Art Sole - Sindacato Avvocati Busto Arsizio

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NORME E TRIBUTI
Il Sole-24 Ore - 2013-10-23 - Pag. 27
Professioni. I parametri
Per l'avvocato niente rimborso a «spese
forfetarie»
IN ATTESA
Senza il decreto manca l'unità di misura per consentire al giudice di
quantificare il compenso
Guglielomo Saporito
Maria Teresa Farina
Nuovi principi in tema di liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati, all'indomani dei parametri (Dm 20 140/2012)
e della legge professionale n. 247 dello stesso anno. Con sentenza 43143, depositata ieri, La Cassazione applica i
parametri (invece delle tariffe, che vigevano prima) ogni qualvolta la liquidazione da parte del giudice intervenga in un
momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto 140. In altri termini, ricadono nella disciplina dei
"parametri" le prestazioni professionali che alla data del 23 agosto 2012 non risultino ancora completate. È quindi
irrilevante che una prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe
abrogate, in quanto il termine generico di "compenso" (che si legge nella legge professionale, articolo 13, comma 10 )
richiama la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. Un secondo principio affermato
nella sentenza 43143 riguarda il "rimborso delle spese forfetarie" (previsto sempre dall'articolo 13). Nella vicenda
decisa dalla Cassazione, il difensore non ha ottenuto la liquidazione di tale voce, a causa dell'assenza (ancor oggi
perdurante) di un Dm sulla misura massima del rimborso spese forfetarie. È la legge professionale (articolo 13 comma
6) che esige tale decreto, sicché non basta la generica previsione di una voce denominata "spese forfetarie": manca
infatti l'unità di misura in base alla quale quantificare gli importi relativi. La situazione attuale vede quindi non liquidabili
dal giudice le "spese forfetarie", sottraendo alla liquidazione del compenso degli avvocati quelle che, prima della legge
247/2012, erano denominate "spese generali" (12,5%). Meno frequente, ma rilevante ai fini della professione, è il caso
deciso dalla Cassazione con la sentenza 2389 sempre depositata ieri, relativa a un avvocato il quale aveva ricevuto
l'incarico di iniziare una lite con specifica procura dalla parte, ma aveva iniziato il contenzioso dopo la morte del suo
cliente. Per legge (articolo 1387 del Codice civile) la procura viene meno con la persona che affida l'incarico, e le liti
non dovrebbero essere iniziate (se non ancora attive) o vanno continuate dagli eredi (se già pendenti). La Cassazione
chiede alle Sezioni unite di rivedere un orientamento del 2006 (sentenza 10706), che poneva le spese per la gestione
della lite a carico, comunque, degli eredi inconsapevoli. Si trattava in particolare delle spese che il giudice liquida a
favore della parte vittoriosa, cioè, in caso di mancanza di procura , a favore di chi è stato coinvolto in una lite iniziata
da un avvocato privo di adeguata procura. Nel 2013 la Cassazione ha il dubbio che il professionista possa essere in
proprio responsabile anche delle spese legali da pagare all'avversario, tutte le volte che agisca senza procura.
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23/10/2013