Fiscal News - Fiscal Focus

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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 173
16.06.2015
Fringe benefit aziendali
Aspetti fiscali per il percettore e l’azienda
Categoria: Auto
Sottocategoria: Imposte dirette
I fringe benefit, o quelli che potremmo definire i vantaggi accessori, di cui godono i lavoratori subordinati
ad integrazione della loro remunerazione, possono consistere nella concessione in uso di un'auto
aziendale, nella consegna di buoni pasto, piuttosto che in un prestito a tasso agevolato. Detti benefici,
integrativi della retribuzione, possono essere riconosciuti ad un singolo dipendente o a gruppi di
dipendenti, piuttosto che a tutti i dipendenti dell’azienda.
Fiscalmente, vi sono due profili pratici da gestire: quello relativo alla tassazione in capo al dipendente; di
conseguenza, si pone per il datore di lavoro, sostituto d'imposta, il problema del tempestivo
assoggettamento a ritenute alla fonte ed a contributi. D’altro canto, su un piano interpretativo distinto, il
datore di lavoro deve verificare la deducibilità di tali tipologie di costi dal proprio reddito lordo.
Fringe benefit
aziendali
tassabili e non
I fringe benefit, o quelli che potremmo definire i vantaggi accessori, di cui
godono i lavoratori subordinati ad integrazione della loro remunerazione,
possono consistere nella concessione in uso di un'auto aziendale, nella
consegna di buoni pasto, piuttosto che in un prestito a tasso agevolato.
Detti benefici, integrativi della retribuzione, possono essere riconosciuti ad un
singolo dipendente o a gruppi di dipendenti, piuttosto che a tutti i dipendenti
dell’azienda.
Fiscalmente, vi sono due profili pratici da gestire:
1.
quello relativo alla tassazione in capo al dipendente; di conseguenza, si
pone per il datore di lavoro, sostituto d'imposta, il problema del tempestivo
assoggettamento a ritenute alla fonte ed a contributi.
2.
d’altro canto, su un piano interpretativo distinto, il datore di lavoro deve
verificare la deducibilità di tali tipologie di costi dal proprio reddito lordo.
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Per quanto riguarda il primo aspetto, il problema deriva essenzialmente dalla
presenza, nell'attuale formulazione del comma 1 dell’art.51 del Tuir, di una
disposizione in base alla quale "il reddito di lavoro dipendente è costituito da
tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di
lavoro".
È il cosiddetto "principio di onnicomprensività" o di “generalità
dell’imposizione”.
Tutto ciò che il lavoratore percepisce nel periodo d’imposta, è imponibile ai fini
fiscali e contributivi. In linea di principio generale rientrano nel reddito di lavoro
dipendente anche i compensi in natura, che il lavoratore riceva dal proprio
datore di lavoro o anche da terzi, purché in relazione alla propria posizione
lavorativa.
Vi sono delle deroghe, tuttavia, a tale principio generale di
imponibilità (elencati al comma 2, art. 51 Tuir).
L’elencazione degli elementi esclusi dall’imponibile fiscale è da ritenersi
tassativa e, in deroga al principio della generalità impositiva, sono esclusi in
tutto o in parte dal reddito imponibile.
Per effetto dell’armonizzazione ed in base alla nuova formulazione dell’art. 12
L. 153/69, tali elementi sono esclusi dal reddito imponibile anche ai fini
contributivi.
Fringe benefit
esclusi da
tassazione
Sono esclusi da tassazione:

i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a
disposizioni di legge (es. premi Inail versati dal datore di lavoro, quota a
carico lavoratore e datore di lavoro destinata alla contribuzione Inps,
Enpals e INPGI);

i contributi per assistenza sanitaria (es. FASI, FASDAC) per un importo non
superiore a 3.615,20 euro;

somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro presso la propria
azienda, in quelle inter-aziendali e le somministrazioni effettuate in mense
aziendali organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi,
oltre a quelle rese con l’utilizzo di cars elettroniche cedute dai datori di
lavoro ai loro dipendenti (rientrano in tale eccezione anche i casi di
convenzioni stipulate con ristoranti e la fornitura di cestini pre
confezionarti con il pasto dei dipendenti).
Fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro sono escluse dalla
retribuzione anche le c.d. prestazioni sostitutive (buoni pasto e ticket
restaurant) e le indennità sostitutive (denaro in sostituzione di mancata
fruizione della mensa).
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Esiste una notevole differenza tra ticket restaurant e card elettroniche;
queste ultime, difatti, non sono assimilabili ai ticket, ma piuttosto a un
sistema di mensa aziendale, diffusa, in quanto il lavoratore può rivolgersi a
diversi esercizi pubblici che abbiano sottoscritto la convenzione. Le
prestazioni, quindi, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro
dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro, di
cui all’art. 51 co.2 lett.c) del Tuir (riferito esclusivamente alle prestazioni e
alle indennità sostitutive di mensa);
 prestazioni di servizi di trasporto collettivo, effettuate per lo spostamento
dei dipendenti dal luogo di abitazione o da un centro di raccolta ad hoc
alla sede di lavoro e viceversa (anche se fornito da società terze).
Attenzione al fatto che le eventuali indennità sostitutive del servizio di
trasporto sono sempre integralmente imponibili, a differenza delle
indennità sostitutive d mensa, dove per alcune fattispecie, è prevista
l’intassabilità entro determinati limiti giornalieri;
 compensi reversibili di cui all’art. 50, comma 1 lett. b) ed f), in quanto sono
imputati direttamente al soggetto al quale per legge o per contratto sono
imputati. Non va operata, dunque, nemmeno la ritenuta a titolo di
acconto in tali casi;
 l’utilizzo di opere e servizi per finalità di educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, da parte dei dipendenti
o familiari (art.13 Tuir, anche se non a carico), non concorre a formare il
reddito di lavoro dipendente, purché ricorrano le seguenti condizioni
congiuntamente:
a) devono essere perseguite le finalità indicate dall’art. 100 Tuir
(educazione, istruzione, ecc.);
b) le opere o servizi vanno messi a disposizione della generalità dei
dipendenti o categorie di dipendenti;
c) la spesa per tali opere o servizi va sostenuta volontariamente dal
datore di lavoro e non deve essere prevista contrattualmente. Al
ricorrere di tali condizioni, l’esclusione da tassazione opera anche
nell’ipotesi in cui tali servizi siano messi a disposizione dei
dipendenti tramite strutture esterne all’azienda.
 somme erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di
dipendenti per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte
dei familiari, di cui all’art. 13 Tuir. Quindi il costo sostenuto dal datore di
lavoro per consentire al figlio del proprio dipendente la frequenza di un
asilo nido non configura un benefit tassabile in capo al lavoratore.
 valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo
non superiore complessivamente nel periodo d'imposta euro 2.065,83.
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REDDITI NON ASSOGGETTATI A TASSAZIONE
Periodo di imposta:
2015
Fine
validità
Limiti di esenzione in euro
Tipologia
Italia
Assegni di sede e altre
indennità per servizi
prestati all’estero
Azioni offerte alla
generalità dei
dipendenti
Importi
giornalieri
Importi annuali
Estero
Italia Estero
50,00
2.065,83
Buoni pasto in
formato elettronico
Contributi Assistenza
Sanitaria
7,00
3.615,20
Emolumenti da
reddito lav. dip. o
autonomo docenti e
ricercatori residenti
all’estero che dopo il
31.5.2010 rientrano in
Italia per almeno 7
anni, acquisendo
residenza fiscale
Erogazioni Liberali
%
90,00
258,23
Indennità di
trasferimento, di
1.549,37
prima sistemazione ed
equipollenti
29/05/08
4.648,11
50,00
Indennità per
trasfertisti, di volo e di
navigazione
50,00
Mance ai croupier
25,00
Prestiti ai dipendenti
50,00
Somministrazione in
mense aziendali e
prestazioni sostitutive
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Trasferte (metodo
analitico – altre spese
non documentabili)
15,49 25,82
Trasferte (metodo
forfetario – vitto e
alloggio gratis)
15,49 25,82
Trasferte (metodo
forfetario – vitto o
alloggio gratis – vitto
o alloggio rimborsati)
30,99 51,65
Trasferte (metodo
forfetario)
46,48 77,47
Valore dei servizi e dei
beni ceduti al
dipendente
I fringe benefit
tassabili
258,23
L’art 51 del Tuir prende espressamente in considerazione una casistica limitata
di fringe benefit tassabili. Per quelli considerati più diffusi, la tassazione viene
disciplinata su base "convenzionale". Viene cioè applicato un regime di
valorizzazione del fringe benefit derogatorio rispetto al principio del "valore
normale", fissato, in via generale, dal comma 3 dell’art. 51 del Tuir per la
generalità dei "compensi in natura".
Un esempio tipico è l’assegnazione dell’autovettura aziendale in godimento
dipendenti o amministratori.
I soci dipendenti o amministratori, ai quali la società ha assegnato beni in
godimento, non sono tenuti a dichiarare in Unico un reddito diverso, anche se
l’utilizzo è a corrispettivo zero o risulta inferiore al valore normale di
godimento. È, però, necessario che il collegamento tra il benefit e l'attività
svolta in qualità di dipendente o amministratore risulti adeguatamente
documentato.
Dato che in tali casi vige il principio della tassazione convenzionale dei fringe
benefit nell'ambito del reddito di lavoro dipendente o assimilato o autonomo,
non opera la disposizione dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del Tuir, in
quanto la stessa trova applicazione esclusivamente nel caso in cui il Tuir stesso
non preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai
beni concessi in godimento in capo al concedente e che tassano il relativo
reddito in capo al soggetto utilizzatore.
Il reddito diverso non va dichiarato anche quando l'utilizzatore è al contempo
lavoratore autonomo, in quanto lo stesso è assoggettato alla disciplina di
tassazione del fringe benefit prevista dall'articolo 54 del Tuir.
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È sempre e comunque, necessario che l’assegnazione in godimento del bene
venga effettuata al socio nella sua veste di dipendente o amministratore, a
integrazione del compenso, ed è opportuno che tale circostanza risulti dai
verbali assembleari o dai contratti.
L'esclusione dall’applicazione della disciplina del D.L. 138/2011 è motivata
dall'assoggettamento ad imposizione del benefit conseguente all'utilizzo del
bene per finalità personali o familiari.
In assenza di tassazione del benefit, nell'ambito del reddito di lavoro
dipendente o autonomo, la tassazione del reddito diverso è invece un obbligo
in capo al socio o familiare anche se in relazione allo stesso bene la
normativa del reddito d'impresa limita la deducibilità dei costi (autovetture e
telefonia fissa o mobile).
Il soggetto utilizzatore del bene determina il reddito diverso da tassare
confrontando la differenza tra il valore normale del diritto di godimento del
bene
e
il
corrispettivo
pagato,
con
il
reddito
d'impresa
imputato
all'imprenditore individuale o la quota di reddito attribuito al socio per
trasparenza. Solo l'eventuale eccedenza verrà tassata come reddito diverso.
CASISTICA
TASSAZIONE
Non opera la disposizione dell'articolo 67, comma 1,
lettera h-ter), del Tuir, in quanto la stessa trova
CON TASSAZIONE applicazione esclusivamente nel caso in cui il Tuir stesso
non preveda specifiche norme che limitano la
DEL BENEFIT
deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in
godimento in capo al concedente e che tassano il relativo
reddito in capo al soggetto utilizzatore.
IN ASSENZA DI
La tassazione del reddito diverso è un obbligo in capo al
TASSAZIONE DEL socio o familiare, anche se in relazione allo stesso bene la
normativa del reddito d'impresa limita la deducibilità dei
BENEFIT
costi (autovetture e telefonia fissa o mobile).
La tassazione in capo al socio o familiare non si ha, inoltre, se viene
assegnata in godimento un'autovettura adibita a uso pubblico, per la quale è
stabilita l'integrale deducibilità del costo anche se la stessa è utilizzabile
potenzialmente anche nella vita privata.
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Stessa cosa per gli autoveicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell'attività propria dell'impresa (es. imprese di autonoleggio e scuole guida).
L’auto e le
tabelle ACI
2015
Ai fini della determinazione del reddito convenzionale da attribuire ai lavoratori
dipendenti, che utilizzino veicoli aziendali in uso promiscuo, cioè sia per finalità
lavorative che per finalità personali, possono essere utilizzate le Tabelle Aci,
che consentono il calcolo del cd. fringe benefit assoggettato, se del caso, a
tassazione e contribuzione ordinaria.
Il reddito in natura, rappresentato dall’utilizzo a fini personali dell’autovettura
assegnata al dipendente, si determina in misura forfetaria, prescindendo da
qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo, nonché della
percorrenza effettivamente realizzata dal dipendente (art. 51, co. 4, lett. a) Tuir).
Nell’ipotesi di assegnazione dell’auto in uso promiscuo, il reddito imponibile in
capo al lavoratore dipendente si determina assumendo il 30% dell’importo
corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di Km 15.000.
A tal fine è necessario verificare nelle Tabelle Aci il costo chilometrico associato
al tipo di autovettura assegnata in uso, calcolare il costo chilometrico relativo
alla percorrenza convenzionale pari a Km 15.000 e assumere, quale reddito da
imputare al dipendente, il 30% dell’importo così ottenuto.
La percorrenza convenzionale annua è fissata per presunzione legale nella
misura di Km 15.000 e prescinde pertanto dalla percorrenza effettiva che può
essere maggiore o minore di tale importo. Il reddito così determinato deve
essere ragguagliato al periodo dell’anno conteggiando il numero dei giorni
per i quali il veicolo è assegnato indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.
Il reddito fiscalmente imponibile così determinato viene assunto al netto di
quanto eventualmente trattenuto o corrisposto dal dipendente nello stesso
periodo di imposta per l’utilizzo del mezzo (metodo della trattenuta o del
versamento).
Il reddito convenzionale confluisce nella retribuzione mensile mediante la
suddivisione dello stesso in dodicesimi e subisce le relative ritenute fiscali e
previdenziali; il suo ammontare e le relative modalità di valorizzazione devono
essere riportati nelle annotazioni del Mod. CUD (ora Mod. CU) rilasciato al
dipendente (C.M. 17.4.2007, n. 21/E).
A fronte della tassazione in capo al dipendente, l’impresa può dedurre i costi
relativi al veicolo assegnato in uso promiscuo nella misura del 70% (acquisto,
leasing, noleggio, impiego e manutenzione) senza alcuna limitazione per
quanto concerne i costi di acquisizione (art. 164, co. 1, lett. b-bis), Tuir). In tal
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caso non vi sono limiti massimi alla deducibilità dei costi di acquisto, noleggio o
leasing delle autovetture oggetto di assegnazione ai dipendenti.
Le Tabelle elaborate dall’Aci entro il 30 novembre di ogni anno, con riferimento
all’anno successivo, e pubblicate dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre
del medesimo anno con effetto dal periodo di imposta successivo, riportano il
costo di esercizio, comprensivo di Iva, relativo ad ogni tipo di autovettura,
motociclo e ciclomotore.
A tal fine gli autoveicoli sono suddivisi nelle seguenti categorie:
-
autoveicoli a benzina;
-
autoveicoli a gasolio;
-
autoveicoli a Gpl- metano;
-
autoveicoli ibridi-elettrici;
-
microcar e motoveicoli.
All’interno delle singole categorie, gli autoveicoli vengono ulteriormente
suddivisi fra quelli in produzione e quelli fuori produzione.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in G.U. n. 294 del 19.12.2014 le Tabelle
elaborate dall’Aci relative ai costi 2015.
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