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Atto costitutivo dell’Associazione di Promozione Sociale
Oggi, 28/01/2014, si sono riuniti i signori:
1. Valentina Pallotti, nata a Fabriano il 24/12/1987 e residente a Matelica in Via Ugo la Malfa 2
2. Pietro Tozzi, nato a Camerino il 29/09/1986 e residente a Matelica in Via Michelangelo 13
3. Francesca Pettinelli, nata a Matelica il 22/05/1985 e residente a Matelica in Via Giacomo Matteotti 22
4. Marco Riganelli, nato a San Severino Marche il 06/01/1981 e residente in Vocabolo Serre Alte 309/A
5. Marta Pallotta, nata a Fabriano il 11/11/1984 e residente in Via Augusto Cegna 4
6. Francesco Mentonelli, nato a Matelica 31/10/1980 e residente in via Cesare Battisti 74
7. Filippo Ubaldi, nato a Matelica il 21/07/1980 e residente in Via Ugo la Malfa 6
Scopo della riunione è la costituzione di un’Associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, denominata
“OFFICINA80” il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del
presente atto.
Fino alla data in cui sarà tenuta la prima assemblea, i membri del Consiglio Direttivo sono:
1. Valentina Pallotti, sopraddetta, presidente
2. Francesca Pettinelli, sopraddetta, segretario
3. Marta Pallotta, sopraddetta, tesoriere
Presidente viene nominato Valentina Pallotti.
Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell’ordine:
1. Valentina Pallotti
2. Pietro Tozzi
3. Marta Pallotta
4. Francesca Pettinelli
5. Marco Riganelli
6. Francesco Mentonelli
7. Filippo Ubaldi
Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale
Art.1 Costituzione,denominazione,sede
Si costituisce,ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n.383,L’Associazione di promozione sociale denominata
“OFFICINA80”,con sede legale in Via Ugo la Malfa n 2; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge
in materia.Per il raggiungimento dei suoi fini,l’Associazione può altresì istituire o chiedere sedi secondarie o sezioni
nel territorio italiano e all’estero mediante delibera del consiglio direttivo.La sua durata è illimitata.
Art.2 Oggetto sociale e scopi
L’Associazione “OFFICINA80” opera attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale,per favorire
e promuovere lo scambio culturale tra associati,enti o altre associazioni. Obiettivo dell’associazione è la valorizzazione e promozione del territorio a livello sociale,culturale ed enogastronomico,attraverso l’organizzazione di manifestazioni e di eventi,che portino alla creazione di nuove interazioni sociali.Si vuole riportare il cittadino a ricoprire un
ruolo attivo all’interno della città,operando sia sulla sua dimensione fisica che su quella socio-culturale. L’Associazione
“OFFICINA80” non ha scopo di lucro nemmeno indiretto e si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma
volontaria.Libera e gratuita dei propri associati. L’Associazione,in casi di particolare necessità,potrà assumere lavoratori dipendenti o collaboratori,o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.
Art.3 Qualità di socio
Il numero degli aderenti è illimitato. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche o giuridiche e gli enti
non aventi scopi di lucro anche non riconosciuti che condividano e dimostrino interesse verso le attività e le finalità
dell’organizzazione impegnandosi a realizzarle fornendo il loro contributo osservando il presente statuto.
1. Sono aderenti all’Associazione: a) i soci fondatori b) i soci ordinari c) i soci sostenitori d)i soci onorari
2. Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione,sottoscrivendone l’atto costitutivo.Sono soci ordinari
coloro che hanno presentato la domanda di ammissione,esaminata e accolta dal Consiglio Direttivo e versato la quota
ordinaria.Sono soci sostenitori coloro che hanno presentato domanda di ammissione,esaminata e accolta dal Consiglio Direttivo e decidono di dare un contributo maggiore rispetto alla quota ordinaria.Sono soci onorari coloro che
abbiano acquisito particolare merito nei confronti dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva
per espresso divieto normativo.
Art.4 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci, diritti e obblighi degli stessi
1. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Sulle
domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni dovranno essere motivate. L’adesione
all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo,fermo
restando in ogni caso il diritto di recesso,ovvero l’esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.
2. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la
quota associativa. La qualità di socio si perde per recesso,per esclusione o per decesso.Il diritto di recesso da parte
del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le
dimissioni hanno effetto immediato ma non danno diritto alla restituzione,neanche parziale,della quota già versata per
l’anno di uscita.
3. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato direttivo per: a) mancato versamento
della quota associativa per una anno; b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; c) persistenti
violazioni degli obblighi statuari; d) prolungata assenza dalle attività dell’Associazione.
4. In ogni caso,prima di procedere all’esclusione,devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo
stesso vengono mossi,consentendo la replica.
5. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
6. Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri,in particolare i soci sono obbligati: a) ad osservare il presente statuto,i
regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b) a versare la quota associativa di
cui al precedente articolo.
7. I soci hanno diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione b) a partecipare all’Assemblea con
diritto di voto; c) ad accedere alle cariche associative; d) ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute
per le attività svolte a favore dell’associazione,secondo i modi e i limiti previsti nel regolamento interno. e) I soci non
possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
Art.5 Organi e Assemblea
Sono organi dell’Associazione: a) L’Assemblea b) Il Consiglio Direttivo c) Il Presidente. Le cariche associative sono
ricoperte a titolo gratuito salvo i rimborsi spese.
1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci. Essa si riunisce almeno una volta all’anno per la deliberazione del
bilancio.L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta
motivata da almeno un decimo degli associati.
2. Le riunioni sono convocate dal Presidente,con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da
trattare,almeno 15 giorni prima della data.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.Per modificare l’atto
costitutivo e/o lo statuto,occorre la presenza di almeno il 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza.Per
deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 3/4
degli associati.
4. All’Assemblea sono attribuite le decisioni più rilevanti quali: a) eleggere le cariche associative; b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; c) programmare le attività; d) approvare il bilancio preventivo; e) approvare il bilancio
consuntivo; f) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto; g) stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci; h) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio
residuo.
5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente e si compone di tutti gli aderenti all’associazione.In caso il Presidente
fosse assente o impedito a parteciparvi essa sarà tenuta dal Vice presidente; in mancanza di entrambi dalla persona
designata dall’Assemblea stessa.La nomina del Segretario generale è fatta dal Presidente dell’Assemblea esclusivamente tra gli associati.
6. Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere formulate in un verbale,sottoscritto dal Segretario e dal Presidente
o chi ne fa le veci.
Art.6 Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a sette
(7),nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e
sono rieleggibili.Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
2. Non sono ammessi meccanismi di cooptazione tranne caso di dimissioni di uno o più componenti come pure
in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre adunanze consecutive,il
Consiglio,previa comunicazione a tutti gli associati,provvede a sostituire il componente nominando il primo fra i
non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.Esso rimarrà in carica fino allo scadere dell’intero
Consiglio.Nell’impossibilità di attuare tale modalità,il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.Se viene
meno la maggioranza dei membri,quelli rimasti in carica devono richiedere al Presidente la convocazione,entro trenta
giorni,dell’Assemblea perché provveda all’elezione di un nuovo Consiglio
3. Al Consiglio direttivo spetta di: a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; b) predisporre il bilancio
consuntivo; c) nominare il Presidente,il Vice-Presidente e il Segretario; d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci,ivi
compresa la determinazione della quota associativa annuale.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.Assume
le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza
degli intervenuti.
5. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo,redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha
presieduto l’adunanza,vengono conservati.
Art.7 Presidente e Rappresentante legale, Segretario, Vicepresidente e Tesoriere. Durata
delle cariche
1. Il presidente,nominato dal Consiglio Direttivo,ha il compito di presiedere lo stesso e l’Assemblea dei soci. Al presidente è attribuita la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio.In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o,in assenza,alla persona designata dall’Assemblea.Il Presidente cura l’esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e,in caso d’urgenza,ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei
provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
2. Il Vice presidente è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica fino alla scadenza
del mandato del Presidente. Il Vice presidente, in caso di assenza del Presidente, presiede l’Assemblea. Il Presidente
può attribuire al Vice presidente particolari funzioni ed incarichi, nonché conferirgli deleghe per il compimento degli
atti di amministrazione. In caso di dimissioni o di grave impedimento del Presidente, il Vice presidente lo sostituisce. Il
Segretario ed il Tesoriere durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
3. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Art.8 Risorse economiche e bilancio
1. Per lo svolgimento delle sue attività e il suo funzionamento,l’Associazione trae le proprie risorse da: a) conferimenti effettuati dagli associati tramite quote e contributi; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo,tra questi figurano:
elargizioni,donazioni,eredità e contributi,da parte di persone fisiche e giuridiche,enti pubblici e privati,istituzioni; d)
contributi nazionali,comunitari e internazionali,dello Stato,delle regioni,di enti locali; e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,come organizzazione
di eventi,spettacoli di intrattenimento,sottoscrizioni a premi,attività didattiche,quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: seminari,incontri e viaggi.g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione
sociale.d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; e) entrate provenienti delle cessioni di beni e servizi
agli associati e a terzi,anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,artigianale o
agricola,svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. Il fondo comune,costituito da avanzi di gestione,fondi,riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo
dall’Associazione,non è mai ripartibile fra i soci.
3. È vietata la distribuzione dei fondi,anche in modo diretto o differito,salvo che tale distribuzione non sia imposta da
una norma legislativa.
4. L’eventuale avanzo di gestione,gli utili e i proventi delle attività,saranno portate a nuovo,capitalizzati e utilizzati per
lo svolgimento delle attività dell’Associazione.
5. L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di
ogni esercizio,il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea.Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale.Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni,i contributi e i lasciti ricevuti.
Art.10 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore,scelto anche fra i non soci,che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’Assemblea,all’atto di scioglimento dell’Ass
ociazione,delibererà,eseguite le procedure di legge,e sentito l’organismo di controllo preposto,in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe.
Art.11 Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto,si fa riferimento al codice civile e alle vigenti disposizioni
legislative in materia.
Matelica,li 28/01/2014
I Soci Fondatori