Legge 194/78 - POS - Il portale della sanità della Regione Lazio
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Legge 194/78 - POS - Il portale della sanità della Regione Lazio
opuscolo_gravidanza:Layout 1 3-11-2009 10:24 Pagina 1 L eg g e 22 m a g g i o 19 7 8 n. 19 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 22 maggio 1978) “ N O R M E P E R LA T U T E L A S OC I A L E D E L L A MATE RNI TA ' E S UL L 'I NT E RRUZ IO NE VO L O NTA RIA DEL L A G RAV I DANZ A” L eg g e 1 9 4 / 7 8 “ N O R M E P E R L A T U T E LA SO CIALE D EL L A MAT E RNITA' E S U L L' I N T ER R U Z I O N E V OL ONTARIA DE L LA G RAV IDANZ A” promuovere e proteggere la gravidanza desiderata Vademecum realizzato in collaborazione con le operatrici del Consultorio di via dei Lincei 93 NESSUNO PUÒ SOSTITUIRSI ALLA DONNA E IMPORLE DI PROSEGUIRE LA GRAVIDANZA O DI INTERROMPERLA CONTRO LA SUA VOLONTÀ. proteggere e accrescere la salute della donna e del bambino prevenire il ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza come metodo anticoncezionale combattere l’aborto clandestino. Con la legge 194/78, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali sono impegnati a: URP Sanità Regione Lazio 800.012.283 [email protected] Tutti gli operatori sono tenuti al segreto professionale e al rispetto delle norme sulla PRIVACY. La legge 194/78 è una legge di prevenzione finalizzata a: Portale Sanitario Regione Lazio www.poslazio.it Tutti i servizi sociosanitari che applicano la legge 194/78 sono pubblici o autorizzati dalla Regioni. L’intervento può essere effettuato solo nelle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. garantire il diritto alla procreazione cosciente e responsabile tutelare la maternità come valore sociale e la vita umana dal suo inizio promuovere e sviluppare i servizi sociosanitari e le altre iniziative necessarie ad evitare che l’aborto sia utilizzato come controllo delle nascite sviluppare l’aggiornamento del personale sociosanitario assicurare la qualità degli interventi e che le prestazioni siano gratuite. COSA DICE LA LEGGE? La legge (art. 4) permette alla donna di interrompere la gravidanza se ritiene di non poterla portare avanti, e se non ha superato la 12° settimana di gestazione (90 giorni). Oltre i primi 90 giorni l’interruzione della gravidanza è possibile solo in casi di grave pericolo per la salute della donna (art. 6). Inoltre, la legge (art. 12) garantisce anche alle minorenni tutti gli interventi previsti sia per sostenere la maternità sia per consentire l’interruzione volontaria di gravidanza. opuscolo_gravidanza:Layout 1 3-11-2009 10:24 Pagina 2 C o m e o t t e n e r e l e p re s t a z i o n i c h e r i g u a r da n o l ’i n t e r r u z i o n e v o l o n t a r i a di gr avi d anz a (I . V. G .) ? Se la donna sospetta una gravidanza che ritiene di non potere portare avanti: deve eseguire un test di gravidanza in un laboratorio telefonare o passare di persona presso il Consultorio Familiare del proprio territorio di residenza o di domicilio, o rivolgersi ad un medico di propria fiducia al quale ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTÀ Il medico dovrà: a) accertare che l’epoca di gravidanza non supera il termine di legge (90 giorni); a seguito di questo accertamento il medico può: rilasciare un “certificato” che deve essere firmato anche dalla donna, e invitarla ad aspettare 7 giorni prima di sottoporsi alla I.V.G. b) rilasciare un certificato che non prevede tale sospensione, se la donna si trova in condizioni che rendono urgente l’intervento. C h e f a re s e l a d o n n a è m i n o r e n n e ? N e i c on s u l t o r i f a m i l i ar i Se la minorenne chiede di interrompere la gravidanza e manca il consenso di entrambi i genitori, il Consultorio familiare o chi rilascia il certificato richiede, con apposita relazione, l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Il medico, se rileva condizioni di urgenza, rilascia direttamente la certificazione alla donna. La donna può ottenere, senza prescrizione medica: ANCHE PER LE DONNE MINORI E’ GARANTITO IL RISPETTO DELLE NORME CHE TUTELANO LA PRIVACY IL CONSULTORIO SI OCCUPA DI PREPARARE LA RELAZIONE PER IL GIUDICE TUTELARE ( ART.12 LEGGE 194) E DI OFFRIRE ALLA DONNA MINORE LE PRESTAZIONI NECESSARIE NEL RISPETTO DI TUTTE LE NORMATIVE CHE TUTELANO LA PRIVACY consulenze sociali, psicologiche e sanitarie eventuale sostegno e informazioni sui diritti e sui servizi sociali e assistenziali per affrontare la maternità la certificazione che attesta la volontà della donna di interrompere la gravidanza, e l’epoca di gestazione se minorenne, la relazione per il Giudice Tutelare (art.12 legge 194/78), e tutte le prestazioni necessarie nel rispetto della normativa sulla privacy la prescrizione delle analisi previste per eseguire l’I.V.G. l’indicazione sulle strutture sanitarie dove eseguire le analisi e l’I.V.G. e, se possibile, la prenotazione dell’intervento) il controllo successivo alla I.V.G. informazioni, orientamento e sostegno nella scelta di un mezzo e metodo contraccettivo per evitare una gravidanza indesiderata eventuale prescrizione o somministrazione del contraccettivo scelto dalla donna