Fiscal News N 32 Del 29 01 2014 Amministratori E Auto A

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Fiscal News N 32 Del 29 01 2014 Amministratori E Auto A
Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
29.01.2014
N. 32
Amministratori: uso promiscuo
dell’auto
Categoria: Auto
Sottocategoria: Imposte dirette
In base a quanto disposto dall’art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 314/97, nella Gazzetta Ufficiale del 23
dicembre 2013, è stata pubblicata la tabella dei costi chilometrici da utilizzare nel 2014 (elaborata
dall’Aci) per calcolare il reddito da assoggettare a ritenute e contributi, per le auto assegnate a
dipendenti o ad amministratori.
Vediamo il trattamento fiscale dell’autovettura utilizzata in modo promiscuo per fini aziendali e fini
personali da parte dell’amministratore.
Uso
In caso di autoveicolo utilizzato dall’amministratore sia per scopi aziendali che
per scopi personali, devono essere analizzati i seguenti aspetti:
•
disciplina fiscale per l’amministratore;
•
disciplina fiscale per l’impresa.
Inoltre, per analizzare il trattamento fiscale in capo all’amministratore e alla
società, è necessario fare una distinzione tra:
9 amministratore collaboratore e
9 amministratore professionista.
Amministratori
collaboratori
A decorrere dal 1° gennaio 2001, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n.
342/2000, i compensi percepiti in relazione agli uffici di amministratore di
società, associazione e altri enti, costituiscono redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente.
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Come si vedrà, l’assimilazione dei redditi derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa (in cui, per regola generale, il
rapporto di amministratore è inquadrato) a quelli di lavoro dipendente,
avvenuta a decorrere dal 1° gennaio 2001, ha avuto effetti più sulla disciplina
della determinazione del reddito di lavoro per i collaboratori, che sulla
deducibilità, per l’impresa, dei costi relativi agli autoveicoli.
Amministratori
professionisti
Tale assimilazione non opera nelle ipotesi in cui l’attività di amministratore e
più in generale l’attività prestata in base al rapporto di collaborazione, rientri
nell’oggetto della professione esercitata dal contribuente.
In tali casi, i compensi percepiti sono assoggettati alle disposizioni dettate per i
redditi di natura professionale.
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12 dicembre 2001, n.
105, ha precisato che i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco
o revisore di società ed enti, in via eccezionale, sono considerati redditi di
lavoro autonomo quando:
1.
i
relativi
ordinamenti
di
categoria
disciplinano
l’attività
di
amministratore, di revisore o di sindaco di società;
2.
l’incarico è da porre in relazione con le specifiche conoscenze tecniche
professionali.
Qualora gli ordinamenti professionali ricomprendano espressamente fra le
attività esercitabili dalla categoria disciplinata, l’amministrazione o la gestione
di aziende, è quindi corretto ricondurre i compensi percepiti per lo svolgimento
dell’attività di amministrazione di società ed enti, nella disciplina applicabile ai
redditi di lavoro autonomo.
In assenza di una previsione espressa dell’ordinamento professionale,
l’attrazione dei compensi fra i redditi di lavoro autonomo, opera, inoltre,
qualora per il professionista che svolge l’incarico di amministratore, tale
attività risulti oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria
professione abituale.
Inquadramento
fiscale
A seconda dell’ambito nel quale l’amministratore percepisce il reddito
(attrazione o meno nella sfera professionale), lo stesso può essere fiscalmente
inquadrato in due diverse modalità, ovvero come:
9 fringe benefit, se lo stesso è qualificabile come reddito assimilato a
quello di lavoro dipendente;
9 compenso in natura, se lo stesso è qualificabile come reddito di lavoro
autonomo.
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Si ricorda che, in base a quanto disposto dall’art. 2389, Codice civile, i
compensi degli amministratori devono essere stabiliti nell’atto di nomina
degli stessi e deliberati dal Consiglio di Amministrazione o dall’Assemblea
dei Soci.
La concessione in uso di un autoveicolo aziendale, deve pertanto risultare
nell’atto di nomina dell’amministratore o da una delibera successiva.
Fringe benefit
L’assimilazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa a quelli
di lavoro dipendente, ha reso applicabili, anche per i compensi degli
amministratori (quando non qualificabili come redditi professionali), le regole
previste per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente.
In particolare, come nel caso di assegnazione di un veicolo in uso promiscuo al
dipendente, ai fini della quantificazione del compenso in natura da riconoscere
all’amministratore, va fatto riferimento all’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR.
In base a detto articolo, il valore imponibile è determinato assumendo una
misura percentuale (30%) dell’importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico
stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al
collaboratore.
Le nuove tabelle che fissano i costi chilometrici di esercizio, per l’anno 2014, di
autovetture, motocicli e ciclomotori, elaborate dall'Automobile Club d'Italia,
sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2013.
ESEMPIO
Si consideri il caso di un lavoratore dipendente, al quale viene concessa un’auto
sia per uso aziendale, sia per uso personale. Il lavoratore utilizza l’auto per
tutto l’anno (01/01 - 31/12).
Ai fini della determinazione del reddito da assoggettare a tassazione come
fringe benefit, si deve procedere nel seguente modo:
Periodo
Costo Km
Percentuale
utilizzo
Tabelle ACI
applicabile
01/0131/12/2013
(365 gg)
Calcolo fringe benefit
€ 0,5065 x 15.000 Km = €
€ 0,5065
30%
7.597,50 € 7.597,50 x 30% = €
2.279,25
Su tale maggiore importo, l’azienda deve calcolare i contributi previdenziali
dovuti (sia da parte del lavoratore, sia da parte dell’impresa) e le maggiori
imposte.
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Compenso in
natura
Nel caso in cui, il reddito dell’amministratore sia inquadrato come reddito di
lavoro autonomo, il compenso in natura per l’uso dell’autovettura, è
determinato sulla base del valore normale (ad esempio, valore di mercato per
il noleggio di una vettura analoga).
Disciplina
fiscale per
l’impresa
Deducibilità dei
costi
Nell’ambito della disciplina fiscale per l’impresa relativamente agli autoveicoli
dati in uso promiscuo ad amministratori, verranno affrontate i seguenti aspetti:
•
deducibilità dei costi, ai fini delle imposte dirette;
•
deducibilità dei costi, ai fini dell’Irap.
L’assimilazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa a quelli di lavoro dipendente, avvenuta a decorrere dal 1° gennaio
2001, non vale invece per quanto riguarda la deducibilità, per l’impresa, dei
costi relativi agli autoveicoli.
Con riferimento, in particolare, all’ipotesi di utilizzo promiscuo dell’autoveicolo
da
parte
del
collaboratore,
tale
assimilazione
è
stata
esclusa
dall’Amministrazione Finanziaria, che con la Circolare 26 gennaio 2001, n. 5, ha
fornito un’interpretazione alquanto restrittiva in merito alla deducibilità degli
oneri relativi ai veicoli dati in uso promiscuo al collaboratore, per la maggior
parte del periodo d’imposta.
In particolare, nella citata Circolare veniva affermato:
¾ “Tale assimilazione concerne le modalità di determinazione del reddito
del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura
quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli
effetti di legge. Poiché la legge 342 del 2000 non ha modificato il
disposto dell’art. 121-bis [ndr: ora art. 164] comma 1 lettera a), numero
2) del TUIR, che prevede la deducibilità integrale dei veicoli ‘dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta’,
per i veicoli concessi in uso ai collaboratori coordinati e continuativi
devono essere applicate le disposizioni della successiva lettera b) della
norma citata”.
L’attuale formulazione della norma, come in passato, non disciplina il caso dei
veicoli dati in uso promiscuo agli amministratori.
La Circolare 19 gennaio 2007, n. 1/E, peraltro, ribadisce che l’assimilazione al
reddito di lavoro dipendente, del reddito dei collaboratori e degli
amministratori di società (se inquadrabile come reddito di collaborazione)
¾ “non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di
lavoro a tutti gli effetti di legge ed, in particolare, non opera con
riferimento alle disposizioni che regolano la deduzione del reddito
d’impresa o di lavoro autonomo”.
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Pertanto:
¾ il
committente
può
dedurre
integralmente
le
spese
relative
all’autoveicolo, nel limite dell’importo che costituisce reddito per il
collaboratore (fringe benefit); trova, infatti, applicazione l’art. 95, TUIR
(spese per prestazioni di lavoro);
¾ l’eccedenza delle spese rispetto al fringe benefit, incontra le limitazioni
previste per gli autoveicoli non strumentali all’attività dell’impresa,
cioè tenendo conto del limite del 20% (80%, per gli agenti e
rappresentanti) e dell’importo massimo di € 18.075,99 (€ 25.822,85).
Non trova applicazione, in pratica, la lett. b-bis), art. 164, TUIR, che disciplina
la deducibilità solo per le auto aziendali assegnate ai dipendenti.
Spese relative al veicolo per l’anno 2013:
9 quota ammortamento € 15.000,00 (25% di 60.000,00)
9 spese impiego € 3.000,00
9 totale spese € 18.000,00
fringe benefit amministratore/collaboratore:
0,7654 x 15.000 x 30% = € 3.444,30 A
Ammontare delle spese rilevanti fiscalmente:
quota ammortamento € 4.519,00 (25% di € 18.075,99)
spese impiego € 3.000,00
totale spese € 7.519,00
fringe benefit amministratore: € 3.444,30
eccedenza deducibile al 20%: € 4.074,70 x 20% = € 814,94
Per l’autoveicolo, la società può dedurre un importo pari a € 4.259,24, dato
da:
9 € 3.444,30, come spese per compenso all’amministratore;
9 € 814,94, come spese relative al veicolo eccedenti il fringe benefit.
Trattamento
Irap
Per definire la deducibilità, ai fini Irap, dei costi relativi agli autoveicoli concessi
in uso agli amministratori, è necessario verificare se i compensi erogati agli
stessi siano o meno attratti nella sfera professionale.
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Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la propria Circolare 12 dicembre
2001, n. 105:
9 se l’ordinamento professionale “ricomprende nel novero delle mansioni
tipiche della professione”, i compensi percepiti in relazione a tale
incarico, questi vengono attratti nella sfera professionale;
9 in assenza di una espressa previsione nell’ambito dell’ordinamento
professionale, i compensi suddetti vengono, ugualmente, attratti nella
sfera professionale, nel caso il professionista svolga l’incarico di
amministratore in una società che svolge un’attività oggettivamente
connessa con le mansioni tipiche della professione abituale.
Nei casi sopra esposti, il compenso percepito dall’amministratore, è reddito di
lavoro autonomo e quindi risulta deducibile ai fini Irap, per l’impresa, in quanto
la prestazione è qualificabile come professionale (art. 53, comma 1, TUIR).
Diversamente dalle ipotesi di cui sopra, se il compenso percepito
dall’amministratore è un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente,
risulta indeducibile ai fini Irap.
Riepilogo
AUTOVEICOLI USO PROMISCUO
AMMINISTRATORI
Collaboratori
(Reddito
assimilato a
quello di lavoro
dipendente)
IMPRESA
Professionisti
(Reddito da
lavoro
autonomo)
Spese
autoveicolo fino
al limite max del
fringe benefit:
deduzione
integrale
Fringe benefit
Spese
autoveicolo
eccedenti il
fringe benefit:
deduzione al 20%
Compenso in
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