Dite la vostra!

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Dite la vostra!
04.12.2008
Statuto e regolamento del personale SUPSI
Dite la vostra!
Il comitato sindacale VPOD dei
dipendenti SUPSI ha raccolto, in
occasione di alcuni incontri e dell’assemblea del 13 novembre, una
prima serie di osservazioni sullo
statuto e sul regolamento del personale della SUPSI in consultazione.
Speriamo che questa consultazione serva realmente a modificare il regolamento e le direttive
calate dall’alto nel mese di giugno
2008.
Il nostro obiettivo rimane di arrivare a un contratto collettivo di
lavoro come esiste nella SUP
della Svizzera nordoccidentale o
all’Ente ospedaliero cantonale,
che sia negoziato tra le parti sociali come avviene in ogni azienda
privata o ente pubblico democratico.
Anche l’UNESCO raccomanda alle
istituzioni dell’insegnamento superiore di coinvolgere il personale
nella
contrattazione
collettiva e trasparente delle condizioni di lavoro e di salario, nonché nella partecipazione del
personale alla gestione delle
strutture.
Per arricchire questo documento
vi preghiamo di trasmetterci le
vostre proposte entro fine 2008 a:
Sindacato VPOD
CP 748
6903 Lugano
[email protected]
Statuto SUPSI
art. 11 Collegi di dipartimento
1) I Collegi di dipartimento sono un’ottima struttura, ma purtroppo si vedono riconosciuto solamente un ruolo consultivo, per cui chiediamo che venga riconosciuto un ruolo di conduzione e partecipazione. Vedi ad esempio il collegio dei
formatori dell’Alta scuola pedagogica (riconosciuto quale “organo di conduzione”
dalla legge) e le variegate forme partecipative riconosciute dal contratto collettivo
di lavoro della SUP della Svizzera nordoccidentale!
2) Chiediamo inoltre di prevedere uno sgravio orario per l’ufficio presidenziale del
collegio al fine di riconoscere il lavoro svolto nell’interesse di tutti i dipendenti.
3) Chiediamo di riconoscere il ruolo del "Comitato dei presidenti di collegio di dipartimento", quale interfaccia tra Direzione SUPSI e i Collegi di Dipartimento, che
può assumere un importante ruolo di partecipazione/consultazione.
Regolamento personale della SUPSI
adottato dal Consiglio SUPSI in data 11 luglio 2008
Art. 2.3.Durata del rapporto di lavoro
• Punto 1 da riformulare come segue: “La SUPSI stipula, per le funzioni che lo permettono, contratti a tempo indeterminato. I contratti a catena sono limitati al massimo a 2 rinnovi.” Chiediamo di introdurre il principio del contratto a tempo
indeterminato per dare maggiore stabilità ai docenti e collaboratori della SUPSI.
• Punto 2: occorre inserire una norma chiara in caso di disdetta di contratti a
tempo determinato “a catena”. “Ai contratti a tempo determinato, rinnovati per
tre e più volte, si applicano le norme di disdetta valide per i contratti a tempo indeterminato.”
Art. 2.4 Periodo di prova e termini di disdetta
• Punto 1 da riformulare come segue: “Dopo il periodo di prova il contratto può
essere disdetto per giustificati motivi da parte della SUPSI con un preavviso di 3
mesi per la fine di un mese; medesimo termine di preavviso deve osservare il dipendente. Fanno eccezione ….” Occorre prevedere chiaramente che la SUP, quale
ente di diritto pubblico, può prendere decisioni importanti, come la disdetta di un
rapporto di lavoro, solamente rispettando i principi della buona fede, della parità
di trattamento e della proporzionalità: anche se i rapporti di lavoro sono di diritto
privato la SUPSI non può decidere disdette senza giustificati motivi.
• Punto nuovo: “In caso di disdetta per motivi economici (es. chiusura di istituti,
corsi, ecc.) la SUPSI versa al dipendente un’indennità di partenza di una mensilità
di stipendio per ogni anno di servizio, predisponendo un piano sociale negoziato
con le parti.” La flessibilità contrattuale voluta dalla SUPSI non deve essere a senso
unico: essa deve prevedere degli ammortizzatori sociali per i collaboratori vittima
di licenziamenti economici.
Art. 2.5 Analisi delle prestazioni dei collaboratori
• Punto 4 (nuovo) “Se l’analisi delle prestazioni è positiva il collaboratore ha diritto
a un aumento annuale di stipendio.” (v. punto 8.3)
Art. 3.1 Orario di lavoro
• Il regolamento SUPSI deve prevedere norme specifiche per il personale amministrativo e tecnico, che effettua orari d’ufficio. Per questo tipo di personale occorre
prevedere un sistema di timbratura, che consenta flessibilità al dipendente nei limiti delle esigenze di servizio. Inoltre occorre prevedere il pagamento di supplementi per le ore straordinarie (svolte su ordine dei superiori) e per le ore svolte
nelle fasce disagiate (notte, sabato e festivi).
Punto 3, completazione: “La SUPSI versa le indennità per lavoro al sabato, alla
domenica, nei giorni festivi e di notte, quali sono previste dal Cantone”
Punto 4, modifica: “Per il personale amministrativo e tecnico viene introdotto un
sistema di timbratura, che regola le fasce orarie di presenza obbligatoria, le ore
supplementari svolte dal dipendente e il recupero delle stesse con congedo equivalente. Le ore straordinarie sono le ore svolte oltre l’orario normale di lavoro e
su ordine del diretto superiore: esse sono remunerate o recuperate, a scelta del dipendente, applicando in entrambi i casi un supplemento del 25%.”
Art. 5.1 Vacanze
• Modificare il Punto 1: “Il collaboratore, indipendentemente dal grado d’occupazione, ha diritto ad assentarsi per 5 settimane di vacanza. Le vacanze possono essere frazionate: il collaboratore ha diritto ad almeno 2 settimane di vacanze
consecutive all’anno.” Nella formulazione sottoposta si confonde il monte ore da
effettuare (punto 3.1: ovviamente il monte ore è funzione del grado percentuale di
occupazione) con il diritto ad assentarsi durante le settimane di vacanza, che non
varia in base al grado d’occupazione. Secondo la formulazione proposta un dipendente al 50% potrebbe godere di sole 2,5 settimane all’anno, il che contrasta con
il diritto superiore. La nostra formulazione riprende il codice delle obbligazioni.
Art. 8.3 Aumenti di stipendio e premi
Nel regolamento SUPSI il sistema degli aumenti di stipendio dei dipendenti è privo
di criteri-guida oggettivi ed è assolutamente opaco: il personale non ha nemmeno
il diritto di vedere dove sono stati attribuiti gli aumenti di stipendio, dato che il
rapporto in merito redatto dalla Direzione viene consegnato solo al Consiglio della
SUPSI. Il sistema non è nemmeno collegato con l’analisi delle prestazioni dei collaboratori (punto 2.5). In base al regolamento SUPSI gli aumenti di stipendio dei
dipendenti sono interamente decisi dai dirigenti: il Consiglio della SUPSI decide
il volume della massa salariale a disposizione per gli aumenti, la direzione della
SUPSI decide la ripartizione della massa salariale tra dipartimenti e le direzioni
dei dipartimenti propongono alla direzione SUPSI la ripartizione degli aumenti di
stipendio e dei premi tra i dipendenti. È un sistema feudale incompatibile con un
ente di diritto pubblico, indipendentemente dal fatto che utilizzi contratti di diritto
privato o pubblico: un ente pubblico deve adattare annualmente in maniera equa
e motivata gli stipendi dei suoi collaboratori e deve assicurare una parità di trattamento tra le funzioni (in ogni dipartimento) e tra i sessi. Questo non significa
istaurare un superato regime salariale di stampo burocratico, come ama affermare
in modo caricaturale il presidente della SUPSI per parare la critica, ma significa
che occorre inserire trasparenza e criteri guida chiari sugli aumenti annuali degli
stipendi, come ad esempio ha fatto la SUP della Svizzera nordoccidentale.
• Proponiamo pertanto un nuovo punto all’art. 8.3: Punto 3 bis: “Ogni collaboratore deve ricevere un aumento annuale di stipendio sino al massimo della carriera,
sulla base della sua esperienza, competenza, incarichi aggiuntivi e analisi delle
prestazioni.”
• Proponiamo inoltre di modificare come segue il punto 4: “La direzione della
SUPSI presenta un rapporto con i dati anonimizzati sui salari delle varie funzioni,
suddivisi per dipartimento e per sesso. Il rapporto è consegnato ai collaboratori.”
Art. 8.6 Rincaro
• Chiediamo la seguente modifica volta ad introdurre il principio del riconoscimento del carovita sugli stipendi, riservati casi eccezionali: “L’adattamento al rincaro degli stipendi è garantito, salvo in caso di dimostrate e gravi esigenze
economiche della SUPSI e ritenuto necessario l’accordo della maggioranza dei dipendenti per una deroga al principio.”
Art. 9.2 Assicurazione perdita di guadagno
in caso di malattia
• Punto 1: Il personale pagato a ore deve essere o coperto dall’assicurazione collettiva o indennizzato con un versamento sostitutivo per il pagamento del premio
per un’assicurazione individuale.
• Punto 2: i 90 giorni di assenza vanno intesi per un anno civile e i 630 giorni di
assenza per un quadriennio e per la stessa malattia.
Art. 9.4 Cassa pensioni
• Il personale che lavora part time presso la SUPSI e presso il Cantone o altro datore di lavoro deve poter essere assicurato presso una sola cassa pensioni: occorre
evitare di applicare due quote di coordinamento intere a deduzione dei rispettivi
salari percepiti presso i due datori di lavoro. In ogni caso la SUPSI applica una
quota di coordinamento proporzionale al grado d’occupazione del dipendente.
Art. 10 Diritti su beni immateriali
• Questo capitolo va affidato a una direttiva, elaborata da un gruppo di lavoro paritetico comprendente dipendenti, giuristi e rappresentanti della direzione: occorre fotografare le situazioni e le soluzioni adottabili (e adottate da altre SUP).
Art. 11.2 Partecipazione dei collaboratori
• Punto 1: proponiamo di togliere “a titolo consultivo”. I Collegi di Dipartimento
e di Istituto devono diventare degli organi di conduzione (v. sopra Statuto SUPSI)
Direttive interne SUPSI riguardanti
il personale
Direttiva 7 A Carriere
• Punto 5 Stipendi: gli stipendi minimi vanno rivalutati tenendo conto della media
svizzera, parametro applicato per il versamento dei contributi federali: il differenziale ha consentito alla SUPSI di realizzare utili milionari in questi anni, che sono
stati messi nelle riserve e utilizzati per finanziare enormi investimenti al posto del
Cantone.
Direttiva 8 A Premi legati alla ricerca
• Non si condivide la modulazione dei premi ricerca e sviluppo in base al numero
dei docenti-ricercatori presenti nell’istituto.
Direttiva 8 B Retribuzione nella formazione continua
• Proponiamo di aumentare l’indennizzo per attività di formazione extra a 150
Fr/ora, anche per tener conto degli oneri fissi e delle fasce di lavoro disagiato (serale, sabato).
Direttiva 8C spese trasferta
• Proponiamo di portare a 70 cts/km il rimborso per trasferta di servizio con auto
privata e a Fr 25 l’indennità pasto in Ticino.
Direttiva 9A Affiliazione alla cassa pensioni
• La nuova regola, che distingue tra contratti a tempo indeterminato stipulati dopo
il 2009, tra il 2006 e la fine del 2008, e prima del 2006, è una regola assurda e discriminatoria: occorre stabilire il principio che tutti i collaboratori assunti al 50%,
indipendentemente dalla natura del contratto, sono affiliati alla Cassa pensioni
dello Stato, salvo subiscano delle perdite nel passaggio. In ogni caso la nuova re-
gola non deve rimettere in causa gli attuali affiliati alla Cassa pensione dello Stato
prima del 1.1.2006.
• La distinzione tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato per il diritto all’affiliazione alla Cassa pensioni dello Stato è pure particolarmente discriminatoria e penalizzante per i lavoratori con contratto a termine.
• Proponiamo che i lavoratori al di sotto del 40% di occupazione possano scegliere
tra l’affiliazione alla Cassa pensioni dello Stato e alla cassa pensione della SUPSI,
gli altri (dal 40%) sono affiliati alla Cassa pensioni dello Stato.
• Il personale che lavora part time presso la SUPSI e presso il Cantone o altro datore di lavoro deve poter essere assicurato presso una sola cassa pensioni: questo
per evitare di applicare due quote di coordinamento intere a deduzione dei rispettivi salari percepiti presso i due datori di lavoro. L’applicazione di due quote di coordinamento porta a pesanti perdite sulle prestazioni pensionistiche rispetto a un
lavoratore impiegato al medesimo grado d’occupazione presso un solo datore di
lavoro. In ogni caso la SUPSI applica una quota di coordinamento proporzionale
al grado d’occupazione del dipendente.
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