15. Risarcimento danni da fauna selvatica

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15. Risarcimento danni da fauna selvatica
15) RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SELVATICA
15.1) CRITERI PER IL RILIEVO E L’INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DA FAUNA
SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE
Sono stilati i criteri per l’accertamento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alla colture
agricole e le successive fasi di attribuzione e di erogazione degli indennizzi.
Sono anche stilati i criteri per l’accertamento e le successive fasi di attribuzione e di
erogazione degli indennizzi per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere approntate per le
attività agricole e zootecniche ed ai terreni coltivati ed a pascolo, come previsto dall’articolo 47
comma 5 della L.R. 3/94, subiti dagli agricoltori in possesso di partita I.V.A. comprovante lo
svolgimento di attività agricola.
15.1.1) Danni ammissibili a risarcimento
Sono ammessi al risarcimento i danni alle produzioni agricole provocati dalla fauna
selvatica, come previsto ed in attuazione dell’articolo 47 della Legge Regionale 3/94 e del
programma annuale di gestione di cui all’articolo 10 della L.R. 3/94 e successive modifiche e
integrazioni, finanziato ai sensi dell’articolo 50 della medesima legge; sono inoltre ammessi i danni
alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo, in attuazione dell’articolo 47 comma 5 della
stessa legge.
Possono essere beneficiari degli indennizzi per i danni alle colture agricole ed alle opere ad
esse connesse, i proprietari o conduttori, in possesso di partita I.V.A. comprovante lo svolgimento
di attività agricola, di terreni ricadenti nei Comprensori degli Ambiti Territoriali di Caccia, nelle
Zone di Ripopolamento e Cattura (art.16 L.R. 3/94), nelle Zone di Protezione (art. 14 L.R. 3/94),
nelle Oasi di Protezione (art.15 L.R. 3/94) nelle Zone di Rispetto Venatorio (art.13 L.R. 3/94) e in
tutti gli altri territori a divieto di caccia (articoli 33 comma 5 L.R. 3/94, aree percorse da incendio,
valichi montani, ecc.) istituiti dall’Amministrazione Provinciale o dal Circondario Empolese
Valdelsa e presenti sul territorio della Provincia di Firenze, compreso il Circondario Empolese
Valdelsa.
15.1.2) Danni non risarcibili
Non sono ammessi a risarcimento i danni alle produzioni agricole ed alle opere approntate
per le attività agricole verificatisi in terreni ricadenti all’interno di Istituti faunistici privati quali
Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agrituristico Venatorie, Centri Privati di Riproduzione di
Fauna Selvatica, Aree Addestramento Cani; non sono altresì ammessi a risarcimento i danni
verificatisi nei Fondi Chiusi, nei terreni sottratti alla gestione programmata della caccia, o in quelle
aree comunque recintate a titolo privato in modo da impedire il libero passaggio di animali o
persone. Non sono infine ammessi al risarcimento, ai sensi del presente Piano, i danni verificatisi in
aree poste in divieto di caccia dalle Amministrazioni Comunali (art. 33 comma 5 L.R. 3/94), nelle
aree protette ai sensi della Legge 394 del 1992 e della L.R. 49 del 1995 (salvo i casi in cui sia stato
posto il divieto di caccia ai sensi della L.R. 3/94) e nelle proprietà demaniali.
Non sono inoltre ammessi al risarcimento:
- richieste pervenute in tempi non utili per la verifica in campo del danno da parte dei tecnici
preposti;
- danni a colture che, al momento del sopralluogo, siano già state raccolte o comunque
manomesse;
- danni a colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa che li ha
provocati;
- danni causati da piccioni di città (Columba livia forma domestica) o da altri animali
domestici;
- non sono indennizzabili danni che siano stimati di valore inferiore a 50 euro;
-
danni verificatisi su tutte le superfici vitate che non siano state iscritte allo Schedario
Viticolo Provinciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
danni alle produzioni zootecniche provocate da specie predatrici.
15.1.3) Competenze
Alla Provincia di Firenze compete l’accertamento ed il risarcimento dei danni provocati
dalla fauna selvatica alle colture agricole ricadenti nei seguenti Istituti ricompresi nel confine
provinciale: nelle Zone di Protezione (art. 14 L.R. 3/94), nelle Oasi di Protezione (art. 15 L.R.
3/94), in tutti gli altri territori a divieto di caccia (articoli 33 comma L.R. 3/94, aree percorse da
incendio, valichi montani, ecc.) istituiti dall’Amministrazione Provinciale. Compete altresì
all’Amministrazione Provinciale il rilievo dei danni alle opere approntate per le attività agricole e
zootecniche ed ai terreni coltivati e a pascolo, come previsto dall’articolo 47 comma 5 della L.R.
3/94, su tutto il territorio della provincia di Firenze compreso il Circondario Empolese Valdelsa, ad
esclusione di quanto già citato al paragrafo precedente.
Al Circondario Empolese Valdelsa compete l’accertamento ed il risarcimento dei danni
provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole ricadenti nei seguenti Istituti faunistico venatori
ricompresi sul territorio di propria competenza: nelle Zone di Protezione (art.14 L.R. 3/94), nelle
Oasi di Protezione (art.15 L.R. 3/94), in tutti gli altri territori a divieto di caccia (art. 33 L.R. 3/94,
aree percorse da incendio, ecc.) istituiti dall’Amministrazione Provinciale o dal Circondario.
Agli Ambiti Territoriali di Caccia compete l’accertamento ed il risarcimento dei danni
provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole ricadenti nei seguenti terreni ricompresi nel
confine di propria competenza: nei Comprensori degli Ambiti Territoriali di Caccia, nelle Zone di
Ripopolamento e Cattura (art. 16 L.R. 3/94) e nelle Zone di Rispetto Venatorio (art. 13 L.R. 3/94).
Le richieste dovranno essere inoltrate agli A.T.C. con le modalità riportate dagli specifici
regolamenti approvati dai rispettivi Comitati di Gestione.
Gli A.T.C. competenti territorialmente nonché il Circondario Empolese Valdelsa possono
regolamentare le modalità di accertamento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alla colture
agricole e le successive fasi di attribuzione e di erogazione degli indennizzi secondo i criteri
riportati nel presente Piano.
Eventuali variazioni a tale assetto potranno avvenire per mutate condizioni di pianificazione
territoriale, disposte da Leggi o da Atti specifici.
15.1.4) Modalità per la quantificazione del danno
L’indennizzo da corrispondere viene calcolato nei seguenti modi:
a) verranno risarciti i danni esclusivamente alle colture che rispettino le condizioni di
ordinarietà colturale;
b) per i seminativi, qualora il danno accertato risulti superiore al 60% della superficie
dell’appezzamento, è ammessa, ove possibile, la risemina, moltiplicando tutta la superficie
dell’appezzamento per il costo dei materiali utilizzati nella semina, dei mezzi meccanici e
della mano d’opera necessari al ripristino della coltura. Qualora il danno risulti inferiore al
60% si provvederà a valutarne la percentuale di superficie danneggiata e a rimborsare il
danno monetario in proporzione ad essa. La resa produttiva sarà determinata al momento
della raccolta previo avviso del richiedente con un anticipo di 10 giorni;
c) in caso di danno per mancato raccolto, la quantificazione si ottiene moltiplicando le stime
quantitative verbalizzate, per i prezzi medi (calcolati come medie delle quotazioni nei mesi
di raccolta) dei prodotti desunti dai bollettini della Camera di Commercio di Firenze, o dove
questo non sia possibile dai prezzi medi di mercato delle piazze più rappresentative per i
prodotti agricoli oggetto di danneggiamento, al netto degli oneri di raccolta (il costo di
raccolta sarà desunto dai prezzari emessi annualmente dall’Associazione Provinciale
Esercenti Macchine Agricole);
d) per le colture legnose agrarie, in caso si verifichi la necessità di sostituire le piante
danneggiate il risarcimento verrà calcolato in base al prezzo di mercato delle piante di anni 2
e)
f)
g)
h)
per l’olivo, di anni 1 per la vite e le altre piante da frutto, più il costo della manodopera
occorrente per il reimpianto. Il mancato prodotto venutosi a determinare viene calcolato
tenendo conto della produttività della pianta danneggiata e del periodo necessario all’entrata
in produzione di quella reimpiantata;
per quanto riguarda i danni alle colture viticole la superficie danneggiata è quella che viene
effettivamente misurata nel corso della perizia. Non può essere effettuato un risarcimento
superiore al limite massimo di resa stabilito dal disciplinare di produzione della D.O. o
I.G.T. cui il vigneto è iscritto al momento del danno;
per il risarcimento dei danni alle opere strutturali dovrà essere conteggiato sia il valore dei
materiali che il valore della manodopera, al netto dell’I.V.A., comparando l’importo
richiesto dal danneggiato con le tariffe riportate dal Prezzario Regionale per opere analoghe.
La Provincia erogherà l’importo per lei più favorevole stabilito con l’apposita perizia. Il
risarcimento potrà essere effettuato solo dopo l’avvenuto collaudo della Provincia, o di un
suo incaricato, della esecuzione dei lavori, dietro presentazione da parte del richiedente di
fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute, o di un computo metrico estimativo
redatto da un tecnico abilitato.
Nel caso il danno superi il valore di € 15.000 potrà essere previsto un acconto pari al 30%
della cifra complessiva, a rimborso delle spese di acquisto dei materiali, escluse le spese di
manodopera, dietro presentazione della fattura quietanzata. Il saldo sarà effettuato nelle
modalità di cui al capoverso precedente;
in caso di danni ad edifici, il risarcimento potrà essere effettuato solo nel caso siano
identificati come annessi agricoli e/o destinati alle attività agricole e zootecniche;
in caso di danni a pozzi od opere di attingimento e distribuzione di acqua potranno essere
risarcite solo quelle destinate alle produzioni agricole e zootecniche.
15.1.5) Competenze per quanto riguarda l’articolo 47 comma 9 bis della Legge Regionale 3/94
Per quanto previsto dall’articolo 47 comma 9 bis della Legge Regionale 3/94 i gestori delle
Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agrituristico Venatorie, Centri Privati di Riproduzione di
Fauna Selvatica, Aree Addestramento Cani, nonché i proprietari di fondi chiusi, di terreni sottratti
alla gestione programmata della caccia, ed i gestori o titolari di aree a pubbliche o private a divieto
di caccia, di aree demaniali o di aree protette, diversi dalla Amministrazione Provinciale ed A.T.C.,
devono risarcire i danni causati dalla fauna alle colture agricole in terreni ricadenti nella fascia di
200 metri dal proprio confine, provvedendo alla verifica con proprio personale appositamente
incaricato, nel caso non siano posti in essere i piani di gestione annuale o piani di controllo
predisposti o approvati dalla Amministrazione Provinciale.
I piani di prelievo, in particolare per la grossa fauna stanziale, devono essere predisposti o
approvati dalla Provincia secondo i criteri adottati nei distretti del territorio a caccia programmata
circostante. Il completamento del piano, relativamente alle specie per le quali il territorio interessato
non è vocato e per il Cinghiale, deve comunque essere considerato obiettivo minimo, superabile in
eccesso senza limitazioni. Analoghe disposizioni valgono nel caso di piani autorizzati dalla
Provincia ai sensi dell’articolo 37 della L. R. 3/94, sia predisposti a completamento dei piani di
gestione annuale sia per situazioni problematiche sopraggiunte al di fuori del periodo aperto alla
caccia. La Provincia predispone tali piani anche su richiesta dell’A.T.C. competente
territorialmente, qualora lo stesso accerti danni nel territorio a caccia programmata compreso nella
fascia di pertinenza di 200 metri dal confine delle aree suddette.
Di seguito sono elencati i criteri generali cui le parti interessate dovranno attenersi:
Nel periodo precedente alla predisposizione dei piani e nel periodo della loro attuazione da
parte dei gestori delle aree suddette, restano responsabili del risarcimento dei danni nei
terreni posti nella fascia dei 200 m dal confine delle suddette aree gli A.T.C. competenti
territorialmente o il gestore dell’eventuale area confinante posta sotto vincoli faunistico
venatori diversi, salvo quanto previsto al punto successivo;
in caso di mancata attuazione o mancato completamento dei piani, i gestori delle aree
suddette, pubbliche o private, saranno considerati responsabili del risarcimento dei danni nei
terreni posti a 200 m dal proprio confine, fino all’inizio dell’attuazione di un nuovo piano;
i gestori degli Istituti faunistico venatori suddetti non sono considerati responsabili nel caso
il danno sia causato dalla Lepre, se specie in indirizzo, a prescindere dall’attuazione del
piano di prelievo annuale. Il danno sarà attribuito all’A.T.C. competente territorialmente o al
gestore dell’eventuale area confinante posta sotto vincoli faunistico venatori diversi;
i gestori delle aree suddette non sono altresì considerati responsabili per danni causati dalla
avifauna migratoria;
i gestori degli Istituti faunistico venatori suddetti sono invece sempre considerati
responsabili, a prescindere dall’attuazione del piano di prelievo annuale, nel caso il danno
sia procurato da specie immesse.