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Alterazione di un mod. F24 : è reato
Renzo La Costa
La Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 18488 del 21.3.2016 ha affrontato – nell’ambito
di un più vasto processo penale – la questione relativa alla configurabilità del reato in caso
di falsificazione di un F24. Il materiale fautore dell’illecito era stato già condannato nei
precedenti gradi di giudizio e ulteriormente presso la suprema Corte. Sullo specifico
motivo di ricorso, i giudici di Cassazione hanno preliminarmente osservato che circa la
configurabilità del falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata qualora oggetto
della alterazione sia un modello F24, anche in fotocopia, la sentenza impugnata si è
uniformata alla costate giurisprudenza della suprema secondo la quale "La contraffazione
degli attestati di versamento (cosiddetti modelli F24), rilasciati al privato dagli istituti di
credito delegati per la riscossione delle imposte, integra il reato di falsità materiale in atto
pubblico di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., trattandosi di atti che attestano il pagamento,
avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, ed il conseguente
adempimento dell'obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria". Si legge in
motivazione della sentenza d’appello che, per quanto riguarda la qualificazione giuridica
della contraffazione, considerato che il modello F24 costituisce attestazione del
pagamento, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, e del conseguente
adempimento dell'obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria, la falsità
realizzata su tale documento integra il contestato reato di cui all'art. 476 c.p. Minoritario e
non condivisibile è il diverso orientamento citato dal ricorrente per il quale la falsificazione
integrerebbe il diverso reato di cui all'art. 478 c.p., in quanto ricadente su una mera
attestazione derivata dell'atto di versamento, quest'ultimo individuabile nella parte del
modello destinata all'agenzia delle entrate. Posto che la stessa decisione da ultima citata da
atto che la copia riservata all'ufficio tributario e quella rilasciata al contribuente
costituiscono due parti sostanzialmente identiche del modello, e che il documento
destinato al contribuente ha di per sè funzione di quietanza del pagamento con efficacia
liberatoria, non vi è alcuna ragione per differenziare la qualificazione giuridica dei due atti,
laddove entrambi documentano, con pari efficacia nei confronti dei terzi, il compimento di
un'attività svolta in presenza del funzionario che vi appone le attestazioni, ossia l'avvenuto
pagamento dell'imposta.
Confermata sul punto la condanna del ricorrente.
Note:
Dispositivo dell'art. 478 Codice Penale
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne
simula una copia (1) e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa
dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a
otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato
pena è della reclusione da uno a tre anni (3).
(2)
sul contenuto di atti, pubblici o privati, la
(1) Per copie si intendono le riproduzioni fedeli e integrali di un documento, con qualsiasi strumento
ottenute.
(2) Per attestato s'intendono quegli atti che riproducono in forma sintetica o parziale il contenuto di altri atti.
(3) Si tratta di due ipotesi criminose che consistono rispettivamente nel rilascio di una copia di un atto
inesistente e nel rilascio di una copia difforme dall'originale. Non vi rientrano dunque i casi di alterazione
della copia autentica di un atto, se è rilasciata in modo conforme all'originale e poi successivamente
modificata.
Dispositivo dell'art. 476 Codice Penale
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni (1), forma, in tutto o in parte, un atto falso (2) o altera
(3).
un
atto
vero,
è
punito
con
la
reclusione
da
uno
a
sei
anni
[491]
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 c.c.], la
reclusione è da tre a dieci anni [482, 490, 492, 493] (4).
Note
(1) L'espressione "nell'esercizio delle sue funzioni" deve intendersi in senso ampio ovvero rileva qualsiasi
collegamento della condotta con la sfera di competenza funzionale del pubblico ufficiale. In caso diverso il
pubblico ufficiale risponderà come privato, ai sensi dell'art. 482.
(2) La dottrina maggioritaria ritiene che la nozione di atto pubblico debba qui intendersi in senso più ampio
rispetto a quello civilistico, ovvero comprensivo di tutti quei documenti che vengono redatti da pubblici
ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni. Quindi vi rientrano anche gli atti preparatori, gli atti interni d'ufficio
e gli atti di corrispondenza tra uffici.
(3) Si tratta di cosiddetta condotta di falsità materiale, dunque distinta da quella ideologica, in quanto
riguarda la forma esteriore del documento e non la veridicità del contenuto. Più propriamente la dottrina ha
specificato, così da poter considerare anche le ipotesi di creazione ex novo di un documento, che il falso
materiale si ha quando mancano le condizioni per poter emettere un documento, mentre il falso ideologico
comporta l'abuso dei poteri documentali del pubblico ufficiale.
(4) Si tratta di una circostanza aggravante speciale e non quindi di una fattispecie autonoma di reato, dal
momento che la particolare natura dell'atto è elemento eventuale e non essenziale del reato in esame.