Diritti delle donne in gravidanza e maternità
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Diritti delle donne in gravidanza e maternità
Diritti delle donne in gravidanza e maternità Avv. Nora Jardini Croci Torti Consulente Coordinatrice Consultorio giuridico Donna & Lavoro (FAFT) Consultorio giuridico Donna & Lavoro Il Consultorio è promosso dalla Federazione Associazioni Femminili Ticino (FAFT) e offre consulenza alle donne con problematiche inerenti il lavoro: disparità nell’assunzione; licenziamento; molestie sessuali; discriminazioni salariali; diritti in caso di gravidanza e maternità; Consultorio giuridico Donna & Lavoro Le consulenti (avvocate specializzate in diritto del lavoro) ricevono su appuntamento. La consulenza ha un costo di Fr. 30.— per la prima consulenza, mentre le consulenze successive hanno un costo minore, dipendente dal reddito dell’utente (il Consultorio è finanziato dall’Ufficio federale per l’Uguaglianza tra Donna e Uomo) Nel 2013 si sono rivolte al nostro Consultorio 268 donne per una o più consulenze personali o telefoniche e 124 donne per una consulenza breve. Problematiche trattate in consultorio relative alla gravidanza Diritti in caso di gravidanza (certificato medico per assenze, durata del lavoro, pause, lavoro pesante); Licenziamento; Versamento del salario in caso di impedimento al lavoro (art.324a CO); Ripresa del lavoro dopo il congedo; Problematiche particolari (prematuro, interruzione di gravidanza, bimbo nato morto). Licenziamento durante la gravidanza o nelle 16 settimane successive al parto L’art. 336c cpv. 1 lett. c CO prevede che il licenziamento che avviene durante la gravidanza o nelle 16 settimane successive al parto sia nullo (= come non avvenuto). La disdetta è nulla pure se la donna non era a conoscenza della gravidanza, motivo per il quale può essere chiesto al medico di datare la gravidanza. Durante questo periodo la donna è però libera di disdire il rapporto di lavoro sia unilateralmente che consensualmente. Versamento del salario in caso di impedimento al lavoro (art. 324a CO) In caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia durante la gravidanza valgono le medesime regole che per la malattia al di fuori dalla gravidanza. Se esiste un’assicurazione che copre la perdita di guadagno (Lamal o LCA), la donna ha diritto al versamento del 80% (minimo, ma anche del 100% a dipendenza dell’assicurazione) per una durata di 720 giorni. Versamento del salario in caso di impedimento al lavoro (art. 324a CO) Se invece non vi è un’assicurazione perdita di guadagno, il datore di lavoro deve versare lo stipendio per un periodo limitato che dipende dalla durata del rapporto di lavoro (“scala bernese"). fino a 3 mesi: nessun salario; da 3 a 12 mesI: 3 settimane di salario 2° anno di servizio: 1 mese di salario dal 3° al 4° anno di servizio: 2 mesi di salario; dal 5° al 9° anno di servizio: 3 mesi di salario Di conseguenza applicando la scala bernese può esservi il caso di una dipendente inabile al lavoro per malattia durante la gravidanza, ma che non ha alcun diritto di percepire il salario. Ripresa del lavoro dopo il congedo Dopo il congedo maternità di 14 settimane e se non vi è stata alcuna disdetta da parte della dipendente, la stessa deve riprendere il lavoro. L’eventuale disdetta deve rispettare i termini di preavviso usuali (1 mese nel primo anno di lavoro, 2 mesi dal 2° al 9° anno e 3 mesi in seguito, art. 335c CO). In Svizzera non vi è alcun diritto ad una riduzione del pensum lavorativo o al tempo parziale. Problematiche particolari Nascita di un bimbo prematuro: in caso di nascita di un bimbo prematuro, la madre può chiedere che l’indennità maternità sia versata soltanto a partire dal giorno in cui il figlio è accolto a casa. Aborto o decesso del bambino: nel caso in cui un neonato nasce morto o decede alla nascita il diritto all’indennità maternità è riconosciuto se la gravidanza è durata almeno 23 settimane. Trattamenti contro l’infertilità: non è ancora stato chiarito dalla dottrina se le assenze per sottoporsi a trattamenti contro l’infertilità siano da considerarsi periodi di malattia. Domande, informazioni email: [email protected] telefono Consultorio: 091 950 00 88 sito: www.donnalavoro.ch