COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA INFORMATIVA TASI

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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA INFORMATIVA TASI
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Settore Economico Finanziario
Servizio Entrate
INFORMATIVA TASI
ANNO 2014
1
INFORMATIVA - TASI 2014
Tributo Servizi Indivisibili
( Legge 27 dicembre 2013, nr. 147 e successive modificazioni ed integrazioni)
SCADENZE DI VERSAMENTO
- VERSAMENTO 1^ rata 16 giugno 2014;
- VERSAMENTO 2^ rata 16 dicembre 2014;
- versamento rata unica : 16 giugno 2014.
2
ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2014
(delibera di Consiglio Comunale nr. 83 del 23/12/2013, così come integrata dalla Delibera di Consiglio Comunale nr. 4 del 14/03/2014)
ALIQUOTE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m) .
-
DESCRIZIONE
Abitazione principale e relative pertinenze
Immobili diversi dall’abitazione principale
Are Fabbricabili
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Abitazioni con unico abitante con ISEE fino a € 7.500, 00
-
Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimorano per più di 6 mesi all’estero con ISEE
fino a € 7.500,00
-
Percentuale a carico di occupante diverso dal proprietario dell’immobile
DETRAZIONI e/o AGEVOLAZIONI
- Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze
-
Detrazione per ogni figlio fiscalmente a carico
ALIQUOTE
3,0/1000
0,5/1000
0,5/1000
1,0/1000
2,8/1000
2,8/1000
10%
€ 40,00
€ 10,00
per un max di € 30,00
RIDUZIONI e/o ESENZIONI
-
Locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da
autorizzazione e da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180
Abitazione principale e relative pertinenze, come definite dall’art. 38 del regolamento IUC
qualora l’indicatore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo risulti inferiore o uguale a €
7.500,00, non cumulabile con le agevolazioni di cui alla lettera e)
25%
15%
3
CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO - TASI
CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo fabbricati, compresa abitazione principale, ed aree edificabili.
SOGGETTI PASSIVI (art. 36 Regolamento I.U.C.)
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui all'art. 1, comma 669 della Legge 147/2013. In caso di
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento
dell’unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso
dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e
delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto
che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta
per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in
uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di
questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono
titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella
misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo, calcolato applicando
l’aliquota di cui al successivo art. 38. La restante parte è corrisposta dal titolare
del diritto reale sull’unità immobiliare. La percentuale può essere variata, nei
limiti di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale.
4
LA DICHIARAZIONE TASI
I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno
dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle
aree assoggettabili al tributo.
Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere
presentata anche da uno solo degli occupanti.
DICHIARAZIONE TASI
(art. 4 Regolamento IUC)
Entro il 30 GIUGNO
DELL’ANNO SUCCESSIVO
alla data di inizio del possesso
o della detenzione dei locali e
delle aree assoggettabili al
tributo.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche
per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui
consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette
modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità
immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati
catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove
esistente.
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la
presentazione della dichiarazione dell’IMU.
5
CODICE COMUNE
VERSAMENTO MODELLO F24
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
H839
CODICI TRIBUTO TASI
VERSAMENTO MODELLO F24
DESCRIZIONE TRIBUTO
CODICE TRIBUTO
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative
pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3958
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale –
art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3959
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n.
147/2013 e succ. modif.
3960
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n.
147/2013 e succ. modif.
3961
6

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