno di due anni) alla prescrizione. Tale valutazione viene operata anche tenendo conto del provvedimento emesso in data
2.2.2014 dal Presidente della Corte di Appello di Napoli (e comunicato al procuratore Generale
in sede), con cui si chiede ai presidenti del Tribunali del distretto di voler limitare l’afflusso in
18
Corte di Appello dei processi relativi a reati prossimi alla prescrizione, nei quali la sentenza di
primo grado intervenga a meno di 15 mesi dal maturarsi della prescrizione (tranne specifiche
eccezioni), dato il prevedibile esito estintivo.”
Ma sono opportune alcune ulteriori considerazioni, che esaltino gli strumenti della deflazione, contemperando il problema del deficit di risorse rispetto a quanto sarebbe necessario con
quello dell’obbligatorietà dell’azione penale: non va dimenticato infatti che:
a) il CSM nello stesso momento (luglio 2014) in cui invitava, come si è visto i capi degli
uffici a determinare criteri di priorità, da un lato proibiva strumenti di ‘accantonamento’ generale
dei procedimenti prossimi alla prescrizione, dall’altro con altra circolare coeva, prevedeva rigorosi
criteri di valutazione delle mediane di produttività dei magistrati. Banale considerazione: ma se
si sottraggono, negli uffici più gravati di carichi di lavoro, ai sostituti la definizione dei procedimenti di minore complessità in quanto ‘non prioritari’, come faranno essi fronte a quelle
rigorose mediane?
b) l’esperienza di questi anni ha dimostrato che ben poco influisce – anche in conseguenza di quanto detto, ma in realtà in forza di una insopprimibile, corretta coscienza professionale dei
magistrati – qualsivoglia direttiva sulle priorità dinnanzi all’ordinario smaltimento del lavoro, anche attraverso definizioni rapide, relativo ai procedimenti fosse pure ritenuti non-prioritari. Duole
dirlo, ma le circolari sulle priorità hanno dimostrato di avere davvero risultati insignificanti. I motivi sarebbero da ulteriormente approfondire, ma non è questa la sede per farlo.
c) è d’altra parte un fatto incontestabile che l’obiettivo di un carico di 1.000 procedimenti
per sostituto è stato raggiunto e superato; sicchè il ricorso alle priorità è divenuto assai meno pressante.
Ecco allora che occorre muoversi anche su ulteriori livelli per risolvere (rectius: almeno
affrontare) la contraddizione risorse insufficienti versus obbligatorietà dell’azione, tra l’essere ed
il dover-essere.
Il primo di tali livelli è quello, già evidenziato, di un forte sviluppo della professionalità
del sostituto – anche attraverso una auspicabile formazione, centrale o decentrata che sia, che allo
stato appare abbastanza trascurare questo aspetto - il quale ponga la massima attenzione alla capacità di affrontare la notizia di reato fin dal suo primo arrivo mediante a) la richiesta di archiviazione di quelle che si presentino di impossibile sviluppo investigativo; b) la richiesta di decreto
penale laddove sia possibile; c) la predisposizione di deleghe di pronta evasione, che consentano
di verificare se si ricada nella prima ipotesi, ovvero si debba procedere per approfondimenti successivi.
Il secondo è quello della predisposizione, con il Tribunale in sede, di strumenti organizzativi che prevedano la rapida definizione delle opposizioni al decreto, in modo da favorire
quest’ultimo procedimento speciale, rendendolo snello ed efficace.
Il terzo è il ricorso corretto alla procedura che sarà – in tempi auspicabilmente brevi, considerato che la bozza è già passata all’esame del Parlamento per i previsti pareri - disciplinata dal
decreto legislativo attuativo della delega conferita al Governo dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 in
tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
In realtà, mentre è sicuramente sbagliato considerare tale decreto uno strumento deflattivo, idoneo a superare i criteri di priorità eliminando ‘arretrati’ ingolfanti, è anche vero che siamo
dinnanzi, per la prima volta, ad un orientamento del legislatore secondo quanto, in un recente
scritto, è stato correttamente e condivisibilmente osservato 7 : “Proprio con questa ratio si salda la
scelta del legislatore del 28.4.2014. E’ stato, infatti, proprio il legislatore a cogliere l'attualità, in
questo momento storico di difficoltà del processo penale, dei principi posti a base delle scelte
7
Roberto Arata, giudice del Tribunale di Torino, su Questione Giustizia, periodico on-line
19
adottate dagli artt. 227 d.lgs. 51/1998, e 34 d.lgs. 274/2000, facendoli propri negli artt.1 lett.M e
2 legge 28.4.2014 n.67 e poi nel decreto legislativo e, cioè, introducendo, anche nella giustizia
penale ordinaria, i fondamentali concetti di “particolare tenuità dell'offesa” e “non abitualità del
comportamento” (addirittura elevandoli a causa di non punibilità) nonché il concetto per cui, in
questi casi, il “pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile” si evita, non già proseguendo i processi penali per fatti di minima rilevanza, ma “mediante adeguamenti della normativa processuale penale”. Tale ultima indicazione della legge delega è stata tradotta dal legislatore delegato
(almeno nel testo fino ad ora diffuso) nella previsione di uno specifico intervento della persona
offesa in sede di opposizione all’archiviazione e nell’inserimento del proscioglimento per particolare tenuità del fatto tra i casi contemplati dall’art. 652 c.p.p., anche se sarebbe stato, forse, più
ragionevole estendere le soluzioni già individuate nella disciplina del patteggiamento e della sospensione con messa in prova, in cui i processi penali non si concludono in modo ordinario, ma la
persona offesa è messa nelle condizioni di esercitare l’azione civile”. 8
Altro ‘mus partoritum est’? forse. Ciò che è certo è che la dirigenza dell’Ufficio è chiamata ad una costante attenzione, ad una allarmata vicinanza al difficile lavoro dei sostituti che
renda possibile quel discernimento fra procedimenti che vanno affrontati con ogni sollecitudine,
per tutti i motivi evidenziati, e quelli che si porranno ‘in seconda fila’; e sarà sempre pronta ad assumersi la responsabilità diretta delle conseguenze che da quelle scelte possano derivare.
8
Prosegue, più avanti, Arata: “Per questo motivo, non basta introdurre nella risoluzione il principio che
l’approssimarsi della prescrizione non è più un criterio di priorità quasi assoluta (parificata “addirittura” a quelli
“legali” dell’art. 132 bis c.p.p.), come è stato fino ad ora per il CSM: ma occorre rovesciare completamente la prospettiva, nel senso che è necessario
a) affermare con forza e assoluta nettezza che i processi relativi a reati prossimi alla prescrizione vanno trattati, non
per primi (come sostenuto dalle circolari del CSM adottate in passato), non al pari degli altri (come si evince dalla
risoluzione del 10.7.2014) ma per ultimi;
b) legare la valutazione della prescrizione all'aspettativa di una sentenza irrevocabile, nel senso di auspicare la postergazione di tutti processi dei quali si prevede con sicurezza l’impossibilità di giungere a sentenza definitiva, ovviamente con correttivi finalizzati alla tutela delle parti civili e al necessario svolgimento di processi di particolare
rilevanza.
Tra l'altro, legare la valutazione della prescrizione all'aspettativa di una sentenza irrevocabile è importante culturalmente, perché significa essere attenti non alla singola fase o al singolo grado di giudizio per scaricare il problema
della prescrizione sull'ufficio giudiziario a valle, ma imparare a guardare al processo nella sua globalità; e significa,
soprattutto, guardare la giustizia penale dall'angolo visuale non del magistrato ma dell'utente, cui ovviamente interessa la sentenza irrevocabile e non quelle intermedie poi destinate ad essere vanificate dalla prescrizione appena
giunte nell’ufficio a valle (tribunale di primo grado per la procura, corte d’appello per il tribunale ecc,.) E a chi si
preoccupa per le sorti del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale occorre ricordare che fare un processo destinato a prescriversi significa sottrarre tempo prezioso ai processi che non si prescrivono: è una mancata ottimizzazione delle risorse che vanifica l'azione penale rendendola formalmente obbligatoria ma sostanzialmente inefficace.”
20
PARTE SECONDA: IL PROGETTO ORGANIZZATIVO
CAP. 1: LA STRUTTURA E LE COMPETENZE
§1.1 I Magistrati
L’attuale situazione della pianta organica dell’Ufficio, per quanto concerne i magistrati, è
la seguente:
n. po- n. posti or- sti coganico perti
1
1
1
13
1
11
Ingresso
In
Carriera
05/02/1974
Data di immissione in possesso
nell’ufficio
15/09/2008
Maria Antonietta
Raffaele
Arturo
Claudio Orazio
30/06/1979
18/01/2002
19/11/2002
19/11/2002
24/11/2008
27/03/2009
07/07/2014
10/09/2009
Visone
Giuseppe
19/10/2004
12/07/2006
“
“
Amoroso
Bianco
Maria Cristina
Carla
19/10/2004
19/10/2004
12/07/2006
12/05/2010
“
De Franchis
Maurizio
02/10/2009
11/04/2011
“
Curatoli
Cristina
05/08/2010
02/05/2012
“
Capasso
Ciro
05/08/2010
02/05/2012
“
Bifulco
Valentina
08/06/2012
28/05/2014
“
Vitagliano
Antonella
08/06/2012
17/02/2014
“
Caporale
Aurelia
02/05/2013
in tirocinio
“
Colonna Romano Francescapaola
20/02/2014
“
FUNZIONI ESERCITATE
procuratore della
Repubblica
procuratore Aggiunto
Sostituto procuratore
“
“
COGNOME
NOME
Mancuso
0ÂÐÍÐ
Troncone
Barela
De Stefano
Onorati
“
Anche la suddivisione dell’Ufficio in sezioni, e la loro composizione, allo stato può esser
condivisa, considerato che appare equilibrata e condivisa la suddivisione fra loro del complessivo
carico di lavoro dell’Ufficio (nel senso del rapporto tra la complessità media dei procedimenti e il
loro numero: cfr. tab. C, supra).
La competenza delle sezioni può dunque rimanere la seguente, aggiornata secondo quanto
emerso nelle riunioni propedeutiche ed in particolare secondo le osservazioni dei colleghi della 3°
e della 2° sezione e le proposte del procuratore aggiunto:
Sezione I - composta da quattro magistrati, la sezione è competente: per i reati in materia
economica, finanziaria e tributaria in danno dello Stato e dell’Unione Europea; per i reati fallimentari e societari; per i delitti di falso in monete ed altro di cui all’art. 453 e segg. cod. pen. (capo I
del titolo VII); per i reati dagli artt. 640 bis, 644, 648 bis (escluse le fattispecie aventi ad oggetto
autovetture), 648 ter, 316 bis, 316 ter, 322 bis (se connesso a frodi fiscali) cod. pen.; per i reati di
cui agli artt. 517, 473 e 474 (limitatamente all’ipotesi di importazione di prodotti con marchi contraffatti); per il reato previsto dall’art.2 L.23.12.1986 n.898 (frodi in danno della C.E. in agricoltura); per il delitto di cui all’art. 640 cpv c.p. ai danni dell’I.N.P.S. è competente, infine, per il delitto
previsto dall’art.12 quinquies L.7.8.92 n.356;
21
Sezione II – composta da cinque magistrati (ma su cui graverà in prima battuta l’eventuale
mancata copertura del completo organico), competente per i reati in materia urbanistica ed ecologica; per i reati in materia alimentare, di igiene e sanità; per i delitti colposi contro la salute pubblica, limitatamente ai fatti connessi o collegati a violazione della normativa ambientale; per i reati
commessi dai Pubblici Ufficiali contro la P.A., esclusi quelli di cui agli artt.316 bis e 316 ter cod.
pen., che sono nella competenza della prima sezione;i delitti di cui agli artt. 434 e 449 c.p. allorchè
riguardino la materia ambientale; l’art. 353 c.p.; i reati in materia elettorale; i delitti di cui agli artt.
517, 473 e 474 c.p. allorchè abbiano ad oggetto alimenti;
Sezione III– composta da quattro magistrati, competente per i reati a danno dei minori degli anni 14 e delle persone incapaci per infermità fisica o psichica, quando tale qualità costituisce
elemento essenziale del reato; per i reati in danno della sicurezza del lavoro; per i reati colposi in
danno della vita o della integrità fisica della persona connessi infortuni sul lavoro; per i reati previsti dalle sezioni I e II del capo III titolo XII cod. pen. (escluso il delitto di sequestro di persona,
ed il delitto di cui all’art. 612bis nei casi diversi a violenza o minaccia intra-familiare); reati di
sfruttamento della prostituzione, ed in materia di immigrazione clandestina (D.L.vo 25.7.98 n.286
e succ. modif.) allorchè commessi in danno di immigrati in quanto tali.
Naturalmente, anche le modalità organizzative interne alle sezioni, destinate a migliorarne
l’efficacia nell’azione investigativa potranno esser introdotte con provvedimenti del procuratore
della Repubblica, fermi restando i criteri di automatismo nell’assegnazione degli affari fissati nel
presente progetto, e la suddivisione interna in aree di competenza prefissate per i reati contro la
p.a..
Quanto alla composizione delle sezioni, interpellati i magistrati, ed accolte le rispettive
preferenze nei limiti della disponibilità dei posti assegnati a ciascuna sezione, sono confermati:
alla 1^ sezione, il il dr. Barela, il dr. Onorati, la dr.ssa Curatoli, la dr.ssa Caporale;
alla 2^ sezione, il dr. Visone, la dr.ssa Amoroso, il dr de Franchis, il dr De Stefano;
alla 3^ sezione, la dr.ssa Bianco, il dr Capasso, la dr.ssa Vitagliano, la dr.ssa Bifulco.
E’ prevista ovviamente la possibilità di modifica di quanto sopra in riferimento a mutate
esigenze operative dell’Ufficio ovvero in accoglimento di istanze dei magistrati tendenti a migliorare la loro esperienza professionale.
Sono anche previsti gruppi di lavoro per il settore delle misure di prevenzione, per quello
delle truffe assicurative, e per altri che eventualmente saranno consigliati, ivi compreso nel caso di
trasferimento interno di un magistrato ad altra sezione, per evitare i prevedibili inconvenienti
pratici sul SICP conseguenti alla riassegnazione di un intero ruolo specialistico, composto mediamente da migliaia di procedimenti contro noti e da altrettanti procedimenti contro ignoti, e, ancora,
per rispondere soprattutto ad esigenze di economia processuale, il magistrato trasferito conserva
fino ad esaurimento il vecchio ruolo; l’assegnazione dei procedimenti, rientranti nella competenza
specifica della sezione in cui è trasferito, riguarda soltanto quelli iscritti successivamente al trasferimento. Sono ovviamente salvi eventuali interventi di riequilibrio del carico complessivo di lavoro.
Ove fosse necessario, si procederà a concorso per la copertura dei posti interni alla sezione.
In tal caso si attribuirà 1 punto per ciascun anno di anzianità nella carriera, ed 1 punto per ciascun
anno di permanenza nell’Ufficio. In caso di parità, prevarranno, se esistenti, le esigenze
dell’Ufficio e, in caso contrario, si terrà conto della maggiore anzianità nell’età.
22
Il magistrato più anziano ha funzione rappresentativa della sezione o gruppo di lavoro;
egli promuove le iniziative utili ad assicurare l’uniformità di indirizzo giudiziario e la più proficua
organizzazione interna, riferendone al procuratore o al procuratore aggiunto.
Quest’ultimi esercitano sul lavoro delle sezioni (riservate normalmente al primo la seconda
sezione, e le altre al procuratore aggiunto) le opportune funzioni di controllo, per esempio mediante il c.d. “visto” sugli atti ovvero mediante richiesta di “riferire” oralmente o per relazione scritta
(v. infra), coordinando il lavoro dei Sostituti, anche allo scopo di assicurare uniformità di indirizzo
nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme e nella valutazione delle decisioni del giudice,
ovviamente nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza funzionale del singolo magistrato. Il
procuratore aggiunto ne riferisce periodicamente al procuratore.
Il procuratore ed il procuratore aggiunto, inoltre, organizzano le riunioni periodiche, estese
al Dirigente ed al personale amministrativo e/o alla polizia giudiziaria, se necessario o utile, al fine
di esaminare collegialmente le varie problematiche concernenti l’organizzazione dell’Ufficio o di
settori di esso, la ripartizione della competenza interna e del carico di lavoro tra le sezioni, la utilizzazione e la distribuzione delle risorse personali e materiali; nonché le riunioni periodiche imposte soprattutto dall’esigenza del necessario scambio di opinioni e di esperienze rilevanti, anche
oltre l’area di competenza riservata alle singole sezioni.
§1.2 Il personale amministrativo
Solo dal 29 luglio del 2013 l’Ufficio si è visto assegnato un Dirigente amministrativo, la
cui presenza ed attività, per la particolare formazione di cui è portatore, ha assicurato nuovo slancio alla carica innovatrice già dimostrata dall’Ufficio.
Ovviamente, al suo diretto contributo è dovuta quella parte del presente programma –
come questo paragrafo – che tratta la materia di sua competenza, ma in realtà la forza della sua
collaborazione ha contribuito all’intero rinnovamento del funzionamento dell’Ufficio, specie in
questa fase di forte spinta innovatrice esercitata anche dal Ministero attraverso i suoi organi di coordinamento informatico da un lato, e di progressivo depauperamento delle dotazioni organiche
dall’altro.
E così, il suo contributo si è rivelato determinante in particolare in occasione del dispiegamento nell’Ufficio dei nuovi applicativi informatici ministeriali SIAMM. PERSEO, ed in
special modo SICP e SNT. Infatti tali due ultimi applicativi hanno richiesto da un lato una specifica formazione che, dopo quella frontale, è stata decisiva nella parte on the job, appunto da lui coordinata e curata, dall’altro una decisa azione organizzativa idonea a rendere possibile concretamente da parte delle segreterie dei magistrati e dell’ufficio del registro generale l’utilizzo dei nuovi strumenti.
E’ inoltre in corso di abbandono il modulo organizzativo cd “1 a 1”, consistente cioè
nell’assegnazione di un cancelliere a ciascun magistrato: abbandono forzato (non gradito ad esempio dalla gran parte dei magistrati ma anche da altrettanta parte dei cancellieri) dovuto, come sopra
detto, allo sbilancio tra numero dei magistrati (15) e numero dei cancellieri (10).
L'attuale pianta organica amministrativa della Procura della Repubblica di Nola – così come da ultimo prevista dal D.M. 25.10.2010 - è composta di 48 unità di personale non dirigenziale,
suddivise per qualifica professionale e posizione economica, nel modo seguente:
23
PROFILO PROFESS.
PIANTA ORGANICA
DOTAZ.
DIFFERENZA
Dirigente amm.vo
1
1
0
Direttori amm.vi
3
1
-2
Funzionari giud.ri
8
7
-1
Cancellieri
11
10
-1
Assistenti giud.ri
5
6
1
Operatori giud.ri
8
9
1
C.a.s.
5
6
1
Ausiliari
8
8
0
Va preso atto che, in termini numerici, si è verificata una significativa inversione di tendenza rispetto all’anno precedente, principalmente a seguito del trasferimento in entrata di personale amministrativo (gli operatori Mondola e Natale e l’ausiliario Monda) ‘perdente posto’ a seguito della soppressione di alcune sedi di Giudice di Pace del circondario (Marigliano e Cicciano).
Va tenuto presente, di converso, che dei sette funzionari giudiziari in servizio, uno (Cardinale) è applicato ormai continuativamente, sin dalla fine del 2013, presso la Procura della Repubblica di Benevento.
Analogamente, con riferimento alla dotazione di dieci cancellieri, si è protratta quasi ininterrottamente a far data dall’ormai lontano mese di marzo del 2011 l’applicazione (solamente di
recente interrotta) di un’unità a favore della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.
In aggiunta a tali situazioni di ‘non esclusiva disponibilità’ del personale vanno, poi, considerate le prossime e definitive perdite di due unità per collocamento a riposo (il direttore Amelia
– responsabile della fondamentale segreteria amministrativa -) ovvero trasferimento (l’assistente
Montanaro) nonché l’eventuale (e non improbabile) applicazione di un dipendente (il funzionario
Tufo) ad altro ufficio a seguito di istanza formulata ai sensi della L. 104/92.
Si tenga conto, poi e conclusivamente, che vi sono ben 11 unità che attualmente fruiscono
dei permessi previsti dalla richiamata legge 104 per cui, se si tiene conto del minor numero di
giornate lavorate in ragione dei benefici ut supra, il personale impiegatizio in servizio senza riduzione di orario è di sole 37 unità (77 % della dotazione effettiva, senza considerare la prossima riduzione summenzionata).
Per quanto in particolare concerne l’organizzazione dei servizi di cancelleria, ricordando
le specifiche competenze in materia del Dirigente Amministrativo, si fa rinvio alla P. 3^, cap. 6.
CAP. 2 LE FERIE DEI MAGISTRATI DELL’UFFICIO
Per la verità, un tale argomento (la durata delle fere dei magistrati dell’Ufficio) non aveva,
finora, mai fatto oggetto di trattazione nel programma organizzativo di questa (e, a quanto se ne
sa, di qualsiasi altra) Procura; ma ciò viene richiesto dalla delibere dell’Organo di autogoverno di
cui si dirà, e richiede una trattazione molto impegnativa e non breve .
A) Va innanzitutto preso atto che negli ultimi mesi sono intervenute alcune innovazioni
normative, di vari livelli:
24
1) l’ art. 16 del d.l. 132/2014 convertito dalla L. 27/2/ 2015, n. 11, che recita:
“1. All’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».
2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l’articolo 8, e’ aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). – Fermo
quanto disposto dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche’ gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall’anno 2015.
4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l’organo dell’avvocatura dello Stato
competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all’applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.”;
2) Il decreto del Ministro del 13 gennaio 2015, emesso ai sensi dell’art. 90 dell’ord. giud.,
con il quale il periodo feriale per il 205 è stato determinato dal 27 luglio al 2 settembre;
3) delibere del Consiglio Superiore della Magistratura n. 6199 del 26 marzo 2015 e 6399
del 25 marzo 2015, con le quale l’organo di autogoverno, operando ai sensi del 4^ co. dell’art. 16
sopra riportato, hanno affermato alcuni principi, fra i quali:
a) sussistono due ‘opzioni ermeneutiche’ in tema di durata delle ferie dei magistrati, la
prima delle quali afferma che le ferie di quelli che esercitano le funzioni ordinarie sono rimaste di
45 giorni, fermo essendo restato l’art. 8 della l. 742/69 (“i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo di ferie di 45 giorni”); l’altra che privilegia, rispetto alla lettera, la volontà del legislatore, che ha inteso, sia pure con formula equivoca, ridurre da 45 a 30 i giorni di ferie dei magistrati;
b) fra tali opzioni, è insuperabile il dato letterale che fa propendere per la prima interpretazioni, tuttavia, avendo il Ministro della Giustizia, con il decreto sopra ricordato, affermato che la
durata delle ferie è di 30 giorni, ed essendovi una tendenziale coincidenza, anche nella normazione
secondaria consiliare, fra il congedo ordinario dei magistrati ed il periodo feriale, anche la seconda
interpretazione appare sostenibile;
c) il potere di definire l’organizzazione delle ferie dei magistrati spetta a nessun altro che
al capo dell’Ufficio (e quindi, il CSM non lo afferma ma sembra un potato naturale delle premesse, anche la durata del congedo, senza fissare la quale è difficile autorizzare le ferie richieste dai
magistrati che vi sono assegnati). Per la verità, pare di comprendere che il CSM identifichi nel
Capo dell’Ufficio il datore di lavoro dei magistrati che vi sono assegnati: circostanza ovviamente
non sostenibile (lo stesso d. lgvo 81/08, che pure gli impone delle responsabilità datoriali, all’art. 2
co. 1, afferma che “Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,”: ‘si intende’, si tratta quindi di una fictio giuridica;
d) a seguito di tale riduzione (se vi è stata!) i capi dell’Ufficio devono garantire
l’effettività del godimento delle ferie, anche per quei magistrati che esercitino funzioni naturalmente connesse con le urgenze ed i turni di reperibilità; nonché il recupero delle energie lavorative
da parte dei magistrati impegnati nei turni nei giorni festivi e nelle ore notturne; sempre garantendo la funzionalità dell’Ufficio;
e) la giornata del sabato impone la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati o attività urgenti;
f) nella calendarizzazione delle udienze vanno stabiliti, nei mesi di luglio e settembre, dei
periodi con turni di presenza dei magistrati che garantiscano le udienze, le attività e l’emissione di
provvedimenti urgenti ed indifferibili;
25
g) va evitata una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori ad una settimana
B) Complesso è l’inquadramento ‘storico’ di tali disposizioni, ma tuttavia indispensabile per capirne la portata.
1) Le premesse: Le ferie, nel diritto del lavoro italiano, sono delle giornate di astensione
dal lavoro riconosciute come diritto ad un lavoratore dipendente.
Per i lavoratori dipendenti di ogni professione e tipologia contrattuale, le ferie sono giornate di non lavoro, pagate per diritto al 100% del salario giornaliero lavorativo e quantificate annualmente per norma o contratto.
Il diritto al "periodo annuo feriale di riposo retribuito", venne sancito per la prima volta
in Italia dal XVI disposto contenuto nella Carta del Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
100 del 30 aprile 1927. In seguito, la Costituzione italiana stabilì che ogni lavoratore ha diritto
personale e inalienabile ad un periodo di ferie al quale non può rinunciare e di cui deve fruire (art.
36). La Costituzione non specifica la durata minima di tale periodo (né nel testo originale né nelle
successive integrazioni). La norma principale in tema è stato per molto tempo l'art. 2109 c.c. ("periodo di riposo") che recita:
« 1. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in
coincidenza con la domenica.
2.Ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo e` stabilita
dalla legge, dalle norme corporative e dagli usi o secondo equità. »
2) Il D.P.R. 3/1957, per gli impiegati civili dello Stato, aveva previsto, quanto al congedo
ordinario (art. 36), che "l'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario
retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese" (la previsione è volta ad attuare il principio di cui
all'art. 36 c.3 Cost., trattandosi di un diritto soggettivo del lavoratore, la cui disponibilità è esclusa
dalla norma costituzionale; v. anche C. Conti sent. 01-12-1970 n. 1039). L'art. 15 della l. 312/1980
ha, successivamente, previsto che "il congedo ordinario è stabilito in trenta giorni lavorativi da
fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi
entro il primo semestre dell'anno successi”.
L’art. 35 aveva poi disciplinato il riposo settimanale: “L'impiegato ha diritto ad un giorno
di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli
altri giorni riconosciuti festivi. Qualora per esigenze dell'amministrazione l'impiegato debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro
giorno feriale stabilito dall'amministrazione. Per i servizi speciali l'amministrazione può disporre
che siano eseguiti turni di servizio anche nei giorni festivi diversi dalla domenica, salvo il diritto
dell'impiegato ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni
festivi.”
3) Il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, "Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro", pur premettendo
che “le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di ordine e sicurezza
pubblica … e nell'ambito delle strutture giudiziarie”, all’art. 10 co. (come modificato) afferma
che “ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. ”.
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C) Tornando alla situazione attuale, della norma speciale per i magistrati si è già detto:
modificata nel 1979 per portare da 60 a 45 i giorni di ferie dei magistrati, ha subito la modifica ulteriore riportata in apertura del presente paragrafo. Se, invece che introdurre l’art. 8bis, il d.l.
132/14 avesse, con il medesimo testo, sostituito quello dell’art. 8 della legge del 1979, non avremmo avuto alcun problema ermeneutico. Il C.S.M., chiamato a scegliere fra un’interpretazione
letterale ed un’altra ‘politica’, in realtà non solo non ha fornito un’indicazione netta, ma ha di fatto
tentato di aprire una serie di questioni che lascia irrisolte e di cui occorre trovare soluzione nel
senso favorevole ad una buona organizzazione della funzionalità del servizio/giustizia, ma anche
al buon diritto di coloro che concorrono ad assicurarli, cioè il magistrati.
Tali questioni possono così elencarsi:
1) la prima, ovviamente, riguarda la scelta fra le due opzioni interpretative più volte ricordata: 30 o 45 giorni?
2) vi è poi la questione del sabato: definito dal C.S.M. ‘giornata di non-obbligatoria presenza in ufficio’, resta il dubbio se sia o meno da inserire fra i giorni di congedo ordinario oppure
no;
3) occorre, ancora, ‘prevedere una tabella feriale più estesa, [con, nel mese di Luglio]…
un congruo periodo da destinare al deposito dei provvedimenti ed alle ulteriori attività connesse
prima del periodo feriale …[e, nel mese di Settembre] un congruo periodo da destinare allo studio degli atti ed alla preparazione delle udienze’;
4) è inoltre necessario ‘programmare un giorno di recupero delle energie lavorative da
parte dei magistrati impegnati nei turni nei giorni festivi e nelle ore notturne’;
5) infine, ‘ la presenza di udienze già fissate nel periodo nel quale l’interessato chiede di
recuperare le ferie non godute non può costituire, di per sé, valido ostacolo all’accoglimento della richiesta’.
D) Considerati il numero e la complessità delle questioni che si prospettano, lasciate alla
responsabilità del capo dell’Ufficio, può non essere inutile considerare la disciplina adottata
normativamente, nel settore, per due categorie di pubblici funzionari che, come i Magistrati,
sono esclusi, per la particolarità del servizio espletato, dalla normativa generale sopra ricordata per
il pubblico impiego (d. lgvo 66/2003 e succ. mod.).
Per i funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, la materia è regolata dal D.P.R.
114/2001, il quale, dopo aver disciplinato, all’art. 3, il ‘Tempo di Lavoro’: (“1. Nel rispetto delle
peculiarità funzionali dell'assetto organizzativo e dell’orario di servizio dell'Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri, il funzionario diplomatico organizza il proprio impegno e
tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui
presta servizio, nonchè alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da
conseguire. 2. In considerazione delle peculiarità delle funzioni del personale della carriera diplomatica, ad esso non si applica il regime di lavoro a tempo parziale. 3. Per le improvvise, effettive
ed indifferibili esigenze di servizio dell’Amministrazione, il funzionario diplomatico assicura,
nell’ambito della struttura di appartenenza, la propria reperibilità per lo svolgimento delle prestazioni lavorative che dovessero rendersi necessarie nelle ore serali o notturne dei giorni feriali oppure durante il fine settimana ed i giorni festivi. Nell’eventualità che tali prestazioni, previa tempestiva segnalazione al funzionario diplomatico da parte della struttura di appartenenza, vengano
effettivamente svolte, viene garantito, entro il termine di un mese dalla cessazione delle suddette
esigenze dell’Amministrazione, l’adeguato recupero del riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.”), afferma, all’art. 4 (Congedo ordinario, giornate di riposo e festività) :”1. Considerato che l’orario di servizio dell’Amministrazione centrale degli affari esteri si articola su
cinque giorni settimanali, il funzionario diplomatico ha diritto, nell’arco di un anno di servizio,
ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi. Tale periodo è ridotto a ventisei giorni per
i primi tre anni di servizio per i diplomatici assunti al primo impiego. Tale computo è comprensivo delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1°, lettera a), della legge 23 dicembre 1977,
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n. 937. 2. Al funzionario diplomatico spettano inoltre quattro giornate di riposo da fruire
nell’anno solare, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1°, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Assai simile è la disciplina per il funzionari prefettizi, per i quali il D.P.R. 316/2001,
all’art. 3 (Tempo di ), afferma: “1. Nel rispetto delle peculiarità funzionali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato
alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonché alle responsabilità inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire. 2. In considerazione della peculiarità delle
funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale. … 5. In relazione alla necessità di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e degli altri diritti civili e
politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia assicura la reperibilità nell'àmbito dei princìpi indicati nell'articolo 14 e sulla base dei criteri individuati in sede di
accordi decentrati”; e, all’art. 4: ( Congedo ordinario): 1. Considerato che l'orario di servizio
dell'Amministrazione dell'interno si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni
lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge
23 dicembre 1977, n. 937. Tale periodo è ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio
comprendendo in essi il biennio del corso di formazione iniziale, previsto dall'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i funzionari della carriera prefettizia assunti al primo impiego. ..6) È obbligo del funzionario della carriera prefettizia programmare le proprie ferie in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operatività. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario della carriera prefettizia il frazionamento delle ferie in più periodi nel corso
dell'anno”.
E) Occorre, a questo punto, sciogliere i nodi che hanno posto le innovazioni normative da
un canto, le circolari consiliari dall’altro, e le carenze di fonti primarie da un terzo, ricorrendo ad
un lavoro di ‘rattoppo’ interpretativo destinato senz’altro ad esser migliorato, modificato o integrato nel momento in cui ciascuna delle tre condizioni critiche evidenziate sarà chiarita o migliorata.
In particolare, considerando che avverso il d.l.132 è già stato proposto ricorso alla Corte
Costituzionale dal G.I.P. presso il Tribunale di Ragusa, per motivi formali e sostanziali; che risulta
presentato ricorso in sede amministrativa contro il decreto del Ministro che ha fissato la durata del
periodo feriale in 32 giorni per il 2015; e che più volte il C.S.M., nella stesura delle citate delibere,
fa riferimento a contenziosi in atto, ed ancora che risulta presentata alla camera dei Deputati un
DDL (iniziativa on.le Buemi) che chiarisce in 30 giorni le ferie dei magistrati; ed infine che anche
al CSM risultano proposti quesiti ‘radicali’ da parte del procuratore generale di Torino ed altri ne
saranno sicuramente presentati, risulta di tutta evidenza che le disposizioni che qui si ritiene di
impartire hanno carattere strutturalmente provvisorio.
E venendo alle singole questioni, anche a seguito della riunione dell’Ufficio tenutasi il 18
aprile u.s.:
1) la premessa da cui occorre partire è che, per i magistrati, non risulta alcuna previsione
sul ‘tempo di lavoro’, evidentemente a causa delle anomalie della prestazione che essi sono chiamati a dare, ancor più incisiva rispetto alle categorie, pur riconosciute anomale, quali funzionari di
Prefettura, diplomatici, ecc.;
2) ne deriva che in alcun modo può esser definita per i magistrati una ‘settimana di lavoro
articolata su cinque giorni’, come in tali categorie (né va dimenticato, a questo proposito, l’art.
155, ult. co., del cod. proc. civ., inserisce il sabato come possibile giorno di udienza ordinaria);
28
3) obiettivo da raggiungere è quello di garantire l’efficacia e la qualità del servizio che assicurano gli Uffici giudiziari con la garanzia (non certo contrastane, ma anzi funzionale rispetto al
primo aspetto) dell’effettivo recupero delle energie psico-fisiche spese dal magistrato
nell’esercizio della sua attività giurisdizionale; attraverso il ricorso agli strumenti della flessibilità
delle esigenze del magistrato e della programmazione del servizio degli Uffici;
4) la volontà del legislatore – criterio ermeneutico fondamentale - nel definire la nuova durata delle ferie dei magistrati in 30 giorni in luogo dei precedenti 45 è assolutamente chiara, non
solo nel 2^ co. dell’art. 16 del d.l. citato, ma soprattutto nel co. 4^, laddove, prevedendo che “ Gli
organi di autogoverno delle magistrature e l’organo dell’avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all’applicazione delle disposizioni
dei commi 1 e 2” mostra di riferire l’innovazione normativa ai magistrati ‘che esercitano funzioni
giudiziarie’ e non certo a quelli ‘fuori ruolo’; il nuovo periodo feriale dei magistrati deve dunque esser oggi ritenuto di 30 giorni;
5) in tale ruolo delegato dalla legge primaria, l’Organo di autogoverno ha ritenuto che la
giornata del sabato “impone la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni
calendarizzati, o attività urgenti, sopravvenute o indifferibili”; di conseguenza – reiterando ed evidenziando anche graficamente tale affermazione nelle due delibere citate – ha da un lato mostrato di ritenerla una modifica rispetto al regime precedente, dall’altro a inserirle in un ‘tertium genus’ che, non equiparato alle festività perché non previsto dalla legge, gode tuttavia di una specifica differenziazione rispetto alle giornate di ordinario lavoro (‘assenza giustificata’ pare definirla la
delibera 6199 del C.S.M.);
6) in forza di tale inquadramento, appare logicamente sostenibile ritenere che
nel conteggio dei giorni del congedo ordinario del magistrato che avvenga nel periodo fe‐
riale, non essendovi alcuna norma che preveda una settimana lavorativa di 5 giorni, il sa‐
bato andrà conteggiato come giorno di congedo, non essendo invece possibile inquadrar‐
lo come ‘assenza giustificata’; nel corso del restante anno di lavoro ordinario, allorchè il sabato sia ricompreso in un pe‐
riodo di recupero di fruizione del congedo, proprio perché si tratta per l’Ufficio di periodo ordinario di lavoro, non è possibile sovrapporre una giornata di congedo ad una di ‘assen‐
za giustificata’; sicchè, in tal caso, il sabato non andrà conteggiato come congedo ordina‐
rio ma, appunto, considerato assenza giustificata.. 7) preso atto del periodo di udienze pre e post-feriali determinati dal Tribunale, nel periodo di cinque giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo feriale (27 luglio), il magistrato,
ove non debba ricoprire turni di servizio, non è tenuto ad assicurare la presenza in ufficio se
non per le esigenze derivanti dalla conclusione delle indagini e delle altre attività cui il godimento
del congedo ordinario potrebbe portare pregiudizio (comunicazioni ai difensori, intercettazioni telefoniche, attività nei procedimenti con detenuti o comunque urgenti, ecc.); allo stesso regime
vengono assimilati i cinque giorni lavorativi successivi al termine del periodo feriale (2 settembre), destinati allo studio delle risposte a delega e delle nuove istanze difensive eventualmente
pervenute, allo studio delle udienze successive, ecc.;
8) il magistrato che ha sostenuto un turno di servizio in orario notturno o festivo, potrà godere di un turno di riposo (‘assenza giustificata’) nel primo giorno successivo in cui non
gli sono assegnati turni di servizio già calendarizzati;
9) giorni di ferie non potranno esser richiesti in concomitanza con turni di servizio già calendarizzati se non in presenza di esigenze assolutamente eccezionali, personali o familiari;
10) per tutto quanto non qui previsto, si osservano le direttive contenute nelle delibere
6359 e 6199 del C.S.M., fino a che non saranno chiariti, sia in sede giurisdizionale che normativa
(e, in tae sede, sia primaria che secondaria) le interpretazioni. i contenuti, le conseguenze e le linee
guida che consentano una più omogenea trattazione e regolamentazione della materia.
29
CAP. 3: ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI
Si conferma – essendo coerente con l’impostazione di trasparenza data alla direzione
dell’Ufficio ed efficace rispetto ai risultati raggiunti data la professionalità dimostrata dai sostituti
- la designazione in automatico del magistrato assegnatario, secondo un sistema basato sul numero di iscrizione della notizia di reato, per i procedimenti rientranti nella competenza interna dei
gruppi di lavoro. Ugualmente predeterminata è la designazione del sostituto procuratore per gli altri procedimenti, come meglio è specificato al paragrafo seguente.
Eccezionalmente è prevista una designazione mirata (cioè non in automatico), con motivazione adeguata del procuratore, di uno o più magistrati, in affiancamento a quello originariamente
designato, quando lo consigliano la particolare delicatezza dell’indagine, ovvero una pregressa esperienza degli stessi magistrati in vicende analoghe o connesse o collegate, già definite, o comunque ragioni di economia processuale.
Alcune specificazioni e chiarimenti.
1 - i procedimenti iscritti a mod. 45 (fatti non costituenti notizia di reato) o a mod. 46 (anonimi), quando abbiano per oggetto fatti attinenti alle materie trattate dalle sezioni specializzate,
sono assegnati alla competente sezione; pertanto, ad esempio, le copie del dispositivo di sentenza
dichiarativa di fallimento trasmessa dalla sezione fallimentare del Tribunale, da registrare a mod.
45, sono assegnate alla 1° sezione; un’ordinanza del Tribunale per i minorenni ove si segnala una
particolare situazione di degrado di un contesto familiare, da registrare ugualmente a mod. 45,
rientra nella competenza della 3° sezione; un esposto anonimo relativo ad abusi ed altri illeciti attribuiti ad un pubblico amministratore o funzionario è assegnato alla 2^ sezione; un anonimo riguardante ipotesi di evasione fiscale è assegnato alla 1^ sezione;
2 - reati di cui all’ art. 388 C.P., laddove siano inerenti alla violazione di provvedimenti
giurisdizionali in materia di diritto di famiglia, saranno di competenza della 3^ sezione;
3 - nel caso in cui nell’ambito del medesimo procedimento siano ravvisabili reati rientranti
nella competenza di più sezioni, la competenza interna è determinata dal reato più grave, in caso
di pari gravità prevale il reato-fine, se esistente; in ogni caso si tiene conto della natura prevalente
degl’interessi lesi in riferimento alle specializzazioni delle sezioni;
4 - il reato di associazione per delinquere (art.416 C.P.) sarà assegnato alla sezione competente per i reati-fine, anche se questi ultimi non risultino consumati o tentati;
5 - i seguiti alle informative di reato già assegnate, ove contengano notizie di reato relative
a fatti diversi, connessi o collegati a quelli per i quali si procede, dopo la loro iscrizione sono trasmessi dal magistrato assegnatario al procuratore della Repubblica o al procuratore aggiunto
quando in luogo della riunione prevista dall’art.17 c.p.p. appare opportuna una separata trattazione; in tale ipotesi di norma è designato lo stesso magistrato già assegnatario del procedimento cui
il nuovo fatto si connette o si collega, salva la disciplina sulla competenza specialistica di sezione
diversa;
6 - il mutamento della qualificazione giuridica del fatto, conseguente alle ulteriori indagini
esperite, o l’accertamento, dopo la prima iscrizione, di altri reati connessi, non determina spostamento ad altra sezione, salvo che si tratti di reati di rilevante gravità di competenza di altra sezione. In tali casi si procederà, su indicazione del procuratore o del procuratore aggiunto, a stralcio o
co-assegnazione di sostituto di tale sezione;
7 - i procedimenti per i reati di cui agli artt. 367, 368, 372, 378, 379, 371 bis e 371 ter cod.
pen. sono assegnati al P.M. che ha curato le indagini preliminari sul fatto principale (ovviamente
se ancora in servizio in Ufficio) cui i predetti reati sono connessi o comunque si collegano, anche
se i relativi procedimenti sono stati definiti. Invece, quando i procedimenti per calunnia e falsa testimonianza sono originati da specifica richiesta del P.M. di udienza, detti procedimenti sono assegnati a quest’ultimo;
30
8 – i procedimenti connessi o collegati, iscritti successivamente alla definizione del procedimento cui si riferisce il vincolo della connessione o del collegamento, sono di norma assegnati
allo stesso magistrato titolare del procedimento già definito, salvo che a giudizio del procuratore o
del procuratore aggiunto tale soluzione non appaia rispondente all’economia processuale;
9 – in particolare i procedimenti iscritti in ordine al reato di violazione di sigilli, siano o
meno connessi ad un ulteriore abuso edilizio, sono assegnati allo stesso magistrato assegnatario
del procedimento relativo al primo abuso edilizio, già definito, secondo lo stesso criterio di cui al
punto 8 precedente;
10 – i procedimenti inviati ad altra A.G. e successivamente restituiti nonché quelli regrediti
a fase processuale anteriore, competono al P.M. precedente assegnatario, ovviamente se questi
presti ancora servizio presso l’Ufficio; in caso negativo, sono assegnati con il sistema automatico
utilizzato per le notizie di reato da registrare ex novo. Gli stessi criteri sono seguiti nel caso in cui
il Pubblico Ministero è nella necessità di adottare provvedimenti in riferimento a procedimenti che
sono in una fase successiva a quella delle indagini preliminari (lista testi, richiesta di pareri o altre
attività, ecc).
Una particolare attenzione merita il caso citato sub 8), di gran lunga, fra quelli elencati,
quello che ha determinato le maggiori incertezze interpretative.
Se è vero, infatti, che applicato a stretto rigore, il criterio ‘del precedente’ assicura uniformità di valutazione della medesima vicenda, anche se prolungata nel tempo, è anche vero che esiste il rischio di creare una ‘strutturata’ personale competenza di un sostituto, ad esempio, rispetto
ad una prolungata vicenda coniugale o ad un reiterato comportamento elusivo di un imprenditore,
e così via.
E’ dunque indispensabile che una regola di buon senso vada ad integrare quel criterio, in
modo da assicurare da un lato che vengano interrotte situazione di personalizzazione dell’Ufficio
rispetto a reiterate, annose condotte di reato, dall’altro di ‘ancorare’ tale criterio all’esistenza di
due presupposti, e cioè che la sua applicazione assicuri: a) coerenza valutativa in una vicenda sostanzialmente unitaria, b) economia di risorse nella trattazione del procedimento.
Cap. 4: In particolare: lo smistamento delle notizie di reato
La premessa è che rimangono confermati i meccanismi di assegnazione: automatica per gli
affari di competenza delle sezioni specializzate, e predeterminata per quelli da assegnarsi a ‘pioggia’.
E’ noto come la pregressa situazione delle iscrizioni delle notizie di reato non fosse soddisfacente: anche la relazione ispettiva, più volte ricordata, ha identificato proprio nei ritardi delle
iscrizioni uno dei due maggiori punti di criticità dell’ufficio (l’altro essendo, naturalmente, il numero dei procedimenti pendenti).
A questo proposito, nota la relazione, che, per i fascicoli di mod. 21, “i tempi di iscrizione
ed aggiornamento… si è notato come tali adempimenti non sono avvenuti con sufficiente tempestività”; per quelli iscritti a mod. 44 sono avvenuti “con grave ed ingiustificato ritardo”, e per
quelli scritti a mod. 45 e 46 con ritardi “ancora maggiori”.
Oggi, e dopo che una prima verifica dell’adozione del SICP aveva messo in seria crisi il
meccanismo di iscrizione, a seguito degli sforzi compiuti sia dai referenti informatici (RID e MagRif) che dal CISIA, e ancora sia del dirigente e dagli amministrativi che dai magistrati
dell’Ufficio, ed infine a seguito dell’entrata in funzione del Portale delle notizie di reato, è possibile confermare le disposizioni vigenti. In particolare si conferma che:
a) per i fascicoli da iscrivere a mod. 21, 44 ‘singoli’ e 45:
1) permane il turno ‘smistamento atti’, come autonomo rispetto a tutti gli altri;
31
2) in abbinamento con tale turno è confermato il servizio trattazione e definizione affari
semplici (cd STARD), affidato ai V.P.O. (come più avanti si dirà) e coordinato dal dr Visone;
3) il medesimo sostituto di turno disporrà invece l’assegnazione in automatico al gruppo
di lavoro ‘specializzato’ le notizie di reato relative alla competenza di tale gruppo;
4) sempre tale sostituto incamererà le notizie di reato relative alla materia cd. ‘a pioggia’,
definendo quelle per i quali fin dall’inizio si profilano come irrilevanti i possibili sviluppi investigativi e non realistico l’esercizio dell’azione penale;
5) il procuratore della Repubblica, con l’ausilio dell’ufficio informatico, verificherà che
l’assegnazione delle notizie di cui al p. 2 avvenga in maniera equilibrata all’interno della sezione,
adottando, in caso negativo, misure idonee al raggiungimento di tale obiettivo.
b) per i fascicoli ‘cumulativi’ da iscriversi a mod. 44: si manterrà la trattazione unitaria
del fascicolo; la segreteria del sostituto registrerà l’eventuale separazione di una o più delle notizie
di reato che è necessario trattare individualmente. In tale attività di separazione dovrà apprestare la massima attenzione. I fascicoli cumulativi eventualmente restituiti all’Ufficio dal
G.i.p. per la presenza di notizie improprie (procedimenti con richieste ex art. 408 c.p.p., o relativi a fatti di diversa competenza, ovvero a reati spuri rispetto all’elenco) verranno trasmessi al
procuratore per le sue determinazioni. I sostituti segnaleranno immediatamente al procuratore
gli uffici di polizia giudiziaria autori di elenchi impropri;
c) per favorire la funzione deflattiva di questo momento organizzativo, viene messa a disposizione del sostituto del turno una opportuna modulistica di supporto;
d) le notizie di reato che pervengono con anonimi saranno trattate dal procuratore della
Repubblica;
e) nei giorni del sabato, festivi o nel periodo di sospensione dei termini, il servizio sarà
svolto dal sostituto di turno urgente;
f) il sostituto del turno smistamento procederà ad informare, immediatamente, il procuratore della Repubblica o il procuratore aggiunto delle notizie di reato che per qualsiasi motivo (particolare allarme sociale, personalità della persona offesa o dell’indagato, complessità delle investigazione, rilevanza degl’interessi coinvolti) si presentino rilevanti (si tratta, questo, di un adempimento essenziale per il buon funzionamento dell’Ufficio, finora non adempiuto in maniera
soddisfacente e sul quale si richiama la massima attenzione di tutti i sostituti, come più avanti meglio si dirà).
Per assicurare la perequazione dei carichi derivanti dall’assegnazione, nello svolgimento
dei turni di smistamento, dei fascicoli relativi a notizie di reato ‘generiche’, si procederà ad una
verifica semestrale al fine di riequilibrare i carichi medesimi mediante la redistribuzione dei turni
di smistamento (o altri analoghi sistemi).
E’ necessario, inoltre, assicurare un esame ed una iscrizione tempestiva della notizia di reato, anche al fine di consentire al magistrato assegnatario l’adozione di iniziative che, pur non essendo urgenti (nel qual caso sarebbero di competenza del c.d. P.M. di turno urgente), sarebbe rischioso adottare con un certo ritardo. A tale scopo le notizie di reato di competenza specialistica
sono assegnate soltanto ai magistrati presenti in servizio effettivo, nonché ai magistrati assenti per
un periodo non superiore a 10 giorni. L’assegnazione è, invece, sospesa quando il magistrato è assente per qualsiasi motivo per periodi superiori a 10 giorni, e riprende al suo rientro, lasciando che
il sistema automatico riequilibri il carico di lavoro come se il magistrato non fosse stato assente.
Per quanto riguarda infine il tema della circolazione di notizie all’interno dell’Ufficio,
mentre appare di sicura efficienza il vigente sistema ‘orizzontale’ (cioè di costante verifica, da parte di ciascun sostituto, dei ‘precedenti’ rispetto alla nuova notizia di reato, così da assicurarne
l’aggancio), altrettanto non è a dirsi per la circolazione ‘verticale’ (da sostituto a dirigenza). A
questo proposito sono necessarie alcune considerazioni, tratte dagli anni trascorsi rispetto al pre32
cedente programma organizzativo, dalle esperienze maturate nella direzione dell’Ufficio e da specifiche osservazioni del procuratore aggiunto.
In un contesto di assoluta eccellenza del lavoro svolto dai sostituti, sia quanto allo smaltimento degli anomali arretrati preesistenti che alla definizione del ‘ruolo’ aggiornato, sia infine
alla qualità delle indagini espletate e dei risultati investigativi raggiunti, costantemente confermati
dagli esiti dibattimentali, la dirigenza dell’Ufficio ha rilevato più volte (e molto se ne è dibattuto
nel corso di varie riunioni dell’Ufficio) sul non soddisfacente risultato quanto alla tempestiva informazione da parte dei sostituti rispetto all’inizio ed allo sviluppo di rilevanti procedimenti.
Ed infatti va considerato da un lato che lo smistamento delle notizie di reato è affidato al
lavoro, a turno, di ciascun sostituto, e quindi il contenuto delle notizie stesse è ignoto al procuratore ed all’aggiunto; dall’altro che, non imposto il ‘visto’ sulle richieste di archiviazione dei procedimenti, potrebbero rimanere non conosciuti alla dirigenza anche fascicoli di consistente rilevanza.
E’ vero che, assai spesso, è la rilevantissima mole dei procedimenti da trattare da parte di
ciascun sostituto che fa perder di vista l’onere di informazione che è indispensabile garantire alla
Dirigenza dell’Ufficio, ma proprio questa considerazione impone l’adozione di una più sicura
formula di tempestiva trasmissione delle notizie.
A questo proposito, pare opportuno adottare la soluzione che più volte è stata discussa
nelle riunioni propedeutiche dell’Ufficio e proposta nelle osservazioni del procuratore aggiunto 9 .
Se infatti può rimaner fermo, come da previgente programma, che il Magistrato assegnatario della notizia di reato provvede:
1) a consultare il procuratore della Repubblica o il procuratore aggiunto su ogni
particolare problematica discendente dall’attività di esame, di iscrizione completa e di assegnazione della notizia di reato;
2) ad informare tempestivamente il procuratore della Repubblica o il procuratore
aggiunto in merito alle notizie di reato di particolare rilievo per la gravità e/o le specificità
della vicenda, o che assumono speciale risonanza nella pubblica opinione, ovvero ancora si
tratti di procedimenti in cui sono coinvolti pubblici amministratori o esponenti delle Forze
di Polizia, sia nella veste di persone indagate, sia nella veste di pp.oo. (vedi sopra);
3) a trasmettere al procuratore della Repubblica (o, in sua assenza, al procuratore
aggiunto) tutti gli esposti anonimi, per le sue determinazioni.
Deve anche aggiungersi un ulteriore onere, connesso alla funzione di smistamento delle
notizie di reato: in siffatti casi, il magistrato preposto all’iscrizione delle notizie di reato, dopo avere redatto il provvedimento d’iscrizione e contestualmente alla trasmissione all’ufficio preposto
all’iscrizione e di lì al magistrato risultato essere assegnatario, riferirà oralmente dell’esito del turno, evidenziando, ove pervenute, le notizie di reato di maggior rilievo ricevute e registrate durante
il turno, ovvero riferendo che non vi sono notizie che vi rientrino. Nei casi di particolare delicatezza, farà pervenire al coordinatore della sezione competente e comunque al procuratore della Repubblica copia della informativa pervenuta.
In tal modo, si lascia sostanzialmente intatto il meccanismo precedente, che garantisce
celerità nelle iscrizioni, ma si realizza in modo più efficace l’esigenza conoscitiva indefettibile per
il buon funzionamento dell’ufficio.
In definitiva, il sostituto addetto avrà l’onere di riferire indefettibilmente, all’esito del
turno smistamento, sull’andamento e sul contenuto del turno medesimo.
L’esame delle notizie di reato si conforma ai seguenti criteri:
I.
va innanzitutto verificato se l’iscrizione non sia già avvenuta attraverso il Portale
delle NDR. In caso positivo, se ne verificheranno gli estremi e si confermerà l’operazione;
9
sia pure non ‘in toto’:: non appare utile, infatti, ricorrere alla catalogazione delle notizie di reato su cui garantire
l’informazione, contenuta accuratamente nelle osservazioni, quanto invece affidare alla professionalità ed alla sensibilità dei sostituti l’onere informativo, sia pure con scadenze predeterminate.
33
II.
in caso negativo, in calce o a margine dell’atto contenente la notizia sono indicati il
registro in cui deve avvenire l’iscrizione (mod.21, mod.21 bis, mod.44, mod.45, mod.46), e, con
riferimento al mod.21, al mod.21 bis, e al mod. 44, sono indicati i titoli dei reati ipotizzabili, le
persone a cui il reato è attribuibile, le altre parti, infine, se del caso, il magistrato del gruppo di lavoro competente per le materie specialistiche, applicati i criteri cui sopra; per i mod. 45 e 46 è sufficiente indicare la provenienza e, sinteticamente, l’oggetto dell’atto da iscrivere ovvero un elemento che ne faciliti la ricerca al Re.Ge. (ad esempio: esposto/denuncia a firma di ……. contro
l’Amministrazione Comunale di …., sentenza dichiarativa di fallimento di …). Dovrà esser utilizzata la scheda predisposta ad hoc dall’Ufficio. Per i procedimenti provenienti da altra Procura, per
il quale esiste già relativa scheda di iscrizione, si potrà far riferimento alla stessa, integrata sempre
dal nuovo luogo di commissione del reato ed eventualmente dagli elementi diversi rispetto a quella;
III.
quando si ha motivo di ritenere che la specifica notizia di reato sia stata già iscritta,
si dispone la ricerca del precedente, onde evitare la duplicazione di iscrizione;
IV.
allo stesso modo, quando la notizia di reato da iscrivere sia connessa o comunque
collegata ad altra precedente, il magistrato assegnatario, oltre alle indicazioni utili alla iscrizione,
evidenzia per la Segreteria la richiesta di verificare il precedente, eventualmente fornendo le opportune indicazioni volte a favorire la ricerca;
V.
quando gli autori del reato non sono generalizzati, ma sono immediatamente identificabili, l’iscrizione della notizia è effettuata a mod.21 o mod.21 bis a carico di persona da identificare;
VI.
le informative riguardanti gli infortuni sul lavoro sono iscritte per il reato di cui
all’art. 590 C.P. ed i reati previsti dalla disciplina antinfortunistica (DPR n. 81/08) configurabili
(secondo lo schema predisposto dai colleghi della sezione competente);
VII.
le informative per i delitti di violazione di sigilli (art.349 C.P.) e per altri reati riferibili a manufatti abusivi sono iscritte ed assegnate al magistrato già designato per il procedimento
concernente l’abuso, anche se questo fosse stato già definito; pertanto il magistrato che esamina la
notizia di reato dispone l’iscrizione e l’assegnazione al magistrato già designato per la violazione
edilizia; nel caso di iniziative urgenti (ad esempio: convalida del sequestro dell’immobile), è competenza del P.M. di turno urgente esaminare ed iscrivere la notizia di reato e trasferire poi, ad attività urgente conclusa, gli atti al magistrato assegnatario del primo procedimento relativo all’abuso
edilizio;
VIII.
le informative per il reato di cui all’art. 650 C.P. relative ad omessa osservanza dei
provvedimenti di demolizione dei manufatti abusivi, sono unite come seguiti al procedimento
principale per la violazione edilizia;
IX.
il procedimento trasmesso per competenza da altro Ufficio è trattato dal sostituto di
turno smistamento; se il procedimento è a carico di indagati sottoposti a misure cautelari restrittive, esso è immediatamente posto all’attenzione del magistrato di turno per eventuali adempimenti
urgenti, nel qual caso il procedimento resta assegnato allo stesso magistrato, salve le regole sulla
competenza specialistica;
X.
Procedimenti di competenza del Giudice di Pace Xa - il magistrato assegnatario della notizia di reato dispone l’annotazione a mod. 21 bis
(Registro delle attività del P.M. nei procedimenti davanti al giudice di pace), se trattasi di procedimento a carico di persone note o identificabili; nel caso di procedimenti a carico di ignoti dispone l’iscrizione a mod.44, avendo cura di annotare la sigla GdP, per distinguere gli stessi procedimenti dagli altri di competenza del Tribunale;
Xb - nel caso di ricorso immediato al giudice di pace, ai sensi dell’art. 21 e ss. del
D.Lgs.n.274/00, il procedimento è assegnato al sostituto di turno smistamento, salvo che nella vicenda denunciata siano rappresentati reati di competenza del Tribunale, nel qual caso, iscritto il
ricorso a mod. 21, il Sostituto originariamente assegnatario provvede a richiedere al G. di P. adito
le decisioni di competenza ex artt. 25-26 D.L.vo 274/2000.
34
Cap. 5: I delitti di rapina ed estorsione
La premessa da cui si dovuto purtroppo partire nel precedente programma organizzativo e
di cui si è dovuto, nel corso delle prime riunioni dell’Ufficio, prendere atto è che esiste, nello specifico settore dei delitti di rapina ed estorsione, un grave divario fra l’allarme sociale, il numero ed
il trend di questi reati e le capacità e le risorse investigative messe in campo da coloro cui è affidato il compito istituzionale di contrastarlo.
Si è quindi ritenuto – essendo impossibile allo stato, com’è a tutti noto, e come più volte si
è ripetuto nel corso di questo documento, agire sulla leva delle risorse – opportuno affidare il necessario miglioramento ad un consistente sforzo organizzativo, che parta dall’individuazione del
miglioramento del coordinamento fra i sostituti e la p.g. che opera nel settore, come prima risposta
positiva. Occorre infatti, - e su ciò si è verificato, anche nel corso degli incontri citati, quanto sia
condiviso tale convincimento – da un lato prender atto che, allo stato, alla denuncia da parte del
cittadino di un tale reato non segue, se non in casi particolarmente eclatanti, lo svolgimento di indagini adeguate da parte della p.g.; dall’altro che, anche nella trattazione da parte di quest’Ufficio,
ai relativi fascicoli non viene dedicata l’attenzione che la gravità del delitto meriterebbe: e ciò a
causa, si ripete, di una generale e riconosciuta insufficienza delle risorse umane e di mezzi disponibili rispetto alla criminalità diffusa sul territorio.
Il principio informatore della nuova organizzazione risiede nella convinzione, fondata su
lunga esperienza, che il delitto di rapina è perpetrato ben raramente da un delinquente ‘occasionale’ ed altrettanto raramente da uno ‘isolato’. In caso di arresti in flagrante per tali reati, dunque,
non si procederà ad immediato rito direttissimo, ma invece per convalida e successive intense investigazioni. Occorre cioè considerare quell’arresto non un punto di arrivo ma di partenza
dell’indagine, al fine di individuarne i correi e altri episodi analoghi a lui addebitabili.
Tale considerazione non si è dimostrata invece valida per i delitti di estorsione, per i quali
(anche sulla base di osservazioni formulate in forma condivisa dai sostituti in occasione delle riunioni dell’Ufficio funzionali alla stesura del nuovo programma organizzativo) sarà invece adottata
l’ordinaria formula di assegnazione e trattazione (sia pure con particolare riguardo alla ricerca di
‘precedenti’).
La soluzione organizzativa individuata per la trattazione delle notizie di reato costituite
dalle denunce per rapina – all’epoca in via sperimentale solo per queste: una eventuale ed auspicata risposta positiva allo sforzo messo in campo potrebbe portare all’allargamento di questo modulo
organizzativo ad altre fasce di delitti – prevedeva in particolare:
a)
la suddivisione dei sostituti in tre (allo stato delle scoperture di organico) sottogruppi, suddivisi sulla base di più ridotte competenze territoriali, al fine di assicurare da un lato
una loro più incisiva conoscenza del territorio e delle dinamiche criminali che vi si svolgono;
dall’altro un più agevole e ‘personalmente’ mirato rapporto con le forze di polizia giudiziaria che
vi opera;
b)
la distinzione delle notizie di reato comunicate per via informatica relative alle
rapine ed estorsioni da tutte le altre;
c)
l’utilizzazione da parte dei sostituti, attraverso la p.g. delegata, delle potenzialità offerte dal sistema informatico S.D.I. delle forze di Polizia, con il quale quest’Ufficio è collegato;
d)
la più larga utilizzazione, mediante diffusione nelle reti telematiche delle forze
di polizia, del sistema di riconoscimento selettivo che consente di mostrare alla parte offesa esclu35
sivamente foto – aggiornate – di persone che per caratteristiche fisiche rispondano alla descrizione
da essa fornita (ad esempio: statura, etnia, colore degli occhi o dei capelli, segni particolari, ecc.);
e)
un costante rapporto, a cadenza bimensile, fra le forze di polizia territoriale ed i
sostituti che su quel territorio hanno competenza, al fine da un lato di riceverne le notizie di reato
relative alle rapine, da un altro di ricevere da chi ha l’istituzionale controllo del territorio medesimo, analisi ed informazioni sulle emergenze verificatesi su particolari località o su specifiche nuove modalità operative della criminalità, sulle migliori iniziative da adottare per farvi fronte, ecc.
Tale organizzazione può senz’altro esser confermata: i risultati raggiunti appaiono di assoluto rilievo quanto ad approfondimento degli episodi di rapina trattati: le indagini disposte mediante intercettazioni ambientali in carcere, approfondimenti di polizia giudiziaria hanno consentito assai spesso di individuare i complici dell’indagato nella rapina per la quale si procedeva, ovvero altri analoghi episodi a suo carico (ed invero spesso, entrambi questi risultati).
Allo stato, la suddivisione in gruppi che appare opportuno confermare, anche sulla base
delle specifiche competenze territoriali dei servizi di polizia giudiziaria presenti sull’area di competenza, è la seguente:
Gruppo
1
2
3
Magistrati
Visone Giuseppe
Amoroso Maria Cristina
Barela Raffaele
Onorati Claudio Orazio
Curatoli Cristina
Capasso Ciro
Bifulco Valentina
De Stefano Arturo
Bianco Carla
De Franchis Maurizio
Vitagliano Antonella
Comuni
Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano,
Cimitile, Comiziano, Liveri, Marigliano, Nola,
Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Belsito,
San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano.
17
Acerra, Brusciano, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Cercola, Mariglianella, Pollena Trocchia, Pomigliano
d’Arco, San Sebastiano al Vesuvio, Volla.
10
Massa di Somma, Ottaviano, San Gennaro Vesuviano,
San Giuseppe Vesuviano, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno.
7
Il coordinamento dei gruppi è affidato al procuratore della Repubblica (coadiuvato dal procuratore aggiunto) il quale disporrà che gli elenchi cartacei ed informatici relativi alle sole rapine
ed estorsioni – ferma restando la consegna degli altri elenchi presso l’ufficio notizie di reato con le
cadenze ordinarie - vengano consegnate personalmente dai responsabili territoriali del settore al
sostituto del gruppo competente, in un incontro come sopra detto dedicato anche all’analisi della
situazione ed all’individuazione di eventuali, coordinati interventi, nelle giornate che saranno stabilite da ciascun gruppo.
Si fa riserva di costituire ulteriori gruppi di lavoro in riferimento a specifiche esigenze di
coordinamento investigativo, quale ad esempio il tema delle cd ‘truffe assicurative’, come segnalato dal procuratore aggiunto.
Cap. 6: I reati di competenza della II Sezione
Dalle riunioni preparatorie del presente programma organizzativo, nonché dai risultati raggiunti dalla II Sezione nel corso di questi anni, appare evidente che l’organizzazione a suo tempo
(23 aprile 2009, o. di s. 157/09) disposta per la trattazione dei principali reati di competenza ha
dato buoni risultati, e può esser confermata: il territorio del circondario rimane dunque suddiviso,
in ordine alla competenza relativa alle seguenti ipotesi di reato:
36
a)
reati relativi ai delitti dei pubblici ufficiali – pubblici amministratori contro la p.a.;
b)
reati relativi a condotte comunque inerenti l’affidamento, la preparazione, l’ approvazione e la realizzazione di strumenti urbanistici;
c)
reati prospettati nell’ambito delle relazioni d’accesso ad enti comunali, A.S.L. ecc.;
d)
reati relativi all’inquinamento ambientale da rifiuti, cave abusive ecc.
fra i sostituti della sezione secondo le tabella seguente:
Comune
37
Popolazione residente
CERCOLA
MASSA Dl SOMMA
POLLENATROCCHIA
SAN SEBASTlANO AL V.
SANT'ANASTASIA
VOLLA
CARBONARA Dl NOLA
CASAMARCIANO
COMIZIANO
LIVERI
NOLA
PALMA CAMPANIA
ROCCARAINOLA
SAN PAOLO BELSITO
SAVIANO
TUFINO
VISCIANO
BRUSCIANO
CAMPOSANO
CASTELLO Dl ClSTERNA
CICCIANO
CIMITILE
MARIGLIANELLA
MARIGLIANO
SAN VITALIANO
SCISCIANO
ACERRA
CASALNUOVO Dl NAPOLl
POMIGLIANO D'ARCO
OTTAVIANO
SAN GENNARO VES.
SAN GIUSEPPE VES.
SOMMA VESUVIANA
TERZIGNO
18.572
5.902
13.326
9.851
27.472
21.407
2.027
3.283
1.711
1.815
32.721
14.485
7.176
3.371
14.890
3.240
4.623
15.202
5.300
6.734
12.246
6.842
6.301
30.291
5.564
4.881
44.401
44.596
39.588
22.549
10.100
23.152
32.838
15.831
TOTALE
512.288
Magistrato
Amoroso
Amoroso
Amoroso
Amoroso
Amoroso
Amoroso
De Franchis
De Franchis
De Franchis
De Franchis
De Franchis
De Franchis
De Franchis
De Franchis
De Franchis
De Franchis
De Franchis
De Stefano
De Stefano
De Stefano
De Stefano
De Stefano
De Stefano
De Stefano
De Stefano
De Stefano
N.N.
N.N.
N.N.
Visone
Visone
Visone
Visone
Visone
I reati relativi ai Comuni di Pomigliano d’Arco, Acerra e Casalnuovo di Napoli, già assegnati al dr Renzulli, verranno inviati dal sostituto di turno smistamento al procuratore, che li redistribuirà – fino alla copertura del posto – all’interno della Sezione secondo un turno su base nominativa, secondo l’ordine alfabetico, ed annotandoli in apposito registro istituito presso la sua segreteria
************************
38
PARTE TERZA: I SOGGETTI E LE AZIONI
CAP. 1 IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Nulla da innovare rispetto al precedente programma organizzativo.
Al procuratore della Repubblica spettano i compiti demandati dall’Ordinamento; in particolare egli, personalmente ovvero mediante delega, esercita la direzione in materia sia giurisdizionale che amministrativa, esprime la rappresentanza esterna dell'Ufficio, attua il coordinamento generale e cura la vigilanza sulle fasi di indagine e dibattimento; ha la titolarità e la rappresentanza
dell'ufficio nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari (oltre
alla competenza ad adottare i procedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e
di quelli concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico).
E’ affiancato, secondo i principi di cui al d. lgvo 240/2006 e succ. mod., come si è già visto
sopra (p. 2^, cap. 6) dal dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario, il quale è responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività.
Al procuratore della Repubblica è riservata la direzione e organizzazione della Sezione di
Polizia Giudiziaria intesa nel suo complesso ed i connessi rapporti con i responsabili delle relative
aliquote.
In assenza del procuratore, tutte le attività di cui sopra, nei casi di assoluta urgenza, sono
svolte dal procuratore aggiunto, o, in mancanza, dal sostituto più anziano in servizio e presente in
Ufficio.
Il procuratore della Repubblica designa il procuratore aggiunto per il coordinamento di una
o più sezioni di indagine.
Il procuratore della Repubblica non intende riservare a se stesso la trattazione di particolari
categorie di procedimenti e, dunque, non vengono di seguito formulati parametri predeterminati ed
astratti. Si riserva, invece, di motivare adeguatamente i provvedimenti con i quali dovesse eventualmente assegnare a se stesso singoli affari, anche rientranti nella competenza della sezioni specializzate, laddove sussistano eccezionali esigenze di riservatezza nella loro trattazione (art. 1 co.
1, art. 2 co. 1 d. lgvo 106/06 e succ. mod., risoluzione del 12 luglio 2007 del C.S.M) 10 .
Il procuratore della Repubblica si riserva, inoltre, la possibilità di co-assegnarsi nella trattazione di singoli procedimenti, ove ne ravvisi l’opportunità per la delicatezza della materia che ne
forma oggetto. In tali casi opererà ai sensi dell’art. 2 co. 2 d. lgvo 106, con provvedimento motivato.
Si riserva infine di assegnarsi i procedimenti di particolare urgenza e/o delicatezza di
trattazione in occasione del trasferimento ad altro ufficio del sostituto che ne sia titolare.
Condizione per l’inoltro delle richieste di misure cautelari personali è l’apposizione del ‘visto per concerto’ del procuratore della Repubblica, nei procedimenti di competenza della sezione
10
“Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero a seguito dell’entrata in vigore del
D. Lgvo 106/06”, che a questo proposito afferma: “3.1 a) Assegnazione (e autoassegnazione) dei procedimenti e poteri del procuratore. Deve essere esclusa l’esistenza di un potere di assegnazione e autoassegnazione svincolato da
congrua motivazione, che si porrebbe in contrasto con gli artt. 97 e 101 comma 2 della Costituzione. Ne consegue che
il primo comma dell’art. 2 della legge 24 ottobre 2006 n. 269, che attribuisce al procuratore il potere di scegliere tra
l’autoassegnazione o l ’assegnazione al sostituto del singolo procedimento, richiede l’adozione di un provvedimento
motivato, da collocare nel momento in cui il procedimento ha origine, con la precisazione che, esercitata la scelta, il
potere deve ritenersi consumato e non può rivivere.”
39
o degli affari da lui coordinati. Analogo visto è necessario per l’inoltro di tali richieste nei procedimenti delle altre sezioni, allorchè, anche a parere del procuratore aggiunto, trattino materie di
particolare delicatezza. Allo stesso modo si procederà per l’apposizione del visto sulle richieste di
giudizio relative a reati di competenza collegiale, nonchè sui provvedimenti che dispongono o richiedono intercettazioni telefoniche.
Per quanto concerne le richieste di misure cautelari reali, il ‘visto per concerto’ è necessario solo ove si colpiscano beni di particolare valore ovvero si proceda per fatto particolarmente rilevante.
Non è richiesto il visto per ‘concerto’ nel caso di richiesta di misure cautelari personali o
reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o
del fermo di indiziato ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida
del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 321, comma 3- bis , del codice di
procedura penale.
La richiesta di misura cautelare, ove sia negato il visto del procuratore, non può esser inoltrata; al contrario, le richieste di archiviazione ovvero quelle con cui viene esercitata l’azione penale saranno inoltrate al giudice – salvo quanto previsto dal punto che segue - anche senza tale visto.
Quanto ai poteri di revoca dell’assegnazione, essi saranno esercitati dal procuratore della
Repubblica sulla base dei principi affermati nella ricordata delibera consiliare 19 febbraio 2004, la
quale delimita il potere di revoca alle ipotesi in cui “il magistrato designato abbia formulato, o intenda formulare, richieste oggettivamente insostenibili sul piano tecnico, esulanti dal campo
dell’opinabilità e manifestamente ingiustificabili, ovvero ancora allorquando il magistrato si discosti, senza alcuna giustificazione, da quelle direttive di carattere generale, previamente emanate, nelle quali si sostanzia la potestà direttiva del titolare dell’ufficio. Solo in questo ambito, chiaramente più ristretto della mera divergenza di opinioni sulla conduzione dell’indagine o
sull’esercizio dell’azione penale, appare giustificata la revoca della designazione”.
Sulla base di quanto evidenziato nella sentenza della Corte costituzionale n. 143/73, resta
fermo che qualsiasi provvedimento di revoca dell’assegnazione da parte del procuratore della Repubblica andrà comunicato – anche secondo quanto prescritto dall’art. 2 co. 2 del decreto L.gs.
106/2006 – anche al Consiglio Superiore della Magistratura, “all’organo, cioè, - così recita la sentenza citata - al quale è demandato di assicurare che gli appartenenti all’ordine giudiziario non
siano colpiti da atti che, sia pure mediamente, portino attentato alla loro indipendenza”.
Il procuratore della Repubblica, allo stato, non ritiene di prevedere altre forme di
verifica preventiva sulla conduzione dei procedimenti, che invece potrebbero rivelarsi necessarie ove non si riscontrasse rispettato l’onere di informazione – anche nella nuova formulazione - da parte dei sostituti dell’avvenuta iscrizione o del sopravvenuto accertamento di reati che, per qualsivoglia motivo (allarme sociale, beni aggrediti, personalità coinvolte, interessi lesi, ecc.) meriti di esser considerato di particolare rilievo.
In particolare, allorchè sul fascicolo venga apposta l’indicazione ‘riferire’, il sostituto
assegnatario approfondirà qualsiasi iniziativa investigativa intenda adottare e prima di adottarla, e comunque con urgenza, con il procuratore della Repubblica o con il procuratore aggiunto (per le materie di competenza delle sezioni dallo stesso coordinate).
Il procuratore della Repubblica, richiedendolo le esigenze del servizio, affida, anche temporaneamente ed occasionalmente, compiti di natura amministrativa al procuratore aggiunto. Tale
delega, ove ne ricorra la necessità e su parere del procuratore aggiunto, può anche esser conferita a
singoli sostituti sulla base di criteri di capacità, preparazione, attitudine, impegno, esperienze ma-
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turate, disponibilità alla collaborazione e anzianità nel ruolo o nel servizio. La delega dei suddetti
compiti amministrativi viene conferita esclusivamente per iscritto.
Relativamente a tali aspetti amministrativi, il procuratore della Repubblica stabilisce le direttive generali nel rispetto delle quali vengono esercitate le deleghe così conferite.
Il procuratore può comunque, ove lo ritenga necessario od opportuno, esercitare direttamente in ogni momento le attività amministrative delegate, informando preventivamente o successivamente il delegato, quando occorre ai fini del coordinamento.
Il procuratore cura personalmente i rapporti con gli organi di informazione, redigendo per
lo più comunicati-stampa; quando lo ritiene opportuno o più utile delega in casi particolari, anche
verbalmente se trattasi di comunicazioni urgenti, il procuratore aggiunto.
Specifica attenzione viene attribuita ai procedimenti per i delitti di maltrattamenti in famiglia e cd ‘stalking’. In particolare, per quanto concerne le innovazioni di cui alla L. 119/2013,
non può che confermarsi quanto osservato nel corso della riunione dell’Ufficio ad essa dedicata il
28 ottobre 2013, secondo cui “risulta evidente che la priorità prevista dalla legge per la trattazione di questa tipologia di reati ha carattere assoluto rispetto anche a tutte le altre priorità che
l’Ufficio si è dato, e che hanno natura tabellare.”
Il procuratore aggiunto, cui la materia è tabellarmente affidata, ha già realizzato una serie
di protocolli ed impartito alcune direttive per migliorare l’efficacia dell’intervento giudiziario nei
confronti di tali odiosi delitti.
Si ritiene utile, sulla base delle esperienze vissute (le quali denotano che, varcata la soglia
del ricorso alla violenza, anche se non di eccezionale intensità, è assai remota l’ipotesi di una regressione spontanea dell’aggressività di un marito/figlio(a)/convivente nei confronti della moglie/figlio(a)/convivente) e della situazione emergente dalle cronache (che denotano la necessità di
mantenere una ‘guardia’ altissima sotto tale profilo, per l’incessante progressione statistica del suo
verificarsi) adottare come linea-guida quella secondo cui, laddove i delitti di maltrattamento
o atti persecutori intra-familiari concorrano con quelli di percosse o lesioni, la trattazione
del fascicolo debba avere priorità assoluta, e la notizia di reato, non appena pervenuta al sostituto assegnatario, venga smistata immediatamente al procuratore aggiunto (e, se del caso,
conferendo con il procuratore della Repubblica), il quale, se ritiene, apporrà l’annotazione
‘riferire’.
Un discorso a parte merita il settore delle misure di prevenzioni, rispetto al quale vanno
condivise le valutazioni critiche operate nel già ricordato documento di ‘osservazioni’ presentato
dal procuratore aggiunto in occasione del rinnovo del programma organizzativo.
In particolare mentre inizialmente l’assegnazione dei procedimenti era prevista solo nei
confronti del procuratore e del procuratore aggiunto, con successivo ordine di servizio del
29.6.2009, venne stabilito che i fascicoli di prevenzione fossero divisi nel modo seguente:
• i fascicoli con numero finale nn.0-1-2: P.M.dr. Mancuso
• i fascicoli con numero finale nn.3-4-5: P.M.dr.ssa Troncone
• i fascicoli con numero finale nn.6-7: P.M.dr.ssa Teresi (poi sostituita dal P.M. dr.ssa Bianco)
• i fascicoli con numero finale nn.8-9: P.M.dr. Barela.
Di fatto, il settore – come nota il procuratore aggiunto - ha presentato dei gravi disservizi,
atteso che sono state trattate solo poche procedure e che negli anni dal 2009 ad oggi non risultano
essere state effettuate con continuità le definizioni dei nuovi procedimenti, per cui è stato dato solo
un limitato corso alle segnalazioni nel periodo intervenute da parte delle forze dell’ordine.
“ Anche il procuratore – prosegua la nota della dr.ssa Troncone - ha preso atto di tale situazione, tant’è che in occasione della riunione d’ufficio del 18.2.2014, ha chiesto la disponibilità
ai magistrati dell’Ufficio per assumere il coordinamento del settore, ritenendo evidentemente di
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non potere direttamente seguire il settore, in quanto già onerato da molteplici impegni. Il procuratore aggiunto ha già, nel termine assegnato del 28.2.2014, dichiarato la propria disponibilità.
Si consideri, infatti, che la possibilità, contemplata dall’art. 16 d.lgs. n. 159/2011, di applicare le misure di prevenzione patrimoniale a tutti i casi elencati nell’art. 4 medesimo decreto
(casi di pericolosità comune) rende assai ampio il novero delle possibilità per l’applicazione delle
misure di prevenzione nei confronti di soggetti socialmente pericolosi, secondo una valutazione di
carattere obiettivo che consenta di pronunciare una prognosi di ragionevole probabilità di commissione di attività delittuose.
Peraltro, ai sensi dell’art. 18 d.lgs. n. 159/2011, la misura patrimoniale può essere applicata anche disgiuntamente. Pertanto, accertati i relativi presupposti (disponibilità e provenienza illecita dei beni), le misure patrimoniali, del sequestro e della confisca possono essere applicate, anche indipendentemente dalla misura personale, non solo nelle fattispecie legislativamente
previste, ma in ogni ipotesi in cui, pur in presenza di persona pericolosa o che è stata pericolosa,
non può farsi luogo alla misura personale ovvero questa non sia più in atto. Il ricorso alle misure
di prevenzione potrà pertanto essere attivato nei confronti di soggetti dediti a reati predatori nonché di autori di reati fiscali, finanziari o fallimentari, qualora le modalità delle condotte siano sistematiche ed espressive di un consolidata scelta criminosa.
Ad avviso di chi scrive, l’insufficiente risposta del nostro ufficio, in virtù delle difficoltà
organizzative suaccennate, ha determinato un decremento delle segnalazioni. Una nuova attività
d’impulso, anche tramite interlocuzione sull’argomento con la polizia giudiziaria, potrebbe stimolare quest’ultima a dedicare a tale settore personale specializzato (peraltro già esistente presso il
Gruppo CC Castello di Cisterna); anche la Guardia di Finanza, mostratasi più volte sensibile al
tema della formulazione di proposte di prevenzione nei confronti di evasori abituali o di autori di
frodi fiscali, potrebbe essere interessata a dedicare a questo settore specifiche risorse;
a)
affianco alle segnalazioni di cui al punto che precede, l’instaurazione di procedure
di prevenzione potrà avvenire anche mediante un’attività d’impulso di questa Procura, che si
concretizzi nell’apertura di fascicoli di misure di prevenzione a carico di soggetti pericolosi coinvolti in procedimenti penali pendenti presso il nostro ufficio o definiti da breve tempo. A tal fine,
tutti i sostituti potranno segnalare al coordinatore del settore i nominativi degli indagati o imputati di procedimenti per reati di grave allarme sociale (quali rapina, estorsione, usura, violenza
sessuale, spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, riciclaggio, reimpiego, delitti fiscali comportanti notevole danno erariale e commessi con modalità tali da ritenere che l’autore del reato
tragga redditi da evasione fiscale pur se provenienti da attività economica astrattamente lecite,
sfruttamento della prostituzione, fittizia intestazione di beni, associazione per delinquere, favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina), che abbiano a proprio carico già dei
precedenti penali o sentenze di condanne non ancora definitive.
La segnalazione dovrà essere inoltrata nei seguenti casi:
a1) sentenza di condanna dopo la celebrazione del rito abbreviato,
a2) sentenza di condanna dopo la celebrazione del rito ordinario che intervenga entro tre
anni dalla commissione del fatto-reato,
a3) emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari o
anche provvedimento di rigetto che non sia fondato sulla mancanza dei gravi indizi e non sia stato
impugnato.
Nel fascicolo di prevenzione di nuova costituzione, verranno acquisiti in copia (anche informatica) gli atti dell’indagine penale utili allo sviluppo di specifiche investigazioni in tema di
misure di prevenzione, che verranno indicati nella stessa segnalazione compiuta dal sostituto;
b)
per quanto concerne gli aspetti organizzativi, il coordinatore prenderà in esame le
segnalazioni ai fini della formulazione delle proposte provenienti dalla polizia giudiziaria, così
come le segnalazioni provenienti dai sostituti. In ordine a queste ultime, valuterà la ricorrenza
degli estremi per l’apertura di procedura di prevenzione. Tale preliminare esame è necessario
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anche al fine di assicurare il rispetto del protocollo d’intesa sottoscritto a livello distrettuale in
data 11.7.2013 con l’intervento della Procura Nazionale Antimafia e che contempla la necessità
della previa informazione alla Procura distrettuale, al fine di evitare inutili duplicazioni di attività
nei confronti dei medesimi soggetti. A tale fine, pertanto, assumerà gli opportuni contatti con
l’ufficio distrettuale, nei casi indicati in protocollo;
c)
Successivamente all’iscrizione delle procedure, le stesse verranno assegnate con
criterio di automatismo ad un gruppo di lavoro che può essere composto, per ritenersi adeguato e
non di pregiudizio per la definizione degli altri concorrenti affari, in quattro sostituti oltre al coordinatore. Ciascuno sarà titolare dei fascicoli, assegnati in base al numero finale della procedura (1 e 2 ; 3 e 4; 5 e 6; 7 e 8; 9 e 10). Appare opportuno rinnovare le manifestazioni di disponibilità, anche per coloro che l’hanno già manifestata e, comunque, pervenire all’individuazione di
quattro sostituti, anche mediante assegnazione d’ufficio secondo le regole generali. L’attività del
gruppo di lavoro in materia di misure di prevenzione richiede lo svolgimento di periodiche riunioni fra magistrati nonché con la polizia giudiziaria specializzata nel settore. E’ anche necessario un valido supporto di segreteria e di personale di p.g. in forza alla Procura e che funga da canale di comunicazione con gli autori delle segnalazioni e delle indagini di prevenzione.
Tali considerazioni possono esser inserite nel presente dispositivo e – pur non condividendo le successive considerazioni della nota – si può concludere nel senso che:
a) al procuratore aggiunto viene assegnata la specifica direzione e coordinamento operativo del settore “misure di prevenzione”
b) il procuratore della Repubblica – cui non saranno assegnati ulteriori fascicoli della
materia - si riserva l’approvazione e l’adozione delle disposizioni organizzative generali proposte
dal procuratore aggiunto.
Allo stesso modo si procederà per i rapporti con la direzione distrettuale antimafia, che saranno regolati dal protocollo d’intesa raggiunto, sotto il coordinamento del sig. procuratore generale, in data 7 ottobre 2004.
Ancora, per quanto concerne la fase delle udienze e dei dibattimenti, il procuratore della
Repubblica
cura il coordinamento dei servizi di udienza per quanto concerne il criterio di individuazione e di continuità della partecipazione del P.M. nei procedimenti di particolare complessità, attivandosi presso il Presidente del Tribunale per attuare le migliori condizioni idonee a garantire, per quanto possibile, la continuità fra P.M. delle indagini e P.M. dell’udienza, e comunque del
P.M. dell’udienza nell’intero svolgimento del dibattimento.
opera la valutazione dell’opportunità delle impugnazione; a questo fine i magistrati
che, nelle conclusioni di udienza, avranno visto respinta (o radicalmente modificata
nell’ammontare della pena inflitta) la propria richiesta di condanna, lo informeranno compiutamente dello svolgimento dell’intero procedimento, concordando le eventuali modalità
dell’impugnazione.
approva i turni mensili di servizio, attività per la quale sarà coadiuvato dal dr Barela
quale sostituto anziano dell’Ufficio, cui ne viene affidata la materiale compilazione, e che opererà
secondo i criteri generali più avanti precisati.
Il procuratore si avvale, infine, dell’assemblea dell’ufficio, di regola fissata con cadenza
mensile, quale organo consultivo e propositivo. E’ prevista inoltre la fissazione, con la medesima
cadenza, delle riunioni delle singole sezioni. Può infine affidare a singoli sostituti la studio e la
documentazione su argomenti ritenuti di rilievo per l’Ufficio.
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Cap. 2 Il procuratore della Repubblica aggiunto
La figura del procuratore aggiunto, originariamente addirittura eliminata nella prima stesura della riforma dell’ordinamento giudiziario (poi varata con L. 150/05), non trova nel nostro diritto positivo alcuna specificazione quanto a ruolo e competenze. Le migliori prassi vigenti, peraltro,
lo configurano, correttamente e condivisibilmente, come una importantissima figura di snodo fra il
procuratore della Repubblica ed i suoi sostituti, cui è chiamato a fornire quell’apporto di professionalità ed esperienza che lo aiuti a maturare in qualità tecniche ed umane: in un delicato equilibrio che dev’essere adeguato alle dimensioni dell’Ufficio, alla qualità delle domande di giustizia
che vi pervengono, al valore ed alla personalità dei sostituti, al loro complessivo carico di lavoro,
all’organizzazione adottata, ecc. Egli partecipa, quindi, tanto della responsabilità dirigenziale ed
organizzativa del procuratore, cui apporta il contributo derivantegli dal continuo contatto con gli
altri magistrati in termini di esigenze, problemi ed aspettative, quanto della specifica funzione investigativa, che è chiamato a svolgere (tendenzialmente con un carico che le circolari del C.S.M.
indicano nel 50% del ruolo ordinario).
In questo quadro, le sue competenze possono così elencarsi.
Il procuratore aggiunto, cui è naturalmente assegnata funzione vicaria, la esercita ogni
volta che il procuratore sia in assenza prolungata dall’Ufficio. A lui riferiscono i sostituti di tutte le
sezioni allorchè dovrebbero farlo al procuratore della Repubblica; nel caso in cui i sostituti riferiscano di impostazioni date all’indagine dal procuratore su cui, in quella circostanza, il procuratore
aggiunto non concorda, si sentirà il primo per le vie brevi, ovvero se ne attenderà il rientro.
Al procuratore aggiunto è delegata la competenza sul ‘visto per concerto’ nei provvedimenti per cui esso è previsto da parte del procuratore, per quanto concerne le sezioni affidate al
suo coordinamento. Nel caso in cui il procedimento – per i reati di particolare allarme sociale, per
la personalità delle persone coinvolte, per la dimensione degl’interessi da tutelare o aggredire – si
presenti di particolare delicatezza, ne riferirà anche al procuratore della Repubblica (ferma restando la necessità che egli, ove non condivida la richiesta del sostituto, e motivato il suo dissenso, ne
informi immediatamente il procuratore della Repubblica).
Inoltre il procuratore aggiunto:
- tratta i procedimenti assegnatigli secondo i criteri predeterminati che seguono;
- esercita le funzioni di P.M. in udienza in relazione a procedimenti per i quali già risulti
assegnatario o co-assegnatario per la fase delle indagini, o anche su richiesta del sostituto titolare
del procedimento che abbia direttamente coordinato, ovvero in ogni altro caso in cui ciò risulti necessario o opportuno in base a motivato provvedimento scritto di designazione del procuratore della Repubblica;
- ha funzioni di coordinamento e di impulso dell’attività dei magistrati delle sezioni a lui
affidate e di quelli applicati ed è responsabile dell’attività dei singoli sostituti e dell’efficienza delle medesime sezioni;
- promuove periodiche riunioni, con preavviso al (ed anche eventualmente con l’intervento
del) procuratore della Repubblica, con i sostituti e con i responsabili delle forze di polizia giudiziaria, al fine di effettuare ricognizioni delle indagini in corso, di individuare e definire gli obiettivi investigativi e di impartire le conseguenti direttive operative e di coordinamento generali e specifiche;
- in caso di inderogabile urgenza e in assenza del sostituto assegnatario di procedimenti di
competenza della rispettiva sezione, provvede, direttamente o tramite delega, sulle richieste di autorizzazioni per le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, le ispezioni, le perquisizioni, i
rilievi, i sequestri, le istanze in materia cautelare e procede all’espletamento di ogni altro atto di
indagine urgente, dando atto per iscritto delle ragioni dell’ urgenza;
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- provvede alla co-assegnazione del medesimo procedimento a magistrati della propria e di
altre sezioni, sentito il sostituto titolare (anche quanto al sostituto da co-assegnare), con provvedimento motivato, informandone il procuratore della Repubblica e curando la tenuta e
l’aggiornamento dell'elenco dei gruppi di lavoro e delle co-assegnazioni da ciascuno di essi disposte;
- può richiedere di esser co-assegnataria del procedimento. Il procuratore, sentito il sostituto titolare, decide con provvedimento motivato. In tale ipotesi, come nella precedente, il provvedimento va comunicato immediatamente al sostituto titolare;
- tiene informato il procuratore della Repubblica sulle indagini rilevanti condotte
nell’ambito dei procedimenti trattati dalle sezioni di cui è coordinatore; lo tiene aggiornato, altresì,
sui procedimenti caratterizzati da particolare gravità dei reati, allarme e risonanza sociale nonché,
anche in funzione dell'uniformità di orientamento della Procura, sulle questioni di principio nuove
o di speciale complessità e delicatezza;
- assicura uniformità di indirizzo nella valutazione dei provvedimenti emessi dal Giudice,
nella conduzione delle indagini, eventualmente predisponendone protocolli per categorie di procedimenti, promuovendo a tale scopo riunioni periodiche tra i magistrati delle sezioni coordinate, oltre che con i sostituti assegnatari di procedimenti connessi, collegati o co-assegnati. A tale scopo,
cura anche la discussione interna sui provvedimenti di legge e/o sugli orientamenti giurisprudenziali riguardanti la materia trattata dalla sezione;
- riferisce al procuratore degli affari amministrativi afferenti la sezione coordinata;
- nell’ambito delle sezioni di cui è coordinatore può eventualmente individuare aree di sottospecializzazione, per le quali proporre al procuratore della Repubblica l’inserimento in categorie
di reati a particolare priorità;
- ha la vigilanza sui cd. ‘ruoli congelati’ dei sostituti già inseriti nelle sezioni da lui coordinate; in tale ambito può disporre l’autoassegnazione dei fascicoli, appartenenti a ruoli congelati,
che siano di pronta definizione, e proporre al procuratore l’assegnazione a sé dei fascicoli per i
quali intenda proseguire le indagini.
A causa dell’enorme carico di lavoro che grava sull’Ufficio (come evidenziato nella relazione di accompagnamento) è impensabile l’assegnazione di un ruolo al procuratore aggiunto che,
considerate le altre competenze anche amministrative al medesimo delegate, si differenzi da quello
assegnato mediamente a ciascun Sostituto soltanto avendo riguardo ad un criterio meramente
quantitativo.
Al procuratore aggiunto, perciò, sono assegnati dal procuratore con provvedimento adeguatamente motivato i procedimenti, rientranti nella competenza della sezioni specializzate, laddove sussistano eccezionali esigenze di riservatezza nella loro trattazione e che si connotano di
una particolare rilevanza esterna e/o delicatezza (ad esempio: procedimenti per gravi reati a carico
ovvero in danno di personalità pubbliche o politiche di grado elevato, di appartenenti all’Ordine
Giudiziario o alle Forze dell’ordine, di avvocati); inoltre può essergli assegnata, con provvedimento motivato del procuratore della Repubblica a carattere generale, una parte dei procedimenti più
complessi, allo scopo di alleggerire il peso degli analoghi procedimenti che grava su ciascun Sostituto, su richiesta di quest’ultimo, ovvero (considerato la elevata mobilità dei magistrati
dell’Ufficio in direzione dell’omologo ufficio del capoluogo) su ruoli cd ‘congelati’.
Egli, infine, può esser inserito eccezionalmente nel servizio di turno urgente a causa delle
frequenti difficoltà operative di questa Procura.
Resta ferma la possibilità che, su sua richiesta, il procuratore della Repubblica inserisca il
procuratore aggiunto nello svolgimento di turni di qualsiasi natura, ovvero nell’assegnazione pro
quota di procedimenti nelle sezioni assegnate al suo coordinamento (come allo stato avviene per i
procedimenti di competenza della I Sezione).
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CAP. 3: ULTERIORI COMPETENZE DEL PROCURATORE E DEL PROCURATORE AGGIUNTO
Il procuratore riserva a sé la competenza nelle seguenti ulteriori materie:
•
predisposizione dei turni di servizio dei magistrati onorari;
•
coordinamento dei V. Procuratori Onorari e vigilanza sulla loro attività;
•
adempimenti amministrativi relativi ai magistrati (ferie, partecipazione a corsi e a
seminari, pareri per la progressione in carriera ecc.);
•
competenze ed impiego del personale amministrativo con particolare riferimento
all’organizzazione ed alla funzionalità dei servizi di segreteria, all’approvazione dei progetti elaborati per il lavoro straordinario;
•
rapporti con le organizzazioni sindacali;
•
riunioni trimestrali presso il Tribunale ex art. 15 D.Lgv. 273/89;
•
rapporti con l’Ordine degli Avvocati, con le associazioni forensi e con gli altri organismi istituzionali;
•
gestione delle autovetture di servizio e degli autisti;
•
organizzazione e vigilanza sulla Sezione di P.G. ;
•
sicurezza dei lavoratori, di cui al D. L.vo 626/94 e succ. modifiche;
•
vigilanza sul Casellario Giudiziario;
•
vigilanza sull’Ufficio corrispondenza e sull’Ufficio Ricezione Atti;
•
assegnazione di procedimenti in co-assegnazione a magistrati appartenenti a diversi
gruppi di lavoro o sezioni;
•
rapporti con il servizio manutenzione;
•
gestione e controllo delle spese di ufficio e delle spese di economato;
•
gestione della biblioteca; acquisto di riviste e pubblicazioni;
•
partecipazione alle riunioni della Commissione di manutenzione ed esercizio delle
competenze connesse;
•
attraverso la verifica degli statini di udienza, controllo degli esiti delle udienze dibattimentali e preliminari alle quali hanno partecipato magistrati appartenenti ai Gruppi di lavoro
relativamente ai quali svolge funzioni di coordinamento;
Il procuratore, inoltre, cura il coordinamento e la vigilanza prevalentemente sull’attività dei
magistrati della 2^ sezione, organizza periodiche riunioni con gli stessi per assicurare uniformità
di indirizzo e di strategia processuale nelle materia di competenza specialistica; provvede, infine,
limitatamente ai procedimenti rientranti nella competenza interna della 2^ sezione e per tutti i procedimenti non rientranti nella competenza specialistica delle Sezioni, al visto sui provvedimenti in
materia di misure cautelari personali per i quali non è previsto l’assenso (ad esempio: revoca o
modifica delle misure medesime), sui provvedimenti che dispongono o richiedono intercettazioni
telefoniche, e su ogni altro provvedimento, che per particolare delicatezza o rilevanza, comporta la
necessità o opportunità di preventiva informazione.
Il procuratore della Repubblica infine si occupa (in via tendenzialmente esclusiva, salvo
specifiche deleghe) della demolizione dei manufatti abusivi, in ordine ai quali è stato istituito e da
lui diretto il Registro Esecuzione Abbattimenti.
In particolare, considerate le osservazioni e le opinioni espresse dai sostituti componenti
della 2a sezione, in alcune riunioni, ed in particolare che:
i protocolli – peraltro adottati fin dai primi passi con la presenza della Procura generale - non consentono alcuna scala priorità, essendo invece condivisa l’assoluta necessità, ovviamente non contrattabile per quest’Ufficio, della demolizione degli abusi – di tutti gli abusi - realizzati in zona Parco; demolizione che è finalmente possibile realizzare senza che siano opposti
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dalle amministrazioni comunali problemi di disponibilità finanziaria (ed i primi risultati già sono
evidenti laddove i realizzatori delle opere, ricevute le diffide a demolire, richiedono termine per
‘autodemolire’);
la procedura di demolizione, prevista dal protocollo sottoscritto nel maggio 2008
con la Procura generale, è procedura assai defatigante, che sarebbe possibile realizzare indiscriminatamente solo ove vi fosse un esonero, per i sostituti addetti, anche parziale da altre incombenze
(come avviene ad esempio presso la Procura generale): ciò che non risulta possibile, considerate le
pendenze ed i carichi di quest’Ufficio;
risulta indispensabile, come per ogni altro affare di natura giurisdizionale è previsto
dal vigente programma organizzativo, procedere ad una valutazione di priorità, non essendo possibile attivare contemporaneamente tutte le esecuzioni in materia di demolizione, ed essendo opportuno che alcune ipotesi – ad esempio, immobili in Parco del Vesuvio, esposti anche a rischio
sismico; immobili non finiti, esposti invece a rischi di crollo, ecc.- ricevano prioritaria trattazione
rispetto ad altri;
a seguito dell’iscrizione al R.Es.A. delle sentenze esecutive in materia di demolizione di immobili abusivi, e delle continue convocazioni dinnanzi a questo procuratore di Sindaco,
capi degli Uffici tecnici comunali ecc., la risposta fornita dalla generalità dei Comuni alle diffide
loro inviate dal Procuratore – che tali fascicoli ha in carico – è consistita nell’attivazione, benché
tardiva, della procedura di acquisizione al patrimonio dell’ente degl’immobili stessi; procedura
che, ove effettivamente conclusa – e sulla conclusione anche mediante trascrizione, il Procuratore
esercita ogni sorveglianza – pare paralizzare l’intervento demolitorio della Procura;
in ogni caso, a seguito dell’acquisizione, il Comune non può lasciare l’immobile
nella libera disponibilità di colui che l’ha realizzata – o del suo avente causa – senza incorrere in
precise responsabilità contabili (cfr. Sent. Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Puglia,, n. 578
del 17 luglio 2001), anche ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.;
tale acquisizione, così realizzata, oltre a costituire una sostanziale effettiva sanzione, con ovvie conseguenze deterrenti di prevenzione generale, realizza una delle finalità previste
dalla legge 380/2001;
a seguito dell’introduzione del co. 65 dell’art. 1 della legge regionale n. 5 del 2013,
i Comuni hanno la facoltà di vendere gl’immobili abusivi oggetto di acquisizione ovvero di destinarli ad edilizia convenzionata o economica e popolare, privilegiando colui che lo occupava al
momento dell’acquisizione si è già disposto, con separata circolare – che qui si incorpora – che:
1)
si mantiene in capo al Procuratore della Repubblica la trattazione dei fascicoli iscritti al R.Es.A., trattazione nel corso della quale il Procuratore verificherà: a) se l’immobile si
trovi in zona Parco o se ricorrano altri criteri di priorità, di cui appresso; b) se l’immobile sia stato
acquisito al patrimonio del Comune o sia stato demolito; c) se siano state attivate procedure per
ottenere dall’occupante quanto meno un adeguato indennizzo per l’occupazione senza titolo, in
mancanza attivando la Corte dei Conti per le necessarie iniziative;
2)
il Procuratore curerà inoltre, con l’apporto di un’unità della Polizia provinciale,
l’iscrizione al registro R.Es.A., oltre alle oltre 200 già iscritte, di tutte le sentenze esecutive in materia di immobili abusivi contenenti ordine di demolizione emesse dopo il novembre del 2007 (uniformandosi al convenzionale criterio già applicato presso la Procura generale), seguendo un criterio di trattazione – essendo impossibile una contemporanea trattazione di tutti i fascicoli - basato
sulla gravità della sanzione irrogata dal Tribunale;
3)
il fascicolo relativo agl’immobili per i quali non siano verificate le condizioni di cui
alla lett.b) del precedente punto 1), ovvero a quelli di cui alle lett. a), b) e c) del successivo p. 4),
sarà assegnato con il criterio già adottato per l’assegnazione degli affari di sezione, ai sostituti, che
cureranno l’esecuzione della procedura demolitoria prevista dal protocollo d’intesa del 26 maggio
2008;
4)
per quanto concerne le operazioni di demolizione si seguiranno i seguenti criteri di
priorità:
47
a)
immobili esistenti in zona parco,;
b)
immobili che minacciano rovina e costituiscono, pertanto, un pericolo (già accertato),
per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l'immobile sia abitato;
c)
immobili in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati;
per tali categorie di immobili non è prevista definizione della procedura esecutiva
alternativa alla demolizione;
d)
immobili, anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di attività criminali;
e)
immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di cui all'art. 416 bis c.p. o per i
reati aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991. n. 152. convertito nella 1.12 luglio 1991. n. 203, o
di soggetti colpiti da misura di prevenzione irrevocabile ai sensi della legge n. 575 del 1965 (immobili di qualsiasi valore e dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia nucleare), e
sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato ;
f)
immobili di rilevante impatto ambientale, o costruiti su area demaniale o comunque in
zona coperta da vincolo ambientale e paesaggistico o sottoposta a vincolo idrogeologico;
g)
immobili non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanza, ecc.) con priorità
per i complessi turistici, gli immobili inseriti in villaggi turistici, o comunque oggetto di lottizzazione
abusiva;
h)
gli edifici adibiti ad attività commerciali e industriali, dando priorità a quelli di rilevanti dimensioni;
i)
altri immobili anche se abitati (con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni comunali in caso di immobili in possesso di soggetti in stato di indigenza).
All’interno di tali categorie, ove necessario per il carico degli affari, si seguiranno criteri
di priorità basati sulla gravità della pena inflitta dal Tribunale e sulla cronologia.
Il Procuratore aggiunto proseguirà nel trattare l’esecuzione delle sentenze per le quali la
sospensione condizionale della pena è condizionata all’effettiva riduzione in pristino dello stato
dei luoghi, in ordine alle quali ha già disposto in oltre 100 procedimenti.
Il procuratore aggiunto svolge le funzioni giudiziarie specificamente delegategli dal
procuratore della Repubblica e, come si è già detto, svolge funzioni di coordinamento e di impulso
delle attività dei magistrati della 1^ e della 3^ Sezione, analogamente a quanto appena descritto al
punto che precede; in particolare:
•
organizza periodiche riunioni con i magistrati dei suddetti gruppi di lavoro per assicurare la circolazione delle notizie ed il coordinamento delle indagini nonché - nel rispetto
dell’autonomia e dell’indipendenza funzionale dei singoli magistrati – per garantire l’ uniformità
delle prassi investigative e delle interpretazioni giurisprudenziali;
•
provvede al visto nelle materie riservate alla competenza specialistica della 1^ e
della 3^ sezione, come previsto per il procuratore della Repubblica per la 2^ sezione;
•
assicura, attraverso la verifica degli statini di udienza, il controllo degli esiti delle
udienze dibattimentali e preliminari di procedimenti relativamente ai quali svolge funzioni di coordinamento;
•
dispone, in caso ne sussistano i presupposti, la ridistribuzione dei procedimenti assegnati ai magistrati dei Gruppi di lavoro suddetti, al fine di perequare i rispettivi carichi ;
•
vigila sulla tempestiva conoscenza e decisione per tutte le istanze difensive - diverse da richieste di revoca di misure cautelari e di dissequestro nonché da quelle urgenti di competenza del P.M. di turno – su cui provvederà anche in caso di assenza del magistrato titolare del
procedimento.
Il procuratore aggiunto provvede, inoltre, per l’intero Ufficio:
•
al settore dell’esecuzione penale (su questa materia, fino al suo eventuale tramutamento ad altra sede, provvederà l’attuale sostituto procuratore anziano);
48
•
al coordinamento del servizio di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, in tutti gli aspetti che tale servizio coinvolge;
•
in merito agli Affari civili riguardanti la famiglia, le società, le imprese in generale
e la materia fallimentare, delegando eventualmente specifiche attività ai singoli sostituti;
•
all’aggiornamento dell’elenco dei consulenti tecnici e parteciperà alle riunioni con
il Tribunale per l’iscrizione dei professioni al rispettivo albo;
•
a coadiuvare il procuratore, ove necessario, in ordine ai rapporti con i V. Procuratori Onorari e alla vigilanza sull’espletamento delle loro funzioni; nonché ai rapporti con l’ufficio
manutenzione.
CAP. 4: I SOSTITUTI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
4a) Linee generali
Il sostituto procuratore della Repubblica costituisce l’unità operativa di base, alla
cui effettiva ed efficace funzionalità è destinata l’intera organizzazione dell’Ufficio.
Per quanto possibile, intorno al sostituto procuratore dev’essere costituito un ufficio, con propria dotazione di personale (cancelliere, operatore, anche se non in esclusiva),
polizia giudiziaria (in diretta collaborazione, oltre che assegnato alla sezione di appartenenza) e mezzi (apparecchiature informatiche, in primis), secondo le linee tracciate supra
(p.2^ ap. 6).
Si è già detto quanta rilevanza viene attribuita alla necessità di seguire le indicazioni di
priorità formulate in questa sede. Tuttavia, vi è un ulteriore elemento di considerazione, senza
il quale nessuna formula organizzativa potrà mai consentire, nelle generali condizioni date,
una efficace attività del magistrato di Procura. Oramai, infatti, è necessario riconoscere che la
professionalità del sostituto procuratore della Repubblica, a seguito della riunificazione degli
uffici di Procura e dell’aumento vertiginoso in questi anni delle notizie di reato, si compone di
elementi più vasti e complessi di quelli già tipici dei magistrati dei vecchi uffici: primo fra tutti, la capacità di intuire, fin dal primo esame della notizia di reato, la possibilità che gli sforzi
investigativi che vi sarà necessario investire possano esser coronati da un esisto fruttuoso; o, in
altre parole, quello di individuare, fin dal primo esame, le notizie di reato insuscettibili di
concreti, positivi sviluppi, ai fini di “un oculato esercizio dell’azione penale”.
Ovviamente, più attenta che mai, a questo fine, dev’essere l’attività di primo esame
delle notizie di reato, oggi abbastanza sacrificata, per la quale si conta di adottare formule migliorative.
4b) La definizione del servizio del sostituto
Il servizio dei Magistrati è disciplinato con la formazione di un turno quadrimestrale.
Esso si ispira alle seguenti linee guida:
1) è previsto un turno urgente tra tutti i Sostituti, che non siano in gravidanza o in maternità, per le giornate infrasettimanali di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, nonché per il
fine settimana (venerdì. sabato e domenica);
2) è previsto il Magistrato Disponibile, il quale assicura le sostituzioni in caso di impedimento del magistrato designato per il turno urgente o per altri servizi, con l’eccezione delle
udienze collegiali, per le quali è supplente il magistrato abbinato al medesimo collegio. Pertanto ogni magistrato è tenuto ad essere presente in Ufficio nei giorni d’udienza del collegio cui è
abbinato. Se quest’ultimo magistrato risultasse impegnato in altri servizi, o comunque impedito, supplisce il Sostituto indicato come disponibile nell’ordine di servizio;
3) le sostituzioni, imposte per ragione di servizio (compresi gli incontri di studio) o di
salute, vanno richieste, possibilmente, con congruo anticipo e per iscritto al procuratore della
49
Repubblica. Di regola il magistrato, che è stato sostituito, provvede appena possibile a rendere
la sostituzione al magistrato da cui ha ricevuto il cambio;
4) altre sostituzioni possono essere concordate tra i magistrati, fermo restando l’obbligo
di informare con congruo anticipo e, comunque, appena possibile il procuratore o il procuratore aggiunto, che le approva;
5) per il turno ricezione atti (NR) e per le udienze del GUP sono designati tutti i Sostituti, ed in prevalenza i magistrati esentati da alcuni servizi in base alla circolare CSM sulla
gravidanza e maternità (v. infra);
6) le designazioni alle udienze collegiali sono ispirate al criterio dell’economia processuale, favorendo la conferma per le udienze successive degli stessi magistrati già designati alle
udienze precedenti. All’uopo è previsto un sistema oggettivo di abbinamento di determinati
magistrati a ciascun collegio. L’abbinamento subisce variazioni, in genere, solo ove ve ne sia
necessità (v. infra paragrafo 4d).
7) le designazioni mirate ai sensi dell’abrogato art. 3 disp. att. al cpp (di cui però si ritiene di mantenere il rispetto, considerata la ragionevolezza della previsione) nei procedimenti
di competenza collegiale, di regola, sono limitate ai magistrati che risultano abbinati al collegio che tiene udienza; il magistrato designato, nell’eventualità di rinvio ad altra udienza, richiede al Tribunale di scegliere una data nella quale è prevista la sua partecipazione (v. infra,);
8) eventuali disparità tra i Sostituti nell’assolvimento dei turni di servizio sono perequate nella formazione del turno successivo.
4c) Le ferie
Sulla scorta dei principi destinati a disciplinare la presente materia, così come ricostruiti
analiticamente nella parte seconda del presente progetto, si ribadisce che le ferie dei magistrati nel
periodo estivo sono organizzate nel rispetto dell’esigenza minima di assicurare il servizio di almeno due sostituti procuratore. L’ordine di servizio è preparato con congruo anticipo; esso tiene conto, ove possibile, delle preferenze espresse dai magistrati.
Il procuratore ed il procuratore aggiunto assicurano quanto meno la loro reperibilità nello
stesso periodo alternandosi.
Per le ferie da usufruire fuori del periodo estivo i magistrati presentano la richiesta con
congruo anticipo rispetto alla predisposizione del turno di servizio. Le ferie sono accordate compatibilmente con le esigenze di servizio derivanti dal turno. Di norma periodi continuativi di ferie
per un tempo superiore a gg.15 sono concessi esclusivamente nel periodo estivo, salva la necessità
o l’opportunità di permettere ai magistrati di esaurire più lunghi periodi ferie, allo stato maturate e
non ancora godute, anche durante l’anno.
4d) La designazione alle udienze
CAMERALI – la designazione è fatta possibilmente secondo il criterio di cui all’art. 3
disp. att. al c.p.p. (c.s.);
DIBATTIMENTALI – la designazione è fatta con uguale attenzione allo stesso criterio,
soprattutto per quanto riguarda le udienze della Corte d’Assise e del Tribunale in composizione
collegiale.
Al riguardo si esprime l’auspicio di un sempre più stretto coordinamento tra l’Organo giudicante e l’Ufficio del P.M., sicché il ruolo delle udienze ed il rinvio in prosieguo delle cause siano fatti con particolare attenzione al predetto criterio. A tal fine è confermato il sistema, adottato
da alcuni anni, di designare ogni magistrato avanti lo stesso collegio in modo da favorire appunto
la partecipazione dello stesso magistrato a tutte le udienze in cui si svolge ciascun procedimento.
Tale sistema prevede una rotazione, ove necessario, nell’abbinamento Collegio-P.M..
Allo stato, si dispone che i sostituti vengano suddivisi in gruppi di 3 (per il collegio A) e 4
(per i collegi B e D); si procederà a rotazione annuale di un sostituto per ciascun gruppo (iniziando
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da quello con maggior anzianità nel gruppo medesimo), salvo che vi sia assoluta condivisione
sull’inutilità della rotazione.
La designazione per le udienze del giudice monocratico rispetta prevalentemente le indicazioni di cui all’art.72 u.c. O.G. mediante le c.d. designazioni mirate a determinati procedimenti; di
norma gli altri procedimenti sono riservati ai V.P.O.
Al riguardo è sempre attuale la richiesta al Presidente del Tribunale di organizzare le udienze del giudice in composizione monocratica, previste dall’art.72 ultima parte O.G., separatamente da tutte le altre.
Per le udienze avanti il Giudice di Pace sono designati le figure professionali di cui all’art.
50 lett. a) D.L.vo 274/2000 come sostituita dall’art. 17 L. 31.7.2005, in ordine di preferenza: i laureati in giurisprudenza, i V.P.O. quando lo suggerisce la delicatezza o la complessità della vicenda, gli Ufficiali di P.G. in quiescenza.
4e) Il servizio di turno urgente
La durata del turno è fissata dalle ore 09,00 del giorno indicato nell’ordine di servizio alla
stessa ora del giorno successivo all’ultimo giorno indicato nell’ordine medesimo.
Il magistrato di turno urgente, come da sempre, è designato per tutte le attività urgenti
previste e disciplinate dal codice in riferimento alle notizie di reato conosciute nel corso del turno.
In particolare il magistrato di turno urgente ha competenza come segue:
a)
riceve le comunicazioni della Polizia Giudiziaria ex art. 347 comma terzo e art.386
comma primo c.p.p.;
b)
nell’eventualità in cui le comunicazioni ricevute dalla Polizia Giudiziaria siano riferibili ad episodi relativamente ai quali sia ipotizzabile un’eventuale matrice o finalità camorristica,
informato il procuratore della Repubblica o il procuratore aggiunto, prende contatti con il sostituto
di turno della Direzione Distrettuale di Napoli al fine di verificare quale sia l’Ufficio competente
e, comunque al fine di concordare le più opportune iniziative circa l’accesso sul luogo teatro
dell’episodio criminoso e le direttive urgenti da impartire alla Polizia Giudiziaria;
c)
provvede in ordine alla convalida dei sequestri e delle perquisizioni operati
d’iniziativa dalla Polizia Giudiziaria;
d)
riceve la segnalazione dei decessi quando il cadavere è posto a disposizione
dell’A.G. e ne dispone l’ autopsia o la visita esterna;
e)
qualora lo ritenga opportuno (ad esempio nel caso di omicidi volontari, infortuni
mortali sul lavoro ed altri gravi fatti) si reca sul posto, eventualmente accompagnato dal medico
legale o da ausiliari tecnici, per effettuare sopralluoghi, compiere i necessari atti d’indagine ed impartire le prime direttive alla Polizia Giudiziaria;
f)
valuta le richieste urgenti di sequestri, di perquisizioni e d’intercettazione di comunicazioni e conversazioni per i procedimenti non ancora assegnati, nonché per i procedimenti pendenti, allorché, per qualsiasi causa non sia immediatamente disponibile il magistrato assegnatario
degli stessi;
g)
dispone l’iscrizione e l’assegnazione delle informative di reato a carico di persone
arrestate o fermate d’iniziativa dalla P.G., curando tutti gli adempimenti previsti dall’art. 388
c.p.p. e segg.;
h)
cura le iscrizioni della notizie di reato relativamente alle quali ha espletato attività
urgenti;
i)
provvede ad informare immediatamente il procuratore della Repubblica o il procuratore aggiunto di ogni notizia acquisita durante lo svolgimento del turno che, per la presenza di
particolari circostanze e condizioni, presenti aspetti di rilevanza sotto qualsiasi profilo.
Di assoluto rilievo è la necessità che il sostituto procuratore della Repubblica il quale,
durante lo svolgimento del turno urgente, riceva notizia di un reato grave, o di particolare
allarme sociale, ovvero per il quale si prospetti la necessità di urgenti scelte investigative o di
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acquisire dichiarazioni da soggetti indagati o arrestati, assuma direttamente la direzione
delle indagini, recandosi sul posto ovvero presso gli uffici della p.g. procedente, dandone simultaneamente immediato avviso al procuratore della Repubblica ovvero, in mancanza, al
procuratore aggiunto. Allo stesso avviso procederà ove sia stato informato di un accadimento criminoso che abbia richiesto l’intervento di magistrati della direzione distrettuale antimafia.
I fascicoli relativi a tali reati, o comunque ad episodi criminosi per i quali impartisca
direttive con significativo impulso investigativo in occasione del turno urgente, rimarranno
assegnati al sostituto che ha svolto il turno, il quale si assicurerà che la p.g. depositi la prima,
anche sommaria, informativa con la massima tempestività.
Per quanto concerne le notizie di reato – di natura sia specialistica che generica - anche di provenienza da privato, nelle quali sia presente la richiesta di sequestro, intercettazione telefonica, perquisizione o altra attività urgente, il sostituto di turno ne curerà
l’immediata registrazione e assegnazione con il sistema automatico, assicurandosi che pervenga al collega designato con immediatezza. In caso di indisponibilità per qualsivoglia causa di quest’ultimo, provvederà sulla richiesta urgente.
4f) I magistrati in gravidanza ed in maternità
Il servizio dei magistrati in gravidanza o maternità è regolato secondo i criteri di cui alla
circolare del C.S.M. P-96-06169 del 13.4.96 e succ. mod..
Per i sostituti che hanno reso nota la loro gravidanza in atto, il procuratore adotta modifiche all’organizzazione ordinaria dei servizi previsti per tutti i Magistrati. In considerazione delle
cautele che s’impongono sulla base della comune esperienza, salva ovviamente l’adozione di quelle più specifiche indicate da documentazione sanitaria eventualmente prodotta dal magistrato interessato, quest’ultimo è immediatamente esonerato dai servizi più gravosi in ordine agli effetti psico-fisici. Si fa riferimento al servizio di turno urgente, che si sviluppa normalmente per 48 o anche
72 senza soluzione di continuità; ovvero alla partecipazione alle udienze dibattimentali del Tribunale nella duplice composizione, che molto spesso si concludono ad ora tarda della sera. Non rientrano nell’esonero normalmente le udienze camerali, tra le quali quelle del GUP, e le udienze dibattimentali c.d. a designazione mirata, cioè limitate ad un solo procedimento ex art.3 disp. att.
cpp.
Per il magistrato in gravidanza, inoltre, in considerazione della prevedibile lunga assenza
dal servizio nel periodo di congedo obbligatorio, è disposta la sospensione dell’assegnazione di
nuovi procedimenti a far data da qualche mese precedente il detto congedo.
Diversamente per i magistrati in maternità, che hanno ripreso il servizio, è previsto soltanto
l’esonero dal turno di urgenza (peraltro obbligatorio per le ore notturne). Per quanto riguarda la
partecipazione alle udienze dibattimentali ogni eventuale decisione di esonero è legata alla situazione personale del magistrato ed alla sua possibilità di assicurare la partecipazione all’intera udienza.
E’ ovvio che i magistrati, nei cui confronti sono introdotte eccezioni in ordine
all’organizzazione generale dei servizi, saranno maggiormente impegnati, rispetto agli altri colleghi, nei servizi non oggetto di esonero (ad esempio: partecipazione alle udienze camerali, primo
esame delle notizie di reato da iscrivere, assegnazione di un maggior numero di procedimenti da
istruire, ecc.).
A questo proposito, nell’ambito di una riunione dell’Ufficio, i sostituti hanno proposto
l’opportunità di pre-definire meccanismi di compensazione per i casi di esonero per maternità
di sostituti, secondo la seguente tabella:
• turno urgente infrasettimanale = un turno di smistamento n.d.r.;
• turno urgente fine settimana = un turno smistamento n. di r. + ud. GUP;
• un turno notturno = un’udienza GUP;
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• una sostituzione in udienza dopo le 15 = un’udienza GUP.
Solo quest’ultimo favorisce il sostituto sostituente; in tutti gli altri casi si favorisce
l’intero sistema del turno.
Il procuratore, preso atto che la tabella proposta appare di convincente razionalità, ritiene però che non potrà mai pervenirsi ad un’equiparazione vincolante, in quanto sia le condizioni
della sostituta – madre (a due mesi da parto o a due anni, con gravidanza difficile o serena) sia
quelle dell’ufficio (presenti 7, o 9 o 11 sostituti) impongono che i meccanismi di compensazioni
siano adeguati in concreto alla situazione di fatto.
CAP. 5: I VICE PROCURATORI ONORARI
Va qui confermata la validità delle disposizioni già adottate (Circ. 11 ottobre 2011) in riferimento
all’attività dei vice procuratori onorari, che costituiscono parte integrante dell’Ufficio, ed una risorsa indispensabile, anche sulla base della dedizione, della disponibilità e della professionalità
da essi dimostrata (salvo per un caso in cui il procuratore della Repubblica è stato costretto a
formulare richiesta di decadenza al C.S.M., che l’ha accolta) in tutti questi anni.
In particolare:
A) L’abbinamento
Va dunque a questo punto confermata la previsione di un personale raccordo fra vice procuratori onorari e sostituti che, a seguito della recentissima assegnazione del dr Renzulli ad altro
Ufficio ed incarico, può così determinarsi:
d.ssa Silvia Petrella – dott. Raffaele Barela;
d.ssa Rita Punzo – dott. Arturo De Stefano;
d.ssa Elvira Longobardi – dott. Claudio Onorati;
dott. Pasquale Risi – dott. Giuseppe Visone;
dott. Roberto Acampora - d.ssa Maria Cristina Amoroso;
dott. Raffaele Grilletto - d.ssa Carla Bianco;
dott. Achille Chieffo – dott. Maurizio De Franchis;
d.ssa Ursula Guerriero – d.ssa Cristina Curatoli;
dott. Francesco Damiani – dott. Ciro Capasso;
d.ssa Assunta Santorelli - d.ssa Antonella Vitagliano;
d.ssa Graziella Spalice – d.ssa Valentina Bifulco.
Tale abbinamento è relativo alla sola definizione di procedimenti con lo strumento del decreto penale di condanna, ovvero di derubricazione di reati originariamente valutati come di competenza del giudice ordinario in reati di competenza del giudice di pace. In tutti i procedimenti originariamente iscritti al registro ‘21bis’, si procederà invece come più avanti previsto in relazione
all’Ufficio ‘STARD’ (p.C).
B) l’impiego dei vice procuratori onorari nella fase delle indagini
Dalla scelta compiuta privilegiando il principio dell’abbinamento, deriva che sarà proprio
il sostituto procuratore titolare dei procedimenti di competenza del giudice di pace a delegarne la
trattazione e la definizione al vice procuratore onorario, concordandone, ove opportuno, le modalità.
L’assegnazione ai vice procuratori dei procedimenti iscritti al modello 21bis avverrà comunque tenendo conto della incompatibilità - prevista dagli artt. 42-quater, 2° comma, e 71, 2°
comma, Ord. giud. - a svolgere la funzione requirente nella stessa sede (centrale o distaccata) in
cui si svolge l’attività forense. Qualora si verifichi una delle suddette situazioni di incompatibilità
53
il vice procuratore assegnatario del fascicolo dovrà immediatamente comunicarla al sostituto procuratore di riferimento, che provvederà direttamente.
Ove il magistrato onorario delegato intenda definire il procedimento con richiesta di archiviazione, richiederà il visto del sostituto procuratore di riferimento solo ove tale soluzione non
sia stata in precedenza già concordata; mentre, naturalmente, ne richiederà la sottoscrizione ove
abbia concluso per il rinvio al giudizio.
Dovranno altresì essere sottoposti al visto del sostituto di riferimento tutti i provvedimenti riguardanti deleghe di indagine in relazione alle quali si esprimono le seguenti direttive:
•
i procedimenti dovranno essere tendenzialmente definiti allo stato degli atti con citazione a giudizio o richiesta di archiviazione;
•
le deleghe più semplici quali ad es. quelle riguardanti la esatta identificazione
dell’indagato o della persona offesa dovranno essere indirizzate alla Polizia Giudiziaria addetta al
sostituto di riferimento con eventuale facoltà di subdelega per i reparti territoriali; tali deleghe non
dovranno essere preventivamente vistate;
•
solo in via eccezionale potranno essere conferite deleghe di indagine più complesse
da indirizzare alla sezione di P.G. con eventuale facoltà di subdelega per i reparti territoriali, previo visto del sostituto di riferimento (o, in mancanza e in caso d’urgenza, dal sostituto addetto al
turno urgente);
•
ogni iniziativa (acquisizione di tabulati, conferimento di semplici consulenze) che
comporti spese dovrà sempre esser vistata dal sostituto di riferimento.
Ciascun sostituto procuratore provvederà a trasmettere al vice procuratore a lui abbinato i
fascicoli iscritti al mod. 21bis pendenti alla data del presente provvedimento, secondo modalità e
tempi concordati: a tal fine le segreterie dei singoli sostituti appronteranno un elenco contenente
gli estremi di tutti i procedimenti trasmessi.
Quanto ai procedimenti definibili con richiesta di emissione di decreto penale di condanna ai sensi dell’art. 459 comma 1° e 565 c.p.p., atto delegabile ai VPO ai sensi dell’art. 72 lett. C)
dell’Ordinamento Giudiziario, questi potranno essere trasmessi dai singoli sostituti procuratore al
vice procuratore abbinato nella misura con lui concordata.
Per tali fascicoli resta inteso che tutti gli adempimenti di segreteria resteranno in carico
alla segreteria del sostituto procuratore delegante, che avrà cura di concordare con il vice procuratore delegato la misura della pena da richiedere secondo criteri generali, comunque adattabili al
caso concreto.
Viene allegato al presente provvedimento, anche su supporto informatico, un modulario
che dovrà essere utilizzato per la redazione degli atti processuali, onde assicurare una uniforme
trattazione di tutti i procedimenti.
Il dirigente amministrativo f.f. vorrà curare – concordandolo con lo scrivente - il necessario sostegno per la maggiore produttività nel campo della definizione dei procedimenti che tale
organizzazione prevedibilmente comporterà.
C) Il servizio di trattazione degli affari di rapida definizione (STARD)
Tale servizio è stato costituito a seguito di proposta avanzata dai sostituti in occasione di
riunione dell’Ufficio, i quali hanno osservato che di importanza davvero decisiva per una buon
funzionamento dell’Ufficio, nella fase del turno smistamento è l’obiettivo della riduzione del
quantitativo delle notizie di reato che giungono al sostituto, che oggi sono anche 140/150. E’
stata dunque avanzata la proposta di operare con una previa classificazione attraverso una ministruttura di v.p.o. per la definizione dei reati che possono esser definiti. A questa struttura vanno
affidati tutti i procedimenti contro ignoti, i procedimenti per: art. 2 INPS, contrabbando di t.l.e.,
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incidenti stradali senza sequestri, incendi refertati dei soli VV.FF.; reati di cui agli artt. 116 cds,
189 cds+590 cp; infortuni scolastici, contravvenzioni alimentari, 494 c.p. e reati di competenza distrettuale. La selezione dovrebbe esser compiuta al momento dello smistamento della posta.
Va dunque confermato l’ordine di servizio con cui, il 11 novembre 2013, si è disposto:
1 ) è costituito un servizio per la trattazione degli affari di rapida definizione (STARD),
costituito da un cancelliere, un v.p.o. ed un sostituto, con sede presso l'ufficio del casellario giudiziario, cui saranno assegnati adeguati arredamenti e supporti informatici;
2) a tale servizio sono addetti, secondo la turnazione già prevista, il cancelliere addetto alla ricezione delle notizie di reato, il sostituto addetto al turno smistamento ed il vice procuratore
onorario a lui abbinato;
3) l'attività del servizio inizia con la formazione, da parte del cancelliere, di due gruppi di
notizie, selezionando, fra tutte quelle pervenute, quelle relative ai seguenti reati: art. 2 INPS, reati
di contrabbando di t.l.e., incidenti stradali senza sequestri, incendi refertati dei soli VV.FF.; 116
cds, 189 cds+590 cp; infortuni scolastici, contravvenzioni alimentari, 494 c.p. e. ignoti, art. l0 bis
L.268/98;
4) il vice procuratore di turno provvede a redigere, sulla base degli atti esaminati, la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, ovvero un sommario appunto contenente le indicazioni utili ad una diversa trattazione del procedimento (proposte di oblazione, stralcio di ipotesi di reato, verifica sulla competenza), ovvero
5) provvede alla redazione della richiesta di archiviazione, ove ve ne siano i presupposti
nei casi in cui emerga dagli atti l'infondatezza della notizia di reato o l'intervenuta estinzione dello
stesso, o infine
6) procederà, sempre a fini definitori, e sempre che non siano necessari atti d'indagine riservati al sostituto, alla semplice acquisizione di atti già formati, quali remissione di querela e relativa accettazione, certificato di morte della persona denunciata, foglio di via obbligatorio, dati identificativi della persona cui la notizia di reato è attribuita, ecc;
7) gli adempimenti di segreteria correlati alla registrazione ed alla definizione del fascicolo saranno curati dal cancelliere addetto alla segreteria del sostituto addetto al turno smistamento
al momento dell'arrivo della notizia di reato, (in via sperimentale ovvero, se possibile in futuro, ad
un ufficio di segreteria centralizzato appositamente costituito a cura del dirigente amministrativo)
ed a tale sostituto saranno sottoposte le conclusioni del vice procuratore;
8) al medesimo sostituto saranno trasmessi, senza alcun ritardo, i procedimenti per i quali
non appaia possibile alcuna rapida definizione, ovvero quelli per i quali le richieste del vice procuratore (di archiviazione, decreto penale ecc.) siano stati respinti dal giudice.
Si è altresì provveduto a garantire la retribuzione dell’attività, disponendo che, per semplificare e velocizzare le successive procedure di liquidazione di compensi per attività (quali quelle relative al servizio S.t.a.r.d.) diverse dall'udienza – delegate ai sensi del D.L. 151/2008 (conv. in
L. 186/2008) e successive modifiche – i vice procuratori onorari, al termine del turno di servizio,
depositassero all'Ufficio del Registro generale i provvedimenti emessi ed il relativo elenco degli
stessi, con distinzione per tipo logia (richieste di archiviazione, richiesta di emissione di decreto
penale, altri non liquidabili - quali, ad esempio, trasmissione ad altra Procura per incompetenza - ),
avendo cura di precisare gli estremi de medesimi con indicazione del protocollo della comunicazione di notizia di reato. Il Registro generale, a sua volta, deve provvedere, una volta fatti i debiti
riscontri, ad attestare la ricezione dei provvedimenti riportati nel soprammenzionato elenco che
costituirà documentazione comprovante le attività espletate, ai fini della successiva liquidazione
dei compensi a favore dei V.p.o.
C) L’impiego dei vice procuratori onorari nelle udienze del giudice monocratico
Per le udienze del Tribunale in composizione monocratica, si è tenuto conto di due diverse e concorrenti esigenze, costituite, da un lato, dalla opportunità di assicurare la presenza di un
55
p.m. togato soprattutto, nella trattazione di processi complessi e delicati, dall’altro, dalla ovvia necessità di non pregiudicare oltre misura lo sviluppo dell’attività d’indagine, attribuendo ai Sostituti
un carico di udienze elevato e, comunque, eccessivo rispetto alle ulteriori esigenze d’Ufficio.
Tali opposte esigenze sono state contemperate stabilendo la partecipazione, in linea di
principio, a tali udienze del Vice-Procuratori Onorari, tranne che per i processi di maggiore complessità, per i quali verrà prevista la delega al Sostituto che ha svolto le indagini.
A tal fine, il Sostituto delegato alla fase delle indagini preliminari provvederà, all’atto
della predisposizione del decreto che dispone il giudizio, ad informare -con sintetica nota scritta- il
procuratore della Repubblica ed il Funzionario responsabile del “settore dibattimento monocratico”, perché ne tengano conto -sempre compatibilmente con le diverse esigenze di Ufficio- nella
predisposizione dei turni di servizio.
Lo stesso vice procuratore delegato per l’udienza ove, nel corso dello studio dei procedimenti che vi sono fissati, rilevi la presenza di un fascicolo per la trattazione del quale non siano
sufficienti i preventivi approfondimenti con il sostituto di riferimento, lo segnalerà allo stesso modo, per il successivo conferimento della delega al sostituto ‘togato’.
E’ noto, peraltro, che ormai le udienze dinanzi al giudice monocratico hanno contenuti di
assoluto rilievo, e vedono la trattazioni di procedimenti delicati e complessi.
Per la migliore loro trattazione, ferma restando la garanzia di autonomia del sostituto nella fase dell’udienza (da intendersi come relativa alla trattazione dibattimentale del processo, art. 53
c.p.p.), resta ferma la necessaria considerazione delle scelte generali dell’Ufficio per quanto concerne le decisioni da adottare nella fase processuale. In questo senso, si veda la ‘risposta a quesito’
adottata il 3 giugno 1992 dal CSM, secondo cui;
“2.1. - La prima disposizione ha una connotazione essenzialmente processuale - che traspare peraltro dal suo essere circoscritta alla sola “udienza” - e vuole rimarcare la piena doverosità, per il P.M. che sieda davanti al Giudice, di determinarsi secondo propria scienza e coscienza. Più che ribadire la guarentigia dell’indipendenza del P.M. dal Legislativo e
dall’Esecutivo, l’espresso riferimento alla “piena autonomia” vuole infatti mettere in chiaro la
separatezza che deve presiedere ai rapporti tra Procuratori e Sostituti in ogni momento caratterizzato dalla partecipazione in contraddittorio, effettivo o anche virtuale, delle parti e dei loro difensori.
Oggetto di tutela dell’art. 53 c.p.p. non è, conseguentemente, l’indipendenza istituzionale
del P.M. ma soltanto la non sindacabilità gerarchica delle sue determinazioni.
Indipendenza e autonomia esprimono, invero, concetti assai simili ed in buona parte
coincidenti. Mentre, tuttavia, la prima nozione sembra cogliere prevalentemente la rilevanza ultraindividuale dello status di magistrato e, pure intesa in rapporto alla concreta condizione del
singolo, resta in certo qual modo legata all’idea di un prototipo caratterizzato dall’assenza di
condizionamenti esterni, la seconda si pone invece come valore da salvaguardare soprattutto in
relazione all’esplicazione in concreto della funzione e quindi da preservare da censure di merito
interne all’organizzazione strutturale dell’ordine giudiziario.
La ‘la autonomia’, più che strumento di tutela della generale libertà di opinione del Sostituto rispetto a quella del titolare dell’Ufficio, appare pertanto espressione della insindacabilità,
da parte del procuratore, delle scelte operate in udienza dal Sostituto per essa designato; insindacabilità compensata dalla facoltà, accordata allo stesso procuratore dall’art. 570 c.p.p., di proporre impugnazione “quali che siano state le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero”.
Dunque, una ‘insindacabilità che non si traduce in ‘assoluta arbitrarietà di valutazione’ ,
ma in una irrilevanza a fini di controllo gerarchico: ferma restando la valutazione, da parte del dirigente dell’Ufficio, della coerenza complessiva delle scelte adottate dal pubblico ministero di udienza con le linee e le scelte generali adottati dalla procura.
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Proprio per assicurare preventivamente tale coerenza, e per garantire la concreta attuazione di quelle linee generali, si ritiene opportuno che, alla vigilia dell’udienza a lui delegata, il vice
procuratore onorario compulsi il proprio sostituto procuratore di riferimento per approfondire le
scelte da compiere in quei processi che abbiano caratteristiche di difficoltà tecniche, incertezze
nella valutazione della prova, contrasti con i difensori, possibili definizioni ex art. 444 c.p., ecc.
Allo stesso modo, anche mediante la compilazione del predisposto statino, sarà necessaria
l’immediata informazione al medesimo sostituto dell’esito sia dell’udienza in generale che delle
singole questioni che erano state approfondite.
Allo stato, i vice procuratori onorari resteranno assegnati alle udienze che essi attualmente trattano, auspicando un mantenimento del collegamento di ciascuno di essi ad uno stesso giudice monocratico; si procederà poi a rotazione annuale, al fine di garantire la necessaria parità di
trattamento, salvo che vi sia assoluta condivisione sull’inutilità della rotazione. sarà cura del p.m.
di udienza richiedere, in caso di rinvio del procedimento, la fissazione di una data in cui è prevista
la sua presenza.
D) Il cd. ‘patteggiamento’
Si tratta di argomento su cui a volte, in passato, sono avvenuti ‘disallineamenti’ che
quest’Ufficio non può e non deve permettersi: è dunque indispensabile definire con attenzione il
metodo per evitarne il ripetersi.
Una premessa: costituisce un equivoco che la definizione del procedimento mediante la
pena concordata prevista dall’art. 444 c.p. costituisca un momento dell’udienza (con tutte le conseguenze che ne conseguono: vedi sopra): esso invece è costituito da una proposta dell’imputato,
da un consenso del p.m., dalla validazione del giudice. Atti che addirittura possono non esser contestuali ed avvenire nella fase ‘scritta’ del procedimento.
Quanto al metodo per riportare questa modalità definitoria nell’ambito delle linee generali
adottate dall’Ufficio, è opportuno precisare che l’accettazione della proposta del difensore va discussa, da parte del vice procuratore:
c1) con il sostituto di riferimento, nell’ambito dell’approfondimento generale dell’intera
udienza, di cui sopra si è detto, laddove ne sia prevedibile l’offerta;
c2) con il sostituto di turno urgente, laddove tale preventiva valutazione non sia stata possibile o non sia comunque di fatto avvenuta.
c3) Comunque, sia pure non frequentemente, può tuttavia accadere che né l’una né l’altra
di tali disposizioni sia stata realizzata. In tal caso, è opportuno prevedere una base di possibili definizioni, che è stata approvata, nella proposta formulata dallo scrivente, in una riunione
dell’Ufficio di cui si è detto.
Si è proceduto individuando alcune categorie di reato per le quali, ferme restando le necessarie diversificazioni che i casi concreti impongono, è possibile per la loro sostanziale omogeneità
predeterminare l’entità della pena: che andrà ad ogni modo congruamente adeguata al singolo caso, potendo pertanto solo indicare criteri di massima da adottare nelle ipotesi di reato che non presentano, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, caratteri di peculiarità.
Riportandosi allo schema adottato nella richiesta indicata si danno le indicazioni che seguono:
1)
Reati urbanistici: per le sole violazioni urbanistiche, (comprese quelle paesaggistiche): Mesi 8 di reclusione;
2)
Violazione di sigilli: Mesi 10 per una sola violazione con un aumento di 2 mesi per
ogni ulteriore violazione;
3)
Reati ex art. 73 D.P.R. 309/90, si ritiene che non sia possibile fornire preventive indicazioni attesa la molteplicità delle “variabili” sia nella modalità della condotta, nei luoghi e nei
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momenti di detenzione e spaccio, nella tipologia e quantitativi dello stupefacente; è possibile tuttavia fornire delle indicazioni, sulla scorta di quanto richiesto, in ordine alle fattispecie di condotta
ai sensi del citato articolo alle quali sia riconoscibile l’ipotesi attenuata del comma V: a) quando si
tratti di soggetto incensurato, b) che abbia detenuto e/o spacciato una unica tipologia di stupefacente c) in un luogo che non sia normalmente deputato a tale illecita attività ovvero luoghi notoriamente controllati da criminalità di tipo organizzato, d) qualora il quantitativo sia contenuto nelle
misure che seguono: gr. 5 per la cocaina, gr. 25 per marijuana, hashish; le predette condizioni devono ricorrere tutte congiuntamente.4)
Reati di truffa, anche per tali ipotesi delittuose si ritiene di poter preventivamente
indicare soltanto i casi in cui la condotta di truffa sia realizzata mediante le false autocertificazioni
e sia finalizzata all’indebita percezione di: a) esenzione dal pagamento del ticket sanitario, b) fornitura gratuita o semi gratuita dei libri scolastici mediante le cedole librarie, c) contributi denominati “servizio famiglia cards” , d) ogni altro contributo economico assimilabile a quelli indicati ai
punti che precedono: - Mesi 6 di reclusione ed Euro 300 di multa;
5)
Reato ex art. 648 Cp per autoveicoli o motoveicoli: mesi 15 di reclusione Euro 800
di multa; telefono cellulare: mesi 6 di reclusione ed € 400 di multa; assegno o altro titolo di credito: mesi 6 di reclusione ed € 1.000 di multa (ad esclusione di titoli che abbiano un importo superiore ad Euro 5.000);
6)
Reati connessi alla normativa in materia di rifiuti: non è possibile per i motivi sopra
già esplicitati fornire indicazioni sulla pena da concordare che prescindano dalla cognizione della
specifica condotta di reato che di volta in volta occorre valutare;
7)
Violazione delle misure di prevenzione (art. 9 L.1423/56): Anni 1 di reclusione;
8)
Furto semplice: mesi 8 ed euro 200; furto aggravato: anni 1 di reclusione ed euro
400 di multa; e comunque la pena va diversificata a seconda se trattasi di furto in appartamento,
furto d’auto, furto in supermercato furto con strappo (scippo).
Il criterio generale tendenziale cui occorre attenersi è comunque quello di ottenere la consumazione integrale della pena sospesa, sicchè le pene sopraindicate devono intendersi come limite minimo al di sotto del quale non deve concordarsi la pena.
E) Il controllo sull’esito processuale delle indagini e le determinazioni in materia di
impugnazione Il controllo sull’esito processuale delle indagini per le determinazioni in materia di impugnazione è esercitato come segue.
Il vice procuratore trasmette, senza ritardo, al sostituto procuratore cui è abbinato lo statino
dell’udienza dibattimentale cui ha partecipato, riferendo, verbalmente e\o mediante sintetica annotazione sul medesimo statino, circa gli esiti dei processi trattati.
Per i procedimenti che si concludono dovrà essere usato esclusivamente il Modulo di rilevazione degli esiti procedimentali che si allega al presente provvedimento.
I vice procuratori onorari designati per le udienze dibattimentali annotano su tale statino:
- in caso di sentenza di assoluzione conforme alle richieste del P.M., i motivi della richiesta
di assoluzione;
- in caso di sentenza di assoluzione difforme dalle richieste del P.M., specificamente i motivi a sostegno delle conclusioni rassegnate in udienza.
Il Sostituto procuratore, ricevuto lo statino di udienza così compilato procede direttamente
alla impugnazione.
Laddove non intenda proporre impugnazione, il sostituto ne riferisce immediatamente (oralmente o per iscritto) al coordinatore della sezione di appartenenza (procuratore della Repubblica o procuratore Aggiunto). Questi appone il proprio “visto” sullo statino nel caso condivida la
decisione del sostituto di non impugnare; in caso contrario - sentito, se opportuno, il vice procuratore Onorario che ha partecipato all’udienza - provvede personalmente a proporre impugnazione.
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Gli studenti del II anno delle Scuole di Specializzazione, delegati per le udienze dinanzi al
giudice di pace dovranno provvedere alla compilazione dello statino con le modalità sopraindicate
e alla trasmissione dello stesso al sostituto anziano dr Renzulli, che adotterà le iniziative ritenute
opportune.
F) la definizione del compenso per l’attività dei vice procuratori onorari.
F1) Per la fase delle indagini preliminari:
Al fine di consentire il controllo sulle richieste di liquidazione avanzate dai vice procuratori per l’attività così espletata questi dovranno allegare alle istanze il prospetto dei procedimenti esaminati indicando il numero del procedimento e i provvedimenti adottati, precisandosi in questa
sede che la commisurazione oraria prevista dalla legge (5 ore) per la corresponsione della indennità unitaria dovrà comportare l’esame e l’eventuale definizione secondo le modalità sopraindicate di almeno 5 fascicoli definiti mediante esercizio dell’azione penale ovvero 10 fascicoli definiti
con richiesta di archiviazione.
F2) Per la fase dibattimentale:
tenendo conto delle richieste formulate dai vice procuratori onorari, ed al fine di semplificare le modalità di controllo, nel revocare la circolare 61/09, si dispone che il vice procuratore alleghi, alla richiesta di liquidazione, una esaustiva dichiarazione del cancelliere d’udienza. A tal fine si dispone che, in calce alla delega per l’udienza, vengano apposte le seguenti formule:
“Visto per la presenza in udienza, si attesta come da verbali (legge 186/2008):
inizio udienza ore________; proc. n._________
fine udienza ore _______; proc. n. _________”
con allegazione di copia dello statino di udienza.
F3) Per le udienze direttissime: si richiama il contestuale o. di s. n. 1719/11, in cui si è disposto che
•
il v.p.o. designato per la partecipazione alle udienze con rito direttissimo, nei tre giorni
settimanali, assicuri la sua presenza in Ufficio in raccordo con il sostituto addetto al turno urgente e con la
sua segreteria – e/o con quella del magistrato che, nel giorno o nei giorni precedenti, abbia disposto la celebrazione di tale rito -;
•
che per tale servizio, indipendentemente dalla celebrazione di procedimenti con il rito direttissimo, al v.p.o. designato vada riconosciuta l’indennità dibattimentale.
Si dispone, al fine di facilitare sia l’attività di liquidazione sia la prevedibilità dei suoi tempi, che ogni tipologia di richiesta di liquidazione sia presentata all’Ufficio fra il 22 ed il 30 di ogni
mese.
G) Nomina del rappresentante dei vice procuratori onorari
Attesa la necessità che in conseguenza della nuova organizzazione dell’ufficio così definita
venga individuato un rappresentante per tutte le attività dei vice procuratori onorari scelto fra quelli in servizio presso questa Procura, si conferma la nomina la prof. Rita Punzo, che si rapporterà
con il procuratore della Repubblica ovvero con il procuratore aggiunto per tutte le incombenze.
CAP. 6: IL PERSONALE AMMINISTRATIVO
6.1 La cd. ‘doppia dirigenza’
L’ufficio, a far data dal mese di luglio 2013 si è visto finalmente assegnare il dirigente
amministrativo, peraltro tuttora in servizio, che è subentrato istituzionalmente nelle funzioni sino a
quel momento suppletivamente esercitate dal Procuratore della Repubblica, in ciò coadiuvato
dall’unico funzionario direttivo apicale presente.
59
La disciplina dei poteri della dirigenza degli uffici giudiziari e dei rapporti con il vertice
giudiziario è stata introdotta dal D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 240, norma ispirata a criteri di netta distinzione tra le attribuzioni del magistrato dirigente dell’ufficio e quelle del dirigente amministrativo: com’è noto, in tal senso al primo (vgs. altresì Circolare 31 ottobre 2006, n. 39434/U del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi) spettano la titolarità e la
rappresentanza dell’ufficio nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici
giudiziari, nonché l’adozione dei provvedimenti concernenti l’organizzazione dell’attività giudiziaria e la gestione del personale di magistratura (art. 1). Il dirigente amministrativo è autonomamente responsabile della gestione delle risorse umane (art. 2) e delle risorse finanziare e strumentali dell’ufficio (art. 3).
Il coordinamento tra l’attività giudiziaria e quella del personale amministrativo si realizza
con la redazione congiunta del programma annuale da parte del magistrato capo e del dirigente
amministrativo (art. 4) fermo restante, comunque, il pregnante potere di indirizzo garantito e riconosciuto al primo in ordine al generale andamento dell’ufficio giudiziario.
6.2 L’organizzazione del personale amministrativo
La struttura amministrativa dell'Ufficio, con al vertice il Dirigente amministrativo, è attualmente così articolata:
I Reparto (Affari civili, amministrativi e contabili)
Segreteria della Dirigenza, Segreteria dei Magistrati, Affari Civili e Mod. 42 ed Ufficio unico di contabilità ed Economato
II Reparto (Affari penali)
Ufficio Ricezione atti, Registro generale, Ufficio T.i.a.p., Segreterie giudiziarie (composta
da tre sezioni) ed Ufficio dibattimento
III Reparto
Ufficio Esecuzione ed Ufficio Misure di sicurezza e prevenzione
IV Reparto
Ufficio del Casellario giudiziale ed Archivio
Con specifico riferimento agli uffici di supporto alla funzione giurisdizionale inquirente, la
relativa organizzazione è strutturata in tre sezioni, ognuna composta da più magistrati, supportati
da una segreteria personale, dotata di un cancelliere o assistente, personale ausiliario nonché L.s.u.
ed unità di P.G.
Tale assetto organizzativo, come già anticipato nella prima parte del presente lavoro, non
appare più in grado di fronteggiare le incombenze di assistenza istituzionali e contestualmente di
garantire la tenuta del passo che le recenti innovazioni tecnologiche impongono.
In particolare, nel solo ultimo anno, sono intervenuti alcuni rilevanti cambiamenti che hanno radicalmente mutato il modus operandi del personale; si pensi al S.I.C.P. che ha sostituito il
precedente Re.Ge. (differendo completamente da questo ultimo per architettura informatica, processi di lavorazione e relativa tempistica), al sistema di notifica telematica (S.N.T.), al recente avvio del Portale NDR nonché infine all’ormai irrinunciabile processo di digitalizzazione di atti procedimentali tramite T.I.A.P. (sin qui supportato da risorse esterne).
Un ulteriore fattore critico risiede nel diverso livello di presenza garantito da ciascun addetto alle segreterie, essendovi, ad esempio, tra costoro, una dipendente che fruisce regolarmente
dei congedi parentali e dei benefici di cui alla L. 104/92, altri due con gravi problematiche personali non in grado di presidiare con continuità il proprio ufficio ed un’altra ormai prossima al trasferimento ad altra sede.
Tale coacervo di criticità in uno alla risolutiva circostanza dell’ormai acclarata impossibilità di poter disporre di un numero sufficiente di cancellieri in grado di supportare con affidabilità
60
ed esclusivamente ogni magistrato dell’ufficio, ha reso di fatto irrinunciabile la pianificazione ed
attuazione, in un futuro prossimo, di una riorganizzazione radicale delle segreterie giudiziarie.
6.3 Il progetto di riorganizzazione delle segreterie giudiziarie.
In questo momento, a fronte della necessità di garantire il mantenimento di dodici segreterie giudiziarie – inclusa quella già unificata del Procuratore e del Procuratore aggiunto - sono stabilmente utilizzati ben 10 cancellieri e 2 assistenti giudiziari (di cui una come detto prossima al
trasferimento) cui si affida la completa lavorazione di tutti gli adempimenti relativi ai fascicoli
procedimentali di competenza del magistrato assegnato, dalla fase dell’iscrizione e sino al quella
della sua definizione.
Obiettivo del progetto di reengineering organizzativo è quello di incentivare una differenziazione delle competenze in specifiche attività – distinguendo peraltro quelle di maggior rilievo
qualitativo da quelle ripetitive e routinarie - al fine di ottimizzare i tempi di produzione degli
output tipici degli uffici in oggetto (primo fra tutti l’esecuzione dei provvedimenti dei singoli magistrati) e, conseguentemente, l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa di supporto alla
funzione giudiziaria.
In questo senso, pertanto, la proposta di modifica organizzativa prevede, in via preliminare,
il superamento della tradizionale relazione fissa tra un magistrato ed un addetto alla segreteria in
luogo di una diversa previsione di un dimezzato numero di segreterie giudiziarie (dalle attuali 12
ridotte a sole sei, ciascuna a supporto di due P.M.) e la contestuale istituzione di ben due strutture
centralizzate di natura tecnico-polifunzionale (una per ciascuno dei due plessi della Procura).
Ovviamente la previsione di un dimezzato numero di segreterie particolari implica una ridistribuzione dei carichi di lavoro che non potranno più essere gli attuali; in tale contesto emerge
l’utilità delle costituende cancellerie di supporto tecnico.
In estrema sintesi, rimarranno attività delle segreterie dei magistrati i principali adempimenti dalla fase successiva all’assegnazione del fascicolo al relativo P.M. sino al momento
dell’esercizio dell’azione penale (arresti, fermi e misure cautelari, gestione della fase ex art. 415
bis c.p.p.) in uno ai relativi adempimenti esecutivi mentre saranno demandate ai reparti di supporto centralizzati le attività di maggior peso quantitativo (digitalizzazione del fascicolo, lavorazione
delle richieste di archiviazione – ivi incluse quelle ex art. 408 c.p.p. -, adempimenti connessi e
successivi alla richiesta di data al giudice monocratico ed alla richiesta di decreto penale).
Quello che segue è un modello di simulazione con relativo diagramma di flusso della progettata riorganizzazione, in cui, per finalità di semplificazione, si fa riferimento ad uno dei due
plessi di questa Procura.
Segreteria centralizzata di supporto
Segreteria
PM
N. 1 Cancelliere
N. 1 LSU
N. 1 Tirocinante
61
N. 2 Cancellieri
N. 1 Assistente giudiziario
N. 2 LSU
N. 1 Tirocinante
N. 1 Ausiliario
Segreteria
PM
N. 1 Cancelliere
N. 1 LSU
N. 1 Tirocinante
Segreteria
PM
N. 1 Cancelliere
N. 1 LSU
N. 1 Tirocinante
Attività connesse a
delega indagine
Segreteriaparticola‐
redelPM
Segreteriacentra‐
lizzatadisuppor‐
to
Attività di digitalizzazione (T.i.a.p.)
Adempimenti connessi all’esercizio dell’azione penale
ovvero alla richiesta di archiviazione
Gestione arresti – con
o senza rito direttissimo - e misure cautelari
personali con relativa
esecuzione
Gestione dell’ avviso
ex art. 415 bis c.p.p. e
dei possibili sviluppi
(interrogatorio, deposito memorie)
Richiesta di rinvio a
giudizio o giudizio
immediato e relativa
trasmissione di atti al
G.u.p.
62
Gestione delle richieste di archiviazione con o senza
avviso ex art. 408
c.p.p. e trasmissione
al G.i.p.
Richiesta di fissazione data per decreto di citazione
diretta a giudizio e
successivi adempimenti
Gestione delle richieste di decreto
penale di condanna
e trasmissione al
G.u.p.
Di seguito si riporta lo sviluppo previsionale della tempistica del programma operativo e
delle sue fasi:
Analisi dell’attuale assetto organizzativo,
Procuratore della Repubblica
delle relativi criticità e studio dei carichi
Dirigente amministrativo
di lavoro delle singole segreterie
Smaltimento dei carichi di lavoro arretrati
Segreterie dei PM
più rilevanti nelle singole segreterie
Progettazione delle due nuove segreterie
Procuratore della Repubblica
centralizzate e sei nuove segreterie partiDirigente amministrativo,
colari dei P.M., individuazione dei magi- con il coinvolgimento del personale
strati di riferimento e del personale amdi magistratura ed
ministrativo
amministrativo
da Maggio
a Dicembre
Soggetti coinvolti
da Marzo
ad Aprile
Attività
da Gennaio ad
Marzo
Anno 2015
X
X
X
Formazione sui nuovi flussi dei processi
di lavoro
Personale di magistratura ed
amministrativo
Emanazione della determinazione dirigenziale congiunta
Procuratore della Repubblica
Dirigente amministrativo
X
Entrata in funzione del nuovo assetto organizzativo.
tutto l’Ufficio
X
X
Appare utile, in conclusione, al fine di individuarne punti di forza, debolezze, opportunità e minacce del progetto, avvalersi della matrice SWOT analysis :
S (punti di forza)
Miglioramento delle competenze
individuali e dei tempi di
lavorazione delle procedure
Accessibilità alle risorse più
razionalizzata
Aumentata percezione di benessere
organizzativo
O (opportunità)
Ottimizzazione dei tempi di risposta
alle istanze dei clienti
63
W (punti di debolezza)
Difficoltà a reperire spazi e risorse materiali
Resistenza iniziale del personale
Lavoro arretrato da eliminare in alcune
segreterie
T (minacce)
Problematiche sindacali
CAP. 7: LA POLIZIA GIUDIZIARIA
La Sezione di Polizia giudiziaria è costituita e strutturata secondo le disposizioni previste,
in particolare, dagli artt. 5 e segg. c.p.p..
Vi è stata di recente inserita l’aliquota del Corpo Forestale dello Stato, ed anche una piccola forza (quattro unità) distaccate dal Corpo della Polizia Provinciale.
La strutturazione della Sezione prevede una direzione di coordinamento delle singole aliquote, affidata ai più alti in grado (o più anziani nel grado: sost. Comm. Luciano Delle Donne per
la Polizia di Stato, Lgt. Antonio Santorelli per i Carabinieri, Mar. A. Carmine Pierri per la Guardia
di Finanza, affiancati rispettivamente dal Sovr. Donato Vuolo, dal Lgt. Cosimo Santorelli e
dall’app. sc. Flavio Pisaturo).
Tale direzione ha la responsabilità del coordinamento delle singole aliquote, sotto la direzione del procuratore della Repubblica, e sovrintende alle deleghe conferite da quest’ultimo ed,
eccezionalmente, a specifici compiti anche di collaborazione generale dallo stesso disposti.
In tali casi, i responsabili delle aliquote possono affidare specifici compiti a mansioni anche alle altre unità, preavvertendo i sostituti interessati.
Per la restante parte, le unità della sezione sono abbinate ai magistrati come da tabella che
segue . Esse eseguiranno le deleghe conferite dai singoli magistrati, li affiancheranno nelle attività
investigative, eseguiranno compiti di diretta collaborazione della gestione delle indagini e nella
definizione del fascicolo processuale.
Abbinamento della polizia giudiziaria ai magistrati agg. dal 03/03/2015 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
64
1^ Barela
1^ Barela
1^ Curatoli
1^ Curatoli
1^ Onorati
1^ Onorati
2^ Amoroso
2^ Amoroso
2^ Amoroso
2^ de Franchis
2^ de Franchis
2^ de Franchis + Sala Intercettaz.
2^ De Stefano
2^ De Stefano
2^ Visone
2^ Visone
2^ Visone
2^ Visone
2^ sezione
2^ sezione
2^ sezione
3^ Bianco
M.A.s.UPS
Brig.
App.Sc.
V.Brig.
Mar.Ca.
Mar.Aiu.
Isp.
Ag.
Ag.
Isp.Ca.
Ag.
Mar.Ca.
Mar.Ca.
App.
Isp.Ca.
Sovr.
Ag.
Ag.
Ag.
Ag.
Ag.
Isp.
Giannino Lorenzo
Muscariello Gianluca
Lieto Vincenzo
Giorgio Gerardo
Di Mauro Diego
Corrado Ciro
Iandoli Alessandro
Piccolo Domenico
Scibelli Fabio
Buonaiuto Carmine
Robbio Ernesto
Iannone Pasquale
Scafuti Antonio
Gloria Angelo
Amoroso Umberto
Varo Vincenzo
Muto Gennaro
Amato Giovanna
Coppola Salvatore
Massimo Giuseppe
Motta Salvatore
Iandolo Alessandra
CC
GDF
GDF
CC
GDF
CC
PS
PP
PS
PS
CFS
CC
CC
CC
PS
CFS
PP
PP
PP
PP
PP
PS
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44
45
46
3^ Bianco
3^ Bianco
3^ Bifulco
3^ Bifulco
3^ Capasso
3^ Capasso
3^ Vitagliano
3^ Vitagliano
Dibattimento
Dibattimento
Dibattimento
Procuratore
Procuratore + "
Ufficio def. Fascicoli e mod. 42
Procuratore + Aggiunto
Procuratore + Aggiunto
Procuratore + Aggiunto + "
Ufficio def. Fascicoli mod 42
Procuratore + Aggiunto
+ Misure prevenzione
procuratore + Aggiunto
+ Misure prevenzione
Procuratore Aggiunto
Procuratore Aggiunto
Procuratore
Ufficio RESA
Procuratore Aggiunto
Procuratore Aggiunto
Sovr.
Ag.
App.
Isp.Ca.
Isp.
App.
Isp.Ca.
Ass.C.
App.Sc.
Mar.Ca.
Sovr.Ca
Sovr.Ca
De Vivo Emilio
Loffredo Marco
Abbruzzese Umberto
Menna Carolina
Imperatore Tiziana
Notaro Giovanni
Arvonio Donato
Negro Marina
De Biasio Terigi
Donnarumma Antonio *
La Cerra Domenico
Corvino Diamante *
PS
PP
CC
PS
PS
CC
PS
PS
CC
PM
PS
CFS
App.Sc.
Lgt.
Lgt.
Pisaturo Flavio
Santorelli Cosimo
Santorelli Antonio
GDF
CC
CC
Mar.Aiu.
Pierri Carmine
GDF
Sost.Comm. Delle Donne Luciano
Sov.
Brig.
Mar.Aiu.
Mar.Ca.
Ass.Ca.
Lgt.
Mar.Aiu.
Vuolo Donato
Russo Rosario *
Vecchione Massimo *
Piscitelli Antonio
Isernia Eliana *
Desiderio Salvatore*
Rescigno Luigi*
PS
PS
GDF
GDF
GDF
PS
GDF
GDF
* aggregati Il Presente programma organizzativo entra in funzione il 15 aprile 2015. Si comunichi al
procuratore aggiunto, ai sostituti, al dirigente amministrativo, ai vice procuratori onorari, al personale amministrativo e della Sezione di Polizia giudiziaria dell’Ufficio.
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PAOLO MANCUSO
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