le caratteristiche dei lavoratori domestici

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le caratteristiche dei lavoratori domestici
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Sezione prima - Aspetti contrattuali
Le caratteristiche dei lavoratori domestici
LE CARATTERISTICHE DEI LAVORATORI
DOMESTICI
Per lavoratori domestici si intendono coloro che prestano la loro opera esclusivamente per le necessità
della vita familiare del datore di lavoro. Rientrano in questa categoria
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non solo il personale addetto alle normali incombenze familiari come, ad esempio, le colf, i camerieri, i cuochi, le bambinaie, le governanti, ecc.;
ma anche i lavoratori addetti a servizi diversi indirizzati al nucleo familiare o ai singoli componenti come, ad esempio, i giardinieri, gli autisti, i segretari privati, ecc...
Alcune delle attività sopraelencate rientrano anche nella classificazione delle attività di lavoro subordinato non domestico; come individuare, quindi, quando è necessario assicurare il lavoratore come domestico e quando come lavoratore subordinato?
L’elemento da valutare in via principale è a chi sono indirizzate le prestazioni lavorative.
A ciò soccorre l’articolo 26 del DPR n. 1403 del 31 dicembre 1971, il quale stabilisce che le persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali che prestano la loro opera per finalità diverse dal funzionamento della vita familiare, sono soggette alle regole previdenziali previste per i lavoratori dipendenti comuni. Infatti, si considerano lavoratori dipendenti non domestici, gli addetti ai servizi di riassetto e pulizia dei locali che prestano l’attività alle dipendenze di:
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ditte appaltatrici;
studi professionali o amministrazioni di stabili condominiali;
circoli o associazioni che perseguono fini di svago o si prefiggono scopi di ordine culturale, religioso,
politico o sportivo, nonché di comunità e convivenze in genere;
amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, regioni, province, comuni,
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti in genere.
LAVORATORI
LAVORATORI DOMESTICI
DOMESTICI
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Addetti
Addetti alle
alle normali
normali incombenze
incombenze
della
della vita
vita familiare
familiare del
del datore
datore di
di lavoro
lavoro
Addetti
Addetti aa servizi
servizi diversi
diversi indirizzati
indirizzati
al
al nucleo
nucleo familiare
familiare del
del datore
datore
di
di lavoro
lavoro oo ai
ai singoli
singoli componenti
componenti
Colf,
Colf, bambinaie,
bambinaie,
assistenti
assistenti anziani,
anziani, cuochi
cuochi ...
...
Autisti,
Autisti, giardinieri
giardinieri ...
...
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Sezione prima - Aspetti contrattuali
L’assunzione del lavoratore domestico
L’ASSUNZIONE DEL LAVORATORE
DOMESTICO
ASPETTI GENERALI
Il contratto di lavoro nasce dall’accordo fra le parti: rappresenta quindi una dichiarazione di volontà del
datore di lavoro e del prestatore di lavoro.
Come tutti i contratti di natura privatistica, anche il contratto di lavoro domestico è caratterizzato da determinati elementi che non possono mancare.
Sono elementi essenziali del rapporto di lavoro in generale e quindi anche del rapporto di lavoro domestico:
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CAUSA: intesa come lo scambio tra capacità professionale e tempo di lavoro con retribuzione;
FORMA: è libera; la manifestazione delle due volontà di norma è senza vincoli legali di forma. Viene
richiesta la forma scritta solo quando clausole particolari o aggiuntive lo richiedono;
CONDIZIONI: le condizioni pattuite non possono essere inferiori, cioè sfavorevoli per il dipendente,
a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Quindi le regole dettate per la generalità dei dipendenti non possono essere derogate in pejus da accordi presi a livello individuale all’atto
dell’assunzione o successivamente.
Il D.Lgs n. 152 del 26 maggio 1997 ha previsto che al lavoratore assunto debbano essere fornite determinate informazioni attinenti il rapporto di lavoro. In particolare, all’atto dell’assunzione, il datore di
lavoro deve comunicare al lavoratore:
¾ il luogo di lavoro, la sede o il domicilio del datore di lavoro;
¾ la data di inizio del rapporto di lavoro;
¾ la durata del rapporto di lavoro, specificando se si tratta di rapporto a tempo determinato o indeterminato;
¾ la durata dell’eventuale periodo di prova;
¾ l’inquadramento, il livello e la qualifica oppure la descrizione sommaria del lavoro;
¾ l’importo iniziale della retribuzione (con l’indicazione degli elementi costitutivi) e il periodo di
corresponsione;
¾ la durata delle ferie retribuite e le modalità di fruizione delle stesse;
¾ l’orario di lavoro;
¾ i termini di preavviso in caso di recesso;
DURATA: la legge presume che il contratto di lavoro sia sempre a tempo indeterminato. Tuttavia,
sono previsti casi specifici in cui è possibile per le parti stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, cioè con una scadenza finale prefissata.
LA LETTERA DI ASSUNZIONE
L’assunzione del lavoratore domestico avviene in modo diretto, cioè il datore di lavoro, una volta individuato il soggetto da assumere, provvede in autonomia a definirne le specificità contrattuali, senza peraltro coinvolgere in questa fase gli organismi pubblici posti a tutela del lavoro dipendente.
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Sezione prima - Aspetti contrattuali
L’assunzione del lavoratore domestico
Il contratto collettivo, recependo l’orientamento legislativo sopra citato, prevede all’articolo 6 che le parti debbano stipulare un contratto di lavoro attraverso la definizione di una lettera di assunzione nella
quale è necessario siano individuati almeno questi elementi:
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la data di inizio del rapporto di lavoro;
il livello di appartenenza e l’anzianità nella qualifica;
la durata del periodo di prova;
l’esistenza o meno della convivenza, totale o parziale;
la durata dell’orario di lavoro e la sua distribuzione;
l’eventuale tenuta di lavoro, che dovrà comunque essere fornita dal datore di lavoro;
la mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica o ad altra giornata, nel caso in cui
il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la celebrazione in giorno diverso dalla domenica;
la retribuzione pattuita;
la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari;
il periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
l’indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore possa riporre e custodire i propri effetti personali.
Tale obbligo non trova applicazione nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore a un
mese e il cui orario non superi le 8 ore settimanali nonché nel caso di rapporto di lavoro tra coniugi e tra
parenti o affini (non oltre il terzo grado) conviventi.
LETTERA
LETTERA DI
DI ASSUNZIONE
ASSUNZIONE
Data
Data di
di inizio
inizio dell’attività
dell’attività ee
livello
livello di
di inquadramento
inquadramento
Forma
Forma scritta
scritta
Durata
Durata del
del periodo
periodo di
di prova
prova
Contenuto
Contenuto del
del contratto
contratto
La
La lettera
lettera di
di assunzione
assunzione
deve
deve essere
essere firmata
firmata dal
dal datore
datore
di
di lavoro
lavoro ee dal
dal lavoratore
lavoratore
Esistenza
Esistenza oo meno
meno della
della convivenza
convivenza
Orario
Orario di
di lavoro
lavoro ee relativa
relativa distribuzione
distribuzione
settimanale/giornaliera
settimanale/giornaliera
Trattamento
Trattamento economico
economico
Anche nella costituzione del rapporto di lavoro domestico, la lettera di assunzione va firmata da entrambe le parti, ed è opportuno che sia portata a conoscenza del lavoratore prima che egli inizi l’attività
lavorativa.
Sebbene il rapporto di lavoro domestico sia un rapporto particolare e quindi diverso, per sua
natura, da un normale rapporto di lavoro subordinato instaurato con un datore di lavoro
pubblico ovvero privato, si precisa che la lettera di assunzione rappresenta anche in questo
caso una garanzia, non solo per il lavoratore ma anche e soprattutto per il datore di lavoro.
Di seguito si propone un esempio di lettera di assunzione
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di un lavoratore domestico convivente, e
di un lavoratore domestico a ore.
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Sezione prima - Aspetti contrattuali
L’assunzione del lavoratore domestico
LA MODULISTICA SEMPLIFICATA
Il Ministero del Lavoro, con Nota circolare n. 1044 del 16 febbraio 2009, ha fornito alcuni chiarimenti in
merito agli adempimenti connessi alla comunicazione di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro domestico, alla luce delle semplificazioni introdotte dal DL n. 185/2008 (art.
16-bis, commi 11 e 12), convertito in Legge n. 2/2009.
A seguito delle precisazioni ministeriali, l’INPS, con Circolare n. 20 del 17 febbraio 2009, ha adottato la
nuova modulistica semplificata.
Dalla lettura della Nota n. 1044/2009, rispetto al Comunicato stampa dell’INPS del 5 febbraio
2009, emergeva che, ai fini dell’assunzione di lavoratori domestici, non era da ritenersi sufficiente la semplice telefonata all’Istituto previdenziale, e si rimandava ad apposita circolare
INPS il compito di illustrare i termini della procedura semplificata.
A tal riguardo la Circolare INPS n. 20/2009 chiarisce le modalità operative concernenti le comunicazioni
del lavoro domestico e fornisce i nuovi modelli.
MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE
L’INPS nel confermare la semplificazione introdotta dal DL n. 185/2008 (convertito in Legge n. 2/2009),
ribadisce che dal 29 gennaio 2009 la comunicazione inviata all’INPS e le eventuali altre informazioni saranno efficaci anche nei confronti dei Servizi competenti del Ministero del Lavoro, dell’INAIL, nonché
della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.
Preme evidenziare che la tempistica dell’obbligo di comunicazione rimane inalterata e sono pienamente
validi i termini fissati normativamente (Legge n. 296/2006), ossia:
O
O
almeno il giorno prima (anche se festivo), in caso di instaurazione del rapporto di lavoro,
entro 5 giorni dall’evento, in caso di proroga trasformazione, e cessazione dello stesso.
A tale scopo dovranno essere utilizzati i nuovi moduli (allegati alla circolare INPS), osservando per la
loro compilazione le relative istruzioni.
Alla luce delle nuove disposizioni, ai fini dell’iscrizione e delle eventuali variazioni, il datore di lavoro
domestico potrà:
O
O
O
avvalersi del Contact Center (numero 803.164), fornendo telefonicamente i dati necessari;
utilizzare la procedura Internet di comunicazione ed invio on-line disponibile sul sito dell’Istituto
(www.inps.it) oppure
utilizzare il modulo cartaceo per la presentazione o l’invio alle sedi.
Come data certa di comunicazione l’Istituto assumerà quella risultante dalla procedura di validazione
temporale attestante il luogo e l’ora in cui essa è stata ricevuta, in osservanza del decreto ministeriale 30
ottobre 2007 (art. 1, comma 1, lett. k).
Se la comunicazione di assunzione è inviata a mezzo del servizio postale farà fede la data di spedizione
della raccomandata.
LAVORO ACCESSORIO
In caso di ricorso al lavoro accessorio (artt. 70-73 del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dal DL
n. 112/2008) per le esigenze solo temporanee di lavoro domestico, il datore non è soggetto ad alcun obbligo di comunicazione, visto che per la regolarizzazione di questa particolare tipologia contrattuale è
previsto il sistema di consegna di carnet di buoni (voucher), quale corrispettivo della retribuzione.
Si ricorda che l’INPS ha emanato apposite disposizioni concernenti le modalità operative del lavoro occasionale di tipo accessorio.
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Sezione prima - Aspetti contrattuali
Lo svolgimento del rapporto di lavoro domestico
LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
DI LAVORO DOMESTICO
L’INQUADRAMENTO
Il rinnovo contrattuale del 16 febbraio 2007 ha previsto - tra altre novità - una completa ristrutturazione
dei livelli di inquadramento dei lavoratori domestici.
Ai sensi dell’articolo 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro domestico, gli addetti ai servizi familiari sono riclassificati, a seconda delle mansioni che svolgono ed in base al titolo di studio o alla professionalità posseduta, nei seguenti livelli.
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Livello A: appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di
persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche
presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della
necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi
indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.
Livello A super:
¾ Addetto alla compagnia. Svolgimento di esclusive mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro;
¾ Baby sitter. Svolgimento di mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in occasione
di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura.
Livello B: Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria
esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.
Livello B super:
¾ Assistente a persone autosufficienti. Svolgimento di mansioni di assistenza a persone (anziani o
bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e
della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Livello C: appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con
totale autonomia e responsabilità.
Livello C super: assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolgimento di mansioni di
assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze
del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Livello D: appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia
decisionale e/o coordinamento.
Livello D super:
¾ Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolgimento di mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e
della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
¾ Direttore di casa. Svolgimento di mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all'andamento della casa.
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Sezione prima - Aspetti contrattuali
Lo svolgimento del rapporto di lavoro domestico
LE ASSENZE ED I PERMESSI DAL LAVORO
PERMESSI PER MOTIVI FAMILIARI
L’articolo 4, comma 1 della Legge n. 53/2000 prevede che le lavoratrici ed i lavoratori possano beneficiare di un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi l’anno qualora si verifichi il decesso o la documentata
grave infermità:
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del coniuge (anche legalmente separato);
di un parente entro il secondo grado;
di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore medesimo.
La legge dispone, inoltre, che:
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il permesso debba essere utilizzato entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza
della grave infermità;
il lavoratore debba comunicare preventivamente al datore di lavoro l’evento per cui richiede il permesso e le giornate nelle quali intende utilizzarlo, nonché presenti al datore di lavoro la relativa
documentazione.
Sulla base di quanto previsto dalla legge, l’articolo 20 comma 3 del contratto collettivo per i domestici
stabilisce che il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado ha diritto ad un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
PERMESSI PER VISITE MEDICHE
I lavoratori domestici hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche
documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.
In particolare:
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i lavoratori conviventi hanno diritto a 16 ore annue di permesso retribuito;
i lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali hanno diritto a 12 ore
annue di permesso retribuito;
per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore annue di permesso
saranno riproporzionate in base all’orario di lavoro effettivamente prestato dal lavoratore.
I lavoratori, inoltre, possono beneficiare allo stesso titolo di permessi non retribuiti.
PERMESSI PER LA NASCITA DI UN FIGLIO
Al lavoratore padre spettano 2 giorni di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per gli
adempimenti degli obblighi di legge.
PERMESSI NON RETRIBUITI
Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere concessi, per giustificati motivi, permessi di breve
durata non retribuiti. In tal caso, poiché il permesso non è retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.
ASSENZE INGIUSTIFICATE
Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, salvo casi di forza maggiore, possono portare alla risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, purché l’infrazione siano contestata per iscritto.
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Sezione prima - Aspetti contrattuali
La retribuzione
LE FERIE
Come già anticipato, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio
presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore domestico ha diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi (escluse le domeniche e le festività infrasettimanali), da fruire preferibilmente nel periodo giugno-settembre e durante le festività natalizie, tenendo conto delle esigenze della famiglia presso cui il lavoratore presta servizio.
Durante il periodo di ferie al lavoratore spetta, per ogni giornata, un ventiseiesimo della retribuzione
mensile, comprensiva della eventuale indennità sostitutiva per il vitto e per l’alloggio. In caso di retribuzione oraria occorre prendere a riferimento il numero di ore effettuate nel mese precedente e dividerle
per 26, ottenendo così il numero di ore equivalente ad un giorno di ferie.
Esempio
Si consideri il caso di un lavoratore che effettua un orario di 12 ore settimanali, e che nel mese immediatamente precedente alle ferie ha lavorato in totale 52 ore (considerando un mese composto da quattro
settimane e due giorni).
Dividendo il numero delle ore per 26 si ottiene il numero di ore equivalente per ogni giorno di ferie, cioè 2.
Considerando una retribuzione oraria di € 9,48 (vedi esempio precedente), possiamo calcolare che ogni
giorno di ferie deve essere retribuito con € 9,48 x 2 = € 18,96.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi anche durante le ferie, con le solite modalità.
Al lavoratore che non ha raggiunto un anno di servizio spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie
quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato. Ciò a condizione che abbia superato il periodo di prova.
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento né durante il periodo di malattia o infortunio. Per calcolare le ferie, le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi.
Il lavoratore domestico con cittadinanza diversa da quella italiana ha la possibilità, in caso di necessità,
di usufruire di un periodo più lungo, cumulando le ferie di due anni.
CALCOLO DEL TFR
Per quanto concerne il trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni contenute nella
Legge n. 297 del 29 maggio 1982: in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno,
comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio.
Il totale è diviso per 13,5.
Le quote annue accantonate sono incrementate dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75%
dell'aumento del costo della vita, accertato dall'ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in
corso.
PARTICOLARITÀ
Ai fini del calcolo del TFR è necessario considerare le seguenti particolarità previste dalla contrattazione
collettiva.
L’ammontare del TFR. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella 2ª e 3ª categoria.
Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l'indennità di anzianità è determinata nelle seguenti misure:
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Sezione terza - Aspetti previdenziali
I contributi: determinazione e versamento
I CONTRIBUTI:
DETERMINAZIONE E VERSAMENTO
Sulla base della domanda e dei documenti presentati, l’INPS provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore del lavoratore domestico. Inoltre invia al datore di lavoro un blocchetto di bollettini di
conto corrente postale per il versamento dei contributi dovuti.
Il contributo è commisurato alla paga effettiva oraria erogata al lavoratore domestico.
DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE EFFETTIVA
Come abbiamo visto, gli elementi che compongono la paga oraria sono i seguenti:
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la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti;
la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria;
il valore convenzionale del vitto e dell’alloggio, ripartito in misura oraria.
L’importo della paga oraria, come sopra individuata, rappresenta la retribuzione convenzionale oraria
imponibile, cioè quella in base alla quale vengono calcolati e versati i contributi.
Per la determinazione della retribuzione effettiva corrisposta al lavoratore deve tenersi presente che in
tale concetto devono rientrare non soltanto le somme monetarie mensili, quindicinali, settimanali, giornaliere ed orarie ma anche ogni altra forma di compenso comunque spettante al lavoratore. Nel calcolo
della retribuzione effettiva debbono quindi essere compresi:
£
£
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la quota della tredicesima mensilità,
il valore del vitto e dell’alloggio nella misura stabilita per ciascuna provincia,
nonché ogni altra forma di retribuzione, in denaro od in natura, corrisposta al lavoratore.
Poiché il versamento dei contributi si effettua sempre facendo riferimento alla retribuzione oraria, se il
datore di lavoro retribuisce il proprio dipendente a settimana, a quindicina, a mese, ecc. deve ricondurre
all’ora la retribuzione corrisposta. Pertanto, ad esempio, nel caso di domestica retribuita a mese, basterà
dividere il compenso mensile per il numero delle ore di lavoro svolte in quel mese.
RETRIBUZIONE
RETRIBUZIONE ORARIA
ORARIA
IMPONIBILE
IMPONIBILE
Retribuzione
Retribuzione oraria
oraria
pattuita
pattuita tra
tra le
le parti
parti
96
più
Tredicesima
Tredicesima mensilità
mensilità
ripartita
ripartita in
in
misura
misura oraria
oraria
più
Eventuale
Eventuale valore
valore
orario
orario
convenzionale
convenzionale
di
di vitto
vitto ee alloggio
alloggio
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Sezione terza - Aspetti previdenziali
I contributi: determinazione e versamento
DETERMINAZIONE DELLE ORE
Il versamento dei contributi è trimestrale e deve comprendere tutte le ore lavorate o retribuite nel trimestre solare cui si riferisce il versamento. Pertanto, ai fini della determinazione del numero complessivo delle ore di lavoro effettuate nel trimestre si deve tener conto anche delle ore convenzionalmente attribuibili al lavoratore in corrispondenza delle giornate di ferie retribuite di cui abbia usufruito nel corso
del trimestre stesso.
Per ciascun giorno di ferie deve essere attribuito al lavoratore un numero di ore pari a quello che si ottiene dividendo per ventiquattro il numero delle ore di lavoro effettuate nelle quattro settimane lavorative
precedenti l’inizio del periodo feriale.
Così, ad esempio, se nelle quattro settimane in questione il lavoratore ha effettuato complessivamente
120 ore, per ciascuna giornata di ferie gli saranno attribuite 5 ore (infatti, 120 : 24 = 5 ore).
Qualora il quoziente sia un numero decimale e la somma delle ore da attribuire convenzionalmente per
giorni di ferie fruiti dal lavoratore nel trimestre sia un numero non intero, il numero stesso deve essere
arrotondato all’unità, per eccesso se la frazione decimale è superiore alla mezz’ora, per difetto in caso
contrario.
Esempio
Un lavoratore avente diritto a 14 giorni di ferie retribuite, ha effettuato nelle quattro settimane precedenti l’inizio del periodo feriale 160 ore di lavoro; dividendo 160 per 24 si ha 6,6; moltiplicando 6,6 per 14,
quanti cioè sono i giorni di ferie, si ha 92,4 arrotondato per difetto a 92.
(160 : 24) = 6,6
6,6 x 14 = 92,4 (arrotondato a 92)
Questo sarà il numero delle ore attribuibili al lavoratore in corrispondenza del periodo feriale, numero
di ore che deve essere aggiunto a quello delle ore effettivamente svolte nel trimestre ai fini della determinazione del contributo complessivo da versare per il trimestre interessato.
IL
IL VERSAMENTO
VERSAMENTO DEI
DEI
CONTRIBUTI
CONTRIBUTI È
È TRIMESTRALE
TRIMESTRALE
Comprende
Comprende tutte
tutte le
le ore
ore lavorate
lavorate
o
o retribuite
retribuite nel
nel trimestre
trimestre solare
solare
cui
cui si
si riferisce
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convenzionalmente attribuibili
attribuibili
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al lavoratore
lavoratore per
per le
le giornate
giornate di
di ferie
ferie
godute
godute nel
nel trimestre
trimestre
LE FASCE ORARIE
Il versamento dei contributi deve essere commisurato alla retribuzione convenzionale spettante al lavoratore. Le retribuzioni convenzionali sono raggruppate in fasce, in corrispondenza delle quali viene
determinato un importo orario per il versamento dei contributi. Se l’orario di lavoro non supera le 24 ore
a settimana, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione; se l’orario di lavoro
supera le 24 ore settimanali, il contributo orario è fisso per tutte le ore retribuite.
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Sezione terza - Aspetti previdenziali
Come si versano i contributi: la compilazione del bollettino
ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL BOLLETTINO
LAVORATORE CHE SVOLGE ATTIVITÀ PER MENO DI 24 ORE SETTIMANALI
Si ipotizzi il caso di un lavoratore che percepisce una retribuzione oraria effettiva di € 8,80 e che abbia
svolto attività per 15 ore settimanali nel 4° trimestre 2009 (ottobre-dicembre).
Nel trimestre sono presenti 13 sabati.
Il numero delle ore per le quali versare i contributi è pari a 195 (15 ore settimanali moltiplicato 13 settimane).
L’importo dei contributi da versare è di € 356,85, ottenuto moltiplicando le ore lavorate (195) con l’importo orario del contributo (€ 1,83).
L’importo ottenuto applicando il calcolo del precedente esempio non è il solo dato da indicare sul bollettino: perché questo sia veramente completo in tutte le sue parti, occorre indicare i dati retributivi e lavorativi richiesti su ogni singola casella del bollettino. Nell’indicazione dell’importo in lettere si devono riportare i centesimi in numero dopo avere apposto una sbarra dopo le unità di euro. Nell’esempio, si deve trascrivere trecentocinquantasei/85.
Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il 10 gennaio 2010.
R PRIMA PARTE DEL BOLLETTINO
3 5 6
Trecentocinquantasei/85
110
8 5
3 5 6
8 5
Trecentocinquantasei/85
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