ordinanza mezzi di trasporto
Transcript
ordinanza mezzi di trasporto
Ordinanza municipale concernente il sovvenzionamento dei mezzi di trasporto pubblici (del 27 ottobre 2003) Il Municipio di Paradiso, • allo scopo di incentivare l’uso dei mezzi pubblici e favorire i cittadini residenti nel Comune; richiamato: • l’art. 155 del Regolamento comunale del 15.05.2001; • la risoluzione municipale no. 1253 del 27 ottobre 2003 ordina Art. 1 Oggetto Art. 2 Campo di Applicazione La presente ordinanza regola la procedura di rimborso quanto al sovvenzionamento dei titoli di trasporto pubblici nella misura del 50 % del costo per tutti i titoli di trasporto, biglietti ordinari e abbonamenti definiti all’art. 2, sino al raggiungimento dell’importo massimo annuo di fr. 100'000.--. Per il rimborso entrano in considerazione i seguenti criteri: Aziende di trasporto riconosciute nella regione del luganese: Ferrovie federali svizzere (FFS), Trasporti Pubblici Luganesi SA (TPL), Autopostali Ticino e Moesano, Società Navigazione Lago di Lugano, Funicolare Monte Brè, Ferrovia Lugano Ponte-Tresa (FLP). Titoli di trasporto e limite territoriale: Sono riconosciuti i biglietti ordinari e/o abbonamenti originali rilasciati per percorsi di andata e/o ritorno da Paradiso o Stazione FFS Lugano con limite di percorrenza definito dai confini di Stato svizzeri. Verranno rimborsati unicamente i titoli di trasporto corrispondenti alla 2a classe. Quelli di 1a classe beneficeranno del rimborso sulla base del costo corrispondente alla 2a classe. Aventi diritto: tutti i cittadini svizzeri e stranieri con permesso C/AELS e B/AELS domiciliati nel Comune di Paradiso. Art 3 Procedura di rimborso Competente per la procedura di parziale rimborso dei titoli di trasporto è il servizio Cassa e Contabilità al II° piano del palazzo amministrativo. Gli aventi diritto devono presentarsi allo sportello nei normali orari di apertura al pubblico muniti dei seguenti documenti: - Passaporto/carta d’identità o documento di legittimazione valido; - titolo di trasporto originale (biglietto ordinario e/o abbonamento) rilasciato dalle aziende di trasporto come all’art. 2. I servizi finanziari procederanno al rimborso come segue: - verifica del diritto al rimborso; - certificazione dell’avvenuto rimborso a contanti. Art. 4 Periodo di attribuzione scadenza della facilitazione Art. 5 Disposizioni finali Il rimborso potrà avvenire sui titolo di trasporto emessi dalle casse e/o dagli sportelli autorizzati a partire dal 01.01.2004 sino ad esaurimento dell’importo di fr. 100’000.-- al più tardi entro il 31.12.2004, scadenza del sovvenzionamento. I servizi contabili del Comune si riservano di valutare il diritto al rimborso caso per caso con possibilità di limitazione e/o diniego per giustificati motivi. Eventuali reclami sulle decisioni adottate dai servizi finanziari vanno inoltrate al Municipio in forma scritta entro 10 giorni. In caso di accertato abuso il Municipio si riserva di avviare una procedura di contravvenzione ai sensi dell’art. 145 LOC. La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal 01.01.2004, ritenuto il periodo di esposizione agli albi comunali dal 17.11.2003 al 1.12.2003 secondo quanto previsto dall’art. 155 Regolamento comunale. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione. IL MUNICIPIO DI PARADISO Il Sindaco: Il Segretario: Avv. Ettore Vismara Waldo Pfund