tasi-tassa servizi indivisibili e tari-tassa rifiuti
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TASI-TASSA SERVIZI INDIVISIBILI E TARI-TASSA RIFIUTI www.studiomodolo.it N.B.: l'impostazione del materiale è stata attuata in modo analitico per costituire «dispensa» dell'incontro di studio e non come supporto di mera proiezione. In ogni caso, si pone in evidenza che l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Lodi 7 luglio 2014 1 Tasi-tassa servizi indivisibili e Tari-tassa rifiuti Argomenti 1 Aspetti generali 2 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo 3 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni 4 Tari-tassa sui rifiuti 2 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 1 1 Aspetti generali CRONISTORIA DI UN’IMPOSTA COMUNALE Service tax Taser Tassa Servizi Trise Tassa rifiuti e servizi Tuc Tributo unico comunale Iuc-Imposta unica comunale ? ? si basa su due presupposti di imposizione: • uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; • l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 1 2 Aspetti generali CRONISTORIA DI UN’IMPOSTA COMUNALE IMU IUC Imposta unica comunale (componente patrimoniale) TASI (componente servizi) TARI (componente servizi) Possesso di beni immobili, con esclusione dell’abitazione principale e dei cosiddetti beni merce Erogazione di servizi comunali indivisibili (nuovo tributo) Erogazione di servizi comunali raccolta e smaltimento rifiuti (sostituisce Tarsu, Tia e Tares) Studio Giancarlo Modolo – Milano di [www.studiomodolo.it] 1 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 1 3 Aspetti generali IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE L'imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi: • uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e PRESUPPOSTO valore • l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali La IUC si compone: • dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali COMPONENTI • di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del DELLA IUC possessore che dell'utilizzatore dell'immobile • della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ALIQUOTA MASSIMA L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU (aumentati, per il solo 2014, dello 0,8‰) Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 1 4 Aspetti generali Iuc‐Imposta unica comunale IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in Comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal DICHIARAZIONE Comune, ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, se e esistente. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 2 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 1 5 Aspetti generali IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE ACCERTAMENTO Ai fini dell’accertamento il funzionario responsabile può: inviare questionari al contribuente; richiedere dati e notizie a uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici; disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con un preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 1 6 Aspetti generali IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE SANZIONI In caso di: omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 D.Lgs. 471/1997. In caso di omessa presentazione dichiarazione ‐> sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50. Sanzione ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi; infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato (minimo di € 50). sanzione ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi; mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso ‐> sanzione da € 100 a € 500. Sanzione ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Il Comune può deliberare circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 3 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 1 7 Aspetti generali IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE Bene Imu Tasi Tari è dovuta; soggetti passivi sono sia i proprietari sia gli inquilini; ABITAZIONE PRINCIPALE per gli inquilini il peso fiscale oscilla tra il • è dovuta, 10 ed il 30%; sostituisce la la restante parte è a TARES carico dei proprietari; esente la base imponibile è la stessa dell’IMU e l’aliquota massima può arrivare fino a 3,3‰. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 1 8 Aspetti generali IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE Bene SECONDA CASA Imu Tasi Tari è dovuta; medesima base imponibile dell’IMU; è dovuta; soggetti passivi sono sia i proprietari sia gli inquilini; il Comune Per gli inquilini il peso può utilizzare è dovuta; fiscale oscilla tra il 10 ed il criteri 30%; l’aliquota è stabilita presuntivi per aliquota massima del 3,3‰ dal Comune. determinare nel rispetto del vincolo le tariffe da secondo cui la somma delle applicare ai aliquote della TASI e non residenti dell’IMU non può essere superiore all’aliquota massima consentita. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 4 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 1 9 Aspetti generali IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE Bene NEGOZI Imu Tasi Tari è dovuta stessa base imponibile è dovuta; dell’IMU; soggetti passivi sono sia i proprietari sia gli inquilini; le tariffe per gli inquilini il peso vengono è dovuta; fiscale oscilla tra il 10 ed decise dal Comune in il 30%; l’aliquota è stabilita aliquota massima del 3,3‰ base alle dal Comune. nel rispetto del vincolo caratteristiche dell’attività secondo cui la somma delle aliquote della TASI e economica dell’IMU non può essere esercitata superiore all’aliquota massima consentita. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 1 10 Aspetti generali IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE Bene Imu Tasi Tari è dovuta; è dovuta; IMMOBILI D’IMPRESA è dovuta; aliquota dello 0,76% per i fabbricati Medesima base appartenenti alla imponibile dell’IMU. categoria catastale D Studio Giancarlo Modolo – Milano il Comune stabilisce le tariffe tenendo conto del tipo di attività esercitata avvalendosi dei parametri del D.P.R. n. 158/1999, ma può introdurre criteri alternativi. [www.studiomodolo.it] 5 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 1 11 Aspetti generali IUC‐IMPOSTA UNICA COMUNALE Bene Imu Tasi • originariamente la base Per i terreni agricoli imponibile era quella anche non coltivati, dell’IMU, successivamente posseduti e condotti TERRENI AGRICOLI per effetto della nuova da coltivatori diretti il formulazione del comma moltiplicatore dal 669 dell’art. 1 della L. 2014 si riduce a 75, per gli altri terreni è di 130. Tari 147/2013 è stato previsto «ad eccezione, in ogni caso, • si applica solo ai fabbricati strumentali e non anche ai terreni agricoli. dei terreni agricoli». Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 1 12 Aspetti generali TASI - POTESTA REGOLAMENTARE DEI COMUNI I Comuni hanno la possibilità di procedere a regolamentare: la disciplina e l’entità delle riduzioni che possono essere applicate, tenendo in considerazione anche della capacità contributiva della famiglia, facendo anche ricorso all’applicazione dell’Isee; l’individuazione dei servizi indivisibili, con possibilità di individuare in maniera analitica - per ciascuno di tali servizi – gli inerenti costi che costituiscono oggetto di copertura con la Tasi. Ai fini operativi, il consiglio comunale è tenuto ad approvare le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi e i costi, tenendo presente che sussiste la possibilità anche di differenziare le medesime in relazione: • del settore di attività; • della tipologia; • della destinazione dei beni immobili. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 6 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 1 13 Aspetti generali TARI - POTESTA REGOLAMENTARE DEI COMUNI I Comuni risulta delegato a procedere a regolamentare: • • • • • i criteri e le modalità di determinazione delle tariffe; la classificazione delle categorie di attività con omogenea e coerente potenzialità di produzione di rifiuti; la disciplina delle possibili riduzioni tariffarie; la disciplina delle eventuali riduzioni e/o esenzioni, in relazione della capacità contributiva della famiglia, nonché mediante l'applicazione dell'Isee; l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici di produzione dei rifiuti, specifiche percentuali di riduzione rispetto alla complessiva superficie su cui l'attività risulta posta in essere. Il consiglio comunale deve necessariamente approvare le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 1 14 Aspetti generali TASI – TERMINI DI VERSAMENTO – ANNO 2014 Abitazione principale Acconto 2014 con delibera comunale pubblicata entro il 31 maggio 2014 16.6.2014 Acconto 2014 senza delibera comunale pubblicata entro il 31 maggio 2014 Nessun acconto Saldo 2014 Studio Giancarlo Modolo – Milano 16.12.2014 [www.studiomodolo.it] 7 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 1 15 Aspetti generali TASI – TERMINI DI VERSAMENTO – ANNO 2014 Immobili diversi abitazione principale Acconto 2014 con delibera comunale pubblicata entro il 31 maggio 2014 16.6.2014 Acconto 2014 con delibera comunale pubblicata dopo il 31 maggio 2014 ed entro il 18 settembre 2014 16.10.2014 Saldo 2014 16.12.2014 Versamento complessivo entro il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata delibera alle scadenze precedenti (applicando l'aliquota base dell'1‰). Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 1 16 Aspetti generali TASI –VERSAMENTI – CONSEGUENZE SANZIONATORIE Con riguardo alle conseguenze sanzionatorie in caso di insufficiente/tardivo versamento della prima rata Tasi 2014, il MEF evidenzia la possibilità per i contribuenti di regolarizzare spontaneamente i versamenti avvalendosi: del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 472/1997; del ravvedimento “breve” ex art. 23, comma 31, D.L. 98/2011. Tuttavia, vista la “situazione di incertezza normativa” che ha caratterizzato il versamento della prima rata Tasi 2014, il Ministero “apre” all’applicazione dell’art. 10 della L. 212/2000 (“Statuto del contribuente”). Pertanto, si pone in rilievo che il MEF riconosce, quindi, la non sanzionabilità per i versamenti TASI insufficienti/omessi viste “le obiettive condizioni di incertezza” che hanno caratterizzato il tributo in esame. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 8 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 1 17 Aspetti generali TASI – CODICI DI VERSAMENTO Regola ‐> il versamento deve essere effettuato per ogni Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, tenendo presente che: • se nell'ambito dello stesso Comune il contribuente possiede più immobili, il versamento deve essere unico e cumulativo; • se l'abitazione è occupata da un soggetto diverso del titolare, ad esempio in caso di affitto o di utilizzo da parte di familiari, l'occupante è tenuto a pagare una quota variabile tra il 10% e il 30% dell'importo dovuto (a seconda delle delibere comunali). I codici tributo per il modello F24 da utilizzare per le diverse tipologie di immobile sono: 3958 - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze; 3959 - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale; 3960 - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili; 3961 - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 1 18 Aspetti generali TASI – TERMINI DI VERSAMENTO – A REGIME Acconto Termini Saldo 16.6 16.12 16.6 oppure in unica soluzione Importo minimo Entità espressamente prevista dal Comune interessato nel regolamento (non costituisce franchigia) € 12,00 (art. 25 L. 289/2002) se non previsto dal Comune Per disposto della legge finanziaria 2007, il versamento dei tributi locali deve risultare effettuato con arrotondamento all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore (attenzione: l’arrotondamento deve essere eseguito per ciascun rigo del modello F24 o per importo del bollettino postale) Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 9 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 1 19 Aspetti generali TASI – MODELLO F24 Il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, deve essere indicato nello spazio "Codice ente/codice comune" (es. "H501" per il Comune di Roma); se il pagamento avviene con «ravvedimento», deve essere barrata la casella ("Ravv"); nello spazio «Numero immobili», deve essere annotato il numero degli immobili (massimo 3 cifre); nello spazio «anno di riferimento», deve essere specificato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento (se si è barrato lo spazio "Ravv." rilevare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata). Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 1 20 Aspetti generali TASI – BOLLETTINO POSTALE ORDINARIO Il bollettino postale può essere reperito direttamente all'Ufficio Postale con il numero di conto corrente 1017381649. Con un singolo bollettino si può pagare il tributo relativo a più immobili, purché si trovino nello stesso, tenendo presente che nello spazio “codice catastale” si deve indicare il codice del Comune in cui si trova l’immobile, nonché il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto ad eseguire il pagamento e gli abituali dati di dettaglio (come per l’Imu). Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 10 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 1 21 Aspetti generali TASI – DATI DEL BOLLETTINO POSTALE Per quanto attiene: codice catastale ‐> il codice del Comune in cui si trova si trovano gli immobili, per cui se gli immobili si trovano in Comuni diversi di devono compilare bollettini separati; casella «ravv» ‐> barrare solo nel caso di un ravvedimento operoso; caselle di acconto (giugno o ottobre) e saldo (dicembre) ‐> da barrare singolarmente ‐ se il pagamento è in un’unica soluzione è necessario barrare entrambe le opzioni; spazio “immobili variati” ‐> da barrare solo se sono state effettuate variazioni che richiedono la presentazione di relativa dichiarazione; campo “numero di immobili” ‐> riportare quello per cui si paga; anno di riferimento ‐> quello a cui si riferisce il versamento, se ravvedimento operoso specificare l’anno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato; importo da versare ‐> da indicare al rigo relativo alla tipologia di immobile (abitazione principale, fabbricati rurali, aree fabbricabili, altri fabbricati); seconde case, immobili d’impresa, uffici, negozi ecc. ‐> sono “altri fabbricati”; spazio riservato all’importo della detrazione per l’abitazione principale ‐> nel rigo «abitazione principale» l’entità deve essere al netto della detrazione. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 1 22 Aspetti generali TASI – BOLLETTINO POSTALE UTILIZZABILE DAI COMUNI CHE RIUSCIRANNO A INVIARE IL CONTO PRECOMPILATO Il bollettino postale precompilato (numero di conto corrente 1017381649) può essere inviato direttamente agli interessati da parte dei Comuni. Con un singolo bollettino si può pagare il tributo relativo a tutti gli immobili che sono ubicati nel Comune ineressato. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 11 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 1 23 Aspetti generali TARI – TERMINI DI VERSAMENTO Per la Tari-tassa sui rifiuti la norma consente di pagare in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, ma il Comune deve stabilire le scadenze di pagamento prevedendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato. Quindi ufficialmente il versamento della Tari (in un'unica soluzione o della prima rata) era stato fissato per il 16 giugno, salvo diversa scadenza determinata dal Comune. La Tari può essere pagata con il modello F24 o con le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Anche se non obbligatorio per legge, nella maggioranza dei Comuni la Tari si versa su liquidazione d'ufficio: quindi, il contribuente deve attendere il modello precompilato del Comune. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 1 24 Aspetti generali TARI – TERMINI DI VERSAMENTO Prima rata 16.9.2014 seconda rata 30.11.2014 Milano Lodi Prima rata 31.5.2014 seconda rata 30.9.2014 terza rata 30.11.2014 Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 12 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 1 25 Aspetti generali PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE Il proprietario paga solo l’IMU o anche la TASI? L’IMU non è stata sostituita dalla TASI, in quanto è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Ne deriva, quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere di entità superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6‰ e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5‰, anche se per il solo anno 2014 il Comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8‰ tra l’abitazione principale e gli altri immobili. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 1 26 Aspetti generali PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE Nel silenzio della norma, la TASI deve essere calcolata sui giorni di possesso o sui mesi, applicando, in quest’ultimo caso, le regole dell’IMU (ossia conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni)? Si ritiene che si possano applicare, in questo caso, le regole dell’IMU. È legittimo ritenere che la rata d’acconto TASI deve essere calcolata seguendo le stesse regole dell’IMU e non sia, quindi, rapportata al periodo di riferimento (es.: trimestre, semestre, ecc.)? Si ritiene che si possono applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU. Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell’imposta dovuta su otto dodicesimi. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 13 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 1 27 Aspetti generali PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE Qual è l’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali strumentali? Può essere aumentata per il 2014 fino al 2,50‰? L’aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all’1‰ e non è possibile in alcun caso aumentarla, né applicare la maggiorazione dello 0,80‰. N.B.: il comma 678 dell’art. 1 della L. 147/2013, stabilisce che l’aliquota non può, comunque, superare l’1‰. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 1 28 Aspetti generali DICHIARAZIONE TASI La dichiarazione Iuc, di cui la Tasi è una delle componenti, deve essere presentata dai soggetti passivi entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e/o delle aree soggette al tributo (esplica effetti anche per gli anni successivi, salvo modificazioni). Nell’ipotesi di occupazione in comune di un’unità immobiliare, l’adempimento dichiarativo può essere effettuato anche da uno solo dei soggetti interessati. Nell’adempimento dichiarativo, per i beni classificati nelle categorie catastali A, B e C, devono necessariamente essere rilevati: i dati catastali; l’indirizzo e il numero civico di ubicazione del bene immobile; il numero dell’interno (se esistente). In pratica, si rendono operative le medesime regole previste per la dichiarazione Imu. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 14 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 2 1 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo SOGGETTI PASSIVI Comma 669 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) Il presupposto impositivo della TASI è: il possesso; o: la detenzione; a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa: ‐ abitazione principale; ‐ aree edificabili; come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. I servizi indivisibili sono quelli erogati in favore della collettività, la cui quantità non è misurabile singolarmente. In pratica si tratta di quei servizi rivolti a realizzare e a promuovere lo sviluppo economico, nonché alla realizzazione dei fini sociali. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 2 2 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo SOGGETTI PASSIVI Comma 671 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) La TASI si rende dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. Pertanto in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Ne deriva, di conseguenza, che il soggetto passivo del tributo è: il possessore, dunque il titolare del diritto reale; il detentore (possessore di fatto) delle unità immobiliari (fabbricati e aree), tenendo presente che se sussiste una pluralità di possessori (in caso di comproprietà) o di detentori (più soggetti che possono disporre del bene) il tributo deve risultare assolto da un pagamento unico dovuta in solido. Si tratta di un’unica obbligazione solidale a norma dell’art. 1292 c.c. «L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri». Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 1 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 2 3 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo POSSESSO E DETENZIONE Art. 1140 del codice civile: Possesso -> potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tenendo presente che è possibile possedere direttamente o per il tramite di altra persona, che ha la detenzione della cosa. Art. 1140 del codice civile: Diritti del detentore -> il soggetto detentore esercita il potere di fatto sulla cosa in nome e per conto del possessore (es.: contratto di locazione). Ne deriva, che i diritti che determinano il presupposto per l’assoggettamento alla Tasi sono: - proprietà: - diritti reali di godimento; - diritti personali di godimento. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 2 4 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo DIRITTI CHE DETERMINANO L’APPLICAZIONE DELLA TASI Diritto di proprietà e Diritti di godimento Personali Reali Locazione Locazione finanziaria (leasing) Comodato Usufrutto Uso Abitazione Superficie Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 2 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 2 5 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE IN CASO DI LOCAZIONE Regola -> nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare condotta in locazione da un coniuge risulti attribuita dal giudice all’altro coniuge, quest’ultimo subentra come conduttore nel contratto di locazione e, quindi, assume conseguentemente anche la qualifica di soggetto passivo Tasi come soggetto detentore dell’unità immobiliare (nella percentuale prevista dal Comune: dal 10 al 30%). ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE Regola -> nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare di proprietà esclusiva di un coniuge risulti attribuita dal giudice all’altro coniuge, quest’ultimo subentra nel diritto personale di godimento e, quindi, dovrebbe assumere conseguentemente anche la qualifica di soggetto passivo Tasi come soggetto detentore dell’unità immobiliare (nella percentuale prevista dal Comune: dal 10 al 30%), mentre la rimanente parte dovrebbe competere al coniuge proprietario. (parere diverso da parte del Mef) Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 2 6 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione; pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo. La stessa conclusione vale anche per la TASI? Il Mef conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI, in quanto il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo tenuto a pagare la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale. Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la Tasi deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 3 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 2 7 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE Per una unità immobiliare o per un appartamento in multiproprietà facente parte di un immobile nel quale è presente una sala condominiale autonomamente accatastata, è corretto affermare che: • il proprietario paga per la quota di possesso dell’appartamento? e: • l’amministratore versa per la sala condominiale rivalendosi sui singoli? No, si ritiene che l’amministratore è tenuto ad eseguire il versamento riguardante sia dei locali di uso comune, sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari. L’amministratore, a sua volta, procederà a rivalersi nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 2 8 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ / CENTRI COMMERCIALI Regola -> nell’ipotesi in cui i beni immobili sono in multiproprietà o sono centri commerciali responsabile del pagamento della Tasi sia per i locali, sia per le aeree scoperte (in uso comune o in uso esclusivo a singoli possessori o detentori) è il soggetto che gestisce i servizi comuni. (diverso il caso dell’Imu) LOCAZIONE O COMODATO Regola -> nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare dal proprietario locata o data in comodato, il soggetto locatore o comodatario assume anche la qualifica di soggetto passivo Tasi come soggetto detentore dell’unità immobiliare (nella percentuale prevista dal Comune: dal 10 al 30%), mentre la rimanente parte compete al proprietario. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 4 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 2 9 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE Ai fini IMU, in caso di assimilazione dell’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con riferimento alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500, tale limite è da riferirsi solo all’abitazione o anche alle pertinenze? Come si applica la TASI? Si tratta, in concreto, di un’equiparazione all’abitazione principale, che si estende anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale. Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI, tenendo presente che l’assimilazione effettuata dal Comune opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e, quindi, calcolare l’imposta nel seguente modo: • fino al valore di € 500, si procede ad applicare l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal Comune, per l’abitazione principale; • per la quota eccedente il valore di € 500, si rende operativa l’aliquota ordinaria. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 2 10 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE Nel caso in cui l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado, assimilata all’abitazione principale, è di proprietà di più soggetti come si ripartisce la detrazione ai fini Tasi? La detrazione si applica in parti uguali tra i proprietari dell’immobile, indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà. Quali sono i requisiti di alloggio sociale per poter beneficiare delle agevolazioni Tasi? Sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal Comune. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 5 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 2 11 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE Come si ripartisce la TASI nel caso in cui l’immobile è locato? Il comma 681 prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la Tasi nella misura compresa tra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal Comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal Comune e la restante parte dell’imposta deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale. In pratica, l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune. Es.: se un Comune che ha fissato l’1‰ per gli immobili locati e il 2,5‰ per l’abitazione principale, nell’ipotesi di unità immobiliare locata, la Tasi deve essere determinata applicando l’1‰, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale. L’imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal Comune. N.B.: il Comune può prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 2 12 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE Se il Comune nella delibera non ha indicato la percentuale per il riparto dell’imposta tra proprietario e inquilino, come si paga la TASI? Il soggetto occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10%, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal Comune stesso. Se i fabbricati posseduti da ex IACP sono assoggettati a IMU, poiché non hanno i requisiti dell’alloggio sociale, per l’IMU è prevista la sola applicazione della detrazione per abitazione principale. Come deve essere calcolata la TASI? Se l’immobile non è equiparato ai fini IMU all’abitazione principale, la Tasi deve essere calcolata sul valore complessivo dell’immobile con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale, sottraendo, poi, per intero l’eventuale detrazione prevista dal Comune (da versare in parte dal proprietario [Iacp] e in parte dall’assegnatario “occupante” secondo le quote deliberate dal Comune). Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 6 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 2 13 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell’inquilino, il proprietario è responsabile del mancato pagamento? No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore. Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)? L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune. In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 2 14 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE L’abitazione principale ai fini della Tasi è quella definita ai fini dell’IMU. Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, tenendo presente che: non spettano i benefici per l’abitazione principale nei casi di più unità immobiliari seppur adibite ad abitazione principale; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Le pertinenze non sono, quindi, di numero illimitato, ma al massimo tre, senza che rilevi, peraltro, il fatto che la pertinenza risulti autonomamente accatastata ovvero che non abbia un autonomo classamento catastale. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 7 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 2 15 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo DETRAZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE Regola ‐> la detrazione Tasi spettante per abitazione principale, che deve risultare deliberata dal Comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, se questi utilizzano l’unità come abitazione principale. Esempio ‐> un immobile di proprietà di A (30%) e B (70%), adibito da entrambi ad abitazione principale, il cui valore ai fini Tasi è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000), è soggetto all’aliquota deliberato per l’abitazione principale del 2,8 per mille e beneficia della detrazione di € 200. Soluzione: • A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) da cui l’importo lordo Tasi è uguale a (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56). Dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100). A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta; • B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) da cui l’importo lordo Tasi è uguale a (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100). B paga la TASI per € 64,64. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 2 16 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE Il comune ha la possibilità di equiparare all’abitazione principale ai fini Imu Il comune ha la possibilità di scegliere che l’agevolazione si renda operativa alternativamente: • solo in presenza di rendita catastale non superiore a € 500; • nel solo caso di comodatario appartenente ad un nucleo familiare con Isee non superiore a € 15.000. unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che viene utilizzata come abitazione principale con il limite massimo di una unità immobiliare per ciascun comodante Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 8 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 2 17 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare (art. 13, c. 2, D.L. 201/2011) I comuni possono considerare assimilate ex lege ad abitazione principale l’unità immobiliare (art. 13, c. 2, D.L. 201/2011) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che assumano la residenza in istituti di ricovero o similari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la medesima non venga locata. posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la medesima non venga locata. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 2 18 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE Al personale: • in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare; • dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; • del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; • appartenente alta carriera prefettizia Non sono richieste le condizioni: • della dimora abituale; • della residenza anagrafica; tenendo, però, in considerazione che l’agevolazione di rende operativa solamente per un’unica unità immobiliare e a condizione che non risulti concessa in locazione. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 9 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 2 19 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo FABBRICATI RURALI Fabbricati rurali strumentali Tasi dovuta I comuni, però, non possono applicare un’aliquota maggiore dell’1‰ Fabbricati rurali abitativi Tasi dovuta Operativa l’eventuale agevolazione per abitazione principale Art. 9, comma 3‐bis, D.L. 557/1993: Il carattere di ruralità alle costruzioni strumentali viene riconosciuto se le medesime sono necessarie allo svolgimento delle attività agricole, comprese quelle destinate [spc]: • alla protezione delle piante; • alla conservazione dei prodotti agricoli; • all’allevamento e al ricovero degli animali; • all’agriturismo; • all’abitazione dei dipendenti esercenti attività agricola nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero di giornate superiore a 100; nonché ad uso di ufficio per l’azienda agricola. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 2 20 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE L’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere, quindi, dalla quota di possesso. Se un fabbricato risulta posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es.: comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es.: il soggetto B) adibisce l’immobile ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti se il Comune ha fissato un’aliquota del 3‰ per l’abitazione principale e dello zero‰ per gli altri immobili? Ognuno dei possessori deve paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3‰, e l’eventuale detrazione deliberate dal Comune. Attenzione ‐> il comma 671 citato, consente al Comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario, in quanto la solidarietà non incide sulla determinazione del tributo. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 10 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 2 21 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo SPECIFICHE ESENZIONI-1 gli immobili posseduti dallo Stato gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio ed i bivacchi i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5‐bis del DPR 601/1973, e successive modificazioni i fabbricati e le relative pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 2 22 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo SPECIFICHE ESENZIONI-2 i fabbricati appartenenti agli Stati esteri i fabbricati appartenenti alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia i fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. c) del TUIR (enti non commerciali) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della L. n. 222/1985 [attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana]. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 11 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 2 23 Tasi: ambito soggettivo e oggettivo POTESTÀ REGOLAMENTARE DEL COMUNE: ESENZIONI abitazioni con unico occupante abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo abitazioni occupate da soggetti che risiedono per più di sei mesi annui all’estero abitazioni occupate da soggetti che dimorano per più di sei mesi annui all’estero locali ad uso non abitativo adibiti ad uso stagionale locali ad uso non abitativo adibiti ad uso non continuativo, ma ricorrente fabbricati rurali ad uso abitativo (se tali) Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 12 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 3 1 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni BASE IMPONIBILE TASI Comma 675 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) la base imponibile della Tasi è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu). Tipologia del bene immobile Base imponibile ai fini Tasi Fabbricati ordinari Rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per gli appositi coefficienti Imu distinti per categoria di immobile (ad esempio 160 per le abitazioni). Fabbricati in categoria D, posseduti da imprese e non iscritti in catasto Valore delle scritture contabili rivalutato con coefficienti annuali (D.M. 19.2.2014) Aree fabbricabili Valore venale in comune commercio Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e fabbricati di interesse storico / artistico Riduzione base imponibile 50% Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 3 2 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni BASE IMPONIBILE TASI Comma 675 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI Categoria del bene immobile Categoria A (escluso A/10) e C/2, C/6 e C/7 (abitazioni e pertinenze) Coefficiente moltiplicatore 160 Categoria B (caserme, comunità, edifici pubblici) e categorie C/3, C/4, C/5 (laboratori artigianali) 140 Categorie A/10 e D/5 (uffici e istituti finanziari) 80 Categoria D (edifici industriali e commerciali) escluso D/5 65 Categoria C/1 (negozi) 55 Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 1 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 3 3 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni BASE IMPONIBILE TASI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO (art. 13, comma 4, D.L. 201/2011) Valore del bene immobile (base imponibile Tasi) Coefficiente di capitalizzazione Rendita catastale x 1,05 FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO (esclusa cat. D appartenenti ad imprese) Valore del bene immobile (base imponibile Tasi) Coefficiente di capitalizzazione Rendita catastale presunta x 1,05 Esempio: Immobile ‐> cat. castale A/2 ‐ Rendita effettiva e/o presunta ‐> € 500,00 Soluzione: Calcolo base imponibile ‐> [(500,00 x 1,05) x 160] = € 84.000,00 CATEGORIA CATASTALE «D» SENZA RENDITA APPARTENENTI AD IMPRESE Valore del bene immobile (base imponibile Tasi) Costo da scritture contabili Coefficiente fissati da apposito decreto Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 3 4 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni BASE IMPONIBILE TASI FABBRICATI DEL GRUPPO CASTALE «D» PROVVISTI DI RENDITA CATASTALE Valore del bene immobile (base imponibile Tasi) Rendita catastale x 1,05 Coefficiente di capitalizzazione «65» posseduti sia da imprese sia da soggetti privati. FABBRICATI DEL GRUPPO CASTALE «D/5» PROVVISTI DI RENDITA CATASTALE Valore del bene immobile (base imponibile Tasi) Rendita catastale x 1,05 Coefficiente di capitalizzazione «80» Istituti di credito, cambio, assicurazione con fini di lucro. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 2 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 3 5 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni BASE IMPONIBILE TASI IMMOBILI SENZA RENDITA O CON RENDITA ATTRIBUITA NEL CORSO DELL’ANNO (proprietà di esercenti attività d’impresa) Per i fabbricati o beni immobili: classificabili nel gruppo catastale «D»; non iscritti in catasto; interamente posseduti da esercenti attività d’impresa; distintamente contabilizzati; le modalità di calcolo devono necessariamente seguire le regole dettate dall’art. 5. comma 3, del D.Lgs. 504/1992 e cioè: Valore di riferimento (base imponibile Tasi) Ammontare costi, al lordo quote di ammortamento risultanti da scritture contabili (libro cespiti o libro giornale) al 1° gennaio dell’anno di tassazione o, se successivo, alla data di acquisizione a cui si devono applicare, per ciascun anno di formazione dei costi, i coefficienti stabiliti annualmente per decreto [2014 ‐> D.M. 19.2.2014] Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 3 6 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni BASE IMPONIBILE TASI FABBRICATI RURALI Valore del bene immobile (base imponibile Tasi) Coefficiente di capitalizzazione Rendita catastale x 1,05 trattamento come fabbricati «ordinari» ‐ aliquota massima strumentali: 0,1% FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E/O ARTISTICO Valore del bene immobile (base imponibile Tasi) Rendita catastale x 1,05 Coefficiente di capitalizzazione 50% Coefficiente di capitalizzazione 50% FABBRICATI DI INAGIBILI Valore del bene immobile (base imponibile Tasi) Rendita catastale x 1,05 Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 3 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 3 7 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni BASE IMPONIBILE TASI AREE EDIFICABILI Valore di riferimento (base imponibile Tasi) Valore commerciale dell’area al 1° gennaio dell’anno di imposizione Per la determinazione della base imponibile è necessario fare riferimento al cosiddetto «valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione» tenendo presente alcuni specifici parametri e cioè: la zona territoriale di ubicazione; l’indice o il coefficiente di edificabilità; la destinazione d’uso previste e/o consentita; gli oneri che devono essere sostenuti per eventuali lavori di adattamento del terreno indispensabili e/o necessari per la costruzione; i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendite di aree aventi analoghe caratteristiche. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 3 8 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni PROBLEMI APPLICATIVI DI CARATTERE GENERALE Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta? La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile. L’eventuale detentore o utilizzatore del terreno – area edificabile ‐ (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dell’art. 1, comma 681, della L. 147/2013? L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal Comune. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 4 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 3 9 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni ALIQUOTE ORDINARIE TASI L’aliquota di base è pari all’1‰ e i Comuni possono azzerare del tutto il tributo, tenendo presente che: 1. per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota della Tasi non può comunque eccedere l’1 per mille; 2. l’aliquota massima per il 2014 non può eccedere il 2,50‰; 3. la normativa pone peraltro il vincolo che la somma della Tasi e dell’Imu non possa eccedere il 10,60‰, che è l’aliquota massima di legge vigente per l’Imu. Questo significa che se il comune ha deliberato l’aliquota massima della Tasi (2,50‰), l’Imu non potrà eccedere l’8,0‰; 4. se l’aliquota Imu altri immobili è già al 10,60‰, l’aliquota Tasi per gli altri immobili sarà pari a zero; 5. il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 consente, inoltre, ai Comuni di differenziare le aliquote: per settore di attività; per tipologia di immobile (gruppo e categoria catastale); per destinazione dell’immobile. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 3 10 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni ALIQUOTA SUPPLEMENTARE TASI Poiché con il limite al 2,50‰ per le abitazioni principali i Comuni potrebbero non riuscire a ricostituire tutta la leva fiscale, in quanto non si riottiene tutto il gettito Imu venuto meno se le aliquote Imu sono già: ‐ verso i massimi per gli altri immobili; ‐ e significativamente sopra lo standard per l’abitazione principale (4,50‰); con il D.L. 16/2014 è stato consentito ai Comuni per il 2014 di superare le aliquote previste per un «ammontare complessivamente non superiore allo 0,80‰» a condizione che risultino finanziate: detrazioni o altri sconti per le abitazioni principali o equiparate. L’aliquota supplementare dello 0,80‰ si deve, conseguentemente, intendere come incremento massimo spendibile interamente sulle abitazioni principali; o: sugli altri fabbricati ed aree fabbricabili; oppure in combinazione sulle diverse fattispecie imponibili. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 5 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 3 11 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni ESEMPI APPLICAZIONI ALIQUOTE Possibili soluzioni: 1) collocare tutto sull’abitazione principale: ‐ Tasi 3,30‰; altri immobili 10,60‰ (Imu + Tasi); 2) collocare tutto sulle seconde case: ‐ Tasi 2,5‰; altri immobili 11,40‰ (Imu + Tasi); 3) collocare l’aumento pro quota: ‐ Tasi 2,90‰; altri immobili 11,00‰ (Imu + Tasi); 4) operare un mix: ‐ Tasi abitazione principale (2,80‰ o 3,00‰); altri immobili 11,10‰ o 10,90‰ (Imu + Tasi). Non è invece possibile applicare lo 0,80‰ contemporaneamente sulle abitazioni principali (3,30‰ ) e sugli altri immobili (11,40‰ ). Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 3 12 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni INTERVALLO DI ALIQUOTE APPLICABILI NEL 2014 Le aliquote massime sono indicate considerando lo 0,8 supplementare, nel qual caso i Comuni devono necessariamente prevedere detrazioni per abitazioni principali Tipologia di bene immobile Tasi Imu Tasi + Imu Abitazioni principali non di lusso e altre fattispecie assimilate da 0 a 3,3 0 da 0 a 3,3 Abitazioni principali di lusso (cat. A/1, A/8, A/9) da 0 a 3,3 da 2 a 6 da 2 a 6,8 Fabbricati rurali strumentali da 0 a 1,0 esenti da 0 a 1,0 Altri immobili da 0 a 3,3 da 4 a 10,6 da 4 a 11,4 Terreni agricoli esclusi da 7,6 a 10,6 da 7,6 a 10,6 da 0 a 3,3 esenti da 0 a 3,3 Fabbricati «merce» costruiti per essere ristrutturati e invenduti Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 6 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 3 13 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni ALIQUOTE TASI 2014 Base ‐> 1‰ Aliquote Tasi 2014 Massima ‐> 3,30‰ [2,50‰ + 0,8‰] Massima per fabbricati rurali strumentali ‐> 1‰ Abitazione principale ‐> 6,8‰ Aliquote Imu 2013 (MAX) Altri immobili, comprese aree edificabili ‐> 11,40‰ Fabbricati rurali strumentali ‐> 2,80‰ Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 3 14 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni DELIBERE COMUNALI Delibere comunali Pubblicate sul sito internet entro il 28 ottobre (art. 1, comma 688, legge stabilità 2014 dopo modifiche del D.L. 16/2014) tenendo presente che il termine per l’invio al Mef scade il 21 ottobre Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 7 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 3 15 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni DELIBERE COMUNALI Pubblicate sul sito internet entro il 28 ottobre (art. 1, comma 688, legge stabilità 2014 dopo modifiche del D.L. 16/2014) Delibere comunali tenendo presente che il termine per l’invio al Mef scade il 21 ottobre Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 3 16 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni DETRAZIONI E RIDUZIONI Commi 682 e 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 Ai Comuni è attribuita la potestà di determinare oltre alle aliquote, anche: riduzioni; e/o: detrazioni. In generale, la norma non specifica: in quale misura; per quali tipologie di immobili; i Comuni hanno la possibilità di deliberare riduzioni o detrazioni. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 8 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 3 17 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni ESEMPI DI CALCOLO E DI VERSAMENTO CASO 1 – Abitazione principale con due pertinenze Si ipotizzi un contribuente che possiede interamente una unità immobiliare e utilizza come abitazione principale (cat. cat. A/2 – rendita € 600) + 2 box aventi rendita rispettivamente di € 105,20 e € 120,25. Le aliquote applicate dal Comune dello 0,15% quella ordinaria e dello 0,10% quella per l’abitazione principale, che beneficia della detrazione di € 50. Abitazione principale: ‐ Base imponibile ‐> € [600 x 1,05 x 160] = € 100.800,00; ‐ Tasi lorda annua dovuta ‐> 100% di [100.800,00 x 0,10%] = € 100,80; ‐ Tasi netta annua dovuta ‐> € 100,80 – 50,00 (detrazione) = € 50,80 ‐> acconto € 25,40; Box-pertinenza agevolata: - Base imponibile -> € [120,25 x 1,05 x 160] = € 20.202,00; - Tasi annua dovuta -> 100% di [20.202,00 x 0,10%] = € 20,20 -> acconto € 10,10; Box-pertinenza non agevolata: - Base imponibile -> € [105,20 x 1,05 x 160] = € 17.673,60; - Tasi annua dovuta -> 100% di [17.673,60 x 0,15%] = € 26,51 -> acconto € 13,26. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 3 18 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni ESEMPI DI CALCOLO E DI VERSAMENTO CASO 1 – Abitazione principale con due pertinenze Si ipotizzi un contribuente che possiede interamente una unità immobiliare (cat. cat. A/2 – rendita € 600) + 2 box aventi rendita rispettivamente di € 105,20 e € 120,25. Le aliquote applicate dal Comune dello 0,15% quella ordinaria e dello 0,10% quella per l’abitazione principale, che beneficia della detrazione di € 50. Modello F24 per acconti e saldi Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 9 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 3 19 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni ESEMPI DI CALCOLO E DI VERSAMENTO CASO 1 – Unità immobiliare tenuta a disposizione Si ipotizzi un contribuente che possiede interamente una unità immobiliare (cat. cat. A/2 – rendita € 600) + 2 box aventi rendita rispettivamente di € 105,20 e € 120,25. Le aliquote applicate dal Comune dello 0,15% quella ordinaria e dello 0,10% quella per l’abitazione principale, che beneficia della detrazione di € 50. Modello F24 per acconti e saldi Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 3 20 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni ESEMPI DI CALCOLO E DI VERSAMENTO CASO 2 – Unità immobiliare tenuta a disposizione Si ipotizzi un contribuente che possiede interamente una unità immobiliare tenuta a disposizione (cat. cat. A/2 – rendita € 600). Le aliquote applicate dal Comune dello 0,15% quella ordinaria e dello 0,10% quella per l’abitazione principale, che beneficia della detrazione di € 50. Abitazione principale: ‐ Base imponibile ‐> € [600 x 1,05 x 160] = € 100.800,00; ‐ Tasi annua dovuta ‐> 100% di [100.800,00 x 0,15%] = € 151,20 – Acconto ‐> € 76. Modello F24 per acconto e saldo Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 10 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 3 21 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni ESEMPI DI CALCOLO E DI VERSAMENTO CASO 3 – Area edificabile Si ipotizzi un contribuente che possiede interamente un’area edificabile di mq 800, situata in zona B, il cui valore è pari a € 124,00 al mq. Le aliquote applicate dal Comune dello 0,15% quella ordinaria e dello 0,10% quella per l’abitazione principale, che beneficia della detrazione di € 50. Area edificabile: ‐ Base imponibile ‐> € [124,00 x 800] = € 99.800,00; ‐ Tasi annua dovuta ‐> 100% di [99.800,00 x 0,15%] = € 148,80 – Acconto ‐> € 74. Modello F24 per acconto e saldo Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 3 22 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni COMUNE DI LODI - DETRAZIONI Solo per le abitazioni principali e relative equiparazioni, quali unità: di anziani disabili; dei residenti all'estero; della casa assegnata al coniuge; delle forze armate; delle cooperative a proprietà indivisa; per l'uso gratuito; sono state previste le seguenti detrazioni: Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 11 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 3 23 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni COMUNE DI LODI – DETRAZIONI – REGOLE PROCEDURALI La detrazione è unica e non si applica a scaglioni di rendita. Pertanto, se l'unità immobiliare è posseduta da più soggetti la detrazione compete a ciascuno in parti uguali e proporzionalmente al periodo di proprietà. Esempio: contitolarità di due coniugi al 50%: Importo rendita catastale Detrazione complessiva prevista Detrazione spettante a ciascun coniuge 290 120 60 350 100 50 450 70 35 800 60 30 950 50 25 1050 0 0 Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 3 24 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni COMUNE DI LODI – DETRAZIONI – REGOLE PROCEDURALI Ai: proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze; o: per i titolari di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa; che sono portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 o con percentuale di invalidità riconosciuta al 100%; nonché: per coloro che hanno un familiare convivente portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della citata normativa; viene riconosciuta una detrazione fissa di € 200,00 non cumulativa con quella prevista per le fasce di rendita. Attenzione ‐> la concessione dell'agevolazione prevede che i contribuenti interessati devono presentare uno specifico modulo allegando copia della certificazione attestante la disabilità grave del proprietario o del familiare convivente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92 entro il termine del 31/12/2014, pena la decadenza del beneficio. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 12 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 3 25 Tasi: base imponibile, aliquote detrazioni e riduzioni COMUNE DI LODI – DETRAZIONI – REGOLE PROCEDURALI Ulteriore detrazioni di € 30,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni purché residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passiva. Se l'unità immobiliare è posseduta da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno in parti uguali e proporzionalmente al periodo per il quale la detrazione si verifica. Se l'unità immobiliare è posseduta da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno in parti uguali e proporzionalmente al periodo per il quale la detrazione si verifica. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 13 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 4 1 Tari‐tassa sui rifiuti TARI – AMBITO APPLICATIVO Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI: le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La Tari si rende dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello medesimo anno solare, la Tari si rende dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 4 2 Tari‐tassa sui rifiuti TARI – AMBITO APPLICATIVO MULTIPROPRIETÀ E CENTRI COMMERCIALI Nell’ipotesi: di locali in multiproprietà; di centri commerciali integrati; il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta: per i locali e le aree scoperte di uso comune; nonché: per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 1 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 4 3 Tari‐tassa sui rifiuti TARI – SUPERFICIE ASSOGGETTATA SUPERFICIE DA CONSIDERARE - FINO ALL’ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI INTERSCAMBIO TRA COMUNI E AGENZIA DELLE ENTRATE La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla TARI si deve ritenere costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini operativi, per l’applicazione della TARI si devono considerare le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Per quanto attiene all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, ha la possibilità di considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 4 4 Tari‐tassa sui rifiuti TARI – SUPERFICIE ASSOGGETTATA SUPERFICIE DA CONSIDERARE – OPERATIVE PROCEDURE DI INTERSCAMBIO TRA COMUNI E AGENZIA DELLE ENTRATE Le regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l’Agenzia delle Entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Per la revisione del catasto, sono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI. La superficie assoggettabile a TARI sarà pari all’80% di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998. I comuni dovranno comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili nel rispetto dell’art. 6 della L. 212/2000. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 2 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 4 5 Tari‐tassa sui rifiuti TARI – SUPERFICIE ASSOGGETTATA UNITÀ NON A DESTINAZIONE ORDINARIA Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie che deve essere assoggettata alla TARI è quella calpestabile. RIFIUTI SPECIALI Nell’individuazione della superficie assoggettabile alla TARI non si deve tenere conto di quella parte di essa destinata ad accogliere, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 4 6 Tari‐tassa sui rifiuti TARI – ESCLUSIONI Come regola, la Tari non si rende dovuta per le seguenti unità immobiliari: aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi); aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative; aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non sono detenute o occupate in via esclusiva (androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini); locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati; locali che si trovano in condizioni di inutilizzabilità. TARI – RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI I Comuni possono prevedere riduzioni/agevolazioni in merito al pagamento della TARI (per situazioni particolari, per raccolta differenziata, per abitazioni disabitate, per reddito familiare, ecc.). La riduzione o agevolazione può anche essere applicata su richiesta, con apposite istanze da consegnare al Comune in cui è situato il bene immobile. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 3 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 4 7 Tari‐tassa sui rifiuti TARI – PARAMETRI PER CONTEGGI UTENZE DOMESTICHE La tariffa deve risultare legata a due parametri e cioè: numero dei componenti occupanti l’immobile, tenendo presente che Il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, tenendo presente che il regolamento potrebbe anche prevedere che sono si devono considerare parte del nucleo familiare, ai fini della Tari, le persone che, anche se non risultano dall’anagrafe comunale, dimorano nella stessa unità immobiliare; superficie dell’immobile. UTENZE NON DOMESTICHE La tariffa deve risultare legata a due parametri e cioè: superficie dell’immobile; tipologia di attività svolta. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 4 8 Tari‐tassa sui rifiuti TARI – PARAMETRI PER CONTEGGI REGOLE OPERATIVE Il tributo comunale TARI è costituito da una quota fissa + una quota variabile a cui è necessario anche aggiungere il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), tenendo presente che il tributo provinciale deve risultare commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo e deve essere applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo (deve essere riscosso dai comuni contestualmente alla Tari). TARI Quota fissa Quota variabile Studio Giancarlo Modolo – Milano Tributo provinciale [www.studiomodolo.it] 4 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 4 9 Tari‐tassa sui rifiuti TARI – VERSAMENTO MODALITÀ Il versamento della TARI è effettuato mediante: modello F24; apposito bollettino di conto corrente postale; o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con uno o più decreti saranno stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, stabilendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. CODICE VERSAMENTO CON MODELLO F24 Il versamento della TARI tramite modello F24 può essere attuato con le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (codice tributo; 3944), che consente la compensazione con un credito erariale. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 4 10 Tari‐tassa sui rifiuti CALCOLO DELLA TARI CASO 1 ‐ Utenza domestica Si ipotizzi un’abitazione della superficie di 95 mq, occupa da 4 persone per l’intero anno. Il Comune interessato ha previsto le seguenti tariffe per un nucleo familiare composto da 4 persone: quota fissa ‐> € 1,25 + quota variabile ‐> € 108,35 ,+ tributo provinciale del 6%, stabilendo le seguenti scadenze: acconto con scadenze 30.9, pari al 50% della Tari complessivamente dovuta e saldo, pari al restante 50%, con scadenza 30.12. TARI complessiva: [(1,25 x 95 mq x 365/365) + (108,35 x 365/365)] = [118,75 + 108,35] = € 227,10 + tributo provinciale pari a € 13,63 [6% di € 227,10]. Acconto TARI da corrispondere entro il 30.9: [(227,10 + 13,63) : 2] = € 120,36; Saldo TARI da corrispondere entro il 30.12: [(227,10 + 13,63) : 2] = € 120,36; utilizzando contenete il bollettino precompilato inviato dal Comune o il modello F24 precompilato (codice tributo “3944”). Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 5 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 4 11 Tari‐tassa sui rifiuti CALCOLO DELLA TARI CASO 2 ‐ Utenza non domestica Si ipotizzi un locale commerciale della superficie di 120 mq, utilizzata per l’intero anno. Il Comune interessato ha previsto le seguenti tariffe per l’attività esercitata: quota fissa ‐> € 1,24 + quota variabile ‐> € 108,00 ,+ tributo provinciale del 4%, stabilendo le seguenti scadenze: acconti con scadenze 31.7 e 30.9, pari al un terzo ciascuno della Tari complessivamente dovuta e saldo, pari al restante terzo, con scadenza 30.12. TARI complessiva: [(1,24 + 1,08) x 120 mq x 365 : 365] = € 278,40 + tributo provinciale pari a € 11,14 [4% di € 278,40]. Acconti TARI da corrispondere entro il 31.7 e il 30.9: [(278,40 + 11,37) : 3] = € 96,59; Saldo TARI da corrispondere entro il 30.12: [(278,40 + 11,37) : 3] = € 96,59; utilizzando contenete il bollettino precompilato inviato dal Comune o il modello F24 precompilato (codice tributo “3944”). Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 4 12 Tari‐tassa sui rifiuti COMUNE DI LODI - TARI AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE E' prevista la riduzione del tributo a favore dei nuclei familiari come di seguito specificato: 20% con 2 figli a carico e con Isee del nucleo familiare inferiore a € 25.000,00; 40% con 3 figli a carico e con Isee del nucleo familiare inferiore a € 28.000,00; 100% con almeno 4 figli a carico e con Isee del nucleo familiare inferiore a € 33.000,00. Per beneficiare di tale agevolazione è necessario presentare apposita istanza entro il 31 ottobre 2014 corredata dalla dichiarazione sostitutiva sull'entità dell'indicatore Isee, secondo i nuovi parametri in vigore dal 1° luglio 2014. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 6 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 4 13 Tari‐tassa sui rifiuti COMUNE DI LODI - TARI ALTRE AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE Sono previste le seguenti riduzioni tariffarie: 60% per le utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 200mt e fino a 400mt; 70% per le utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 400mt; 10% per le abitazioni tenute a disposizione per uso discontinuo; 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno dimora, per più di 6 mesi l'anno, all'estero; 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo; Che competono a richiesta dall'anno successivo a quello dell’istanza. E' inoltre prevista una riduzione del 10% per gli utenti che documentino una diminuzione della produzione dei rifiuti organici e non, tenendo presente che per poter godere di questa riduzione è necessario presentare annualmente apposita istanza allegando documentazione che dimostri la minor produzione di rifiuti (es.: copia della fattura di acquisto di attrezzatura per il compostaggio, scontrino fiscale per l'acquisto di pannolini lavabili). Nel caso si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo una e sarà quella più favorevole. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 4 14 Tari‐tassa sui rifiuti COMUNE DI LODI - TARI AGEVOLAZIONI PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE Per le seguenti categorie è prevista un'agevolazione del 10% nel caso in cui vi sia un aumento, rispetto al tributo dell'anno 2013 in termini annuali, superiore al 20% e comunque maggiore di € 250,00: Categoria 7 "Albergo con ristorante" Categoria 8 "Albergo senza ristorante" Categoria 13 "Negozio abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ecc" Categoria 14 "Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza" Categoria 15 "Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, ecc" Categoria 24 "Bar, caffè, pasticcerie" Categoria 27 "Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio" Il servizio tributario procederà al rimborso di tale agevolazione esclusivamente a seguito di presentazione di apposita istanza che dovrà pervenire entro il 31/10/2014. Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 7 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 4 15 Tari‐tassa sui rifiuti COMUNE DI LODI - TARI AGEVOLAZIONI PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE Per le seguenti categorie è prevista un'agevolazione del 10% nel caso in cui vi sia un aumento, rispetto al tributo dell'anno 2013 in termini annuali, superiore al 20% e comunque maggiore di € 250,00: Categoria 7 "Albergo con ristorante" Categoria 8 "Albergo senza ristorante" Categoria 13 "Negozio abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ecc" Categoria 14 "Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza" Categoria 15 "Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, ecc" Categoria 24 "Bar, caffè, pasticcerie" Categoria 27 "Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio" Il servizio tributario procederà al rimborso di tale agevolazione esclusivamente a seguito di presentazione di apposita istanza che dovrà pervenire entro il 31/10/2014. Studio Giancarlo Modolo – Milano Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti [www.studiomodolo.it] 4 16 Tari‐tassa sui rifiuti TARI – CODICI TRIBUTO Studio Giancarlo Modolo – Milano [www.studiomodolo.it] 8 06/07/2014 Tasi‐tassa servizi indivisibili e Tari‐tassa rifiuti 4 17 Tari‐tassa sui rifiuti SINTESI PROCEDURALE VERSAMENTO TRIBUTO Soggetti che devono versare Possessore del bene immobile Detentore del bene immobile Ambito oggettivo del tributo Locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani Come avviene il calcolo Utenze domestiche: tariffa (quota fissa e variabile) legata sia al numero occupanti sia alla superficie Utenze non domestiche: tariffa (quota fissa e variabile) legata alla superficie del locale ed al tipo di attività svolta Studio Giancarlo Modolo – Milano Come eseguire il pagamento Tramite i bollettini precompilati o con il modello F24 (cod. tributo 3944). [www.studiomodolo.it] 9 Grazie per l’attenzione prestata