POLICY SUL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO

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POLICY SUL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO
POLICY SUL RISCHIO DI RICICLAGGIO E
DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
DEL GRUPPO BANCA MARCHE
Aggiornamento dicembre 2016
POLICY SUL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO DEL GRUPPO BANCA MARCHE
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SOMMARIO
1.
INTRODUZIONE .................................................................................................................... 3
2.
PROCESSO DI REDAZIONE E REVISIONE DELLA POLICY ..................................... 4
3.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO ....................................................................................... 4
4.
RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI COINVOLTE .................................. 5
4.1
Sistema dei controlli interni ...................................................................................................... 5
4.2
Consiglio di Amministrazione ................................................................................................... 6
4.3
Collegio Sindacale ..................................................................................................................... 7
4.4
Comitato Rischi ......................................................................................................................... 7
4.5
Funzione Antiriciclaggio di Gruppo......................................................................................... 7
4.6
Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo................................................................................... 7
4.7
Delegato di Gruppo all’inoltro delle Segnalazioni delle operazioni sospette .............. 8
4.8
Funzioni aziendali di controllo (FAC) presso società controllate........................................... 8
4.9
Ruolo e responsabilità delle altre funzioni e della rete commerciale del Gruppo .................. 8
4.10 Responsabile del processo di autovalutazione ........................................................................... 9
5.
PROCESSI PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ......................................................................... 10
5.1 Adeguata verifica della clientela ................................................................................................ 10
5.2
Registrazione e conservazione delle informazioni ................................................................. 10
5.3
Segnalazione delle operazioni sospette ................................................................................... 11
5.4
Gruppo Banca delle Marche ed il rispetto dei principali obblighi ........................................ 11
5.5
Finanziamento del terrorismo................................................................................................. 12
5.6 Formazione ................................................................................................................................. 13
5.7
Processi trasversali e di supporto............................................................................................ 13
6.
PRINCIPALI INFORMAZIONI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ............................. 14
6.1
Principali Informazioni sulla Capogruppo ............................................................................ 14
6.2 Società controllata: ..................................................................................................................... 14
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1. INTRODUZIONE
Il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali rappresenta uno dei più gravi fenomeni
criminali nel mercato finanziario ed è un settore di specifico interesse per la criminalità organizzata.
Il reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi
economici collusi con la criminalità alterano profondamente i meccanismi di mercato, inficiano
l’efficienza e la correttezza dell’attività finanziaria e indeboliscono lo stesso sistema economico.
La globalizzazione dell’attività finanziaria e il rapido sviluppo delle tecnologie dell’informazione
aprono nuove opportunità operative e possibilità di crescita dell’economia, ma aumentano nel
contempo i rischi connessi con il riciclaggio di capitali illeciti.
Per tali ragioni, ai consueti strumenti repressivi, comuni all’azione di contrasto di ogni attività
criminosa, si è affiancato un sistema di strumenti a carattere preventivo, prevalentemente collocati a
presidio del settore finanziario.
La medesima tipologia di strumenti è stata estesa anche sul versante del contrasto del finanziamento
del terrorismo, che, sebbene in modo speculare rispetto a quanto avviene per il riciclaggio, si
caratterizza per un collegamento con il sistema finanziario.
La solidità, l’integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema
finanziario nel suo complesso possono essere gravemente compromesse dalle attività poste in essere
dai criminali per mascherare l’origine dei proventi di attività criminose.
Alla complessità e pericolosità di questi fenomeni, il Gruppo di Banca delle Marche risponde in
modo responsabile, dedicando la massima attenzione alle azioni e agli strumenti di contrasto, nella
consapevolezza che la ricerca della redditività e dell’efficienza debba essere coniugata con il presidio
continuo ed efficace dell’integrità della struttura aziendale.
Il Gruppo Banca Marche riserva assoluto impegno alle politiche volte a prevenire il coinvolgimento
dell’istituto in fenomeni di riciclaggio del c.d. “denaro sporco” e di finanziamento del terrorismo
internazionale che possano danneggiare la reputazione e la stabilità dell’Istituto.
L’adesione convinta ai dettami nazionali ed internazionali trae origine e motivazione dalla storia
della Banca e delle società del Gruppo1, cresciute in sintonia con la crescita economica dei territori
serviti: laddove l’economia criminale inquina interi territori, gli stessi cessano di produrre ricchezza
e benessere e finiscono per danneggiare imprese e famiglie, impedendo lo sviluppo stesso degli
intermediari bancari e minacciandone la sopravvivenza.
La Banca e le società del Gruppo svolgono, pertanto, le proprie attività, attenendosi alle disposizioni
normative nazionali e comunitarie, in conformità con gli standard etici.
Gli oneri connessi con il rispetto della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, derivanti
dall’adozione di adeguati presidi organizzativi, costituiscono per il Gruppo elementi importanti per
l’esercizio dell’impresa e sono valutati alla stregua di investimenti in grado di creare valore in
termini di stabilità, reputazione e crescita.
Per tali ragioni il Gruppo Banca delle Marche si è dotato di apposite disposizioni interne, procedure,
programmi di formazione, attività di monitoraggio e controlli volti a garantire il rispetto della normativa
vigente da parte del personale, degli amministratori, dei sindaci, dei collaboratori e dei consulenti.
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La società controllata Medioleasing è stata incorporata nella Capogruppo in data 01/08/2016. La società Focus Gestioni
SGR, come deliberato dall’assemblea dei soci in data 15/09/2016, è in liquidazione volontaria dallo scorso 01/10/2016.
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2. PROCESSO DI REDAZIONE E REVISIONE DELLA POLICY
Il presente documento di Policy è emanato, su proposta della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo,
dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo. Le successive modifiche sono approvate dal
Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e recepite dai Consigli di Amministrazione delle
Società Controllate.
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’attenzione della Comunità Internazionale alla materia antiriciclaggio e antiterrorismo è
testimoniata da numerosi atti emanati in diverse sedi. Di seguito si ricordano:
 Direttiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 4
dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE e riguardante la prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite;
 Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo;
 Direttiva 2006/70/CE del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di
persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata
verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo
occasionale o su scala molto limitata;
 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa
alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la
direttiva 2006/70/CE della Commissione.
 La direttiva è entrata in vigore il 25 giugno 2015, e gli stati membri devono uniformarsi ad
essa entro il 26 giugno 2017 mettendo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie.
Il legislatore italiano ha recepito per la prima volta nell’ordinamento italiano i principi contenuti
nella prima direttiva antiriciclaggio (1991/308/CE del 10 giugno 1991) attraverso la Legge n. 197 del
5 luglio 1991 “Misure urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”.
La normativa nazionale italiana ha seguito l’evoluzione delle norme internazionali: da ultimo il
recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva 2005/60/CE ha innovato la materia, estendendo
l'ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio anche alla lotta al finanziamento del terrorismo.
Il motivo dell’accorpamento delle due tipologie di reato è dettato, secondo il legislatore, dalla
necessità di adottare presidi e controlli omogenei.
Nella prevenzione di questo reato gioca un ruolo fondamentale la capacità dell’intermediario di
conoscere adeguatamente il cliente e le finalità delle operazioni
In attuazione della terza Direttiva sono stati emanati i seguenti decreti:
 Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, entrato in vigore il 29 dicembre 2007, e
successive modifiche, avente ad oggetto la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
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 Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 concernente le misure di congelamento fondi e
risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dei Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
Il Decreto Legislativo 231/2007 ha riformato profondamente la disciplina antiriciclaggio, abrogando la
legge 197/1991 e dettando una nuova ed organica regolamentazione che è destinata ad incidere
profondamente sul sistema finanziario e sul rapporto tra intermediari e clienti. Le norme dettate dal
decreto, e le successive modifiche, hanno introdotto adempimenti più stringenti per gli intermediari che
sono chiamati ad una cooperazione attiva nella lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.
Gli obblighi derivanti dalle vigenti diposizioni normative poggiano su tre pilastri:
 conoscenza e adeguata verifica della clientela;
 registrazione e conservazione delle informazioni;
 segnalazione delle operazioni sospette.
La IV Direttiva Europea sul riciclaggio di denaro, il cui testo è conforme agli standard
internazionali antiriciclaggio sviluppati dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), tra
le novità più significative introduce l’adozione di un processo risk-based per la valutazione di
rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Banca d’Italia, anticipando il recepimento della citata Direttiva e rafforzando quanto aveva già
previsto con apposito provvedimento nel 2011 circa l’obbligo degli intermediari finanziari di
valutare il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo cui sono esposti al fine di
predisporre procedure, strumenti e controlli appropriati, ha inviato alle banche una lettera datata
16/10/2015 con cui l’Autorità richiede l’effettuazione di una autovalutazione dei rischi di riciclaggio
e di finanziamento al terrorismo.
4. RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI COINVOLTE
Ai fini della mitigazione del rischio di coinvolgimento in fatti di riciclaggio assumono rilievo
prioritario il coinvolgimento degli organi societari e il corretto adempimento degli obblighi che su
quelli ricadono. In particolare gli organi aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze e
responsabilità, sono tenuti a:
 definire politiche aziendali coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio;
 adottare linee di policy idonee a preservare l’integrità aziendale;
 porre in atto misure organizzative e operative atte a evitare il rischio di coinvolgimento in
episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
 svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull’adeguato presidio dei rischi.
4.1 Sistema dei controlli interni
Al fine di garantire la sana a prudente gestione, Banca Marche ha definito, a livello di gruppo, il proprio
sistema dei controlli interni, coerentemente a quanto statuito dalla Circolare 285 del 17/12/2013.
Si specifica che per la definizione “Funzione Antiriciclaggio” tale aggiornamento rimanda al
Provvedimento della Banca d’Italia del 10 marzo 2011 recante disposizioni attuative in materia di
organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli
altri soggetti che svolgono attività finanziaria.
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Il sistema dei controlli interni è l’insieme delle regole, delle funzioni, dei processi, delle procedure e
delle strutture organizzative che sono volte ad assicurare il rispetto delle strategie e delle politiche
aziendali e, tra i vari obiettivi, a quello del contenimento del rischio entro i limiti definiti, l’efficacia
e l’efficienza dei processi aziendali, la completezza, l’affidabilità e la funzionalità delle
informazioni e delle procedure aziendali.
In tale ambito, al fine di assicurare l’integrità e l’autonomia aziendale, il Gruppo ha adottato un
sistema di controlli interni per la rilevazione e la gestione dei rischi, ivi compreso il rischio di
incorrere in comportamenti non conformi agli obblighi previsti dalle disposizioni normative
comunitarie e nazionali in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo.
Il sistema dei controlli interni del Gruppo Banca delle Marche coinvolge, con diversi ruoli, gli
Organi societari, le funzioni di controllo, l’organizzazione aziendale e di Gruppo.
L’assetto organizzativo e di governo della Banca è rivolto a realizzare gli interessi dell’azienda e,
nello stesso tempo, ad assicurare la sana e prudente gestione e la stabilità patrimoniale, evitando
l’assunzione anche inconsapevole dei rischi connessi in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo,
nonché la correttezza operativa correlata.
Il Gruppo Banca delle Marche adotta un sistema di controlli interni articolato su tre livelli:
 controlli di 1° livello o di linea;
 controlli di 2° livello;
 controlli di 3° livello (espletati dalla funzione di revisione interna).
La Funzione Antiriciclaggio effettua controlli di 2° livello e verifica che l’attività aziendale e i
processi in materia di antiriciclaggio siano adeguati a prevenire la violazione delle norme di etero e
auto regolamentazione e verifica che le azioni di mitigazione del rischio siano efficaci.
4.2 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, quale Organo con funzione di supervisione strategica, ha le
seguenti responsabilità:
 individuare e riesaminare periodicamente gli orientamenti strategici e le politiche di governo
dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo che devono risultare
adeguati all’entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l’attività della Banca;
 assicurare nel continuo che i compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e di
contrasto al finanziamento del terrorismo siano allocati in modo chiaro e appropriato,
garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e fornite di risorse
qualitativamente e quantitativamente adeguate;
 assicurare che venga approntato un sistema di flussi informativi verso gli organi sociali e al
loro interno adeguato, completo e tempestivo, tutelando comunque la riservatezza dei
soggetti che hanno partecipato alla procedura di segnalazione di operazioni sospette;
 delineare un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del
rischio di riciclaggio, assicurandone l’efficacia nel tempo;
 esaminare, con cadenza almeno annuale, le relazioni relative all’attività svolta dal
Responsabile Antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti;
 assicurare che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano
portate tempestivamente a sua conoscenza.
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All’Organo con funzione di gestione, identificato nell’Amministratore Delegato della Capogruppo e nel
Consiglio di Amministrazione delle Controllate, spettano, o sono delegati, compiti di gestione corrente,
intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica.
Tali compiti tengono conto delle indicazioni e delle linee guida espresse dalle autorità competenti e dai
diversi organismi internazionali nonché dei mutamenti del quadro normativo.
4.3 Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, in quanto organo con funzione di controllo, vigila sull’osservanza della
normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio. Nell’esercizio
delle proprie attribuzioni, tale organo si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle
verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi
aziendali, dal Responsabile Antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno.
4.4 Comitato Rischi
Il Comitato Rischi, in generale, ha il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione
nell’attività di governo dei rischi.
In tale ambito, è coinvolto nella valutazione delle eventuali revisioni delle politiche di governo dei
rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
4.5 Funzione Antiriciclaggio di Gruppo
La Capogruppo del Gruppo Banca delle Marche ha costituito una struttura centralizzata al fine di
rafforzare e ricondurre ad unitarietà i presidi aziendali in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.
La struttura ha il compito di estendere i controlli sistematici su tutte le società del Gruppo, di
predisporre adeguati flussi informativi tra la Capogruppo e le Società del Gruppo per le quali la
funzione è accentrata, e verso le strutture aziendali coinvolte nella relazione con la clientela.
La struttura coordina e verifica l’attività dei referenti istituiti e nominati presso ciascuna società del
gruppo.
La Funzione Antiriciclaggio di Gruppo predispone flussi informativi diretti agli Organi aziendali e
una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate, e sulle relative azioni correttive
da intraprendere, nonché sull’attività formativa del personale all’Alta Direzione.
4.6 Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo
La Capogruppo al fine di rafforzare e ricondurre ad unitarietà i presidi aziendali in materia di
antiriciclaggio, ha nominato un Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo cui sono demandati gli
adempimenti connessi al rispetto della normativa mediante la verifica costante e sistematica del
rispetto degli obblighi di legge.
Il Responsabile Antiriciclaggio riferisce agli organismi di governo e di controllo in merito alle
evidenze riscontrate nell’esecuzione dei controlli, alla evoluzione normativa ed al grado di
esposizione al rischio delle singole Società del Gruppo.
Il Responsabile Antiriciclaggio cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza di settore preposte al
rispetto della normativa.
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4.7 Delegato di Gruppo all’inoltro delle Segnalazioni delle operazioni sospette
Ai sensi dell’art. 42 comma 4 del D.Lgs. n.231/2007, compete al titolare dell’attività, al legale
rappresentate dell’impresa ovvero ad un suo delegato:
 valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute;
 trasmettere alla Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia (UIF) le
segnalazioni ritenute fondate.
Il delegato deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e
professionalità, non deve avere responsabilità dirette in aree operative né deve essere
gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree. Il ruolo e le responsabilità del delegato ovvero
del titolare dell’attività/legale rappresentante devono essere adeguatamente formalizzati e resi
pubblici all’interno della struttura.
Il responsabile delle segnalazioni ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi aziendali e
alle strutture, a vario titolo, coinvolte nella gestione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al
terrorismo.
Lo stesso svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrisponde tempestivamente alle eventuali
richieste di approfondimento provenienti dalla stessa Unità.
Inoltre, in base all’art. 42, comma 4, D. Lgs.n.231/2007, la delega per la valutazione e la
trasmissione delle segnalazioni pervenute può essere attribuita al Responsabile Antiriciclaggio.
La delega di responsabile delle segnalazioni nel Gruppo Banca Marche è stata conferita al
Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo.
4.8 Funzioni aziendali di controllo (FAC) presso società controllate
Nel corso del 2014, in ottemperanza alla disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia (15°
Aggiornamento Circolare 263 del 2 luglio 2013) presso le controllate del Gruppo, Carilo e
Medioleasing2, che esternalizzano Funzioni Aziendali di Controllo (FAC), sono stati istituiti
Referenti che supportano le FAC nei loro compiti di controllo.
Con riferimento al Gruppo i Referenti delle FAC interessate dipendono funzionalmente dai
responsabili delle funzioni Antiriciclaggio, Risk Management e Conformità.
4.9 Ruolo e responsabilità delle altre funzioni e della rete commerciale del Gruppo
Con riferimento al rispetto della disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo, altre funzioni aziendali
rivestono specifici i ruoli, di seguito descritti:
 Direzione Audit di Gruppo: verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza
dell’assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e
vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; La Funzione di
Revisione Interna, attraverso controlli sistematici, anche di tipo ispettivo, verifica:
o il costante rispetto dell’obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del
rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
o l’effettiva acquisizione e l’ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;
o il corretto funzionamento dell’archivio unico informatico;
2 La
figura del Responsabile FAC per la Controllata Medioleasing è stata soppressa a seguito della fusione per
incorporazione della società Medioleasing nella Capogruppo.
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o l’effettivo grado di coinvolgimento del personale dipendente e dei collaboratori nonché dei
responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell’attuazione dell’obbligo della
“collaborazione attiva”.
 Direzione Operativa: assicura lo sviluppo della progettualità aziendale, la definizione del
portafoglio progetti selezionando le iniziative in base alla priorità, presidia lo sviluppo
applicativo, finalizzato alla realizzazione di nuovi prodotti/servizi/processi a supporto del
business e della governance, e assicura la gestione e lo sviluppo delle risorse informatiche,
tecnologiche e infrastrutturali;
 Direzione Risorse Umane: assicura la corretta gestione del processo di formazione del personale;
 Direzione Retail/Corporate: nel caso di offerta fuori sede da parte di soggetti terzi, richiama,
nell’ambito dei contratti di collaborazione stipulati con agenti, promotori e soggetti esterni, le
regole di condotta a fini antiriciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell’esercizio
dell’attività prevedendo anche, negli stessi contratti – a pena della risoluzione del rapporto - la
loro partecipazione a adeguate iniziative di formazione e aggiornamento in argomento.
4.10 Responsabile del processo di autovalutazione
Gli Intermediari, in forza dell’art. 8 comma 3 della IV Direttiva, debbono definire le politiche di
gestione dei rischi di riciclaggio, l’assetto dei controlli interni e le procedure operative, per mitigare
e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio.
Gli Intermediari finanziari erano già destinatari degli obblighi di stima del livello di rischio di
riciclaggio e finanziamento del terrorismo (introdotti dal Provvedimento Banca d’Italia del
10.03.2011). La IV Direttiva Anti-Money Laundering (AML) introduce tuttavia profili metodologici
ed obiettivi del tutto innovativi.
I profili metodologici, gli obiettivi e tutto il processo di autovalutazione debbono essere
dimostrabili e documentabili a Banca d’Italia. Agli organi societari spetta il compito di verificare e
deliberare rispetto a tre principi: la robustezza della metodologia utilizzata, la ragionevolezza del
processo di analisi e l’affidabilità del giudizio finale sul rischio residuo.
La metodologia applicata segue precisi requirements:
 robustezza: non influenzabilità al cambiamento di condizioni, es. nuove linee di business;
 qualità: i dati devono essere processabili e affidabili;
 precisione, ripetibilità e riproducibilità con diversi analisti e in diversi momenti;
 scalabilità: adattabilità alla dimensione della legal entity;
 documentabilità: le regole applicative devono essere formalizzate;
 specificità e accuratezza: si deve tener conto della tipologia della banca e della linea di business.
L’autovalutazione costituisce il presupposto per la realizzazione di appropriati interventi a fronte
delle eventuali criticità esistenti e per l’adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione,
anche alla luce di quanto previsto nel più generale quadro di riferimento per la propensione al
rischio della banca (Risk Appetite Framework – RAF).
Gli esiti dell’esercizio di autovalutazione confluiscono nella Relazione annuale prodotta dalla
Funzione Antiriciclaggio. Nel caso di più entità bancarie appartenenti ad un gruppo, la relazione da
inviare alla Banca D’Italia è quella della Capogruppo, alla quale vanno allegati i singoli esercizi di
autovalutazione condotti dalle singole entità del Gruppo. Il Responsabile del processo di
autovalutazione coincide con il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo.
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5. PROCESSI PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
5.1 Adeguata verifica della clientela
I nuovi standard internazionali hanno rafforzato nell’impianto normativo il ruolo cardine della
“conoscenza del cliente” come fattore indispensabile per un’efficace lotta al riciclaggio del denaro e
ed alla lotta al terrorismo.
In particolare, gli intermediari finanziari devono procedere alla identificazione ed alla adeguata
verifica della clientela, indispensabili per stabilire l’identità e il profilo di rischio di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo di ciascun cliente.
Banca Marche e le società del Gruppo, in conformità alla normativa comunitaria e considerando
determinante questo aspetto, sono in grado di acquisire una conoscenza profonda del cliente sotto
diversi profili: reddituale, comportamentale e di propensione al rischio.
La Banca e le società del Gruppo effettuano, infatti, un’adeguata verifica della clientela ed il
conseguente monitoraggio dell’operatività attraverso l’analisi dei seguenti parametri: natura
giuridica, attività svolta, comportamento tenuto al momento dell’apertura del rapporto continuativo o
al compimento dell’operazione, area geografica di appartenenza, tipologia dell’operazione o del
rapporto, ammontare dell’operazione e ragionevolezza dell’operazione e del rapporto.
La Banca e le Società del Gruppo effettuano l’analisi del grado di anomalia di un’operazione con riferimento
alle caratteristiche del cliente che la pone in essere e integrano il dato oggettivo con le informazioni sul
cliente in loro possesso nel valutare la coerenza e la compatibilità dell’operazione con il profilo economico –
finanziario dichiarato dal cliente medesimo. La Banca e le società del Gruppo, inoltre, pongono particolare
attenzione qualora risulti che il cliente non svolga attività con rilievo economico.
L’acquisizione di una vasta piattaforma di informazioni sulla clientela consente al Gruppo Banca
Marche di effettuare un monitoraggio concreto e costante, ancorato al profilo di rischio del cliente
desunto da dati interni e fonti esterne.
La Banca e le società del Gruppo aggiornano costantemente il quadro conoscitivo della clientela
attraverso le evidenze relative alle operazioni progressivamente poste in essere e le informazioni
provenienti dai collegamenti significativi che i clienti intrattengono tra di loro, con altri soggetti, con
le relazioni societarie di gruppo, con i legami contrattuali, finanziari, commerciali o di altra natura
che consentano di cogliere le giustificazioni di operazioni poste in essere.
Nella tenuta e nell’aggiornamento costante delle evidenze sulla clientela, la Banca e le società del
gruppo si avvalgono di idonei sistemi informatici che consentono di espletare in maniera puntuale gli
obblighi previsti dalla normativa vigente.
La Capogruppo e le società del Gruppo, nel rispetto delle normative, condividono tutte le
informazioni sul profilo di ciascun cliente.
5.2 Registrazione e conservazione delle informazioni
Banca Marche e le società del Gruppo, nel rispetto degli obblighi di registrazione, hanno istituito
l’Archivio Unico Informatico, secondo le disposizioni impartite. Gli Archivi sono gestiti in modo
tale da assicurare la chiarezza, la completezza, l’immediatezza delle informazioni, la loro
conservazione e la facilità di consultazione.
Banca Marche e ciascuna società del Gruppo conservano i dati e le informazioni per un periodo di
dieci anni, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
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5.3 Segnalazione delle operazioni sospette
Ciascuna società del Gruppo Banca delle Marche, sulla base delle disposizioni vigenti, al fine di
evitare il coinvolgimento dell’Istituto in fatti di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo e di
cooperare con le autorità di vigilanza per garantire la stabilità del sistema finanziario, ha adottato un
processo strutturato per le segnalazioni di operazioni che destano sospetto circa la provenienza e/o
utilizzo illecito dei fondi trasferiti.
A tale scopo Banca Marche e le società del Gruppo collaborano attivamente con l’Unità di
Informazione Finanziaria (UIF) a cui trasmettono le segnalazioni di operazioni sospette individuate
sulla base delle “Indicazioni operative per la segnalazione delle operazioni sospette” fornite dalla
Banca d’Italia (Decalogo della Banca d’Italia).
5.4 Gruppo Banca delle Marche ed il rispetto dei principali obblighi
Il Gruppo Banca delle Marche adotta politiche aziendali coerenti con le regole e i principi della
disciplina antiriciclaggio, in quanto considera tali aspetti rilevanti per l’affidabilità, la reputazione e
la qualità dei rapporti con la clientela.
Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi previsti, il Gruppo Banca Marche:
 si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o ammontare
e di instaurare o mantenere rapporti continuativi che presentano profili di anomalia;
 presta particolare attenzione a tentativi di operazioni e ad operazioni proposte da utenti occasionali,
specie qualora esse siano di rilevante ammontare o presentino modalità di esecuzione anomale;
 valuta i profili di anomalia anche con riferimento all’operatività di altri intermediari, nazionali ed
esteri; in tale contesto, particolare attenzione va prestata all’attività che interessa intermediari di
non elevata reputazione, ovvero soggetti operanti in Paesi segnalati come “non cooperativi”;
 non consente né intrattiene rapporti, relazioni, operazioni con le società bancarie di comodo
che non hanno una presenza fisica nel paese in cui sono costituite e autorizzate all’esercizio
dell’attività (shell bank), con le succursali contabili di un istituto bancario estero che sia privo
di una struttura organica e gestionale significativa nella giurisdizione in cui è stato costituito
(booking branch), né con le filiazioni contabili impegnate in attività di private banking o per
rapporti fiduciari (booking subsidiary);
 adotta tutte le misure necessarie per determinare e verificare la vera identità della clientela,
utilizzando i documenti, i dati e le informazioni ottenuti da fonti affidabili e indipendenti;
 pone maggiore attenzione e misure rafforzate nei casi in cui si determino situazioni che
comportano un maggiore rischio di riciclaggio o nella verifica di persone che ricoprono o
hanno ricoperto importanti cariche pubbliche;
 identifica l’eventuale titolare effettivo nei casi previsti e ne verifica l’identità sia attraverso una
percentuale sufficiente nella partecipazione al capitale sociale sia in qualunque altro modo;
 ottiene informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e svolge un
controllo costante nel corso dello stesso;
 pone particolare attenzione nella valutazione dell’operatività riconducibile a soggetti in
relazione ai quali sono pervenute richieste di informazioni nel quadro di indagini penali o per
l’applicazione di misure di prevenzione;
 trasmette le segnalazioni delle infrazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 adotta procedure interne idonee ad evitare il coinvolgimento in fatti di riciclaggio.
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TERRORISMO DEL GRUPPO BANCA MARCHE
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5.5 Finanziamento del terrorismo
La Direttiva 2005/60/CE associa il reato di riciclaggio al reato di terrorismo anche se diversa è la loro
genesi e la loro natura. Per sommi capi il reato di riciclaggio è, nei fatti, un trasferimento di beni o somme
di denaro che, provenendo da attività illegali, vengono immessi in attività legali. Il finanziamento al
terrorismo consiste, di norma, nel trasferimento di fondi ad attività illecite (atti di terrorismo).
Per “Finanziamento del terrorismo”, s’intende (ai sensi del D. Lgs. 109/2007): qualsiasi attività
diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla
custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad
essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in
ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal
codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per
la commissione dei delitti anzidetti.
In particolare, nella lotta contro il finanziamento del terrorismo, si adottano le medesime misure di
prevenzione già vigenti contro il riciclaggio di denaro e dettate dalla legge 231/2007, prevedendo
per di più altre idonee norme per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche
disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal
Regolamento (CE) N. 2580/2001 e relativo a misure restrittive specifiche – contro determinate
persone ed entità – destinate a combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati
ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità Europea per il contrasto
all’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
A livello nazionale, oltre alle disposizioni dei Regolamenti di diretta applicazione, la principale
normativa di riferimento è costituita da:
 Legge 9/7/1990, n. 185 recante “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e
transito dei materiali di armamento” come successivamente modificata dal D. Lgs. 105/2012
 D. Lgs. 9/4/2003, n. 96, prevedendo, tra l’altro, sanzioni penali in capo a chi effettua
operazioni di esportazioni di beni a duplice uso in violazione della normativa vigente;
 D. Lgs. 14/5/2009, N. 64 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento
423/2007/CE (ora 267/2012/CE), concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran.
Questo processo è in qualche modo agevolato dalla pubblicazione, da parte di organismi internazionali,
di liste di nominativi ai quali deve essere interdetta ogni possibilità di accedere a rapporti o operazioni
bancarie. Le liste includono paesi o istituzioni finanziarie con le quali è bloccata l’operatività.
Il Gruppo Banca delle Marche al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi e divieti
previsti dalla normativa vigente in materia di antiterrorismo:
 si rifiuta di compiere operazioni che coinvolgano a qualunque titolo (presentatori, ordinanti o
beneficiari) soggetti inseriti nei Regolamenti CE o in provvedimenti delle autorità nazionali;
 trasmette le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo all’UIF;
 si rifiuta di compiere bonifici in USD a favore di soggetti/Paesi inclusi nelle liste OFAC
(Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli USA);
 effettua in via automatizzata controlli anagrafici e effettua confronti con i nominativi presenti
nelle liste fornite dall’ONU e dai Regolamenti CE.
 controlla costantemente le liste e i relativi aggiornamenti e la corrispondenza delle stesse con
gli elenchi pubblicati dalle autorità;
 controlla i bonifici in partenza e in arrivo (controlli sui beneficiari e ordinanti) e valuta i
movimenti scartati in seguito ad indici di somiglianza con le liste antiterrorismo.
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5.6 Formazione
Il Gruppo Banca delle Marche, conformemente alle disposizioni normative, organizza programmi
interni di formazione del personale in materia di prevenzione del riciclaggio rivolti a tutto il personale
al fine di diffondere all’interno dell’azienda la cultura della conformità al rispetto della normativa
sull’antiriciclaggio e antiterrorismo, di sensibilizzare il personale sulle problematiche connesse.
Il Gruppo pone in essere programmi organici di addestramento e di formazione del personale che
tengano conto dell’evoluzione normativa, delle procedure predisposte per adempiere agli obblighi di
raccolta delle informazioni funzionali alla identificazione e verifica della clientela, alla registrazione
e conservazione, nonché alla rilevazione delle anomalie per la valutazione delle operazioni sospette
finalizzate alla eventuale segnalazione.
Il programma formativo è finalizzato a far comprendere ai dipendenti gli obblighi e le responsabilità
aziendali, la logica complessiva dell’impianto normativo, a riconoscere le attività che potrebbero essere
connesse al riciclaggio o al finanziamento al terrorismo nonché i conseguenti comportamenti da adottare.
Specifici programmi di formazione vengono attuati per il personale appartenente alla Funzione
Antiriciclaggio.
Particolare attenzione formativa, inoltre, è rivolta al personale che ha un contatto diretto con la
clientela ed al personale di nuova assunzione.
L’attività di qualificazione del personale riveste carattere di continuità e di sistematicità nell’ambito
di programmi organici che tengono conto dell’evoluzione della normativa e delle procedure.
5.7 Processi trasversali e di supporto
La Funzione Antiriciclaggio collabora con le altre funzioni presenti in azienda (conformità,
revisione interna, legale, crediti, organizzazione, controllo rischi, risorse umane, sistemi
informativi, ecc.) allo scopo di sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo
coerente con le strategie e l’operatività aziendale, disegnando processi conformi alla normativa e
prestando ausilio consultivo.
I processi trasversali e di supporto sono strumentali alla corretta realizzazione e svolgimento dei
processi precedentemente enucleati.
A tal fine la Funzione Antiriciclaggio garantisce le seguenti attività:
 consulenza ed assistenza agli Organi societari ed all’Alta Direzione;
 advisory e consulenza alle strutture operative, per assistenza sugli adempimenti nello
svolgimento dei processi operativi;
 assistenza e supporto in merito all’applicazione della normativa antiriciclaggio, di contrasto al
finanziamento del terrorismo e di gestione degli embarghi:
 valutazione ex-ante, della conformità di nuovi processi/procedure/prodotti/servizi;
 sviluppo della normativa interna aziendale attraverso l’emanazione della policy in accordo con
gli standard previsti dal Gruppo;
 monitoraggio della conformità alle norme “antiriciclaggio” (Anti Money Laundering) e
«antiterrorismo» e (Counter-Terrorist Financing).
I Nuclei Periferici Controlli Permanenti (NPCP) prestano inoltre assistenza continuativa volta alla
corretta applicazione della normativa relativa al processo operativo di filiale e al miglioramento dei
livelli di conformità dei processi.
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TERRORISMO DEL GRUPPO BANCA MARCHE
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6. PRINCIPALI INFORMAZIONI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO
L’obiettivo della normativa aziendale è di fornire alle strutture delle società del gruppo strumenti
organici di consultazione e di supporto, utili alla comprensione della materia e per lo svolgimento
delle attività dalla stessa contemplate.
Al fine di garantire il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa in materia di antiriciclaggio e
antiterrorismo, le società del Gruppo si sono dotate di adeguate procedure per la gestione di tutti gli
adempimenti previsti.
6.1 Principali Informazioni sulla Capogruppo
Denominazione
NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA
Sede Sociale
Via Nazionale 91 –00184 Roma, Italia
Direzione Generale Via Ghislieri 6 – 60035 Jesi, Italia
Principali Attività Banca Commerciale Retail
di Business
Storia
Nuova Banca delle Marche Spa nasce il 23/11/2015 con D.L. n. 183 del 22/11/2015.
Sulla base del provvedimento di Banca d’Italia del 22/11/2015 Nuova Banca delle
Marche è subentrata nell’intera operatività dell’attività bancaria di Banca delle
Marche, in risoluzione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 16.11.2015 n. 180
Stato Giuridico
Società Per Azioni
Iscrizione all’Albo
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto dal 1994 dalla Banca d’Italia al n. 5236.5
Partita IVA
13615521005
Quotata in mercati
regolamentati
No
6.2 Società controllata:
CARILO
Denominazione
Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.
Sede Sociale
Via Solari, 21 60025 Loreto (AN)
Direzione Generale Via Solari, 21 60025 Loreto (AN)
Principali Attività
di Business
Banca Commerciale Retail
Storia
La Cassa di Risparmio di Loreto, con i suoi 155 anni di ininterrotta attività è una
delle aziende più longeve del territorio marchigiano. Dal 1997 la Carilo Cassa di
Risparmio di Loreto SpA è entrata a far parte del gruppo bancario Banca Marche.
Stato Giuridico
Società Per Azioni
Iscrizione all’Albo
Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5180.5.0
Partita IVA
00079350427
Quotata in mercati
regolamentati
No
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