le caratteristiche dei lavoratori domestici
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le caratteristiche dei lavoratori domestici
Colf-Book.book Page 12 Friday, February 20, 2009 9:39 AM Sezione prima - Aspetti contrattuali Le caratteristiche dei lavoratori domestici LE CARATTERISTICHE DEI LAVORATORI DOMESTICI Per lavoratori domestici si intendono coloro che prestano la loro opera esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro. Rientrano in questa categoria £ £ non solo il personale addetto alle normali incombenze familiari come, ad esempio, le colf, i camerieri, i cuochi, le bambinaie, le governanti, ecc.; ma anche i lavoratori addetti a servizi diversi indirizzati al nucleo familiare o ai singoli componenti come, ad esempio, i giardinieri, gli autisti, i segretari privati, ecc... Alcune delle attività sopraelencate rientrano anche nella classificazione delle attività di lavoro subordinato non domestico; come individuare, quindi, quando è necessario assicurare il lavoratore come domestico e quando come lavoratore subordinato? L’elemento da valutare in via principale è a chi sono indirizzate le prestazioni lavorative. A ciò soccorre l’articolo 26 del DPR n. 1403 del 31 dicembre 1971, il quale stabilisce che le persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali che prestano la loro opera per finalità diverse dal funzionamento della vita familiare, sono soggette alle regole previdenziali previste per i lavoratori dipendenti comuni. Infatti, si considerano lavoratori dipendenti non domestici, gli addetti ai servizi di riassetto e pulizia dei locali che prestano l’attività alle dipendenze di: £ £ £ £ ditte appaltatrici; studi professionali o amministrazioni di stabili condominiali; circoli o associazioni che perseguono fini di svago o si prefiggono scopi di ordine culturale, religioso, politico o sportivo, nonché di comunità e convivenze in genere; amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti in genere. LAVORATORI LAVORATORI DOMESTICI DOMESTICI 12 Addetti Addetti alle alle normali normali incombenze incombenze della della vita vita familiare familiare del del datore datore di di lavoro lavoro Addetti Addetti aa servizi servizi diversi diversi indirizzati indirizzati al al nucleo nucleo familiare familiare del del datore datore di di lavoro lavoro oo ai ai singoli singoli componenti componenti Colf, Colf, bambinaie, bambinaie, assistenti assistenti anziani, anziani, cuochi cuochi ... ... Autisti, Autisti, giardinieri giardinieri ... ... Colf e badanti Colf-Book.book Page 17 Friday, February 20, 2009 9:39 AM Sezione prima - Aspetti contrattuali L’assunzione del lavoratore domestico L’ASSUNZIONE DEL LAVORATORE DOMESTICO ASPETTI GENERALI Il contratto di lavoro nasce dall’accordo fra le parti: rappresenta quindi una dichiarazione di volontà del datore di lavoro e del prestatore di lavoro. Come tutti i contratti di natura privatistica, anche il contratto di lavoro domestico è caratterizzato da determinati elementi che non possono mancare. Sono elementi essenziali del rapporto di lavoro in generale e quindi anche del rapporto di lavoro domestico: £ £ £ £ CAUSA: intesa come lo scambio tra capacità professionale e tempo di lavoro con retribuzione; FORMA: è libera; la manifestazione delle due volontà di norma è senza vincoli legali di forma. Viene richiesta la forma scritta solo quando clausole particolari o aggiuntive lo richiedono; CONDIZIONI: le condizioni pattuite non possono essere inferiori, cioè sfavorevoli per il dipendente, a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Quindi le regole dettate per la generalità dei dipendenti non possono essere derogate in pejus da accordi presi a livello individuale all’atto dell’assunzione o successivamente. Il D.Lgs n. 152 del 26 maggio 1997 ha previsto che al lavoratore assunto debbano essere fornite determinate informazioni attinenti il rapporto di lavoro. In particolare, all’atto dell’assunzione, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore: ¾ il luogo di lavoro, la sede o il domicilio del datore di lavoro; ¾ la data di inizio del rapporto di lavoro; ¾ la durata del rapporto di lavoro, specificando se si tratta di rapporto a tempo determinato o indeterminato; ¾ la durata dell’eventuale periodo di prova; ¾ l’inquadramento, il livello e la qualifica oppure la descrizione sommaria del lavoro; ¾ l’importo iniziale della retribuzione (con l’indicazione degli elementi costitutivi) e il periodo di corresponsione; ¾ la durata delle ferie retribuite e le modalità di fruizione delle stesse; ¾ l’orario di lavoro; ¾ i termini di preavviso in caso di recesso; DURATA: la legge presume che il contratto di lavoro sia sempre a tempo indeterminato. Tuttavia, sono previsti casi specifici in cui è possibile per le parti stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, cioè con una scadenza finale prefissata. LA LETTERA DI ASSUNZIONE L’assunzione del lavoratore domestico avviene in modo diretto, cioè il datore di lavoro, una volta individuato il soggetto da assumere, provvede in autonomia a definirne le specificità contrattuali, senza peraltro coinvolgere in questa fase gli organismi pubblici posti a tutela del lavoro dipendente. Colf e badanti 17 Colf-Book.book Page 18 Friday, February 20, 2009 9:39 AM Sezione prima - Aspetti contrattuali L’assunzione del lavoratore domestico Il contratto collettivo, recependo l’orientamento legislativo sopra citato, prevede all’articolo 6 che le parti debbano stipulare un contratto di lavoro attraverso la definizione di una lettera di assunzione nella quale è necessario siano individuati almeno questi elementi: £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ la data di inizio del rapporto di lavoro; il livello di appartenenza e l’anzianità nella qualifica; la durata del periodo di prova; l’esistenza o meno della convivenza, totale o parziale; la durata dell’orario di lavoro e la sua distribuzione; l’eventuale tenuta di lavoro, che dovrà comunque essere fornita dal datore di lavoro; la mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica o ad altra giornata, nel caso in cui il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la celebrazione in giorno diverso dalla domenica; la retribuzione pattuita; la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari; il periodo concordato di godimento delle ferie annuali; l’indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore possa riporre e custodire i propri effetti personali. Tale obbligo non trova applicazione nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore a un mese e il cui orario non superi le 8 ore settimanali nonché nel caso di rapporto di lavoro tra coniugi e tra parenti o affini (non oltre il terzo grado) conviventi. LETTERA LETTERA DI DI ASSUNZIONE ASSUNZIONE Data Data di di inizio inizio dell’attività dell’attività ee livello livello di di inquadramento inquadramento Forma Forma scritta scritta Durata Durata del del periodo periodo di di prova prova Contenuto Contenuto del del contratto contratto La La lettera lettera di di assunzione assunzione deve deve essere essere firmata firmata dal dal datore datore di di lavoro lavoro ee dal dal lavoratore lavoratore Esistenza Esistenza oo meno meno della della convivenza convivenza Orario Orario di di lavoro lavoro ee relativa relativa distribuzione distribuzione settimanale/giornaliera settimanale/giornaliera Trattamento Trattamento economico economico Anche nella costituzione del rapporto di lavoro domestico, la lettera di assunzione va firmata da entrambe le parti, ed è opportuno che sia portata a conoscenza del lavoratore prima che egli inizi l’attività lavorativa. Sebbene il rapporto di lavoro domestico sia un rapporto particolare e quindi diverso, per sua natura, da un normale rapporto di lavoro subordinato instaurato con un datore di lavoro pubblico ovvero privato, si precisa che la lettera di assunzione rappresenta anche in questo caso una garanzia, non solo per il lavoratore ma anche e soprattutto per il datore di lavoro. Di seguito si propone un esempio di lettera di assunzione £ £ 18 di un lavoratore domestico convivente, e di un lavoratore domestico a ore. Colf e badanti parte1.fm Page 38 Friday, February 20, 2009 9:57 AM Sezione prima - Aspetti contrattuali L’assunzione del lavoratore domestico LA MODULISTICA SEMPLIFICATA Il Ministero del Lavoro, con Nota circolare n. 1044 del 16 febbraio 2009, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti connessi alla comunicazione di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro domestico, alla luce delle semplificazioni introdotte dal DL n. 185/2008 (art. 16-bis, commi 11 e 12), convertito in Legge n. 2/2009. A seguito delle precisazioni ministeriali, l’INPS, con Circolare n. 20 del 17 febbraio 2009, ha adottato la nuova modulistica semplificata. Dalla lettura della Nota n. 1044/2009, rispetto al Comunicato stampa dell’INPS del 5 febbraio 2009, emergeva che, ai fini dell’assunzione di lavoratori domestici, non era da ritenersi sufficiente la semplice telefonata all’Istituto previdenziale, e si rimandava ad apposita circolare INPS il compito di illustrare i termini della procedura semplificata. A tal riguardo la Circolare INPS n. 20/2009 chiarisce le modalità operative concernenti le comunicazioni del lavoro domestico e fornisce i nuovi modelli. MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE L’INPS nel confermare la semplificazione introdotta dal DL n. 185/2008 (convertito in Legge n. 2/2009), ribadisce che dal 29 gennaio 2009 la comunicazione inviata all’INPS e le eventuali altre informazioni saranno efficaci anche nei confronti dei Servizi competenti del Ministero del Lavoro, dell’INAIL, nonché della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo. Preme evidenziare che la tempistica dell’obbligo di comunicazione rimane inalterata e sono pienamente validi i termini fissati normativamente (Legge n. 296/2006), ossia: O O almeno il giorno prima (anche se festivo), in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, entro 5 giorni dall’evento, in caso di proroga trasformazione, e cessazione dello stesso. A tale scopo dovranno essere utilizzati i nuovi moduli (allegati alla circolare INPS), osservando per la loro compilazione le relative istruzioni. Alla luce delle nuove disposizioni, ai fini dell’iscrizione e delle eventuali variazioni, il datore di lavoro domestico potrà: O O O avvalersi del Contact Center (numero 803.164), fornendo telefonicamente i dati necessari; utilizzare la procedura Internet di comunicazione ed invio on-line disponibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it) oppure utilizzare il modulo cartaceo per la presentazione o l’invio alle sedi. Come data certa di comunicazione l’Istituto assumerà quella risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il luogo e l’ora in cui essa è stata ricevuta, in osservanza del decreto ministeriale 30 ottobre 2007 (art. 1, comma 1, lett. k). Se la comunicazione di assunzione è inviata a mezzo del servizio postale farà fede la data di spedizione della raccomandata. LAVORO ACCESSORIO In caso di ricorso al lavoro accessorio (artt. 70-73 del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dal DL n. 112/2008) per le esigenze solo temporanee di lavoro domestico, il datore non è soggetto ad alcun obbligo di comunicazione, visto che per la regolarizzazione di questa particolare tipologia contrattuale è previsto il sistema di consegna di carnet di buoni (voucher), quale corrispettivo della retribuzione. Si ricorda che l’INPS ha emanato apposite disposizioni concernenti le modalità operative del lavoro occasionale di tipo accessorio. 38 Colf e badanti Colf-Book.book Page 47 Friday, February 20, 2009 9:39 AM Sezione prima - Aspetti contrattuali Lo svolgimento del rapporto di lavoro domestico LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO L’INQUADRAMENTO Il rinnovo contrattuale del 16 febbraio 2007 ha previsto - tra altre novità - una completa ristrutturazione dei livelli di inquadramento dei lavoratori domestici. Ai sensi dell’articolo 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro domestico, gli addetti ai servizi familiari sono riclassificati, a seconda delle mansioni che svolgono ed in base al titolo di studio o alla professionalità posseduta, nei seguenti livelli. £ £ £ £ £ £ £ £ Livello A: appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. Livello A super: ¾ Addetto alla compagnia. Svolgimento di esclusive mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro; ¾ Baby sitter. Svolgimento di mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura. Livello B: Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. Livello B super: ¾ Assistente a persone autosufficienti. Svolgimento di mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Livello C: appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. Livello C super: assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolgimento di mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Livello D: appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. Livello D super: ¾ Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolgimento di mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti; ¾ Direttore di casa. Svolgimento di mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all'andamento della casa. Colf e badanti 47 Colf-Book.book Page 59 Friday, February 20, 2009 9:39 AM Sezione prima - Aspetti contrattuali Lo svolgimento del rapporto di lavoro domestico LE ASSENZE ED I PERMESSI DAL LAVORO PERMESSI PER MOTIVI FAMILIARI L’articolo 4, comma 1 della Legge n. 53/2000 prevede che le lavoratrici ed i lavoratori possano beneficiare di un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi l’anno qualora si verifichi il decesso o la documentata grave infermità: £ £ £ del coniuge (anche legalmente separato); di un parente entro il secondo grado; di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore medesimo. La legge dispone, inoltre, che: £ £ il permesso debba essere utilizzato entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità; il lavoratore debba comunicare preventivamente al datore di lavoro l’evento per cui richiede il permesso e le giornate nelle quali intende utilizzarlo, nonché presenti al datore di lavoro la relativa documentazione. Sulla base di quanto previsto dalla legge, l’articolo 20 comma 3 del contratto collettivo per i domestici stabilisce che il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado ha diritto ad un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi. PERMESSI PER VISITE MEDICHE I lavoratori domestici hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro. In particolare: £ £ £ i lavoratori conviventi hanno diritto a 16 ore annue di permesso retribuito; i lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali hanno diritto a 12 ore annue di permesso retribuito; per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore annue di permesso saranno riproporzionate in base all’orario di lavoro effettivamente prestato dal lavoratore. I lavoratori, inoltre, possono beneficiare allo stesso titolo di permessi non retribuiti. PERMESSI PER LA NASCITA DI UN FIGLIO Al lavoratore padre spettano 2 giorni di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per gli adempimenti degli obblighi di legge. PERMESSI NON RETRIBUITI Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti. In tal caso, poiché il permesso non è retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio. ASSENZE INGIUSTIFICATE Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, salvo casi di forza maggiore, possono portare alla risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, purché l’infrazione siano contestata per iscritto. Colf e badanti 59 Colf-Book.book Page 85 Friday, February 20, 2009 9:39 AM Sezione prima - Aspetti contrattuali La retribuzione LE FERIE Come già anticipato, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore domestico ha diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi (escluse le domeniche e le festività infrasettimanali), da fruire preferibilmente nel periodo giugno-settembre e durante le festività natalizie, tenendo conto delle esigenze della famiglia presso cui il lavoratore presta servizio. Durante il periodo di ferie al lavoratore spetta, per ogni giornata, un ventiseiesimo della retribuzione mensile, comprensiva della eventuale indennità sostitutiva per il vitto e per l’alloggio. In caso di retribuzione oraria occorre prendere a riferimento il numero di ore effettuate nel mese precedente e dividerle per 26, ottenendo così il numero di ore equivalente ad un giorno di ferie. Esempio Si consideri il caso di un lavoratore che effettua un orario di 12 ore settimanali, e che nel mese immediatamente precedente alle ferie ha lavorato in totale 52 ore (considerando un mese composto da quattro settimane e due giorni). Dividendo il numero delle ore per 26 si ottiene il numero di ore equivalente per ogni giorno di ferie, cioè 2. Considerando una retribuzione oraria di € 9,48 (vedi esempio precedente), possiamo calcolare che ogni giorno di ferie deve essere retribuito con € 9,48 x 2 = € 18,96. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi anche durante le ferie, con le solite modalità. Al lavoratore che non ha raggiunto un anno di servizio spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato. Ciò a condizione che abbia superato il periodo di prova. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento né durante il periodo di malattia o infortunio. Per calcolare le ferie, le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi. Il lavoratore domestico con cittadinanza diversa da quella italiana ha la possibilità, in caso di necessità, di usufruire di un periodo più lungo, cumulando le ferie di due anni. CALCOLO DEL TFR Per quanto concerne il trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni contenute nella Legge n. 297 del 29 maggio 1982: in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio. Il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sono incrementate dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall'ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso. PARTICOLARITÀ Ai fini del calcolo del TFR è necessario considerare le seguenti particolarità previste dalla contrattazione collettiva. L’ammontare del TFR. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella 2ª e 3ª categoria. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l'indennità di anzianità è determinata nelle seguenti misure: Colf e badanti 85 Colf-Book.book Page 96 Friday, February 20, 2009 9:39 AM Sezione terza - Aspetti previdenziali I contributi: determinazione e versamento I CONTRIBUTI: DETERMINAZIONE E VERSAMENTO Sulla base della domanda e dei documenti presentati, l’INPS provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore del lavoratore domestico. Inoltre invia al datore di lavoro un blocchetto di bollettini di conto corrente postale per il versamento dei contributi dovuti. Il contributo è commisurato alla paga effettiva oraria erogata al lavoratore domestico. DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE EFFETTIVA Come abbiamo visto, gli elementi che compongono la paga oraria sono i seguenti: £ £ £ la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti; la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria; il valore convenzionale del vitto e dell’alloggio, ripartito in misura oraria. L’importo della paga oraria, come sopra individuata, rappresenta la retribuzione convenzionale oraria imponibile, cioè quella in base alla quale vengono calcolati e versati i contributi. Per la determinazione della retribuzione effettiva corrisposta al lavoratore deve tenersi presente che in tale concetto devono rientrare non soltanto le somme monetarie mensili, quindicinali, settimanali, giornaliere ed orarie ma anche ogni altra forma di compenso comunque spettante al lavoratore. Nel calcolo della retribuzione effettiva debbono quindi essere compresi: £ £ £ la quota della tredicesima mensilità, il valore del vitto e dell’alloggio nella misura stabilita per ciascuna provincia, nonché ogni altra forma di retribuzione, in denaro od in natura, corrisposta al lavoratore. Poiché il versamento dei contributi si effettua sempre facendo riferimento alla retribuzione oraria, se il datore di lavoro retribuisce il proprio dipendente a settimana, a quindicina, a mese, ecc. deve ricondurre all’ora la retribuzione corrisposta. Pertanto, ad esempio, nel caso di domestica retribuita a mese, basterà dividere il compenso mensile per il numero delle ore di lavoro svolte in quel mese. RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE ORARIA ORARIA IMPONIBILE IMPONIBILE Retribuzione Retribuzione oraria oraria pattuita pattuita tra tra le le parti parti 96 più Tredicesima Tredicesima mensilità mensilità ripartita ripartita in in misura misura oraria oraria più Eventuale Eventuale valore valore orario orario convenzionale convenzionale di di vitto vitto ee alloggio alloggio Colf e badanti Colf-Book.book Page 97 Friday, February 20, 2009 9:39 AM Sezione terza - Aspetti previdenziali I contributi: determinazione e versamento DETERMINAZIONE DELLE ORE Il versamento dei contributi è trimestrale e deve comprendere tutte le ore lavorate o retribuite nel trimestre solare cui si riferisce il versamento. Pertanto, ai fini della determinazione del numero complessivo delle ore di lavoro effettuate nel trimestre si deve tener conto anche delle ore convenzionalmente attribuibili al lavoratore in corrispondenza delle giornate di ferie retribuite di cui abbia usufruito nel corso del trimestre stesso. Per ciascun giorno di ferie deve essere attribuito al lavoratore un numero di ore pari a quello che si ottiene dividendo per ventiquattro il numero delle ore di lavoro effettuate nelle quattro settimane lavorative precedenti l’inizio del periodo feriale. Così, ad esempio, se nelle quattro settimane in questione il lavoratore ha effettuato complessivamente 120 ore, per ciascuna giornata di ferie gli saranno attribuite 5 ore (infatti, 120 : 24 = 5 ore). Qualora il quoziente sia un numero decimale e la somma delle ore da attribuire convenzionalmente per giorni di ferie fruiti dal lavoratore nel trimestre sia un numero non intero, il numero stesso deve essere arrotondato all’unità, per eccesso se la frazione decimale è superiore alla mezz’ora, per difetto in caso contrario. Esempio Un lavoratore avente diritto a 14 giorni di ferie retribuite, ha effettuato nelle quattro settimane precedenti l’inizio del periodo feriale 160 ore di lavoro; dividendo 160 per 24 si ha 6,6; moltiplicando 6,6 per 14, quanti cioè sono i giorni di ferie, si ha 92,4 arrotondato per difetto a 92. (160 : 24) = 6,6 6,6 x 14 = 92,4 (arrotondato a 92) Questo sarà il numero delle ore attribuibili al lavoratore in corrispondenza del periodo feriale, numero di ore che deve essere aggiunto a quello delle ore effettivamente svolte nel trimestre ai fini della determinazione del contributo complessivo da versare per il trimestre interessato. IL IL VERSAMENTO VERSAMENTO DEI DEI CONTRIBUTI CONTRIBUTI È È TRIMESTRALE TRIMESTRALE Comprende Comprende tutte tutte le le ore ore lavorate lavorate o o retribuite retribuite nel nel trimestre trimestre solare solare cui cui si si riferisce riferisce ilil versamento versamento èè necessario necessario considerare considerare anche anche le le ore ore convenzionalmente convenzionalmente attribuibili attribuibili al al lavoratore lavoratore per per le le giornate giornate di di ferie ferie godute godute nel nel trimestre trimestre LE FASCE ORARIE Il versamento dei contributi deve essere commisurato alla retribuzione convenzionale spettante al lavoratore. Le retribuzioni convenzionali sono raggruppate in fasce, in corrispondenza delle quali viene determinato un importo orario per il versamento dei contributi. Se l’orario di lavoro non supera le 24 ore a settimana, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione; se l’orario di lavoro supera le 24 ore settimanali, il contributo orario è fisso per tutte le ore retribuite. Colf e badanti 97 Colf-Book.book Page 110 Friday, February 20, 2009 9:39 AM Sezione terza - Aspetti previdenziali Come si versano i contributi: la compilazione del bollettino ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL BOLLETTINO LAVORATORE CHE SVOLGE ATTIVITÀ PER MENO DI 24 ORE SETTIMANALI Si ipotizzi il caso di un lavoratore che percepisce una retribuzione oraria effettiva di € 8,80 e che abbia svolto attività per 15 ore settimanali nel 4° trimestre 2009 (ottobre-dicembre). Nel trimestre sono presenti 13 sabati. Il numero delle ore per le quali versare i contributi è pari a 195 (15 ore settimanali moltiplicato 13 settimane). L’importo dei contributi da versare è di € 356,85, ottenuto moltiplicando le ore lavorate (195) con l’importo orario del contributo (€ 1,83). L’importo ottenuto applicando il calcolo del precedente esempio non è il solo dato da indicare sul bollettino: perché questo sia veramente completo in tutte le sue parti, occorre indicare i dati retributivi e lavorativi richiesti su ogni singola casella del bollettino. Nell’indicazione dell’importo in lettere si devono riportare i centesimi in numero dopo avere apposto una sbarra dopo le unità di euro. Nell’esempio, si deve trascrivere trecentocinquantasei/85. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il 10 gennaio 2010. R PRIMA PARTE DEL BOLLETTINO 3 5 6 Trecentocinquantasei/85 110 8 5 3 5 6 8 5 Trecentocinquantasei/85 Colf e badanti