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LA RIFORMA DELL’AUTOTRASPORTO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 (L. 190/2014) Mercoledì 4 marzo 2015 Bologna Prof. Avv. Stefano Zunarelli [email protected] La Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) La Legge di Stabilità 2015 ha inciso sull’autotrasporto, modificando, a partire dal 1° gennaio 2015, parte della disciplina in maniera sostanziale. In particolare: 1 è stato modificato l’art. 83-bis del d.l. n. 112/2008, anche in materia di costi minimi 2 è stato introdotto l’obbligo di verifica dell’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi ed il principio della responsabilità solidale 3 sono stati posti dei limiti alla possibilità di uso di sub-vettori 4 è stata soppressa la scheda di trasporto 5 è stato definito l’obbligo della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità delle azioni in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto 6 è stato modificato il requisito della idoneità finanziaria ai fini dell’accesso alla professione di autotrasportatore Studio Legale Zunarelli e Associati 2 Modifica dell’art. 83-bis. d.l. n. 112/2008 Costi minimi L’art. 83-bis del d.l. n. 112/2008 viene in parte riformulato, prevedendo che, nel contratto di trasporto, i prezzi e le condizioni siano rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei princìpi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale Studio Legale Zunarelli e Associati 3 Modifica dell’art. 83-bis. d.l. n. 112/2008 Costi minimi La riforma segna il superamento dei costi minimi di esercizio nella concezione conosciuta finora Non sussiste più la possibilità per il vettore di ottenere un decreto ingiuntivo per il recupero delle eventuali differenze tra quanto fissato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quanto effettivamente percepito Studio Legale Zunarelli e Associati In ogni caso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti continuerà a pubblicare e ad aggiornare “valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi” 4 Modifica dell’art. 83-bis. d.l. n. 112/2008 Costi minimi FUEL AND TOLL SURCHARGE: ipotesi previste in caso di variazione superiore del 2% rispetto al costo del carburante o delle tariffe autostradali nei contratti di trasporto di durata superiore ai trenta giorni, la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante e/o delle autostrade è adeguata sulla base delle variazioni di prezzo intervenute Studio Legale Zunarelli e Associati 5 Modifica dell’art. 83-bis. d.l. n. 112/2008 Obbligo di verifica dell’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi e responsabilità solidale È stato introdotto l’obbligo per il committente di verificare, preliminarmente alla stipulazione del contratto di trasporto, la regolarità degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi posti in capo al vettore Art. 83bis, comma 4bis, d.l. n. 112/2008 In caso di sub-vettura, tale obbligo di verifica sussiste da parte del primo vettore nei confronti del sub-vettore Art. 6ter, comma 1, d.lgs. n. 286/2005 Studio Legale Zunarelli e Associati 6 Modifica dell’art. 83-bis. d.l. n. 112/2008 Obbligo di verifica dell’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi e responsabilità solidale Studio Legale Zunarelli e Associati 7 Modifica dell’art. 83-bis. d.l. n. 112/2008 Obbligo di verifica dell’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi e responsabilità solidale L’eventuale omissione delle verifiche comporta un’obbligazione solidale del committente con il vettore per il pagamento del trattamento retributivo, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi agli enti competenti Tale obbligo solidale è limitato alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto e si prescrive in un anno dalla cessazione del contratto di trasporto Art. 83bis, comma 4ter, d.l. n. 112/2008 Studio Legale Zunarelli e Associati In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, il comma 4-quinquies dell’art. 83-bis prevede che la suddetta responsabilità solidale si estenda anche agli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada Art. 83bis, comma 4quinquies, d.l. n. 112/2008 8 Modifica del d.lgs. n. 286/2005 Disciplina della sub-vettura (già subvezione) Nell’ottica di accorciare la filiera del trasporto, il nuovo art. 6-ter del d. lgs. n. 286/2005 disciplina la c.d. sub-vettura, prevedendo che essa sia ammessa solo se espressamente autorizzata in occasione della conclusione del contratto o nel corso dell’esecuzione dello stesso in caso contrario, la norma prevede la possibile risoluzione del contratto di trasporto tra committente e primo vettore per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite Art. 6ter, commi 1 e 2, d.lgs. n. 286/2005 Studio Legale Zunarelli e Associati 9 Modifica del d.lgs. n. 286/2005 Disciplina della sub-vettura Il nuovo art. 6-ter del d. lgs. n. 286/2005 dispone che, in ogni caso, è vietato il ricorso ad ulteriori passaggi di sub-vettura rispetto al primo in caso contrario, la norma prevede la nullità del contratto stipulato dal sub-vettore, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite Quali i possibili effetti di tale previsione in relazione alla operatività delle polizze assicurative? Art. 6ter, comma 3, d.lgs. n. 286/2005 Studio Legale Zunarelli e Associati 10 Modifica del d.lgs. n. 286/2005 Disciplina della sub-vettura Unica eccezione al divieto di ricorrere a più sub-vettori riguarda il trasporto di collettame con raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali In tal caso, dopo ogni rottura del carico - intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi - viene prevista la possibilità di avvalersi, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori Art. 6ter, comma 4, d.lgs. n. 286/2005 Studio Legale Zunarelli e Associati 11 Modifica del d.lgs. n. 286/2005 Definizione dei soggetti della filiera del trasporto Ai sensi dell’art. 2.1, lett. b) del d. lgs. n. 286/2005, si considera vettore anche l’impresa iscritta all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce Alla luce dell’art. 2.1, lett. c) del d. lgs. n. 286/2005, si considera committente anche l’impresa iscritta all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto Nell’art. 2.1, lett. e-bis) del d. lgs. n. 286/2005 viene introdotta la definizione di sub-vettore come l’impresa di autotrasporto iscritta all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore Art. 2, d.lgs. n. 286/2005 Studio Legale Zunarelli e Associati 12 Modifica del d.lgs. n. 286/2005 Soppressione della scheda di trasporto Viene meno la disciplina relativa alla scheda di trasporto, originariamente introdotta dal d. lgs. n. 214/2008 Abrogazione dell’art. 7bis, d.lgs. n. 286/2005 Studio Legale Zunarelli e Associati 13 Negoziazione assistita L’esercizio in giudizio di un’azione relativa a controversie in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto è, ora, subordinato al preliminare esperimento del procedimento di negoziazione assistita, in ossequio al d.l. n. 132/2014 La negoziazione assistita non si applica all’azione diretta ex art. 7-ter del d. lgs. n. 286/2005 Nel contratto di trasporto o mediante accordo separato, le parti possono prevedere che la negoziazione assistita si svolga presso le Associazioni di categoria cui aderiscono Studio Legale Zunarelli e Associati 14 Accesso alla professione L’art. 1, comma 251, Legge di Stabilità 2015 individua il regime di accesso applicabile alle nuove imprese di autotrasporto, ossia quelle che presentano domanda di autorizzazione all’esercizio della professione a far data dall’entrata in vigore della legge medesima In tal caso, si prevede che le nuove imprese hanno la possibilità di dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione prevista dall’art. 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011 (ossia, a mezzo di attestazione rilasciata da un revisore contabile), oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa Studio Legale Zunarelli e Associati 15 Accesso alla professione Per quanto concerne le imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o che sono state autorizzate all’esercizio della professione prima della data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, presentate agli Uffici competenti ai fini della dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria, sono valide fino alla relativa data di scadenza, con esclusione di eventuale rinnovo Successivamente alla data di scadenza della polizza, anche dette ultime imprese sono tenute a dimostrare il requisito della idoneità finanziaria secondo le modalità applicabili alle nuove imprese a decorrere dal terzo anno di esercizio della professione Studio Legale Zunarelli e Associati 16 Grazie per l’attenzione [email protected] Tel. 051/2750020 17