Diritti delle donne in gravidanza e maternità

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Diritti delle donne in gravidanza e maternità
Diritti delle donne in
gravidanza e maternità
Avv. Nora Jardini Croci Torti
Consulente Coordinatrice
Consultorio giuridico Donna & Lavoro
(FAFT)
Consultorio giuridico Donna & Lavoro
Il Consultorio è promosso dalla Federazione Associazioni Femminili
Ticino (FAFT) e offre consulenza alle donne con problematiche
inerenti il lavoro:
disparità nell’assunzione;
licenziamento;
molestie sessuali;
discriminazioni salariali;
diritti in caso di gravidanza e maternità;
Consultorio giuridico Donna & Lavoro
Le consulenti (avvocate specializzate in diritto del lavoro)
ricevono su appuntamento.
La consulenza ha un costo di Fr. 30.— per la prima
consulenza, mentre le consulenze successive hanno un
costo minore, dipendente dal reddito dell’utente (il
Consultorio è finanziato dall’Ufficio federale per
l’Uguaglianza tra Donna e Uomo)
Nel 2013 si sono rivolte al nostro Consultorio 268 donne
per una o più consulenze personali o telefoniche e 124
donne per una consulenza breve.
Problematiche trattate in consultorio relative
alla gravidanza
Diritti in caso di gravidanza (certificato medico per assenze,
durata del lavoro, pause, lavoro pesante);
Licenziamento;
Versamento del salario in caso di impedimento al lavoro
(art.324a CO);
Ripresa del lavoro dopo il congedo;
Problematiche particolari (prematuro, interruzione di
gravidanza, bimbo nato morto).
Licenziamento durante la gravidanza o nelle 16
settimane successive al parto
L’art. 336c cpv. 1 lett. c CO prevede che il
licenziamento che avviene durante la gravidanza o
nelle 16 settimane successive al parto sia nullo (=
come non avvenuto).
La disdetta è nulla pure se la donna non era a
conoscenza della gravidanza, motivo per il quale può
essere chiesto al medico di datare la gravidanza.
Durante questo periodo la donna è però libera di
disdire il rapporto di lavoro sia unilateralmente che
consensualmente.
Versamento del salario in caso di impedimento
al lavoro (art. 324a CO)
In caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia
durante la gravidanza valgono le medesime regole
che per la malattia al di fuori dalla gravidanza.
Se esiste un’assicurazione che copre la perdita di
guadagno (Lamal o LCA), la donna ha diritto al
versamento del 80% (minimo, ma anche del 100%
a dipendenza dell’assicurazione) per una durata di
720 giorni.
Versamento del salario in caso di impedimento
al lavoro (art. 324a CO)
Se invece non vi è un’assicurazione perdita di guadagno, il datore di lavoro deve versare lo
stipendio per un periodo limitato che dipende dalla durata del rapporto di lavoro (“scala
bernese").
fino a 3 mesi: nessun salario;
da 3 a 12 mesI: 3 settimane di salario
2° anno di servizio: 1 mese di salario
dal 3° al 4° anno di servizio: 2 mesi di salario;
dal 5° al 9° anno di servizio: 3 mesi di salario
Di conseguenza applicando la scala bernese può esservi il caso di una dipendente
inabile al lavoro per malattia durante la gravidanza, ma che non ha alcun diritto di
percepire il salario.
Ripresa del lavoro dopo il congedo
Dopo il congedo maternità di 14 settimane e se
non vi è stata alcuna disdetta da parte della
dipendente, la stessa deve riprendere il lavoro.
L’eventuale disdetta deve rispettare i termini di
preavviso usuali (1 mese nel primo anno di lavoro,
2 mesi dal 2° al 9° anno e 3 mesi in seguito, art.
335c CO).
In Svizzera non vi è alcun diritto ad una riduzione
del pensum lavorativo o al tempo parziale.
Problematiche particolari
Nascita di un bimbo prematuro: in caso di nascita di un
bimbo prematuro, la madre può chiedere che l’indennità
maternità sia versata soltanto a partire dal giorno in cui il
figlio è accolto a casa.
Aborto o decesso del bambino: nel caso in cui un neonato
nasce morto o decede alla nascita il diritto all’indennità
maternità è riconosciuto se la gravidanza è durata almeno 23
settimane.
Trattamenti contro l’infertilità: non è ancora stato chiarito
dalla dottrina se le assenze per sottoporsi a trattamenti
contro l’infertilità siano da considerarsi periodi di malattia.
Domande, informazioni
email: [email protected]
telefono Consultorio: 091 950 00 88
sito: www.donnalavoro.ch