2.17 Ordinanza uso campo gioco Villa Isella

Transcript

2.17 Ordinanza uso campo gioco Villa Isella
2.17
COMUNE DI MORCOTE
ORDINANZA MUNICIPALE
sull’uso del campo da gioco
sedime ex Villa Isella
del 9 dicembre 2008
2.17
Il Municipio di Morcote, richiamati
• gli articoli 107,176,177 e 192 LOC
• gli articoli 124 e seguenti del Regolamento comunale di Morcote
o r d i n a:
Art. 1
Campo di applicazione
La presente Ordinanza disciplina l’uso del campo da gioco (sedime ex Villa Isella).
Art. 2
Uso e responsabilità
Il campo da gioco con manto sintetico è liberamente accessibile a tutti i cittadini
(domiciliati o residenti a Morcote) conformemente alla sua destinazione, nel rispetto
della legge e dei diritti degli altri utenti. In particolare gli utenti devono avere la
massima cura del campo da gioco e dei manufatti adiacenti.
E’ autorizzato lo svolgimento delle seguenti attività sportive:
• Gioco del calcio
• Pallavolo
• Gioco libero
Ogni cittadino è tenuto al risarcimento dei danni di qualsiasi natura arrecati.
Art. 3
Orari
La struttura può essere utilizzata tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 22.00.
Art. 4
Uso particolare
A titolo d’eccezione è possibile riservare fasce orarie d’utilizzo del campo da gioco,
previo pagamento di un indennizzo calcolato sulla base di una tariffa oraria pari a
fr. 50.--, oltre alle spese di pulizia degli spogliatoi.
Sono esentate dal pagamento dalla tassa le società sportive con sede a Morcote.
La richiesta deve essere inoltrata al Municipio.
1
2.17
Art. 5
Divieti
E’ vietato qualsiasi atto che turba la proprietà, la tranquillità ed in genere lo spirito
ludico e sportivo dell’area pubblica.
In particolare è vietato:
• Introdurre e consumare sostanze alcoliche all’interno dell’area del campo da
gioco;
• prodursi in schiamazzi;
• introdurre cani;
• calpestare con scarpe chiodate il manto sintetico del campo da gioco;
• fumare;
• utilizzare strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono.
Il Municipio, tramite gli organi di polizia, potrà intervenire in qualsiasi momento per
vietare l’accesso o allontanare chi si rendesse responsabile di comportamenti ed atti
vietati dalla presente ordinanza.
Art. 6
Sanzioni
Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a fr. 10'000.--.
Sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.
Art. 7
Entra in vigore
La presente ordinanza entra in vigore con il 1° gennaio 2009.
Adottata con risoluzione municipale no. 782 del 9 dicembre 2008.
Pubblicata a norma dell’articolo 192 LOC durante il periodo dal 16 dicembre
2008 al 30 dicembre 2008.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Fausto Bizzini
Luca Cavadini
2