2.17 Ordinanza uso campo gioco Villa Isella
Transcript
2.17 Ordinanza uso campo gioco Villa Isella
2.17 COMUNE DI MORCOTE ORDINANZA MUNICIPALE sull’uso del campo da gioco sedime ex Villa Isella del 9 dicembre 2008 2.17 Il Municipio di Morcote, richiamati • gli articoli 107,176,177 e 192 LOC • gli articoli 124 e seguenti del Regolamento comunale di Morcote o r d i n a: Art. 1 Campo di applicazione La presente Ordinanza disciplina l’uso del campo da gioco (sedime ex Villa Isella). Art. 2 Uso e responsabilità Il campo da gioco con manto sintetico è liberamente accessibile a tutti i cittadini (domiciliati o residenti a Morcote) conformemente alla sua destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti. In particolare gli utenti devono avere la massima cura del campo da gioco e dei manufatti adiacenti. E’ autorizzato lo svolgimento delle seguenti attività sportive: • Gioco del calcio • Pallavolo • Gioco libero Ogni cittadino è tenuto al risarcimento dei danni di qualsiasi natura arrecati. Art. 3 Orari La struttura può essere utilizzata tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 22.00. Art. 4 Uso particolare A titolo d’eccezione è possibile riservare fasce orarie d’utilizzo del campo da gioco, previo pagamento di un indennizzo calcolato sulla base di una tariffa oraria pari a fr. 50.--, oltre alle spese di pulizia degli spogliatoi. Sono esentate dal pagamento dalla tassa le società sportive con sede a Morcote. La richiesta deve essere inoltrata al Municipio. 1 2.17 Art. 5 Divieti E’ vietato qualsiasi atto che turba la proprietà, la tranquillità ed in genere lo spirito ludico e sportivo dell’area pubblica. In particolare è vietato: • Introdurre e consumare sostanze alcoliche all’interno dell’area del campo da gioco; • prodursi in schiamazzi; • introdurre cani; • calpestare con scarpe chiodate il manto sintetico del campo da gioco; • fumare; • utilizzare strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono. Il Municipio, tramite gli organi di polizia, potrà intervenire in qualsiasi momento per vietare l’accesso o allontanare chi si rendesse responsabile di comportamenti ed atti vietati dalla presente ordinanza. Art. 6 Sanzioni Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a fr. 10'000.--. Sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC. Art. 7 Entra in vigore La presente ordinanza entra in vigore con il 1° gennaio 2009. Adottata con risoluzione municipale no. 782 del 9 dicembre 2008. Pubblicata a norma dell’articolo 192 LOC durante il periodo dal 16 dicembre 2008 al 30 dicembre 2008. PER IL MUNICIPIO Il Sindaco: Il Segretario: Fausto Bizzini Luca Cavadini 2