PARAFARMACIA E COMMERCIO ALL`INGROSSO DI MEDICINALI

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PARAFARMACIA E COMMERCIO ALL`INGROSSO DI MEDICINALI
Parafarmacia
Scritto da Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali
Mercoledì 04 Maggio 2011 06:35 -
OGGETTO SOCIALE: PARAFARMACIA E COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MEDICINALI
VETERINARI
Si prospetta la seguente fattispecie: il notaio è incaricato di ricevere l’atto costitutivo di una
società in accomandita semplice, con un capitale di euro 10.000,00, avente il seguente oggetto
sociale:
1) commercio al minuto di parafarmaci, di prodotti sanitari, erboristici, omeopatici, di profumeria,
cosmetici e per l'igiene personale, di alimenti per l'infanzia e dietetici in genere e medicinali
senza obbligo di ricetta medica, integratori, di apparecchi medicali, elettromedicali e protesici,
ortopedia e sanitaria;
2) commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, che non richiedono ricetta medica, anche
tramite la vendita diretta, di prodotti di benessere, di alimentazione e cura di tutti gli animali:
presidi medico chirurgici, disinfettanti, integratori, mangimi e prodotti per l'alimentazione in
generale, articoli zootecnici.
Il socio accomandatario è farmacista iscritto all'Ordine dei Farmacisti, ma non è titolare di una
farmacia.
Si chiede, pertanto, se la società "parafarmacia" debba avere un oggetto esclusivo o possa
esercitare anche altra attività; e, conseguentemente, in caso di risposta affermativa, se la
stessa può avere come attività anche quella indicata al punto 2.
Sulla non esclusività dell’oggetto sociale, in caso di attività di “parafarmacia” si segnala lo studio
di Guida, L’ oggetto sociale della società di gestione di farmacia e riflessi notarili, in Studi e
materiali
,
2009, 1084 ss., nonché, in versione aggiornata, in
Riv. not.
, 2010, 39 ss.
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Preme precisare che la circostanza che il socio accomandatario sia farmacista iscritto all'Ordine
dei Farmacisti, ma non titolare di una farmacia consente il rispetto del disposto del comma 2
dell'art. 5 del decreto-legge n. 223/2006 il quale stabilisce che: «La vendita di cui al comma 1 è
consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata
nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente
di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono,
comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto
farmaci».
Quanto al secondo profilo, non si ravvisano motivi di incompatibilità, ma va ricordato che il
Codice Comunitario dei Medicinali Veterinari (D.lgs 6 aprile 2006 n. 193) prevede
sostanzialmente che la vendita è libera solo per quei medicinali veterinari per i quali non è
previsto obbligo di prescrizione medico – veterinaria (come d’altronde afferma anche la
circolare del Ministero della Salute 3 ottobre 2006 n. 3, secondo cui “Poiché l'art. 5 del
decreto-legge n. 223/2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248/2006, non fa
esplicito riferimento ai soli medicinali per uso umano, è da ritenere che anche i medicinali per
uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica rientrino nell'ambito di tale
previsione normativa”).
Diversamente, per i medicinali veterinari per i quali è previsto obbligo di prescrizione medica, è
necessario il ruolo del farmacista.
Il citato d.lgs 6 aprile 2006 n. 193 disciplina, inoltre, agli artt. 65 e ss. le autorizzazioni e
condizioni necessarie per la Detenzione, distribuzione e fornitura dei medicinali veterinari,
dettando una specifica disciplina per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di
commercio all'ingrosso (art. 66), per la commercializzazione delle sostanze
farmacologicamente attive (art. 69, comma 2), per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività di vendita diretta (art. 70) e per la vendita in esercizi commerciali (art. 90).
Norma, quest’ultima, che dispone che “la vendita al dettaglio e all'ingrosso dei medicinali
veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, nonché dei medicinali
veterinari destinati ad essere utilizzati esclusivamente per i pesci di acquario, gli uccelli da
gabbia e da voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario, i furetti, i conigli da compagnia
ed i piccoli roditori, può essere effettuata anche negli esercizi commerciali rientranti nella
relativa tabella merceologica purché non sia previsto obbligo di prescrizione
medico-veterinaria”.
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