Regolamento indennizzi da fauna selvatica 20110523

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Regolamento indennizzi da fauna selvatica 20110523
Testo coordinato redatto
dalla Segreteria Generale
PROVINCIA DI POTENZA
Piazza Mario Pagano
85100 – POTENZA
Tel 0971.417453
Fax 0971.417364
[email protected]
REGOLAMENTO
PER LA PREVENZIONE, L’ACCERTAMENTO E IL
RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI ALLE
OPERE E ALLE COLTURE AGRICOLE E
FORESTALI DALLA FAUNA SELVATICA
Approvato con deliberazione Consiliare n. 88 del 27.11.2007
Regolamento per la prevenzione, l’accertamento e il risarcimento dei danni causati alle opere e alle colture agricole e forestali dalla fauna
selvatica
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CAPITOLO I
Principi generali
Art. 1
1. Il presente Regolamento nell’ambito delle attribuzioni previste in capo agli Ambiti Territoriali di Caccia
(AA.TT.CC.) e alla Provincia dalle leggi in materia venatoria, con particolare riferimento alla L.157/92
(artt. 14 e 26), nonchè alla L.R. n. 2/95 (artt. 23 e 34), disciplina la prevenzione e l’indennizzo dei danni
arrecati dalla fauna selvatica alle opere e alle colture agricole e forestali presenti nel territorio della
Provincia di Potenza
2. Tale Regolamento è sottoscritto dalla stessa Provincia, dagli AA.TT.CC., nonchè dalle Associazioni
Agricole e Venatorie.
3. Esso è finalizzato a favorire l’adozione su larga scala di tecniche e accorgimenti gestionali volti a
prevenire, per quanto possibile, l’insorgenza stessa dei danni.
4. La Provincia di comune accordo con gli (AA.TT.CC.), si impegna a svolgere un ruolo di formazione,
anche attraverso progetti e corsi per soggetti impegnati nelle varie attività e sperimentazione nel campo
della prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere e alle colture agricole e forestali.
CAPITOLO II
Prevenzione dei danni
Art. 2
1. La prevenzione è di norma attuata tramite specifici piani.
2. Tali piani sono elaborati dagli AA.TT.CC., dalla Provincia, sentite le Associazioni Agricole e Venatorie,
l’INFS e altri Istituti competenti territorialmente e articolati in modo tale da consentire il controllo della
fauna selvatica in modo utile alla prevenzione dei danni a colture agricole e forestali.
Art. 3
1. Coloro che intendono realizzare opere o attuare accorgimenti atti a prevenire i danni arrecati dalla fauna
selvatica alle opere ed alle colture agricole e forestali, possono presentare domanda di contributo agli
organi di gestione faunistico venatoria competenti per territorio (Provincia o AA.TT.CC.).
2. Sono di norma , escluse dai contributi le recinzioni di rete metallica che possono impedire il passaggio
delle specie selvatiche non oggetto dell’intervento di prevenzione.
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3. Non è tuttavia consentita, in alcun caso, la trasformazione delle recinzioni oggetto di contributi in fondi
chiusi sottoposti a divieto di caccia.
4. Chi usufruisce o ha usufruito di finanziamenti per opere di recinzione idonee a prevenire i danni di
selvatici su colture, non potrà inoltrare domanda di risarcimento per le stesse colture, per un numero di
anni 5.
CAPITOLO III
Segnalazione, stima, termini di presentazione delle istanze, liquidazione
dei danni e risorse finanziarie
Art. 4
1. Coloro che subiscono danni a colture e opere agricole sono tenuti a segnalarli agli AA.TT.CC.
competenti per territorio.
2. Le domande devono essere presentate agli AA.TT.CC. competenti usando la modulistica predisposta.
3. Le istanze possono essere inoltrate agli AA.TT.CC, anche per il tramite delle Associazioni degli
Agricoltori.
4. Nelle domande di risarcimento, dovranno essere specificati:
a) dati anagrafici del richiedente, compresi il codice fiscale o il numero di partita IVA;
b) dichiarazione di proprietà o di possesso e riferimenti catastali dei terreni interessati dal
danneggiamento;
c) data d’inizio dell’evento dannoso (giorno, mese, anno);
d) entità della superficie danneggiata;
e) coltura od opera danneggiata;
f)
stima del quantitativo del prodotto perduto;
g) indicazioni sulla specie che ha causato il danno e sua approssimativa zona di provenienza;
5. Il richiedente è responsabile di quanto dichiarato nella domanda di risarcimento.
Art. 5
Le istanze di risarcimento vanno presentate agli AA.TT.CC. entro i termini di seguito riportati:
•
per i cereali ( orzo, avena, grano duro, grano tenero ) entro il 30 luglio;
•
per il mais entro il 30 settembre, a eccezione delle varietà tardive;
•
per gli ortaggi ( freschi ) entro il 30 settembre;
•
per i vigneti entro il 30 ottobre;
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per gli erbai: a) entro il 30 maggio per il 1° taglio/ b) entro il 30 settembre per il 2° taglio.
Art. 6
1. Non sono indennizzabili danni relativi a:
a) colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse;
b) colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento;
c) boschi o rimboschimento dopo tre anni dall’impianto;
d) danni provocati da piccioni viventi allo stato di natura o da altri animali domestici;
e) colture che per la scarsa produttività non garantiscono la convenienza economica alla raccolta.
In questo caso i danni potranno non essere indennizzati affatto o solo in parte, secondo una
percentuale decisa dall’A.T.C..
2. Non sono, inoltre, indennizzabili danni stimati per un valore inferiore a € 50,00.
3. Per il calcolo del valore del danno, gli AA.TT.CC. si atterranno ai prezzi medi all’ingrosso stabiliti dalla
Commissione tecnica per la rilevazione dei prezzi istituita presso la Camera di Commercio.
4. Nel Comitato di gestione limitatamente alle riunioni attinenti l’esame delle pratiche di risarcimento,
parteciperà un funzionario della U.D. caccia e Pesca della Provincia, nominato dal dirigente competente
con diritto a decidere autonomamente sulle domande esaminate. In caso di richieste di sopralluoghi per
l’accertamento dei danni risultati inesistenti, il costo della perizia tecnica sarà a carico del richiedente che
dovrà corrisponderlo, previa richiesta entro 120 giorni all’organo competente.
Art. 7
1. Gli AA.TT.CC. competenti alla verifica e riconoscimento del danno effettueranno i sopralluoghi entro
i 30 giorni successivi alla richiesta.
2.
I sopralluoghi di accertamento sono effettuati, da tecnici dell’A.T.C. o tecnici incaricati dagli stessi
AA:TT.CC., che hanno il compito, per le aree di rispettiva competenza, di verificare e stimare il
danno causato dalla fauna selvatica.
3. Sull’apposita modulistica di sopralluogo dovrà essere riportato quanto segue:
a) superficie e tipologia della coltura oggetto di sopralluogo;
b) stato vegetazionale, fitosanitario e produttività della coltura;
c) quantità di prodotto perduto;
d) superficie danneggiata;
e) presunta data del danno;
f)
ore lavorative e materiale occorrenti per il ripristino delle strutture o delle colture danneggiate;
g) presunta provenienza degli animali che hanno provocato il danno;
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h) indicazioni circa opere per la prevenzione di eventuali, ulteriori danni.
4. In caso di richiesta di sopralluoghi per l’accertamento di danni risultati inesistenti il costo della perizia
tecnica sarà a carico del richiedente, che dovrà corrisponderlo, previa richiesta, entro 120 giorni,
all’organo competente.
Art. 8
1. La stima del danno deve avvenire in contraddittorio con il richiedente, o suo incaricato, e il relativo
verbale deve essere firmato per accettazione della stima.
2. Qualora il perito constati la ripetuta irreperibilita’ del richiedente, o del suo rappresentante all’indirizzo
riportato sulla domanda, si procede all’archiviazione della pratica. L’istanza e’ altresì immediatamente
archiviata quando :
a) l’interessato rifiuti e/o ostacoli il sopralluogo da parte del perito;
b) nell’istanza siano incomprensibili le generalita’ e/o l’indirizzo del richiedente;
c) manchi sul modulo di domanda l’indicazione della data di rilevamento del danno da parte
dell’interessato o sia vago ed incerto;
d) la domanda incompleta non venga integrata nei 15 giorni successivi con i documenti richiesti;
3. I rimborsi saranno liquidati di norma entro sei mesi dall’accertamento del danno o dalla richiesta
autocertificata..
Art 9
1. Per far fronte all’indennizzo dei danni, la Provincia provvederà a trasferire agli AA.TT.CC. il 20% dei
fondi regionali, derivanti dalle tasse regionali in materia di caccia, entro il 31 dicembre di ogni anno,
tenendo conto dei danni accertati e liquidati nel passato e previo rendiconto da parte degli AA.TT.CC. dei
contributi erogati nell’anno.
2. Nel caso in cui le spese dovessero superare il 20 % della somma trasferita agli AA.TT.CC. essi
provvederanno a risarcire la rimanente parte con propri fondi.
3. Fanno carico direttamente agli Enti gestori delle Aree Protette i danni provocati dalla fauna
selvatica in una fascia di territorio compresa entro 500 metri dal confine delle stesse, qualora si
accerti che la selvaggina provenga o trovi rifugio all’interno di dette aree.
4. Il risarcimento dei danni provocati nei Centri Privati di produzione selvaggina, nelle Aziende
Faunistiche – Venatorie, nelle Aziende Agrituristiche – Venatorie, nelle Zone Addestramento
Cani, nei terreni ricadenti all’interno di Aziende Biologiche interdette alla caccia, nei Fondi chiusi o nei
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terreni in cui sia comunque vietata la caccia o impedita la caccia fa carico ai
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rispettivi
concessionari
conduttori.
CAPITOLO IV
Norme finali e transitorie
Art 10
1. Il presente Regolamento entra in vigore il ________________
2. Il presente Regolamento verrà stampato e diffuso, a cura della Provincia di Potenza , in numero
sufficiente ad assicurare la massima informazione agli agricoltori, ai cacciatori della Provincia, alle
Associazioni di categoria, anche tramite gli AA.TT.CC.
3. Il presente Regolamento potrà essere sottoposto a revisione entro un anno dalla sua approvazione.
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