- Ecogas Srl
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ALLEGATO 4 - LIVELLI MINIMI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEI DEI SERVIZI DI VENDITA VENDITA E DISTRIBUZIONE GAS GAS I servizi di distribuzione e di vendita del gas sono assoggettati a regolamentazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, con i suoi provvedimenti, definisce le tariffe, i livelli di qualità e le modalità tecniche e commerciali dell'erogazione del servizio. La delibera n. 168/04 (e sue successive modifiche e integrazioni.) dell'Autorità, impone alle Imprese di Distribuzione e alle Società di Vendita livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio erogato ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione e alimentati in bassa pressione, prevedendo l'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità. Di seguito vengono riportati i livelli di qualità commerciale per il servizio di distribuzione e il servizio di vendita del gas. Tabella 1 - Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione di gas naturale Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 25 Indicatore Tempo massimo1 di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 40 15 giorni lavorativi 1 Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi 40 giorni lavorativi Tempo massimo1 di esecuzione di lavori semplici 10 giorni lavorativi 15 giorni lavorativi Tempo massimo1 di attivazione della fornitura 10 giorni lavorativi 15 giorni lavorativi 5 giorni lavorativi 7 giorni lavorativi 1 Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità Fascia massima di puntualità per appuntamenti personalizzati 2 giorni feriali 3 ore 2 giorni feriali 3 ore Tabella 2 - Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di vendita di gas naturale Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 25 Indicatore Tempo massimo1 di rettifica di fatturazione 90 giorni solari Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 40 60 giorni solari Tabella 3 - Livelli generali di qualità commerciale del servizio di distribuzione di gas naturale Indicatore Livello generale Percentuale minima di richieste di esecuzione di lavori complessi realizzati entro il tempo massimo di 60 giorni lavorativi 85% Percentuale minima di esiti di verifiche del gruppo di misura su richiesta del Cliente comunicati entro il tempo massimo di 10 giorni lavorativi 90% Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni relativi al servizio di distribuzione comunicate entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi 90% Tabella 4 - Livelli generali di qualità commerciale del servizio di vendita di gas naturale 1 Indicatore Livello generale Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni relativi al servizio di vendita, comunicate entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi 90% II tempo massimo decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell' Impresa di distribuzione. La richiesta di prestazione ricevuta dal Cliente viene inviata all'impresa di Distribuzione entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento (Delibera n. 158/05 dell'Autorità). In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità, l'impresa di Distribuzione, per i livelli di qualità indicati nella Tabella 1, e la Società di Vendita, per i livelli di qualità indicati nella Tabella 2, corrispondono al Cliente un indennizzo automatico definito nella Tabella 5, come previsto dalla Delibera n. 168/04 (e successive modifiche e integrazioni) dell'Autorità. Tabella 5 - Indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 6 Clienti finali con gruppo di Clienti finali con misura dalla classe G 10 gruppo di misura dalla alla classe G 25 classe G 40 Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici Euro 30,00 Euro 60,00 Euro 120,00 Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi Euro 30,00 Euro 60,00 Euro 120,00 Mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione di lavori semplici Euro 30,00 Euro 60,00 Euro 120,00 Mancato rispetto del tempo massimo di attivazione della fornitura Euro 30,00 Euro 60,00 Euro 120,00 Mancato rispetto del tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente Euro 30,00 Euro 60,00 Euro 120,00 Mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità Euro 30,00 Euro 60,00 Euro 120,00 Mancato rispetto del tempo massimo di rettifica di fatturazione Euro 30,00 Euro 60,00 Euro 120,00 Mancato rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti personalizzati Euro 30,00 Euro 60,00 Euro 120,00 In aggiunta agli indennizzi definiti dalla Delibera n. 168/04 (e sue successive modifiche e integrazioni.), sono previsti ulteriori indennizzi automatici secondo le Delibere n. 229/01 e 126/04 (e sue successive modifiche e integrazioni.) nei seguenti casi: per i Clienti che hanno mantenuto o sottoscritto contratti recanti condizioni regolamentate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ai sensi della delibera 229/01, l' indennizzo previsto è di 25,00 euro raddoppiabili per ogni mancata lettura prevista nei casi di : o mancata lettura di gruppi di misura accessibili. per i Clienti che hanno sottoscritto, a partire dal 1° gennaio 2003, contratti recanti condizioni diverse da quelle regolate dall'Autorità per l'energia Elettrica e il Gas, ai sensi della delibera 126/04 (e sue successive modifiche e integrazioni.), l' indennizzo previsto è di 30,00 (trenta) euro nei casi di: o mancata lettura di gruppi dì misura accessibili; o mancata periodicità di fatturazione; o mancata indicazione del tempo minimo intercorrente tra l'invio del sollecito di pagamento al cliente e la sospensione della fornitura per morosità; mancata comunicazione, in forma scritta, in caso di variazione unilaterale di clausole contrattuali, entro 60 gg dalla decorrenza della variazione stessa; mancata comunicazione ae sue successive modifiche e integrazioni.l Cliente della variazione di corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico, nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. o o Gli indennizzi automatici sono corrisposti al Cliente finale dalla Società di Vendita attraverso assegno di traenza entro 90 giorni solari dalla data di ricevimento dell'indennizzo da parte dell'Impresa di Distribuzione, ovvero entro 90 giorni solari dalla data di scadenza del tempo massimo previsto per la rettifica di fatturazione e dalla data di accertamento dell'inadempienza contrattuale.