Convegno Trasporti 27 febbraio 2015

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Convegno Trasporti 27 febbraio 2015
Lucca, 27 febbraio 2015
Legge di Stabilità 2015 e D.L. «Sblocca Italia»:
Novità in materia di autotrasporto per conto di terzi
Avv. Carlo Fiumanò
Avv. Emanuela Valentini
Dott. Francesco Fiumanò
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
 Art. 1678 c.c. :
“Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a
trasferire persone o cose da un luogo ad un altro”.
 Art. 88 del Codice della Strada:
“Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di
trasporto di cose per conto terzi quando l’imprenditore si obbliga, dietro
corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente”.
 D.Lgs. N. 286 del 21.11.2005: Abrogazione sistema tariffe a forcella,
responsabilità condivisa e libera determinazione del corrispettivo. Con
particolare riferimento a:
Art. 3 e 4: hanno previsto il superamento delle tariffe obbligatorie (c.d.
tariffe a forcella) e la libera contrattazione dei prezzi;
Art. 6: requisiti essenziali del contratto di trasporto scritto.
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Segue: quadro normativo di riferimento
 Legge 4 agosto 2010, n° 127: ha in parte riformato l’art. 83-bis. Di particolare
rilievo è l’art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, aggiunto al
decreto nel 2010, in tema di azione diretta del vettore e responsabilità solidale:
«Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio
di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la
prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente
con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione
diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno
ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole
prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di
rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa
qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore».
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2. LA LEGGE DI STABILITA’ 2015
 La Legge n.190 del 23.12.2014 (cd. “Legge di Stabilità 2015”),
pubblicata sul Supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n.
300 del 29.12.2014, contiene, tra le numerose novità, importanti
disposizioni direttamente interessanti il settore dell’autotrasporto
per conto di terzi.
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Segue: alcune delle novità introdotte dalle Legge di Stabilità 2015
 Risorse per il settore dell’autotrasporto (art. 1 co. 150 e 151);
Rimborso accise (co. 233 e 234);
 Nuove norme e definizioni in materia di rapporti tra i soggetti della filiera del
trasporto (co. 247);
 Eliminazione della scheda di trasporto (co. 247);
 Abrogazione della disciplina sui costi minimi d’esercizio (co. 248);
 La verifica della regolarità degli adempimenti contributivi, retributivi e
previdenziali (co. 248);
 Controversie in materia di contratto di trasporto e di subtrasporto: obbligo di
negoziazione assistita (comma 249);
 Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio (comma 250);
 Dimostrazione requisito idoneità finanziaria (comma 251).
Sono solo alcune delle novità che hanno interessato il settore dell’autotrasporto
per conto di terzi.
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3. NUOVE NORME E DEFINIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI
TRA I SOGGETTI DELLA FILIERA DEL TRASPORTO
 L’art. 1, co. 247, della Legge di Stabilità 2015, oltre ad abolire la cd.
“Scheda di trasporto”, modifica le definizioni di Committente e
Vettore, introducendo la definizione di sub-vettore e ridisciplinando
il regime della sub-vezione, il tutto in funzione di un accorciamento
della “filiera”.
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Segue: La «Filiera» del trasporto
Sono ampliate le definizioni di “Vettore” e “Committente” di cui all’art. 2, co.
1, del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
 “Vettore” è anche “l’impresa iscritta all'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete
di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate
dal raggruppamento cui aderisce”;
 “Committente” è anche “l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e
lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del
trasporto”.
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Segue: La «Filiera» del trasporto
 Il co. 247 disciplina altresì ex novo la figura del “Sub-vettore”,
introducendo una nuova lettera e-bis all’art. 2, co. 1, del D.Lgs. 21
novembre 2005, n. 286, e definendolo come “l'impresa di
autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,
ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività
di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel
territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n.
1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore”.
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4. LA SUB-VEZIONE
 Necessità di accordo espresso per poter ricorrere alla sub-vezione.
 Sanzione? Nullità del relativo contratto.
 Possibilità di azione di regresso del secondo sub-vettore sul
committente originario?
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Segue: la sub-vezione
Con la Legge di Stabilità 2015 si ha l’introduzione di un nuovo art. 6-ter all’interno del
d.lgs. 286/2005:
 Comma 1: È possibile ricorrere alla sub-vezione solo ove ciò sia stato concordato dalle
parti in sede di stipula del contratto o nel corso dell’esecuzione del medesimo: da ciò
deriva che, in assenza di accordo tra committente e vettore, il secondo non potrà subvezionare a sua volta il trasporto.
In caso di pattuizione di sub-vezione, il primo vettore assume “gli oneri e le
responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del subvettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter
dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni” (trattasi
di oneri attinenti alla verifica della regolarità sotto il profilo di adempimenti ad
obblighi contributivi, retributivi e previdenziali da parte del sub-vettore – v. infra).
 Comma 2: In mancanza dell'accordo di sub-vezione, in caso di affidamento da parte
del vettore di eventuale sub-vezione, il contratto può essere risolto per
inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già
eseguite.
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Segue: la sub-vezione

Comma 3: Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della
prestazione di trasporto, pena la nullità del relativo contratto (e rimanendo comunque salvo il
pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite).
In caso di violazione del divieto di sub-vezione, il sub-vettore successivo al primo ha diritto a
percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore «il quale, in un eventuale giudizio, è
tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta».
Il primo sub-vettore che violi il divieto di sub-vezione rimane altresì responsabile con riferimento
agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, rispondendone direttamente ai sensi e per gli
effetti del nuovo comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
In caso di contratto orale, la responsabilità è estesa anche agli oneri relativi all'inadempimento degli
obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada (v. infra).

Comma 4: introduce una eccezione al generale divieto di sub-vezione, da applicarsi alle imprese di
trasporto che effettuano trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni,
ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, nei casi in cui detto trasporto implichi la “rottura del
carico”, ovvero lo scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri
mezzi.
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5. ELIMINAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO
 L’art. 1, co. 247, lett. c) della Legge di Stabilità 2015 abroga l’art. 7bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sopprimendo
la “scheda di trasporto”, oltre a tutti i riferimenti alla medesima
contenuti nel D. Lgs., e dunque gravando gli addetti del settore di
un obbligo in meno.
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Segue: eliminazione della Scheda di Trasporto
 Detta disposizione, che ispirata a esigenze di semplificazione
renderà più difficili i controlli, è stata seguita dalla circolare del
Ministero dell’Interno Prot. n. 300/A/9221/14/108/441, con la
quale si chiarisce che, in assenza della scheda di trasporto, le
“generalità del committente potranno essere desunte dalle
istruzioni scritte che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del DLG n.
286/2005 devono continuare a trovarsi a bordo del veicolo adibito
al trasporto di merci in conto terzi. In mancanza di tali istruzioni,
ferme restando le conseguenze sanzionatorie previste dallo stesso
comma 4 del citato art.7, le generalità del committente potranno
essere richieste al vettore, ai sensi dell'art. 180, c. 8, CDS”.
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6. LA TARIFFA DI TRASPORTO:
CENNI STORICI ED EVOLUZIONE NORMATIVA
 L’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci è oggetto di una
disciplina complessa, frutto di una stratificazione nel tempo di
diversi interventi, attraverso un percorso contraddittorio che, dopo
avere perseguito l’intento di liberalizzare il settore ponendolo in
linea con le norme costituzionali e comunitarie in materia di tutela
della concorrenza, ha successivamente invertito rotta, dettando
modifiche e deroghe collidenti con i principi suddetti.
 Centralità, tra le molteplici norme in materia, del Decreto-Legge 25
giugno 2008, n. 112, successivamente oggetto di ingenti
integrazioni e modifiche.
 Nello specifico: Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della
regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi).
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Segue: Principali previsioni del «vecchio» art. 83-bis
 L’art 83-bis prevedeva, nel testo vigente anteriormente alla Legge di
Stabilità del 2015, tra le varie disposizioni:
• tariffe minime «di sicurezza»;
• sanzioni in caso di mancato rispetto delle tariffe minime;
• possibilità di fare ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento
provvisoriamente esecutivo.
 Numerosi commi (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16) dell’art. 83-bis sono
stati abrogati dalla Legge di Stabilità 2015, contestualmente
all’eliminazione della disciplina dei costi minimi ed al venir meno
dell’ «Osservatorio sulle attività di autotrasporto» (v. infra).
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Segue: criticità del vecchio testo dell’art. 83-bis
 Questione di legittimità costituzionale dell’art. 83-bis per violazione degli
articoli 3 e 41 della Costituzione Italiana  ordinanza Trib. Lucca del 12.02.2013,
di rimessione alla Corte Costituzionale della questione relativa alla legittimità
costituzionale dell’art. 83 bis, commi 1, 2, 6, 7 e 8 del D.L. 112/2008.
 Contrasto con norme di diritto comunitario: violazione dei principi del diritto
dell’UE in materia di concorrenza e di libera circolazione delle imprese;
violazione degli articoli 49 e 56 TFUE in materia di libertà di stabilimento e di
libera prestazione dei servizi, nonché dell’art. 96 TFUE; violazione dell’art. 4 (3)
TUE e dell’art. 101 TFUE.
Si vedano:
•
•
•
Ordinanza del TAR LAZIO del 15.03.2013;
Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 settembre 2014;
Sentenza TAR LAZIO del 20.02.2015.
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7. ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA
SUI COSTI MINIMI D’ESERCIZIO
 L’art. 1, comma 248, della Legge di Stabilità 2015, recependo la
pronuncia della Corte di Giustizia europea del 4 settembre 2014 in
materia di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione Europea
del sistema di tariffe minime di cui all’art. 83-bis del D.L. n.
112/2008, apporta ingenti modifiche al disposto dell’art. in
questione (v. infra), comportando una abrogazione della disciplina
dei “costi minimi” e promuovendo un regime di semplificazione e
regolarizzazione della “filiera”.
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Segue: la sentenza della Corte di Giustizia Europea
 La Corte di Giustizia Europea, nella famosa pronuncia del 4
settembre 2014, ha statuito che la normativa italiana non raggiunge
l’obiettivo in modo coerente e sistematico poiché (i) non permette
“al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle
tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni
vigenti in materia di sicurezza” e (ii) la stretta osservanza delle
norme UE “può garantire effettivamente il livello di sicurezza
stradale adeguato”.
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8. MODIFICHE ALL’ ART. 83-BIS DEL D.L. N. 112/2008
 Sono oggi abrogati, a seguito della Legge di Stabilità 2015, i commi 1, 2, 3
dell’art. 83-bis: viene pertanto meno, oltre all’ “Osservatorio sulle attività
di autotrasporto” (ente peraltro già soppresso), anche il meccanismo di
adeguamento dei corrispettivi dovuti all’autotrasportatore, in ragione
dell’aumento dei costi del carburante.
 Art. 83-bis co. 4 (come riformulato): ribadisce l’autonomia contrattuale
delle parti, le quali saranno libere di determinare e pattuire prezzi e
condizioni, con il limite del necessario rispetto dei “principi di
adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”(sul quale v. infra).
 Art. 83-bis co 4-bis ss.: il trasporto può essere affidato esclusivamente a
soggetti in regola con gli adempimenti di natura retributiva, previdenziale
e assicurativa (v. infra).
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Segue: nuovo art. 83-bis
 Abrogazione dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 dell’art. 83-bis.
 Riformulazione co. 14 dell’art. 83-bis: viene eliminata la sanzione
nei casi di mancato rispetto dei “costi minimi” (ora abrogati).
 Nei casi di mancato rispetto dei termini di pagamento (oltre i 90
giorni dalla data della fattura) si ha una sanzione, adesso di natura
amministrativa pecuniaria, «pari al 10 per cento dell'importo della
fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro».
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Segue: Il limite rispetto dei “principi di adeguatezza in
materia di sicurezza stradale e sociale”

Il nuovo sistema introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015 si basa, come già
evidenziato, sulla autonomia delle parti nella determinazione del corrispettivo
per il trasporto, nel rispetto dei presupposti di “adeguatezza in materia di
sicurezza stradale e sociale” nel libero dispiegamento della autonomia delle
parti per la determinazione e pattuizione di prezzi e condizioni.

In ragione della linea seguita dal Legislatore, ed al fine di individuare comunque
margini operativi di riferimento per il dispiegamento dell’autonomia delle parti,
il comma 250, facendo salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, dispone che “il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal
Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per
autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet valori indicativi di
riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi”.
Tali tabelle, che riprenderanno ad essere pubblicate sul sito web del Ministero,
non avranno più – come in passato – carattere vincolante, ma saranno
meramente indicative.
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9. OBBLIGO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
 Introduzione di un nuovo meccanismo di gestione di eventuali
controversie connesse a contratti di trasporto: obbligo di
attivazione della procedura di negoziazione assistita di cui al
decreto legge 132/2014, convertito con la Legge 162/2014. Detta
negoziazione, dispone il comma esaminato, costituisce “condizione
dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in
materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto”.
 Alle parti è comunque concessa la facoltà di esperire la procedura
di negoziazione presso le associazioni di categoria a cui esse
aderiscono.
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Segue: eccezioni all’obbligo di negoziazione
 L’obbligo di cui all’art. 1, comma 249, della Legge di Stabilità, non si
applica all’azione diretta di cui all’art. 7-ter del D.Lgs. n. 286/2005.
 Dunque, nei casi in cui il sub-vettore che non abbia ricevuto il
pagamento dal vettore/committente si rivalga direttamente sul
committente originario per il pagamento di quanto dovuto, il subvettore potrà agire in giudizio senza previo esperimento dei
meccanismi di negoziazione assistita.
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10. LA VERIFICA PRELIMINARE DELLA REGOLARITÀDEGLI ADEMPIMENTI
DI NATURA RETRIBUTIVA, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA
 Dal DURC (“Documento unico regolarità contributiva”) alla
telematizzazione dei meccanismi di verifica.
 Con l’art. 1, comma 248, lettera b), della Legge di Stabilità 2015, si
ha una completa riformulazione, tra gli altri, dei commi 4-bis ss.
dell’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008, nonché l’aggiunta di un nuovo
comma 4-sexies.
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Segue: art. 83-bis D.L. n. 112/2008
 Comma 4-bis: il trasporto può essere affidato esclusivamente a
soggetti in regola con gli adempimenti di natura retributiva,
previdenziale e assicurativa: in ragione di ciò, “il committente (o il
vettore, in caso di sub-vezione) è tenuto a verificare
preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità
mediante acquisizione (da parte del vettore o del sub-vettore) del
documento di cui al comma 4-sexies”, e cioè un’attestazione
rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi,
dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei
contributi assicurativi e previdenziali (cd. “DURC”).
 Questa verifica di regolarità contributiva del trasportatore diverrà
sarà soggetta a telematizzazione a seguito dell’implementazione del
comma 4-quater (sul quale v. infra).
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Segue: art. 83-bis D.L. n. 112/2008
 Comma 4-ter: «Il committente che non esegue la verifica di cui al
comma 4-bis, ovvero di cui al comma 4-quater (non appena esso
verrà implementato), è obbligato in solido con il vettore, nonché
con ciascuno degli eventuali sub-vettori, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali
e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle
prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di
trasporto».
Tale responsabilità permane entro il limite temporale di un anno
dalla cessazione del contratto di trasporto, e sono comunque
esclusi gli eventuali obblighi per sanzioni amministrative.
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Segue: art. 83-bis D.L. n. 112/2008
 Comma 4-quater: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge
di Stabilità 2015 il Presidente del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi dovrà emanare apposita delibera con la quale si
procederà alla telematizzazione dei meccanismi di verifica sulla
regolarità del vettore, consentendo al committente di accertare
l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al comma 4-bis all’interno di
una apposita sezione del sito internet del Comitato Centrale per l’Albo.
Sino all’emissione di tale delibera, la verifica sulla regolarità verrà
condotta attraverso il DURC, ai sensi del comma 4-bis.
Come conseguenza dell’attuazione del comma 4-quater, il medesimo
Comitato centrale, previa opportuna intesa, dovrà acquisire
sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti
competenti le informazioni necessarie a definire e aggiornare la regolarità
dei vettori iscritti, determinando una sorta di white list di trasportatori in
regola cui il committente (o il primo vettore) potranno rivolgersi nella
presunzione di star adempiendo agli obblighi di legge.
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Segue: art. 83-bis D.L. n. 112/2008
 Comma 4-quinquies: Qualora il committente non conduca le necessarie
verifiche sul regolare adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali
e assicurativi da parte del vettore, il co. 4-quinquies disciplina le
conseguenze in capo al committente medesimo in caso di contratto di
trasporto non scritto.
La responsabilità del committente è, in tale ipotesi, aggravata, dovendo
egli rispondere, oltre degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi,
anche degli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle
violazioni del codice della strada.
 Comma 4-sexies: In attesa della delibera del Comitato Centrale di cui al
comma 4-quater, il committente o il primo vettore debbono, all’atto di
conclusione del contratto, verificare la regolarità contributiva del
trasportatore o del sub-vettore facendosi consegnare un’attestazione
rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla
quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi
assicurativi e previdenziali (cd. “DURC”).
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11. COLLETTAME O SUBVEZIONE?
 Come già segnalato, il nuovo art. 6-ter, co. 4, D.lgs. 286/2005,
introduce una eccezione al generale divieto di sub-vezione, da
applicarsi alle imprese di trasporto che effettuano trasporti di
collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni,
ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, nei casi in cui detto
trasporto implichi la “rottura del carico”, ovvero lo scarico delle
merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su
altri mezzi.
 Di complessa individuazione è la linea di confine tra «collettame» e
«sub-vezione» - nonché la connessa responsabilità del
committente.
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12. CABOTAGGIO
 Il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014 (cosiddetto «Sblocca
Italia»), coordinato con la Legge di conversione (Legge 11 novembre 2014,
n. 164), all’art. 32-bis, dispone una integrazione dell'art. 46-bis della Legge
298/1974, per mezzo di un nuovo comma 1-bis.
 Sono ora previste sanzioni per gli autisti stranieri «qualora sia riscontrata,
durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del
tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove
documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché nel caso in cui le prove stesse
non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo».
 La nuova norma introduce dunque l’inversione dell’onere della prova a
carico del conducente estero, prevedendo sanzioni per un importo che
può partire da € 5.000,00 fino ad € 15.000,00, oltre al fermo del veicolo
per tre mesi.
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13. CONTRIBUTI ALL’AUTOTRASPORTO
 L'art. 32-bis, comma 2, del Decreto Legge "Sblocca Italia", introduce
novità per l’accesso ai fondi pubblici stanziati per investimenti e
formazione professionale nell’anno 2014.
 Per i contributi agli investimenti, la fruizione avviene normalmente
mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione presentando
in via telematica un apposito modello F24, pena lo scarto dell'operazione
di versamento, salvo che le aziende presentino espressa dichiarazione di
voler fruire del contributo diretto.
 Al contrario, per i contributi alla formazione la procedura standard è
l’accredito in conto corrente, a meno che non vi sia richiesta di ricorso al
credito d’imposta.
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14. NUOVE FUNZIONI AL COMITATO CENTRALE PER L’ALBO
NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI
 L’art. 32-bis, comma 3, del Decreto Legge Sblocca Italia, integrando il
comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284
(disciplinante le attribuzioni del Comitato centrale per l'Albo nazionale
degli autotrasportatori), aggiunge una nuova lettera l-quinquies).
 Il Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori è ora organo di
appello (e dunque con potere decisionale in via definitiva) in materia di
«ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli
uffici della motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione,
cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonché di
applicazione delle sanzioni disciplinari».
 Il ricorso non ha tuttavia effetto sospensivo del provvedimento
impugnato, che pertanto mantiene validità fino ad una pronuncia
definitiva del Comitato.
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15. CONTRASTO ALLA MAFIA
 L’art. 29-bis del Decreto Legge Sblocca Italia, modificando l'articolo 5, co.
2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti
di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto, aggiunge una
nuova lettera h-bis).
 Il requisito di onorabilità di cui le aziende italiane devono essere in
possesso viene oggi meno anche nella nuova ipotesi di ricezione di una
informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell'articolo 91 del “Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, che, ove emessa, non
permette più all’azienda di svolgere attività di autotrasporto per conto
terzi.
 Tale informativa viene poi, in un secondo momento, trasmessa
direttamente all’Albo, il quale provvederà alla cancellazione dell’iscrizione
dell’azienda.
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16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
 L'art. 32-bis, comma 2, del Decreto Legge "Sblocca Italia", dispone
che «Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari
finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del
riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti
della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo
per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto
di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il
canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e
comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena
tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare
dell'importo dovuto. [….]»
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Le slide ed i materiali oggetto dell’odierno intervento sono
liberamente consultabili sul website dello Studio Legale Fiumanò &
Partners:
www.studiolegalefmp.it  sezione «News».
L’occasione è gradita per ringraziarVi per la partecipazione e porgere i
nostri più cordiali saluti.
Avv. Carlo Fiumanò
Avv. Emanuela Valentini
Dott. Francesco Fiumanò
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