Legge 194/78 - POS - Il portale della sanità della Regione Lazio

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Legge 194/78 - POS - Il portale della sanità della Regione Lazio
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L eg g e 22 m a g g i o 19 7 8 n. 19 4
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 22 maggio 1978)
“ N O R M E P E R LA T U T E L A S OC I A L E D E L L A
MATE RNI TA ' E S UL L 'I NT E RRUZ IO NE
VO L O NTA RIA DEL L A G RAV I DANZ A”
L eg g e 1 9 4 / 7 8
“ N O R M E P E R L A T U T E LA
SO CIALE D EL L A MAT E RNITA'
E S U L L' I N T ER R U Z I O N E
V OL ONTARIA DE L LA G RAV IDANZ A”
promuovere e proteggere la gravidanza
desiderata
Vademecum realizzato in collaborazione con le
operatrici del Consultorio di via dei Lincei 93
NESSUNO PUÒ SOSTITUIRSI ALLA DONNA E
IMPORLE DI PROSEGUIRE LA GRAVIDANZA O DI
INTERROMPERLA CONTRO LA SUA VOLONTÀ.
proteggere e accrescere la salute della donna e
del bambino
prevenire il ricorso all’interruzione volontaria della
gravidanza come metodo anticoncezionale
combattere l’aborto clandestino.
Con la legge 194/78, lo Stato, le Regioni e gli Enti
locali sono impegnati a:
URP Sanità Regione Lazio
800.012.283
[email protected]
Tutti gli operatori sono tenuti al segreto professionale e al
rispetto delle norme sulla PRIVACY.
La legge 194/78 è una legge di prevenzione finalizzata a:
Portale Sanitario Regione Lazio
www.poslazio.it
Tutti i servizi sociosanitari che applicano la legge 194/78
sono pubblici o autorizzati dalla Regioni.
L’intervento può essere effettuato solo nelle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
garantire il diritto alla procreazione cosciente e
responsabile
tutelare la maternità come valore sociale e la vita
umana dal suo inizio
promuovere e sviluppare i servizi sociosanitari e le
altre iniziative necessarie ad evitare che l’aborto sia
utilizzato come controllo delle nascite
sviluppare l’aggiornamento del personale
sociosanitario
assicurare la qualità degli interventi e che le
prestazioni siano gratuite.
COSA DICE LA LEGGE?
La legge (art. 4) permette alla donna di interrompere la
gravidanza se ritiene di non poterla portare avanti, e se
non ha superato la 12° settimana di gestazione (90
giorni).
Oltre i primi 90 giorni l’interruzione della gravidanza è
possibile solo in casi di grave pericolo per la salute della
donna (art. 6).
Inoltre, la legge (art. 12) garantisce anche alle minorenni
tutti gli interventi previsti sia per sostenere la maternità
sia per consentire l’interruzione volontaria di gravidanza.
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C o m e o t t e n e r e l e p re s t a z i o n i c h e
r i g u a r da n o l ’i n t e r r u z i o n e v o l o n t a r i a di
gr avi d anz a (I . V. G .) ?
Se la donna sospetta una gravidanza che ritiene di non
potere portare avanti:
deve eseguire un test di gravidanza in un
laboratorio telefonare o passare di persona presso il
Consultorio Familiare del proprio territorio di residenza o di domicilio, o rivolgersi ad un medico di
propria fiducia al quale ESPRIMERE LA PROPRIA
VOLONTÀ
Il medico dovrà:
a)
accertare che l’epoca di gravidanza non supera il
termine di legge (90 giorni); a seguito di questo accertamento il medico può:
rilasciare un “certificato” che deve essere firmato
anche dalla donna, e invitarla ad aspettare 7 giorni
prima di sottoporsi alla I.V.G.
b) rilasciare un certificato che non prevede tale
sospensione, se la donna si trova in condizioni
che rendono urgente l’intervento.
C h e f a re s e l a d o n n a è m i n o r e n n e ?
N e i c on s u l t o r i f a m i l i ar i
Se la minorenne chiede di interrompere la gravidanza e
manca il consenso di entrambi i genitori, il Consultorio
familiare o chi rilascia il certificato richiede, con apposita
relazione, l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Il medico, se rileva condizioni di urgenza, rilascia direttamente la certificazione alla donna.
La donna può ottenere, senza prescrizione medica:
ANCHE PER LE DONNE MINORI E’
GARANTITO IL RISPETTO DELLE NORME
CHE TUTELANO LA PRIVACY
IL CONSULTORIO SI OCCUPA DI
PREPARARE LA RELAZIONE PER IL
GIUDICE TUTELARE ( ART.12 LEGGE 194)
E DI OFFRIRE ALLA DONNA MINORE LE
PRESTAZIONI NECESSARIE NEL
RISPETTO DI TUTTE LE NORMATIVE CHE
TUTELANO LA PRIVACY
consulenze sociali, psicologiche e sanitarie
eventuale sostegno e informazioni sui diritti e sui
servizi sociali e assistenziali per affrontare
la maternità
la certificazione che attesta la volontà della donna
di interrompere la gravidanza, e l’epoca
di gestazione
se minorenne, la relazione per il Giudice Tutelare
(art.12 legge 194/78), e tutte le prestazioni
necessarie nel rispetto della normativa sulla privacy
la prescrizione delle analisi previste per eseguire
l’I.V.G.
l’indicazione sulle strutture sanitarie dove eseguire
le analisi e l’I.V.G. e, se possibile, la prenotazione
dell’intervento)
il controllo successivo alla I.V.G.
informazioni, orientamento e sostegno nella scelta
di un mezzo e metodo contraccettivo per evitare una
gravidanza indesiderata
eventuale prescrizione o somministrazione del
contraccettivo scelto dalla donna