FI - Compravendita banconote estere 12.01.2017
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FI - Compravendita banconote estere 12.01.2017
FOGLIO INFORMATIVO Compravendita di banconote estere INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SC Via Bra nr. 15 – 12062 – Roreto di Cherasco Tel.: 0172/486700 – Fax: 0172/486744 Mail:[email protected] /sito internet: www.bancadicherasco.it Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n 00204710040 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4633 - cod. ABI 08487 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159239 Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo Istituzionale di Garanzia ed al fondo Nazionale di Garanzia. Capitale sociale e riserve al 31/12/2015 euro 74.375.762 CHE COS’È IL SERVIZIO DI ACQUISTO E VENDITA DI VALUTA ESTERA Con il servizio di acquisto e/o di vendita il cliente può acquistare e/o vendere banconote in divisa estera. Il regolamento dell’operazione può avvenire sia per cassa che mediante addebito/accredito in conto corrente. Tra i principali rischi vanno tenuti presente: Il cambio tra l’euro e le altre banconote espresse in valute estere è soggetto al rischio relativo all’oscillazione del cambio e può variare più volte nella giornata operativa. A tal proposito presso la Banca è disponibile il relativo listino al quale fare riferimento. Vengono praticati cambi differenti tra gli acquisti e le vendite in relazione al costo di gestione delle banconote. ZIONI SULLA CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. BANCONOTE: Commissione di cambio (in acquisto e in vendita) Valuta di accredito/addebito Differenziale percentuale di scostamento del cambio, rispetto all’indicazione rilevata il giorno lavorativo precedente dalla Banca Centrale Europea Si rinvia al Listino Cambi giornaliero esposto nei locali aperti al pubblico. Aggiornato al 12/01/2017 Euro 2,50 in giornata max 4,00% 1/3 Rimborso spese informativa precontrattuale: 0,00 Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione)(1): 1,55 Spese per altre comunicazioni e informazioni: 0,00 (1)Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto Internet Banking. Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati. RECESSO E RECLAMI Recesso Come da condizioni contrattuali, entrambe le parti possono recedere dal contratto con preavviso scritto di almeno 3 giorni. Tempi massimi di chiusura del rapporto n. 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente. Reclami Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (12062 Roreto di Cherasco - Via Bra n.15 [email protected] oppure [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente. Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto,rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF secondo la procedura suindicata. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. La procedura di mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato. Aggiornato al 12/01/2017 2/3 LEGENDA Divisa o valuta Tasso di cambio Aggiornato al 12/01/2017 Unità di scambio che ha lo scopo di facilitare il trasferimento di beni e servizi tra Stati diversi. Per lo più assume la forma di moneta o banconota. Il tasso al quale è possibile effettuare il cambio di un determinato ammontare di una valuta nell'ammontare equivalente di un'altra valuta. 3/3