tasi-tassa servizi indivisibili e tari-tassa rifiuti

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tasi-tassa servizi indivisibili e tari-tassa rifiuti
TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI
E TARI-TASSA RIFIUTI
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N.B.: l'impostazione del materiale è stata attuata in modo analitico
per costituire «dispensa» dell'incontro di studio e non come
supporto di mera proiezione. In ogni caso, si pone in evidenza
che l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa
attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per
eventuali errori e/o inesattezze.
Lodi
7 luglio 2014
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Tasi-tassa servizi indivisibili e Tari-tassa rifiuti
Argomenti
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Aspetti generali
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
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Tari-tassa sui rifiuti
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06/07/2014
Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti
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Aspetti generali
CRONISTORIA DI UN’IMPOSTA COMUNALE
Service tax
Taser
Tassa Servizi
Trise
Tassa rifiuti e
servizi
Tuc
Tributo unico
comunale
Iuc-Imposta unica comunale
?
?
si basa su due presupposti di imposizione:
• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore;
• l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
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Aspetti generali
CRONISTORIA DI UN’IMPOSTA COMUNALE
IMU
IUC
Imposta
unica
comunale
(componente
patrimoniale)
TASI
(componente
servizi)
TARI
(componente
servizi)
Possesso di beni immobili, con
esclusione dell’abitazione principale e
dei cosiddetti beni merce
Erogazione di servizi comunali indivisibili
(nuovo tributo) Erogazione di servizi comunali
raccolta e smaltimento rifiuti
(sostituisce Tarsu, Tia e Tares) Studio Giancarlo Modolo – Milano di
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Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti
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Aspetti generali
IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE
L'imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi:
• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
PRESUPPOSTO
valore
• l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali
La IUC si compone:
• dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
COMPONENTI • di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
DELLA IUC
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
• della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore
ALIQUOTA MASSIMA
L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può
superare i limiti prefissati per la sola IMU (aumentati, per il solo 2014,
dello 0,8‰)
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Aspetti generali
Iuc‐Imposta unica comunale
IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE
I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla
IUC entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del
possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al
tributo.
Nel caso di occupazione in Comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli
occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal
DICHIARAZIONE
Comune, ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione deve essere
presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono
intervenute le modificazioni.
Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria
devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione
dell'immobile ed il numero dell'interno, se e esistente.
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Aspetti generali
IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE
ACCERTAMENTO
Ai fini dell’accertamento il funzionario responsabile può:
 inviare questionari al contribuente;
 richiedere dati e notizie a uffici pubblici o a enti di gestione
di servizi pubblici;
 disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo,
mediante personale debitamente autorizzato e con un
preavviso di almeno sette giorni.
In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro
impedimento
alla
diretta rilevazione, l'accertamento può
essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art.
2729 del Codice Civile.
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Aspetti generali
IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE
SANZIONI
In caso di:
 omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica l'art.
13 D.Lgs. 471/1997. In caso di omessa presentazione dichiarazione ‐> sanzione dal
100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50. Sanzione ridotta ad
un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della
sanzione e degli interessi;
 infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non
versato (minimo di € 50). sanzione ridotta ad un terzo se, entro il termine per
la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con
pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi;
 mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di 60
giorni dalla notifica dello stesso ‐> sanzione da € 100 a € 500. Sanzione ridotta
ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della
sanzione e degli interessi.
Il Comune può deliberare circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei
principi stabiliti dalla normativa statale.
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Aspetti generali
IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE
Bene
Imu
Tasi
Tari
 è dovuta;
 soggetti passivi sono sia i
proprietari sia gli inquilini;
ABITAZIONE
PRINCIPALE
 per
gli
inquilini
il
peso fiscale oscilla tra il
• è dovuta,
10 ed il 30%;
sostituisce la
 la restante
parte è a TARES
carico dei proprietari;
esente
 la base imponibile è la
stessa dell’IMU e l’aliquota
massima può
arrivare
fino a 3,3‰.
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Aspetti generali
IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE
Bene
SECONDA
CASA
Imu
Tasi
Tari
 è dovuta;
 medesima base imponibile
dell’IMU;
 è dovuta;
 soggetti passivi sono sia i
proprietari sia gli inquilini;
 il Comune
 Per gli inquilini il peso
può utilizzare
 è dovuta;
fiscale oscilla tra il 10 ed il
criteri
30%;
 l’aliquota è stabilita
presuntivi per  aliquota massima del 3,3‰
dal Comune.
determinare
nel rispetto del vincolo
le tariffe da secondo cui la somma delle
applicare ai
aliquote della TASI e non residenti
dell’IMU non può essere
superiore all’aliquota
massima consentita.
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Aspetti generali
IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE
Bene
NEGOZI
Imu
Tasi
Tari
 è dovuta
 stessa base imponibile
 è dovuta;
dell’IMU;
 soggetti passivi sono sia i
proprietari sia gli inquilini;  le tariffe
 per gli inquilini il peso
vengono
 è dovuta;
fiscale oscilla tra il 10 ed
decise dal Comune in
il 30%;
 l’aliquota è stabilita
 aliquota massima del 3,3‰
base alle
dal Comune.
nel rispetto del vincolo
caratteristiche
dell’attività
secondo cui la somma
delle aliquote della TASI e economica
dell’IMU non può essere
esercitata
superiore all’aliquota
massima consentita.
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Aspetti generali
IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE
Bene
Imu
Tasi
Tari
 è dovuta;
 è dovuta;
IMMOBILI
D’IMPRESA
 è dovuta;
 aliquota dello 0,76% per i fabbricati
 Medesima base appartenenti alla
imponibile dell’IMU.
categoria catastale
D
Studio Giancarlo Modolo – Milano  il Comune
stabilisce le tariffe
tenendo conto del tipo di attività
esercitata
avvalendosi dei
parametri del
D.P.R. n. 158/1999,
ma può introdurre
criteri alternativi.
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Aspetti generali
IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE
Bene
Imu
Tasi
• originariamente la base Per i terreni agricoli
imponibile era quella
anche non coltivati, dell’IMU, successivamente
posseduti e condotti
TERRENI
AGRICOLI
per effetto della nuova
da coltivatori diretti il
formulazione del comma moltiplicatore dal
669 dell’art. 1 della L. 2014 si riduce a 75, per gli altri terreni è di
130.
Tari
147/2013 è stato previsto
«ad eccezione, in ogni caso, • si applica
solo ai
fabbricati
strumentali e non anche ai
terreni agricoli.
dei terreni agricoli».
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Aspetti generali
TASI - POTESTA REGOLAMENTARE DEI COMUNI
I Comuni hanno la possibilità di procedere a regolamentare:
 la disciplina e l’entità delle riduzioni che possono essere applicate,
tenendo in considerazione anche della capacità contributiva della
famiglia, facendo anche ricorso all’applicazione dell’Isee;
 l’individuazione dei servizi indivisibili, con possibilità di individuare in
maniera analitica - per ciascuno di tali servizi – gli inerenti costi che
costituiscono oggetto di copertura con la Tasi.
Ai fini operativi, il consiglio comunale è tenuto ad approvare le aliquote della
Tasi, in conformità con i servizi e i costi, tenendo presente che sussiste la
possibilità anche di differenziare le medesime in relazione:
• del settore di attività;
• della tipologia;
• della destinazione dei beni immobili.
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Aspetti generali
TARI - POTESTA REGOLAMENTARE DEI COMUNI
I Comuni risulta delegato a procedere a regolamentare:
•
•
•
•
•
i criteri e le modalità di determinazione delle tariffe;
la classificazione delle categorie di attività con omogenea e coerente
potenzialità di produzione di rifiuti;
la disciplina delle possibili riduzioni tariffarie;
la disciplina delle eventuali riduzioni e/o esenzioni, in relazione della
capacità contributiva della famiglia, nonché mediante l'applicazione
dell'Isee;
l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle
quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici di
produzione dei rifiuti, specifiche percentuali di riduzione rispetto alla
complessiva superficie su cui l'attività risulta posta in essere.
Il consiglio comunale deve necessariamente approvare le tariffe della Tari in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
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Aspetti generali
TASI – TERMINI DI VERSAMENTO – ANNO 2014
Abitazione
principale
Acconto 2014 con delibera comunale
pubblicata entro il 31 maggio 2014
16.6.2014
Acconto 2014 senza delibera comunale
pubblicata entro il 31 maggio 2014
Nessun
acconto
Saldo 2014
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Aspetti generali
TASI – TERMINI DI VERSAMENTO – ANNO 2014
Immobili
diversi
abitazione
principale
Acconto 2014 con delibera comunale
pubblicata entro il 31 maggio 2014
16.6.2014
Acconto 2014 con delibera comunale
pubblicata dopo il 31 maggio 2014 ed
entro il 18 settembre 2014
16.10.2014
Saldo 2014
16.12.2014
Versamento complessivo entro il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata delibera alle
scadenze precedenti (applicando l'aliquota base dell'1‰).
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Aspetti generali
TASI –VERSAMENTI – CONSEGUENZE SANZIONATORIE
Con riguardo alle conseguenze sanzionatorie in caso di
insufficiente/tardivo versamento della prima rata Tasi 2014, il MEF evidenzia la possibilità per i contribuenti di regolarizzare spontaneamente i
versamenti avvalendosi:
 del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 472/1997;
 del ravvedimento “breve” ex art. 23, comma 31, D.L. 98/2011.
Tuttavia, vista la “situazione di incertezza normativa” che ha caratterizzato il versamento
della prima rata Tasi 2014, il Ministero “apre” all’applicazione dell’art. 10 della L. 212/2000
(“Statuto del contribuente”).
Pertanto, si pone in rilievo che il MEF riconosce, quindi, la non sanzionabilità per i
versamenti TASI insufficienti/omessi viste “le obiettive condizioni di incertezza” che hanno
caratterizzato il tributo in esame.
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Aspetti generali
TASI – CODICI DI VERSAMENTO
Regola ‐> il versamento deve essere effettuato per ogni Comune nel cui territorio sono
ubicati gli immobili, tenendo presente che:
• se nell'ambito dello stesso Comune il contribuente possiede più immobili, il versamento
deve essere unico e cumulativo;
• se l'abitazione è occupata da un soggetto diverso del titolare, ad esempio in caso di
affitto o di utilizzo da parte di familiari, l'occupante è tenuto a pagare una quota
variabile tra il 10% e il 30% dell'importo dovuto (a seconda delle delibere comunali).
I codici tributo per il modello F24 da utilizzare per le diverse tipologie di immobile
sono:
 3958 - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze;
 3959 - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;
 3960 - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;
 3961 - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.
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Aspetti generali
TASI – TERMINI DI VERSAMENTO – A REGIME
Acconto
Termini
Saldo
16.6
16.12
16.6
oppure in unica soluzione
Importo
minimo
Entità espressamente prevista dal Comune interessato nel
regolamento
(non costituisce franchigia)
€ 12,00 (art. 25 L. 289/2002) se non previsto dal Comune
Per disposto della legge finanziaria 2007, il versamento dei tributi locali deve risultare
effettuato con arrotondamento all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 49
centesimi o per eccesso se superiore (attenzione: l’arrotondamento deve essere eseguito
per ciascun rigo del modello F24 o per importo del bollettino postale)
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Aspetti generali
TASI – MODELLO F24
 Il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, deve essere
indicato nello spazio "Codice ente/codice comune" (es. "H501" per il Comune di Roma);
 se il pagamento avviene con «ravvedimento», deve essere barrata la casella ("Ravv");
 nello spazio «Numero immobili», deve essere annotato il numero degli immobili
(massimo 3 cifre);
 nello spazio «anno di riferimento», deve essere specificato l'anno d'imposta cui si
riferisce il pagamento (se si è barrato lo spazio "Ravv." rilevare l'anno in cui l'imposta
avrebbe dovuto essere versata).
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Aspetti generali
TASI – BOLLETTINO POSTALE ORDINARIO
Il bollettino postale può essere reperito direttamente all'Ufficio Postale con il numero di
conto corrente 1017381649.
Con un singolo bollettino si può pagare il tributo relativo a più immobili, purché si trovino
nello stesso, tenendo presente che nello spazio “codice catastale” si deve indicare il codice
del Comune in cui si trova l’immobile, nonché il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto
tenuto ad eseguire il pagamento e gli abituali dati di dettaglio (come per l’Imu).
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Aspetti generali
TASI – DATI DEL BOLLETTINO POSTALE
Per quanto attiene:
 codice catastale ‐> il codice del Comune in cui si trova si trovano gli immobili, per cui se
gli immobili si trovano in Comuni diversi di devono compilare bollettini separati;
 casella «ravv» ‐> barrare solo nel caso di un ravvedimento operoso;
 caselle di acconto (giugno o ottobre) e saldo (dicembre) ‐> da barrare singolarmente ‐ se
il pagamento è in un’unica soluzione è necessario barrare entrambe le opzioni;
 spazio “immobili variati” ‐> da barrare solo se sono state effettuate variazioni che
richiedono la presentazione di relativa dichiarazione;
 campo “numero di immobili” ‐> riportare quello per cui si paga;
 anno di riferimento ‐> quello a cui si riferisce il versamento, se ravvedimento operoso
specificare l’anno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato;
 importo da versare ‐> da indicare al rigo relativo alla tipologia di immobile (abitazione
principale, fabbricati rurali, aree fabbricabili, altri fabbricati);
 seconde case, immobili d’impresa, uffici, negozi ecc. ‐> sono “altri fabbricati”;
spazio riservato all’importo della detrazione per l’abitazione principale ‐> nel rigo
«abitazione principale» l’entità deve essere al netto della detrazione.
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Aspetti generali
TASI – BOLLETTINO POSTALE UTILIZZABILE DAI COMUNI CHE
RIUSCIRANNO A INVIARE IL CONTO PRECOMPILATO
Il bollettino postale precompilato (numero di conto corrente 1017381649) può essere
inviato direttamente agli interessati da parte dei Comuni.
Con un singolo bollettino si può pagare il tributo relativo a tutti gli immobili che sono ubicati
nel Comune ineressato.
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Aspetti generali
TARI – TERMINI DI VERSAMENTO
Per la Tari-tassa sui rifiuti la norma consente di pagare in unica soluzione
entro il 16 giugno di ciascun anno, ma il Comune deve stabilire le scadenze di
pagamento prevedendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in
modo anche differenziato.
Quindi ufficialmente il versamento della Tari (in un'unica soluzione o della prima
rata) era stato fissato per il 16 giugno, salvo diversa scadenza determinata dal
Comune.
La Tari può essere pagata con il modello F24 o con le altre modalità di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
Anche se non obbligatorio per legge, nella maggioranza dei Comuni la Tari si versa
su liquidazione d'ufficio: quindi, il contribuente deve attendere il modello
precompilato del Comune.
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Aspetti generali
TARI – TERMINI DI VERSAMENTO
Prima rata
16.9.2014
seconda rata
30.11.2014
Milano
Lodi
Prima rata
31.5.2014
seconda rata
30.9.2014
terza rata
30.11.2014
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Aspetti generali
PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE
Il proprietario paga solo l’IMU o anche la TASI?
L’IMU non è stata sostituita dalla TASI, in quanto è stata abolita solo per le
abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Ne deriva, quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto
del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per
ciascuna tipologia di immobile non deve essere di entità superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al
10,6‰ e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile.
Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5‰, anche se
per il solo anno 2014 il Comune può deliberare una maggiorazione di aliquota
TASI non superiore complessivamente allo 0,8‰ tra l’abitazione principale e
gli altri immobili.
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Aspetti generali
PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE
Nel silenzio della norma, la TASI deve essere calcolata sui giorni di possesso o sui mesi,
applicando, in quest’ultimo caso, le regole dell’IMU (ossia conteggiando per intero il mese
nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni)?
Si ritiene che si possano applicare, in questo caso, le regole dell’IMU.
È legittimo ritenere che la rata d’acconto TASI deve essere calcolata seguendo le stesse
regole dell’IMU e non sia, quindi, rapportata al periodo di riferimento (es.: trimestre,
semestre, ecc.)?
Si ritiene che si possono applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU. Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell’imposta dovuta su otto dodicesimi.
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Aspetti generali
PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE
Qual è l’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali strumentali?
Può essere aumentata per il 2014 fino al 2,50‰?
L’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all’1‰ e
non è possibile in alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazione dello
0,80‰.
N.B.: il comma 678 dell’art. 1 della L. 147/2013, stabilisce che l’aliquota non può, comunque, superare l’1‰.
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Aspetti generali
DICHIARAZIONE TASI
La dichiarazione Iuc, di cui la Tasi è una delle componenti, deve essere presentata dai
soggetti passivi entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o
della detenzione dei locali e/o delle aree soggette al tributo (esplica effetti anche per gli
anni successivi, salvo modificazioni).
Nell’ipotesi di occupazione in comune di un’unità immobiliare, l’adempimento
dichiarativo può essere effettuato anche da uno solo dei soggetti interessati.
Nell’adempimento dichiarativo, per i beni classificati nelle categorie catastali A, B e C,
devono necessariamente essere rilevati:
 i dati catastali;
 l’indirizzo e il numero civico di ubicazione del bene immobile;
 il numero dell’interno (se esistente).
In pratica, si rendono operative le medesime regole previste per la dichiarazione Imu.
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
SOGGETTI PASSIVI
Comma 669 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)
Il presupposto impositivo della TASI è:
 il possesso;
o:
 la detenzione;
a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa:
‐ abitazione principale;
‐ aree edificabili;
come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso,
dei terreni agricoli.
I servizi indivisibili sono quelli erogati in favore della collettività, la cui quantità non
è misurabile singolarmente.
In pratica si tratta di quei servizi rivolti a realizzare e a promuovere lo sviluppo
economico, nonché alla realizzazione dei fini sociali.
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
SOGGETTI PASSIVI
Comma 671 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)
La TASI si rende dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui al comma 669.
Pertanto in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Ne deriva, di conseguenza, che il soggetto passivo del tributo è:
 il possessore, dunque il titolare del diritto reale;
 il detentore (possessore di fatto) delle unità immobiliari (fabbricati e aree),
tenendo presente che se sussiste una pluralità di possessori (in caso di
comproprietà) o di detentori (più soggetti che possono disporre del bene) il
tributo deve risultare assolto da un pagamento unico dovuta in solido.
Si tratta di un’unica obbligazione solidale a norma dell’art. 1292 c.c. «L’obbligazione
è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in
modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e
l’adempimento da parte di uno libera gli altri».
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
POSSESSO E DETENZIONE
Art. 1140 del codice civile:
Possesso -> potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente
all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tenendo presente
che è possibile possedere direttamente o per il tramite di altra
persona, che ha la detenzione della cosa.
Art. 1140 del codice civile:
Diritti del detentore -> il soggetto detentore esercita il potere di fatto sulla cosa in
nome e per conto del possessore (es.: contratto di locazione).
Ne deriva, che i diritti che determinano il presupposto per l’assoggettamento
alla Tasi sono:
- proprietà:
- diritti reali di godimento;
- diritti personali di godimento.
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
DIRITTI CHE DETERMINANO L’APPLICAZIONE DELLA TASI
Diritto di proprietà
e
Diritti di godimento
Personali
Reali
Locazione
Locazione finanziaria
(leasing)
Comodato
Usufrutto
Uso
Abitazione
Superficie
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE IN CASO DI LOCAZIONE
Regola -> nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare condotta in locazione da un coniuge
risulti attribuita dal giudice all’altro coniuge, quest’ultimo subentra
come conduttore nel contratto di locazione e, quindi, assume
conseguentemente anche la qualifica di soggetto passivo Tasi come
soggetto detentore dell’unità immobiliare (nella percentuale prevista dal
Comune: dal 10 al 30%).
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Regola -> nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare di proprietà esclusiva di un coniuge
risulti attribuita dal giudice all’altro coniuge, quest’ultimo subentra nel
diritto personale di godimento e, quindi, dovrebbe assumere
conseguentemente anche la qualifica di soggetto passivo Tasi
come soggetto detentore dell’unità immobiliare (nella percentuale
prevista dal Comune: dal 10 al 30%), mentre la rimanente parte
dovrebbe competere al coniuge proprietario.
(parere diverso da parte del Mef)
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge
assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione; pertanto, in
quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo.
La stessa conclusione vale anche per la TASI?
Il Mef conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI, in quanto il
coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di
possesso dell’immobile, è il solo tenuto a pagare la TASI con l’aliquota e la
detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata
dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione
ad uno di essi), la Tasi deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota
prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo
ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle
quote deliberate dal Comune.
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE
Per una unità immobiliare o per un appartamento in multiproprietà facente parte di un
immobile nel quale è presente una sala condominiale autonomamente accatastata, è
corretto affermare che:
• il proprietario paga per la quota di possesso dell’appartamento?
e:
• l’amministratore versa per la sala condominiale rivalendosi sui singoli?
No, si ritiene che l’amministratore è tenuto ad eseguire il versamento
riguardante sia dei locali di uso comune, sia di quelli utilizzati in regime di
multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con
l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari.
L’amministratore, a sua volta, procederà a rivalersi nei confronti dei singoli
proprietari in ragione delle quote di possesso.
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ / CENTRI COMMERCIALI
Regola -> nell’ipotesi in cui i beni immobili sono in multiproprietà o sono centri
commerciali responsabile del pagamento della Tasi sia per i locali, sia
per le aeree scoperte (in uso comune o in uso esclusivo a singoli
possessori o detentori) è il soggetto che gestisce i servizi comuni.
(diverso il caso dell’Imu)
LOCAZIONE O COMODATO
Regola -> nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare dal proprietario locata o data in
comodato, il soggetto locatore o comodatario assume anche la qualifica
di soggetto passivo Tasi come soggetto detentore dell’unità immobiliare
(nella percentuale prevista dal Comune: dal 10 al 30%), mentre la
rimanente parte compete al proprietario.
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE
Ai fini IMU, in caso di assimilazione dell’unità immobiliare concessa in comodato gratuito
ad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con riferimento alla quota di
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500, tale limite è da riferirsi solo
all’abitazione o anche alle pertinenze? Come si applica la TASI?
Si tratta, in concreto, di un’equiparazione all’abitazione principale, che si estende
anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale.
Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI, tenendo presente che l’assimilazione
effettuata dal Comune opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto
sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e, quindi,
calcolare l’imposta nel seguente modo:
•
fino al valore di € 500, si procede ad applicare l’aliquota e la detrazione,
eventualmente prevista dal Comune, per l’abitazione principale;
•
per la quota eccedente il valore di € 500, si rende operativa l’aliquota
ordinaria.
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE
Nel caso in cui l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea
retta di primo grado, assimilata all’abitazione principale, è di proprietà di più soggetti
come si ripartisce la detrazione ai fini Tasi?
La detrazione si applica in parti uguali tra i proprietari dell’immobile,
indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà.
Quali sono i requisiti di alloggio sociale per poter beneficiare delle agevolazioni Tasi?
Sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati
ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22
aprile 2008.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal Comune.
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE
Come si ripartisce la TASI nel caso in cui l’immobile è locato?
Il comma 681 prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di
un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la Tasi nella misura
compresa tra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla
percentuale stabilita dal Comune nel proprio regolamento, calcolata applicando
l’aliquota determinata dal Comune e la restante parte dell’imposta deve essere
corrisposta dal titolare del diritto reale.
In pratica, l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle
condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra
quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.
Es.: se un Comune che ha fissato l’1‰ per gli immobili locati e il 2,5‰ per l’abitazione
principale, nell’ipotesi di unità immobiliare locata, la Tasi deve essere determinata
applicando l’1‰, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione da parte dell’inquilino a
titolo di abitazione principale. L’imposta così determinata deve essere ripartita tra
proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.
N.B.: il Comune può prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE
Se il Comune nella delibera non ha indicato la percentuale per il riparto dell’imposta tra
proprietario e inquilino, come si paga la TASI?
Il soggetto occupante deve versare il tributo nella misura minima del
10%, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a
carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal Comune
stesso.
Se i fabbricati posseduti da ex IACP sono assoggettati a IMU, poiché non hanno i requisiti
dell’alloggio sociale, per l’IMU è prevista la sola applicazione della detrazione per
abitazione principale. Come deve essere calcolata la TASI?
Se l’immobile non è equiparato ai fini IMU all’abitazione principale, la Tasi deve
essere calcolata sul valore complessivo dell’immobile con l’aliquota prevista dal
Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale, sottraendo, poi, per
intero l’eventuale detrazione prevista dal Comune (da versare in parte dal
proprietario [Iacp] e in parte dall’assegnatario “occupante” secondo le quote
deliberate dal Comune).
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE
In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell’inquilino, il
proprietario è responsabile del mancato pagamento?
No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria.
La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di
stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e
detentore.
Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una
camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)?
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del
titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante
sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.
In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
L’abitazione principale ai fini della Tasi è quella definita ai fini dell’IMU.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, per abitazione principale si intende
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare,
nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente, tenendo presente che:
 non spettano i benefici per l’abitazione principale nei casi di più unità immobiliari
seppur adibite ad abitazione principale;
 nel caso in cui i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni
per l’abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile;
 per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente i fabbricati
classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo. Le pertinenze non sono, quindi, di numero
illimitato, ma al massimo tre, senza che rilevi, peraltro, il fatto che la pertinenza risulti
autonomamente accatastata ovvero che non abbia un autonomo classamento catastale.
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
DETRAZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Regola ‐> la detrazione Tasi spettante per abitazione principale, che deve risultare
deliberata dal Comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i
comproprietari, se questi utilizzano l’unità come abitazione principale.
Esempio ‐> un immobile di proprietà di A (30%) e B (70%), adibito da entrambi ad
abitazione principale, il cui valore ai fini Tasi è di € 84.000 (rendita catastale base = 500,
rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000), è soggetto all’aliquota deliberato per
l’abitazione principale del 2,8 per mille e beneficia della detrazione di € 200.
Soluzione:
• A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% =
25.200 Imponibile TASI) da cui l’importo lordo Tasi è uguale a (25.200 : 1.000 x 2,8 =
70,56). Dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100).
A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;
• B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% =
58.800 Imponibile TASI) da cui l’importo lordo Tasi è uguale a (58.800 : 1.000 x 2,8 =
164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100).
B paga la TASI per € 64,64.
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Il comune ha la
possibilità di
equiparare
all’abitazione
principale ai fini Imu
Il comune ha la possibilità di scegliere che l’agevolazione si
renda operativa alternativamente:
• solo in presenza di rendita catastale non superiore a €
500;
• nel solo caso di comodatario appartenente ad un
nucleo familiare con Isee non superiore a € 15.000.
unità immobiliare concessa in
comodato dal soggetto passivo
ai parenti in linea retta entro il primo
grado che viene utilizzata come
abitazione principale
con il limite massimo di una unità
immobiliare per ciascun comodante
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
I comuni possono
considerare
direttamente adibita
ad abitazione
principale l’unità
immobiliare
(art. 13, c. 2, D.L.
201/2011)
I comuni possono
considerare
assimilate ex lege ad
abitazione principale
l’unità immobiliare
(art. 13, c. 2, D.L.
201/2011)
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani
o disabili che assumano la residenza in istituti di
ricovero o similari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la medesima non venga locata.
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia, a condizione che la medesima non venga locata.
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnatari.
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Al personale:
• in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
• dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
• del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
• appartenente alta carriera prefettizia
Non sono richieste le condizioni:
• della dimora abituale;
• della residenza anagrafica;
tenendo, però, in considerazione che l’agevolazione di rende
operativa solamente per un’unica unità immobiliare e a
condizione che non risulti concessa in locazione.
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FABBRICATI RURALI
Fabbricati rurali strumentali
Tasi dovuta
I comuni, però, non possono applicare
un’aliquota maggiore dell’1‰
Fabbricati rurali abitativi
Tasi dovuta
Operativa l’eventuale agevolazione
per abitazione principale
Art. 9, comma 3‐bis, D.L. 557/1993:
Il carattere di ruralità alle costruzioni strumentali viene riconosciuto se le medesime sono
necessarie allo svolgimento delle attività agricole, comprese quelle destinate [spc]:
• alla protezione delle piante;
• alla conservazione dei prodotti agricoli;
• all’allevamento e al ricovero degli animali;
• all’agriturismo;
• all’abitazione dei dipendenti esercenti attività agricola nell’azienda a tempo
indeterminato o a tempo determinato per un numero di giornate superiore a 100;
nonché ad uso di ufficio per l’azienda agricola.
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE
L’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che i possessori sono
coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere, quindi, dalla quota di
possesso.
Se un fabbricato risulta posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse
(es.: comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es.: il
soggetto B) adibisce l’immobile ad abitazione principale, come devono pagare i due
soggetti se il Comune ha fissato un’aliquota del 3‰ per l’abitazione principale e dello
zero‰ per gli altri immobili?
Ognuno dei possessori deve paga in base alla propria quota e applica l’aliquota
relativa alla propria condizione soggettiva.
Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale
l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3‰, e l’eventuale
detrazione deliberate dal Comune.
Attenzione ‐> il comma 671 citato, consente al Comune di rivolgersi
indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione
dell’intero debito tributario, in quanto la solidarietà non incide sulla
determinazione del tributo.
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
SPECIFICHE ESENZIONI-1
gli immobili posseduti dallo Stato
gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio ed i bivacchi
i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5‐bis del DPR 601/1973, e
successive modificazioni
i fabbricati e le relative pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato
Lateranense
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
SPECIFICHE ESENZIONI-2
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri
i fabbricati appartenenti alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista
l'esenzione in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
i fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. c) del TUIR (enti non
commerciali) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della L.
n. 222/1985 [attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla
cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla
catechesi, all'educazione cristiana].
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Tasi: ambito soggettivo e oggettivo
POTESTÀ REGOLAMENTARE DEL COMUNE: ESENZIONI
abitazioni con unico occupante
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo
abitazioni occupate da soggetti che risiedono per più di sei mesi annui all’estero
abitazioni occupate da soggetti che dimorano per più di sei mesi annui all’estero
locali ad uso non abitativo adibiti ad uso stagionale
locali ad uso non abitativo adibiti ad uso non continuativo, ma ricorrente
fabbricati rurali ad uso abitativo (se tali)
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
BASE IMPONIBILE TASI
Comma 675 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)
la base imponibile della Tasi è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu).
Tipologia del bene immobile
Base imponibile ai fini Tasi
Fabbricati ordinari
Rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di
imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per gli
appositi coefficienti Imu distinti per categoria di
immobile (ad esempio 160 per le abitazioni).
Fabbricati in categoria D, posseduti da imprese e non iscritti in catasto
Valore delle scritture contabili rivalutato con
coefficienti annuali (D.M. 19.2.2014)
Aree fabbricabili
Valore venale in comune commercio
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e fabbricati di interesse storico / artistico
Riduzione base imponibile 50%
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
BASE IMPONIBILE TASI
Comma 675 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
Categoria del bene immobile
Categoria A (escluso A/10) e C/2, C/6 e C/7 (abitazioni e pertinenze)
Coefficiente moltiplicatore
160
Categoria B (caserme, comunità, edifici pubblici) e categorie C/3, C/4, C/5 (laboratori artigianali)
140
Categorie A/10 e D/5 (uffici e istituti finanziari)
80
Categoria D (edifici industriali e commerciali) escluso D/5
65
Categoria C/1 (negozi)
55
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
BASE IMPONIBILE TASI
FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO (art. 13, comma 4, D.L. 201/2011)
Valore del bene immobile
(base imponibile Tasi)
Coefficiente di capitalizzazione
Rendita catastale x 1,05
FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO (esclusa cat. D appartenenti ad imprese)
Valore del bene immobile
(base imponibile Tasi)
Coefficiente di capitalizzazione
Rendita catastale presunta x 1,05
Esempio: Immobile ‐> cat. castale A/2 ‐ Rendita effettiva e/o presunta ‐> € 500,00
Soluzione: Calcolo base imponibile ‐> [(500,00 x 1,05) x 160] = € 84.000,00
CATEGORIA CATASTALE «D» SENZA RENDITA APPARTENENTI AD IMPRESE
Valore del bene immobile
(base imponibile Tasi)
Costo da scritture contabili
Coefficiente fissati da apposito decreto
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
BASE IMPONIBILE TASI
FABBRICATI DEL GRUPPO CASTALE «D» PROVVISTI DI RENDITA CATASTALE Valore del bene immobile
(base imponibile Tasi)
Rendita catastale x 1,05
Coefficiente di capitalizzazione «65»
posseduti sia da imprese sia da soggetti privati.
FABBRICATI DEL GRUPPO CASTALE «D/5» PROVVISTI DI RENDITA CATASTALE Valore del bene immobile
(base imponibile Tasi)
Rendita catastale x 1,05
Coefficiente di capitalizzazione «80»
Istituti di credito, cambio, assicurazione con fini di lucro.
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
BASE IMPONIBILE TASI
IMMOBILI SENZA RENDITA O CON RENDITA ATTRIBUITA NEL CORSO DELL’ANNO
(proprietà di esercenti attività d’impresa)
Per i fabbricati o beni immobili:
 classificabili nel gruppo catastale «D»;
 non iscritti in catasto;
 interamente posseduti da esercenti attività d’impresa;
 distintamente contabilizzati;
le modalità di calcolo devono necessariamente seguire le regole dettate dall’art. 5. comma
3, del D.Lgs. 504/1992 e cioè:
Valore di riferimento
(base imponibile Tasi)
Ammontare costi, al lordo quote di ammortamento risultanti da scritture contabili (libro cespiti o libro giornale) al 1° gennaio dell’anno di tassazione o, se successivo, alla data di acquisizione
a cui si devono applicare, per ciascun anno di formazione dei costi, i coefficienti stabiliti annualmente per decreto [2014 ‐> D.M. 19.2.2014]
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
BASE IMPONIBILE TASI
FABBRICATI RURALI Valore del bene immobile
(base imponibile Tasi)
Coefficiente di capitalizzazione
Rendita catastale x 1,05
trattamento come fabbricati «ordinari» ‐ aliquota massima strumentali: 0,1% FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E/O ARTISTICO
Valore del bene immobile
(base imponibile Tasi)
Rendita catastale x 1,05
Coefficiente di capitalizzazione
50%
Coefficiente di capitalizzazione
50%
FABBRICATI DI INAGIBILI
Valore del bene immobile
(base imponibile Tasi)
Rendita catastale x 1,05
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
BASE IMPONIBILE TASI
AREE EDIFICABILI
Valore di riferimento
(base imponibile Tasi)
Valore commerciale dell’area al 1° gennaio dell’anno di imposizione
Per la determinazione della base imponibile è necessario fare riferimento al
cosiddetto «valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di
imposizione» tenendo presente alcuni specifici parametri e cioè:




la zona territoriale di ubicazione;
l’indice o il coefficiente di edificabilità;
la destinazione d’uso previste e/o consentita;
gli oneri che devono essere sostenuti per eventuali lavori di adattamento del
terreno indispensabili e/o necessari per la costruzione;
 i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendite di aree aventi analoghe
caratteristiche.
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE
Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da
imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti alla
previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la
TASI è dovuta?
La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile.
L’eventuale detentore o utilizzatore del terreno – area edificabile ‐ (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dell’art.
1, comma 681, della L. 147/2013?
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni
del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il
comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal Comune.
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
ALIQUOTE ORDINARIE TASI
L’aliquota di base è pari all’1‰ e i Comuni possono azzerare del tutto il tributo, tenendo
presente che:
1. per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota della Tasi non può comunque
eccedere l’1 per mille;
2. l’aliquota massima per il 2014 non può eccedere il 2,50‰;
3. la normativa pone peraltro il vincolo che la somma della Tasi e dell’Imu non possa
eccedere il 10,60‰, che è l’aliquota massima di legge vigente per l’Imu. Questo
significa che se il comune ha deliberato l’aliquota massima della Tasi (2,50‰), l’Imu
non potrà eccedere l’8,0‰;
4. se l’aliquota Imu altri immobili è già al 10,60‰, l’aliquota Tasi per gli altri immobili
sarà pari a zero;
5. il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 consente, inoltre, ai Comuni di differenziare
le aliquote:
 per settore di attività;
 per tipologia di immobile (gruppo e categoria catastale);
 per destinazione dell’immobile.
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
ALIQUOTA SUPPLEMENTARE TASI
Poiché con il limite al 2,50‰ per le abitazioni principali i Comuni potrebbero non riuscire a
ricostituire tutta la leva fiscale, in quanto non si riottiene tutto il gettito Imu venuto meno
se le aliquote Imu sono già:
‐ verso i massimi per gli altri immobili;
‐ e significativamente sopra lo standard per l’abitazione principale (4,50‰);
con il D.L. 16/2014 è stato consentito ai Comuni per il 2014 di superare le aliquote previste
per un «ammontare complessivamente non superiore allo 0,80‰» a condizione che
risultino finanziate:
detrazioni o altri sconti per le abitazioni principali o equiparate.
L’aliquota supplementare dello 0,80‰ si deve, conseguentemente, intendere come
incremento massimo spendibile
 interamente sulle abitazioni principali;
o:
 sugli altri fabbricati ed aree fabbricabili;
oppure in combinazione sulle diverse fattispecie imponibili.
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
ESEMPI APPLICAZIONI ALIQUOTE
Possibili soluzioni:
1) collocare tutto sull’abitazione principale:
‐ Tasi 3,30‰; altri immobili 10,60‰ (Imu + Tasi);
2) collocare tutto sulle seconde case:
‐ Tasi 2,5‰; altri immobili 11,40‰ (Imu + Tasi);
3) collocare l’aumento pro quota:
‐ Tasi 2,90‰; altri immobili 11,00‰ (Imu + Tasi);
4) operare un mix:
‐ Tasi abitazione principale (2,80‰ o 3,00‰); altri immobili 11,10‰ o 10,90‰ (Imu + Tasi).
Non è invece possibile applicare lo 0,80‰ contemporaneamente sulle abitazioni principali (3,30‰ ) e sugli altri immobili (11,40‰ ).
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
INTERVALLO DI ALIQUOTE APPLICABILI NEL 2014
Le aliquote massime sono indicate considerando lo 0,8 supplementare, nel qual caso i Comuni devono necessariamente prevedere detrazioni per abitazioni principali
Tipologia di bene immobile
Tasi
Imu
Tasi + Imu
Abitazioni principali non di lusso e altre fattispecie assimilate
da 0 a 3,3
0
da 0 a 3,3
Abitazioni principali di lusso (cat. A/1, A/8, A/9)
da 0 a 3,3
da 2 a 6
da 2 a 6,8
Fabbricati rurali strumentali
da 0 a 1,0
esenti
da 0 a 1,0
Altri immobili
da 0 a 3,3
da 4 a 10,6
da 4 a 11,4
Terreni agricoli
esclusi
da 7,6 a 10,6
da 7,6 a 10,6
da 0 a 3,3
esenti
da 0 a 3,3
Fabbricati «merce» costruiti per essere ristrutturati e invenduti
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
ALIQUOTE TASI 2014
Base ‐> 1‰
Aliquote Tasi
2014
Massima ‐> 3,30‰ [2,50‰ + 0,8‰]
Massima per fabbricati rurali strumentali ‐> 1‰
Abitazione principale ‐> 6,8‰
Aliquote Imu
2013
(MAX)
Altri immobili, comprese aree edificabili ‐> 11,40‰
Fabbricati rurali strumentali ‐> 2,80‰
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
DELIBERE COMUNALI
Delibere comunali
Pubblicate sul sito internet entro il 28 ottobre (art. 1, comma 688, legge stabilità 2014 dopo modifiche del D.L. 16/2014)
tenendo presente che il termine per l’invio al Mef scade il 21 ottobre
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
DELIBERE COMUNALI
Pubblicate sul sito internet entro il 28 ottobre (art. 1, comma 688, legge stabilità 2014 dopo modifiche del D.L. 16/2014)
Delibere comunali
tenendo presente che il termine per l’invio al Mef scade il 21 ottobre
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
DETRAZIONI E RIDUZIONI
Commi 682 e 688 dell’art. 1 della L. 147/2013
Ai Comuni è attribuita la potestà di determinare oltre alle
aliquote, anche:
 riduzioni;
e/o:
 detrazioni.
In generale, la norma non specifica:
 in quale misura;
 per quali tipologie di immobili;
i Comuni hanno la possibilità di deliberare riduzioni o
detrazioni.
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
ESEMPI DI CALCOLO E DI VERSAMENTO
CASO 1 – Abitazione principale con due pertinenze
Si ipotizzi un contribuente che possiede interamente una unità immobiliare e
utilizza come abitazione principale (cat. cat. A/2 – rendita € 600) + 2 box aventi
rendita rispettivamente di € 105,20 e € 120,25. Le aliquote applicate dal Comune
dello 0,15% quella ordinaria e dello 0,10% quella per l’abitazione principale, che
beneficia della detrazione di € 50.
Abitazione principale:
‐ Base imponibile ‐> € [600 x 1,05 x 160] = € 100.800,00;
‐ Tasi lorda annua dovuta ‐> 100% di [100.800,00 x 0,10%] = € 100,80;
‐ Tasi netta annua dovuta ‐> € 100,80 – 50,00 (detrazione) = € 50,80 ‐> acconto € 25,40;
Box-pertinenza agevolata:
- Base imponibile -> € [120,25 x 1,05 x 160] = € 20.202,00;
- Tasi annua dovuta -> 100% di [20.202,00 x 0,10%] = € 20,20 -> acconto € 10,10;
Box-pertinenza non agevolata:
- Base imponibile -> € [105,20 x 1,05 x 160] = € 17.673,60;
- Tasi annua dovuta -> 100% di [17.673,60 x 0,15%] = € 26,51 -> acconto € 13,26.
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
ESEMPI DI CALCOLO E DI VERSAMENTO
CASO 1 – Abitazione principale con due pertinenze
Si ipotizzi un contribuente che possiede interamente una unità immobiliare (cat.
cat. A/2 – rendita € 600) + 2 box aventi rendita rispettivamente di € 105,20 e €
120,25. Le aliquote applicate dal Comune dello 0,15% quella ordinaria e dello
0,10% quella per l’abitazione principale, che beneficia della detrazione di € 50.
Modello F24 per acconti e saldi
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
ESEMPI DI CALCOLO E DI VERSAMENTO
CASO 1 – Unità immobiliare tenuta a disposizione
Si ipotizzi un contribuente che possiede interamente una unità immobiliare (cat.
cat. A/2 – rendita € 600) + 2 box aventi rendita rispettivamente di € 105,20 e €
120,25. Le aliquote applicate dal Comune dello 0,15% quella ordinaria e dello
0,10% quella per l’abitazione principale, che beneficia della detrazione di € 50.
Modello F24 per acconti e saldi
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
ESEMPI DI CALCOLO E DI VERSAMENTO
CASO 2 – Unità immobiliare tenuta a disposizione
Si ipotizzi un contribuente che possiede interamente una unità immobiliare tenuta
a disposizione (cat. cat. A/2 – rendita € 600). Le aliquote applicate dal Comune
dello 0,15% quella ordinaria e dello 0,10% quella per l’abitazione principale, che
beneficia della detrazione di € 50.
Abitazione principale:
‐ Base imponibile ‐> € [600 x 1,05 x 160] = € 100.800,00;
‐ Tasi annua dovuta ‐> 100% di [100.800,00 x 0,15%] = € 151,20 – Acconto ‐> € 76.
Modello F24 per acconto e saldo
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
ESEMPI DI CALCOLO E DI VERSAMENTO
CASO 3 – Area edificabile
Si ipotizzi un contribuente che possiede interamente un’area edificabile di mq
800, situata in zona B, il cui valore è pari a € 124,00 al mq. Le aliquote applicate
dal Comune dello 0,15% quella ordinaria e dello 0,10% quella per
l’abitazione principale, che beneficia della detrazione di € 50.
Area edificabile:
‐ Base imponibile ‐> € [124,00 x 800] = € 99.800,00;
‐ Tasi annua dovuta ‐> 100% di [99.800,00 x 0,15%] = € 148,80 – Acconto ‐> € 74.
Modello F24 per acconto e saldo
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
COMUNE DI LODI - DETRAZIONI
Solo per le abitazioni principali e relative equiparazioni, quali unità:
 di anziani disabili;
 dei residenti all'estero;
 della casa assegnata al coniuge;
 delle forze armate;
 delle cooperative a proprietà indivisa;
 per l'uso gratuito;
sono state previste le seguenti detrazioni:
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
COMUNE DI LODI – DETRAZIONI – REGOLE PROCEDURALI
La detrazione è unica e non si applica a scaglioni di rendita.
Pertanto, se l'unità immobiliare è posseduta da più soggetti la detrazione compete a
ciascuno in parti uguali e proporzionalmente al periodo di proprietà.
Esempio:
contitolarità di due coniugi al 50%:
Importo rendita catastale
Detrazione complessiva prevista
Detrazione spettante a ciascun coniuge
290
120
60
350
100
50
450
70
35
800
60
30
950
50
25
1050
0
0
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
COMUNE DI LODI – DETRAZIONI – REGOLE PROCEDURALI
Ai:
 proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze;
o:
 per i titolari di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa;
 che sono portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.
104/1992 o con percentuale di invalidità riconosciuta al 100%;
nonché:
 per coloro che hanno un familiare convivente portatore di handicap riconosciuto grave
ai sensi della citata normativa;
viene riconosciuta
una detrazione fissa di € 200,00 non cumulativa con quella prevista per le fasce di rendita.
Attenzione ‐> la concessione dell'agevolazione prevede che i contribuenti interessati devono
presentare uno specifico modulo allegando copia della certificazione attestante la disabilità
grave del proprietario o del familiare convivente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92
entro il termine del 31/12/2014, pena la decadenza del beneficio.
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Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni
COMUNE DI LODI – DETRAZIONI – REGOLE PROCEDURALI
Ulteriore detrazioni di € 30,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni purché
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passiva.
Se l'unità immobiliare è posseduta da più soggetti la detrazione spetta a
ciascuno in parti uguali e proporzionalmente al periodo per il quale la
detrazione si verifica.
Se l'unità immobiliare è posseduta da più soggetti la detrazione spetta a
ciascuno in parti uguali e proporzionalmente al periodo per il quale la
detrazione si verifica.
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Tari‐tassa sui rifiuti
TARI – AMBITO APPLICATIVO
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla TARI:
 le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
 le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 C.C. che non siano detenute o
occupate in via esclusiva.
La Tari si rende dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento
dell’unica obbligazione tributaria.
Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello
medesimo anno solare, la Tari si rende dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle
aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
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Tari‐tassa sui rifiuti
TARI – AMBITO APPLICATIVO
MULTIPROPRIETÀ E CENTRI COMMERCIALI
Nell’ipotesi:
 di locali in multiproprietà;
 di centri commerciali integrati; il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta:
 per i locali e le aree scoperte di uso comune;
nonché:
 per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori;
fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
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Tari‐tassa sui rifiuti
TARI – SUPERFICIE ASSOGGETTATA
SUPERFICIE DA CONSIDERARE - FINO ALL’ATTUAZIONE DELLE
PROCEDURE DI INTERSCAMBIO TRA COMUNI E AGENZIA DELLE ENTRATE
La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili
nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla TARI si deve ritenere costituita da
quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e
assimilati.
Ai fini operativi, per l’applicazione della TARI si devono considerare le superfici
dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Per quanto attiene all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, ha la possibilità di considerare
come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficie
catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23
marzo 1998, n. 138.
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Tari‐tassa sui rifiuti
TARI – SUPERFICIE ASSOGGETTATA
SUPERFICIE DA CONSIDERARE – OPERATIVE PROCEDURE DI
INTERSCAMBIO TRA COMUNI E AGENZIA DELLE ENTRATE
Le regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l’Agenzia delle
Entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito
Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per la revisione del catasto, sono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati
catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e quelli
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di
ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie
assoggettabile alla TARI.
La superficie assoggettabile a TARI sarà pari all’80% di quella catastale,
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
I comuni dovranno comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili nel rispetto dell’art. 6 della L. 212/2000.
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Tari‐tassa sui rifiuti
TARI – SUPERFICIE ASSOGGETTATA
UNITÀ NON A DESTINAZIONE ORDINARIA
Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie che deve essere assoggettata alla
TARI è quella calpestabile.
RIFIUTI SPECIALI
Nell’individuazione della superficie assoggettabile alla TARI non si deve tenere
conto di quella parte di essa destinata ad accogliere, in via continuativa e
prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie
spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento
in conformità alla normativa vigente.
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della
TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte
variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere
avviato al recupero.
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Tari‐tassa sui rifiuti
TARI – ESCLUSIONI
Come regola, la Tari non si rende dovuta per le seguenti unità immobiliari:
 aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (balconi e le terrazze
scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);
 aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree
scoperte operative;
 aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non sono detenute o occupate in
via esclusiva (androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo
comune tra i condomini);
 locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per natura o per il particolare uso a
cui sono stabilmente destinati;
 locali che si trovano in condizioni di inutilizzabilità.
TARI – RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI
I Comuni possono prevedere riduzioni/agevolazioni in merito al pagamento della TARI (per
situazioni particolari, per raccolta differenziata, per abitazioni disabitate, per reddito
familiare, ecc.). La riduzione o agevolazione può anche essere applicata su richiesta, con
apposite istanze da consegnare al Comune in cui è situato il bene immobile.
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Tari‐tassa sui rifiuti
TARI – PARAMETRI PER CONTEGGI
UTENZE DOMESTICHE
La tariffa deve risultare legata a due parametri e cioè:  numero dei componenti occupanti l’immobile, tenendo presente che Il
numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del
Comune, tenendo presente che il regolamento potrebbe anche prevedere che
sono si devono considerare parte del nucleo familiare, ai fini della Tari, le
persone che, anche se non risultano dall’anagrafe comunale, dimorano nella
stessa unità immobiliare;
 superficie dell’immobile. UTENZE NON DOMESTICHE
La tariffa deve risultare legata a due parametri e cioè:  superficie dell’immobile;  tipologia di attività svolta. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti
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Tari‐tassa sui rifiuti
TARI – PARAMETRI PER CONTEGGI
REGOLE OPERATIVE
Il tributo comunale TARI è costituito da una quota fissa + una quota variabile
a cui è necessario anche aggiungere il tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (art. 19 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504), tenendo presente che il tributo provinciale deve risultare
commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo e deve
essere applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo
del tributo (deve essere riscosso dai comuni contestualmente alla Tari).
TARI
Quota fissa
Quota variabile
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06/07/2014
Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti
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Tari‐tassa sui rifiuti
TARI – VERSAMENTO
MODALITÀ
Il versamento della TARI è effettuato mediante:
 modello F24;
 apposito bollettino di conto corrente postale;
o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e
di pagamento interbancari e postali.
Con uno o più decreti saranno stabilite le modalità di versamento, assicurando in
ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti
interessati, stabilendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento
preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
CODICE VERSAMENTO CON MODELLO F24
Il versamento della TARI tramite modello F24 può essere attuato con le
disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (codice tributo; 3944),
che consente la compensazione con un credito erariale.
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Tari‐tassa sui rifiuti
CALCOLO DELLA TARI
CASO 1 ‐ Utenza domestica
Si ipotizzi un’abitazione della superficie di 95 mq, occupa da 4 persone per l’intero
anno. Il Comune interessato ha previsto le seguenti tariffe per un nucleo familiare
composto da 4 persone: quota fissa ‐> € 1,25 + quota variabile ‐> € 108,35 ,+
tributo provinciale del 6%, stabilendo le seguenti scadenze: acconto con scadenze
30.9, pari al 50% della Tari complessivamente dovuta e saldo, pari al restante 50%,
con scadenza 30.12.
TARI complessiva:
[(1,25 x 95 mq x 365/365) + (108,35 x 365/365)] = [118,75 + 108,35] = € 227,10
+ tributo provinciale pari a € 13,63 [6% di € 227,10].
Acconto TARI da corrispondere entro il 30.9:
[(227,10 + 13,63) : 2] = € 120,36;
Saldo TARI da corrispondere entro il 30.12:
[(227,10 + 13,63) : 2] = € 120,36;
utilizzando contenete il bollettino precompilato inviato dal Comune o il modello F24
precompilato (codice tributo “3944”).
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Tari‐tassa sui rifiuti
CALCOLO DELLA TARI
CASO 2 ‐ Utenza non domestica
Si ipotizzi un locale commerciale della superficie di 120 mq, utilizzata per
l’intero anno. Il Comune interessato ha previsto le seguenti tariffe per l’attività
esercitata: quota fissa ‐> € 1,24 + quota variabile ‐> € 108,00 ,+ tributo provinciale
del 4%, stabilendo le seguenti scadenze: acconti con scadenze 31.7 e 30.9, pari al
un terzo ciascuno della Tari complessivamente dovuta e saldo, pari al restante
terzo, con scadenza 30.12.
TARI complessiva:
[(1,24 + 1,08) x 120 mq x 365 : 365] = € 278,40 + tributo provinciale pari a € 11,14 [4% di €
278,40].
Acconti TARI da corrispondere entro il 31.7 e il 30.9:
[(278,40 + 11,37) : 3] = € 96,59;
Saldo TARI da corrispondere entro il 30.12:
[(278,40 + 11,37) : 3] = € 96,59;
utilizzando contenete il bollettino precompilato inviato dal Comune o il modello F24
precompilato (codice tributo “3944”).
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Tari‐tassa sui rifiuti
COMUNE DI LODI - TARI
AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE
E' prevista la riduzione del tributo a favore dei nuclei familiari come di
seguito specificato:
 20% con 2 figli a carico e con Isee del nucleo familiare inferiore a €
25.000,00;
 40% con 3 figli a carico e con Isee del nucleo familiare inferiore a €
28.000,00;
 100% con almeno 4 figli a carico e con Isee del nucleo familiare inferiore
a € 33.000,00.
Per beneficiare di tale agevolazione è necessario presentare apposita
istanza entro il 31 ottobre 2014 corredata dalla dichiarazione sostitutiva
sull'entità dell'indicatore Isee, secondo i nuovi parametri in vigore dal 1°
luglio 2014.
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Tari‐tassa sui rifiuti
COMUNE DI LODI - TARI
ALTRE AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE
Sono previste le seguenti riduzioni tariffarie:
 60% per le utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta se la distanza dal
più vicino punto di raccolta supera i 200mt e fino a 400mt;
 70% per le utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta se la distanza dal
più vicino punto di raccolta supera i 400mt;
 10% per le abitazioni tenute a disposizione per uso discontinuo;
 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno dimora, per più di 6
mesi l'anno, all'estero;
 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
Che competono a richiesta dall'anno successivo a quello dell’istanza.
E' inoltre prevista una riduzione del 10% per gli utenti che documentino una diminuzione
della produzione dei rifiuti organici e non, tenendo presente che per poter godere di questa
riduzione è necessario presentare annualmente apposita istanza allegando documentazione
che dimostri la minor produzione di rifiuti (es.: copia della fattura di acquisto di attrezzatura
per il compostaggio, scontrino fiscale per l'acquisto di pannolini lavabili).
Nel caso si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo una e sarà quella più favorevole.
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Tari‐tassa sui rifiuti
COMUNE DI LODI - TARI
AGEVOLAZIONI PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE
Per le seguenti categorie è prevista un'agevolazione del 10% nel caso in cui vi sia
un aumento, rispetto al tributo dell'anno 2013 in termini annuali, superiore al 20% e
comunque maggiore di € 250,00:







Categoria 7 "Albergo con ristorante"
Categoria 8 "Albergo senza ristorante"
Categoria 13 "Negozio abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ecc"
Categoria 14 "Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza"
Categoria 15 "Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, ecc"
Categoria 24 "Bar, caffè, pasticcerie"
Categoria 27 "Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio"
Il servizio tributario procederà al rimborso di tale agevolazione esclusivamente a
seguito di presentazione di apposita istanza che dovrà pervenire entro il 31/10/2014.
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Tari‐tassa sui rifiuti
COMUNE DI LODI - TARI
AGEVOLAZIONI PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE
Per le seguenti categorie è prevista un'agevolazione del 10% nel caso in cui vi sia
un aumento, rispetto al tributo dell'anno 2013 in termini annuali, superiore al 20% e
comunque maggiore di € 250,00:







Categoria 7 "Albergo con ristorante"
Categoria 8 "Albergo senza ristorante"
Categoria 13 "Negozio abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ecc"
Categoria 14 "Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza"
Categoria 15 "Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, ecc"
Categoria 24 "Bar, caffè, pasticcerie"
Categoria 27 "Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio"
Il servizio tributario procederà al rimborso di tale agevolazione esclusivamente a
seguito di presentazione di apposita istanza che dovrà pervenire entro il 31/10/2014.
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Tari‐tassa sui rifiuti
TARI – CODICI TRIBUTO
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Tari‐tassa sui rifiuti
SINTESI PROCEDURALE VERSAMENTO TRIBUTO
Soggetti che devono versare Possessore del bene immobile
Detentore del bene immobile
Ambito oggettivo del tributo
Locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani Come avviene il calcolo
Utenze domestiche: tariffa (quota fissa e variabile) legata sia al numero occupanti sia alla superficie
Utenze non domestiche: tariffa (quota fissa e variabile) legata alla superficie del locale ed al tipo di attività svolta Studio Giancarlo Modolo – Milano Come eseguire il pagamento
Tramite i bollettini precompilati o con il modello F24 (cod. tributo 3944). [www.studiomodolo.it]
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Grazie
per l’attenzione
prestata