Dite la vostra!
Transcript
Dite la vostra!
04.12.2008 Statuto e regolamento del personale SUPSI Dite la vostra! Il comitato sindacale VPOD dei dipendenti SUPSI ha raccolto, in occasione di alcuni incontri e dell’assemblea del 13 novembre, una prima serie di osservazioni sullo statuto e sul regolamento del personale della SUPSI in consultazione. Speriamo che questa consultazione serva realmente a modificare il regolamento e le direttive calate dall’alto nel mese di giugno 2008. Il nostro obiettivo rimane di arrivare a un contratto collettivo di lavoro come esiste nella SUP della Svizzera nordoccidentale o all’Ente ospedaliero cantonale, che sia negoziato tra le parti sociali come avviene in ogni azienda privata o ente pubblico democratico. Anche l’UNESCO raccomanda alle istituzioni dell’insegnamento superiore di coinvolgere il personale nella contrattazione collettiva e trasparente delle condizioni di lavoro e di salario, nonché nella partecipazione del personale alla gestione delle strutture. Per arricchire questo documento vi preghiamo di trasmetterci le vostre proposte entro fine 2008 a: Sindacato VPOD CP 748 6903 Lugano [email protected] Statuto SUPSI art. 11 Collegi di dipartimento 1) I Collegi di dipartimento sono un’ottima struttura, ma purtroppo si vedono riconosciuto solamente un ruolo consultivo, per cui chiediamo che venga riconosciuto un ruolo di conduzione e partecipazione. Vedi ad esempio il collegio dei formatori dell’Alta scuola pedagogica (riconosciuto quale “organo di conduzione” dalla legge) e le variegate forme partecipative riconosciute dal contratto collettivo di lavoro della SUP della Svizzera nordoccidentale! 2) Chiediamo inoltre di prevedere uno sgravio orario per l’ufficio presidenziale del collegio al fine di riconoscere il lavoro svolto nell’interesse di tutti i dipendenti. 3) Chiediamo di riconoscere il ruolo del "Comitato dei presidenti di collegio di dipartimento", quale interfaccia tra Direzione SUPSI e i Collegi di Dipartimento, che può assumere un importante ruolo di partecipazione/consultazione. Regolamento personale della SUPSI adottato dal Consiglio SUPSI in data 11 luglio 2008 Art. 2.3.Durata del rapporto di lavoro • Punto 1 da riformulare come segue: “La SUPSI stipula, per le funzioni che lo permettono, contratti a tempo indeterminato. I contratti a catena sono limitati al massimo a 2 rinnovi.” Chiediamo di introdurre il principio del contratto a tempo indeterminato per dare maggiore stabilità ai docenti e collaboratori della SUPSI. • Punto 2: occorre inserire una norma chiara in caso di disdetta di contratti a tempo determinato “a catena”. “Ai contratti a tempo determinato, rinnovati per tre e più volte, si applicano le norme di disdetta valide per i contratti a tempo indeterminato.” Art. 2.4 Periodo di prova e termini di disdetta • Punto 1 da riformulare come segue: “Dopo il periodo di prova il contratto può essere disdetto per giustificati motivi da parte della SUPSI con un preavviso di 3 mesi per la fine di un mese; medesimo termine di preavviso deve osservare il dipendente. Fanno eccezione ….” Occorre prevedere chiaramente che la SUP, quale ente di diritto pubblico, può prendere decisioni importanti, come la disdetta di un rapporto di lavoro, solamente rispettando i principi della buona fede, della parità di trattamento e della proporzionalità: anche se i rapporti di lavoro sono di diritto privato la SUPSI non può decidere disdette senza giustificati motivi. • Punto nuovo: “In caso di disdetta per motivi economici (es. chiusura di istituti, corsi, ecc.) la SUPSI versa al dipendente un’indennità di partenza di una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio, predisponendo un piano sociale negoziato con le parti.” La flessibilità contrattuale voluta dalla SUPSI non deve essere a senso unico: essa deve prevedere degli ammortizzatori sociali per i collaboratori vittima di licenziamenti economici. Art. 2.5 Analisi delle prestazioni dei collaboratori • Punto 4 (nuovo) “Se l’analisi delle prestazioni è positiva il collaboratore ha diritto a un aumento annuale di stipendio.” (v. punto 8.3) Art. 3.1 Orario di lavoro • Il regolamento SUPSI deve prevedere norme specifiche per il personale amministrativo e tecnico, che effettua orari d’ufficio. Per questo tipo di personale occorre prevedere un sistema di timbratura, che consenta flessibilità al dipendente nei limiti delle esigenze di servizio. Inoltre occorre prevedere il pagamento di supplementi per le ore straordinarie (svolte su ordine dei superiori) e per le ore svolte nelle fasce disagiate (notte, sabato e festivi). Punto 3, completazione: “La SUPSI versa le indennità per lavoro al sabato, alla domenica, nei giorni festivi e di notte, quali sono previste dal Cantone” Punto 4, modifica: “Per il personale amministrativo e tecnico viene introdotto un sistema di timbratura, che regola le fasce orarie di presenza obbligatoria, le ore supplementari svolte dal dipendente e il recupero delle stesse con congedo equivalente. Le ore straordinarie sono le ore svolte oltre l’orario normale di lavoro e su ordine del diretto superiore: esse sono remunerate o recuperate, a scelta del dipendente, applicando in entrambi i casi un supplemento del 25%.” Art. 5.1 Vacanze • Modificare il Punto 1: “Il collaboratore, indipendentemente dal grado d’occupazione, ha diritto ad assentarsi per 5 settimane di vacanza. Le vacanze possono essere frazionate: il collaboratore ha diritto ad almeno 2 settimane di vacanze consecutive all’anno.” Nella formulazione sottoposta si confonde il monte ore da effettuare (punto 3.1: ovviamente il monte ore è funzione del grado percentuale di occupazione) con il diritto ad assentarsi durante le settimane di vacanza, che non varia in base al grado d’occupazione. Secondo la formulazione proposta un dipendente al 50% potrebbe godere di sole 2,5 settimane all’anno, il che contrasta con il diritto superiore. La nostra formulazione riprende il codice delle obbligazioni. Art. 8.3 Aumenti di stipendio e premi Nel regolamento SUPSI il sistema degli aumenti di stipendio dei dipendenti è privo di criteri-guida oggettivi ed è assolutamente opaco: il personale non ha nemmeno il diritto di vedere dove sono stati attribuiti gli aumenti di stipendio, dato che il rapporto in merito redatto dalla Direzione viene consegnato solo al Consiglio della SUPSI. Il sistema non è nemmeno collegato con l’analisi delle prestazioni dei collaboratori (punto 2.5). In base al regolamento SUPSI gli aumenti di stipendio dei dipendenti sono interamente decisi dai dirigenti: il Consiglio della SUPSI decide il volume della massa salariale a disposizione per gli aumenti, la direzione della SUPSI decide la ripartizione della massa salariale tra dipartimenti e le direzioni dei dipartimenti propongono alla direzione SUPSI la ripartizione degli aumenti di stipendio e dei premi tra i dipendenti. È un sistema feudale incompatibile con un ente di diritto pubblico, indipendentemente dal fatto che utilizzi contratti di diritto privato o pubblico: un ente pubblico deve adattare annualmente in maniera equa e motivata gli stipendi dei suoi collaboratori e deve assicurare una parità di trattamento tra le funzioni (in ogni dipartimento) e tra i sessi. Questo non significa istaurare un superato regime salariale di stampo burocratico, come ama affermare in modo caricaturale il presidente della SUPSI per parare la critica, ma significa che occorre inserire trasparenza e criteri guida chiari sugli aumenti annuali degli stipendi, come ad esempio ha fatto la SUP della Svizzera nordoccidentale. • Proponiamo pertanto un nuovo punto all’art. 8.3: Punto 3 bis: “Ogni collaboratore deve ricevere un aumento annuale di stipendio sino al massimo della carriera, sulla base della sua esperienza, competenza, incarichi aggiuntivi e analisi delle prestazioni.” • Proponiamo inoltre di modificare come segue il punto 4: “La direzione della SUPSI presenta un rapporto con i dati anonimizzati sui salari delle varie funzioni, suddivisi per dipartimento e per sesso. Il rapporto è consegnato ai collaboratori.” Art. 8.6 Rincaro • Chiediamo la seguente modifica volta ad introdurre il principio del riconoscimento del carovita sugli stipendi, riservati casi eccezionali: “L’adattamento al rincaro degli stipendi è garantito, salvo in caso di dimostrate e gravi esigenze economiche della SUPSI e ritenuto necessario l’accordo della maggioranza dei dipendenti per una deroga al principio.” Art. 9.2 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia • Punto 1: Il personale pagato a ore deve essere o coperto dall’assicurazione collettiva o indennizzato con un versamento sostitutivo per il pagamento del premio per un’assicurazione individuale. • Punto 2: i 90 giorni di assenza vanno intesi per un anno civile e i 630 giorni di assenza per un quadriennio e per la stessa malattia. Art. 9.4 Cassa pensioni • Il personale che lavora part time presso la SUPSI e presso il Cantone o altro datore di lavoro deve poter essere assicurato presso una sola cassa pensioni: occorre evitare di applicare due quote di coordinamento intere a deduzione dei rispettivi salari percepiti presso i due datori di lavoro. In ogni caso la SUPSI applica una quota di coordinamento proporzionale al grado d’occupazione del dipendente. Art. 10 Diritti su beni immateriali • Questo capitolo va affidato a una direttiva, elaborata da un gruppo di lavoro paritetico comprendente dipendenti, giuristi e rappresentanti della direzione: occorre fotografare le situazioni e le soluzioni adottabili (e adottate da altre SUP). Art. 11.2 Partecipazione dei collaboratori • Punto 1: proponiamo di togliere “a titolo consultivo”. I Collegi di Dipartimento e di Istituto devono diventare degli organi di conduzione (v. sopra Statuto SUPSI) Direttive interne SUPSI riguardanti il personale Direttiva 7 A Carriere • Punto 5 Stipendi: gli stipendi minimi vanno rivalutati tenendo conto della media svizzera, parametro applicato per il versamento dei contributi federali: il differenziale ha consentito alla SUPSI di realizzare utili milionari in questi anni, che sono stati messi nelle riserve e utilizzati per finanziare enormi investimenti al posto del Cantone. Direttiva 8 A Premi legati alla ricerca • Non si condivide la modulazione dei premi ricerca e sviluppo in base al numero dei docenti-ricercatori presenti nell’istituto. Direttiva 8 B Retribuzione nella formazione continua • Proponiamo di aumentare l’indennizzo per attività di formazione extra a 150 Fr/ora, anche per tener conto degli oneri fissi e delle fasce di lavoro disagiato (serale, sabato). Direttiva 8C spese trasferta • Proponiamo di portare a 70 cts/km il rimborso per trasferta di servizio con auto privata e a Fr 25 l’indennità pasto in Ticino. Direttiva 9A Affiliazione alla cassa pensioni • La nuova regola, che distingue tra contratti a tempo indeterminato stipulati dopo il 2009, tra il 2006 e la fine del 2008, e prima del 2006, è una regola assurda e discriminatoria: occorre stabilire il principio che tutti i collaboratori assunti al 50%, indipendentemente dalla natura del contratto, sono affiliati alla Cassa pensioni dello Stato, salvo subiscano delle perdite nel passaggio. In ogni caso la nuova re- gola non deve rimettere in causa gli attuali affiliati alla Cassa pensione dello Stato prima del 1.1.2006. • La distinzione tra contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato per il diritto all’affiliazione alla Cassa pensioni dello Stato è pure particolarmente discriminatoria e penalizzante per i lavoratori con contratto a termine. • Proponiamo che i lavoratori al di sotto del 40% di occupazione possano scegliere tra l’affiliazione alla Cassa pensioni dello Stato e alla cassa pensione della SUPSI, gli altri (dal 40%) sono affiliati alla Cassa pensioni dello Stato. • Il personale che lavora part time presso la SUPSI e presso il Cantone o altro datore di lavoro deve poter essere assicurato presso una sola cassa pensioni: questo per evitare di applicare due quote di coordinamento intere a deduzione dei rispettivi salari percepiti presso i due datori di lavoro. L’applicazione di due quote di coordinamento porta a pesanti perdite sulle prestazioni pensionistiche rispetto a un lavoratore impiegato al medesimo grado d’occupazione presso un solo datore di lavoro. In ogni caso la SUPSI applica una quota di coordinamento proporzionale al grado d’occupazione del dipendente. Aderisci anche tu al Sindacato dei servizi pubblici VPOD-Gruppo Dipendenti SUPSI Adesione: Se siete... • • • • • dipendenti di Cantone, Comuni e Confederazione docenti operatori della sanità e del sociale dipendenti delle aziende rifiuti, elettriche, depurazione acque, ecc. impiegate/i in assicurazioni, banche, informatica, ecc. Il Sindacato VPOD vi offre... • informazione sindacale e sociale – con la rivista mensile “I Diritti del lavoro” – con la pagina online www.vpod-ticino.ch • consulenze individuali per tutte le problematiche legate al lavoro, alle assicurazioni sociali, alla dichiarazione d’imposta, alle imposte alla fonte, al controllo di stipendi e di conteggi paga, agli assegni figli, ecc. Inoltre per i lavoratori frontalieri è possibile accedere ai servizi CGIL e per i cittadini italiani ai servizi INCA. • assistenza giuridica professionale per cause complesse inerenti al lavoro con l’intervento sindacale e/o con l’ausilio di un legale VPOD • formazione sindacale tramite corsi, seminari e giornate di studio Il Sindacato VPOD vi sostiene per... • • • • • difendere i vostri diritti sul posto di lavoro promuovere la parità fra uomo e donna difendere le conquiste sociali e i servizi alla popolazione migliorare le condizioni di lavoro: salari, orari, cassa pensioni, ecc. difendere la trasparenza salariale e la parità di trattamento Il Sindacato VPOD si batte per la qualità, lottando per... • stipulare contratti collettivi di lavoro e negoziare regolamenti organici, sorvegliandone l’applicazione • sviluppare le riforme in collaborazione con i dipendenti • promuovere i diritti individuali e di partecipazione • difendere i servizi pubblici e sociosanitari • mantenere i posti di lavoro • assicurare la trasparenza e l’equità dei salari. Altri vantaggi per i membri VPOD Cassa malati Progrès VPOD (partner Helsana) Assicura sconti sulle prestazioni complementari. Protezione giuridica privata MULTI Copre a prezzo vantaggioso i rischi giuridici per i conducenti di veicoli e per le attività sportive, compra-vendita e locazione. Carta VISA (Cornèr Banca) È gratuita il primo anno e in seguito costa solo fr. 50.— invece di fr. 100.—. Consulenza legale orientativa Serve a orientare il socio su questioni giuridiche non professionali, compresi i problemi degli inquilini (massimo una consulenza annuale). Banca COOP Alla nascita di un figlio la Banca COOP versa un premio di fr. 50.— per l’apertura di un conto risparmio gioventù (su richiestsa, entro 6 mesi dalla nascita) e offre tassi preferenziali per conti d'investimento. Colonie estive Prezzi bassi per soggiorni a Rodi e Igea Marina. Casa polivalente a Rodi Soggiorni per gruppi a prezzi scontati. Centri di vacanza USS Sconti presso tutti i Centri di vacanza USS in Svizzera e all'estero.