RICOVERI E AREE DI PASCOLO Le condizioni di

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RICOVERI E AREE DI PASCOLO Le condizioni di
RICOVERI E AREE DI PASCOLO
Le condizioni di stabulazione devono corrispondere alle esigenze
biologiche ed etologiche degli animali. Le superfici minime delle
stalle e degli spiazzi liberi all’aperto e le altre caratteristiche di
stabulazione sono indicate nella tabella precedente e contenute
nell’allegato VIII del Reg. Cee 2092/91.
Nelle stalle l’isolamento, il riscaldamento e l’aerazione devono
garantire che la circolazione dell’aria, i livelli di polvere, la
temperatura, l’umidità relativa dell’aria e la concentrazione dei gas
siano mantenuti entro certi limiti non nocivi per gli animali.
I pascoli, gli spazi liberi e parchetti all’aperto devono, se necessario,
offrire un riparo sufficiente dalla pioggia, dal vento, dal sole e dalle
temperature estreme.
I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti
e disinfettati per prevenire la contaminazione e la proliferazione di
organismi patogeni utilizzando i prodotti, elencati all’allegato II/e
del reg.2092/91, quali:
-
latte di calce;
candeggina;
soda caustica;
potassa caustica;
essenze naturali di vegetali;
ipoclorito di sodio;
acido formico;
acido lattico e acetico;
acido nitrico.
Bovini Podolici (foto B. Mattatelli)
Gregge al pascolo
Maiali allo stato brado
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La fase finale di ingrasso di bovini, suini ed ovini da carne può
avvenire in stalla, per un periodo che non superi 1/5 della loro vita
e comunque massimo 3 mesi.
Le stalle devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli, e per
metà solida cioè non grigliata. L’area di riposo deve essere pulita
ed asciutta, la lettiera deve essere costituita da paglia o da materiali
naturali.
I vitelli dopo una settimana dalla nascita non possono essere più
tenuti in box individuali. I lattonzoli non possono essere allevato
in batterie o in gabbie.
Il pollame deve essere allevato all’aperto e non in gabbia, i loro
ricoveri devono soddisfare le seguenti condizioni:
• il pavimento deve essere per almeno 1/3 di superficie solida e
ricoperto di lettiera naturale (paglia, trucioli di legno, sabbia o
torba);
• una parte della superficie accessibile alle galline deve essere
destinata alla raccolta degli escrementi;
• i posatoi devono essere in numero sufficiente da soddisfare le
superficie richieste (18 cm per animale);
• devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni
adeguate ai volatili, la lunghezza cumulata è di almeno 4 m per
100 metri quadrati di superficie disponibile;
• ciascun ricovero non deve contenere più di:
- 4.800 polli;
- 300 galline ovaiole;
- 5.200 faraone;
- 4.000 femmine di anatre muta o di pechino;
- 3.200 maschi di anatra muta o di pachino o altre anatre;
- 2.500 capponi, oche e tacchini.
L’unità di produzione per il pollame da carne non può superare la
superficie massima di 1.600 metri quadrati.
Per le galline ovaiole la luce naturale può essere integrata con
l’illuminazione artificiale in modo da avere una luminosità per un
tempo massimo di 16 ore al giorno e permettere alle galline un
riposo notturno di almeno 8 ore. Il pollame deve poter accedere per
almeno 1/3 della propria vita a dei parchetti all’aperto; questi ultimi
devono essere ricoperti di vegetazione e dotati di dispositivi di
protezione e consentire agli animali facile accesso ad abbeveratoi
e mangiatoie. Gli uccelli acquatici devono avere accesso ad un corso
d’acqua, uno stagno o un lago ogniqualvolta lo desiderino e le
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condizioni climatiche lo consentano.
Per tutti questi obblighi l’operatore può chiedere una deroga
all’autorità competente con scadenza al 31/12/2010 solo per quegli
allevamenti in edifici preesistenti al 24/08/1999 e che erano soggetti
a certificazioni secondo norme regionali o private riconosciute.
ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Nel metodo di produzione biologico non è ammesso il ricorso ad
organismi geneticamente modificati o a prodotti da essi derivati.
APICOLTURA
L’apicoltura è considerata una branca dell’allevamento animale,
pertanto i principi generali delle produzioni animali sono dunque
validi, con i dovuti aggiustamenti.
I prodotti dell’alveare possono essere commercializzati con la
denominazione “da agricoltura biologica” solamente se l’allevamento
è stato condotto conformemente al metodo biologico per almeno
12 mesi. In qualsiasi caso il periodo di conversione si considera
concluso quando tutta la cera dei favi del nido è stata sostituita con
cera biologica, la sua sostituzione deve avvenire al massimo in tre
anni e nel primo anno si deve provvedere alla sostituzione di almeno
il 50% dei favi del nido.
Nel caso gli apiari vengono utilizzati per effettuare il servizio di
impollinazione su colture convenzionali, gli alveari sono biologici
ma il prodotto non può essere venduto con la denominazione di
prodotto da agricoltura biologica.
Origine delle api
La razza da privilegiare è la “Apis mellifera ligustica” e i suoi ecotipi
locali. Gli apiari devono provenire da unità conformi alle norme
del metodo biologico, ma si può chiedere la deroga all’organismo
di controllo per convertire gli apiari esistenti nell’unità di produzione.
In casi eccezionali, come elevata mortalità a causa di problemi
sanitari e catastrofi è possibile chiedere la deroga per utilizzare
sciami provenienti da apicoltura convenzionale rispettando però
il periodo di conversione.
E’ possibile inoltre introdurre nell’apiario il 10% all’anno di sciami
provenienti da apicoltura convenzionale a condizioni che siano
collocati in alveari provenienti da unità di produzione biologica e
in questo caso non si applica il periodo di conversione.
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