RICOVERI E AREE DI PASCOLO Le condizioni di
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RICOVERI E AREE DI PASCOLO Le condizioni di
RICOVERI E AREE DI PASCOLO Le condizioni di stabulazione devono corrispondere alle esigenze biologiche ed etologiche degli animali. Le superfici minime delle stalle e degli spiazzi liberi all’aperto e le altre caratteristiche di stabulazione sono indicate nella tabella precedente e contenute nell’allegato VIII del Reg. Cee 2092/91. Nelle stalle l’isolamento, il riscaldamento e l’aerazione devono garantire che la circolazione dell’aria, i livelli di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e la concentrazione dei gas siano mantenuti entro certi limiti non nocivi per gli animali. I pascoli, gli spazi liberi e parchetti all’aperto devono, se necessario, offrire un riparo sufficiente dalla pioggia, dal vento, dal sole e dalle temperature estreme. I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati per prevenire la contaminazione e la proliferazione di organismi patogeni utilizzando i prodotti, elencati all’allegato II/e del reg.2092/91, quali: - latte di calce; candeggina; soda caustica; potassa caustica; essenze naturali di vegetali; ipoclorito di sodio; acido formico; acido lattico e acetico; acido nitrico. Bovini Podolici (foto B. Mattatelli) Gregge al pascolo Maiali allo stato brado 39 La fase finale di ingrasso di bovini, suini ed ovini da carne può avvenire in stalla, per un periodo che non superi 1/5 della loro vita e comunque massimo 3 mesi. Le stalle devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli, e per metà solida cioè non grigliata. L’area di riposo deve essere pulita ed asciutta, la lettiera deve essere costituita da paglia o da materiali naturali. I vitelli dopo una settimana dalla nascita non possono essere più tenuti in box individuali. I lattonzoli non possono essere allevato in batterie o in gabbie. Il pollame deve essere allevato all’aperto e non in gabbia, i loro ricoveri devono soddisfare le seguenti condizioni: • il pavimento deve essere per almeno 1/3 di superficie solida e ricoperto di lettiera naturale (paglia, trucioli di legno, sabbia o torba); • una parte della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta degli escrementi; • i posatoi devono essere in numero sufficiente da soddisfare le superficie richieste (18 cm per animale); • devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 metri quadrati di superficie disponibile; • ciascun ricovero non deve contenere più di: - 4.800 polli; - 300 galline ovaiole; - 5.200 faraone; - 4.000 femmine di anatre muta o di pechino; - 3.200 maschi di anatra muta o di pachino o altre anatre; - 2.500 capponi, oche e tacchini. L’unità di produzione per il pollame da carne non può superare la superficie massima di 1.600 metri quadrati. Per le galline ovaiole la luce naturale può essere integrata con l’illuminazione artificiale in modo da avere una luminosità per un tempo massimo di 16 ore al giorno e permettere alle galline un riposo notturno di almeno 8 ore. Il pollame deve poter accedere per almeno 1/3 della propria vita a dei parchetti all’aperto; questi ultimi devono essere ricoperti di vegetazione e dotati di dispositivi di protezione e consentire agli animali facile accesso ad abbeveratoi e mangiatoie. Gli uccelli acquatici devono avere accesso ad un corso d’acqua, uno stagno o un lago ogniqualvolta lo desiderino e le 40 condizioni climatiche lo consentano. Per tutti questi obblighi l’operatore può chiedere una deroga all’autorità competente con scadenza al 31/12/2010 solo per quegli allevamenti in edifici preesistenti al 24/08/1999 e che erano soggetti a certificazioni secondo norme regionali o private riconosciute. ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI Nel metodo di produzione biologico non è ammesso il ricorso ad organismi geneticamente modificati o a prodotti da essi derivati. APICOLTURA L’apicoltura è considerata una branca dell’allevamento animale, pertanto i principi generali delle produzioni animali sono dunque validi, con i dovuti aggiustamenti. I prodotti dell’alveare possono essere commercializzati con la denominazione “da agricoltura biologica” solamente se l’allevamento è stato condotto conformemente al metodo biologico per almeno 12 mesi. In qualsiasi caso il periodo di conversione si considera concluso quando tutta la cera dei favi del nido è stata sostituita con cera biologica, la sua sostituzione deve avvenire al massimo in tre anni e nel primo anno si deve provvedere alla sostituzione di almeno il 50% dei favi del nido. Nel caso gli apiari vengono utilizzati per effettuare il servizio di impollinazione su colture convenzionali, gli alveari sono biologici ma il prodotto non può essere venduto con la denominazione di prodotto da agricoltura biologica. Origine delle api La razza da privilegiare è la “Apis mellifera ligustica” e i suoi ecotipi locali. Gli apiari devono provenire da unità conformi alle norme del metodo biologico, ma si può chiedere la deroga all’organismo di controllo per convertire gli apiari esistenti nell’unità di produzione. In casi eccezionali, come elevata mortalità a causa di problemi sanitari e catastrofi è possibile chiedere la deroga per utilizzare sciami provenienti da apicoltura convenzionale rispettando però il periodo di conversione. E’ possibile inoltre introdurre nell’apiario il 10% all’anno di sciami provenienti da apicoltura convenzionale a condizioni che siano collocati in alveari provenienti da unità di produzione biologica e in questo caso non si applica il periodo di conversione. 41