A. Casale Si privato assistenza velox e sviluppo foto
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A. Casale Si privato assistenza velox e sviluppo foto
Autovelox, si all’assistenza tecnica e allo sviluppo delle fotografie La Corte di Cassazione dice fine alle innumerevoli e fantasiose sentenze dei giudici di pace che annullano i verbali relativi alla violazione dell’articolo 142 in base alla ritenuta illegittimità di accertamenti fondati sullo sviluppo delle fotografie da parte di aziende specializzate. Bene, la Cassazione ha stabilito che sia l’assistenza che lo sviluppo sono perfettamente legittimi e quindi i verbali di accertamento non possono essere annullati. Il caso oggetto di sentenza riguarda il Comune di Buonalbergo che ha impugnato per cassazione la sentenza con la quale il Giudice di pace di S. Giorgio La Molara, su ricorso in opposizione proposto da un automobilista, aveva annullato il verbale di contestazione redatto dalla polizia municipale. La Cassazione, ripercorrendo le motivazioni della sentenza del giudice di merito, rileva che era stata dedotta la nullità dell’accer tamento per difetto di garanzia della legalità ed obiettività dello stesso, in quanto il Comune aveva affidato il servizio di rilevazione, gestione e rendicontazione delle sanzioni al privato Srl SO.E.S., e con gli altri ulteriori pretese ragioni di nullità del verbale - il giudice a quo ha accolto il detto primo motivo e ritenuto assorbiti gli altri, condannando l’opposto Comune alle spese. Nella sentenza il detto giudice riporta come segue i contenuti salienti della convenzione tra il Comune e la Srl SO.E.S.: « ... la Società ... è autorizzata alla locazione ... gestione e rendicontazione delle sanzioni amministrative ... ». «La Società metterà a disposizione della polizia municipale del Comune una vettura completamente attrezzata, condotta da tecnico specializzato, di dipendenza della Società, che accompagnerà il personale della polizia municipale di servizio nei luoghi dove saranno effettuati i rilevamenti ... ». «Il misuratore di velocità, installato preventivamente in una vettura della Società, viene verificato dal tecnico specializzato all’inizio di ogni servizio e sarà dato perfettamente funzionante a disposizione del vigile responsabile per le rilevazioni ... ». «Durante il periodo di locazione il tecnico della Società dovrà provvedere ad accendere e spegnere, l’apparecchiatura su ordine del P.V. ad istruire il P.V. sull’impostazione dei limiti di rilevamento ... è obbligato a spegnere immediatamente l’apparecchiatura nel caso che il P.V. si allontani per qualsiasi motivo». « ... lo sviluppo e la stampa della pellicola avverranno completamente a spese della velocità [probabile errore di stampa per “società” n.d.e.] e comprendono il rullino in negativo dei fotogrammi scattati ... ogni fotogramma valido per l’invio della sanzione verrà consegnato al comune». Su tale interpretazione, la Suprema Corte ravvisa, anzitutto, un’errata applicazione della norma di cui all’articolo 345 coma 4 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, dacché L’ASSISTENZA TECNICA DEL PRIVATO OPERATORE, LIMITATA ALL’INSTALLAZIONE ED ALL’IMPOSTAZIONE DELL’APPARECCHIATURA SECONDO LE INDICAZIONI DEL PUBBLICO UFFICIALE, NON INTERFERISCE SULL’ATTIVITÀ D’ACCERTAMENTO POI DIRETTAMENTE SVOLTA DA QUEST’ULTIMO ed, anzi, offre agli utenti della strada nei confronti dei quali è effettuato il controllo una più sicura garanzia di precisione nel funzionamento degli strumenti di rilevazione ove tenuti sotto sorveglianza da parte di per sonale tecnico specializzato; La tesi con la quale si ritiene invalido l’accertamento in quanto, nella specie, attuato alla presenza dell’operatore privato ma in funzione d’assistenza tec nica nei limiti indicati, opera, quindi, un’interpretazione restrittiva dell’art. 345/IV del Regolamento di esecuzione del c.s., nonché del combinato disposto degli artt. 11 e 12 c.s., che riserva ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale, non consentiti né dal tenore letterale né dalla ratio delle citate disposizioni. Nel caso di violazione delle norme sui limiti di velocità nella circolazione stradale accertata a mezzo di strumento omologato, infatti, il momento essenziale dell’accertamento stesso è quello del rilevamento fotografico, cui deve necessariamente presiedere uno dei soggetti ai quali l’art. 12 C.S. demanda l’espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non può essere effettuato in via esclusiva da soggetti privati; come, pertanto, la fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico essendo costituita dal negativo della fotografia, quale documento che individua il veicolo e ne consente la rapportabilità alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo rappresentativi, LA SUCCESSIVA FASE DELLO SVILUPPO E DELLA STAMPA DEL NEGATIVO RAPPRESENTI IL SEMPLICE ESPLETAMENTO D’UNA ATTIVITÀ MERAMENTE MATERIALE, CUI NON DEVE NECESSARIAMENTE ATTENDERE, NÉ PRESENZIARE, IL PUBBLICO UFFICIALE RILEVATORE DELL’INFRAZIONE OD ALTRO DEI SOGGETTI INDICATI NEL CITATO ART. 12. In altri termini, conclude la Cassazione, la validità dell’accertamento non è data dalla presenza del pubblico ufficiale all’attività tecnica svolta in laboratorio, ma dalla rispondenza a realtà del rilievo fotografico, ossia della coincidenza tra il negativo ed il veicolo, anche in relazione agli altri elementi indicati, quali il luogo, il momento della rilevazione e la velocità. La circostanza, poi, che, nell’espletamento di tale attività, l’operatore privato possa commettere errori od alterazioni tali da inficiare il rilevamento fotografico, circostanze che potrebbero d’altronde verificarsi anche nel caso in cui l’operazione fosse compiuta da pubblico ufficiale, non esclude la possibilità per il trasgressore - o, comunque, per la persona tenuta al pagamento della sanzione amministrativa - di fornire specifica prova contraria in ordine al rilevamento me desimo ed all’effettiva corrispondenza del documento sviluppato e stampato al negativo, salva, inoltre, la più radicale dimostrazione, come già sopra evidenziato, d’un difetto di costruzione dell’apparecchio o di un suo cattivo funzionamento nel caso concreto.