Merio Scattola Esiste il diritto naturale prussiano? Sulla
Transcript
Merio Scattola Esiste il diritto naturale prussiano? Sulla
Merio Scattola Esiste il diritto naturale prussiano? Sulla codificazione giuridica nell’epoca di Federico II 1. La Prussia di Federico II e il diritto naturale Nella storia tedesca il Settecento fu senza dubbio il secolo della Prussia, della sua ascesa al rango regale, della sua fulminea affermazione nel consesso delle potenze europee, della sua lotta temeraria contro un blocco continentale soverchiante, della sua consacrazione a stato d’elezione della campagna illuminista. Nel campo delle scienze qualcosa di simile accadde con il diritto naturale, che, se è consentita una metafora poco abituale, si può considerare una sorta di Prussia delle scienze pratiche nel secolo XVIII. Un particolare, ma evidente destino sembra infatti unire queste due potenze, la disciplina guida nelle università tedesche e lo stato che assurse a guida tra i territori tedeschi, perché la trasformazione della marca elettorale del Brandeburgo nel regno di Prussia, che avviò l’affermazione di questo stato nel contesto europeo, fu parallela al successo del diritto naturale moderno nel campo delle discipline pratiche e a quest’evoluzione diedero un contributo determinante le due università del Brandeburgo: Francoforte sull’Oder e soprattutto Halle an der Saale. Quest’evidente coincidenza storica, questa marcata presenza del diritto naturale nella più prestigiosa università tedesca del primo Settecento è stata uno dei fattori che maggiormente hanno contribuito a far nascere l’idea che tra i due fenomeni esistesse ben di più di una correlazione accidentale e che essi, al contrario, fossero legati da un nesso di necessità causale, inteso ovviamente secondo i principi della causalità storica. Fu Wilhelm Dilthey (1833–1911) il filosofo che dette il massimo risalto a questa correlazione e la rese a tal punto determinante da postulare l’esistenza di una «scuola prussiana del diritto naturale», come se, entro la già di per sé speciale predilezione 2 tedesca per la scienza giusnaturalista, il regno di Federico II avesse imboccato una via ancora più particolare ed esclusiva. Dilthey formulò quest’ipotesi in un suo lungo saggio dedicato alle vicende della codificazione prussiana, composto nei suoi ultimi anni di vita1 e intitolato Das allgemeine Landrecht. L’articolo rimase tuttavia inedito e fu pubblicato solo nel 1936, postumo, nel dodicesimo volume delle sue Gesammelte Schriften2. La tesi di Wilhelm Dilthey ha tuttavia due facce ovvero consta di due passaggi logici. In primo luogo essa opera con un principio che informò le Geisteswissenschaften nei primi decenni del Novecento e che diede i suoi frutti più significativi nella critica letteraria sviluppata dal George-Kreis3. Secondo questa argomentazione la vita di un gruppo umano, di una società, di una nazione, di uno stato, consiste esclusivamente nelle sue manifestazioni spirituali, giacché è la dinamica della coscienza ciò che distingue il principio dell’umano dalle mere espressioni animali. Lo spirito di un popolo non può tuttavia agire spontaneamente o in una indistinta forma collettiva, ma si rapprende in figure eminenti, chiamate Gestalten, in genialità individuali, le quali agiscono in due direzioni perché da un lato intuiscono grazie a una eccezionale capacità ricettiva il vero orientamento del loro tempo e d’altro lato promuovono o accelerano tale moto collettivo verso il suo fine naturale identificando con mano infallibile gli strumenti più idonei. Federico II (1712–[1740]–1786) fu una di queste personalità geniali nelle quali si rapprese lo spirito di una collettività e agì da catalizzatore spirituale per la nascita della Prussia moderna, al tempo stesso causa ed effetto del suo stato. Lo strumento spirituale che egli utilizzò per forgiare il suo regno in un soggetto storico individuale fu il diritto naturale, che, tuttavia, chiamato a realizzare un progetto —— 1 2 3 Cfr. P. Ritter, Vorwort des Herausgebers, in W. Dilthey, Gesammelte Schriften. III Band. Studien zur Geschichte des deutschen Geistes. Leibniz und sein Zeitalter. Friedrich der Grosse und die deutsche Aufklärung. Das achtzehnte Jahrhundert und die geschichtliche Welt, Stuttgart, Teubner, 19694, (1. ed. 1926), pp. V–X, qui p. VI. W. Dilthey, Das allgemeine Landrecht, in Id., Gesammelte Werke. XII Band. Zur preußischen Geschichte. Schleiermachers politische Gesinnung und Wirksamkeit. Die Reorganisation des preußischen Staates. Das allgemeine Landrecht, Stuttgart, Teubner, 19602, (1. ed. 1936), pp. 131–204. Si vedano, per esempio, F. Wolters, Herrschaft und Dienst, Berlin, Bondi, 1909; F. Gundolf, Goethe, Berlin, Bondi, 1916), M. Kommerell, Der Dichter als Fuhrer in der deutschen Klassik. Klopstock, Herder, Goethe, Schiller, Jean Paul, Holderlin, Berlin, Bondi, 1928. Molto chiaro su questo principio storico-spirituale è H. Cysarz, Literaturgeschichte als Geisteswissenschaft. Kritik und System, Halle an der Saale, Niemeyer, 1926, pp. 94–151. 3 spirituale ben determinato, la coincidenza di diritto e dovere nello stato etico, doveva assumere una coloritura o piegatura caratteristica e generare la specifica variante del «diritto naturale prussiano». Con questo abbiamo definito anche il secondo elemento nell’argomentazione di Dilthey, che può essere risolta nella seguente equazione: «Lo stato prussiano fu generato dall’incontro di Federico II e del diritto naturale». Dilthey muove dalla constatazione che l’Allgemeines Landrecht del 1794, emanato in piena crisi rivoluzionaria da Federico Guglielmo II (1744–[1786]–1797), il nipote di Federico il Grande, e preceduto da una lunga discussione pubblica, sarebbe stato il coronamento di un processo di lungo periodo, quasi secolare, e avrebbe realizzato uno sforzo ostinatamente perseguito soprattutto da Federico II per trasmettere la sua intuizione politica al suo stato territoriale in forma di legislazione4. L’idea di Dilthey è stata ripresa nel 1985 da Eckhart Hellmuth in una variante storico-sociale, secondo la quale il tipo ideale del «giusnaturalismo prussiano» sarebbe stato legato a una precisa formazione sociale, quella del ceto burocratico e del suo orizzonte di valori: dovere, interesse pubblico, fedeltà allo stato5. In momenti diversi anche Franz Wieacker, Doris Alder, Damiano Canale e Hasso Hofmann hanno sostenuto con sfumature diverse quest’interpretazione6. Come molte cose umane, anche l’ipotesi di Dilthey può rivelarsi in parte falsa e in parte vera. Vedremo più avanti che l’esistenza di una «scuola del diritto naturale prussiano» va incontro a obiezioni molteplici e solleva gravi perplessità. Vero rimane invece che la formulazione del Landrecht prussiano non fu un fenomeno circoscritto —— 4 5 6 P. Weber, Das Allgemeine Gesetzbuch – ein Corpus Iuris Fridericianum?, in M. Fontius (Hrsg.), Friedrich II. und die europäische Aufklärung, Berlin, Duncker und Humblot, 1999, pp. 102–111. E. Hellmuth, Naturrechtsphilosophie und bürokratischer Werthorizont – Studien zur preußischen Geistes- und Sozialgeschichte des 18. Jahrhunderts, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht 1985. D. Alder, Die Wurzel der Polaritäten. Geschlechtertheorie zwischen Naturrecht und Natur der Frau, Frankfurt am Main, Campus, 1992; D. Canale, La costituzione delle differenze. Giusnaturalismo e codificazione del diritto civile nella Prussia del ‘700, Torino, Giappichelli, 2000; H. Hofmann, Einleitung, in C. Wolff, Deutsche Politik (Vernunftige Gedanken von dem gesellschaftlichen Leben der Menschen) (1720), München, Beck, 2004, pp. 9–49, qui p. 19 e nota 38, p. 42; D. Canale, The Many Faces of the Codification of Law in Modern Continental Europe, in Id., P. Grossi e H. Hofmann (eds.), A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Volume 9. A History of the Philosophy of Law in the Civil Law World, 1600–1900, Dordrecht, Springer, 2009, pp. 134–183, qui pp. 164–169. Pur non rifacendosi all’espressione «diritto naturale prussiano», anche V. Fiorillo, Autolimitazione razionale e desiderio. Il «dovere» nei progetti di riorganizzazione politica dell’illuminismo tedesco, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 29–73 sostiene che il diritto naturale tedesco del tardo Settecento sarebbe caratterizzato dalla prevalenza del dovere sul diritto. 4 negli anni, rapidamente concluso nell’ultimo decennio del secolo XVIII, bensì coinvolse un arco di tempo molto ampio e coincise in buona parte con «il lungo secolo della codificazione». 2. Samuel von Cocceji e il lungo secolo della codificazione Il lavoro per una ridefinizione del diritto territoriale prussiano era in realtà cominciato ancora prima di Federico II, con il padre Federico Guglielmo I (1688–[1713]–1740), che già alla sua ascesa al trono si era rivolto ai giuristi di Halle per la riforma del diritto limitatamente alla marca del Brandeburgo. Il lavoro, che doveva esplicitamente ispirarsi ai principi del diritto naturale, fu affidato a una commissione presieduta da Christian Thomasius (1655–1728), il quale tuttavia rinunciò al compito avendo riconosciuto l’impossibilità dell’impresa7. Il progetto di riforma del diritto prussiano riprese quindi vigore nel 1738 legandosi alla figura di Samuel von Cocceji (1679–1755)8. Samuel von Cocceji9, figlio del giurista Heinrich von Cocceji (1644–1719)10, aveva difeso nel 1699 sotto la guida del padre una disputazione inaugurale intitolata De principio iuris naturalis unico, vero et adaequato11, che nel 1702 aveva trasformato in —— 7 W. Dilthey, Das allgemeine Landrecht, cit., p. 136. Ivi, p. 137. 9 A. Trendelenburg, Friedrich der Große und sein Großkanzler Samuel von Coccejus. Beitrag zur Geschichte der ersten Justizreform und des Naturrechts, Berlin, Königliche Akademie der Wissenschaften, 1863; R. von Stintzing, Coccejus, Samuel von, in Historische Commission bei der Königlichen Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Allgemeine Deutsche Biographie, Leipzig, Duncker und Humblot, 1876, Bd. 4, pp. 373–376; E. Döhring, Cocceji, Samuel Freiherr von, in Neue Deutsche Biographie, Berlin, Duncker und Humblot, 1957, Bd. 3, pp. 301–302; H. Weill, Frederick the Great and Samuel von Cocceji. A Study in the Reform of the Prussian Judicial Administration, 1740–1755, Madison, The State Historical Society of Wisconsin, 1961; G. Kleinheyer, Samuel von Cocceji (1679–1755), in Id. e J. Schröder (Hrsg.), Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten. Eine biographische Einführung in die Geschichte der Rechtswissenschaft, Heidelberg, Müller, 1996, (1. ed. 1975), pp. 95–99; M. Scattola, Coccejus, Samuel, in W. Kühlmann (Hrsg.), Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraums. 2., vollständig überarbeitete Auflage. Band 2. Boa–Den, Berlin, De Gruyter, 2008, pp. 458 b–459b. 10 H. von Cocceji, Iuris publici prudentia compendio exhibita, Francofurti ad Viadrum, Impensis Ieremias Schrey, 1695; Id., Grotius illustratus seu commentarii ad Hugonis Grotii De iure belli et pacis libros tres, in quibus ius naturae et gentum item iuris publici praecipua explicantur, [a cura di Samuel von Cocceji], Wratislaviae, Sumptibus I. I. Korn, 1744–1752, 4 voll. 11 S. von Cocceji, Disputatio iuridica inauguralis de principio iuris naturalis unico, vero, et adaequato, quam […] publice ventilandam subiicit Samuel Coccejus, Heidelberga-Palatinus, autor, Francofurti ad Viadrum, Literis C. Zeitleri, 1699. 8 5 un lungo tractatus dallo stesso titolo12. In questo suo scritto Cocceji seguiva le regole di un genere letterario che si era affermato negli ultimi anni del XVII secolo e che definiva un tema centrale nella costruzione dei sistemi del diritto naturale13. Il principio del diritto naturale, qualunque fosse la massima adottata, doveva infatti essere unico, per produrre un solo sistema, vero, per dare una fondazione certa, e adeguato, cioè corrispondente all’estensione conoscitiva della sua materia. Nel 1704 Cocceji entrò a servizio del re di Prussia come direttore distrettuale; nel 1714 fu nominato consigliere segreto con l’incarico di rendere i processi più veloci e meno costosi. Poiché in un quadro teorico giusnaturalista, quale era quello approfondito nella sua breve carriera accademica, un’efficace riforma della giurisdizione richiedeva come sua prima condizione di razionalizzare la legislazione, Cocceji si dedicò in primo luogo alla sistemazione del diritto territoriale prussiano, che egli effettivamente fornì nel 1721 con il progetto Verbessertes Land-Recht des Königreichs Preußen14. La sua carriera negli organi di governo raggiunse l’apice nel 1738, quando fu messo a capo dell’amministrazione della giustizia. Nel rescritto che notificava la sua nomina Federico Guglielmo I gli conferì anche l’incarico di preparare un «diritto territoriale eterno e stabile», sopprimendo la confusione del diritto romano e incorporando in esso l’infinita serie degli editti territoriali15. —— 12 13 14 15 S. von Cocceji, Tractatus iuris gentium, de principio iuris naturalis unico, vero et adaequato, Francofurti ad Viadrum, I. Schrey, 1702, 2 voll. Cfr. anche Id., Dissertatio prooemialis decima, ubi exponitur systema iuris naturae Henrici de Cocceji, in Id., Introductio ad Henrici l. b. de Cocceji [...] Grotium illustratum, continens dissertationes prooemiales XII, Halae, In officina Orphanotrophaei libraria, 1748, (1. ed. 1740), pp. 178–208; Id., Dissertatio prooemialis undecima, quae recentiorum et celebriorum doctorum opiniones circa principium iuris naturalis exhibet, ivi, pp. 208–226. Cfr. M. Scattola, Scientia Iuris and Ius Naturae. The Jurisprudence of the Holy Roman Empire in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, in D. Canale, P. Grossi e H. Hofmann (eds.), A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Volume 9, cit., pp. 1–41, qui pp. 29–37. S. von Cocceji, Friedrich Wilhelms, Königes in Preussen, Verbessertes Land-Recht, Des Königreichs Preussen, Königsberg, Gedruckt in der Königl. Preußis. Hof- und Academisch-Reußnerischen Buchdruckerey, 1721. Cfr. anche Friedrich Wilhelm I von Preußen, Allgemeines Edict, wegen Abkürzung und Beschleunigung der Processe, sub dato Berlin, den 2. Mai 1736, sambt 2 Beylagen, in C. O. Mylius (Hrsg.), Des Corporis constitutionum Marchicarum Anderer Theil, Von Der Iustitz so wol in Civil. als Criminal- und Fiscal-Sachen, und deren Process, Berlin und Hallen, Buchladen des Waysenhauses, 1737, num. 274, coll. 821–838. Friedrich Wilhelm I von Preußen, Rescript, wie es in verschiedenen Puncten zur Verbesserung der Justitz zu halten, und wegen der bevorstehenden General-Visitation derer Justitiz-Collegiorum. D. d. den 26. Februarii 1738, in C. O. Mylius (Hrsg.), Corporis constitutionum Marchicarum continuatio prima, Berlin und Hallen, Buchladen des Waysenhauses, 1744, num. 12, coll. 131–136, qui par. 11, col. 134: «Sind wir entschlossen, ein besonderes Land-Recht in Unseren Landen einzuführen, und das 6 Negli ultimi anni di vita di Federico Guglielmo I la riforma della giustizia entrò tuttavia in una fase d’incertezza, che non fu subito dissipata dall’ascesa al trono di Federico II16. Cocceji ritornò perciò ai suoi interessi accademici di gioventù e già nel 1740 pubblicò il suo Novum systema iurisprudentiae naturalis et Romanae, nel quale anticipò il metodo giusnaturalista che avrebbe applicato ai successivi progetti di legislazione prussiana17. Accompagnò questo tentativo astratto di sistemazione giuridica con una nuova riflessione sul principio del diritto naturale, che sviluppò commentando il testo classico di Ugo Grozio (1583–1645) con la sua Introductio ad Grotium illustratum (1740), la cui Dissertatio prooemialis duodecima riproponeva letteralmente il testo del suo Novum sistema18. In entrambe le opere Cocceji si sforzava di dimostrare che diritto di natura e diritto romano coincidevano perfettamente, soprattutto se essi erano considerati alla luce dell’insegnamento di Grozio, e che questa sarebbe stata la migliore base per il ———— Ius Romanum in so weit es applicabel, zum Fundament nehmen zu lassen. Gleichwie aber sich nicht füglich thun lassen will, die besondere Statuta und Iura jeder Provintz mit einfliessen zu lassen; Also habt ihr diejenige, so bey euch eingeführet und Observantia sind, besonders zu colligiren, und in eine Constitution unter gewissen Rubriquen: Zum Exempel: Von Communionnen der Güther, von dem Eigenthums-Recht et c. zu bringen; Welchemnächst, wann solche insgesamt eingesandt, und mit denen Ständen und Magistraten jeder Provintz und Stadt darüber communiciret worden, dieselbe besonders publiciret werden sollen, damit solchergestalt einmahl überall ein gewisses Recht etabliret werde»; Id., Notification an das Hof- und Cammer-Gericht allhier, wegen der Function, so Seine Königliche Majestät Dero Etats-Ministre von Cocceji zu Verbesserung des Justitz-Wesens allergnädigst aufgetragen. D. d. Berlin, den 1. Martii 1738, ivi, num. 13, coll. 137–140, qui coll. 137– 138: «Wir haben zu dem Ende Unsern Geheimten Etats Ministre von Cocceji, in specie dazu authorisirt, daß er […] davon sorgen solle, daß ein beständiges und ewiges Land-Recht verfertiget, das confuse, und theils auf Unsere Lande nicht quadrirende Ius Romanum abgeschaffet, und die unzehlige Menge von Edictenn gedachtem Land-Recht einverleibet werde.» 16 Cfr. Friedrich Wilhelm I von Preußen e S. von Cocceji, Von Gottes Gnaden, Friderich Wilhelm, König in Preussen [...] daß das Justitz-Wesen in Unsern Landen, unumbgänglich einer Verbesserung bedürffe [...] eine general Visitation aller und jeder Collegiorum [...] von Cocceji [...] aufgetragenen Commission [...], Berlin, [1738]. 17 S. von Cocceji, Novum systema iustitiae naturalis et Romanae. Ubi non solum verum principium iustitiae naturalis et praeterea, regula quaedam generalis proponitur, quae omnia et singula iustitiae naturalis praecepta complectitur, sed et spectatim 1. iura Dei in homines demonstrantur. 2. Iura hominum inter se iuxta tria obiecta iuris Romani exponuntur simulque universum ius Romanum in artem redigitur, Berolini, Schmid, 1740 18 S. von Cocceji, Dissertatio prooemialis XII exhibens Novum systema iustitiae naturalis et Romanae. Ubi non solum verum principium iustitiae naturalis et praeterea regula quaedam generalis proponitur, quae omnia et singula iustitiae naturalis praecepta complectitur, sed et speciatim, 1. iura Dei in homines demonstrantur, 2. iura hominum inter se iuxta tria obiecta iuris Romanis exponuntur simulque ius Romanum in artem redigitur, in Id., Introductio ad Henrici l. b. de Cocceji [...] Grotium illustratum, cit., pp. 227–510. 7 rinnovamento del diritto civile. Era quindi possibile ricavare dal diritto romano i principi generali della ragione o del diritto naturale e utilizzare poi quest’ultimi per mettere ordine nella materia giuridica. I progetti di riforma ripresero dopo la Seconda guerra per la Slesia, nel 1746. Il 9 maggio Cocceji inoltrò al re un piano in 13 punti corredato delle sue note esplicative19. Questo progetto prevedeva non solo il riordino della procedura, ma prospettava anche una riforma generale della legislazione. L’ultimo punto del progetto riconosceva infatti che la vera causa degli abusi giurisdizionali era la mancanza di un diritto certo nei territori della corona. Solo quando fosse stato introdotto un ordinamento univoco, completo e formulato in lingua tedesca, la giustizia sarebbe stata amministrata correttamente. Ma una legislazione dotata di tali caratteristiche avrebbe potuto essere completata solo a due condizioni: avrebbe dovuto fondarsi sui principi del diritto naturale e avrebbe dovuto includere le norme del diritto territoriale. Principalmente deve essere abolito il diritto romano latino, ed essere approntato su base prussiana un diritto territoriale tedesco che deve fondarsi soltanto sulla ragione naturale e sulle costituzioni del paese e che io proporrò entro un anno. Anche i vecchi ordinamenti processuali devono essere modificati e devono essere abrogati gli edicta (che sono innumerevoli e spesso contraddittori). Da essi si deve ricavare l’essenziale, che deve essere incluso nei nuovi ordinamenti, in modo da avere un ordinamento processuale generale20. Nel 1747 Cocceji fu nominato Großkanzler, ovvero ministro della giustizia, cui erano sottoposti tutti gli organi giudiziari21. Le riforme mantennero tuttavia ancora la logica cetuale della conglomerazione territoriale e rispettarono le divisioni del regno, —— 19 [Anonimo], Die Justiz-Reform in den Königl. Preußischen Staaten in den Jahren 1746–1748, in «Jahrbücher für die preußische Gesetzgebung, Rechtswissenschaft und Rechtsverwaltung», 59, (1842), pp. 67–158, qui num. 4. Bericht des Etats-Ministers v. Cocceji vom 9. Mai 1746, nebst einem unvorgreiflichen Plan wegen Verbesserung der Justiz und der Erläuterung dieses Plans, pp. 75–83. 20 Ivi, num. 4, Anlage no. 1: Unvorgreiflicher Plan wegen Verbesserung der Justitz, pp. 76–79, qui art. 13, pp. 77–78: «Hauptsächlich muß das Römische Lateinische Recht abgeschafft, und auf den Preußischen Fuß ein Teutsches Landrecht verfertiget werden, welches sich blos auf die natürliche Vernunfft und die Landes-Verfassungen gründen muß, und welches ich in einem Jahr liefern will [p. 78]. Es müssen auch die alten Prozeß-Ordnungen anderst eingerichtet, und die Edicta (welche unzehlig und öffters contradictorisch seyn) abgeschafft, das Nöthige aber daraus denen ProzeßOrdnungen inseriret, folglich nur eine allgemeine Prozeß-Ordnung werden.» Cfr. ivi, num. 4, Anlage no. 2: Erläuterungen des wegen Verbesserung der Justitz überreichten Plans, pp. 79–83, soprattutto ad 13, p. 83. 21 G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, Il Mulino, 1976, pp. 234–245. 8 che continuava a essere concepito come l’aggregazione dinastica di territori dotati di consuetudini e diritti propri. Nel 1748 fu pubblicato il Project des Codicis Fridericiani Marchici22, dedicato alla procedura processuale e valido per la sola marca di Brandeburgo. Anche questi tentativi erano tuttavia sostenuti dall’idea che la funzione giurisdizionale poteva essere esercitata correttamente soltanto se fosse stata sostenuta da una codificazione coerente del diritto vigente. Proseguiva quindi lo sforzo di dotare l’intero regno, non solo la marca, di una legislazione omogenea. Nel 1749 Cocceji pubblicò la prima parte del Project des Corporis iuris Fridericiani23, dedicata al diritto personale, che fu preliminarmente sottoposta alla valutazione del mondo universitario affinché, una volta emendata, potesse essere promulgata dal re. Ispirandosi direttamente ai principi enunciati nelle sue opere del 1740, Cocceji difese in questo progetto l’identità tra il diritto naturale e il diritto romano e, con l’intenzione di comporre uno ius naturae privatum, tentò di individuare nel Corpus iuris civilis di Giustiniano i principi generali del diritto naturale per sistemare con il loro aiuto l’intera materia secondo un ordine razionale24. Sua maestà reale di Prussia si è inoltrata molto più a fondo nella riforma della giustizia e con la Sua illustrissima saggezza ha formulato un piano completamente nuovo, nel quale devono essere distribuite tutte le materie della giustizia. […] Sua maestà reale ha in secondo luogo fatto riportare il diritto romano, ridondante e incerto, a un ordine naturale e a un giusto sistema, e ha ordinato che fosse progettato un nuovo diritto territoriale, fondato sulla ragione e sulle costituzioni territoriali, e che in tal —— 22 [S. von Cocceji e Friedrich II von Preußen], Project des Codicis Fridericiani Marchici, oder eine nach Seiner Königlichen Majestät von Preussen Selbst vorgeschriebenem Plan entworfene KammerGerichts-Ordnung, nach welcher Alle Processe in einem Jahr durch alle drey Instantzen zum Ende gebracht werden sollen und müssen, Frankfurt und Leipzig, Gedruckt in der Knoch- und Eßlingerischen Buchhandlung, [1748]. Cfr. soprattutto [S. von Cocceji], Vorrede, ivi, fo. *2r–3v. 23 [S. von Cocceji], Project des Corporis iuris Fridericiani, das ist Seiner Königlichen Majestät in Preussen in der Vernunft und Landes-Verfassungen gegründete Land-Recht, worinn das Römische Recht in eine natürliche Ordnung und richtiges Systema, nach denen dreyen obiectis iuris gebracht; Die General-Principia, welche in der Vernunft gegründet sind, bey einem jedem obiecto festgesetzet, und die nöthige Conclusiones, als so viel Gesetze, daraus deducirt; Alle Subtilitaeten und Fictiones, nicht weniger was auf den Teutschen Statum nicht applicable ist, ausgelassen; Alle zweifelhafte Iura, welche in denen Römischen Gesetzen vorkommen, oder von denen Doctoribus gemacht worden, decidirt, und solchergestalt Ein ius certum und universale in allen Dero Provintzen statuirt wird, Halle, In Verlegung des Wäysenhauses, 1749. 24 Ivi, Vorrede, parr. 29–30, pp. 13–14. 9 modo fosse stabilito uno ius certum. La qual cosa nessun potentato al mondo ha saputo finora portare a termine25. Seguendo la classica tripartizione di Gaio e di Giustiniano26, Cocceji pubblicò nel 1751 la seconda parte del suo progetto27, dedicata al diritto delle cose, mentre il diritto delle obbligazioni, che avrebbe dovuto concludere l’opera, rimase incompiuto, segnando il fallimento dell’intero tentativo. Il progetto non fu così mai completato né le parti già redatte furono mai promulgate. Quest’insuccesso viene riportato a più motivi: al caso, che colse con la morte Cocceji nel mezzo della sua fatica, a un’eccessiva prevalenza del diritto romano sul diritto consuetudinario, alle resistenze cetuali contro il progetto di unificazione giuridica del regno. Si è voluto vedere anche un dissenso di fondo tra Cocceji e Federico II, che avrebbe disapprovato lo schematismo astratto del suo ministro in nome di una concezione del diritto più storica e pragmatica, meno succube del diritto romano e più vicina alle «costituzioni del paese», come si ricaverebbe dal già ricordato resoconto del 9 maggio 174628. L’enunciazione di questo dissidio, che in ultima istanza avrebbe portato all’affossamento del progetto di codificazione, viene individuata nel saggio Sui motivi per cui si introducono o si aboliscono le leggi, che Federico II compose nel dicembre 1749 e fece leggere all’Accademia delle scienze nel gennaio 1750, pochi mesi dopo che la proposta di Cocceji era stata pubblicata. Nella sua dissertazione Federico II —— 25 [S. von Cocceji? e Friedrich II von Preußen], Wahrhafter Plan betreffend die Reforme der Justitz, Welche Seine Königliche Majestät von Preussen Selbst, und durch Dero eigene Lumieres formiret haben, wornach Alle Processe in Seiner Königlichen Majestät Provintzen tractiret und in dreyen Instantzen in einem Jahre geendiget werden, Halle, In Verlegung des Wäysenhauses, 1749, par. 3, p. 4: «Seine Königliche Majestät in Preussen sind in der Reforme der Justiz viel weiter gegangen, und haben durch Dero erlauchte Einsicht einen gantz neuen Plan formirt, wornach alle Stücke der Justitz eingerichtet worden. […] Seine Königliche Majestät haben zweytens das weitläuftige und ungewisse Römische Recht in eine natürliche Ordnung und richtiges Systema bringen lassen, und befohlen, ein neues in der Vernunft und in den Landes-Verfassungen gegründetes Land-Recht zu projectiren, und solchergestalt ein ius certum zu etabliren. Welches bishero noch kein Potentat in der Welt hat zum Stande bringen können.» 26 Gaius, Institutionum iuris civilis commentarii quattuor, cur. E. Huschke, Lipsiae, In aedibus B. G. Teubner, 1861, lib. I, tit. 3, par. 8, p. 25; Iustinianus imperator, Institutiones, cur. P. Krüger, Berolini, Apud Weidmannos, 1889, (1. ed. 1872), lib. I, tit. 2, par. 12, p. 2 a: «Omne autem ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones». 27 [S. von Cocceji], Zweyter Theil des Corporis iuris Fridericiani, das ist, Seiner Königlichen Majestät in Preussen in der Vernunft und Landes-Verfassungen gegründeten Land-Rechts, Halle, In Verlegung des Wäysenhauses, 1751. 28 Cfr. sopra nota 20. 10 sparge semi di saggezza legislativa sulla scia di Montesquieu (1689–1755) e indulge a considerare il diritto prussiano vigente come un esempio di giusta misura, ottenuta con una sapiente pratica29. Ma d’altra parte adduce anche argomenti che sembrano ripetere testualmente le tesi del suo ministro, come quando ricorda che, senza una codificazione, le leggi di uno stato sono destinate a contraddirsi, e sembra così ripudiare e sostenere allo stesso tempo il nuovo progetto di legislazione. 3. Ius Romano-Germanicum e diritto naturale Non si può tuttavia dire che il Project des Corporis iuris Fridericiani del 1749 fosse scientificamente inattuale. Il metodo applicato da Cocceji muoveva dall’assunzione che la razionalità del diritto naturale si fosse espressa sommamente nel diritto romano e che perciò i principi generali del diritto potessero essere ritrovati nelle leggi della tradizione romana e nuovamente applicati a esse per riportarle a un ordine perspicuo. Questa epistemologia giuridica, che avvicinava esplicitamente diritto romano e diritto naturale, non fu un’innovazione di Samuel von Cocceji, bensì era già stata sviluppata da Johann Gottlieb Heineccius (1681–1741) nel 1726, il quale aveva riesposto il contenuto delle Istituzioni e del Digesto seguendo un metodo che egli chiamava sintetico e che coincideva con il procedere dell’argomentazione geometrica. Heineccius aveva identificato le definizioni prime del diritto, con il loro aiuto aveva stabilito gli assiomi giuridici fondamentali e aveva infine combinato quest’ultimi in un ragionamento deduttivo in modo da ottenere tutti gli istituti del diritto discussi nelle raccolte giustinianee30. La forma o l’epistemologia del diritto naturale era stata così trasferita al —— 29 30 Friedrich II von Preußen, Über die Gründe, Gesetze einzuführen oder abzuschaffen (1749), in Id., Die Werke Friedrichs des Großen. Achter Band. Philosophische Schriften, hrsg. von G. Berthold Volz, deutsch von F. von Oppeln-Bronikowski, Berlin, Verlag von R. Hobbing, 1913, pp. 22–39, qui p. 33. G. Heineccius, Elementa iuris civilis secundum ordinem Institutionum commoda auditoribus methodo adornata, Giessae, Apud I. P. Krieger, [1726?], Praefatio, pp. 3–18, qui p. 16. Le formulazioni metodologiche di Heineccius provocarono una lunga polemica sulla «giurisprudenza assiomatica». Cfr. C. M. Pfaff, Oratio de chirographo apostoli Pauli Philemoni in favorem Onesimi servi transmisso, num constitutum vel fideiussionem aut expromissionem sapiat, vel potius alia prorsus ratione explicandum veniat, Tubingae, Apud Cottas fratres, 1729, fo. A4 r; C. H. Engelken e C. M. Pfaff, Examen Orationis de chirographo apostoli Pauli Philemoni in favorem Onesimi servi transmisso, num constitutum, vel fideiussionem aut expromissionem sapiat, vel potius alia prorsus ratione explicandum veniat, quam publici iuris fecit Christophorus Matthaeus Pfaffius […]. Accedit in calce ipsa oratio, Lipsiae, [s. e.], 1732; G. J. Schütz [= J. W. Trier], Examen methodi axiomaticae, 11 diritto romano ed era avvenuta la saldatura tra le due tradizioni, che sembravano essersi ignorate per tutto il secolo XVII31. Le opere di Heineccius, che godettero di grandissimo successo e divennero tra i più diffusi manuali del secolo XVIII, continuavano con i mezzi del diritto naturale l’opera di reinterpretazione del diritto romano che la tradizione dell’usus modernus Pandectarum (1690) da Hermann Conring (1606–1681) a Samuel Stryk (1640–1710), il maestro di Heineccius, e Augustin Leyser (1683–1725) avevano intrapreso muovendo dalla prospettiva del diritto germanico32. ———— qua in Elementis iuris civilis usus est iurisconsultus celeberrimus Iohannes Gottlieb Heineccius, Francofurti, [s. e.], 1733; G. Sellius, G. J. Schütz [= J. W. Trier] e C. M. Pfaff, Vindiciae methodi, qua in Elementis iuris civilis usus est vir illustris atque excellentissimus Iohannes Gottlieb Heinecius […], oppositae Gothofredi Iacobi Schutzii examini eiusdem methodi. Accedit in calce ipsum Examen Schutzianum ac praeterea Examen orationis Pfaffianae de chirographo apostoli Pauli et c. una cum Oratione ipsa, Traiecti ad Rhenum, Apud H. Besseling, 1734; G. A. Jenichen, Recensione di G. Sellius, Vindiciae methodi, in «Nova acta eruditorum», (1735), pp. 115–118; G. J. Schütz [= J. W. Trier], Examen methodi axiomaticae, qua in Elementis iuris civilis usus est iurisconsultus celeberrimus Iohannes Gottlieb Heineccius. Editio tertia. Accedunt Responsiones ad vindicias huius methodi a Gothofredo Sellio editas, Francofurti et Lipsiae, [s. e.], 1735; G. Sellius, Epistola ad virum celeberrimum atque excellentissimum Ioannem Wolfgang Trier, Amstelodami, [s. e.], 1735; [J. W. Trier], Iurisprudentia axiomatica triumphans, glossulis ad modum Accursii illustrata, Coloniae et Lipsiae, [s. e.], 1735; J. G. Heineccius, Praefatio, in Iustinianus imperator, Corpus iuris civilis Romani in duos tomos distinctum singulari cura recusum, Leipzig, Krüger, 1735, rist. come J. G. Heineccius, Defensio compilationis iuris Romani, in Id., Operum ad universam iuris prudentiam, philosophiam et litteras humaniores pertinentium tomus tertius, in quo I. Praefationes alienis libris praemissae et II. Opuscula minora varii argumenti, Genevae, Impensis heredum Cramer et fratr. Philibert, 1748, opusc. 10, pp. 126–170, qui pp. 166–169; Id., Praefatio, in J. L. Uhl (cur.), Opuscula ad historiam iuris et maxime ad Pomponii Enchiridion illustrandum pertinentia. Collegit Ioannes Ludovicus Uhlius. Praefationem praemisit Iohannes Gottlieb Heineccius, iurisconsultus, potentissimi Prussiae regi a consilio sanctiori, iuris et philosophiae professor publicus ordinarius et illustris Fridericiana Halae t. prorector, Halae, Impensis Orphanotrophei, 1735, pp. I–LXIX, qui pp. XLIV– XLIX, rist. come Id., De Sexto Pomponio iure consulto, in Id., Operum ad universam iuris prudentiam, philosophiam et litteras humaniores pertinentium tomus tertius, opusc. 9, pp. 66–126, qui pp. 104–108. Cfr. anche C. H. Freiesleben, De iurisprudentia axiomatica, vera et falsa, [Lipsiae], [s. e.], 1723; Id., Einleitung Zur Bürgerlichen Teutschen Recht-Gelahrheit, In einem Natürlichen Zusammenhange Derer Grund-Regeln mit ihren Folgerungen, Altenburg, Bey J. L. Richtern, 1726, Geehrter Leser, fo. a5r–8v. Lo vicenda della polemica sulla «giurisprudenza assiomatica» di Johann Gottlieb Heineccius è descritto da M. Lipen, F. G. Struve e G. A. Jenichen, Bibliotheca realis iuridica, Lipsiae, Apud I. Wendlerum, 1746, (1. ed. 1679, suppl. 1736), pars 1, voc. Methodus, p. 371a. 31 D. Canale, La costituzione delle differenze, cit., pp. 170–182. 32 S. Stryk, Specimen usus moderni Pandectarum, ad libros V priores in Academia Francofurtana publicis disputationibus exhibitum. Halae Magdeburgicae, Sumtibus Orphanotrophii, 1749 9, (1. ed. 1690); F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung, Göttingen, Vandehoeck und Ruprecht, 1967 2, (1. ed. 1952), § 12, pp. 204– 248. 12 Una razionalizzazione della giurisprudenza attraverso gli schemi del diritto naturale sulla scia di Leibniz33 era stata avanzata nel 1731 anche da Christian Wolff (1679– 1754), che aveva proposto come esempio una deduzione geometrica del titolo De iure personarum delle Istituzioni di Giustiniano argomentando con principi, definizioni, proposizioni, dimostrazioni, corollari e scolii. Wolff fece infatti valere il principio secondo cui le leggi civili devono essere coerenti con la ragione naturale e mostrò che quest’ultima si esprime in forma universale soltanto nel diritto naturale. Devono perciò essere identificabili alcuni principi generali di diritto naturale dai quali è possibile ricavare per deduzione tutte le norme del diritto civile34. Nel 1749, negli stessi anni in cui Cocceji pubblicava il suo Project, un allievo di Wolff, Daniel Nettelbladt (1719–1791), formulava l’augurio che anche il diritto positivo potesse essere esposto con una dimostrazione di tipo geometrico e nel suo Sistema della giurisprudenza positiva tedesca (1781) avrebbe poi ripetuto che la connessione deduttiva degli enunciati è necessaria in ogni vera esposizione del diritto civile tedesco35. D’altronde quella di Nettelbladt non era l’unica voce che sosteneva l’applicazione del metodo wolffiano nella giurisprudenza e si inseriva in un dibattito che —— 33 G. W. Leibniz, Elementa iuris naturalis, in Id., Sämtliche Schriften und Briefe, Berlin, Akademie der Wissenschaften, 1971, Bd. 6, Teil 1, pp. 459–465; Id., Ratio corporis iuris reconcinnandi, in Id., Sämtliche Schriften und Briefe, Berlin, Akademie der Wissenschaften, 1990, Band 6, Teil 2, pp. 93– 113. 34 C. Wolff, De iurisprudentia civili in formam demonstrativam redigenda (1731), in Id., Horae subsecivae Marburgenses. II, cur. Jean École, Hildesheim, G. Olms, 1983, (= Id., Gesammelte Werke, Abt. 2, Bd. 34, 2), pp. 84–150, qui par. 3, pp. 94–95; Id., Specimen legum ad formam demonstrativam reductarum secundum tit. III Institutionum De iure personarum, ivi, pp. 435–468. 35 D. Nettelbladt, Vernünftige Gedankenn von rechter Einrichtung des mündlichen Vortrags eines Lehrers der Rechte, Halle, Zu finden bey J. C. Hilligern, 1744; Id., Von rechter Anwendung der demonstrativischen Lehrart in der bürgerlichen Rechtsgelahrtheit, in «Wochentliche Hallische Anzeigen», 1746, numm. 41–43 (questi due titoli sono poi stati fusi insieme nel titolo seguente); Id., Unvorgreifliche Gedanken von dem heutigen Zustande der bürgerlichen und natürlichen Rechtsgelahrtheit in Teutschland, deren nöthigen Verbesserung und darzu dienlichen Mitteln. Als eine Einleitung zu seinen Lehrbegriffen der bürgerlichen und natürlichen Rechtsgelahrtheit, Halle, Renger, 1749, rist. hrsg. von B. M. Scherl, Hildesheim, Olms, 1997, (= C. Wolff, Gesammelte Werke, Abt. 3, Bd. 37); Id., Von dem rechten Gebrauch der Wolffischen Philosophie in der Theorie der positiven Rechtsgelahrtheit, in «Wöchentliche hallische Anzeigen», 1750, num. 46, rist. in Id., Sammlung kleiner juristischer Abhandlungen, Halle, In der Rengerischen Buchhandlung, 1792, num. 4, pp. 111– 125, qui par. 5, pp. 117–118; Id., Systema elementare doctrinarum propaedeuticarum iurisprudentiae positivae Germanorum communis. Praemissa sunt praecognitorum eruditionis generalium primae lineae, Halae, In officina Rengeriana, 1781, sect. 3: De methodo iurisprudentiae positivae Germanorum communis in genere et methodo eam docendi discendique in specie, pp. 49–66, qui sect. 3, par. 63, pp. 51. 13 negli anni 1745–1755 coinvolse molti giuristi tedeschi36 in quella che fu chiamata la «Polemica sul metodo dimostrativo» e che continuava la «Polemica sulla giurisprudenza assiomatica»37. Nello stesso 1749 anche Joachim Georg Darjes (1714–1791) formulò una regola per comporre il diritto romano con il diritto tedesco attraverso i principi del diritto naturale, un’equazione, che da un lato si affiancava alla proposta di Cocceji e dall’altro anticipava il metodo utilizzato da Carl Gottlieb Svarez (1746–1798), un allievo di Darjes, nella redazione dell’Allgemeines Landrecht del 1794. Darjes distinse in primo luogo tra metodo sistematico in senso stretto e in senso ampio. In senso stretto una dimostrazione è sistematica quando è perfettamente analitica, cioè quando tutti i termini della conclusione sono inclusi nelle premesse. Molto difficilmente tutto il contenuto del —— 36 J. U. von Cramer, Programma de optima iura docendi methodo, quo generosissimos atque nobilissimos academiae cives ad lectiones publicas proxime inchoandas invitat, Marburgi Cattorum, Typis P. C. Mülleri, (1731), rist. in Id., Opusculorum plurimis accessionibus variisque interspersis observationibus[…] locupletatorum tomus tertius, Marpurgi, In officina libraria Mülleriana, 1755, num. 9, pp. 232–248; G. H. Elend, Meditationes ad quaestionem: Utrum methodus demonstrativa sive mathematica in iurisprudentia civili adhiberi possit, Kiloni, Litteris G. Bartschii, 1735; J. J. Moser, Untersuchung, ob und wie ferne die mathematische und demonstrativische Lehr-Art in dem Teutschen Staats-Recht einen Nutzen habe oder nicht?, in Id., Moseriana, Leipzig, Friese, 1739, Stück 1, num. 3, pp. 54–72; C. Wolff, Programma de necessitate methodi scientifica et genuino usu iuris naturae ac gentium, quo lectiones suas in Fridericiana in posterum habendas intimat, Halae Magdeburgicae, Prostat in officina Rengeriana, 1741, rist. in J. U. von Cramer, Opusculorum […] tomus tertius, cit., num. 10, pp. 249–279; C. G. W., Kurzer Beweis, daß der Gebrauch der mathematischen Lehrart in der Rechtsgelehrsamkeit möglich sey, in «Belustigungen des Verstandes und Witzes» (17442), (1. ed. 1743), pp. 36–43; J. C. Claproth, Vertheidigung der mathematischen Lehrart in der Rechtsgelahrtheit, in Id., Sammlung iuristisch- philosophisch- und critischer Abhandlungen, Göttingen, Königliche Universitäts-Buchhandlung, 1743, St. 2, num. 1, pp. 195–277; J. A. von Ickstatt, Kurzer Entwurff Einer Vernünfftigen Lehr-Art, Wornach Unsere Teutsche Adeliche und andere, insonderheit Catholische Academische Jugend ihre Studia Juris auf Universitäten mit Nutzen einrichtet, München, Zu finden bey J. J. Vötter, [1746]; C. F. Jäger, Prolusio iuridica de genuina methodo iurisprudentiae civilis ex notione legum civilium demonstrata, Helmstadii, Weygand, 1748; J. P. von Ludewig, Gelehrte Anzeigen, in alle Wissenschaften […]. Erster Theil, Halle, Verlegts J. G. Bierwirth, 1749, Stück 190, pp. 792–797; J. U. von Cramer, Ungrund der Beschweerden des Herrn Gehemden Raths und Canzlers von Ludewig über den methodum demonstrativam in iure, Marburg, Bey P. C. Müllern, [1750?], rist. in Id., Opusculorum […] tomus tertius, cit., num. 11, pp. 280–293; R. Wedekind, Vorrede von dem Gebrauche der mathematischen Lehrart in der Rechtsgelehrsamkeit, in J. F. Eisenhart, Kleine Schriften, hrsg. von R. Wedekind, Erfurt, J. H. Nonnen, 1751, Bd. 1, pp. 10–60; A. F. Schott, Entwurf einer juristischen Encyclopädie und Methodologie, Leipzig, J. S. Heinsius, 1772. Cfr. H. Thieme, Die Zeit des späten Naturrechts. Eine privatrechtsgeschichtliche Studie, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung», 56 (1936), pp. 202–261, qui pp. 226–227; F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, cit., § 18, IV, 1, p. 321; D. Canale, La costituzione delle differenze, cit., pp. 179–180. 37 J. Schröder, Recht als Wissenschaft. Geschichte der juristischen Methode vom Humanismus bis zur historischen Schule (1500–1850), München, Verlag C. H. Beck, 2001, pp. 180–187. 14 diritto romano può essere esposto con un metodo così stringente, anche se tutta la parte che in esso risponde al diritto naturale soddisfa questi criteri rigidi. In senso lato un metodo è invece sistematico quando stabilisce chiaramente le sue definizioni, interviene con una spiegazione storica dove la speculazione filosofica si riveli insufficiente, e ricava tutte le norme con un’argomentazione ragionevole38. Con questo secondo metodo più ampio è possibile elaborare compiutamente un vero diritto privato romano-tedesco. Una volta riportato il diritto civile romano alla sua forma sistematica, si potrà infatti stabilire che cosa in esso appartenga al diritto naturale e sia pertanto immutabile ed eterno. In secondo luogo sarà indispensabile stabilire se, in che misura e in che modo i giuristi romani abbiano modificato i principi generali del diritto naturale seguendo i precetti contingenti della politica. Si dovrà poi confrontare la condizione dello stato romano con la situazione vigente nei territori tedeschi. Se le circostanze storiche sono simili, si potranno trasferire le regole del diritto romano per analogia direttamente nel diritto tedesco; se invece il contesto si mostra diverso, le indicazioni eterne del diritto naturale dovranno essere adattate alle particolari circostanze storiche tedesche. Il prodotto di questo complesso processo sarà un sistema coerente della giurisprudenza romano-germanica39. 4. Verso una conclusione. L’Allgemeines Landrecht del 1794 Considerato nel contesto della discussione sul metodo giuridico, il Project des Corporis iuris Fridericiani del 1749 risultava perfettamente inserito nel dibattito scientifico di metà Settecento, ma tale attualità scientifica non influì sul lavoro di codificazione, che nel trentennio successivo non conobbe alcun progresso significativo. In realtà, tra il 1774 e il 1776 il ministro della giustizia per la Slesia, Johann Heinrich Casimir von Carmer (1720–1801), inoltrò al monarca due progetti di riforma legislativa, ma essi non ottennero l’approvazione del Großkanzler Carl Joseph Maximilian von Fürst und —— 38 J. G. Darjes, Institutiones iurisprudentiae privatae Romano-Germanicae, Ienae, Apud C. H. Cuno, 1749, Praefatio, par. 2, fo.*3r. 39 Ivi, Praefatio, par. 3, fo. *3 v–4r. 15 Kupferberg (1717–1790)40 e rimasero senza seguito fino al 1779, quando la crescente inquietudine per l’amministrazione della giustizia indusse Federico II a intervenire arbitrariamente nel processo del mugnaio Christian Arnold (1770–1779). Il Großkanzler Fürst fu rimosso e sostituito con Carmer e il processo di unificazione legislativa del regno subì un nuovo e decisivo impulso41. Il 14 aprile 1780 Federico II fece emettere un ordine di gabinetto indirizzato a Carmer ingiungendogli di creare una commissione per la riforma della procedura e della legislazione territoriale42. Il primo prodotto di quest’iniziativa fu il primo libro del Corpus iuris Fridericianum, dedicato alla procedura giudiziaria, emanato provvisoriamente nel 1781 ed entrato definitivamente in vigore nel 1795. Seguirono la legge matrimoniale del 1782, la legge sui depositi (1783) e la legge sulle ipoteche (1785). L’ordinanza del 1780 si riferiva esplicitamente anche alla necessità di redigere una raccolta di leggi da utilizzare in tutti i territori del regno, che doveva essere ricavata, secondo il vecchio progetto di Cocceji, dal diritto romano, epurato dal superfluo con l’uso della ragione. Questo corpo giuridico, che rappresentava il punto nel quale il diritto romano coincideva con la legge di natura, avrebbe dovuto avere una funzione sussidiaria e integrare le legislazioni locali per i casi da esse non contemplati, con un’evidente limitazione rispetto ai tentativi del 1749. —— 40 41 42 [Anonimo], Verhandlungen über die Justiz-Reform in den Preußischen Staaten in den Jahren 1774– 1776, in «Jahrbücher für die preußische Gesetzgebung, Rechtswissenschaft und Rechtsverwaltung», 58 (1842), pp. 3–60, qui Vorbemerkung, pp. 3–5. D. M. Luebke, Frederick the Great and the Celebrated Case of the Millers Arnold (1770–1779). A Reappraisal, in «Central European History», 32 (1999), pp. 379–408. Friedrich II von Preußen, Allerhöchste Königliche Cabinets-Ordre d. d. Potsdam, den 14. April 1780, die Verbesserung des Justiz-Wesens betreffend, in Id., Corpus iuris Fridericianum. Erstes Buch. Von der Proceß-Ordnung, Berlin, Im Verlag der Königlichen Akademie der Wissenschaften, 1781, pp. III–XIV, qui p. XIII; Id., Abdruck der allerhöchsten Königlichen Cabinets-Order die Verbesserung des Justitz-Wesens betreffend. De dato Potsdam,den 14. April 1780, in [S. von Cocceji, cur.], Novum Corpus Constitutionum Prussico-Brandenburgensium Praecipue Marchicarum, Oder Neue Sammlung Königl. Preußl. und Churfürstl. Brandenburgischer, sonderlich in der Chur- und MarckBrandenburg, Wie auch andern Provintzien, publicirten und ergangenen Ordnungen, Edicten, Mandaten, Rescripten [...]. Vom Anfang des Jahrs 1751 und folgenden Zeiten [...]. Bd. 6: Von 1776, 1777, 1778, 1779, 1780. Nebst einem Zusatz einiger Verordnungen, Berlin, Gedruckt bey J. M. Kunst, 1781, num. 13, coll. 1935–1944, qui col. 1942. Cfr. anche P. Baumgart (Hrsg.), Acta Borussica. Denkmäler der Preußischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert, Bd. 16: Die Behördenorganisation und die allgemeine Staatsverwaltung Preussens im 18. Jahrhundert, Teil 2: Akten vom Januar 1778 bis August 1786, Hamburg, Parey, 1982, pp. 600–610; F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit § 19, II, 1, c–d, pp. 329–331. 16 Ma poiché tali statuta e consuetudini provinciali sono limitati soltanto a certe materie e non contengono regole giuridiche generali né tanto meno complete, mentre il Corpus iuris dell’imperatore Giustiniano da molti secoli è stato assunto come codice giuridico sussidiario di quasi tutti gli stati europei, come è avvenuto anche da noi, esso non potrà essere ignorato in futuro. Nel frattempo è tuttavia noto che questo codice romano contiene solo una raccolta di opinioni e decisioni formulate dai giureconsulti su casi particolari, che esso si riferisce in molti punti alle antiche costituzioni e formule romane, ora non più adatte, e che inoltre è pieno di contraddizioni. Bisogna dunque astrarre da esso solo l’essenziale e solo ciò che corrisponde alla legge di natura e alla costituzione attuale, abbandonando le parti inutili; si devono inserire le mie leggi territoriali nel punto giusto, e in questo modo si deve comporre un codice giuridico sussidiario al quale il giudice possa ricorrere quando sono insufficienti le leggi provinciali43. La morte di Federico II non interruppe il suo programma. Sotto la guida di Carl Gottlieb Svarez ed Ernst Ferdinand Klein (1744–1810)44, la commissione per la riforma della giustizia elaborò tra il 1784 e il 1788 un Allgemeines Gesetzbuch für die preußischen Staaten in quattro volumi, che fu sottoposto al giudizio dei ceti e degli esperti45. Tra gli scrittori direttamente interpellati figuravano i più eminenti rappresentanti del ceto universitario come August Ludwig Schlözer (1735–1809), Johann August Schlettwein (1731–1802), August Friedrich Schott (1744–1792), Johann Heinrich Christian von Selchow (1732–1795), Daniel Nettelbladt, Johann Stephan Pütter (1725–1807), Ludwig Julius Friedrich Höpfner (1743–1797) e Joachim Georg Darjes46. Nettelbladt, Darjes e —— 43 Friedrich II von Preußen, Allerhöchste Königliche Cabinets-Ordre d. d. Potsdam, den 14. April 1780, cit., p. XI; Id., Abdruck der allerhöchsten Königlichen Cabinets-Order, cit., coll. 1940–1941: «Weilen aber dennoch dergleichen Provinzial-Statuta und Gewohnheiten sich nur auf gewisse Gegenstände einschränken, und keine allgemeine noch weniger aber vollständige Rechts-Regeln enthalten, das Corpus iuris vom Kayser Justinian aber als das subsidiarische Gesetz-Buch fast aller europäischen Staaten von vielen Jahrhunderten her auch bey uns angenommen worden ist, so kann dieses auch künftig nicht ganz ausser Acht gelassen werden. Inzwischen ist bekannt, daß dieses Römische GesetzBuch größtentheils nur eine Sammlung der Meinungen und Entscheidungen der Rechts-Gelehrten in einzelnen Fällen enthält; sich vielfältig auf die alten und jetzt gar nicht mehr passenden Römischen Verfassungen und Formalitäten bezieht; auch mit vielen Widersprüchen angefüllt ist. Es muß also nur das Wesentliche mit dem Natur-Gesetz und der heutigen Verfassung übereinstimmende aus demselben abstrahirt, das Unnütze weggelassen, Meine eigene Landes-Gesetze am gehörigen Orte eingeschaltet, und solchergestalt ein subsidiarisches Gesetz-Buch, zu welchem der Richter beym Mangel der Provinzial-Gesetze recurriren kann, angefertiget werden.» 44 G. Kleinheyer, Carl Gottlieb Svarez (1746–1798), in Id. e J. Schröder (Hrsg.), Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten, cit., pp. 413–417. 45 J. H. C. von Carmer, Entwurf eines allgemeinen Gesetzbuchs für die Preußischen Staaten. Erster Theil, Berlin und Leipzig, Bey G. J. Decker, 1784. 46 F. Gärtner, Joachim Georg Darjes und die preußische Gesetzesreform. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des ALR, Berlin, Duncker und Humblot, 2007, pp. 12–13. 17 Höpfner, i più influenti rappresentanti del diritto naturale eclettico del tardo Settecento, ottennero un particolare ascolto nella redazione del testo. D’altronde Svarez era stato allievo di Darjes e Klein di Nettelbladt47. I pareri raccolti da tutta Europa furono rielaborati da Svarez nella Revisio monitorum48 e la nuova versione dell’Allgemeines Gesetzbuch fu pubblicata il 20 marzo 1791, con la previsione che sarebbe entrata in vigore il 1° giugno 1792. La resistenza dei ceti e il sospetto verso nuove riforme, soprattutto di fronte all’acuirsi della crisi rivoluzionaria, misero in forte difficoltà il progetto di codificazione, che tuttavia poté entrare in vigore il 1° luglio 1794 con il nuovo titolo di Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten. 5. Il diritto naturale prussiano Considerata dal suo punto conclusivo, la storia della codificazione prussiana è da un lato una storia dell’integrazione tra diritto di natura, diritto romano e diritto territoriale, e dall’altro lato è la lunga storia dei tentativi legislativi di Federico II. Essa ebbe due momenti di massima intensità, all’inizio e alla fine del regno di Federico II, negli anni 1740–1751 e 1780–1786, ciascuno dei quali fu dominato da un giurista, Samuel von Cocceji e Carl Gottlieb Svarez. In questa lunga vicenda il nesso tra codificazione e diritto naturale rimase sempre essenziale e può essere formulato nel modo seguente: la codificazione prussiana di Federico II, ovvero dei suoi giuristi, nacque dal diritto naturale, come sua realizzazione nell’ordinamento giuridico e come applicazione dei suoi principi a ordinamenti vigenti, fossero essi il diritto romano o i diritti provinciali. Resta da considerare l’ipotesi del «diritto naturale prussiano», che da Dilthey in poi la storiografia ha assunto come elemento centrale di questa vicenda. Franz Wieacker (1808–1894) ha icasticamente espresso il punto nel modo seguente. —— 47 48 F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, cit., § 19, II, 1, b, pp. 328–330. D. Willoweit, Die Revisio Monitorum des Carl Gottlieb Svarez, in Id. e Günter Birtsch (Hrsg.), Reformabsolutismus und ständische Gesellschaft. Zweihundert Jahre Preußisches Allgemeines Landrecht, Berlin, Duncker und Humblot, 1998, pp. 91–112. 18 Quanto al suo spirito, Dilthey ha caratterizzato perfettamente l’Allgemeines Landrecht come «diritto naturale prussiano». Nei suoi pregi e difetti esso è una testimonianza dell’architettonica politica federiciana, cioè della particolare variante prussiana del tardo assolutismo illuminato europeo49. Secondo la definizione offerta da Dilthey, il «diritto naturale prussiano» includerebbe Samuel Pufendorf (1632–1694), Christian Thomasius e Christian Wolff. Con il primo esso avrebbe raggiunto l’autonomia dalla teologia, con il secondo la chiara distinzione tra sfera dell’etica e sfera del diritto, con il terzo l’identificazione di un compito positivo dello stato, che deve in primo luogo promuovere il bene generale dei concittadini. L’estrema conseguenza di questo principio sarebbe la spontanea limitazione del potere monarchico in uno stato di diritto perché solo con la sua sottomissione etica alla legge il potere politico può realizzare il bene comune50. L’affermazione della sovranità statuale sarebbe il secondo tratto distintivo che, secondo Dilthey, il diritto naturale prussiano avrebbe conferito all’Allgemeines Landrecht, in modo speciale come subordinazione di ogni formazione religiosa alla volontà e al fine dello stato, secondo i principi del diritto canonico protestante elaborati dalla scuola «Pufendorf-Thomasius-Böhmer»51, così che l’individuo riceverebbe la sua libertà di coscienza non dalla chiesa, ma dallo stato. In terzo luogo la ricerca del bene sarebbe il principio che governa sia l’agire del singolo, come ricerca della perfezione, sia l’azione dello stato, come perseguimento del bene generale. Un doppio nesso unirebbe questo principio wolffiano con l’Allgemeines Landrecht, secondo le linee che uniscono da un lato Wolff a Nettelbladt e Klein e dall’altro lato Wolff a Darjes e Svarez52. Su questa ricostruzione si possono sollevare due osservazioni. In primo luogo il «diritto naturale prussiano» coincide di fatto con tutto il «diritto naturale tedesco» e offre una definizione allo stesso tempo troppo larga e troppo stretta. La definizione è troppo larga perché gli autori citati appartengono a orientamenti difficilmente conciliabili gli uni con gli altri dal punto di vista materiale, se consideriamo cioè i —— 49 F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, cit., § 19, II, 2, pr., p. 331: «Seinem Geist nach hat Dilthey das Allgemeine Landrecht treffend als “preußisches Naturrecht” gekennzeichnet. In seinen Vorzügen und Schwächen ist es ein Dokument friderizianischer Staatsbaukunst, d. h. der preußischen Sonderart des europäischen aufgeklärten Spätabsolutismus.» 50 W. Dilthey, Das allgemeine Landrecht, cit., p. 162. 51 Ivi, p. 167. 52 Ivi, p. 179. 19 contenuti delle loro dottrine. Pufendorf e Thomasius da un lato e Leibniz e Wolff dall’altro svilupparono infatti due deduzioni del diritto naturale alternative, che partivano dal diritto nell’un caso e dal dovere nell’altro53. D’altronde Cocceji appartiene a una terza linea, che ritorna, attraverso Heinrich von Cocceji e Johann Christoph Beckmann (1641–1717), piuttosto a Ugo Grozio, il più giusromanista dei giusnaturalisti, per proporlo come un’alternativa a Pufendorf. Dunque, se il diritto naturale prussiano è mai esistito, la sua estensione va ristretta ai giuristi post-wolffiani del secondo Settecento. Ma la definizione è anche troppo stretta. Se infatti abbandoniamo il terreno dei contenuti e consideriamo la forma o epistemologia del diritto naturale moderno, vediamo facilmente che tutti i suoi rappresentanti, i volontaristi come gli intellettualisti, Thomasius come Wolff, condividevano la stessa concezione epistemica di fondo, secondo la quale il diritto naturale è un processo del pensiero e produce un sistema capace di obbligare individui razionali perché produce conclusioni incontrovertibili da un unico principio razionale. Questo schema non era proprio dei soli giuristi «prussiani», che insegnavano a Halle an der Saale o a Francoforte sull’Oder, bensì rappresentava il tratto comune e distintivo del diritto naturale moderno rispetto alle altre epoche di questa disciplina ed era perciò condiviso da tutti i suoi esponenti, prussiani e non prussiani, luterani e cattolici, tedeschi e non tedeschi 54. Ma, se è così, la definizione del diritto naturale prussiano, paradossalmente, dovrebbe essere allargata a tutti gli scrittori giusnaturalisti del secolo XVIII. C’è tuttavia da considerare anche la seconda osservazione. A complicare il quadro interviene un altro elemento nella storia di questa dottrina. Attorno alla metà del secolo il diritto naturale raggiunse infatti il suo apice in termini di diffusione e di rilevanza nella vita accademica, ma allo stesso tempo si normalizzò su posizioni variamente eclettiche e sincretiche55. Più che vere e proprie scuole, wolffiana, thomasiana, pufendorfiana, abbiano nella seconda metà del secolo una pluralità di orientamenti individuali che ricombinarono ecletticamente elementi simili e partecipavano di un —— 53 G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna, cit., pp. 106–156. La distinzione proposta da G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna, cit., pp. 106–156 tra le due linee di Thomasius e di Wolff andrebbe perciò relativizzata, trattandosi di una differenza materiale all’interno dello stesso orientamento formale. 55 D. Canale, La costituzione delle differenze, cit., pp. 121–124. 54 20 discorso comune. Di questa lingua generale del diritto naturale fanno parte l’idea che lo stato vada pensato a partire dal suo fine (Staatszwecklehre), il concetto di benessere (Wohlfahrt, Glückseligkeit) come criterio generale dell’agire politico e il principio della perfettibilità umana. Questi elementi si trovano certamente in Nettelbladt e Darjes, ma anche in giusnaturalisti non prussiani, come Gottfried Achenwall (1719–1772), o in scrittori politici come Johann Heinrich Gottlob Justi (1717–1771). A questo punto si può allora chiedere: «Il diritto naturale di Darjes si distingue essenzialmente da quello di Achenwall?», cioè: «Il diritto naturale prussiano si distingue essenzialmente dal diritto naturale non prussiano?» oppure: «L’Allgemeines Landrecht sarebbe stato diverso se Klein e Svarez fossero stati allievi di Achenwall?» La risposta è «No». Ma questo allora vuol dire che il concetto di «diritto naturale prussiano» ha una scarsa efficienza ermeneutica, o che, semplicemente, non è mai esistito. Ma allora, che cosa è successo nella vicenda della codificazione prussiana? In che modo vi entrò il diritto naturale, se non è valida l’ipotesi di un diritto naturale prussiano? L’ipotesi di Dilthey suggerisce l’esistenza di un soggetto o di un attore storico che si manifestò nelle intuizioni politiche e legislative di Federico II e che si articolò nei concetti della scuola giuridica. La realtà storica sembra meno unitaria e più frastagliata. Possiamo infatti vedere all’opera forze che si muovono in direzioni diverse, come la corona, gli Stände, le chiese, il ceto forense; vediamo orientamenti di dottrina divergenti e in competizione, la scuola di Thomasius prima a Halle e poi a Gottinga, la scuola di Wolff a Halle, ma in parte anche nell’accademia delle scienze di Berlino, gli eclettici, sia in filosofia sia nel diritto naturale. È difficile vedere all’opera una forza unitaria che orienti in senso determinato l’agire o lo sviluppo storico, come realizzazione dello stato assoluto o dello stato assoluto illuminato. Di una cosa si coglie tuttavia chiaramente l’esistenza: da un secolo ormai è disponibile un progetto dotto sul diritto e sullo stato, che, almeno nella dottrina, ha identificato chiaramente il suo centro concettuale, ha approfondito le sue questioni generali e particolari e ha elaborato diverse varianti. Questo progetto si può chiamare diritto naturale moderno. Gli attori politici lo hanno còlto, adottato, applicato o frenato e rifiutato. In tal senso l’abilità di Federico II fu anche di avere intuito le potenzialità di questo progetto e di averlo intrecciato alle ambizioni della sua monarchia. Non si è trattato dunque di un destino storico della Prussia, ma di un processo che ha conosciuto attriti, tensioni tra il progetto (Cocceji, 21 Svarez) e le costellazioni materiali. Il processo non è lineare, procede per avanzamenti, ritirate, riprese e implica una continua mediazione o comunicazione tra gli attori. Inoltre produce distonie o contraddizioni tra i suoi elementi. Forse il Gran Cancelliere Cocceji non era meno innovativo del suo sovrano nell’immaginare la statualità moderna, e allo stesso modo l’Allgemeines Gesetzbuch del 1794 non è necessariamente più avanzato del Project del 1749. Questa conclusione può chiarire anche un altro aspetto, che deriva dalla nostra seconda osservazione. Tradizionalmente si offrono interpretazioni lineari secondo le quali i diversi stadi o episodi della codificazione corrispondono a successivi gradi di consapevolezza dello sviluppo storico, secondo il principio che ciò che segue è anche migliore. Poiché l’Allgemeines Gesetzbuch del 1791 è stato redatto quarant’anni dopo il Project des Corporis iuris Fridericiani, deve essere superiore e preferibile. È stato notato un evidente cambiamento in quello che si potrebbe considerare il paratesto del codice, in modo particolare negli interventi di Svarez alla Mittwochsgesellschaft e nelle sue lezioni private per il principe ereditario, dove è sottolineato il ruolo costituzionale del Gesetzbuch, che con la sua azione ordinatrice e regolatrice verrebbe a ricoprire il ruolo di legge fondamentale per la monarchia prussiana56. Sull’altro versante la letteratura storica segue quasi unanimemente il giudizio di Dilthey, Wieacker und Kleinheyer57 e considera una benedizione per la Prussia che il Project di Cocceji non sia entrato in vigore. Esso infatti sarebbe dipeso eccessivamente dal diritto romano perché la sua intenzione di fondo sarebbe stata di applicare la ragione naturale (nella forma del diritto naturale) al diritto romano, considerato il vero repertorio giuridico dell’umanità, mentre sarebbe stata necessaria una codificazione che avesse applicato la ragione naturale alle costituzioni territoriali; ciò che effettivamente sarebbe avvenuto solamente con l’Allgemeines Landrecht. Abbiamo tuttavia visto che il progetto di Cocceji corrispondeva esattamente agli orientamenti della scienza giuridica del suo tempo (Nettelbladt e Darjes) e proprio da questi sforzi sarebbe nata la scienza delle Pandette che avrebbe applicato il medesimo schema di ragione naturale e diritto romano, sostituendo tuttavia la razionalità del diritto naturale con quella della scienza giuridica. —— 56 57 E. Tortarolo, La ragione sulla Sprea. Coscienza storica e cultura politica nell’illuminismo berlinese, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 226–228. W. Dilthey, Das allgemeine Landrecht, cit., cit., p. 142; F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, cit., § 19, II, 1, b., p. 328; G. Kleinheyer, Samuel von Cocceji, cit. p. 97. 22 Fu da questo incontro che nacque la codificazione tedesca moderna del Bürgerliches Gesetzbuch (1900). Visti dalla prospettiva dell’Ottocento e del Novecento, i meriti sembrano invertiti e la storia risulta capovolta.