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LA RIFORMA
DELL’AUTOTRASPORTO
ALLA LUCE DELLA LEGGE
DI STABILITÀ 2015
(L. 190/2014)
Mercoledì 4 marzo 2015
Bologna
Prof. Avv. Stefano Zunarelli
[email protected]
La Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)
La Legge di Stabilità 2015 ha inciso sull’autotrasporto, modificando, a
partire dal 1° gennaio 2015, parte della disciplina in maniera sostanziale.
In particolare:
1
è stato modificato l’art. 83-bis del d.l. n. 112/2008, anche in materia di costi minimi
2
è stato introdotto l’obbligo di verifica dell’adempimento degli obblighi retributivi,
previdenziali e assicurativi ed il principio della responsabilità solidale
3
sono stati posti dei limiti alla possibilità di uso di sub-vettori
4
è stata soppressa la scheda di trasporto
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è stato definito l’obbligo della negoziazione assistita quale condizione di
procedibilità delle azioni in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto
6
è stato modificato il requisito della idoneità finanziaria ai fini dell’accesso alla
professione di autotrasportatore
Studio Legale Zunarelli e Associati
2
Modifica dell’art. 83-bis. d.l. n.
112/2008
Costi minimi
L’art. 83-bis del d.l. n.
112/2008 viene in parte
riformulato, prevedendo
che, nel contratto di
trasporto, i prezzi e le
condizioni siano rimessi
all’autonomia
negoziale delle parti,
tenuto conto dei princìpi
di adeguatezza in
materia di sicurezza
stradale e sociale
Studio Legale Zunarelli e Associati
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Modifica dell’art. 83-bis. d.l. n.
112/2008
Costi minimi
La riforma segna il
superamento dei costi minimi
di esercizio nella concezione
conosciuta finora
Non sussiste più la possibilità
per il vettore di ottenere un
decreto ingiuntivo per il
recupero delle eventuali
differenze tra quanto fissato
dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
e quanto effettivamente
percepito
Studio Legale Zunarelli e Associati
In ogni caso, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
continuerà a pubblicare e ad
aggiornare “valori indicativi
di riferimento dei costi di
esercizio dell’impresa di
autotrasporto per conto di
terzi”
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Modifica dell’art. 83-bis. d.l. n.
112/2008
Costi minimi
FUEL AND TOLL SURCHARGE: ipotesi
previste in caso di variazione superiore del
2% rispetto al costo del carburante o delle
tariffe autostradali
nei contratti di trasporto di durata
superiore ai trenta giorni, la parte di
corrispettivo corrispondente al costo del
carburante e/o delle autostrade è
adeguata sulla base delle variazioni di
prezzo intervenute
Studio Legale Zunarelli e Associati
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Modifica dell’art. 83-bis. d.l. n.
112/2008
Obbligo di verifica dell’adempimento
degli obblighi retributivi, previdenziali e
assicurativi e responsabilità solidale
È stato introdotto l’obbligo per il committente di
verificare, preliminarmente alla stipulazione del
contratto di trasporto, la regolarità degli obblighi
retributivi, previdenziali e assicurativi posti in capo al
vettore
Art. 83bis, comma 4bis,
d.l. n. 112/2008
In caso di sub-vettura, tale obbligo di verifica sussiste da
parte del primo vettore nei confronti del sub-vettore
Art. 6ter, comma 1, d.lgs.
n. 286/2005
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Modifica dell’art. 83-bis. d.l. n.
112/2008
Obbligo di verifica dell’adempimento
degli obblighi retributivi, previdenziali e
assicurativi e responsabilità solidale
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Modifica dell’art. 83-bis. d.l. n.
112/2008
Obbligo di verifica dell’adempimento
degli obblighi retributivi, previdenziali e
assicurativi e responsabilità solidale
L’eventuale omissione
delle verifiche
comporta
un’obbligazione
solidale del
committente con il
vettore per il
pagamento del
trattamento
retributivo, dei
contributi
previdenziali e dei
premi assicurativi agli
enti competenti
Tale obbligo solidale è
limitato alle
prestazioni ricevute
nel corso della durata
del contratto di
trasporto e si prescrive
in un anno dalla
cessazione del
contratto di trasporto
Art. 83bis, comma 4ter, d.l. n. 112/2008
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In caso di contratto di
trasporto stipulato in
forma non scritta, il
comma 4-quinquies
dell’art. 83-bis
prevede che la
suddetta
responsabilità solidale
si estenda anche agli
oneri relativi
all’inadempimento
degli obblighi fiscali e
alle violazioni del
codice della strada
Art. 83bis, comma
4quinquies, d.l. n. 112/2008
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Modifica del d.lgs. n. 286/2005
Disciplina della sub-vettura
(già subvezione)
Nell’ottica di accorciare la filiera del trasporto, il nuovo art. 6-ter del
d. lgs. n. 286/2005 disciplina la c.d. sub-vettura, prevedendo che
essa sia ammessa solo se espressamente autorizzata in occasione
della conclusione del contratto o nel corso dell’esecuzione dello
stesso
in caso contrario, la norma prevede la possibile risoluzione del
contratto di trasporto tra committente e primo vettore per
inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito
per le prestazioni già eseguite
Art. 6ter, commi 1 e 2,
d.lgs. n. 286/2005
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Modifica del d.lgs. n. 286/2005
Disciplina della sub-vettura
Il nuovo art. 6-ter del d. lgs. n. 286/2005 dispone che, in ogni caso, è
vietato il ricorso ad ulteriori passaggi di sub-vettura rispetto al primo
in caso contrario, la norma prevede la nullità del
contratto stipulato dal sub-vettore, fatto salvo il
pagamento del compenso pattuito per le prestazioni
già eseguite
Quali i possibili effetti di tale previsione in relazione
alla operatività delle polizze assicurative?
Art. 6ter, comma 3, d.lgs.
n. 286/2005
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Modifica del d.lgs. n. 286/2005
Disciplina della sub-vettura
Unica eccezione al divieto di ricorrere a più sub-vettori riguarda il
trasporto di collettame con raggruppamento di più partite e
spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali
In tal caso, dopo ogni rottura del carico - intesa come scarico delle
merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su
altri mezzi - viene prevista la possibilità di avvalersi, in tutto o in
parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori
Art. 6ter, comma 4, d.lgs.
n. 286/2005
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Modifica del d.lgs. n. 286/2005
Definizione dei soggetti della
filiera del trasporto
Ai sensi dell’art. 2.1, lett. b) del d. lgs. n. 286/2005, si considera vettore anche l’impresa
iscritta all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di
cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete
di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento
cui aderisce
Alla luce dell’art. 2.1, lett. c) del d. lgs. n. 286/2005, si considera committente anche
l’impresa iscritta all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l’autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito,
movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto
Nell’art. 2.1, lett. e-bis) del d. lgs. n. 286/2005 viene introdotta la definizione di sub-vettore
come l’impresa di autotrasporto iscritta all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia,
abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel
territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009, svolge un servizio di
trasporto su incarico di altro vettore
Art. 2, d.lgs. n. 286/2005
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Modifica del d.lgs. n. 286/2005
Soppressione della scheda di trasporto
Viene meno la disciplina
relativa alla
scheda di trasporto,
originariamente introdotta
dal d. lgs. n. 214/2008
Abrogazione dell’art.
7bis, d.lgs. n. 286/2005
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Negoziazione assistita
L’esercizio in giudizio di
un’azione relativa a
controversie in materia di
contratto di trasporto o di
sub-trasporto è, ora,
subordinato al preliminare
esperimento del
procedimento di
negoziazione assistita, in
ossequio al d.l. n.
132/2014
La negoziazione
assistita non si
applica all’azione
diretta ex art. 7-ter
del d. lgs. n.
286/2005
Nel contratto di trasporto o
mediante accordo separato,
le parti possono prevedere
che la negoziazione assistita
si svolga presso le
Associazioni di categoria cui
aderiscono
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Accesso alla professione
L’art. 1, comma 251, Legge di
Stabilità 2015 individua il regime
di accesso applicabile alle nuove
imprese di autotrasporto, ossia
quelle che presentano domanda di
autorizzazione all’esercizio della
professione a far data dall’entrata
in vigore della legge medesima
In tal caso, si prevede che le nuove
imprese hanno la possibilità di
dimostrare il requisito dell’idoneità
finanziaria anche sotto forma di
assicurazione di responsabilità
professionale, limitatamente ai primi
due anni di esercizio della professione
decorrenti dalla data
dell’autorizzazione prevista dall’art.
11 del regolamento (CE) n. 1071/2009
A decorrere dal terzo anno di esercizio della
professione, la dimostrazione del requisito
dell’idoneità finanziaria è ammessa
esclusivamente con la modalità prevista
dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del
decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 25 novembre
2011 (ossia, a mezzo di attestazione rilasciata
da un revisore contabile), oppure a mezzo di
attestazione rilasciata sotto forma di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa
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Accesso alla professione
Per quanto concerne le imprese che hanno presentato domanda di
autorizzazione o che sono state autorizzate all’esercizio della
professione prima della data di entrata in vigore della Legge di Stabilità
2015, le polizze di assicurazione di responsabilità professionale,
presentate agli Uffici competenti ai fini della dimostrazione del
requisito dell’idoneità finanziaria, sono valide fino alla relativa data di
scadenza, con esclusione di eventuale rinnovo
Successivamente alla data di scadenza della polizza, anche dette
ultime imprese sono tenute a dimostrare il requisito della idoneità
finanziaria secondo le modalità applicabili alle nuove imprese a
decorrere dal terzo anno di esercizio della professione
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Grazie per l’attenzione
[email protected]
Tel. 051/2750020
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