Statuto dell`associazione “AMISTAD ONLUS”

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Statuto dell`associazione “AMISTAD ONLUS”
Statuto dell’associazione
“AMISTAD ONLUS”
Art. 1 – Denominazione
Nello spirito democratico della Costituzione Repubblicana, nell’osservanza della normativa italiana
ed internazionale relativa alle organizzazioni non governative senza scopo di lucro ed ai sensi degli
articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita l’associazione denominata “Amistad ONLUS”,
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che assume nella propria denominazione l’acronimo
ONLUS quale proprio peculiare segno distintivo, da evidenziare anche in ogni comunicazione e
manifestazione dell’Associazione.
Art. 2 – Sede e durata
L’Associazione ha sede in Roma, nei locali individuati dal Consiglio Direttivo.
La sua durata è a tempo indeterminato.
Art. 3 – sedi periferiche
L’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può istituire dipendenze o sedi periferiche in altre
località, in Italia o all’estero, dotate o meno di autonomia patrimoniale. Tali dipendenze o sedi
periferiche utilizzeranno lo stesso nome “Amistad”, seguito dall’indicazione della località della
sede, e sempre evidenziando l’acronimo ONLUS.
Art. 4 – Scopi dell’associazione
L’Associazione agisce, senza fini di lucro, secondo l’etica cattolico cristiana, nello spirito di
solidarietà sociale mettendo le proprie conoscenze e le proprie capacità al servizio della
cooperazione e della solidarietà nazionale e internazionale.
L’Associazione agisce per sostenere lo sviluppo economico, sociale, tecnico, culturale e spirituale
delle diverse popolazioni, non soltanto italiane ed europee, ma anche e soprattutto di quelle delle
aree meno favorite del mondo attuando iniziative e promovendo attività di carattere informativo,
formativo e di intervento direttamente su tali realtà in armonia coi programmi locali.
Promuove fra le comunità umane l’evoluzione verso i più alti livelli di convivenza e di libertà,
laddove le diverse forme di cultura e di sviluppo ne rendono difficile la realizzazione, operando
secondo i principi della solidarietà.
Ostruisce e promuove una cultura di pace, facendo leva sull’impegno individuale e sul
coinvolgimento delle istituzioni e delle organizzazioni a tutti i livelli, da quello internazionale a
quello locale.
Promuove, in questo spirito, una collaborazione attiva al processo di sviluppo umano, nel quale
sono impegnati tutti i popoli.
Art. 5 – Iniziative
Fermo rimanendo il divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione
di quelle ad esse direttamente annesse, le iniziative per il conseguimento dello scopo consistono
nel:
a) realizzare e svolgere attività di solidarietà e cooperazione, elaborando progetti di
intervento per favorire la crescita sociale, sia in Italia che all’estero, nel rispetto della
cultura e delle tradizioni locali, affinché l’intervento non si ponga come estraneo, ma si
inserisca nel tessuto sociale, valorizzandone le risorse.
b) Favorire il miglioramento delle condizioni sanitarie anche con interventi diretti di
prevenzione, cura e realizzazione di strutture atte allo scopo, nonché di organizzare corsi di
educazione sanitaria rivolti soprattutto alle fasce più giovani delle popolazioni;
c) provvedere allo studio e all’attuazione dei progetti per il soddisfacimento dei bisogni
primari delle popolazioni. Non considera pertinenti progetti che non siano destinati in
forma diretta e immediata al vantaggio delle comunità locali, escludendo interessi
individuali o di classi privilegiate;
d) organizzare convegni, conferenze, dibattiti, incontri, interventi nelle scuole; pubblicare
libri, articoli, documenti, opuscoli, un bollettino periodico; raccogliere nelle proprie sedi
una documentazione sistematicamente aggiornata accessibile agli interessati;
e) promuovere tutte quelle attività che risultino opportune quali contributo alla diffusione
dell’informazione;
f) coinvolgere e collaborare con organismi internazionali, enti pubblici nazionali e locali,
privati anche appartenenti al movimento cooperativo, per perseguire le finalità suddette;
g) promuovere e favorire lo studio delle società e delle culture, nelle aree geografiche in cui
agiscono gli operatori volontari;
h) favorire ogni altra iniziativa che, secondo le necessità di tempo e di luogo, sarà ritenuta
dagli organo dell’Associazione conforme allo scopo della stessa e adeguata al suo
conseguimento.
Art. 6 – Realizzazione dei progetti
L’Associazione cercherà di far sì che ciascun progetto venga realizzato d’intesa con la popolazione
locale e che persone del posto possano lavorare in collaborazione con i volontari e i cooperanti per
sostituirli, nel tempo, nella direzione e gestione delle varie attività.
L’Associazione non ha rapporti di dipendenza né è collegata in alcun modo agli interessi di enti
pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro.
Art. 7 – Formazione
L’Associazione organizza corsi di formazione per i volontari destinati ad attuare i progetti di
intervento fornendo loro:
a. informazioni sulla realtà delle aree di intervento;
b. elementi per l’approfondimento delle motivazioni, esigenze e finalità del volontariato.
Gli interessati devono essere in possesso delle qualifiche richieste per l’ammissione al corso.
L’Associazione intende concludere i corsi di formazione con una fase dio preparazione nel luogo di
destinazione, eventualmente concordata con organismi e istituzioni locali.
Particolare importanza hanno le attività formative, data la necessità di qualificate nello specifico le
prestazioni del volontario per il suo adeguato inserimento nelle realtà in cui andrà ad intervenire.
Art. 8 – I volontari
L’Associazione verifica che i volontari e gli operatori siano in possesso delle conoscenze tecniche,
delle caratteristiche personali e delle qualità morali, in linea con l’etica cattolica, necessarie a
svolgere il proprio compito in maniera adeguata all’impegno assunto, nella ricerca prioritaria dei
valori di solidarietà e di cooperazione.
L’Associazione assiste i volontari e gli operatori all’estero nell’esercizio dei loro impegni
contrattuali e delle altre attività di promozione.
Art. 9 – I soci
Sono soci della Associazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e quanti si
impegnano con continuità a portare avanti le finalità dell’Associazione stessa, condividendone gli
obiettivi e i metodi, essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa. Per essere ammessi in qualità di socio è necessario presentare domanda scritta al
Consiglio Direttivo, il quale delibera inappellabilmente sulla accettazione della domanda.
Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con l’Associazione, è quello indicato nel libro dei soci
all’atto della prima iscrizione; ogni successiva variazione dovrà essere comunicata dal socio
interessato a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano al segretario del Consiglio
Direttivo.
I soci non appartenenti al Consiglio Direttivo non rispondono delle obbligazioni sociali, ma sono
unicamente tenuti ad effettuare il pagamento della quota annuale.
Dal momento dell’ammissione il socio è tenuto ad osservare:
a) le disposizioni statutarie;
b) le disposizioni dei regolamenti interni;
c) obiettivi e strategie degli organi sociali.
La qualità di socio non è trasmissibile.
Art. 10 – Recesso ed esclusione del socio
d) Il socio può sempre recedere dall’Associazione, ma se ha assunto un impegno correlato ad
un progetto è tenuto al rispetto della propria obbligazione sino alla conclusione del
progetto o sino al termine di durata del proprio impegno.
e) La comunicazione di recesso deve essere data per iscritto al Consiglio Direttivo mediante
lettera raccomandata , ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta
almeno tre mesi prima.
f) Tutti i soci cessano di appartenere all’Associazione per:
g) recesso volontario;
h) esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo per non aver effettuato il versamento della
quota associativa per almeno due anni;
a) morte;
b) non aver ottemperato alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni e alle
deliberazione dell’Assemblea dei soci;
c) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In questo caso è ammesso il ricorso al
collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
E’ escluso dall’esercizio del voto il socio che non sia in regola con i pagamenti delle quote sociali.
Art. 11 – gli organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
l’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo.
Il Segretario.
Il Tesoriere.
Il Revisore dei Conti, se nominato.
Il Collegio dei Probiviri, allorché si ponga la necessità della sua nomina.
Art. 12 – Assemblea dei Soci
L’assemblea è costituita da tutti i Soci maggiori di età, che vi hanno diritto di voto, se in regola con
il pagamento della quota sociale, per tutte le materie di competenza dell’assemblea, ivi incluse
l’approvazione delle modifiche statutarie e dei Regolamenti e la nomina degli organi direttivi e
delle altre cariche sociali.
Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga necessario.
Le riunioni sono convocate dal Presidente (con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli
argomenti da trattare) mediante avviso inviato con ogni mezzo che dia certezza dell’avvenuto
ricevimento almeno 15 giorni prima della data fissata.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il
Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza
dei soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, anche se
investito di cariche sociali. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il
numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Le deliberazioni dell’assemblea sono
adottate a maggioranza semplice dei soci presenti aventi diritto al voto, fatto salvo quanto
previsto dai successivi articoli.
L’assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
-
eleggere il Revisore dei conti;
nominare i componenti del Collegio dei Probiviri;
approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
approvare il bilancio preventivo;
approvare il bilancio consuntivo;
approvare i Regolamenti interni;
approvare le modifiche dello statuto;
stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci e dei
sostenitori.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
-
L’Associazione è gestita e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo
di cinque ad un massimo di nove membri. Ad ogni rinnovo del Consiglio Direttivo
l’assemblea deve stabilire il numero dei membri.
La nomina del Consiglio Direttivo spetta all’assemblea ordinaria dei soci, con il voto
favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto nei primi due scrutini e a
maggioranza semplice negli eventuali scrutini successivi. Gli amministratori durano in
carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di revoca, dimissioni o morte di un membro del
Consiglio Direttivo l’assemblea ordinaria provvede immediatamente alla sua sostituzione.
Il Consiglio Direttivo sceglie fra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente, un
Tesoriere e un Segretario.
In caso di assenza o d’impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte
temporaneamente dal Vice-Presidente. La firma del Vice-Presidente costituisce la prova
dell’assenza o impedimento del Presidente.
Il Consiglio Direttivo viene convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o
lo richiedano almeno due dei suoi membri.
La convocazione, fatta con ogni mezzo che dia la certezza della ricezione, avviene almeno
cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso di urgenza la riunione può
essere fatta con preavviso di ventiquattro ore.
Nelle riunioni del Consiglio il Presidente è assistito dal Segretario il quale ha il compito di
redigere il verbale della seduta. In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni sono
esercitate da un altro Consigliere.
Il Consiglio Direttivo esplica le sue funzioni nell’ambito delle direttive programmatiche
decise dall’Assemblea dei Soci
Tutti i consiglieri svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
I consiglieri assenti senza giustificato motivo a più di due riunioni consecutive nello stesso
anno solare decadono dalla carica.
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
eleggere il Presidente;
assumere il personale;
nominare il Segretario;
-
-
nominare il Tesoriere;
fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma
generale approvato dall’ assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e
autorizzandone la spesa;
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal
Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
nominare i componenti del collegio arbitrale di spettanza dell’Associazione.
Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza e il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri in carica. Di ogni riunione viene redatto il relativo verbale che
deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario (o da un altro dei consiglieri
intervenuti, in caso di sua assenza).
Al Consiglio Direttivo spettano la gestione l’amministrazione e la direzione
dell’Associazione; il Consiglio ne darà relazione annualmente alla assemblea generale dei
soci. Il Consiglio è investito di tutte le facoltà più ampie per l’ordinaria e straordinaria
amministrazione: ad esso è deferito tutto quanto non sia espressamente riservato dal
presente statuto all’assemblea generale dei soci. Il Consiglio può nominare procuratori, per
singoli affari o categorie di affari. Il Consiglio procede pure alla nomina di eventuali
dipendenti dell’Associazione, determinandone la retribuzione. Possono far parte del
Consiglio Direttivo i soci fondatori e i soci ordinari che hanno maturato cinque anni di
anzianità di iscrizione; possono farne parte i soci che hanno un’anzianità di iscrizione
minore se nominati con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.
La firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta
al Presidente del Consiglio Direttivo, che potrà delegare con procure speciali o generiche a
terzi la rappresentanza, ferma restando la sua responsabilità interna per l’operato del
delegato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni
spettano al Vice-Presidente. Chi esercita la rappresentanza dell’Associazione spendendone
il nome nei confronti dei terzi, ha l’onere di fornire documentazione delle delibere del
Consiglio Direttivo autorizzative. Nei confronti dei terzi di buona fede l’esercizio del potere
di rappresentanza si reputa sempre avvenuto legittimamente, salva la responsabilità,
personale ed interna verso l’ente e verso i soci, di chi ha agito con eventuale violazione
delle norme statutarie e/o regolamentari e/o in assenza di delibera del Consiglio Direttivo,
qualora non sussistesse il requisito dell’urgenza. I fatti di cui sopra in ogni caso non
potranno mai inficiare la validità e/o l’efficacia erga omnes degli atti posti in essere dai
legali rappresentanti o dai loro delegati, ma daranno luogo semplicemente ad azione
interna di responsabilità.
Art. 14 – Il Presidente
Il Presidente viene nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, per la prima volta in sede
di costituzione dell’Associazione e successivamente dai Consiglieri.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
In caso di sua assenza viene sostituito dal Vice-Presidente o da un membro del Consiglio
Direttivo.
Egli cura la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi, in giudizio ed in
sede amministrativa; può, inoltre, nominare procuratori speciali per singoli atti o per
categorie di atti.
Art. 15 – Il Vice-Presidente
Il Vice-Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Sostituisce il
Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle
proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova
dell’impedimento del Presidente.
Art. 16 – Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario viene eletto dal consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Svolge kla funzione
di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il
Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono
necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’ Associazione.
Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali diversi da quelli contabili.
Art. 17 – Il tesoriere
Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Cura la gestione
della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla
la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e
quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Art. 18 – Revisore dei Conti
Il Revisore dei conti, se eletto, viene invitato a partecipare, con funzioni di controllo, alle
sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e può esprimersi sulle decisioni del
Consiglio in rapporto alle norme statutarie e ai regolamenti approvati dall’Assemblea.
Prima dell’approvazione del bilancio consuntivo esamina i giustificativi di spesa e, ove lo
ritenga opportuno, redige apposita relazione.
Art. 18 – Collegio dei Probiviri
-
Per controversie tra soci o tra essi e l’Associazione, inerenti la vita associativa, viene
insediato, volta per volta, un Collegio di Probiviri con funzioni di arbitrato. Esso è composto
da due membri, scelti tra i soci ordinari del sodalizio e designati rispettivamente dalle parti
nella controversia, e da un membro, anche non socio, designato dal Consiglio Direttivo;
quest’ultimo componente verrà individuato tra persone di provata esperienza di vita
associativa e presiederà i lavori del Collegio.
Il Collegio dei Probiviri interviene, su espressa richiesta degli organi sociali, ogni qualvolta si
presentano casi di dubbia interpretazione delle norme contenute nello Statuto Sociale
oppure quando si presentano casi di dissidio tra i soci, i quali, poi, hanno l’obbligo di
accettare le decisioni del Collegio stesso, senza adire altre vie, sempre che si tratti di
materia possibile oggetto di compromesso. Il Collegio dei Probiviri, a seconda dei casi, può
adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
ammonizione verbale per comportamento scorretto nei rapporti sociali;
ammonizione scritta per ripetersi di comportamento scorretto e contrario alle regole
fondamentali di convivenza associativa;
qualora siano già state irrogate due ammonizioni, sospensione dalla vita associativa da un
minimo di 15 giorni ad un massimo di 30 giorni;
sospensione dalla vita associativa per un maggior periodo determinato dallo stesso
Collegio dei Probiviri in caso di maggior gravità;
radiazione dall’albo dei soci per:
a) somma di due sospensioni gravi e ripetuta scorrettezza di comportamento civile e
sociale; o
b) violazione grave delle disposizioni contenute nel presente statuto sociale e nelle
deliberazioni legalmente prese dagli Organi competenti; o
c) azioni tendenti a fomentare dissidi e disordini fra i soci con conseguente danno morale
e/o materiale dell’Associazione.
Qualsiasi socio nei confronti del quale sia stato adottato il provvedimento della
radiazione perde ogni diritto, né può accampare pretese di alcun genere, né potrà mai
in futuro essere riammesso come Socio salvo specifica deliberazione dell’Assemblea dei
Soci, adottata con la maggioranza dei due terzi aventi diritto di voto.
Art. 20 – Patrimonio e risorse economiche, esercizio finanziario, bilancio.
Il patrimonio è indivisibile ed è costituito:
a. dalle quote degli associati;
b. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
c. dai contributi volontari degli associati;
d. dai contributi dei privati;
e. dai contributi dello stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
f. dai contributi di organismi internazionali;
g. da donazioni e lasciti testamentari;
h. da introiti derivanti da convenzioni;
i. da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del
Segretario
L’esercizio finanziario dell’Associazione va dal primo gennaio al trentun dicembre di
ciascun anno.
Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all’approvazione
dell’Assemblea il bilancio di previsione dell’esercizio successivo.
Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all’approvazione
dell’Assemblea il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
Nella redazione dei bilanci dovranno essere seguiti i criteri stabiliti dalla normativa
civilistica.
Poiché l’Associazione non persegue finalità di lucro, essa destina ogni provento, anche
derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per
i suoi fini istituzionali.
L’Associazione, pertanto, non può distribuire a chicchessia, neppure in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione comunque denominati in misura superiore a quella stabilita
dall’articolo 10, comma 6, lettera c), del D. Lgs. 4 dicembre 1997 numero 460 ed, in
generale, dalla normativa in materia di ONLUS, nonché fondi, riserve o capitale, a meno
che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
Al contrario, l’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di
gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad essa
connesse.
Ai sensi e per gli effetti del richiamato comma 6, lettera c), non si considera in ogni caso
distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione la eventuale corresponsione ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali non
superiore al compenso massimo quale ivi indicato.
Art. 21 – Regolamenti Interni
Al fine di un migliore funzionamento dell’Associazione, l’Assemblea, con il voto
favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto, approva Regolamenti
Interni relativi a determinati settori di attività.
Art. 22 – Modifiche dello Statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno
degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate
dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di
voto.
Art. 23 – Scioglimento dell’Associazione
Con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto di voto, l’Assemblea può
deliberare lo scioglimento dell’Associazione e nominare uno o più liquidatori
determinandone i poteri.
In tal caso, i beni che restano, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti in
conformità della deliberazione dell’Assemblea che ha stabilito lo scioglimento, a favore
di altre organizzazioni, non lucrative di utilità sociale o, comunque, a fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23
dicembre 1996, numero 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 24 – Riconoscimenti
L’Associazione chiederà di essere iscritta nell’albo delle ONLUS, tenuto presso il
competente ufficio regionale.
Essa potrà altresì chiedere il riconoscimento della personalità giuridica e della qualifica
di organizzazione non governativa operante nel settore della solidarietà sociale.
Art. 25 – Rinvio
Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti
in materia e le disposizioni contenute nel codice civile.
f.to Roberto Leonori
“ Francesco Maria Ragnisco notaio
Registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Roma 3
In data 12 giugno 2009 al numero 20658, serie 1T.

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