Statuto Special Olympics Italia Modificato
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Statuto Special Olympics Italia Modificato
STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPECIAL OLYMPICS ITALIA ONLUS INDICE Art. 1 - Costituzione, sede e scopi ................................................................................................4 Art. 2 - Patrimonio........................................................................................................................8 Art. 3 - I Soci...............................................................................................................................10 Art. 4 - Procedure per l'ammissione a socio .............................................................................12 Art.5 – Diritti e Doveri dei Soci e Perdita della qualità di Socio e sanzioni disciplinari.........13 Art. 6 - Organi centrali e periferici dell’Associazione ..............................................................15 Art.7 - Assemblea Generale Ordinaria ......................................................................................17 Art. 8 – Assemblea Generale Straordinaria ..............................................................................19 Art. 9 - Il Comitato d'Onore o Honored Board.........................................................................21 Art.10 - Il Consiglio Direttivo o National Board ......................................................................22 Art. 11 – Decadenza del Consiglio Direttivo .............................................................................26 Art. 12 - Modalità per l’Elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e delle altre Cariche .....................................................................................................................................................28 Art. 13 - Il Presidente di Special Olympics Italia......................................................................30 Art. 14 – I Vice Presidenti ..........................................................................................................32 Art. 15 – Il Presidente Onorario ................................................................................................32 Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti....................................................................................32 Art. 17 - Organi di Giustizia.......................................................................................................34 Art. 18 - Vincolo di Giustizia .....................................................................................................37 Art. 19 - Clausola Compromissoria e Collegio Arbitrale..........................................................38 Art. 20 - Program Committee e National Director (Direttore Nazionale) ...............................39 Art. 21 - Il Laboratorio Nazionale o National Team ................................................................39 Art.22 - I Direttori Regionali o Regional Manager Special Olympics Italia ed il Direttore ...40 2 Art. 23 - I Regional Team ..........................................................................................................42 Art. 24 - Convention Nazionale, Regionale, Locale .................................................................44 Art. 25 - Validità della Convention Nazionale ..........................................................................45 Art. 26 - Comitato Atleti .............................................................................................................46 Art. 27 – Regolamenti interni ....................................................................................................47 Art. 28 – Esercizio Finanziario..................................................................................................47 Art. 29 - Avanzi di gestione ........................................................................................................47 Art. 30 – Incompatibilità ............................................................................................................48 Art. 31 - Natura e durata delle cariche sociali ..........................................................................48 Art. 32 - Durata e scioglimento dell’Associazione ....................................................................49 Art. 33 - Entrata in vigore ..........................................................................................................49 3 Art. 1 - Costituzione, sede e scopi 1. E’ costituita con sede nazionale in Roma, presso Via dì Decima n. 40 – 00144 RM l' Associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Special Olympics Italia", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, indicata come Special Olympics Italia ovvero, in breve, SOI - Onlus o Associazione. 2. Special Olympics Italia, per il perseguimento ed il raggiungimento delle finalità statutarie, può costituire sedi periferiche in Italia. 3. Essa si dichiara apolitica e aconfessionale ed ha durata illimitata. 4. L' Associazione non si prefigge finalità di lucro, intendendo perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 5. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Special Olympics Italia è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano quale Associazione Benemerita: essa è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, nonché in armonia con lo statuto del C.O.N.I., con i principi fondamentali e con le deliberazioni e gli indirizzi del C.O.N.I. stesso e nel rispetto delle normative e delle competenze del C.I.P. 6. A tal fine, nel rispetto del DPCM dell’08.04.2004, Special Olympics Italia, in linea con gli accordi vigenti tra C.I.O. e I.P.C., insieme agli Enti di Promozione Sportiva e ad altre Istituzioni, promuove il valore educativo dello sport, quale programma di crescita culturale, sociale ed intellettuale della comunità civile e di strumento di superamento e integrazione delle diversità, coinvolgendo persone non disabili e diversamente abili per un miglioramento della loro qualità di vita. 4 7. L’attività dell’Associazione e le relative iniziative di formazione si svolgono in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I. e nel rispetto delle competenze di legge del Comitato Italiano Paralimpico. 8. L' Associazione si impegna a svolgere ogni attività ed iniziativa culturale, medicoscientifica, sportiva, educativa, formativa, pedagogica, artistica e organizzativa finalizzata alla promozione dello sport quale dinamico strumento per valorizzare le diverse abilità di tutti i cittadini, incluse le persone con disabilità intellettiva e plurihandicap, per favorire una maggiore consapevolezza dell’opportunità di perseguire un’integrazione reale e completa nella società, in particolare nel settore dello sport dilettantistico, dell' assistenza sociale e sociosanitaria. 9. A tale scopo ed in via non esclusiva, l’Associazione cercherà di: a. favorire ed attuare, per fini meramente umanitari, la massima conoscenza ed approfondimento delle problematiche riguardanti la disabilità intellettiva ed un’adeguata azione di integrazione sociale; b. incentivare studi e ricerche con l’obiettivo di contribuire a migliorare la vita delle persone con deficit intellettivi organizzando seminari, stage e corsi di formazione ed aggiornamento per tecnici sportivi, dirigenti, medici, operatori socio-sanitari, volontari e in genere per operatori del settore, nonché manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa ritenuta utile ed opportuna, promuovendo le attività del movimento Special Olympics, così come proposte e concordate con Special Olympics Inc., con sede in Washington D.C.; c. favorire la massima diffusione, adesione, partecipazione al movimento Special Olympics, così come proposto e concordato con Special Olympics Inc, nonché alle iniziative e agli eventi da questo proposti; d. istituire, promuovere, organizzare e gestire un programma di allenamenti sportivi e gare destinati a persone con disabilità intellettiva in Italia, allo scopo di fornire loro 5 opportunità di sviluppo sociale, fisico e mentale per migliorare la qualità della loro vita; e. coinvolgere persone non disabili di varie fasce d’età, formandoli quali volontari, nella promozione ed organizzazione di Special Olympics, a tutti i livelli, nazionale ed internazionale; f. promuovere, associarsi e collaborare con altri organismi e/o persone aventi i medesimi obiettivi o scopi similari, al fine di perseguire e raggiungere le finalità del presente Statuto; g. migliorare e aumentare la conoscenza della filosofia di Special Olympics da parte della comunità, dei tecnici, dei familiari, dei volontari e di qualunque persona impegnata o che intenda impegnarsi a favore della realizzazione degli scopi contenuti nel presente Statuto; h. organizzare e favorire corsi di istruzione, insegnamento, conferenze, incontri tra genitori e persone interessate, gruppi di discussione e manifestazioni di qualsiasi genere al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi dell' Associazione o di ogni altra iniziativa utile al raggiungimento delle finalità indicate; i. stipulare accordi e contratti con il Governo e/o qualunque istituzione extra-nazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale, locale o altro, oppure con Federazioni ed Enti di Promozione sportiva, semplici associazioni, aziende e società che possano favorire il raggiungimento degli scopi dell' Associazione ed ottenere decreti, diritti, privilegi e concessioni per agevolare e sostenere una maggiore integrazione delle persone con disabilità intellettiva, attraverso la realizzazione di progetti, manifestazioni ed iniziative promosse da Special Olympics; j. istituire, associarsi, sostenere e sottoscrivere nonché collaborare all' istituzione ed al supporto di associazioni, istituzioni, società, cooperative, clubs o altri enti che siano di beneficio per l' Associazione e per gli scopi che la stessa si prefigge; 6 k. nel rispetto di quanto previsto all’art. 1 comma 6 del presente Statuto, proporre, organizzare, realizzare e gestire direttamente e/o in collaborazione con altre Istituzioni, Enti Pubblici e Privati, iniziative, manifestazioni, eventi di sport, di cultura e di spettacolo, le cui finalità siano il sostegno, la promozione e la diffusione dei principi, della missione e degli obiettivi dell’Associazione. 10. In attuazione dei suddetti scopi istituzionali, l' Associazione si collega, seguendone le direttive, allo Special Olympics Inc., dal quale, attualmente, riceve l' accredito in esclusiva. 11. In tale ambito e nello spirito dell’accordo internazionale C.I.O.- I.P.C. del 15.01.2000, in linea con l’art. 12-bis – comma c-bis Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.15, inerente “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242”, recante «Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI», ai sensi dell' articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si adopererà per raccordarsi, anche convenzionalmente, per la realizzazione dei suoi programmi di attività e competizioni sportive, con le organizzazioni e gli Enti che istituzionalmente sono deputati a realizzare dette attività, come il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Paraolimpico ex legge n.189 del 15.07.03, del DPCM 08.04.04, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, il Governo Italiano, i Ministeri interessati, in particolare i Dicasteri con competenze nel welfare, nell’istruzione, nell’università e ricerca scientifica, nell’economia, nelle attività produttive, nella sanità, nello sport, intrattenendo rapporti con le loro strutture centrali e periferiche, Istituzioni, Enti Pubblici, Regioni, Province, Comuni. Special Olympics Italia è dotato di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI e nel rispetto di quanto stabilito dal DPCM 08/04/2004. 12. Il tutto, sempre e comunque, nell’ambito dei principi ispiratori di Special Olympics Inc., di cui SOI-Onlus adotta, in quanto compatibili con la legislazione italiana, i regolamenti e le linee guida, che, in caso di stipula di convenzioni con gli enti e istituzioni sopra 7 citati, dovranno sempre essere per SOI - Onlus prevalenti sulle norme di altri regolamenti eventualmente incompatibili. 13. L' Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche e integrazioni. Art. 2 - Patrimonio 1. Il patrimonio dell' Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, nonché da tutti gli altri beni che le pervenissero, intendendosi a tal fine legittimata a ricevere donazioni ed erogazioni, anche una tantum, nonché da altri supporti finanziari espressamente destinati ad incremento patrimoniale, a vantaggio delle iniziative attinenti alla presente Associazione e dagli avanzi di gestione. 2. Le entrate dell' Associazione sono costituite: a. dai versamenti effettuati dai soci fondatori, dai soci e comunque da coloro che aderiscono all' Associazione, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto; b. dai versamenti effettuati dai sostenitori dell' Associazione; c. dai redditi derivanti dal suo patrimonio; d. dalle somme a qualsiasi titolo acquisite per erogazioni di terzi, dai proventi eventualmente realizzati nello svolgimento di tutte le sue attività istituzionali e connesse; e. dai contributi eventualmente erogati da Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali. 3. Per realizzare le entrate di cui sopra, l' Associazione può ottenere, raccogliere e ricevere denaro e fondi tramite contributi, donazioni, sottoscrizioni, eredità, prestiti, manifestazioni raccolta fondi o tramite qualunque altro metodo idoneo, nonché, ricevere 8 e accettare donazioni di proprietà di qualunque tipo e/o natura, per consentire il raggiungimento delle finalità dell' Associazione. 4. I versamenti ad incremento del patrimonio e delle entrate possono essere di qualsiasi entità e sono, comunque, a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto erogato all' Associazione a titolo di versamento. 5. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5, comma quinquies del Decreto Legislativo 460/97, per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater del medesimo Decreto legislativo l’Associazione si conforma ai principi previsti nelle seguenti clausole, recependole quali parti integranti del presente Statuto: a. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b. obbligo di devolvere il patrimonio dell' ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l' organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l' effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d' età il diritto di voto per l' approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell' associazione; d. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; 9 e. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all' articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell' assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; f. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Art. 3 - I Soci 1. Possono essere associati alla Associazione tutti coloro, che, condividendone gli scopi, chiedano espressamente di essere ammessi e si impegnino al versamento della quota sociale annua stabilita anno per anno dall’Assemblea. 2. I Soci dell' Associazione si distinguono in: a. Soci fondatori; b. Soci onorari; c. Soci ordinari; d. Soci Atleti; e. Soci volontari; f. Soci sostenitori. 3. Sono Soci fondatori coloro che hanno contribuito e partecipato alla costituzione dell' Associazione e fanno parte dell' Assemblea Generale, purché in regola con i versamenti associativi annuali. 4. Sono Soci onorari coloro che l’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo - National Board, ritenga opportuno nominare, in riconoscimento di meriti peculiari nel 10 campo della politica, dell' economia, dello sport o del sociale; essi sono esentati dal pagamento delle quote sociali. 5. Sono Soci ordinari tutti coloro, che, condividendo le finalità dell' Associazione, ne vogliono sostenere direttamente l' impegno ed intendono farsi carico delle necessità economiche ed organizzative. Previa domanda motivata, dichiarano la propria completa disponibilità ad operare in favore dell' Associazione e dei suoi obiettivi e sono disponibili al sostegno del movimento attraverso la sottoscrizione della quota associativa annua per l' importo stabilito. 6. La facoltà di ammettere nuovi soci è competenza del Consiglio Direttivo, che dovrà sottoporre a ratifica ogni ammissione all’Assemblea Generale nella prima seduta utile. 7. La decisione definitiva dell’Assemblea Generale sulle domande di ammissione dei soci è insindacabile. 8. La determinazione dell' ammontare annuo delle quote sociali, ovvero delle varie forme di rateizzazione delle stesse e di ogni altro tipo di agevolazione, sono di competenza esclusiva dell’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo. 9. E'espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 10. Sono Soci Atleti le persone con disabilità intellettiva, che godono dei diritti civili e che non sono sottoposti ad interdizione od altra limitazione legale, che praticano le discipline sportive e gli allenamenti e partecipano alle gare organizzate direttamente dall’Associazione o dalla stessa riconosciute. 11. Sono Soci Volontari tutte le persone, di qualsiasi fascia d’età, che aderiscono liberamente a Special Olympics Italia e si rendono disponibili a sostenere attraverso la propria partecipazione e collaborazione la realizzazione, organizzazione e gestione delle varie attività, iniziative, manifestazioni ed eventi promossi dall’Associazione, 11 contribuendo a garantire anche migliori servizi a tutti i partecipanti con disabilità intellettiva. 12. Sono Soci Sostenitori coloro che, condividendo le finalità dell' Associazione, intendono dare un contributo in opere, ingegno o comunque partecipazione, allo scopo di concorrere personalmente al miglioramento individuale e alla piena integrazione delle persone differentemente abili per ritardo mentale. 13. I Soci Sostenitori si iscrivono, in base alla Regione di appartenenza, in una delle seguenti aree di loro interesse: famiglie, volontari, tecnica, medico-psico-pedagogica, organizzativa. 14. I Soci Sostenitori e i Soci Atleti partecipano nei momenti della formazione, dell' aggiornamento, degli scambi di esperienze e nei momenti organizzativi. 15. Allo scopo di favorire il maggiore flusso di notizie, il più alto livello di informazione e la migliore partecipazione, tutti i Soci partecipano alle Assemblee Generali Ordinarie e/o Straordinarie secondo le modalità previste ai seguenti art. 7 e 8, mentre partecipano, organizzati in Team, alle Convention Locali, Regionali e Nazionali, con diritto di voto secondo le modalità previste dal presente Statuto negli art. 23 e 24. 16. Hanno diritto di voto in occasione delle Assemblee Generali Ordinarie e/o Straordinarie tutti i Soci maggiorenni, che godono dei propri diritti civili e che versino nelle condizioni previste dall’art. 7. Art. 4 - Procedure per l'ammissione a socio 1. Chiunque intenda aderire all' Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Presidente dell’Associazione. 12 2. La domanda deve contenere tutti i dati personali necessari, la dichiarazione di condividere le finalità, che l' Associazione si propone, e l' impegno ad osservarne Statuto e Regolamenti. 3. Sulle domande di ammissione provvede a deliberare nella prima seduta utile l’Assemblea Generale con provvedimento motivato. 4. In caso di diniego espresso, l’Assemblea è, comunque, tenuta a esplicitare con comunicazione scritta la motivazione del diniego. 5. La qualità di Socio si acquisisce a far data dalla approvazione della domanda ed ha validità per l' anno in corso. 6. Il Consiglio Direttivo - National Board può determinare le modalità di versamento anticipato della quota per i Soci Ordinari al momento della domanda, ma il rigetto della domanda comporta la restituzione della quota, se preventivamente versata. Art. 5 - Diritti e Doveri dei Soci e Perdita della qualità di Socio e sanzioni disciplinari 1. Possono far parte dell' Associazione, presentando apposita domanda scritta secondo il precedente art. 4, tutti coloro che, disabili e non, dedicano la loro attività allo sport inteso come momento di alto livello di educazione, maturazione umana e civile ed integrazione sociale. 2. I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a: a. partecipare alle manifestazioni, iniziative e qualsiasi altro evento sportivo, culturale, sociale, artistico e ricreativo promosso ed organizzato da SOI–Onlus; b. ricevere il notiziario e/o periodico informativo dell’Associazione sia in formato cartaceo che in via informatica; c. partecipare alle attività inerenti la formazione, l' aggiornamento e gli scambi di esperienze tra i vari componenti dei Team accreditati; 13 d. prendere parte attiva alla costituzione e sviluppo di una rete di comunicazione tra tutti i soci, allo scopo di favorire il maggiore flusso di notizie, il più alto livello di informazione e la migliore partecipazione alle varie attività promosse e realizzate a livello periferico, regionale, nazionale ed internazionale; e. frequentare, compatibilmente con gli orari e gli spazi disponibili, i locali della sede nazionale e delle sedi periferiche. 3. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a collaborare secondo le proprie capacità e disponibilità alla realizzazione delle iniziative e/o manifestazioni, promosse da SOI – Onlus, ed a recedere dall’appartenenza all' Associazione. 4. I soci, con la sottoscrizione della domanda di adesione, si impegnano a rispettare i seguenti obblighi e/o doveri: a. si impegnano ad effettuare il pagamento della quota associativa annuale nei termini e nei modi previsti; b. dichiarano di essere consapevoli, di attenersi e rispettare le norme previste dal presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo - National Board ed approvati dall’Assemblea e tutte le decisioni del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea; c. si impegnano ad osservare il Codice di Comportamento Sportivo. 5. I Soci cessano di far parte dell' Associazione: a. per dimissioni, da presentarsi per iscritto; tale recesso ha efficacia dall' inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Presidente riceva la notifica della volontà di recesso; b. l’inattività e/o la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività e/o alla vita associativa per un periodo superiore ai 10 mesi consecutivi; 14 c. per mancato pagamento delle quote sociali entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno relativamente al quale è dovuto il pagamento; d. per radiazione comminata dagli organi di giustizia, con comunicazione scritta all’interessato che deve contenere le motivazioni per le quali il provvedimento sia stato deliberato, quali il compimento di atti contrari alla legge, la violazione dello Statuto o Regolamento Sociale o, comunque, per l’esecuzione di atti lesivi degli interessi e dell’immagine dell’Associazione. 6. Nel caso che l' escluso non condivida le ragioni dell' esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri; in tal caso l' efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. 7. E’ sancito il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo e, quindi, dell’Associazione per i soci che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti. Art. 6 - Organi e strutture dell’Associazione 1. L' Associazione è direttamente accreditata per il tramite del Presidente, quale rappresentanza nazionale per l' Italia dall’organizzazione Special Olympics Inc., con sede in Washington D.C. (U.S.A.) e si articola nei seguenti organi sociali: a. l' Assemblea Generale Ordinaria e/o Straordinaria dei soci; b. il Comitato d' Onore o Honored Board; c. il Consiglio Direttivo o National Board; d. il Presidente; e. i Vice Presidenti Vicari; f. il Collegio dei Revisori dei Conti; 15 g. la Commissione di Giustizia di 1° grado; h. il Collegio dei Probiviri; e nelle seguenti strutture nazionali e territoriali: i. il Direttore Nazionale j. il Laboratorio Nazionale o National Team; k. la Convention nazionale; l. i Direttori Regionali o Regional Managers; m. i Comitati Esecutivi Regionali o Regional Teams; n. i Direttori Provinciali o Country Managers; o. Comitati Esecutivi Provinciali o Country Teams; p. le Convention Regionali. 2. Le funzioni esclusive dei suddetti organi non sono delegabili da un organo ad un altro. 3. In particolare, i poteri di gestione sportiva e di gestione della giustizia associativa devono intendersi separati. 4. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Direttivo non si estende agli organi non connessi sotto il profilo funzionale ed in particolare agli organi di giustizia ed al Collegio dei Revisori dei Conti. 5. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione permanente di conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l’organo nel quale sono stati eletti o nominati. 6. Qualora il conflitto d’interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte a tali deliberazioni o atti. 7. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili. 16 Art.7 - Assemblea Generale Ordinaria 1. L' Assemblea Generale è composta da tutti i Soci, in regola con il versamento delle quote annuali e che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari in base al comma 3 del presente articolo. 2. L’Assemblea Generale ha la funzione di indirizzo e controllo dell’Associazione in conformità con lo spirito e le linee guida di Special Olympics Inc. 3. Per aver diritto a partecipare all’Assemblea i soci devono essere in regola con le quote associative e non devono essere stati sottoposti a provvedimenti di squalifica o inibizione in corso di esecuzione. 4. L' Assemblea Generale Ordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Special Olympics Italia Onlus. 5. I lavori dell’Assemblea Generale Ordinaria saranno presieduti da un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, eletto dai soci aventi diritto al voto tra tutti i partecipanti presenti. 6. I soci possono intervenire all' Assemblea Generale di persona o per delega, purché tali deleghe siano rilasciate a soci aventi diritto al voto nell’ambito della stessa Regione. Nessun socio delegato può rappresentare, oltre a se stesso, più di un associato, se all’Assemblea hanno diritto a partecipare fino a 100 soci con diritto di voto, ovvero più di due associati oltre i 100 soci con diritto di voto. Ciascun socio ha diritto a un voto. 7. In forza dei principi e delle normative statutarie del C.O.N.I., attualmente in vigore, i membri del Board – Consiglio Direttivo ed i candidati alle cariche elettive non possono essere portatori di deleghe e non possono rappresentare Team, società ed associazioni. 8. La convocazione dell' Assemblea Generale Ordinaria e/o Straordinaria deve avvenire per affissione presso la sede sociale e per avviso scritto da inviarsi ai soci per posta o per 17 posta elettronica o via fax, o da consegnarsi a mano dietro rilascio di specifica ricevuta da parte dei medesimi, con la precisazione dell' ordine del giorno e dell’elenco degli aventi diritto al voto, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita di svolgimento della sessione stessa. 9. L' Assemblea Generale Ordinaria si riunisce almeno una volta l' anno su convocazione del Presidente dell’Associazione, a seguito dell’indizione del Consiglio Direttivo. 10. E’ ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea Generale Ordinaria si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. 11. Per quanto riguarda l’approvazione del bilancio consuntivo annuale l’Assemblea Generale Ordinaria deve svolgersi entro il 30 Aprile di ogni anno. 12. Le deliberazioni sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. 13. In seconda convocazione l' Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibererà a maggioranza semplice. Nelle sessioni elettive previste dal comma 14 del presente articolo, in seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. 14. L' Assemblea Generale Ordinaria ogni quattro anni elegge, entro il 31 marzo dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, con votazioni a scrutinio segreto, separate e successive, secondo quanto previsto dall’art. 12 del presente Statuto, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo - National Board, i membri del Collegio 18 dei Revisori dei Conti, i membri della Commissione di Giustizia di 1° grado ed il Collegio dei Probiviri. 15. Nelle sessioni elettive, l’Assemblea si avvarrà dell’assistenza di una Commissione per la Verifica dei Poteri e di una Commissione di Scrutinio. I componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri ed i componenti della Commissione di Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche associative. Art. 8 – Assemblea Generale Straordinaria 1. L’Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni a seguito di richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto o a seguito della richiesta scritta e motivata della metà più uno componenti il Board – Consiglio Direttivo. 2. L’Assemblea Generale Straordinaria: a. elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste dal presente statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente, l’intero Consiglio Direttivo, ovvero singoli membri di esso o del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri o della Commissione di Giustizia di I° grado, per qualsivoglia motivo; b. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all’approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.; c. delibera sullo scioglimento dell’Associazione; d. delibera sugli altri argomenti posti all’o.d.g.. 3. L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata e celebrata dall’organo statutariamente competente nei termini di cui al comma 1. 19 4. All’Assemblea Generale Straordinaria partecipano tutti i soci aventi diritto al voto in regola con il versamento delle quote annuali e che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari in base all’art. 7 del presente Statuto. 5. I lavori dell’Assemblea Generale Straordinaria saranno presieduti in maniera analoga a quanto previsto per l’Assemblea Generale Ordinaria, secondo quanto previsto dall’art. 7, 5° comma. 6. L’Assemblea Generale Straordinaria, ai sensi dell’art 21 C.C., è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto in proprio o per delega ed è competente a deliberare a maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. 7. In seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza di cui in precedenza. Nelle sessioni elettive previste dal presente articolo, in seconda convocazione l’Assemblea Generale Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. 8. E’ ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea Generale Straordinaria si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. 9. L' Assemblea Generale Straordinaria è competente a deliberare, infine, sulle proposte di modifica dello Statuto con la presenza di almeno i due terzi degli associati e le delibere debbono essere approvate dalla maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea. 20 10. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto a voto. 11. Il Consiglio, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l’Assemblea Generale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni. 12. Il Consiglio Direttivo può indire, su propria iniziativa, l’Assemblea suddetta per esaminare gli emendamenti che ritenga opportuno sottoporre ad essa. 13. Il Consiglio, nell’indire l’Assemblea, sia su propria iniziativa che su richiesta degli associati, deve riportare integralmente nell’ordine del giorno le proposte di modifica. 14. Le modifiche entrano in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. 15. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia, in particolare al D.Lgs. n. 460/97. Art. 9 - Il Comitato d'Onore o Honored Board 1. Il Comitato d' Onore o Honored Board è composto da insigni personalità del mondo economico, culturale e sociale, che condividano gli obiettivi e la filosofia di Special Olympics e che abbiano dato o che intendano dare un rilevante contributo in favore dell' emancipazione delle persone con disabilità mentale. 2. I membri del Comitato d’Onore sono eletti dall’Assemblea Generale nella prima sessione utile su proposta del Presidente e/o di ciascun Vice Presidente e/o del Direttore Nazionale. 3. I membri del Comitato d' Onore eleggono nel proprio seno un Presidente dello stesso Comitato. 21 4. I membri del Comitato d’Onore possono contribuire allo sviluppo dell’attività di SOI – Onlus, sostenendo con propri atti e/o iniziative, purché realizzate in accordo con il National Board – Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa. 5. Il Comitato d’Onore, essendo composto da esponenti di prestigio del mondo economico, culturale e sociale, collaborerà, con funzione consultiva, con il Presidente ed il Consiglio Direttivo nel reperimento di fondi o nella realizzazione di piani di comunicazione dell’Associazione. 6. Le riunioni del Comitato d’Onore sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei suoi membri ed è competente a deliberare a maggioranza dei voti presenti. 7. E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato d’Onore si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. Art.10 - Il Consiglio Direttivo o National Board 1. Il Consiglio Direttivo o National Board è composto da 13 (tredici) membri, tra cui il Presidente, che ne presiede e coordina i lavori, 3 (tre) Vice Presidenti ed almeno un Atleta. L’Assemblea Generale Ordinaria ne determina il numero entro i limiti suddetti. 2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile elegge tra i propri membri fino ad un massimo di 3 (tre) Vice Presidenti. L’Assemblea Generale ne determina il numero entro i limiti suddetti. 3. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente, con apposite deleghe, nella conduzione dell’attività dell’Associazione, lo sostituiscono nelle competenze in caso di 22 impedimento o di assenza temporanea secondo l’ordine previsto dall’articolo 11, comma 2, del presente Statuto, danno esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Tuttavia, ai Vice Presidenti non possono essere attribuiti, ex delega, i poteri istituzionalmente riservati alla competenza esclusiva del Presidente. 4. In ottemperanza al fatto che Special Olympics Inc. promuove in ogni modo l’opportunità che persone diversamente abili siano loro stessi testimonial privilegiati della propria esperienza abilitativa, ricoprendo ruoli ufficiali all’interno degli organi direttivi dell’Associazione, Special Olympics Italia prevede l’opportunità che all’interno del Consiglio Direttivo sia riservato almeno un posto al rappresentante degli Atleti/e con disabilità intellettiva e/o plurihandicap, regolarmente iscritto quale Socio Atleta e partecipante all’attività promossa da Special Olympics Italia. Uno dei membri del Consiglio Direttivo - National Board sarà eletto dall’Assemblea tra i rappresentanti del National Team. 5. Possono candidarsi alla carica di componenti del Consiglio Direttivo - National Board tutti i cittadini italiani, purché tesserati in qualità di soci dell’Associazione, presentando apposita candidatura individuale scritta indirizzata contestualmente alla Presidenza dell’Assemblea dei Soci ed al Presidente dell’Associazione. Si tiene a precisare che gli eventuali candidati dovranno essere in possesso del requisito del tesseramento sin dal momento della presentazione della candidatura, secondo le modalità previste all’art. 4 e le norme per l’eleggibilità alle cariche sociali previste all’art. 12 del presente Statuto. 6. Il Consiglio Direttivo - National Board promuove e coordina l' azione politica di SOI - Onlus, secondo gli indirizzi programmatici dettati dall' Assemblea Generale e le linee guida emanate da S.O. Inc. 7. Il Consiglio Direttivo - National Board, entro il 28 febbraio di ogni anno, predispone il bilancio consuntivo, corredato della relazione tecnico - morale e finanziaria 23 dell' anno trascorso, da sottoporre all' Assemblea Generale Ordinaria, entro e non oltre il 30 aprile. 8. Il Consiglio Direttivo - National Board si riunisce almeno 4 (quattro) volte l' anno, ma può essere convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su istanza scritta del Direttore Nazionale o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi membri; decide a maggioranza semplice con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. 9. E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario. 10. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione, gestione, collegamento, raccordo, promozione e ricerca fondi ed i suoi membri sono eletti dall’Assemblea Generale Ordinaria e/o Straordinaria, che li individua tra i soggetti, che siano in possesso del requisito del tesseramento per l’Associazione al momento della candidatura, di cittadinanza italiana e che abbiano dimostrato il proprio interesse e la propria disponibilità a sostenere lo sviluppo della mission di Special Olympics Italia. 11. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico. 12. In accordo con il Presidente, dopo aver assunto il parere del Direttore Nazionale, il Consiglio Direttivo inoltre: a. approva il programma annuale di attività dell' Associazione e provvede all' amministrazione ordinaria e straordinaria per il regolare raggiungimento degli scopi associativi; 24 b. nomina, su proposta del Presidente, anche tra persone esterne all’Associazione stessa, il Direttore Nazionale ed il Direttore Sportivo, che dovranno operare nel rispetto delle linee programmatiche approvate dall’Assemblea Generale, condividendo le finalità del presente Statuto; c. determina la durata in carica di tutti i collaboratori e delibera sul regolare funzionamento degli uffici e dei gruppi di lavoro, eventualmente costituiti; d. stabilisce, su proposta del Presidente e/o del Direttore Nazionale, le date delle Assemblee Ordinarie, delle Convention nazionali e delle Convention Regionali; e. provvede all’elaborazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni; f. decide, in via di urgenza, su tutte le questioni che interessano l' Associazione e i Soci; g. propone all’Assemblea Generale Ordinaria i nominativi dei soci onorari; h. delibera, per gravi motivi, la denuncia dei soci da presentarsi agli organi di giustizia; i. propone all’Assemblea Generale l’ammontare della quota associativa; j. nomina, su proposta del Presidente e/o del Direttore Nazionale, i collaboratori dello Staff Operativo Nazionale sia centrali che periferici; k. indice, salvo i casi statutariamente previsti, l’Assemblea Generale Straordinaria. 13. La carica di membro del Consiglio Direttivo – National Board è gratuita e non può dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell' Associazione. 25 14. Ogni componente del Consiglio Direttivo - National Board, che per tre volte consecutive si renda assente dalle riunioni senza giustificato motivo, decadrà dalla carica e verrà sostituito, su delibera dello stesso Consiglio Direttivo - National Board, dal primo dei non eletti a condizione che abbia conseguito almeno il 50% dei voti dell’ultimo eletto. Art. 11 – Decadenza del Consiglio Direttivo 1. Determinano la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo: a. le dimissioni del Presidente dell’Associazione; b. le dimissioni contemporanee di oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo; c. la mancata approvazione del conto consuntivo da parte dell’Assemblea Generale dei Soci. In tale ipotesi, il Presidente ed il Consiglio Direttivo decadono, ma restano in prorogatio sino alla celebrazione dell’Assemblea Generale Straordinaria per il rinnovo degli organi decaduti che dovrà essere convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni dall’evento sopra richiamato. 2. Nell’ipotesi di cui al 1° comma, lett. a) il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’Associazione decaduti restano in carica per l’ordinaria amministrazione, fino alla celebrazione dell’Assemblea Generale Straordinaria nei termini previsti dal presente statuto. In caso di dichiarata impossibilità del Presidente subentra il Vice Presidente più anziano per tesseramento all’Associazione ed in subordine per anzianità d’età o, in caso di impedimento di questo, uno degli altri Vice Presidenti in ordine di anzianità d’età. In caso di contemporaneo impedimento di tutti i Vice Presidenti, subentra il membro del Consiglio Direttivo più anziano per tesseramento all’Associazione ed in subordine per anzianità d’età. 26 3. Nell’ipotesi di cui al punto 1, lettera b) del presente articolo, si avrà la decadenza immediata dell’intero Consiglio Direttivo e del Presidente cui spetterà l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria nei termini di cui al precedente comma 1. 4. Determinano, inoltre la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, nonché quella del Presidente, l’impedimento definitivo o la cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente stesso. 5. In questo caso i Vice Presidenti restano in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all’Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute, che deve svolgersi entro 90 giorni dall’evento. 6. In caso di impedimento definitivo o di cessazione dalla carica di ciascun Vice Presidente subentra il Consigliere anziano, di cui al comma 2 del presente articolo. 7. Determinano, infine, la decadenza dei soli Consiglieri, ma non del Presidente, le dimissioni, l’impedimento definitivo o la cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo non contemporanee nell’arco del quadriennio, di oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo. 8. In questo caso l’ordinaria amministrazione competerà al Presidente dell’Associazione, fino all’Assemblea Generale Straordinaria per il rinnovo delle cariche decadute, che deve svolgersi entro 90 giorni. 9. La decadenza del Consiglio Direttivo e/o del Presidente non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia. 10. Le dimissioni che originano la decadenza di Organi sociali sono irrevocabili. 11. Ove uno o più componenti in numero inferiore alla maggioranza, cessino dalla carica per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo verrà integrato con l’inserimento - in numero 27 identico - di candidati non eletti secondo la graduatoria in ciascuna lista esistente per ciascuna componente associativa, purché abbiano riportato almeno il 50% dei voti conseguiti dall’ultimo degli eletti. 12. Ove non sia possibile l’integrazione con le procedure di cui al comma precedente dovrà essere celebrata entro 90 (novanta) giorni una Assemblea Generale Straordinaria per la ricomposizione dell’Organo. Art. 12 - Modalità per l’Elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e delle altre Cariche 1. Per concorrere alle cariche elettive, in occasione dell’Assemblea Generale Ordinaria e/o Straordinaria, gli interessati hanno la possibilità di presentare formale candidatura individuale scritta da inviare contestualmente alla Presidenza dell’Assemblea dei Soci ed al Presidente dell’Associazione entro 30 (trenta) giorni antecedenti lo svolgimento dell’Assemblea stessa. 2. Non è ammessa la candidatura per più cariche sociali nella medesima Assemblea elettiva. 3. I candidati alle cariche sociali e di nomina devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura e devono possedere i requisiti generali di cui all’art.5 commi 3 e 4 dello statuto del CONI di seguito riportati quali parti integranti del presente Statuto: a. essere in possesso della cittadinanza italiana; b. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; c. non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni 28 Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti. 4. E’ ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive. 5. I componenti degli organi di giustizia devono essere in possesso di specifica professionalità, come previsto dall’articolo 17, comma 19 del presente Statuto, e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all’Associazione. 6. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, eletti, devono essere iscritti all’Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti, o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all’Associazione. 7. Sono ineleggibili alle cariche elettive tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale collegata all’attività dell’Associazione nell’ambito della quale viene inoltrata la candidatura. 8. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso. 9. Per l’elezione del Presidente dell’Associazione, del Presidente del Collegio dei Probiviri è dichiarato eletto il candidato che avrà riportato almeno il 50% più uno dei voti presenti. 10. In caso di parità di voti sarà effettuata, immediatamente, una nuova votazione tra i candidati che hanno ottenuto la citata parità di voti. 11. Per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e dei componenti degli altri Organi associativi eletti dall’Assemblea Generale dei Soci possono essere espressi voti limitatamente ai 3/4 dei membri eleggibili e sono dichiarati eletti, per ciascun organo, i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti. 29 12. L’elezione di tutti i candidati alle cariche elettive avviene per votazione a scrutinio segreto. Art. 13 - Il Presidente di Special Olympics Italia 1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale dell' Associazione. 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell' ente e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo. 3. Il Presidente, salvo i casi statutariamente previsti, convoca e presiede i lavori dell’Assemblea Generale Ordinaria e/o Straordinaria e svolge le attività necessarie alla vita dell’Associazione in stretta collaborazione con i Vice Presidenti, con i membri del Consiglio Direttivo, cui può conferire procure speciali o generali per lo svolgimento delle attività di gestione dell’Associazione ed in particolare ad operare sui conti bancari e postali e di ogni altro tipo, nonché a svolgere ogni altra operazione finanziaria. Tali procure, tuttavia, non possono riguardare funzioni istituzionalmente attribuite all’esclusiva competenza del Presidente. 4. Il Presidente si impegna a: a. essere il garante del rispetto delle linee di indirizzo per l’attuazione del programma Special Olympics in Italia b. assumersi la responsabilità dell' intera attività programmatica ed organizzativa del programma Special Olympics in Italia, c. coordinare l' organizzazione della struttura nazionale, delle strutture regionali e periferiche, d. curare i rapporti con Special Olympics Inc., con Special Olympics Europa/Eurasia e con gli altri Programmi Nazionali accreditati da Special Olympics; 30 e. mantenere i collegamenti fra l' Associazione e tutti gli Enti interessati ai programmi ed iniziative promosse da Special Olympics Inc.; f. rappresentare l’Associazione nei rapporti internazionali e nazionali in occasione di manifestazioni, eventi e qualsiasi altro appuntamento che si svolga sul territorio internazionale e/o nazionale. 5. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo - National Board e ne coordina i lavori. 6. Egli è responsabile del buon andamento economico e finanziario di Special Olympics Italia Onlus ed, a tal fine, può essere delegato dal Consiglio Direttivo - National Board alla gestione della liquidità necessaria per l' operatività dell' Associazione, nei modi ritenuti opportuni per la realizzazione dei fini societari. 7. Il Presidente presiede anche la struttura operativa nazionale denominata Team Nazionale o National Team, di cui coordina i lavori e, attraverso lo staff operativo, favorisce e segue la crescita delle varie Aree dello Special Olympics, favorisce e segue il coordinamento tra le diverse Aree, favorisce e segue lo scambio di esperienze e informazioni tra i componenti del Team Nazionali, i Team Regionali ed i Team Societari, Locali o Scolastici. 8. Il Presidente può in via preliminare proporre la nomina dei collaboratori centrali e periferici dello staff operativo nazionale e proporre le nomine dei Direttori Regionali o Regional Manager, che dovranno essere valutate ed approvate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. 9. Inoltre, su proposta dei Direttori Regionali o Regional Manager, sottopone al Consiglio Direttivo le nomine dei componenti dei Team Regionali, quali collaboratori della struttura periferica a supporto dell’attività del Direttore Regionale stesso. 10. Il Presidente, sentito il parere del Direttore Nazionale e del Consiglio Direttivo, accredita i Team presenti sul territorio. 31 Art. 14 – I Vice Presidenti 1. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile elegge tra i propri membri 3 (tre) Vice Presidenti. 2. Ciascuno dei Vice Presidenti, nei limiti di quanto previsto all’articolo 13 del presente Statuto, coadiuverà il Presidente con apposite deleghe nella conduzione dell’attività dell’Associazione, da esercitare congiuntamente o disgiuntamente secondo quanto stabilito dal Presidente. Tali deleghe non potranno, però, riguardare competenze esclusive del Presidente. 3. Il Vice Presidente più anziano per tesseramento all’Associazione assume la carica di Vice Presidente Vicario, sostituendo il Presidente nelle sue competenze in caso di impedimento o di assenza temporanea. In caso di impedimento del Vice Presidente Vicario, le funzioni di Presidente sono esercitate da uno degli altri Vice Presidenti in ordine di anzianità d’età. Art. 15 – Il Presidente Onorario 1. L’Assemblea dei Soci può nominare, su proposta del Presidente dell’Associazione, fra i propri membri e/o tra i componenti dell’Honored Board e/o tra altre personalità del mondo della cultura, della scienza, dell’economia, dell’arte, dello sport o dello spettacolo, un Presidente onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. 2. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell’Associazione né poteri; egli può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed ai lavori dell’Assemblea Generale dei Soci. Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti 32 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati per quattro anni dall' Assemblea Generale è l’organo a cui compete: a. il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell' ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e del Regolamento amministrativo-contabile; b. la presentazione all' Assemblea dei Soci di una propria relazione con gli eventuali rilievi sull' andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario; c. la richiesta di convocazione dell' Assemblea dei Soci nei casi previsti dal Codice Civile e, se del caso, compiere quant' altro previsto dall' art. 2403 e seguenti del codice civile. 2. Il Presidente del Collegio è eletto dall’Assemblea dei soci con apposita votazione. 3. Il Collegio è composto da persone con idonea capacità professionale, come previsto dall’articolo 12, comma 6 del presente Statuto, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio stesso. 4. La carica di Revisore dei Conti è gratuita e non può dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell' Associazione. 5. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi associativi. 6. Il Collegio dei Revisori dei Conti è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. 33 7. I lavori e le deliberazioni assunte o respinte e le osservazioni in merito agli aspetti amministrativi e contabili dell’Associazione dovranno essere riportati in un apposito libro verbali a cura del Collegio dei Revisori dei Conti 8. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del codice civile previste in materia di competenza, decadenza ed integrazione dei Sindaci. Art. 17 - Organi di Giustizia 1. Sono organi di giustizia dell’Associazione: a. la Commissione di Giustizia di 1° grado; b. il Collegio dei Probiviri. 2. La Commissione di Giustizia di 1° grado, composta da cinque membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, è competente a decidere: a. in primo grado sulle denunce inoltrate dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dal Direttore Nazionale, da altri organi sociali e/o da associati nei riguardi di altri soci che abbiano presumibilmente violato le norme statutarie e/o non abbiano rispettato i regolamenti associativi e/o si siano resi responsabili di atti illeciti o comunque di azioni, che possano recare danno nei riguardi dell’Associazione stessa; b. su tutti i procedimenti disciplinari instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche ed a comportamenti e fatti avvenuti in ambito regionale. 3. Per appurare la veridicità dei fatti posti al proprio giudizio, la Commissione di Giustizia di 1° grado, qualora sia venuta a conoscenza di violazioni od atti illeciti commessi da qualsiasi socio, può delegare uno dei propri membri a svolgere indagini preliminari, acquisendo prove e documenti, al termine delle quali o contesta il capo d’imputazione con il conseguente avvio dell’azione disciplinare presso la Commissione di Giustizia in 34 seduta plenaria o provvede a richiedere l’archiviazione del caso, in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione e/o per la non idoneità degli elementi raccolti. 4. In entrambi i casi, la Commissione di Giustizia di 1° grado deve dare comunicazione riservata agli interessati, che possono entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di detto avviso presentare apposita memoria difensiva. 5. La Commissione di Giustizia di 1° grado elegge nel proprio seno il Presidente, tra i membri effettivi, e giudica a maggioranza. 6. Il Collegio dei Probiviri composta da cinque membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea Generale, è competente a decidere: a. in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni adottate in primo grado dalla Commissione di Giustizia di 1° grado; b. in unico grado, sull' impugnazione delle delibere adottate dalle Assemblee regionali e provinciali, a condizione che il reclamo sia stato preannunziato per iscritto al Presidente dell' Assemblea seduta stante e fatto pervenire al Consiglio Direttivo entro le 48 ore successive allo svolgimento dell' Assemblea. c. decidere in materia di interpretazione delle norme statutarie; d. risolvere i conflitti tra Organi sociali; e. decidere sui reclami riguardanti lo svolgimento delle Assemblee Nazionali; f. decidere sui ricorsi avverso la mancata accettazione delle riaffiliazioni e sulle modalità di trasferimento di associati da un Team ad un altro nel corso della medesima stagione sportiva d’attività. 7. Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente, scelto tra i membri effettivi, e giudica a maggioranza dei presenti. 35 8. Gli Organi di Giustizia godono di autonomia rispetto agli altri organi dell’Associazione ed hanno competenza su tutto il territorio nazionale, garantiscono il rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, l’osservanza dei principi dell’ordinamento sportivo, l’esigenza della tutela del “fair play” ed operano, secondo i principi fondamentali e dello statuto del C.O.N.I., per evitare ogni forma di “illecito sportivo”, per combattere ogni uso di sostanze vietate e qualsiasi forma di violenza sia fisica che verbale, perseguendo qualsiasi atto che miri al conseguimento di un qualsiasi fine attraverso la corruzione. 9. Special Olympics Italia, inoltre, garantisce il diritto di difesa, il diritto di impugnare tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, la possibilità di ricusare il Giudicante, l’astensione del Giudice nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia e dall’ordinamento di giustizia del C.O.N.I., la possibilità di revisione del giudizio. In ogni caso si dovrà garantire la contestazione scritta degli addebiti ed il diritto di difesa dell' incolpato, che potrà presentare controdeduzioni e memorie. 10. Il sanzionato, inoltre, può chiedere la riabilitazione decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo e lo stesso abbia dato prova, in detto periodo, di effettiva e costante buona condotta. 11. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. 12. L’Organo competente per deliberare la riabilitazione è il Collegio dei Probiviri. 13. Gli Organi di Giustizia durano per un quadriennio olimpico con esclusione di revoca anticipata e non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi. 14. Il quorum costitutivo degli Organi Collegiali di giustizia è dato dal plenum dei componenti di ciascun Organo, siano essi effettivi o supplenti. 36 15. Tutti i provvedimenti disciplinari da parte degli Organi di Giustizia dell’Associazione, sia in primo grado che in secondo grado, dovranno essere compiutamente motivati ed emanati entro 30 (trenta) giorni dalla decisione assunta. 16. Le decisioni divengono definitive, se non impugnate nei termini previsti. 17. Avverso qualsiasi sentenza di primo grado il socio può presentare ricorso, da inoltrare per scritto al Collegio dei Probiviri, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento adottato dall’organo di giustizia di 1° grado. 18. I provvedimenti disciplinari adottati in primo grado dalla Commissione di Giustizia ed in appello dal Collegio dei Probiviri dovranno essere comunicati all' interessato ed al Consiglio Direttivo; il dispositivo della deliberazione dovrà essere affisso nella sede sociale entro trenta giorni dalla decisione del provvedimento. 19. I componenti di tutti gli organi di giustizia debbono essere in possesso di laurea in giurisprudenza e/o di altro titolo equipollente valido nell’Unione Europea e non possono essere confermati nella carica per più di due mandati. 20. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è gratuita e non può dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell' Associazione. Art. 18 - Vincolo di Giustizia 1. I provvedimenti adottati dagli organi di Special Olympics Italia hanno piena e definitiva efficacia nell' ambito dell' ordinamento associativo nei confronti di tutti i soggetti dello stesso. 2. I soci si impegnano a non adire altri organi che non siano quelli sociali per la risoluzione di controversie connesse all’attività espletata nell’ambito dell’Associazione. 3. Il Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto dal precedente comma.Il diniego di autorizzazione deve essere, in ogni 37 caso, adeguatamente motivato. Il Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all’interessato. Decorso inutilmente detto termine, la deroga si presume concessa. 4. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione. Art. 19 - Clausola Compromissoria e Collegio Arbitrale 1. Gli affiliati ed i tesserati s' impegnano a rimettere ad un collegio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, che sono originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale, nei modi e nei termini fissati dal regolamento di giustizia. 2. Il collegio Arbitrale è costituito da tre membri: due di essi vengono nominati, uno ciascuno dalle parti, e provvedono quindi alla designazione del terzo membro quale Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente è demandata al Presidente del Collegio dei Probiviri, che dovrà provvedere anche alla nomina dell’arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto. 3. Gli Arbitri decidono come amichevoli compositori, inappellabilmente e con le modalità previste nel regolamento di giustizia. 4. Il lodo deve essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina del Presidente e, per l' esecuzione, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la Segreteria dell’Associazione, che ne dovrà, altresì, dare tempestiva comunicazione ufficiale alle parti. 5. L’inosservanza della presente clausola compromissoria comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione. 38 Art. 20 - Program Committee e National Director (Direttore Nazionale) 1. Special Olympics Italia Onlus svolge la propria attività istituzionale attraverso una struttura operativa nazionale denominata Program Committee. 2. Il Program Committee è la struttura preposta ad attuare le linee programmatiche definite dall’Assemblea dei Soci, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, garantendo, quindi, un’adeguata rete di comunicazione tra tutti i soci, attraverso cui favorire una maggiore e continua partecipazione dei team accreditati da Special Olympics Italia e dei suoi componenti con il confronto di idee e l’elezione delle rappresentanze a livello regionale e nazionale. 3. Il Program Committee è coordinato dal Direttore Nazionale, nominato dal Consiglio Direttivo – National Board, su proposta del Presidente. Art. 21 - Il Laboratorio Nazionale o National Team 1. Tra le strutture dell’Associazione, il Laboratorio Nazionale o National Team è la struttura nazionale preposta ad approfondire e curare gli aspetti tecnici, organizzativi, educativi, scientifici e psicopedagogici delle varie attività, iniziative e progetti promossi da Special Olympics Italia a livello nazionale ed anche territoriale. 2. Questa struttura, per garantire una idonea sinergia tra gli Organi Nazionali e le strutture periferiche , è composta da: a. il Presidente dell’Associazione; b. il Direttore Nazionale; c. il Direttore Sportivo dell’Associazione; d. n° 3 Direttori Regionali; e. n°1 Rappresentante Area Tecnica, eletto nell' ambito di tale Area; f. n°1 Rappresentante Area Medico-psico-pedagogica, eletto nell' ambito di tale Area; 39 g. n°1 Rappresentante Area Famiglie, eletto nell' ambito di tale Area; h. n°1 Rappresentante Area Volontari, eletto nell' ambito di tale Area; i. n°2 Rappresentanti Area Atleti, eletti nell' ambito di tale Area. 3. Il Laboratorio Nazionale è presieduto e coordinato dal Presidente dell’Associazione, che in caso di impedimento e/o assenza può delegare a presiedere i lavori in sua vece il Direttore Nazionale. 4. Il National Team fornisce al Consiglio Direttivo - National Board e al Program Committee tutte le indicazioni circa una migliore conoscenza delle problematiche relative al lavoro da svolgere ed al lavoro in itinere, recependo e favorendo lo scambio di conoscenze in rete con i Team Regionali ed i Team Societari. 5. I componenti del National Team, fatta eccezione per il Presidente, il Direttore Nazionale ed il Direttore Sportivo, sono eletti ogni quattro anni in occasione della Convention Nazionale, dai delegati di ciascuna area eletti nelle varie Convention Regionali. 6. Il Consiglio Direttivo emana un apposito regolamento, che definisce con maggiore dettaglio le competenze e le modalità operative di questa struttura nazionale. Art. 22 - I Direttori Regionali o Regional Manager Special Olympics Italia ed il Direttore Provinciale o Country Manager. 1. Il Direttore Regionale o Regional Manager è nominato dal Consiglio Direttivo – National Board, su proposta del Presidente, sentito il parere del Direttore Nazionale. 2. Egli svolge le funzioni di coordinatore dell' attività regionale SOI. 3. Il Direttore Regionale coordina i lavori del Regional Team, composto, secondo quanto previsto dall’art. 13 – comma 9, da collaboratori, che lo affiancano nell’attività di promozione dei programmi di Special Olympics sul territorio. 40 4. Il Direttore Regionale risponde, altresì, della gestione economica di Special Olympics Italia Onlus nella Regione e, unitamente al Regional Team stesso, della gestione politica e organizzativa di Special Olympics nella propria Regione. 5. Egli ha il compito di proporre i nominativi dei componenti dei Regional Team, stimolarne e seguirne il lavoro. 6. Il Direttore Regionale organizza, altresì, la Convention Regionale, indetta dal Consiglio Direttivo, per la discussione sullo stato della Special Olympics Italia nella Regione e per l' elezione dei Delegati Regionali di Area per la Convention Nazionale. 7. Partecipa agli stage nazionali di formazione ed alle altre iniziative promosse da Special Olympics in Italia. 8. A nome di Special Olympics Italia sul territorio, il Direttore Regionale collabora con tutte le organizzazioni, enti convenzionati e con tutti coloro che sono in grado di dare un valido contributo al miglioramento delle condizioni di vita di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone diversamente abili, alle loro esigenze ed alle loro famiglie. 9. Le Convention Regionali sono indette dal Consiglio Direttivo con apposita comunicazione a cura del Presidente, entro un anno dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo - National Board, dopo aver acquisito il parere del Direttore Nazionale e del Direttore Regionale sulla data e sui punti all’Ordine del Giorno da sottoporre ai Team accreditati nella Regione. 10. Nell’ambito di ciascuna Provincia, il Direttore Regionale può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Direttore Provinciale, o Country Manager, segnalando le persone idonee a ricoprire l’incarico, previa valutazione dei relativi curricula da parte del Presidente, del Direttore Nazionale e del Team Regionale. 41 11. Il Direttore Provinciale o Country Manager svolge le funzioni di coordinatore dell’attività Provinciale SOI. Presiede e coordina i lavori del Country Team composto da collaboratori anche volontari che lo affiancano per un migliore sviluppo dell’attività di Special Olympics Italia sul territorio di competenza. 12. Anche il Direttore Provinciale ed il Country Team sono strutture periferiche dell’Associazione, per cui non sono elettive ma di nomina. 13. Il Direttore Provinciale inoltre: a. risponde della gestione economica dello Special Olympics Italia Onlus nella Provincia e unitamente al Country Team stesso, dalla gestione politica e organizzativa di Special Olympics nella propria Provincia; b. ha il compito di proporre i nominativi dei componenti dei Country Team, che dovranno essere nominati dal Consiglio Direttivo, previa valutazione del Presidente, del Direttore Nazionale e del Direttore Regionale, e di stimolarne e seguirne il lavoro; c. in accordo con il Presidente dell’Associazione, il Direttore Nazionale, il Consiglio Direttivo, il Direttore Regionale ed il Regional Team, può organizzare una Convention Provinciale per la discussione sullo stato della Special Olympics Italia nel territorio di competenza; d. partecipa agli stage nazionali di formazione; e. in accordo con il Direttore Regionale ed il Regional Team, collabora con tutte le organizzazioni e con tutti coloro che sono in grado di dare un valido contributo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità mentale. Art. 23 - I Regional Team 1. Il Regional Team è la struttura regionale che collabora con il Direttore Regionale costituita con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo di Special Olympics Italia, 42 su proposta dello stesso Direttore Regionale, sentito il parere del Presidente e del Direttore Nazionale. 2. I Regional Team sono costituiti in tutte le Regioni, se presenti almeno 5 team accreditati. 3. Il Regional Team è composto, di regola, da un referente per ciascuna delle Aree specifiche di Special Olympics Italia: Organizzativa / Manager, Tecnica, Medico-psicopedagogica, Volontari, Famiglie, Atleti. 4. Ogni responsabile, in piena sinergia con il Direttore Regionale e con gli altri componenti del Team, ha il compito di sviluppare il numero e la preparazione dei sostenitori relativamente alla propria Area, mediante stage, dibattiti, convegni, riunioni, conferenze ed attraverso qualsiasi altra iniziativa di sensibilizzazione o promozionale. 5. I membri del Regional Team vengono nominati dal Consiglio Direttivo - National Board, su proposta del Direttore Regionale, sentito il parere del Presidente e del Direttore Nazionale. 6. Il Direttore Regionale, qualora i partecipanti all’attività regionale di Special Olympics siano superiori a 200 unità, può proporre al Consiglio Direttivo una composizione più ampia del Regional Team, come pure la presenza nello stesso, in qualità di membri, senza diritto di voto, di persone che siano in grado di dare un rilevante sostegno al Programma Regionale. 7. E'compito del Regional Team organizzare e controllare la rispondenza allo spirito e alla regola di Special Olympics di tutte le manifestazioni promosse e realizzate direttamente nell' ambito regionale. 8. Il Regional Team ha il compito di applicare in sede regionale lo Statuto, i Regolamenti e tutte le norme, disposizioni e provvedimenti emanati dai competenti Organi dell’Associazione. 43 9. Ogni Regional Team, per favorire una maggiore promozione dell’attività sul territorio di propria competenza, propone e predispone programmi di attività da trasmettere al Consiglio Direttivo per l’approvazione. 10. Il Team Regionale si riunisce almeno quattro volte l’anno dietro convocazione del Direttore Regionale. Alle riunioni partecipano, ove nominati, i Direttori Provinciali 11. Il Direttore Nazionale può per motivi d’urgenza e/o necessità chiedere una convocazione straordinaria del Team Regionale. 12. E’ facoltà del Direttore Regionale invitare alle riunioni del Regional Team dirigenti, tecnici ed esperti per specifiche esigenze organizzative o programmatiche. Art. 24 - Convention Nazionale, Regionale, Locale 1. I soci di Special Olympics Italia Onlus possono scambiare esperienze e conoscenze anche con persone non associate attraverso la partecipazione a Meeting, Convegni, Conferenze, Congressi ed altre occasioni di incontro. 2. Il momento conclusivo di tale ciclo di incontri è fissato in occasione della Convention Nazionale da tenersi ogni due anni, anche allo scopo di eleggere i membri del Laboratorio Nazionale o National Team. 3. I partecipanti alla Convention Nazionale sono eletti su base regionale in riferimento alle aree di interesse prescelte da ciascuno, attraverso Convention Regionali, tutte improntate a regole uniformi sull’intero territorio nazionale. 4. La Convention Nazionale è composta da tutti i Delegati eletti per Aree nelle Convention Regionali. 5. In ciascuna Regione, invece, ogni anno è convocata una Convention Regionale composta dai membri dei Team accreditati da Special Olympics Italia, presenti nel territorio regionale. 44 6. In ogni Convention Regionale, si dovrà elegge un rappresentante per ciascuna area (Organizzativa, Tecnica, Famiglie, Medico-psico-pedagogica, Volontari, Atleti) per un totale di sei delegati per ogni Regione da inviare alla Convention Nazionale. 7. Per la partecipazione alla Convention Nazionale ogni delegato di area viene eletto esclusivamente dagli appartenenti alla relativa area. 8. Le Convention Regionali vengono convocate dal Consiglio Direttivo, in accordo con il Direttore Regionale, e si svolgono, pena l’invalidità, con la partecipazione del Presidente o di membro del Consiglio Direttivo all’uopo delegato o di persona dal Presidente delegata. 9. La convocazione di ciascuna Convention Regionale deve avvenire mediante comunicazione alla sede nazionale, con affissione presso la Sede del Regional Team e con avviso scritto, mediante e-mail o fax, da inviarsi ai Team accreditati aderenti, con la precisazione dell' ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita. 10. I soci nelle Convention Regionali possono intervenire di persona o per mezzo deleghe conferite per iscritto da altri soci della medesima area; nessun partecipante può ricevere più di due deleghe. Art. 25 - Validità della Convention Nazionale 1. La Convention Nazionale è convocata dal Presidente di Special Olympics Italia Onlus. 2. Non possono intercorrere più di 120 giorni tra la convocazione della Convention Regionale e la convocazione della Convention Nazionale. 3. I Delegati intervengono alla Convention Nazionale dì persona. In caso di impedimento del delegato titolare alla Convention Nazionale partecipa il delegato supplente, individuato come il primo dei non eletti nella Convention Regionale. 45 4. La convocazione della Convention Nazionale deve avvenire per pubblicazione nella sede sociale e nelle sedi regionali, per avviso scritto o e-mail o fax, da inviarsi ai sostenitori delegati, con la precisazione dell’ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita. 5. La Convention Nazionale, che si differenzia nettamente dall’Assemblea Generale Ordinaria e/o Straordinaria dei Soci, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti, in rappresentanza dei Team accreditati, la metà dei Delegati eletti ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. 6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. 7. La Convention Nazionale è presieduta dal Presidente, che nomina un Ufficio di Presidenza, composto da un Vice Presidente ed un Segretario, scelti tra i delegati presenti. 8. Per le elezioni alle cariche del National Team è obbligatorio votare a scrutinio segreto. 9. Negli altri casi, salvo diverso avviso dei partecipanti alla Convention, si vota per appello nominale, o per alzata di mano e controprova. Art. 26 - Comitato Atleti 1. Il Consiglio Direttivo - National Board può predisporre, nel rispetto degli indirizzi dell’Assemblea Generale e delle linee guida, che saranno fissate da S.O. Inc., un regolamento per l’attivazione del Comitato Atleti, costituito a livello nazionale e su base regionale, che avrà la funzione di offrire il contributo diretto degli atleti/e con disabilità intellettiva e plurihandicap, mediante la formulazione di proposte e azioni di stimolo nei confronti degli organi sociali per il raggiungimento degli obbiettivi sociali e per il miglioramento delle loro condizioni di vita e di pratica sportiva. 46 2. Al Comitato Atleti possono liberamente aderire, partecipare ed esprimere la propria opinione sulle tematiche ed argomenti posti all’Ordine del Giorno tutti i soci atleti, purché abbiano partecipato per almeno un anno alle attività promosse da Special Olympics Italia. Art. 27 – Regolamenti interni 1. Il Consiglio Direttivo - National Board emanerà norme di esecuzione del presente Statuto attraverso uno specifico Regolamento Organico ed altre normative per regolare con maggiore efficacia i rapporti interni tra soci e la vita dell’Associazione. 2. Sia il Regolamento Organico che le altre normative assunte dal Consiglio Direttivo devono essere successivamente approvati dall’Assemblea Generale dei Soci, nella prima sessione utile, e, una volta approvati, saranno vincolanti al pari dello Statuto. Art. 28 – Esercizio Finanziario 1. Gli esercizi contabili dell’ Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo dell’Associazione viene approvato dal Consiglio Direttivo National Board. Entro il 28 febbraio di ciascuno anno il Consiglio Direttivo - National Board e' convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell' esercizio precedente. 2. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell' Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l' assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Art. 29 - Avanzi di gestione 1. Oltre a quanto previsto dall’art. 2 del presente Statuto, all’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la 47 destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative dì utilità, sociale (Onlus)- che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. 2. L' Associazione ha l' obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 30 – Incompatibilità 1. Tutte le cariche sociali sono incompatibili fra di loro 2. Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.. 3. Chiunque venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l’una o l’altra carica entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell’evento. In caso di mancata opzione si avrà la decadenza dalla carica assunta posteriormente. Art. 31 - Natura e durata delle cariche sociali 1. Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche, fatti salvo gli specifici casi previsti nel presente Statuto. 2. Tutte le cariche sociali hanno durata quadriennale, coincidente con il quadriennio olimpico, con possibilità di essere riconfermati per un secondo mandato consecutivo, fatta eccezione per i membri del Laboratorio Nazionale, il cui mandato ha durata biennale. 3. Le modalità di elezione per tutti gli organi associativi, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, sono demandate ad un apposito regolamento organico, che disciplinerà le procedure per la presentazione delle candidature e le relative modalità di votazione. 48 4. Le vacanze nelle cariche degli organi sociali, che dovessero verificarsi a qualsiasi titolo, nel corso del mandato, purché non superiori alla metà dell’intero organo in questione, possono essere ricoperte, con atto interno dell’organo interessato, con i primi dei non eletti, purché abbiano raggiunto almeno il 50% dei voti dell’ultimo eletto. Art. 32 - Durata e scioglimento dell’Associazione 1. La durata dell’associazione è illimitata. 2. Special Olympics Italia Onlus si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto allo scopo, quando lo stesso sia divenuto impossibile o sia stato raggiunto ovvero quando gli associati siano venuti a mancare. 3. In caso di scioglimento o, comunque, di estinzione, per qualsiasi causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra ONLUS operante in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 4. L’Assemblea Generale Straordinaria, appositamente convocata su richiesta scritta e motivata di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto, può deliberare lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto. 5. Lo stesso quorum è richiesto per la valida costituzione dell’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione. 6. Con identica maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri e verrà stabilita la destinazione del patrimonio residuo. Art. 33 – Entrata in vigore 49 1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell’approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.. 50